<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220129220230518205432638" descrizione="volumetria sp. chiuso-prototipo sent. breve Giusi" gruppo="20220129220230518205432638" modifica="03/08/2023 17:45:41" stato="2" tipo="24" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Immobiliare viale Veneto S.r.l." versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="01292"/><fascicolo anno="2023" n="01064"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.3:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220129220230518205432638.xml</file><wordfile>20220129220230518205432638.docm</wordfile><ricorso NRG="202201292">202201292\202201292.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\848 Giuseppina Adamo\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>giuseppina adamo</firma><data>28/07/2023 12:29:18</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giacinta Serlenga</firma><data>26/07/2023 11:16:58</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>07/08/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giuseppina Adamo,	Presidente</h:div><h:div>Carlo Dibello,	Consigliere</h:div><h:div>Giacinta Serlenga,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento, previa concessione di misura cautelare,</h:div><h:div>A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- del permesso di costruire n. 31/2022 (Pratica Edilizia n. PDC-00001/2022), rilasciato dal Comune di Corato (BA) in data 8.9.2022, trasmessa con nota p.e.c. in pari data (protocollo n. 39073 del 2022), limitatamente alla seguente prescrizione: “riguardo al 5° piano fuori terra la muratura perimetrale prospiciente Viale Vittorio Veneto e Via Capuana dovrà essere sostituita da parapetto, lasciando la struttura di sostegno dei pannelli fotovoltaici a vista, senza alcuna copertura né mensole di balcone prospicienti le due vie interessate”;</h:div><h:div>- della nota prot. n. 41805/2022 del 27.9.2022, a firma della Dirigente F.F. dott.ssa Marianna Aloisio, mediante la quale il Comune di Corato ha rigettato l'istanza di riesame in autotutela trasmessa dalla società Immobiliare Viale Veneto ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990;</h:div><h:div>- di ogni atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto comunque lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;</h:div><h:div>B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla stessa ricorrente il 18 aprile 2023: </h:div><h:div>- del provvedimento di riesame del 17.2.2023, a firma del Segretario Generale del Comune di Corato, Dott.ssa Marianna Aloisio, depositato il 22.2.2023; </h:div><h:div>- delle NN.TT.AA. del vigente P.R.G. del Comune di Corato (oggetto di verifica di conformità alla L.R. n. 56/1980, con presa d'atto giusta D.G.R. n. 1200/1999), Parte I (“Terminologia Urbanistica Corrente”), sezione “Volume costruibile” nei limiti e per le motivazioni di cui alla narrativa dell’atto di motivi aggiunti;</h:div><h:div>- di ogni atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto comunque lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div><corsivo>ex</corsivo> articolo 60 del codice del processo amministrativo;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1292 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Immobiliare viale Veneto s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Perrone, Giuseppe Perrone e Savino Tatoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Michele Perrone in Bari, strada Torre Tresca; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Corato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Eugenio Lorusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Amendola n. 166/5; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Corato;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori, avvocati Savino Tatoli per la parte ricorrente e Felice Eugenio Lorusso per il Comune resistente;</h:div><h:div>Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;</h:div><h:div>Sentite le stesse ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.- Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la società Immobiliare Viale Veneto s.r.l. impugnava il permesso di costruire n. 31/2022, in epigrafe meglio indicato, limitatamente alla seguente prescrizione: “<corsivo>riguardo al 5° piano fuori terra la muratura perimetrale prospiciente Viale Vittorio Veneto e Via Capuana dovrà essere sostituita da parapetto, lasciando la struttura di sostegno dei pannelli fotovoltaici a vista, senza alcuna copertura né mensole di balcone prospicienti le due vie interessate</corsivo>”; impugnava altresì il successivo rigetto dell’istanza di autotutela di cui alla nota prot. n. 41805/2022 del 27.9.2022, a firma della Dirigente f.f. dott.ssa Marianna Aloisio.</h:div><h:div>Si costituiva in giudizio il Comune di Corato, con atto prodotto in data 2 dicembre 2022, chiedendo il rigetto del gravame e articolando le proprie difese in successive memorie.</h:div><h:div>Con l’ordinanza n. 24/2023, questa Sezione accoglieva l’istanza cautelare proposta congiuntamente al ricorso introduttivo, “<corsivo>Considerato che non emergono gli specifici profili di contrasto con lo strumento urbanistico generale che abbiano indotto l’Amministrazione comunale ad apporre al permesso di costruire la condizione oggetto di gravame</corsivo>”; conseguentemente disponeva il riesame del progetto in questione.</h:div><h:div>L’Amministrazione eseguiva l’ordinanza confermando le prescrizioni apposte al permesso di costruire per cui è causa, giusta provvedimento di riesame del 17.2.2023 a firma del Segretario generale; sicché la società ricorrente proponeva atto di motivi aggiunti avverso il provvedimento sopravvenuto e, in via subordinata, avverso alcune norme di piano regolatore.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio del 17 maggio 2023, la causa veniva trattenuta per la decisione in forma semplificata, dandone preavviso alle parti.</h:div><h:div>2.- Il gravame va accolto sulla scorta del primo motivo del ricorso introduttivo e del primo e terzo motivo aggiunto.</h:div><h:div>2.1.- Il primo motivo del ricorso introduttivo e il primo motivo aggiunto possono essere esaminati congiuntamente essendo entrambi fondati nella parte in cui viene dedotto l’assoluto difetto di istruttoria e motivazione nonché la violazione delle norme tecniche del piano regolatore, laddove definiscono il “volume costruibile” e la “superficie utile” (motivo <corsivo>sub</corsivo> II).</h:div><h:div>Le prescrizioni impugnate sono state infatti adottate e confermate essenzialmente sul presupposto che l’ultimo piano, così come progettato, costituisca volume. Lo si ricava nitidamente dal tenore del provvedimento di conferma e lo si trova ribadito nelle difese comunali (cfr. memoria prodotta in data 12 maggio 2023). </h:div><h:div>La stessa Amministrazione concorda invero su due dati: a) il volume complessivo ammissibile, trattandosi di ristrutturazione con ampliamento volumetrico nei limiti del 35% del volume esistente secondo quanto previsto dall’art. 4 della legge regionale n. 14/2009, ammonti a mc 1662,20; b) il volume del fabbricato progettato, composto di piano terra, primo, secondo, terzo e quarto piano e vano scale al quinto piano, sia pari a mc 1619,85, compreso il torrino ed escluso il porticato al piano terra ad uso pubblico.</h:div><h:div>La posizione risulta invece divergente sulla qualificazione dell’ultimo piano. La parte ricorrente ritiene che il quinto piano del fabbricato a realizzarsi, in disparte il torrino scala, destinato incontrovertibilmente ad ospitare impianti di tipo FER, non possa esprimere alcuna volumetria, stante la totale assenza di un solaio di copertura e la discontinuità dei parapetti laterali. Diversamente l’Amministrazione, pur concordando che la funzione dell’ultimo piano sia quella indicata, ritiene che sviluppi “…<corsivo>un volume pari a 219,77 mc, violando il limite del 2% del volume costruibile, indicato nelle N.T.A. del vigente P.R.G per i volumi tecnici…in questo caso pari a 32,39 mc</corsivo>” e che, pertanto, “<corsivo>Il volume del 6° piano fuori terra sommato ai 1619,85 mc quantificati dal progettista, determina una volumetria complessiva pari a 1839,62 mc, non rispondente alla massima volumetria ricostruibile secondo l’art. 4 L.R. 14/2009, pari a 1662,20 mc</corsivo>.” (cfr. il provvedimento di conferma).</h:div><h:div>Ciò sostiene l’Amministrazione comunale limitandosi a citare giurisprudenza, amministrativa e non, che definisce il lastrico solare come struttura di copertura dell’edificio, costituita da un piano orizzontale o da elementi inclinati; ma non chiarendo – neanche in sede di riesame - sulla base di quale norma, di legge o di piano regolatore, il solaio così come progettato, da utilizzare per l’installazione degli impianti FER, non sarebbe qualificabile come mera copertura dell’edificio (ciò che concretamente rappresenta) e debba essere invece classificato come volume aggiuntivo sebbene non sia rintracciabile una struttura che  definisca uno spazio chiuso (non è prevista in effetti alcuna copertura e le opere murarie laterali appaiono discontinue).</h:div><h:div>Costituisce invero <corsivo>ius receptum</corsivo> il principio per cui “<corsivo>il presupposto per l'esistenza di un volume edilizio è costituito dalla costruzione di (almeno) un piano di base e due superfici verticali contigue, così da ottenere una superficie chiusa su un minimo di tre lati”</corsivo> (cfr. C.d.S., Sezione IV, 11 aprile 2022 n. 2683; Sezione VI, 3 agosto 2020, n. 4900 e 7 ottobre 2019, n. 6760; più di recente, Cons. giust. amm. Sicilia, 16/01/2023, n. 43); sicché “..<corsivo>è proprio in ragione dell'inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato che l'insieme non è qualificabile come organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie</corsivo>” (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. II, 5 maggio 2021, n. 408; in termini, T.A.R. Piemonte, Sez. II, 4 aprile 2022, n. 318; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 14 novembre 2022, n. 2016; più di recente T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 27 marzo 2023, n. 401). </h:div><h:div>Da tale impostazione non diverge lo strumento urbanistico generale del Comune di Corato, che definisce come “volume edificabile” solo lo spazio chiuso e completamente delimitato (cfr. N.T.A. pagg. 27-28).</h:div><h:div>Né più illuminante risulta il richiamo alla decisione della quarta Sezione del T.A.R. Campania n. 1247 del  6 marzo 2013 che, con riferimento a fattispecie del tutto distinta e con l’intento di qualificare l’intervento di posa di pavimento su solaio come mera manutenzione straordinaria, distingue il solaio dal terrazzo, in quanto tale destinato alla presenza stabile di persone; questione che non viene affatto in rilievo nel caso in esame, non essendo evidentemente in discussione la funzione di contenimento degli impianti suddetti, incompatibile con una sua fruizione a scopi diversi.</h:div><h:div>2.2.- Va altresì valutato positivamente il terzo motivo aggiunto.</h:div><h:div>Le prescrizioni impugnate sono state invero confermate anche in ragione dell’asserita violazione delle disposizioni sull’altezza dei fabbricati di cui all’art. 24 del regolamento comunale. Si assume più precisamente che il progettato corpo di fabbrica, presentando un’altezza dei prospetti, sia su viale Vittorio Veneto sia su via Capuana, pari a 19,60 metri, pur rispettando l’altezza massima consentita in zona omogenea B1 del vigente P.R.G, in base al regolamento edilizio non sarebbe proporzionata alla larghezza di via Capuana, su cui il fabbricato pure si affaccia.</h:div><h:div>Vero è, invece, che la disposizione dell’art 24 in parola – come fa correttamente rilevare la difesa ricorrente - sia stata espressamente derogata dal Comune di Corato per i progetti da realizzarsi in zona B che, come quello in questione, contemplano l’accesso al <corsivo>bonus</corsivo> volumetrico previsto dal cd. piano casa della Regione Puglia (cfr. delibera consiliare n. 68/2009; deroga confermata a più riprese, giusta delibere n. 3/2012 e n. 45/2017).</h:div><h:div>3.- In conclusione, il gravame va accolto sulla scorta delle considerazioni che precedono, assorbita ogni altra censura. </h:div><h:div>Considerata tuttavia la vicenda complessivamente, nel suo concreto sviluppo, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di causa.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla le prescrizioni gravate. </h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="17/05/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Angelillo Carmela</h:div><h:div>Giacinta Serlenga</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>