<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200142420210929211941754" descrizione="" gruppo="20200142420210929211941754" modifica="9/29/2021 9:30:16 PM" stato="4" tipo="24" modello="4" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="-OMISSIS-" versione="1" versionePDF="1" pdf="2"><descrittori><registro anno="2020" n="01424"/><fascicolo anno="2021" n="01411"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.3:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200142420210929211941754.xml</file><wordfile>20200142420210929211941754.docm</wordfile><ricorso NRG="202001424">202001424\202001424.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Bari\Sezione 3\2020\202001424\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Orazio Ciliberti</firma><data>29/09/2021 21:30:16</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Orazio Ciliberti</firma><data>29/09/2021 21:30:16</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>30/09/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><riferimento id="R20210929211939623" codice="COSTSEN" descrizione="COSTITUZIONE"><ereditato>2</ereditato><numero>0</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>0</anno><articolo>97,117</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento id="R20210929211939932" codice="COSTSEN" descrizione="DECRETO LEGGE"><ereditato>2</ereditato><numero>1</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>2012</anno><articolo>0</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento id="R20210929211939738" codice="COSTSEN" descrizione="DECRETO LEGISLATIVO"><ereditato>2</ereditato><numero>59</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>2010</anno><articolo>0</articolo><segnalibro/></riferimento><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Orazio Ciliberti,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Carlo Dibello,	Consigliere</h:div><h:div>Giacinta Serlenga,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione cautelare</h:div><h:div>della delibera di Consiglio comunale n. 46 del 28.09.2020, avente a oggetto “<corsivo>Approvazione regolamento della polizia urbana</corsivo>”, pubblicata all’Albo pretorio in data ottobre 2020 e resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 e di ogni atto antecedente, contemporaneo e conseguente al provvedimento impugnato; </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div><corsivo>ex</corsivo> artt. 60 e 71-bis cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 1424 del 2020, proposto da Mangiacotti Filippo, legale rapp. p. t. della ditta “Osteria Antica Torretta”, Tancredi Domenico, legale rapp. p. t. della ditta “Hotel Ristorante Bar Costaverde”, Sollazzo Giuseppe, legale rapp. p. t. della ditta “L’Arcadia di Sollazzo Giuseppe”, Fiorentino Gaetano, legale rapp. p. t. della ditta “Hotel Margherita di Fiorentino Gaetano”, Ducange Nicola, legale rapp. p. t. della società “Ducange Nicola e Padre S.a.s.”, Fiorentino Pasquale, Pasquale Cirpoli, legale rapp. p. t. della ditta “Fiorentino Pasquale”, Giambona Antonino, legale rapp. p. t. della società “L’Isola” s.r.l., tutti rappresentati e difesi dall’avv. Michelangelo Lombardi e dall’avv. Aldo Placentino, con domicilio p.e.c. come da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di San Giovanni Rotondo, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Gagliardi La Gala, presso il quale elegge domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Giovanni Rotondo;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2021 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori, come da verbale di udienza;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>I - In data 28.09.2020, il Consiglio comunale di San Giovanni Rotondo approvava il regolamento della Polizia urbana, dando atto che lo stesso abrogava le precedenti disposizioni riguardanti la medesima materia. Con il nuovo regolamento era disciplinata, tramite il Titolo III, recante disposizioni di sicurezza urbana, l’attività di volantinaggio e pubblicità delle attività di ristorazione e somministrazione (art. 9, commi 1, 2 e 4 lett. g).</h:div><h:div>I ricorrenti, titolari di imprese commerciali e attività di somministrazione e ristorazione nel Comune di San Giovanni Rotondo, si dolgono del fatto che tale regolamento vieti il libero esercizio del volantinaggio e della pubblicità in tutta la zona del locale santuario, dell’ospedale e del centro cittadino (c.d. “<corsivo>zona internazionale</corsivo>”), ivi comprese le forme di pubblicità ostentate su magliette indossate da addetti e le semplici informazioni verbali ai passanti, consentendo lo svolgimento di volantinaggio e pubblicità unicamente su un piccolo marciapiede avente superficie di pochi metri quadrati e obbligando i numerosi addetti ai lavori a un assembramento non consono ai protocolli di sicurezza sanitaria. Infine, il regolamento ordina, nelle forme e nelle modalità di cui all’art. 10 del D.L. n. 14/2017, convertito nella legge n. 48/2017, l’allontanamento dei trasgressori dal luogo in cui è stato commesso il fatto, in applicazione del c.d. “D.a.s.p.o. Urbano”.</h:div><h:div>I ricorrenti insorgono, con il ricorso notificato il 28.11.2020 e depositato l’8.12.2020, per impugnare gli atti indicati in epigrafe. </h:div><h:div>Deducono i seguenti motivi di diritto: 1) eccesso di potere per manifesta violazione di legge, violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 21, 41, 97 e 117 della Costituzione, violazione e falsa applicazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.12.2006 e degli articoli 43 e 49 del Trattato CE, del D.Lgs. n. 59/2010, violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e dell’art. 1 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, violazione e falsa applicazione dell’art. 9 comma 3 D.L. n. 14/2017 convertito nella legge n. 48/2017 (“decreto Minniti – sicurezza e decoro urbano”), eccesso di potere per sviamento dall’interesse pubblico e dalla causa tipica, travisamento dei fatti e dei presupposti in fatto; eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta illogicità ed ingiustizia; eccesso di potere e manifesta carenza di motivazione; arbitrarietà; 2) illegittimità costituzionale del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, artt. 9, 10 e 13.</h:div><h:div>Si costituisce il Comune di San Giovanni Rotondo per resistere nel giudizio. Con successiva memoria deduce inammissibilità e infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.</h:div><h:div>Con istanza depositata il 23.4.2021, i ricorrenti chiedono, ai sensi dell’art. 71-bis c.p.a., il prelievo urgente della causa.</h:div><h:div>Nella camera di consiglio del 29 settembre 2021, sussistendone i presupposti e annotata a verbale la comunicazione alle parti, la causa è trattenuta per la decisione, con sentenza breve.</h:div><h:div>II – Il ricorso è parzialmente fondato.</h:div><h:div>III – Il gravame ha per oggetto la delibera di Consiglio comunale n. 46 del 28.09.2020, avente a oggetto “<corsivo>Approvazione regolamento della polizia urbana</corsivo>”, ma di quel Regolamento la disposizione che interessa è soltanto l’art. 9, nella parte in cui si fa divieto di qualsiasi forma di pubblicità in alcune zone della città. Pertanto, è soltanto l’art. 9 che può essere oggetto di esame in questa sede.</h:div><h:div>IV - Tale previsione del Regolamento comunale impugnato è applicata unicamente alla pubblicità delle attività di somministrazione (cfr.: art. 9, comma 4 lettera g, in esplicito “<corsivo>riferito alle attività di somministrazione</corsivo>”), consentendosi viceversa lo svolgimento del libero esercizio di volantinaggio per qualsiasi altra tipologia merceologica; tale disparità di trattamento è incongrua e denota eccesso di potere.</h:div><h:div>V - Inoltre, la regolamentazione impugnata vieta l’esercizio non soltanto del volantinaggio ma anche della pubblicità mediante informazioni verbali o visione di telefonini, tablet o scritte su magliette (cfr.: art. 9 commi 1, 2 e 4 lett. g). Tale divieto va ben oltre la compressione della libertà di iniziativa economica, spingendosi nel campo delle libertà di espressione e di comunicazione, libertà che, a tenore degli artt. 15 e 21 della Costituzione, non possono essere compulsate da provvedimenti di polizia amministrativa.</h:div><h:div>VI - Deve anche considerarsi che, a tenore della disciplina di cui all’art. 9, comma 3, del D.L. n. 14/2017, recante- “<corsivo>Disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano</corsivo>”, la tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, individua le condotte sanzionabili nell’impedimento dell’accessibilità e della fruizione di quelle particolari strutture. </h:div><h:div>Sennonché, il Regolamento qui impugnato, nel riferirsi a quella normativa, individua, al comma 1 dell’art. 9, quali aree urbane protette tutte le scuole (lettera a), le chiese (lettera b), le piazze (lettere b-f), i campi sportivi (lettera d), l’intero centro storico della città (lettera e), estendendo oltremodo i margini della proibizione e, così, violando il principio di tassatività dei luoghi protetti di cui all’art. 9 D.L. n. 14/2017.</h:div><h:div>VII - Si può, dunque, concludere che l’Amministrazione comunale non disponga di così ampi poteri relativi alla limitazione dell’attività di distribuzione di materiale pubblicitario, anche perché nella sostanza trattasi di attività essenzialmente libera, come la generalità dei servizi resi da privati (vedasi l’art. 10 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59), attività quindi tutelata dalle norme che proteggono e favoriscono l’iniziativa economica, tra tutti l’art. 1 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 (cfr.: TAR Piemonte, Sez. I, sentenza 1006/2016; TAR Lecce, sez. II, 26 maggio 2014, n. 1288; TAR Brescia, sez. I, 9 luglio 2015, n. 905 e 22 marzo 2013, n. 284). </h:div><h:div>Pertanto, si può ritenere che le disposizioni regolamentari dell’art. 9 citato contrastino con le sovraordinate disposizioni legislative (cfr.: TAR Piemonte Torino Sez I, 8 giugno 2017 n. 708).</h:div><h:div>VIII – Con riguardo ai fenomeni di abuso del volantinaggio, segnalati dal Comando di polizia locale nella relazione del 6.9.2021, in particolare nella zona del Santuario, deve ritenersi, comunque, salva la facoltà del Comune di rideterminarsi, per meglio regolamentare e disciplinare quelle attività di volantinaggio, delimitando in modo rigoroso e stringente le zone in cui esse siano del tutto vietate, fermo restando che non possa farsi ricorso al c.d. “D.a.s.p.o. urbano” per sanzionarne abusi e violazioni, se non quando ricorrano le fattispecie di cui agli artt. 9, 13 e 13-bis del D.L. n. 14/2017, come convertito dalla legge n. 48/2017. </h:div><h:div>IX - In conclusione, il ricorso deve essere accolto <corsivo>in parte qua</corsivo> e, per l’effetto, deve essere annullato l’art. 9 del Regolamento impugnato. Le spese del giudizio sono compensate.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui alla motivazione.</h:div><h:div>Compensa tra le parti le spese del giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2021, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="29/09/2021"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Oronzo Mastrangelo</h:div><h:div>Orazio Ciliberti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>