<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="SILENZIO DINIEGO ACCESSO DOCUMENTALE  PERMESSO DI COSTRUIRE" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20220128420230523000033121" id="20220128420230523000033121" modello="3" modifica="05/08/2023 00:13:25" pdf="0" ricorrente="Pasquale Lovecchio" stato="2" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="01284"/><fascicolo anno="2023" n="01077"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220128420230523000033121.xml</file><wordfile>20220128420230523000033121.docm</wordfile><ricorso NRG="202201284">202201284\202201284.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\81 Angelo Scafuri\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Angelo Scafuri</firma><data>24/07/2023 22:56:55</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Maria Luisa Rotondano</firma><data>14/07/2023 23:55:15</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/08/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><riferimento codice="COSTSEN" descrizione="COSTITUZIONE" id="R20230523000026586"><ereditato>2</ereditato><numero>0</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>0</anno><articolo>24-97-3</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento codice="COSTSEN" descrizione="LEGGE DELLO STATO" id="R20230523000026802"><ereditato>2</ereditato><numero>241</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>1990</anno><articolo>2-22</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento codice="COSTSEN" descrizione="DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA" id="R20230523000026684"><ereditato>2</ereditato><numero>184</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>1996</anno><articolo>2-3-9</articolo><segnalibro/></riferimento><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Scafuri,	Presidente</h:div><h:div>Vincenzo Blanda,	Consigliere</h:div><h:div>Maria Luisa Rotondano,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div><corsivo>per l’annullamento </corsivo></h:div><h:div><corsivo>- del silenzio rigetto formatosi sull’istanza protocollata in data 06/09/2022, relativa alla richiesta di accesso agli atti, ai sensi dell’art. 22 della Legge n° 241/1990, concernente l’ostensione della documentazione concernente i lavori edilizi in corso d’esecuzione, autorizzati con permesso di costruire n° 34 del 25/05/2022 in favore del sig. -OMISSIS-, in adiacenza all’abitazione del ricorrente,</corsivo></h:div><h:div><corsivo>nonché per l’accertamento </corsivo></h:div><h:div><corsivo>- dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di uno o più provvedimenti espressi.</corsivo></h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1284 del 2022, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Conversano, via Vito Macchia, n. 20; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Conversano, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Nocco, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Conversano;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. - Con nota datata 31 agosto 2022, avente a oggetto “<corsivo>Segnalazione di lavori in via -OMISSIS-”, </corsivo>l’arch. -OMISSIS-, esponendo di essere residente in Conversano alla via -OMISSIS- n. 10, faceva presente che nei pressi della propria abitazione stava sorgendo una costruzione “<corsivo>i cui pilastri e travi in acciaio sembrerebbero non rispettare le altezze previste nella zona panoramica in cui trovasi detta costruzione</corsivo>” e sollecitava il Comando Vigili Urbani e l’Ufficio Tecnico del comune di Conversano ad effettuare un sopralluogo per la verifica di quanto segnalato.</h:div><h:div>In data 6 settembre 2022, il ricorrente inoltrava, ai sensi dell’art. 22 e ss. della legge n. 241/1990, istanza di accesso agli atti, avente a oggetto “<corsivo>Segnalazione di lavori in via -OMISSIS-. Richiesta di accesso documentale e richiesta copia ai sensi dell’art. 22 e seguenti, della legge n° 241/1990 e ss.mm.ii.</corsivo>”, chiedendo di prendere visione della pratica edilizia inerente alla segnalazione in oggetto e il rilascio di copia e documenti. </h:div><h:div>Con ulteriore nota del 23 settembre 2022, l’arch. -OMISSIS-, per il tramite del difensore, sollecitava   il comune di Conversano all’evasione dell’istanza di accesso.</h:div><h:div>In data 4 ottobre 2022, il Direttore dell’Area Urbanistica del comune di Conversano riscontrava la succitata segnalazione del 31 agosto 2022, notiziando il signor -OMISSIS- dell’avvenuto sopralluogo e ritenendo il rispetto delle normative vigenti in materia.</h:div><h:div>Il 6 ottobre 2022 il Dirigente dell’Ufficio tecnico del comune di Conversano informava il proprietario della costruenda abitazione, sig. -OMISSIS-, dell’avvenuta presentazione, da parte del signor -OMISSIS- “<corsivo>in qualità di abitante in detta via -OMISSIS-</corsivo>”, dell’avvenuta presentazione della suddetta istanza ostensiva, assegnando a quest’ultimo il termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni e notiziandone il ricorrente.</h:div><h:div>Con nota del 24 ottobre 2022, il sig. -OMISSIS- si opponeva al chiesto accesso agli atti, in ragione dell’asserita insufficienza del requisito della <corsivo>vicinitas, </corsivo>“<corsivo>inteso quale stabile collegamento tra il ricorrente e l’area dove si trova il bene oggetto di contestazione”,</corsivo> ai fini della legittimazione all’accesso e della ritenuta necessità dello specifico pregiudizio derivante dall’alterato assetto urbanistico edilizio, invocando la giurisprudenza relativa alla legittimazione e all’interesse “<corsivo>a impugnare titoli autorizzatori edilizi rilasciati a terzi</corsivo>”.</h:div><h:div>Le richieste ostensive non venivano riscontrate espressamente dal civico Ente.</h:div><h:div>1.1 - Il ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento, il silenzio rigetto formatosi sull’istanza protocollata in data 6 settembre 2022, relativa alla richiesta di accesso agli atti, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, <corsivo>concernente l’ostensione della documentazione concernente i lavori edilizi in corso d’esecuzione, autorizzati con permesso di costruire n° 34 del 25/05/2022 in favore del sig. -OMISSIS-, in adiacenza all’abitazione del ricorrente</corsivo>.</h:div><h:div>Ha chiesto altresì l’accertamento dell’obbligo del comune di Conversano di provvedere in relazione alla medesima istanza.</h:div><h:div>A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:</h:div><h:div><corsivo>1. - Violazione degli artt. 2 e 22 segg. della legge 07/08/1990, n° 241 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 - 3 - 9 del d.P.R. n° 184/96 - Violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. - Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa - Violazione dei principi di collaborazione e buona fede</corsivo>.</h:div><h:div>1.2 - Si è costituito in giudizio il comune di Conversano, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso; ha sostenuto  in particolare che “<corsivo>il ricorrente non ha dato prova del suo interesse diretto, concreto ed attuale alla richiesta, e pertanto non è legittimato al ricorso: invero l’affermazione del ricorrente di essere vicino dell’unità immobiliare per la quale è stato chiesto il permesso di costruire, allo stato degli atti non risulta provata; né tantomeno risulta provato che la futura edificazione del sig. -OMISSIS- andrà a frapporsi tra l’assunta abitazione del ricorrente e gli edifici storici – cattedrale e castello - dei quali il ricorrente dichiara di perdere la visuale con l’esecuzione dell’edificazione chiesta dal sig. -OMISSIS-</corsivo>”.</h:div><h:div>1.3 - Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.</h:div><h:div>1.4 - In particolare, con memoria difensiva del 27 marzo 2023, il comune di Conversano ha affermato che l’assunta e non dimostrata proprietà del signor -OMISSIS- - comunque non confinante con la proprietà -OMISSIS- “<corsivo>posto che tra i due luoghi vi è una distanza di almeno 22,00 ml</corsivo>” - non legittimerebbe di per sé l’istanza <corsivo>ex </corsivo>art. 22 della legge n. 241/1990 (insufficienza del criterio dello stabile collegamento territoriale), sostenendo che l’istanza sarebbe motivata dalla mera intenzione di effettuare un controllo generalizzato sull’operato dell’ufficio.</h:div><h:div>Il civico Ente ha poi dedotto l’ “inammissibilità” del ricorso per sopraggiunto difetto di interesse, da un lato, per avere l’odierno ricorrente formulato, nel ricorso R.G. n. -OMISSIS-/2022 di impugnazione del permesso di costruire n. 34/2022 rilasciato al signor -OMISSIS-, istanze istruttorie, sulle quali la Terza Sezione di questo Tribunale ha riservato la decisione (ordinanza collegiale del 23 marzo 2023), e, dall’altro, in ragione dell’avvenuta conclusione dei lavori edilizi in questione.</h:div><h:div>1.5 - All’udienza in camera di consiglio del 13 aprile 2023, la causa è stata introitata per la decisione.</h:div><h:div>2. -  Va innanzitutto disattesa l’eccezione di “inammissibilità” del ricorso per sopraggiunto difetto di interesse, incentrata sull’avvenuta presentazione di richieste istruttorie nell’ambito del succitato giudizio R.G. n. -OMISSIS-/2022 di impugnazione del permesso di costruire, in ragione - in via dirimente - dell’autonomia del giudizio di accesso rispetto a quello impugnatorio: l’<corsivo>actio ad exibendum </corsivo>nel giudizio camerale,<corsivo>
				</corsivo>infatti, è autonoma rispetto alle richieste di carattere meramente istruttorio formulate in corso di causa nel giudizio di merito.</h:div><h:div>A ciò si aggiunga che le relative disposizioni (giudizio sull’accesso e acquisizioni istruttorie in corso di causa) operano su di un piano diverso, avendo la legge n. 241/1990 assunto l’interesse del privato all’accesso ai documenti come interesse sostanziale, mentre l’acquisizione istruttoria documentale in corso di causa costituisce esercizio di un potere processuale e l’acquisizione del documento resta pur sempre subordinata alla valutazione della rilevanza dello stesso, ai fini della decisione, da parte del giudice al quale spetta di pronunciarsi sulle richieste istruttorie (arg. <corsivo>ex </corsivo>Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 settembre 2020, n. 19, sia pure in ordine al rapporto tra accesso documentale difensivo   ed esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 Cod. Proc. Civ<corsivo>.</corsivo>, con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili <corsivo>per eadem ratio</corsivo>).</h:div><h:div>Occorre in altri termini tenere distinti, da un lato, la pretesa all’ostensione del documento nei confronti della Pubblica Amministrazione, intesa quale protezione accordata all’interesse sostanziale alla conoscenza, e, dall’altro lato, il diritto alla prova, inteso come protezione dell’interesse processuale della parte alla rappresentazione in giudizio, attraverso un determinato documento, dei fatti costitutivi della domanda, subordinato alla duplice valutazione giudiziale della concludenza e della rilevanza dello specifico mezzo di prova.</h:div><h:div>L’ordinamento amministrativo ha, infatti, posto alcune norme sostanziali che assicurano, a determinate condizioni, l’accessibilità agli atti amministrativi (nel caso di specie gli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, ma si pensi, a esempio, anche all’accesso civico generalizzato di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33) e ha affidato la tutela avverso gli eventuali atti di diniego al giudice amministrativo, prevedendo il rito <corsivo>ad hoc</corsivo> di cui all’art. 116 Cod. proc. amm..</h:div><h:div>L’unica incidenza che si può verificare sotto il profilo del venir meno dell’interesse ad agire è nel caso in cui i “rimedi” azionati nel giudizio impugnatorio hanno già consentito l’effettiva e completa ostensione degli atti in favore dell’interessato; ipotesi non verificatasi nel caso di specie, come risulta dalla stessa succitata ordinanza della Terza Sezione di questo T.A.R. n. -OMISSIS- del 23 marzo 2023, la quale, premessa la proposizione del ricorso avverso il silenzio rigetto dell’Amministrazione comunale sull’istanza di accesso, ha rinviato l’esame dell’istanza istruttoria nel giudizio impugnatorio n. -OMISSIS-/2022 “<corsivo>all’esito dell’udienza pubblica che sarà fissata per la discussione di merito</corsivo>”.</h:div><h:div>3. - Parimenti non convince l’eccepita “inammissibilità” del ricorso in ragione dell’avvenuta conclusione dei lavori edilizi in questione, in quanto si tratta di circostanze di fatto esulanti dall’ambito del giudizio di accesso <corsivo>ex </corsivo>art. 116 Cod. proc. amm..</h:div><h:div>4. - Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto. </h:div><h:div>5. - Il ricorrente deduce, essenzialmente, di avere un interesse diretto, concreto e attuale, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, all’ostensione degli atti edilizi richiesti, qualificato dall’elemento della <corsivo>vicinitas</corsivo>.</h:div><h:div>Invoca, altresì, l’accesso c.d. difensivo, ai sensi dell’art. 24, comma 7 della legge n. 241/1990, prioritario rispetto alle esigenze di riservatezza dei soggetti terzi.</h:div><h:div>6. - Le censure sono fondate.</h:div><h:div>7. - Giova premettere che il ricorrente ha avanzato la richiesta ostensiva documentale ai sensi della legge n. 241/1990.</h:div><h:div>Orbene, è stato in linea generale condivisibilmente osservato che, ai fini dell’esercizio del diritto di accesso in materia edilizia e della configurabilità dell’interesse diretto, concreto ed attuale richiesto dall’art. 22 della legge n. 241 del 1990 per legittimare l’istanza di accesso agli atti<corsivo>
				</corsivo>(distinto dall’interesse richiesto per l’impugnazione dei titoli edilizi ai fini del relativo annullamento), “<corsivo>è sufficiente il requisito della vicinitas, che sussiste in capo al confinante ma anche al frontista e a coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona in cui si trova l’edificio (TAR Lazio, sez. II - quater, 15 aprile 2015, n. 5613)</corsivo>” (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Seconda <corsivo>Quater, </corsivo>6 febbraio 2017, n. 2025, si veda anche T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sezione Seconda, 22 aprile 2021, n. 843, T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Seconda <corsivo>bis</corsivo>, 8 luglio 2021, n. 8123 e giurisprudenza ivi citata - “<corsivo>TAR Calabria, II, n. 757 del 2018, TAR Veneto, III, n. 314 del 2017, TAR Campania, VI, n. 4928 del 2012</corsivo>”), e quindi ai terzi proprietari o detentori qualificati di aree o immobili limitrofi  (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 21 marzo 2016, n. 1156) o anche ivi residenti (cfr., per la nozione di <corsivo>vicinitas, </corsivo>T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Prima <corsivo>Quater</corsivo>, 31 luglio 2010, n. 29461 e, <corsivo>per eadem ratio, </corsivo>Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza 30 giugno 2022, n. 20869) o altro titolo di frequentazione (sempre per la nozione di <corsivo>vicinitas, </corsivo>T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Sesta, 12 maggio 2016, n. 2425), che sono direttamente tutelati dai limiti imposti all’esercizio di <corsivo>ius aedificandi</corsivo>, e che rivestono, pertanto, una posizione differenziata rispetto agli altri appartenenti alla collettività, in ordine al rispetto di tali limiti.</h:div><h:div>Si tratta di situazioni tali da radicare una posizione di interesse differenziato rispetto a quella posseduta dal “<corsivo>quisque de populo</corsivo>”, non circoscritte, ai fini in questione, all’immobile direttamente confinante o in rapporto di stretta contiguità, ma anche a quello posto nelle  vicinanze del manufatto oggetto del permesso di costruire, per le modifiche all’assetto edilizio e urbanistico della zona di riferimento: la <corsivo>vicinitas </corsivo>è concetto evidentemente elastico, riferibile al fatto che l’interessato viva abitualmente in prossimità del sito prescelto per la realizzazione dell’intervento edilizio o abbia uno stabile e significativo collegamento con esso, da valutare sulla scorta della situazione concreta e caso per caso. Sicchè, in dette ipotesi, l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche non risulta meramente emulativo né preordinato ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa, non rilevandosi chiari indici di pretestuosità della richiesta di accesso; “<corsivo>indici che peraltro sono difficilmente apprezzabili nella presente sede, nella quale si controverte del riconoscimento, meramente strumentale e conoscitivo, del solo diritto di accesso agli atti, impregiudicate restando - ovviamente - le questioni di merito sottostanti</corsivo>” (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Seconda <corsivo>Quater</corsivo>, 6 febbraio 2017, n. 2025), dovendo ribadirsi che l’accesso è funzionale a primarie esigenze di trasparenza amministrativa, attenendo “<corsivo>ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione</corsivo>” (art. 29, comma 2-<corsivo>bis </corsivo>della legge n. 241/1990).</h:div><h:div>E tanto con la precisazione che “<corsivo>la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990</corsivo>” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 18 marzo 2021, n. 4).</h:div><h:div>È infatti pacifico, al contrario, che l’Amministrazione - e poi il giudice - non è tenuta a verificare l’effettiva utilità dei documenti in vista della difesa delle ragioni dell’istante né, tanto meno, la strategia difensiva dallo stesso articolata, ma solo una valutazione in astratto della necessità difensiva evidenziata (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 3 settembre 2014, n. 4493; T.A.R. Puglia, Bari, Sezione Terza, 19 dicembre 2014, n. 1603).</h:div><h:div>In definitiva, “<corsivo>nel giudizio sull’accesso, il giudice amministrativo deve limitarsi a rilevare la sussistenza di un’esigenza di tutela che non sia manifestamente pretestuosa o priva di qualsivoglia nesso con il contenuto dei documenti richiesti</corsivo>” (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Seconda <corsivo>Quater, </corsivo>6 febbraio 2017, n. 2025).</h:div><h:div>8. - Orbene, nella fattispecie concreta in esame, il ricorrente, come a ragione dallo stesso affermato, vanta un interesse diretto, concreto e attuale al chiesto accesso documentale, qualificato dall’elemento della <corsivo>vicinitas, </corsivo>a fronte di un’opera edilizia realizzata nelle vicinanze della sua abitazione.</h:div><h:div>Non valgono in contrario i rilievi opposti dal comune di Conversano resistente (cfr. la memoria difensiva del 27 marzo 2023), secondo cui “<corsivo>l’assunta e non dimostrata proprietà del sig. -OMISSIS- - che comunque non è confinante con la proprietà -OMISSIS- posto che tra i due luoghi vi è una distanza di almeno 22,00 ml, com’è provato dal rilevo fotografico doc. n. 01 allegato a questa memoria (già allegato quale doc. 3 alla memoria difensiva del Comune di Conversano depositata il 09.01.2023 nel proc. nrg. -OMISSIS-/2022 T.A.R. Puglia - Sede di Bari, Terza Sezione, memorie che sono state depositate anche in questo giudizio in data 21.03.2023, quale doc. sub 08) - non legittima ex se alla istanza ex art. 22 l. 241/1990</corsivo>”.</h:div><h:div>Invero, nel rimandare alle sopra esposte considerazioni, osserva il Collegio che il rilievo non è supportato da adeguato riscontro probatorio, ma anzi contraddetto dal foliario (<corsivo>Dettaglio fascicolo</corsivo>) depositato nel presente giudizio, dal quale è agevole desumere, adeguatamente ai fini in questione,   l’esistenza del relativo certificato (“<corsivo>Visura catastale proprietà -OMISSIS-</corsivo>”) prodotto nel più volte citato correlato giudizio impugnatorio R.G. n. -OMISSIS-/2022.</h:div><h:div>Peraltro, il Comune di Conversano non ha contestato in sede procedimentale i segnalati assetti proprietari, disponendo invece l’invio dell’istanza ostensiva presentata dall’interessato (“<corsivo>in qualità di abitante di detta via -OMISSIS-”</corsivo>, ove è pure residente - circostanza questa non adeguatamente  contestata)<corsivo>
				</corsivo>al titolare del permesso di costruire  ai fini delle eventuali osservazioni; neppure il “controinteressato” ha opposto alcunchè sullo specifico aspetto, limitandosi a dedurre proprio l’insufficienza del criterio della <corsivo>vicinitas </corsivo>(evidentemente ritenuta sussistente, anche se - in tesi -  non sufficiente) ai fini del positivo riscontro dell’istanza ostensiva.</h:div><h:div>Inoltre, lo stesso civico Ente afferma - come detto - la distanza di “<corsivo>almeno 22 ml</corsivo>” (oggettivamente esigua ai fini <corsivo>de quibus</corsivo>), rinviando alla (invocata dal Comune medesimo nella succitata memoria difensiva) documentazione fotografica allegata, dalla quale d’altro canto si evince - però - che l’immobile del ricorrente è effettivamente posto in prossimità all’immobile oggetto dell’istanza ostensiva ed è peraltro il medesimo comune di Conversano a fare ivi (nel rilievo fotografico, con specifica annotazione manuale) chiaro riferimento al “<corsivo>fondo del terzo confinante diretto</corsivo>” (sul quale peraltro non si evince la presenza di costruzioni) “<corsivo>del sig. -OMISSIS- a sinistra e del sig. -OMISSIS- a destra”, </corsivo>con ciò stesso evidenziando la prossimità dell’immobile del signor -OMISSIS- e riconoscendo la situazione di stabile collegamento.</h:div><h:div>Inoltre, adeguatamente ai fini in questione, l’interessato:</h:div><h:div>- nell’istanza del 6 settembre 2022 ha rappresentato l’interesse diretto a conoscere la conformità o meno alle vigenti norme urbanistiche, evidenziando che “<corsivo>in detta zona panoramica l’altezza massima del fabbricato a realizzarsi non deve superare 4,00 mt. dal piano di campagna originario circostante</corsivo>”;</h:div><h:div>- con il sollecito del 23 settembre 2022, ha esposto che “<corsivo>Dai lavori in corso di esecuzione sembrerebbe che le altezze del realizzando edificio siano in contrasto con le norme urbanistiche e in particolare delle altezze legali in zona panoramica</corsivo>” nonché di aver “<corsivo>significato l’interesse diretto, concreto ed attuale dell’accesso agli atti, rappresentato dall’eventuale tutela giurisdizionale dei propri diritti e interessi legittimi</corsivo>”.</h:div><h:div>9. - Neppure può dirsi sussistente alcuna posizione di controinteresse rispetto alla richiesta di accesso a titoli edilizi rilasciati a terzi: questi sono infatti atti sottratti al regime di riservatezza.</h:div><h:div>Invero, per quanto concerne l’esercizio dell’accesso ai titoli abilitativi in edilizia rilasciati dai comuni, occorre ricordare che già con l’art. 31 comma 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si era stabilito che “<corsivo>Dell’avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione nell’albo pretorio, con la specificazione del titolare e delle località nella quale la costruzione deve essere eseguita</corsivo>”.</h:div><h:div>In seguito, l’art. 20, comma 6 del d.P.R. n. 380/2001 ha previsto che “<corsivo>Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio</corsivo>”. </h:div><h:div>La succitata disposizione non può che essere interpretata nel senso che tale onere di pubblicazione è funzionale a consentire a qualsiasi soggetto interessato (termine da intendersi non come sinonimo di un’azione popolare ma, come sopra chiarito, con riferimento a coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con l’edificio o con il terreno in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso) di visionare gli atti del procedimento, &lt;&lt;<corsivo>in ragione di quel controllo “diffuso” sull’attività edilizia che il legislatore ha inteso garantire (vedasi anche l’art. 27, comma 3, del DPR n. 380/2001)</corsivo>&gt;&gt; (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sezione Seconda, 9 dicembre 2020, n. 871).</h:div><h:div>I titoli edilizi<corsivo> “sono dunque atti pubblici, perciò chi esegue le opere non può opporre un diritto di riservatezza. Non sussiste privacy quando sussiste un interesse concreto, personale ed attuale ad accedere alle autorizzazioni amministrative in ordine ai permessi edilizi rilasciati (T.A.R. Valle d’Aosta, 15/03/2017, n. 12; T.A.R. Marche, 07/11/2014, n. 923)”</corsivo> (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sezione Seconda, cit., 9 dicembre 2020, n. 871), non potendo “<corsivo>in subiecta materia … essere affermata l’esistenza di un diritto alla riservatezza in capo ai controinteressati (cfr. Cons. St. n. 9158 del 2013)</corsivo>” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Sesta, 12 maggio 2016, n. 2428).</h:div><h:div>Per mera completezza espositiva, si osserva pure che tra i limiti all’accesso documentale non rientra la mera opposizione del controinteressato (nel caso di specie, peraltro, neppure sottoscritta), salvo che le ragioni su cui essa si fonda vengano -  motivatamente - valutate dall’Amministrazione in sede procedimentale quali ipotesi di eccezione all’ostensibilità (ipotesi non verificatasi nella fattispecie concreta <corsivo>de qua</corsivo>, in ragione del silenzio dell’Amministrazione).</h:div><h:div>10. - Per quanto innanzi esposto, il ricorso va accolto, con esclusione dall’accesso dei dati personali relativi a persone fisiche eventualmente indicate, di cui parte ricorrente non ha allegato né dimostrato la rilevanza e attinenza a fini difensivi; per l’effetto, va ordinato al comune di Conversano di esibire gli atti richiesti, entro il termine di giorni trenta, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore. </h:div><h:div>11. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie il ricorso, di cui in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione.</h:div><h:div>Condanna il comune di Conversano, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i soggetti nominati.</h:div><h:div>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/04/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Matteo Parato</h:div><h:div>Maria Luisa Rotondano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>