<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Decreti.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20200123620201106102702285" id="20200123620201106102702285" modello="1" modifica="11/6/2020 11:04:32 AM" pdf="2" ricorrente="Codacons Lecce" stato="4" tipo="21" versione="1" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="01236"/><fascicolo anno="2020" n="00680"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.3:decreto-cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>21</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200123620201106102702285.xml</file><wordfile>20200123620201106102702285.docm</wordfile><ricorso NRG="202001236">202001236\202001236.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Bari\Sezione 3\2020\202001236\</rilascio><tipologia>Decreto-Cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Orazio Ciliberti</firma><data>06/11/2020 11:04:32</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma/><data>00:00:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>06/11/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><riferimento codice="COSTSEN" descrizione="COSTITUZIONE" id="R20201106102700525"><ereditato>2</ereditato><numero>0</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>0</anno><articolo>34</articolo><segnalibro/></riferimento><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato il presente</h:div><h:div>DECRETO</h:div><h:div>Orazio Ciliberti</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia</h:div><h:div>e previa adozione delle idonee misure cautelari anche <corsivo>inaudita altera parte</corsivo>, dei seguenti atti: 1) l'ordinanza del Presidente della Regione Puglia-OMISSIS-del 28.10.2020, con cui è stata disposta la didattica integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale, ad eccezione dei servizi per l'infanzia; 2) ove occorra la Nota -OMISSIS-/sp del 29 ottobre 2020 inviata dal Presidente della Regione all'Ufficio Scolastico Regionale, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ancorché non conosciuti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1236 del 2020, proposto dal Codacons Puglia di Lecce, nonché da -OMISSIS-e -OMISSIS-, in proprio e quali esercenti la potestà sui figli minori -OMISSIS-e -OMISSIS-, da -OMISSIS-e -OMISSIS-, in proprio e quali esercenti la potestà sui minori -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-, e da -OMISSIS-e -OMISSIS-, in proprio e quali esercenti la potestà sui minori -OMISSIS-e -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Puglia, in persona del Presidente p. t., non costituitasi in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Considerato che sussistono i presupposti della misura urgente, atteso che:</h:div><h:div>1) l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia-OMISSIS-del 28.10.2020, con cui è stata disposta la didattica integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale, ad eccezione dei servizi per l'infanzia interferisce, in modo non coerente, con l’organizzazione differenziata dei servizi scolastici disposta dal sopravvenuto DPCM 3 novembre 2020 il quale colloca la Puglia tra le aree a media criticità (c.d. “zona arancione”) e che persino per le aree ad alta criticità (c.d. “zone rosse”) prevede la didattica in presenza nelle scuole elementari;</h:div><h:div>2) dalla motivazione del provvedimento impugnato non emergono ragioni particolari per le quali la Regione Puglia non debba allinearsi alle decisioni nazionali in materia di istruzione;</h:div><h:div>3) come dedotto dai ricorrenti, vi sono in Puglia molte scuole e molti studenti non sufficientemente attrezzati per la didattica digitale a distanza, di guisa che l’esecuzione del provvedimento impugnato si traduce in una sostanziale interruzione delle attività didattiche e dei servizi all’utenza scolastica (per la tutela dei quali si può ritenere, in via di prima delibazione, attivamente legittimato anche il ricorrente Codacons);</h:div><h:div>Ritenuto che il rilevato profilo di inadeguatezza del sistema scolastico pugliese ad attivare subito la DAD costituisce ragione di urgenza per la quale si deve disporre la misura cautelare interinale;  </h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>ACCOGLIE la domanda cautelare interinale e, per l’effetto, sospende l’esecutività del provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Fissa per la trattazione del giudizio cautelare collegiale la camera di consiglio del 3 dicembre 2020.</h:div><h:div>Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.</h:div><h:div>Così deciso, il giorno 6 novembre 2020.</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/11/2020"/><sottoscrivente><h:div>Il Presidente</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>