<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="RISOLUZIONE CONVENZIONE P.E.E.P. E DECADENZA DAL DIRITTO DI PROPRIETA' - EREDE" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20220057420230611121847354" id="20220057420230611121847354" modello="3" modifica="22/07/2023 00:32:03" pdf="0" ricorrente="Michelina Chionchio" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="00574"/><fascicolo anno="2023" n="01032"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220057420230611121847354.xml</file><wordfile>20220057420230611121847354.docm</wordfile><ricorso NRG="202200574">202200574\202200574.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\81 Angelo Scafuri\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Maria Luisa Rotondano</firma><data>22/07/2023 00:32:03</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/07/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><riferimento codice="COSTSEN" descrizione="LEGGE DELLO STATO" id="R20230611121843937"><ereditato>2</ereditato><numero>241</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>1990</anno><articolo>0</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento codice="COSTSEN" descrizione="DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA" id="R20230611121843734"><ereditato>2</ereditato><numero>380</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>2001</anno><articolo>0</articolo><segnalibro/></riferimento><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Scafuri,	Presidente</h:div><h:div>Desirèe Zonno,	Consigliere</h:div><h:div>Maria Luisa Rotondano,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della deliberazione del Consiglio comunale di Vieste -OMISSIS-del 23 febbraio 2022, pubblicata il 2 marzo 2022, non notificata, avente ad oggetto: “<corsivo>Risoluzione della convenzione ex art. 35 della legge 865/71 rep. n. 21187 racc. n. 13173 del 15.10.1994</corsivo>”.</h:div><h:div>-di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale in quanto lesivo, ancorché non conosciuto.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 574 del 2022, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Natale Clemente e Antonella Iacobellis, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Bari, via Alessandro Manzoni, n. 169; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Vieste, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Fusillo, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Vieste, Corso L. Fazzini, n. 29; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, non costituita in giudizio;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div><corsivo>ad opponendum</corsivo>:</h:div><h:div>-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Antonio Gambatesa, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo, n. 82/a; </h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vieste;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. - Dall’esposizione delle parti e dagli atti di causa risulta in particolare quanto segue.</h:div><h:div>In data 15 ottobre 1994, il comune di Vieste e la ditta-OMISSIS- stipulavano la convenzione urbanistica Rep. n. 21.187, con cui (cfr. la parte seconda, art. 1) il comune di Vieste cedeva e trasferiva alla ditta medesima, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (recante “<corsivo>Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sull’espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; alla legge 18 aprile 1962, n. 167; alla legge 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata</corsivo>”), “<corsivo>la piena ed esclusiva proprietà del terreno sito in Vieste, -OMISSIS-, esteso complessivi mq. 896 (metri quadrati ottocentonovantasei), costituente il lotto n. 17 con una volumetria complessiva di mc. 2.232,565</corsivo>”, con l’obbligo di realizzare (art. 5), nei modi e nei tempi stabiliti dalla convenzione medesima, un fabbricato costituito da un piano seminterrato suddiviso in sei box auto e da tre piani completamente fuori terra suddivisi in sei appartamenti per civili abitazioni (due per piano).</h:div><h:div>Venivano definite, altresì, le caratteristiche costruttive (art. 5, lettera “A”) e le caratteristiche tipologiche (art. 5, lettera “B”) degli immobili da costruire.</h:div><h:div>Si prevedeva, inoltre, l’obbligo a carico dei concessionari (cui era stata trasferita la proprietà dei suoli inclusi nel P.E.E.P. al fine di realizzarvi gli immobili di cui innanzi) di porre in vendita gli alloggi costruiti e i relativi accessori immediatamente dopo il rilascio della concessione edilizia al prezzo indicato (art. 8), il prezzo massimo di cessione degli alloggi al metro quadrato (lire 1.414.850 - art. 9), determinato “<corsivo>in base ai limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia agevolata e convenzionata, stabiliti con D.M. 25 aprile 1991 del C.E.R.</corsivo>”.</h:div><h:div>L’art. 14 della Convenzione stabiliva, poi, “<corsivo>Le sanzioni a carico dei concessionari per l’inosservanza degli obblighi stabiliti nella presente convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale inosservanza comporti la decadenza della concessione e la conseguente estinzione del diritto di proprietà”.</corsivo></h:div><h:div>In particolare, l’art. 14, comma 2, lettera e) prevedeva che:</h:div><h:div>“<corsivo>La risoluzione della convenzione e la decadenza dalla concessione della proprietà si verificheranno: … e) in caso di inosservanza delle norme previste in convenzione per il trasferimento delle singole unità immobiliari realizzate sulle aree concesse in proprietà</corsivo>”.</h:div><h:div>La signora -OMISSIS- espone in particolare che:</h:div><h:div><corsivo>- “è stata coniuge ed è erede del defunto marito-OMISSIS-, deceduto il 16.11.2017” </corsivo>(titolare - come detto - dell’omonima ditta individuale cessionaria dei suoli P.E.E.P. e costruttrice dei sei alloggi di edilizia economica e popolare, come previsto nella succitata convenzione urbanistica del 1994);</h:div><h:div><corsivo>- “Il sig.-OMISSIS- in vita è stato imprenditore edile dall’8.7.1985 e sino al pensionamento avvenuto nel dicembre 2008 (con cessazione dell’attività formalizzata per la partita IVA il 23.12.2010 e presso il Registro delle Imprese il 28.1.2011).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Alla morte del coniuge, la ricorrente, quale erede universale del marito (cfr. testamento prodotto), ha ereditato alcune unità immobiliari, fra cui 5 appartamenti e relativi box (ultimati nel 2000, con certificato di agibilità del 29.3.2001) facenti parte di un fabbricato che il coniuge ebbe a costruire a Vieste in virtù della Convenzione edilizia sottoscritta con il Comune di Vieste il 15.10.1994.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>La ricorrente ha acquistato gli immobili predetti quale erede, come ovviamente la ricorrente non ha ereditato l’estinta e non più esistente impresa edilizia individuale.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Parimenti, la ricorrente non è divenuta parte come erede della Convenzione edilizia del 1994, che ha visto realizzato sin dal 2000 il fabbricato oggetto di convenzione sul suolo oggetto di convenzione, di cui i predetti immobili sono parte, sicché non è succeduta alla predetta Convenzione.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>In altri termini, la ricorrente ha acquisito gli immobili al pari di chi ha acquistato altri immobili costituenti il fabbricato, e al pari di altro acquirente nessun rapporto ha con il Comune di Vieste.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>…</corsivo>
				<corsivo>Il Comune di Vieste con deliberazione di consiglio comunale del 23.02.2022 ha disposto la risoluzione della convenzione ex art. 35 della legge 865/71 rep. n. 21187 racc. n. 13173 del 15.10.1994 stipulata dall’Ente con il-OMISSIS-, imprenditore edile e defunto marito della ricorrente, con dichiarazione di decadenza del diritto di proprietà sull’immobile denominato Lotto 17 di Edilizia economica e popolare”, </corsivo>previa comunicazione di avvio del procedimento del 5 luglio 2021. </h:div><h:div>1.1 - Avverso la suddetta deliberazione consiliare del comune di Vieste -OMISSIS-del 23 febbraio 2022 e ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale in quanto lesivo, ancorchè non conosciuto, è insorta la ricorrente, deducendo le seguenti censure, così rubricate:</h:div><h:div><corsivo>1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della convenzione P.E.E.P ex art. 35 della L. 865/1971 stipulata tra la ditta-OMISSIS- ed il Comune di Vieste per la realizzazione del lotto n. 17 di edilizia economica e popolare all’interno del comparto A del 15.10.1994, Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 Cost. Eccesso di potere per erronea presupposizione;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della convenzione P.E.E.P ex art. 35 della L. 865/1971 stipulata tra la ditta-OMISSIS- ed il Comune di Vieste per la realizzazione del lotto n. 17 di edilizia economica e popolare all’interno del comparto A del 15.10.1994; Eccesso di potere. Falsa rappresentazione della realtà Erroneità dei presupposti. Difetto d’istruttoria Difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione art. 42 Cost.;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>3. Violazione e falsa applicazione degli art. 8, 9, 10 della legge n. 241/1990. Violazione del diritto di difesa. Eccesso di potere per difetto istruttoria;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 della legge 865/1971. Violazione e falsa applicazione della legge 10/1977;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>5. Prescrizione.</corsivo></h:div><h:div>1.2 - Si è costituito in giudizio il comune di Vieste, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del gravame.</h:div><h:div>1.3 - Sono intervenuti <corsivo>ad opponendum </corsivo>in giudizio i signori -OMISSIS- e -OMISSIS- , evidenziando di aver sollecitato il comune di Vieste a dichiarare la risoluzione della convenzione succitata e la decadenza del diritto di proprietà in capo alla ricorrente signora -OMISSIS- con la nota del 14 maggio 2021 (sottoscritta anche dai signori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-), con cui il comune di Vieste “<corsivo>veniva formalmente edotto circa le gravi violazioni poste in essere dal dante causa della ricorrente, in particolare di quelle riguardanti l’art 14. lettere a), b), c), d), e) della convenzione</corsivo>”, in particolare significando che il sig.-OMISSIS- aveva (con vari contratti preliminari) promesso di vendere a ognuno dei promissari acquirenti (tra cui i deducenti) un immobile ubicato nel comparto “A” del Piano di Zona (cioè del fabbricato di E.E.P.) a un prezzo superiore a quello previsto nella convenzione (in particolare, “<corsivo>il prezzo di vendita, interamente pagato, era superiore al prezzo massimo di vendita a cui la convenzione obbligava a vendere</corsivo>”); hanno illustrato le articolate vicende giudiziarie (sviluppatesi innanzi al Giudice civile, al fine di ottenere una sentenza <corsivo>ex </corsivo>art. 2932 Codice civile nonché la restituzione delle somme pagate in eccesso) che hanno portato alla declaratoria di nullità dei contratti preliminari per indeterminatezza dell’oggetto e alla condanna del signor-OMISSIS- alla restituzione delle somme pagate in eccesso rispetto al prezzo massimo fissato dalla succitata convenzione urbanistica, evidenziando che la ricorrente ha loro notificato un ricorso <corsivo>ex </corsivo>art. 702 <corsivo>bis </corsivo>Cod. Proc. Civ., chiedendo la restituzione degli immobili (in quanto attuali occupanti) per effetto delle sentenze della Corte di Appello di Bari di declaratoria della nullità dei ridetti preliminari; hanno allegato pertinente documentazione (cfr. <corsivo>infra)</corsivo>.</h:div><h:div>Hanno affermato (pag. 4 dell’atto di intervento <corsivo>ad opponendum</corsivo>) di avere “<corsivo>interesse affinché si affermi la legittimità della deliberazione di Consiglio Comunale di Vieste -OMISSIS-del 23.02.2022, pubblicata il 02.03.2022, in ragione degli evidenti riflessi, sulla loro sfera giuridica, della suddetta deliberazione di Consiglio Comunale</corsivo>” e, in particolare, di avere “<corsivo>interesse all’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, dei beni in premessa indicati, al fine della loro successiva assegnazione, nel pieno rispetto della convenzione, ad essi legittimi possessori, da oltre 22 anni</corsivo>”.</h:div><h:div>1.4 - Con memoria difensiva del 23 maggio 2022, la ricorrente ha eccepito l’inammissibilità dell’intervento <corsivo>ad opponendum </corsivo>dei signori -OMISSIS- e -OMISSIS- , per difetto di interesse (diretto, concreto e attuale) e di legittimazione, non avendo gli stessi alcun rapporto con la “proprietà” dell’immobile attinto dal provvedimento impugnato né alcuna forma di interesse qualificato rispetto ai rapporti tra il comune di Vieste e la signora -OMISSIS-.</h:div><h:div>1.5 - Con ordinanza cautelare 28 maggio 2022, n. 253, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla ricorrente, in quanto non assistita dal necessario pregiudizio grave e irreparabile.</h:div><h:div>1.6 - Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.</h:div><h:div>1.7 - In particolare, con la memoria difensiva del 21 dicembre 2022 e con la memoria di replica del 3 gennaio 2023, la ricorrente ha ribadito l’eccezione di inammissibilità dell’intervento <corsivo>ad opponendum</corsivo>;  in proposito, ha affermato in particolare che “<corsivo>l’esecuzione della deliberazione impugnata farebbe rientrare gli immobili nel patrimonio del Comune il quale è libero di decidere la loro destinazione od uso e non esiste una norma che in una tale situazione prescrive la riassegnazione automatica ai precedenti detentori sine titulo</corsivo>”.</h:div><h:div>1.8 - Con la memoria difensiva del 22 dicembre 2022, gli interventori <corsivo>ad opponendum</corsivo> hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto “<corsivo>non argomenta, incidenter tantum, le questioni già risolte e perimetrate dal Giudice ordinario, ma ne ripropone una inedita prospettazione che, imponendo una nuova, inammissibile, disamina, non può costituire causa petendi dell’odierna domanda di annullamento ed esula dal presente giudizio</corsivo>”.</h:div><h:div>1.9 - All’udienza pubblica del 25 gennaio 2023, la causa è stata introitata per la decisione.</h:div><h:div>2. - Giova innanzitutto rilevare che il presente giudizio riguarda l’esecuzione di obbligazioni derivanti da una convenzione stipulata <corsivo>ex</corsivo> art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.</h:div><h:div>Si tratta di un atto convenzionale, che distribuisce obblighi e diritti tra le parti in rapporto ed è suscettibile di essere ricondotto, unitamente ad altre fattispecie (cfr. a esempio le convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della legge 17 agosto 1942 n. 1150), nell’ambito dei cc.dd. “moduli convenzionali in urbanistica”, ascrivibili alla categoria generale degli accordi previsti dall’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (<corsivo>ex multis</corsivo>, Cassazione Civile, Sezioni Unite, 15 dicembre 2000, n. 1262).</h:div><h:div>Detta convenzione, in quanto conclusa dalla P.A. con il privato interessato al rilascio di una concessione edilizia, non assume valenza privatistica ed autonoma rispetto all’atto autoritativo di concessione, ma si inserisce nel procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di essa, essendo imposto dall’Amministrazione come momento necessario di tale procedimento e condizionando l’adozione del provvedimento autorizzativo edilizio (arg. <corsivo>ex</corsivo> Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza 7 febbraio 2002, n. 1763).</h:div><h:div>Si tratta, dunque, di controversia relativa all’esecuzione di un accordo facente parte del procedimento finalizzato al rilascio del titolo edilizio e concluso al fine di determinare in parte il contenuto discrezionale di tale provvedimento, sicchè non può dubitarsi della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, <corsivo>ex </corsivo>art. 133, comma 1, lettera a), n. 2 e lettera f) (Consiglio di Stato, Sezione Seconda, 2 gennaio 2022, n. 720). </h:div><h:div>3. - Ciò chiarito, il Collegio preliminarmente dichiara inammissibile l’intervento <corsivo>ad opponendum, </corsivo>in quanto le articolate vicende (di fatto e giudiziarie innanzi al giudice ordinario, esitate nella declaratoria di nullità dei contratti preliminari di vendita stipulati tra il signor-OMISSIS- e gli odierni interventori), sottese alla particolare vicenda <corsivo>de qua</corsivo>, non valgono, nella peculiare fattispecie concreta in esame, a fondare la titolarità di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella della ricorrente in via principale, idonea a giustificare la proposizione dell’intervento (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 14 dicembre 2022, n. 16 e giurisprudenza ivi citata - “<corsivo>ex plurimis, Cons. St., Ad. Plen., 27 febbraio 2019, n. 5, Cons. St., Ad. plen., 30 agosto 2018, n. 13, Cons. St., Ad. plen., 4 novembre 2016, n. 23, nonché, più di recente, Cons. St., sez. VI, 12 novembre 2020, n. 6965</corsivo>”),   dato che la gravata deliberazione consiliare comunale ha pronunciato la risoluzione della convenzione e la  decadenza dal diritto di proprietà in capo alla signora -OMISSIS-, senza produrre alcun effetto giuridico conseguente e “obbligato” in ordine all’ottenimento del bene della vita anelato dagli interventori, cioè l’ampliamento della loro sfera giuridica con l’acquisizione degli appartamenti oggetto dei preliminari dichiarati nulli (come invece dagli stessi prospettato - “<corsivo>al fine della loro successiva assegnazione</corsivo>” a essi interventori), essendo - infatti - riservate al comune di Vieste le relative  successive valutazioni, verifiche e determinazioni.</h:div><h:div>3.1 - Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto.</h:div><h:div>4. - La deducente sostiene (prima doglianza) che la gravata deliberazione consiliare n. 6/2022 sarebbe illegittima, “<corsivo>perché la ricorrente è soggetto del tutto estraneo alla Convenzione dichiarata decaduta</corsivo>”, in quanto, deceduto in data 16 novembre 2017 il marito signor-OMISSIS- (titolare, come detto, dell’omonima ditta individuale costruttrice e cessionario della proprietà del lotto n. 17 del P.E.E.P. di cui alla convenzione da questi stipulata con il comune di Vieste il 15 ottobre 1994), “<corsivo>ha acquistato come erede del sig.-OMISSIS- la proprietà di 5 unità immobiliari con relativi box, facenti parte del fabbricato realizzato, e non l’intero fabbricato, e … non è mai subentrata nella Convenzione stipulata tra il Comune di Vieste ed il defunto marito</corsivo>”.</h:div><h:div>Il civico Ente avrebbe, “<corsivo>in sostanza, operato una inammissibile espropriazione dei beni privati della ricorrente in violazione dell’art. 42 della Costituzione, che statuisce che la proprietà privata può essere espropriata solo per motivi d’interesse pubblico previsti dalla legge e salvo indennizzo, e sicuramente non ricorre alcun interesse pubblico di espropriare la proprietà della ricorrente</corsivo>”.</h:div><h:div>4.1 - Lamenta, poi (secondo motivo), essenzialmente, la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della Convenzione P.E.E.P. del 15 ottobre 1994.</h:div><h:div>Ripercorre l’articolata vicenda giudiziaria che ha interessato cinque dei sei appartamenti facenti parte del fabbricato realizzato dal signor-OMISSIS- (il sesto risulta in capo alla figlia, signora -OMISSIS-), e in particolare espone: </h:div><h:div>- che “<corsivo>In primo grado, con sentenze parziali del Tribunale di Foggia sezione distaccata di Manfredonia (nn. 57/2008; 58/2008; 59/2008 60/2008; 61/2008), venivano accolte le domande ex art. 2932 c.c promosse, e con successive sentenze definitive (nn. 173/2011; 174/2011; 175/2011; 95/2012; 96/2012) il sig. -OMISSIS- veniva condannato al pagamento di somme quale differenza tra quanto pagato dagli attori e quanto dovuto per convenzione</corsivo>”;</h:div><h:div>- che &lt;<corsivo>&lt;Le sentenze parziali (non definitive) sono state riformate dalla Corte d'Appello per nullità dei contratti preliminari (per indeterminatezza dell'oggetto, e quindi per mancata identificazione degli immobili) con conseguente rigetto delle domande ex art. 2932 c.c. (nn. 1349/2014; 434/2014; 1998/2014; 998/2014; 1840/2014). Sentenze confermate dalla Corte di Cassazione con ordinanze nn. 15952/2019; 9956/2020; 15952/2019; 26351/2020; 1626/2020; 14302/2020</corsivo>&gt;&gt;.</h:div><h:div>Afferma che “<corsivo>La Corte d’Appello ha confermato l’obbligo del sig. -OMISSIS- di restituire agli attori le somme quantificate già in primo grado, ma non quale maggior prezzo pagato per gli immobili, bensì quale indebito oggettivo percepito dal sig. -OMISSIS- in quanto i preliminari erano stati dichiarati nulli e dunque quelle somme percepite senza titolo andavano comunque restituite</corsivo>” e che “<corsivo>Il contenzioso giudiziale tra i sigg.ri -OMISSIS-, -OMISSIS, -OMISSIS e -OMISSIS e-OMISSIS, -OMISSIS-dopo tre gradi di giudizio, si é concluso con l’accertamento … della  nullità dei preliminari di vendita (per indeterminatezza  dell’oggetto, per mancata identificazione degli immobili), con conseguente riconoscimento agli attori delle somme richieste, non quale maggior prezzo rispetto a quello indicato in convenzione, ma quali somme percepite indebitamente dal costruttore, dal momento che i preliminari erano stati dichiarati nulli</corsivo>”.</h:div><h:div>Sicchè, essenzialmente, non vi sarebbe stato “<corsivo>alcun accertamento giudiziale sull’inosservanza delle norme della convenzione sul trasferimento (che non c’è mai stato) degli immobili</corsivo>”, risultando, in tesi, che:</h:div><h:div>&lt;&lt;<corsivo>1) il sig.-OMISSIS- non ha mai stipulato un atto di compravendita ad un prezzo maggiorato;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2) il sig.-OMISSIS- non ha mai trasferito unità immobiliari ai “denuncianti”;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>3) fra il sig.-OMISSIS- e i “denuncianti” vi sono stati degli (apparenti) preliminari, che hanno effetti obbligatori sulle parti solo in ordine alla stipula del definitivo e non certamente sul prezzo, - che può essere modificato con il definitivo che é l’atto che comporta il trasferimento della proprietà;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>4.1) i preliminari di vendita sono risultati nulli giudizialmente (per indeterminatezza dell’oggetto, per mancata identificazione degli immobili); </corsivo></h:div><h:div><corsivo>4.2) e che pertanto per gli “specifici” immobili dei “denuncianti” non vi è stato mai un contratto di vendita e/o trasferimento&gt;&gt;.</corsivo></h:div><h:div>Inoltre, richiamato in particolare l’art. 14, comma 1, lettera b) della convenzione del 15 ottobre 1994 (con cui si stabilisce l’irrogazione di una “<corsivo>penale di importo pari a quattro volte la differenza tra i due prezzi in  caso di vendita dell’alloggio a prezzo superiore a quello massimo determinato secondo i criteri indicati in convenzione</corsivo>”), sostiene che “<corsivo>la convenzione per il caso di vendita (e non promessa di vendita, e non in caso di preliminari di vendita nulli) a prezzo eccedente quello in convenzione prevede una (enorme) sanzione pecuniaria, e non la più grave sanzione della decadenza della convenzione con decadenza dalla proprietà del lotto e trasferimento del fabbricato realizzato al Comune”, </corsivo>non potendo, a suo dire, le singole vicende inerenti alla vendita di singole unità immobiliari “<corsivo>condurre, come vorrebbe il Comune, alla decadenza del diritto di proprietà sul lotto e per accessione sul fabbricato realizzato, con estensione a vendite e ad acquirenti, che magari tali problematiche non hanno avuto, per la semplice ragione che chi negozia l’acquisto di un immobile non può occuparsi dei rapporti di convenzione imprenditore/Comune e non ha nessuna ragione e/o diritto … di occuparsi delle negoziazioni di altri acquirenti”.</corsivo></h:div><h:div>In definitiva, la violazione di cui all’art. 14, lettera e) della convenzione (che prevede la risoluzione della convenzione e la decadenza dalla concessione della proprietà “<corsivo>in caso di inosservanza delle norme previste in convenzione per il trasferimento delle singole unità immobiliari realizzate sulle aree concesse in proprietà</corsivo>”) “<corsivo>al più può riguardare ipotesi di trasferimento che non attengono al prezzo di vendita e che non pongono le problematiche appena enunciate”.</corsivo></h:div><h:div>5. - Le censure sono infondate, come di seguito illustrato.</h:div><h:div>6. - Invero, risulta acclarato che il signor-OMISSIS- ha incassato, sulla base dei preliminari di vendita poi dichiarati nulli con le sentenze del giudice ordinario in atti, a titolo di prezzo convenuto per la cessione degli alloggi realizzati, somme di denaro eccedenti il prezzo di vendita che avrebbe dovuto - invece - corrispondersi in base alla richiamata convenzione del 1994, stipulata <corsivo>ex</corsivo> art. 35 della legge n. 865/1971.</h:div><h:div>7.- Giova rammentare che il signor-OMISSIS- stipulava preliminari di compravendita relativi agli alloggi realizzati in esecuzione della convenzione del 15 ottobre 1994 <corsivo>ex</corsivo> art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 sottoscritta con il comune di Vieste.</h:div><h:div>7.1 - Dalla lettura delle pronunce del Giudice ordinario, si evince che, con atti di citazione del 2002, i promissari acquirenti di cinque dei sei appartamenti realizzati convenivano in giudizio il signor-OMISSIS- innanzi al Tribunale di Foggia, Sezione distaccata di Manfredonia (di seguito, anche solo Tribunale di Foggia), per sentir trasferire coattivamente in proprio favore, ai sensi dell’art. 2932 Codice civile, la proprietà degli immobili in questione, promessi in vendita con i contratti preliminari, per il prezzo previsto nella convenzione <corsivo>ex</corsivo> art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 stipulata tra il promittente venditore (--OMISSIS-) e il comune di Vieste e per la condanna alla restituzione delle maggiori somme corrisposte al signor-OMISSIS- indebitamente rispetto al prezzo imposto dalla convenzione.</h:div><h:div>7.2 - Il Tribunale di Foggia, con un primo gruppo di sentenze parziali, accoglieva le domande <corsivo>ex </corsivo>art. 2932 del Codice civile, trasferendo la proprietà degli alloggi agli attori-promissari acquirenti e rinviando alle pronunce definitive le questioni non decise.</h:div><h:div>7.3 - Con successive sentenze, il Tribunale di Foggia, decidendo definitivamente le ridette cause, accoglieva le domande di condanna al rimborso in favore degli attori - in particolare - delle somme loro spettanti a titolo di differenza tra il prezzo dovuto per convenzione e quanto realmente pagato dagli attori medesimi (somme versate in eccedenza sul prezzo previsto in convenzione).</h:div><h:div>7.4 - La Corte di Appello di Bari riformava le sentenze parziali del Tribunale di Foggia, quanto alle domande aventi a oggetto l’esecuzione in forma specifica <corsivo>ex </corsivo>art. 2932 del Codice civile del trasferimento della proprietà degli alloggi, dichiarando la nullità dei contratti preliminari stipulati <corsivo>inter partes </corsivo>per indeterminatezza dell’oggetto.</h:div><h:div>Le predette sentenze sono state confermate dalla Corte di Cassazione.</h:div><h:div>7.5 - Con ulteriori e distinte pronunce, la Corte di Appello di Bari condannava - invece - il signor-OMISSIS- alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte dai “promissari acquirenti” quale differenza tra il prezzo versato e quanto invece dovuto in base alla convenzione stipulata <corsivo>ex</corsivo> art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, segnatamente come di seguito illustrato.</h:div><h:div>7.5.1 - Con la sentenza n. 1390 del 25 settembre 2017, nel giudizio tra-OMISSIS- e i signori-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, la Corte di Appello di Bari:</h:div><h:div>- richiamata preliminarmente “<corsivo>la sentenza di questa Corte n. 434/2014 del 21.03.2014, che, decidendo sull’appello proposto da-OMISSIS- avverso la sentenza non definitiva n. 59/2008, in riforma della stessa, in ragione della ritenuta nullità del contratto preliminare intercorso tra le parti, ha rigettato la domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. proposta dall’originario attore</corsivo>”;</h:div><h:div>- ritenuto che “<corsivo>La richiamata statuizione -OMISSIS-del 21.03.2014, a parere della Corte, non travolge, invece, la domanda oggetto della statuizione definitiva impugnata nel presente giudizio di gravame, intesa a conseguire la ripetizione delle somme che l’originario attore ha dedotto di aver versato indebitamente al promittente venditore, in quanto maggiori rispetto al prezzo che avrebbe dovuto corrispondere in base alla convenzione, ex art. 35 della l. 22 ottobre 1971 n. 865, che il promittente venditore aveva stipulato con il Comune di Vieste</corsivo>”;</h:div><h:div>- affermato che, <corsivo>“salva la possibilità per gli appellati di agire in separata sede per conseguire la restituzione dell’ulteriore corrispettivo versato in forza del contratto dichiarato nullo, deve in questa sede confermarsi l’impugnata sentenza definitiva con riferimento al capo in cui ha riconosciuto l’indebita corresponsione, da parte dell’originario promissario acquirente, in favore del promittente venditore, di somme maggiori rispetto al prezzo dell’alloggio e relative pertinenze che avrebbe potuto esigersi in base alla richiamata convenzione.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Sul punto, la decisione impugnata, sulla scorta della espletata CTU e della documentazione in atti, ha accertato che il promissario acquirente aveva versato al promittente venditore, in eccedenza rispetto al prezzo previsto in convenzione, la somma di €. 59.260,36 (pari a £. 118.651.761, detratto l’importo calcolato per i lavori extracapitolato e quello di £. 9.039.000, erroneamente considerato dal CTU come valore dei lastrici solari che, nel preliminare di vendita, erano stati riservati alla proprietà esclusiva del promittente venditore)”</corsivo>;</h:div><h:div>- ritenuto che “<corsivo>Detta somma, pertanto, anche in forza della richiamata sentenza di questa Corte che ha dichiarato la nullità del contratto preliminare, deve ritenersi indebitamente corrisposta per mancanza di titolo, dovendosi espungere dalla stessa soltanto l’importo di €. 3.146,40, corrispondente al valore pro quota dei sottoscala e del giardino condominiale, così come conteggiato nella CTU espletata in prime cure</corsivo>”; </h:div><h:div>- ha accolto parzialmente l’appello “<corsivo>solo con riferimento alla non debenza della suindicata somma di €. 3.146,40 per non avere gli appellati titolo al suo pagamento, rideterminandosi così in €. 56.113,96, l’importo dovuto dall’appellante agli appellati in ragione delle somme indebitamente corrisposte dal loro dante causa rispetto al prezzo che avrebbe dovuto invece corrispondersi in base alla richiamata convenzione ex art. 35 della l. 22 ottobre 1971 n. 865</corsivo>” (si veda poi il punto n. 1 del dispositivo).</h:div><h:div>7.5.2 - Con la sentenza n. 1880 del 21 novembre 2017, nel giudizio civile tra-OMISSIS- e -OMISSIS-(odierno interventore <corsivo>ad opponendum), </corsivo>la Corte di Appello di Bari:</h:div><h:div><corsivo>- </corsivo>ha ritenuto che,<corsivo>“salva la possibilità per l’appellato di agire in separata sede per conseguire la restituzione dell’ulteriore corrispettivo in forza del contratto dichiarato nullo, deve in questa sede confermarsi l’impugnata  sentenza definitiva con riferimento al capo in cui ha riconosciuto l’indebita  corresponsione, da parte dell’originario promissario acquirente, in favore del promittente venditore di somme maggiori rispetto al prezzo dell’alloggio e relative pertinenze che avrebbe potuto esigersi in base alla richiamata convenzione. Sul punto, la decisione impugnata, sulla scorta della espletata CTU e della documentazione in atti, ha accertato che il promissario acquirente aveva versato al promittente venditore, in eccedenza rispetto al prezzo previsto in convenzione, la somma di euro   35.344,88 (pari a £. 68.437.234, detratto l’importo calcolato per i lavori extracapitolato e quello di £. 9.039.000, erroneamente considerato dal CTU come valore dei lastrici solari che, nel preliminare di vendita, erano stati riservati alla proprietà esclusiva del promittente venditore). Il pagamento di tale somma in eccesso, contrariamente a quanto dedotto dall’appellante a fondamento del gravame, risulta documentato dalla copia del contratto preliminare prodotta dall’attore all’atto della sua costituzione in giudizio, che reca in calce le ricevute di quietanza di volta in volta rilasciate dal prominente venditore, la cui sottoscrizione non è stata tempestivamente disconosciuta … In definitiva, per le esposte ragioni ... il medesimo gravame deve essere parzialmente accolto solo con riferimento alla non debenza della suindicata somma di E. 3.146,40 per non avere gli appellati titolo al suo pagamento, rideterminandosi così in euro 32.198,48, l’importo dovuto dall’appellante al -OMISSIS- in ragione delle somme indebitamente corrisposte rispetto al prezzo che avrebbe dovuto invece corrispondersi in base alla richiamata convenzione ex art. 35 della l. 22 ottobre 1971 n. 865&gt;&gt; </corsivo>(si veda poi il punto n. 1 del dispositivo).<corsivo>
				</corsivo></h:div><h:div>7.5.3 - Con la sentenza n. 1890 del 21 novembre 2017, nel giudizio civile tra-OMISSIS- e -OMISSIS-(odierno interventore <corsivo>ad opponendum)</corsivo>, la Corte di Appello di Bari, richiamata la pronuncia che ha ritenuto indeterminato l’oggetto del contratto preliminare e la non sussistenza del trasferimento della proprietà, ha ritenuto, &lt;&lt;<corsivo>Pur tuttavia, … provato che la domanda di restituzione del maggior prezzo indebitamente versato possa comunque essere accolta perché, in ogni caso, anche in virtù della riforma della sentenza non definitiva, la “differenza” tra quanto “dovuto” e quanto versato deve essere in ogni caso restituita&gt;&gt;, </corsivo>dovendo &lt;&lt;<corsivo>comunque darsi atto che è stata versata una maggior somma dal Rinaldi rispetto a quanto accertato come “dovuto” dal C.T.U.</corsivo>&gt;&gt;, rideterminando la ridetta somma a questo titolo in euro 11.248,31.</h:div><h:div>7.5.4 - Con la sentenza n. 166 del 29 gennaio 2018, nel giudizio tra i signori-OMISSIS- e -OMISSIS-, la Corte di Appello di Bari, richiamata la succitata sentenza della Corte medesima n. 1390/2017 e ritenuto doversi conformare ai principi in essa affermati, ha confermato<corsivo> “la sentenza di condanna nei limiti dell’importo di euro 37.363,05, costituente l’eccedenza tra l’importo versato dal promissario acquirente e quello calcolato dal CTU in base al valore dell’immobile stabilito per convenzione….. Individuato l’importo dovuto per l’immobile oggetto del preliminare sulla scorta del prezzo massimo al mq. stabilito nella convenzione stipulata dal sig. -OMISSIS- con il Comune di Vieste (£ 1.414.850), il CTU, dopo aver calcolato la superficie effettiva dell’immobile, ha compiutamente determinato l’importo complessivo che l’acquirente avrebbe dovuto corrispondere in base a detta convenzione (pag. 8 della relazione), pari a £. 180.515.052”, </corsivo>rideterminando infine in euro 37.363,05 il credito del signor -OMISSIS- per queste causali.</h:div><h:div>7.5.5 - Con la sentenza n. 320 in data 8 febbraio 2019, nel giudizio tra i signori-OMISSIS- e -OMISSIS-, la Corte di Appello di Bari, richiamata la sentenza n. 1998/2014 della stessa Corte di reiezione della domanda di esecuzione in forma specifica <corsivo>ex </corsivo>2932 Codice civile nonché le suddette sentenze nn. 1390/2017, 1880/2017 e 1890/2017, ha tuttavia, quanto alla “<corsivo>restituzione parziale del prezzo, in relazione alle somme indebitamente versate al promittente venditore, in costanza di validità del preliminare poi dichiarato nullo, perché esuberanti rispetto al prezzo da corrispondere in base alla convenzione, ex art. 35 della l. 22 ottobre 1971 n. 865, stipulata dallo -OMISSIS- con Comune di Vieste”</corsivo>, rideterminato in euro 39.657,79 il prezzo eccedente quello da convenzione (cfr. il punto n. 1 del dispositivo).</h:div><h:div>7.6 - Le succitate pronunce hanno quindi accertato l’avvenuto versamento, da parte dei promissari acquirenti, “<corsivo>in costanza di validità del preliminare poi dichiarato nullo”</corsivo>, del prezzo convenuto nei rispettivi preliminari di compravendita in misura maggiore del prezzo massimo fissato nella ridetta convenzione urbanistica.</h:div><h:div>8. - Orbene, le gravate determinazioni assunte dal civico Ente nella peculiare e complessa vicenda in esame si fonda proprio sulle (reiterate) violazioni delle norme previste in convenzione con riferimento al prezzo di cessione degli alloggi (unico aspetto oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione con le gravate determinazioni e quindi esclusivo oggetto del presente giudizio): violazioni che, per quanto innanzi esposto, risultano accertate nelle illustrate pronunce del Giudice ordinario.</h:div><h:div>Infatti, la gravata deliberazione consiliare del comune di Vieste -OMISSIS-del 23 febbraio 2022:</h:div><h:div>- richiama testualmente l’art. 14 della predetta Convenzione (“<corsivo>ex art. 35 della Legge 865/71 (Rep. n. 21.187 Racc. n. 13.173 del 15.10.1994) per la realizzazione del lotto n. 17 di edilizia economica e popolare all’interno del Comparto “A” del Piano di Zona approvato in via definitiva con DGR -OMISSIS- del 31 luglio 1987</corsivo>”), che &lt;&lt;<corsivo>statuisce dopo il punto C) “La risoluzione della convenzione e la decadenza dalla concessione del diritto di proprietà” in caso di inosservanza delle norme previste in convenzione per il trasferimento delle singole unità immobiliari realizzate sulle aree concesse in proprietà”; e continuando stabilisce che: AA) il terreno ritornerà nella piena disponibilità del Comune che potrà trasferirlo a terzi; BB) il Comune ha la facoltà di trattenere a titolo di penale tutte o parte delle somme che i concessionari decaduti abbiano nel frattempo versato al Comune ; CC) il Comune ha la facoltà di far proprie, sempre a titolo di penale, tutte le opere costruite nel frattempo sul terreno stesso senza dover corrispondere alcunchè per nessun titolo o causa ai concessionari decaduti”</corsivo>;</h:div><h:div>- e, in particolare, “<corsivo>accertato che il Tribunale di prime cure e la Corte d’Appello dopo, acclaravano l’inosservanza delle norme previste in convenzione in relazione al prezzo di cessione degli alloggi</corsivo>”, dispone di stabilire <corsivo>&lt;&lt;La risoluzione convenzione Rep. n. 21.187 Racc. n. 13.173 del 15.10.1994 stipulata ex art. 35 della Legge 865/71, e per l’effetto di dichiarare decaduto il diritto di proprietà in capo alla Sig.ra -OMISSIS- … in proprio e quale erede Sig.-OMISSIS-, sull’immobile denominato Lotto 17 di edilizia economica e popolare all’interno del Comparto “A” del Piano di Zona approvato in via definitiva con DGR -OMISSIS- del 31 luglio 1987</corsivo>&gt;&gt;.</h:div><h:div>9. - Non rilevano <corsivo>ex adverso</corsivo> la dichiarata nullità dei contratti preliminari né l’invocata circostanza della mancanza di trasferimento dei beni e neppure la condanna da parte del giudice ordinario alla restituzione delle maggiori somme a titolo di indebito oggettivo: infatti, ai fini pubblicistici <corsivo>de quibus </corsivo>va considerato - sotto lo specifico profilo in questione - l’avvenuto inizio in concreto della sequenza procedimentale volta al trasferimento definitivo del diritto sul bene (rientrando ontologicamente i contratti preliminari tra gli atti finalizzati al trasferimento delle unità immobiliari e considerato che - cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sezione Terza, 28 giugno 2011, n. 1000 - “<corsivo>anche nei preliminari viene determinato il prezzo di acquisto che l’acquirente si obbliga a versare, di tal che la fissazione nel preliminare di un corrispettivo superiore a quello dovuto è già idonea a violare le condizioni richieste dalla convenzione e a costituire valido motivo di risoluzione della stessa”</corsivo>) in uno all’acclarata determinazione del prezzo di cessione degli alloggi a un prezzo maggiore rispetto a  quello massimo determinato nella convenzione urbanistica (in violazione degli artt. 8 e 9 della convenzione urbanistica medesima) e all’integrale pagamento del prezzo, a fronte dell’immissione nel possesso degli alloggi da parte dei promissari acquirenti.</h:div><h:div>Ciò posto, il comportamento in concreto tenuto dal costruttore signor-OMISSIS-, configurandosi sostanzialmente quale violazione del prezzo massimo di cessione di cui agli artt. 8 e 9 della Convenzione urbanistica stipulata <corsivo>inter partes,</corsivo> è stato correttamente - e doverosamente - ricondotto dall’Amministrazione resistente nell’ambito della “<corsivo>inosservanza delle norme previste in convenzione per il trasferimento delle singole unità immobiliari realizzate sulle aree concesse in proprietà</corsivo>” (art. 14, comma 2, lettera “e”), rientrante tra “<corsivo>i casi di maggior gravità in cui tale inosservanza comporti la decadenza della concessione e la conseguente estinzione del diritto di proprietà” </corsivo>(art. 14, comma 1): decadenza ed estinzione, queste, che si aggiungono alla (e non sono escluse dalla) penale prevista dall’art. 14, comma 1, lettera b) della ridetta Convenzione (“<corsivo>penale di importo pari a quattro volte la differenza tra i due prezzi in caso di vendita dell’alloggio a prezzo superiore a quello massimo determinato secondo i criteri indicati nella convenzione”</corsivo>) e nel caso di specie pure applicata con atto del 21 giugno 2021 (sicchè va anche disattesa la censura secondo cui l’irrogazione della penale escluderebbe la più grave sanzione della comminata decadenza e la risoluzione della convenzione); e tanto in considerazione della valutazione di gravità dell’inadempimento in questione, evidentemente svolta <corsivo>ex ante </corsivo>e in via generale dal comune di Vieste proprio al fine di disincentivare eventuali comportamenti elusivi contrastanti con la cogente normativa di settore (preordinata al perseguimento dell’interesse pubblico a soddisfare il diritto all’abitazione delle fasce sociali meno abbienti) e condotte contrarie ai principi di correttezza e buona fede (nella specie invece verificatisi).</h:div><h:div>10. - Vanno disattese anche le censure con cui la ricorrente invoca la sua qualità di erede del marito signor-OMISSIS- e la sua estraneità alla Convenzione urbanistica <corsivo>de qua</corsivo>.</h:div><h:div>In proposito, con riferimento alle convenzioni urbanistiche e al regime concernente gli obblighi da esse derivanti, è stato condivisibilmente osservato che (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 7 ottobre 2021, n. 6717): </h:div><h:div><corsivo>&lt;&lt;a) le convenzioni urbanistiche sono accordi ad oggetto pubblico con i quali l’amministrazione realizza esclusivamente finalità istituzionali;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>b) poiché i diritti e gli obblighi ivi previsti sono strumentali a dette finalità, la convenzione urbanistica non ha una “specifica autonomia e natura di fonte negoziale del regolamento di contrapposti interessi delle parti stipulanti”, bensì si configura come “accordo endoprocedimentale dal contenuto vincolante quale mezzo rivolto al fine di conseguire l’autorizzazione edilizia” (Cass. civ., Sez. I, 17 aprile 2013, n. 9314; cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 1° agosto 2018, n. 4743), con la conseguenza che non è ravvisabile un rapporto strettamente sinallagmatico tra i soggetti stipulanti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 gennaio 2003, n. 33, secondo cui anche le previsioni “aggiuntive” sono sorrette dalla medesima causa meritevole di tutela secondo la previsione della legge urbanistica fondamentale)&gt;&gt;.</corsivo></h:div><h:div>In altri termini, essendo il momento convenzionale servente e strumentale rispetto al momento pubblicistico, la causa del trasferimento della proprietà delle aree dal Comune al cessionario/costruttore nella convenzione accessiva al Piano di edilizia economica e popolare non è l’ampliamento della sfera giuridica del cessionario/attuatore con le aree oggetto della cessione (non potendosi ammettere che un imprenditore privato possa godere dei profitti della pianificazione secondaria a danno della collettività), bensì unicamente (e inderogabilmente) la realizzazione e il trasferimento degli alloggi da assegnare a soggetti in possesso dei requisiti <corsivo>ex lege, </corsivo>non configurabile come una qualunque controprestazione “civilistica”, ma quale elemento strutturale caratterizzante e imprescindibile condizione di legittimità della pianificazione secondaria (P.E.E.P.): la presenza di un momento negoziale costituito dalla convenzione non muta la sostanza dell’ontologicamente sottostante rapporto pubblicistico preordinato al conseguimento dell’interesse pubblico generale.</h:div><h:div>Gli obblighi scaturenti dalla convenzione sono, pertanto, elementi “strutturali” immanenti all’assentita pianificazione secondaria (arg. <corsivo>ex </corsivo>T.A.R. Campania, Salerno, Sezione Prima, 27 dicembre 2022, n. 3659).</h:div><h:div>Ciò posto, nella peculiare fattispecie in esame, è dirimente osservare che il titolo di proprietà della ricorrente origina dalla ridetta Convenzione urbanistica e trova in questa la sua unica, sostanziale ed esclusiva giustificazione meritevole di tutela: pertanto, la signora -OMISSIS- non può che subire, in qualità di erede (successore a titolo universale) del cessionario in proprietà delle aree/costruttore, gli effetti della violazione degli obblighi pattuiti nella convenzione urbanistica da parte del proprio dante causa; in contrario argomentando, si verificherebbe un inammissibile aggiramento della cogente disciplina pubblicistica di settore, la quale è funzionale alla soddisfazione dell’interesse pubblico alla soddisfazione delle esigenze abitative dei privati in possesso dei prescritti requisiti, privi di idoneo alloggio. </h:div><h:div>Tanto destituisce di fondamento anche le censure relative alla dedotta “<corsivo>espropriazione dei beni privati della ricorrente</corsivo>”.</h:div><h:div>Peraltro, il vincolo relativo al prezzo massimo di cessione segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale efficacia indefinita, persistendo fino a quando non sia stato rimosso mediante la stipula di un’apposita convenzione con il Comune (da redigere in forma pubblica e soggetta a trascrizione), attesa la<corsivo> “ratio legis” </corsivo>di garantire il diritto alla casa ai meno abbienti, facilitando l’acquisizione di alloggi a prezzi contenuti (Cassazione civile, Sezioni Unite, 16 settembre 2015, n. 18135; in termini, Cassazione civile, Sezione Seconda, 28 maggio 2018, n. 13345; Cassazione civile, Sezione Seconda, 27 dicembre 2017, n. 3095).</h:div><h:div>La censura relativa alla determinazione dell’ &lt;&lt;“<corsivo>espropriazione” di un’unità immobiliare anche in danno di chi ha acquistato un appartamento e box dal sig.-OMISSIS-, che non é stata parte della vicenda giudiziaria</corsivo>&gt;&gt; è inammissibile per difetto di interesse.</h:div><h:div>11. - Con ulteriore censura, la ricorrente, premesso che la Convenzione <corsivo>de qua </corsivo>è stata stipulata il 15 ottobre 1994 <corsivo>ex </corsivo>art. 35 della legge n. 865/1971 e che il predetto art. 35 all’epoca vigente “<corsivo>nulla diceva sulla durata della convenzione”</corsivo>, assume, ancora, che la ridetta Convenzione sarebbe scaduta nel 2014, in ragione della sopravvenuta modifica delle disposizioni di cui al comma 13 dell’art. 35 della legge n. 865/1971, di cui alla legge n. 662/1996 (con il rinvio alle disposizioni di cui all’articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il quale prevedeva la durata della convenzione “<corsivo>non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni</corsivo>”), con “<corsivo>norma imperativa integrativa di diritto della convenzione nella sua durata minima di 20 anni</corsivo>”; sicchè, &lt;&lt;<corsivo>anche a voler fare riferimento alla citata sopravvenuta (alla Convenzione del 1994) norma del 1996, in luogo del termine “ordinario” decennale, la stessa convenzione in quanto stipulata il 15.10.1994 é scaduta nel 2014</corsivo>&gt;&gt;.</h:div><h:div>Ne conseguirebbe che “<corsivo>dal 2014 la convenzione non può considerarsi più efficace e di conseguenza oggi a distanza di 8 anni circa dalla scadenza della convenzione il Comune non può imporre alcuna sanzione, tantomeno decadenze, per violazione di una clausola della stessa</corsivo>”.</h:div><h:div>Eccepisce, infine, la prescrizione - a suo dire - intervenuta, avendo - in tesi - il comune di Vieste applicato “<corsivo>la risoluzione (con conseguente decadenza del diritto di proprietà) convenzionalmente stabilita per una violazione che si sarebbe verificata all’epoca dei contratti preliminari (dichiarati nulli), e cioè circa nell’anno 2000</corsivo>”.</h:div><h:div>11.1 - La censura relativa all’asserita inefficacia della convenzione è - innanzitutto - inammissibile per difetto di interesse, in quanto contraddittoria rispetto all’interesse sostanziale posto alla base del gravame, con cui la ricorrente assume (e sostanzialmente rivendica) la sua qualità di proprietaria, derivante - però - dalla stessa convenzione urbanistica (stipulata dal suo dante causa con il comune di Vieste), di cui con predetto motivo deduce l’inefficacia. </h:div><h:div>11.2 - I rilievi in esame vanno disattesi nel merito, per le medesime ragioni innanzi esposte, cui si rinvia, dovendo qui - in particolare - ribadirsi la natura delle convenzioni urbanistiche quali accordi a oggetto pubblico volti esclusivamente alla realizzazione di fini istituzionali immanenti alla ridetta pianificazione.</h:div><h:div>A ciò si aggiunga che:</h:div><h:div>- per un verso, la scadenza della Convenzione riguarda l’efficacia del solo regime urbanistico introdotto dalla medesima, rendendo inattuabili le previsioni del piano che non abbiano avuto concreta attuazione (quali a esempio le edificazioni residenziali, non potendo più il piano costituire valido presupposto per il rilascio di qualsivoglia titolo abilitativo alla edificazione di manufatti);</h:div><h:div>- e, per altro verso, la scadenza della Convenzione non può - invece - incidere sulla validità ed efficacia degli obblighi strumentali alle finalità istituzionali, assunti con la Convenzione urbanistica dai soggetti attuatori degli interventi (arg<corsivo>.  ex</corsivo> Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 7 ottobre 2021, n. 6717; Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 16 luglio 2021, n. 5358).</h:div><h:div>Tanto comporta anche l’inapplicabilità della prescrizione ai diritti dell’Amministrazione pubblica inerenti agli impegni convenzionali strumentali alle finalità istituzionali (nella specie, l’adempimento degli obblighi per il trasferimento delle singole unità immobiliari e segnatamente del vincolo del prezzo massimo di cessione degli alloggi realizzati, già in origine non osservato dal cessionario delle aree/ costruttore, dante causa dell’odierna ricorrente) che il soggetto attuatore ha assunto con la stipula della convenzione urbanistica (T.A.R. Campania, Salerno, Sezione Prima, 27 dicembre 2022, n. 3659 e giurisprudenza ivi citata - “<corsivo>Consiglio di Stato, 6717/2021; Consiglio di Stato, 1341/2019</corsivo>”): infatti, i suddetti obblighi (convenuti e non adempiuti) sono parte inscindibile ed integrante della pianificazione secondaria che ha consentito al cessionario/costruttore signor-OMISSIS- di edificare il compendio immobiliare in questione.</h:div><h:div>11.3 - Fermo e dirimente quanto innanzi e in disparte il rilievo per il quale la Convenzione in proprietà   <corsivo>de qua </corsivo>è stata stipulata nel 1994 (quindi anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 3, comma 63, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ne ha stabilito espressamente - tramite il rinvio all’art. 8 della legge n. 10/1977 -  l’invocata durata “<corsivo>non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni</corsivo>”), senza previsione di durata, il Collegio, per completezza espositiva, rileva che, anche qualora si aderisse all’opposto orientamento giurisprudenziale che ammette la prescrizione ordinaria degli obblighi e diritti scaturenti dalla convenzione urbanistica (cfr. Consiglio di Stato, Sezione Seconda, 1° dicembre 2021, n. 8006), una volta “consumato” il termine di validità della convenzione (durata minima di venti anni, nelle deduzioni di parte, nel mentre il riferimento al &lt;&lt;<corsivo>termine “ordinario” decennale” </corsivo>è del tutto generico), il Comune avrebbe - comunque - ancora dieci anni di tempo (ovvero il termine ordinario di prescrizione) per azionare i diritti previsti dalla convenzione (arg. <corsivo>ex </corsivo>Consiglio di Stato, Sezione Seconda, 20 aprile 2020, n. 2532) o, <corsivo>per eadem ratio, </corsivo>per esercitare i poteri amministrativi anche sanzionatori (come avvenuto nel caso di specie) rivenienti dalla Convenzione medesima. </h:div><h:div>12. - La ricorrente lamenta, poi, la violazione delle garanzie partecipative e procedimentali di cui agli artt. 8 e seguenti della legge n. 241/1990, in quanto, essenzialmente, “<corsivo>A dispetto di quanto affermato nel testo della deliberazione comunale, la sig.ra -OMISSIS- erede di-OMISSIS- (deceduto il 16.11.2017) dopo aver ricevuto la comunicazione d’avvio del procedimento ha depositato le sue osservazioni ed ha anche chiesto di ricevere copia di tutti gli atti istruttori e non, acquisiti nel procedimento, ivi compresi eventuali esposti, nonché copia della convenzione del 1994”, “Evidenziando anche che, al di là delle osservazioni mosse con la nota, il termine di 10 giorni assegnato per difesa avrebbe dovuto decorrere dalla ricezione degli atti richiesti”; sicchè, a fronte della suddetta nota comunicata a mezzo p.e.c. il 14 luglio 2021 (prot. -OMISSIS-), “non vera é l’affermazione contenuta nella deliberazione comunale secondo la quale la sig.ra -OMISSIS- non avrebbe presentato alcuna osservazione</corsivo>”.</h:div><h:div>Inoltre, il civico Ente avrebbe anche violato il diritto di difesa della ricorrente, la quale, “<corsivo>non avendo ricevuto copia degli atti richiesti non ha potuto formulare in maniera completa ed esauriente le proprie osservazioni</corsivo>”.</h:div><h:div>Ne deriverebbe pure difetto motivazionale, “<corsivo>in quanto le osservazioni della ricorrente dovevano essere esaminate dal Comune e le ragioni di non accoglimento andavano motivate nella deliberazione</corsivo>”.</h:div><h:div>12.1 - Anche queste doglianze sono infondate.</h:div><h:div>Si tratta, infatti, di atto vincolato, sicchè è destituita di fondamento la censura relativa all’omessa valutazione delle osservazioni procedimentali e, comunque, l’Amministrazione ha dimostrato in giudizio che, in ragione dei motivi posti a base del provvedimento, il contenuto del provvedimento stesso non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art. 21 <corsivo>octies</corsivo>, comma 2 della legge n. 241/1990 - c.d. vizi non invalidanti), da ciò derivando la sicura inefficacia, nel caso in esame, della partecipazione pretermessa.</h:div><h:div>Quanto alla dedotta violazione del diritto di difesa, si osserva che, a fronte della lamentata carenza di ostensione della documentazione richiesta, la ricorrente non ha attivato i pertinenti rimedi giurisdizionali e, inoltre, il comune di Vieste ha depositato in giudizio pertinente documentazione.</h:div><h:div>13. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere respinto.</h:div><h:div>14. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, compensate nei confronti degli interventori.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima):</h:div><h:div>- respinge il ricorso, di cui in epigrafe;</h:div><h:div>- dichiara inammissibile l’intervento <corsivo>ad opponendum</corsivo>.</h:div><h:div>Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti del comune di Vieste - liquidate nell’importo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge - compensate nei confronti degli interventori.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i soggetti nominati.</h:div><h:div>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/01/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Matteo Parato</h:div><h:div>Maria Luisa Rotondano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>