<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220147020230527084538902" descrizione="silenzio su richiesta di ritipizzazione urbanistica areee destinate a parcheggio" gruppo="20220147020230527084538902" modifica="07/06/2023 17:18:21" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Boscaino Buildings S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="01470"/><fascicolo anno="2023" n="00867"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220147020230527084538902.xml</file><wordfile>20220147020230527084538902.docm</wordfile><ricorso NRG="202201470">202201470\202201470.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\81 Angelo Scafuri\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Vincenzo Blanda</firma><data>07/06/2023 17:18:21</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/06/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><riferimento id="R20230527084534156" codice="COSTSEN" descrizione="COSTITUZIONE"><ereditato>2</ereditato><numero>0</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>0</anno><articolo>97</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento id="R20230527084534217" codice="COSTSEN" descrizione="LEGGE DELLO STATO"><ereditato>2</ereditato><numero>241</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>1990</anno><articolo>0</articolo><segnalibro/></riferimento><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Scafuri,	Presidente</h:div><h:div>Vincenzo Blanda,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Maria Luisa Rotondano,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del silenzio formatosi sull'istanza notificata in data 3.5.2022, e reiterata con diffida del 28.10.2022, con le quali la Società ricorrente ha invitato il Comune di Foggia a concludere il procedimento di ritipizzazione urbanistica delle aree di sua proprietà;</h:div><h:div><corsivo>e per la condanna</corsivo></h:div><h:div>dell'Amministrazione comunale a provvedere sulle anzidette istanze rimaste inevase, con nomina di Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia del Comune di Foggia.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1470 del 2022, proposto da </h:div><h:div>Boscaino Buildings S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Cristino e Pierluigi Panniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Foggia, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Paradiso, Renata Fiore e Antonella Carlomagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>La soc. “Boscaino Buildings” premette di essere proprietaria di alcuni suoli siti in Foggia, localizzati in zona “Villaggio Artigiani”, catastalmente individuati al foglio n. 76, p.lle nn. 709 e 710.</h:div><h:div>L’originaria destinazione impressa a tali aree dal P.R.G. foggiano, approvato con D.G.R. n. 1005 del 2001, era di “Zona SP – Attrezzatura pubblica di quartiere – Area per parcheggio”, come da certificato di destinazione urbanistica (prot. n. 1169211 del 16.11.2021); per cui i suoli sarebbero stati vincolati a standard.</h:div><h:div>L’istante sostiene che sarebbero da tempo decaduti i vincoli finalizzati alla espropriazione, per decorrenza del relativo termine quinquennale, per cui con istanza del 3.5.2022, la soc. Boscaino Buildings ha chiesto al Comune di Foggia di procedere alla ritipizzazione di tale aree ormai divenute “bianche”; tale richiesta, tuttavia, non sarebbe stata presa in esame dall’Amministrazione.</h:div><h:div>Con diffida notificata in data 28.10.2022, la Società ricorrente ha invitato l’Amministrazione comunale a concludere il procedimento di ritipizzazione urbanistica delle aree di sua proprietà.</h:div><h:div>Anche tale diffida è rimasta priva di riscontro.</h:div><h:div>L’interessata ha quindi impugnato il silenzio del Comune di Foggia sulle proprie istanze di ritipizzazione, deducendo quanto segue:</h:div><h:div>Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione nonché dei principi del giusto procedimento e di buon andamento dell’azione amministrativa. </h:div><h:div>Il silenzio serbato dal Comune sarebbe illegittimo, avendo lo stesso violato l’obbligo di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.</h:div><h:div>Il Comune di Foggia avrebbe dovuto riscontrare le istanze notificate dalla società ricorrente.</h:div><h:div>La predetta amministrazione comunale si è costituita in giudizio, eccependo l’assenza dell’obbligo di rispondere alla istanza della Boscaino Buildings S.r.l. del 3.5.2022, e alla successiva diffida del 28.10.2022, tese alla riqualificazione urbanistica del proprio suolo, in quanto il vincolo apposto su quest’ultimo dal Piano Regolatore Generale sarebbe in realtà di tipo conformativo e non espropriativo (“Art.10 N.T.E. – Aree per i servizi pubblici di interesse locale – Aree SP.- 10.d Aree per parcheggi”).</h:div><h:div>Inoltre osserva il Comune di Foggia che le norme tecniche del PRG consentirebbero anche al privato la realizzazione dell’infrastruttura prevista dallo strumento urbanistico.</h:div><h:div>Le parti hanno prodotte memorie a sostegno delle rispettive tesi.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio del 24 maggio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>1. Occorre soffermarsi preliminarmente sulla eccezione di inammissibilità del ricorso in materia di silenzio <corsivo>ex</corsivo> artt. 31 e 117 c.p.a. in relazione all’esercizio dei poteri urbanistici di pianificazione attuativa o esecutiva della pianificazione generale, sollevata dal Comune di Foggia.</h:div><h:div>1.1. L’eccezione deve essere condivisa.</h:div><h:div>Secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa è infatti inammissibile il rimedio dell’azione sul silenzio per reagire all’inerzia della P.A. a fronte di istanze di modifiche degli atti di pianificazione.</h:div><h:div>In particolare a tal riguardo è stato affermato che “In caso di presentazione da parte dei privati di una proposta di modifica degli strumenti urbanistici vigenti, l'Amministrazione non è tenuta ad attivare la relativa procedura in quanto l'interesse particolare del singolo ad ottenere una variante urbanistica di un piano urbanistico approvato, valido ed efficace è di mero fatto e, come tale, non riceve tutela giurisdizionale” (Consiglio di Stato, sez. IV, 5 marzo 2013 n. 1349).</h:div><h:div>Inoltre è stato precisato che “Agli atti di pianificazione del territorio, proprio perché atti amministrativi generali, si applica il principio enunciato con riferimento agli atti regolamentari, in relazione ai quali è esclusa l'ammissibilità dello speciale rimedio processuale avverso il silenzio — inadempimento della p.a., in quanto strettamente circoscritto alla sola attività amministrativa di natura provvedimentale; è, pertanto, inammissibile il ricorso avverso il silenzio serbato sulla richiesta di modifica della destinazione urbanistica dei terreni, a suo tempo impressa dal Consiglio comunale con la delibera di approvazione dello strumento urbanistico generale, avverso la quale gli interessati non avevano proposto rituale ricorso (T.A.R. Cagliari , sez. II, 21.11.2018, n. 985).</h:div><h:div>1.2. Fermo restando questo principio, che attiene all’esercizio della pianificazione generale, la stessa giurisprudenza ha individuato, comunque, particolari casi nei quali sussiste l'obbligo del Comune di provvedere alla ripianificazione dell’area, quando essa riguardi la destinazione da conferire alle c.d. “zone bianche”, tali divenute a seguito della decadenza di vincoli destinati all’esproprio (cfr. Cass. civile, sez. I, 18.3.2016, n. 5443, T.A.R., Catania, sez. I, 23.10.2014, n. 2837), nonché quando il privato sollecita la definizione di una pianificazione attuativa, specie quando essa può essere proposta su istanza di parte (cfr.  T.A.R. Lazio, Roma, II bis, 29.5.2020, n. 5723; T.A.R. Lazio, Roma, II ter, 24 maggio 2016, nr. 6094).</h:div><h:div>1.3. Tale giurisprudenza si è formata in ordine a contesti nei quali lo strumento urbanistico pone l’obbligo di dettagliare le previsioni generali con la pianificazione attuativa, con ciò legittimando i soggetti titolari di diritti reali su fondi o immobili le cui utilità sono dipendenti dal compimento della pianificazione attuativa stessa a sollecitare l’Amministrazione al compimento degli atti necessari alla pianificazione dell’area.</h:div><h:div>In altri termini l’obbligo di completare il procedimento di formazione della pianificazione attuativa appare coercibile solo ove si tratti di completare il procedimento di formazione della pianificazione attuativa, che trova la propria fonte nella pianificazione generale, e i proprietari dei suoli ricadenti nell’ambito corrispondente ne abbiano sollecitato invano il compimento.</h:div><h:div>In tali casi, gli istanti agiscono per la definizione ed il compimento di un potere all’esercizio del quale l’Amministrazione si è vincolata per effetto sia della previsione generale di piano che dell’avvio della pianificazione attuativa per il tramite della pubblicazione del piano attuativo adottato, con ciò concretizzandosi i presupposti processuali di cui all’art. 31 del c.p.a. (presenza di istanza di parte ed obbligo a provvedere).</h:div><h:div>2. Tale ultima circostanza, tuttavia, non ricorre nel caso di specie.</h:div><h:div>Infatti, non è possibile rinvenire negli strumenti urbanistici in esame l’ipotesi di una decadenza del vincolo preordinato all'esproprio e della successiva inerzia del Comune di fronte all'obbligo di attribuire una destinazione definitiva all'area medesima (che integra la cd. ritipizzazione o riqualificazione dell'area), che secondo la giurisprudenza amministrativa avrebbe consentito di attivare la tutela in forma specifica velocizzata <corsivo>ex</corsivo> artt. 117 ss. c.p.a. (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 19.9.2019, n. 6241).</h:div><h:div>Invero, nelle norme richiamate da parte ricorrente non è dato rinvenire la natura espropriativa del vincolo in esame e la conseguenziale intervenuta decadenza dello stesso, per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2, della legge 19 novembre 1968, n. 1187.</h:div><h:div>Pertanto al di fuori di tale ipotesi, a fronte di scelte di pianificazione, ampiamente discrezionali anche nell’<corsivo>an </corsivo>-come anticipato- viene in considerazione un interesse di mero fatto e, dunque, solo una mera aspettativa da parte del proprietario di aree che aspira ad una migliore utilizzazione del proprio fondo, in relazione alla quale non può essere attivato il rimedio avverso il silenzio della pubblica amministrazione.</h:div><h:div>3. Come risulta dalle N.T.A e, in particolare, dall’art. 10.d) l’area in questione destinata a parcheggi, risulta soggetta ad un vincolo di carattere conformativo.</h:div><h:div>Infatti, le AREE PER I SERVIZI PUBBLICI Dl INTERESSE LOCALE (Aree SP) sono le aree di proprietà pubblica o privata a servizio del sistema residenziale e produttivo ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 765/6710 e degli articoli 3 e 4 del DM n. 1444/68 e sono suddivise in quattro categorie: aree per l’istruzione, aree per attrezzature d’interesse comune, verde attrezzato e parcheggio (art. 10 N.T.A.).</h:div><h:div>3.1. In particolare, dall’art. 10.d) NTA le “Aree per parcheggi” (che rientrano nelle “aree per i servizi pubblici di interesse locale - aree sp”, che possono essere di proprietà pubblica o privata a servizio del sistema residenziale e produttivo ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 765/6710 e degli articoli 3 e 4 del D.M. n. 1444/68) non è possibile ricavare i tratti della natura espropriativa, quanto piuttosto la conformativa del diritto di proprietà sui suoli interessati. </h:div><h:div>Ciò in quanto i vincoli presenti non appaiono esplicitamente preordinati all’esproprio in vista della realizzazione di un’opera pubblica, né si risolvono in una sostanziale ablazione dei suoli medesimi; essi piuttosto consentono la realizzazione di interventi anche da parte dei privati, in conformità –come correttamente eccepito dalla difesa del Comune- a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.179 del 20 maggio 1999, secondo cui non sono annoverabili tra i vincoli espropriativi quelli derivanti da scelte urbanistiche realizzabili anche attraverso l’iniziativa privata.</h:div><h:div>4. In altri termini, i vincoli come quelli in esame, che comportano una destinazione, anche di contenuto specifico, realizzabile ad iniziativa privata o mista pubblico-privata, per la quale non è necessaria una espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e, quindi, sono attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di ablazione del bene devono essere ritenuti di tipo conformativo, per cui non solo non comportano un indennizzo, ma non decadono al decorso del quinquennio, per cui –alla stregua di quanto sopra osservato- non sussiste un obbligo di ritipizzazione da parte del Comune (cfr. a tal riguardo e particolare riferimento alle aree destinate a parcheggio, Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 giugno 2019, n. 3896; T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 23.12.2022, n. 8037; Cons. Stato, Sez. IV, 28 marzo 2018, n. 1956; Cons. Stato, 9 febbraio 2022, n. 937).</h:div><h:div>5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, dal momento che la proponibilità dell’azione sul silenzio di cui all’art. 31 c.p.a. è subordinata all’esistenza di un obbligo dell’amministrazione di provvedere, che nel caso di specie non sussiste.</h:div><h:div>Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</h:div><h:div>Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Foggia che liquida nella misura complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA CAP e oneri dovuti per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="24/05/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Matteo Parato</h:div><h:div>Vincenzo Blanda</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>