<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20210132320220119223452702" id="20210132320220119223452702" modello="4" modifica="1/20/2022 11:19:51 AM" pdf="0" ricorrente="Marco Di Pietro" stato="2" tipo="15" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="01323"/><fascicolo anno="2022" n="00039"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.3:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210132320220119223452702.xml</file><wordfile>20210132320220119223452702.docm</wordfile><ricorso NRG="202101323">202101323\202101323.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\796 Orazio Ciliberti\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesco Cocomile</firma><data>20/01/2022 11:14:59</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/01/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><riferimento codice="COSTSEN" descrizione="LEGGE DELLO STATO" id="R20220119223448719"><ereditato>2</ereditato><numero>77</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>2020</anno><articolo>0</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento codice="COSTSEN" descrizione="DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA" id="R20220119223448114"><ereditato>2</ereditato><numero>394</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>1999</anno><articolo>0</articolo><segnalibro/></riferimento><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Orazio Ciliberti,	Presidente</h:div><h:div>Giacinta Serlenga,	Consigliere</h:div><h:div>Francesco Cocomile,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento,</h:div><h:div>previa sospensione dell’efficacia,</h:div><h:div>- della nota prot. n. P-FG/L/N/2020/101407 EM-SUB_2020 datata 21.10.2021, notificata il 22.10.2021 dello Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura - UTG di Foggia;</h:div><h:div>- e di ogni altro atto connesso e/o consequenziale, ancorché incognito ai ricorrenti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1323 del 2021, proposto da:</h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Belluccio e Pio Merotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio presso lo studio dell’avvocato Dario Belluccio in Bari, via Quintino Sella, 5; </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Dario Belluccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio presso lo studio dell’avvocato Dario Belluccio in Bari, via Quintino Sella, 5; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell’Interno, U.T.G. - Prefettura di Foggia, non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2022 per le parti i difensori come da verbale di udienza;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Rilevato che il provvedimento impugnato si fonda sulla circostanza per cui la capacità reddituale del richiedente (-OMISSIS-), così come scaturente dalla differenza tra volume di affari ed acquisti della dichiarazione IVA, consente la regolarizzazione di solo sette lavoratori (e quindi non dell’odierno ricorrente -OMISSIS-, essendo in eccedenza rispetto ai sette già regolarizzati dal -OMISSIS-);</h:div><h:div>Considerato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, il criterio applicato dal SUI di Foggia con il contestato provvedimento (<corsivo>i.e.</corsivo> reddito di € 30.000 per ogni lavoratore) non appare avere fondamento normativo né nell’art. 103 decreto-legge n. 34/2020, né D.M. attuativo 27.5.2020; che, infatti, in base alle norme vigenti (<corsivo>i.e.</corsivo> art. 103 decreto-legge n. 34/2020 e D.M. 27.5.2020) occorre valutare la complessiva solidità economica del datore di lavoro, che nel caso di specie appare sussistente, avendo il -OMISSIS- dichiarato per l’anno 2018 un volume di affari pari ad € 289.043,00 e per l’anno 2019 un volume d’affari pari ad € 296.497,00, riscontrabile dalle dichiarazioni IVA;</h:div><h:div>Ritenuto che nella valutazione complessiva della solidità aziendale ai fini della concessione del provvedimento di emersione del lavoro irregolare <corsivo>ex</corsivo> art. 103 decreto-legge n. 34/2020 occorre valutare anche i contributi AGEA nel caso di specie ottenuti dal ricorrente -OMISSIS-;</h:div><h:div>Ritenuto, pertanto, che la valutazione della capacità economica del datore di lavoro non soggiace al mero calcolo aritmetico; che in ogni caso il calcolo da porre in essere deve tener conto del fatto che nel settore agricolo i lavoratori sono prevalentemente a tempo determinato;</h:div><h:div>Rilevato, altresì, che appare illegittimo il modo di operare dell’Amministrazione resistente, non essendo chiara la ragione per cui, su 9 istanze presentate dal -OMISSIS-, la P.A. si è determinata di escludere dalla concessione del provvedimento di emersione proprio questo lavoratore (-OMISSIS-) e il ricorrente nel giudizio r.g. n. 1322/2021 (-OMISSIS-) e non altri; che, pertanto, l’Amministrazione ha omesso di considerare tutti gli indici di congruità e le esigenze aziendali previsti dalle norme sopra menzionate;</h:div><h:div>Rilevato che in tal senso si è recentemente espresso T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 17 gennaio 2022, n. 159: “In tema di procedura per l’emersione del lavoro irregolare nel settore dell’agricoltura, <corsivo>ex</corsivo> art. 103, d.l. n. 34 del 2020, convertito in l. n. 77 del 2020, l’art. 9, d.m. 27 maggio 2020, da un lato, è chiaro nel fissare (in ogni caso) la soglia minima di 30.000,00 euro di fatturato riferendola al bilancio di esercizio dell’anno precedente a quello della presentazione dell’istanza (è pertanto inconferente il richiamo ad un successivo bilancio di esercizio), ma, dall’altro lato, non prevede che detta soglia minima debba essere automaticamente moltiplicata per il numero dei lavoratori da regolarizzare (affidando all’Ispettorato territoriale del lavoro, il giudizio sulla “congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate”); qualora il reddito del datore di lavoro non consenta la “capienza” di tutte le istanze presentate, è infine razionale il criterio fissato dal predetto decreto, secondo cui si segue l’ordine cronologico di presentazione delle istanze stesse”;</h:div><h:div>Ritenuto, quanto al presupposto cautelare del <corsivo>periculum in mora</corsivo>, che il censurato diniego di regolarizzazione espone il ricorrente -OMISSIS- alla impossibilità di proseguire il rapporto lavorativo, alla impossibilità di integrazione sociale nel nostro paese e a rischio di espulsione;</h:div><h:div>Ritenuto, in conclusione, che sussistano i presupposti cautelari per la concessione della richiesta misura cautelare con obbligo della P.A. di riesaminare l’istanza del -OMISSIS- alla luce dei principi affermati in motivazione;</h:div><h:div>Ritenuto, infine, che, in considerazione della peculiarità della presente controversia, sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese della presente fase;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, sospende il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 12 ottobre 2022.</h:div><h:div>Compensa le spese la presente fase.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.</h:div><h:div>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/01/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Oronzo Mastrangelo</h:div><h:div>Francesco Cocomile</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>