<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="Concorso-appalto. Ricorso tardivo. Discr. tecnica. Improc. Spese comp." destinatario="3" estpres="0" gruppo="20190149520200131172418072" id="20190149520200131172418072" modello="3" modifica="2/12/2020 9:53:53 PM" pdf="3" ricorrente="Rocco Nitti" stato="4" tipo="24" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="01495"/><fascicolo anno="2020" n="00237"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190149520200131172418072.xml</file><wordfile>20190149520200131172418072.docm</wordfile><ricorso NRG="201901495">201901495\201901495.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Bari\Sezione 1\2019\201901495\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>angelo scafuri</firma><data>12/02/2020 21:53:53</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>alfredo giuseppe allegretta</firma><data>04/02/2020 09:56:16</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/02/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><riferimento codice="COSTSEN" descrizione="COSTITUZIONE" id="R20200131172409700"><ereditato>2</ereditato><numero>0</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>0</anno><articolo>97</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento codice="COSTSEN" descrizione="LEGGE DELLO STATO" id="R20200131172409343"><ereditato>2</ereditato><numero>241</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>1990</anno><articolo>0</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento codice="COSTSEN" descrizione="DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA" id="R20200131172409679"><ereditato>2</ereditato><numero>483</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>1997</anno><articolo>0</articolo><segnalibro/></riferimento><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Scafuri,	Presidente</h:div><h:div>Desirèe Zonno,	Consigliere</h:div><h:div>Alfredo Giuseppe Allegretta,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa adozione di idonee misure cautelari</h:div><h:div>- della verbale n. -OMISSIS-e relativi allegati nn. 1, 2 e 3, con il quale il Dirigente della ripartizione delle Politiche del lavoro giudicava non idoneo il ricorrente nella graduatoria di ammissione di cui all’Avviso Pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per la selezione di due esperti per il supporto al R.U.P., per attività di analisi dei business plan, tutoraggio, accompagnamento e sessioni formative, dei soggetti candidati, dell’Avviso Pubblico in ambito POC METRO per la creazione di nuove attività imprenditoriali presso i quartieri target della rigenerazione urbana della città di Bari, denominato “D_BARI START UP” Imprese - CUP J94G17000040006 - CIG Z982834170, approvato con D.D. n. 2019/05243 del 2.05.2019;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non noto;</h:div><h:div>nonché</h:div><h:div>- per la declaratoria del diritto di parte ricorrente ad essere ammesso e inserito - previa attribuzione di idoneo punteggio dei titoli presentati - nella graduatoria finale di merito relativo all’Avviso Pubblico <corsivo>de quo</corsivo>, con salvezza <corsivo>ex tunc</corsivo> di ogni effetto giuridico ed economico;</h:div><h:div>nonché, in subordine, per la condanna</h:div><h:div>dell’Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore del ricorrente, qualora quest’ultimo risultasse soggetto destinatario di assunzione, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dall’illegittimo comportamento doloso e/o colposo del Comune di Bari.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1495 del 2019, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lidia Lezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Bari, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Basile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Cozzi e Cinzia Civitella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso Giuseppe Cozzi, in Bari, corso Cavour, 31; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e di -OMISSIS- -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;</h:div><h:div>Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza in forma semplificata, ricorrendone le condizioni previste;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con ricorso notificato in data 31.10.2019 e depositato in Segreteria il 28.11.2019, -OMISSIS- -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.</h:div><h:div>Esponeva in fatto che, in data 2.05.2019, il Comune di Bari indiceva Avviso Pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di n. 2 esperti per attività di supporto al R.U.P. per analisi dei business plan, tutoraggio, accompagnamento e sessioni formative, dei soggetti candidati all’Avviso Pubblico “D_BARI START UP” Imprese e istanza di partecipazione, nell’ambito del programma interventi previsti in ambito POC METRO Città Metropolitane 2014 - 2020 della città di Bari - CUP J94G17000040006 - CIG Z982834170.</h:div><h:div>Dalla data di pubblicazione al 25.5.2019, pervenivano presso l’Ufficio competente n. 30 domande di partecipazione alla detta selezione, tra cui quella del ricorrente.</h:div><h:div>All’esito delle operazioni, la Commissione Valutatrice, nominata con determinazione dirigenziale del 5.06.2019, procedeva allo scrutinio delle candidature pervenute e all’ammissione alla prova orale - con relativa approvazione dei punteggi assegnati ai <corsivo>curricula</corsivo> - dei candidati -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-; per l’effetto, in data 26.06.2019, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso Pubblico di selezione, provvedeva alla pubblicazione sul Portale internet del Comune di Bari dell’avviso di convocazione dei candidati ammessi alla prova orale, da espletarsi il giorno 1.07.2019, con le risultanze della selezione.</h:div><h:div>In data 1.07.2019, la Commissione Valutatrice, dopo aver constatato l’assenza dei candidati -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, dava luogo all’audizione dell’unico candidato presente, -OMISSIS- -OMISSIS-, il quale veniva giudicato idoneo a ricoprire l’incarico in oggetto, provvedendo altresì all’approvazione della graduatoria finale.</h:div><h:div>Successivamente tuttavia, in data 11.07.2019, il ricorrente in epigrafe proponeva ricorso gerarchico nei confronti dell’Amministrazione convenuta, impugnando la graduatoria redatta all’esito della procedura e, in particolare, lamentando la sussistenza di “<corsivo>motivi professionali</corsivo>” (cfr. nota a firma del ricorrente, pervenuta al Comune di Bari in data 11.7.2019, prot. n. 196299) che gli avrebbero impedito di venire a conoscenza della data della prova orale, tramite consultazione del portale dell’Ente, ragion per cui chiedeva una “<corsivo>riammissione</corsivo>” in termini.</h:div><h:div>A seguito di uno scrupoloso esame delle richieste di parte istante, la Commissione Valutatrice disponeva, dunque, una nuova convocazione dei candidati -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- per il giorno 17.09.2019, data in cui, preso atto dell’assenza di quest’ultima, procedeva all’audizione del ricorrente, ritenendolo, al termine della prova, non idoneo alla copertura dell’incarico.</h:div><h:div>Pertanto, con determinazione dirigenziale n. 2019/11789 del 19.09.2019, oggetto di odierno gravame, il Comune di Bari procedeva all’approvazione e alla pubblicazione della graduatoria finale della selezione in oggetto, nonché alla declaratoria di idoneità dell’unico candidato risultato tale, -OMISSIS- -OMISSIS-. </h:div><h:div>Successivamente, in data 20.09.2019, perveniva all’Ufficio competente istanza di accesso agli atti ai sensi della L. n. 241/1990 da parte di -OMISSIS- -OMISSIS-, che veniva riscontrata ed evasa dall’Ente Comunale.</h:div><h:div>Da ultimo, con nota prot. n. 258370/2019 del 23.09.2019, l’odierno ricorrente notificava istanza di annullamento in autotutela del provvedimento mediante il quale lo stesso veniva ritenuto non idoneo al conferimento dell’incarico, contestando integralmente l’operato dell’Amministrazione in epigrafe, stante l’asserita evidente violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Chiedeva, altresì, la trasmissione della copia semplice, in formato digitale, del <corsivo>curriculum vitae</corsivo> e professionale dell’odierno controinteressato.</h:div><h:div>La Commissione Valutatrice, nuovamente riunitasi in data 25.09.2019 onde vagliare le richieste dell’istante, respingeva tutte le eccezioni dallo stesso formulate in ordine alle illegittime modalità di predisposizione e sottoposizione dei quesiti al candidato in esame, confermava pienamente il giudizio numerico formulato all’esito della procedura e, infine, procedeva alla trasmissione di tutta la documentazione richiesta.</h:div><h:div>Alla stregua di tali risultanze, con determinazione dirigenziale n. 2019/12357 del 23.09.2019, l’Ente resistente aggiudicava n. 1 incarico, sui 2 disponibili, di supporto al R.U.P. per analisi dei business plan, tutoraggio, accompagnamento e sessioni formative, al -OMISSIS-. </h:div><h:div>Avverso tale esito provvedimentale insorgeva la ricorrente, deducendo numerosi motivi di gravame, come di seguito riassunti:</h:div><h:div><corsivo>1)</corsivo>
				<corsivo>Eccesso di potere per arbitrarietà dell’azione amministrativa; violazione del principio di trasparenza, dell’art. 97 Cost., dell’art. 3 della L. n. 241/1990 per insufficiente motivazione espressa con il voto numerico, in assenza di un’idonea predeterminazione dei criteri di valutazione; violazione degli artt. 9 e 15 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, in quanto i criteri di valutazione sarebbero estremamente generici e inadeguati a comprendere le ragioni dei voti attribuiti; eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà della valutazione negativa espressa dalla Commissione esaminatrice con riferimento all’elaborato della prova teorico pratica della ricorrente; errore di fatto, violazione della parità di trattamento dei ricorrenti; violazione dell’art. 97 Cost., violazione del principio di equità e trasparenza; abnormità del punteggio di (14) attribuito al curriculum e dell’attribuzione del voto di insufficienza (5) alla prova orale, in relazione al voto dell’altro candidato, valutato positivamente; violazione dei principi di par condicio concorrenziale. </corsivo></h:div><h:div>Con un primo motivo di doglianza, l’odierno ricorrente censurava la valutazione negativa attribuita allo stesso al termine delle procedure selettive, in quanto sostenuta da una motivazione manifestamente carente e contraddittoria.</h:div><h:div>A sostegno della propria tesi, parte attrice richiamava il requisito richiesto dall’Avviso Pubblico in questione relativo alla “<corsivo>esperienza e conoscenza specifica per la predisposizione delle piste di controllo</corsivo>”, sostenendo di esserne in possesso, mentre, al contrario, riteneva che i titoli e le esperienze maturate dall’odierno controinteressato non potessero in alcun modo considerarsi attinenti ai requisiti richiesti dal bando. </h:div><h:div>Ciò avrebbe comportato un macroscopico travisamento dei fatti ad opera dell’Amministrazione resistente, la quale, pertanto, in virtù di un’istruttoria carente, avrebbe illegittimamente escluso l’istante dalla procedura in oggetto.</h:div><h:div><corsivo>2) Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e 41 della Carta di Nizza e dei criteri di buon andamento, imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa, nonché dei principi del giusto procedimento e del legittimo affidamento; eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria, evidente travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia e contraddittorietà manifesta; difetto di motivazione; violazione degli artt. 1, 3, 7 e 21-octies della L. n. 241/1990.</corsivo></h:div><h:div>Parte ricorrente si doleva, inoltre, delle illegittime modalità di espletamento della prova orale, essendo la Commissione Giudicatrice incorsa in un’evidente disparità di trattamento tra i due candidati partecipanti alla selezione.</h:div><h:div>In particolare, in tesi di parte attrice, i quesiti alla stessa rivolti in sede di colloquio non sarebbero stati attinenti con lo specifico profilo professionale richiesto dal bando, né i criteri di valutazione predisposti dalla Commissione sarebbero stati in alcun modo idonei a delineare parametri oggettivi di apprezzamento delle competenze possedute.</h:div><h:div>Ne sarebbe derivata la scarsa serietà e attendibilità della valutazione espressa all’esito della procedura.</h:div><h:div>Per l’effetto, l’odierno ricorrente avanzava richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati ai fini dell’annullamento, stante il danno grave e irreparabile che la stessa avrebbe subito per l’effetto del mancato affidamento dell’incarico e presentava domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario, derivante dal comportamento doloso e/o colposo dell’Amministrazione resistente, commisurata agli emolumenti di cui all’incarico oggetto dell’Avviso Pubblico.</h:div><h:div>Con atto di costituzione depositato in data 2.12.2019, si costituiva, altresì, in giudizio l’odierno controinteressato, insistendo per l’inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività del gravame, nonché in virtù dell’omessa impugnazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e del mancato superamento della prova di resistenza, evidenziando, in ogni caso, l’integrale infondatezza delle censure di parte attrice.</h:div><h:div>Con memoria di costituzione pervenuta in Segreteria in data 9.01.2020, si costituiva in giudizio il Comune di Bari chiedendo, previa reiezione dell’istanza cautelare, il rigetto delle domande di parte attrice in quanto inammissibili, nonché infondate in fatto e in diritto, in quanto volte a scrutinare valutazioni ampiamente discrezionali della P.A., connotate da spiccato carattere tecnico e, pertanto, suscettibili unicamente di un sindacato c.d. estrinseco ad opera del Giudice Amministrativo.</h:div><h:div>All’udienza in camera di consiglio del 15.01.2020, sentite le parti ex art. 60 c.p.a., la causa era definitivamente trattenuta in decisione.</h:div><h:div>Tutto ciò premesso, il ricorso è inammissibile, nonché, in ogni caso, infondato nel merito.</h:div><h:div>Ritenuto di dover seguire un ordine logico e cronologico di trattazione dei numerosi problemi di rito e di merito posti dal caso di specie, preliminarmente il Collegio ritiene di doversi pronunciare sulle eccezioni preliminari di rito sollevate dall’Amministrazione convenuta, nonché dall’odierno controinteressato nelle proprie memorie difensive.</h:div><h:div>In primo luogo, è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività del gravame, stante l’evidente violazione del termine di cui all’art. 120 c.p.a. in tema di impugnazione dei provvedimenti di inclusione e/o di esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica.</h:div><h:div>Invero, nel caso di specie, trattasi di una procedura selettiva avente ad oggetto l’affidamento dell’incarico di assistenza al R.U.P., come noto disciplinato dall’art. 31, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, il quale espressamente subordina all’osservanza delle norme del Codice dei contratti pubblici “<corsivo>gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la Stazione Appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento</corsivo>”.</h:div><h:div>Sul punto, il confine tra incarico professionale conferito dalla P.A., regolato dalle norme civilistiche in materia di contratto d’opera intellettuale di cui agli artt. 2222 ss. del codice civile, e la prestazione di servizi, disciplinata dal D.lgs. n. 50/2016, è stato limpidamente tracciato a più riprese dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, la quale in proposito ha evidenziato che “<corsivo>la consulenza nell’accezione che qui rileva (</corsivo>rectius<corsivo> la collaborazione autonoma) è assimilata al contratto d’opera intellettuale, artistica o artigiana, disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti c.c., che è considerato una </corsivo>species<corsivo> del </corsivo>genus<corsivo> contratto di lavoro. Tale tipo negoziale ricomprende l’esecuzione di una prestazione frutto dell’elaborazione concettuale e professionale di un soggetto competente nello specifico settore di riferimento, senza vincolo di subordinazione e in condizioni di assoluta indipendenza. Nel contratto d’opera la prestazione richiesta può assumere tanto i connotati di un’obbligazione di mezzi (es. un parere, una valutazione o una stima peritale), quanto i caratteri dell’obbligazione di risultato (ad es. la realizzazione di uno spartito musicale, o di un’opera artistica di particolare pregio).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Nel contratto di appalto, l’esecutore si obbliga nei confronti del committente al compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, con organizzazione dei mezzi necessari (di tipo imprenditoriale) e con assunzione in proprio del rischio di esecuzione della prestazione (art. 1655c.c.). Ne consegue che le norme in tema di appalto si palesano nelle ipotesi in cui il professionista si sia obbligato a strutturare una stabile organizzazione per l’esecuzione della prestazione, mentre la carenza di tale requisito derivante dall’unicità, dalla singolarità e puntualità dell’incarico, nonché dalla determinatezza dell’arco temporale in cui si deve svolgere la prestazione professionale, inducono a qualificare la fattispecie quale contratto di prestazione d’opera e dunque quale consulenza e/o collaborazione autonoma</corsivo>” (cfr. Corte dei Conti - Sezione Lombardia n. 236/2013/PAR; Corte dei Conti - Sezione Puglia n. 63/2014).</h:div><h:div>In coerenza con tali spunti ermeneutici, il Consiglio di Stato ha, successivamente, identificato come elemento qualificante l’appalto di servizi, oltre alla complessità dell’oggetto e alla predeterminazione della durata dell’incarico, la circostanza che l’affidatario dello stesso necessiti, per il suo espletamento, di apprestare una specifica organizzazione finalizzata a soddisfare i bisogni dell’Ente.</h:div><h:div>Ne deriva che "<corsivo>il confine fra contratto d'opera intellettuale e contratto d'appalto è individuabile sul piano civilistico in base al carattere intellettuale delle prestazioni oggetto del primo e in base al carattere imprenditoriale del soggetto esecutore del secondo. L'appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d'opera, rispetto al quale ha in comune almeno il requisito dell'autonomia rispetto al committente, si differenzia da quest'ultimo in ordine al profilo organizzatorio, atteso che l'appaltatore esegue la prestazione con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, rivestendo normalmente la qualità di imprenditore</corsivo>" (Cons. Stato, Sezione V, sent. n. 2730/2012).</h:div><h:div>Pertanto, in relazione al caso di specie, può agevolmente rilevarsi come, all’interno della determina dirigenziale del 2.05.2019 di approvazione dell’avviso pubblico di selezione in oggetto, il Comune resistente abbia correttamente ricondotto gli incarichi di supporto al R.U.P. alla nozione di appalto di servizi, il quale ricorre ogni qualvolta in capo al soggetto affidatario venga a prefigurarsi l’assunzione dell’organizzazione del rischio connesso, ivi compreso il risultato atteso dalla Pubblica Amministrazione, così come emerge nel caso in esame. </h:div><h:div>Ne deriva la doverosa applicazione, sul piano processuale, del rito super-accelerato di cui all’art. 120 c.p.a. in materia di appalti, con la conseguenza che parte ricorrente avrebbe dovuto impugnare la determina dirigenziale n. 2019/11786 nel perentorio termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione (19.09.2019) della stessa sul portale telematico della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016.</h:div><h:div>Al contrario, essendo stata la notifica del ricorso introduttivo perfezionata solo in data 31.10.2019, e, dunque, ben oltre il trentesimo giorno decorrente dall’effettiva conoscenza del provvedimento di esclusione, il gravame dovrà essere dichiarato irrimediabilmente tardivo, con conseguente improcedibilità dello stesso. </h:div><h:div>Il Collegio condivide, inoltre, l’ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso, sollevato dalla difesa dell’odierno controinteressato, inerente all’omessa impugnazione, ad opera di parte attrice, del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’incarico in questione.</h:div><h:div>È evidente come tale circostanza renda inevitabilmente carente di interesse il ricorso già proposto avverso l’atto a monte, non potendo il ricorrente trarre alcun concreto vantaggio dall’ipotetico suo annullamento, in ragione della definitiva preclusione della possibilità di conseguire il bene della vita originariamente ambito, ossia l’affidamento del servizio e la conseguente stipulazione del contratto (Consiglio di Stato, Sez. V, 18 novembre 2011, n. 6093; Sez. V, 11 luglio 2008, n. 3433; id., Sez. VI, 3 maggio 2007 n. 1948 e 17 maggio 2006 n. 2846).</h:div><h:div>La giurisprudenza amministrativa in materia osserva, infatti, che “<corsivo>Il soggetto che, per ottenere quanto meno immediata tutela cautelare del proprio interesse ad essere ammesso alla gara, abbia impugnato in via autonoma l'atto di esclusione, ha l'onere di impugnare, in un secondo momento, mediante motivi aggiunti, anche l'aggiudicazione definitiva, pena l'inammissibilità del ricorso</corsivo>”, ciò in quanto “<corsivo>in caso di impugnativa di un provvedimento di esclusione da una gara di appalto, l'istante deve successivamente estendere l'impugnazione all'aggiudicazione definitiva in vista dell'utilità finale ritraibile da una procedura di affidamento di un contratto pubblico, che è appunto l'affidamento medesimo. Qualora non venga impugnata anche la successiva aggiudicazione definitiva il ricorso è quindi inammissibile, poiché il difetto d'impugnazione dell'aggiudicazione ha come conseguenza l'inutilità di un'eventuale decisione di annullamento dell'esclusione: questa infatti non varrebbe a rimuovere anche l'aggiudicazione (che sarebbe affetta da un'invalidità ad effetto solo viziante, e non caducante) e perciò non permetterebbe un reinserimento dell'escluso nel flusso della procedura, ormai esaurita ed inoppugnabile.</corsivo>” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 02.09.2005, n. 4472; T.A.R. L'Aquila, sez. I, 27.05.2017, n. 231).</h:div><h:div>Va precisato, inoltre, che l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva non può reputarsi compresa nella formula contenuta nell’atto introduttivo del giudizio che si riferisce genericamente ad “ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o collegato”, trattandosi di espressione indeterminata e ipotetica, in alcun modo indicativa dell’intendimento specifico e circostanziato di impugnare un determinato provvedimento amministrativo. </h:div><h:div>Tale conclusione è in linea con il principio costantemente richiamato in giurisprudenza, per cui l’atto conclusivo della procedura per l’assegnazione di un contratto di appalto non può ritenersi ritualmente impugnato con la mera formula di stile che richiama gli atti presupposti e conseguenti: deve, infatti, ritenersi pacifica la necessità di indicare i singoli atti oggetto di domanda di annullamento e i relativi vizi di legittimità, quand’anche attraverso una mera censura di illegittimità derivata (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 settembre 2011, n. 4998).</h:div><h:div><corsivo>Ad abundantiam</corsivo>, il ricorso è, altresì, infondato nel merito.</h:div><h:div>Come noto, infatti, in tema di valutazione delle offerte nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica, il giudizio della commissione di gara è espressione di discrezionalità tecnica, in base alla quale le valutazioni in tale sede svolte non possono, in linea di massima, essere sindacate nel merito dal Giudice di legittimità, se non nei casi e nei limiti enucleati dalla vasta elaborazione giurisprudenziale in materia.</h:div><h:div>Si parla, invero, di discrezionalità tecnica quando la P.A. sia chiamata a valutare fatti o situazioni alla stregua di regole di carattere specialistico, la cui applicazione non garantisce un risultato univoco e obiettivo, connotandosi, al contrario, per l’inevitabile soggettività ed opinabilità dell’esito.</h:div><h:div>Sotto tale aspetto, l’Amministrazione non è tenuta, infatti, ad effettuare una valutazione comparativa degli interessi scegliendo, all’esito, le modalità che consentono il più efficace soddisfacimento dell’interesse pubblico primario, ma deve esclusivamente verificare, in applicazione di regole a carattere tecnico e specialistico, la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma per l’adozione della determinazione amministrativa.</h:div><h:div>Per consolidata giurisprudenza, anche di questa Sezione, la valutazione delle offerte all’esito di una procedura ad evidenza pubblica esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione di gara e, in relazione a tali giudizi, la sindacabilità del Giudice amministrativo è di tipo c.d. debole, non potendo in nessun caso spingersi al punto di entrare nel merito dell’esame effettuato dall’Amministrazione, salvo che lo stesso manifesti profili evidenti di illogicità, irrazionalità e disparità di trattamento, evidenziando superficialità, incompletezza, incongruenza, tali da configurare un palese vizio di eccesso di potere.</h:div><h:div>Sul punto, si richiama una recente pronuncia del Consiglio di Stato, dalla quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi, alla stregua della quale “<corsivo>le valutazioni delle offerte tecniche da parte delle commissioni di gara sono espressione di discrezionalità tecnica e come tali sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti; ovvero ancora salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione, non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dall'autorità pubblica, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte (d.lgs. n. 163/2006, Codice degli appalti 2006)”</corsivo> (v. Cons. Stato, Sez. V, 11.07.2017, n. 3400).<corsivo> </corsivo>Trattasi delle note coordinate ermeneutiche che governano il sindacato di legittimità sugli atti espressione di discrezionalità tecnica, come tali sempre <corsivo>ex se </corsivo>opinabili, ma annullabili in sede giurisdizionale solo nell’eventualità che risultino manifestamente inattendibili.<corsivo/></h:div><h:div>Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l’attività valutativa della Commissione Giudicatrice - già particolarmente generosa nell’aver voluto ammettere al colloquio un candidato risultato assente per suoi propri motivi professionali - sia stata espletata nel pieno rispetto dei richiesti canoni di ragionevolezza dell’azione amministrativa, stante la chiara e analitica esplicazione, nell’Avviso Pubblico <corsivo>de quo</corsivo>, delle modalità di selezione dei candidati, nonché dei criteri di attribuzione dei punteggi in relazione ai titoli, all’esperienza e alle conoscenze specifiche dagli stessi posseduti. </h:div><h:div>Invero, come correttamente statuito dalla giurisprudenza in materia, “<corsivo>l’adeguata specificità dei criteri di valutazione delle offerte, nonché la chiara indicazione dei punteggi ad essi correlati rende sufficiente l'espressione del voto numerico per dare contezza motivazionale della preferenza sui contenuti delle offerte esaminate, espressa in esito al confronto a coppie.</corsivo>” (T.A.R. Trieste, Sez. I, 10/07/2019, n. 311), con l’inevitabile conseguenza per cui “<corsivo>le censure che attengono al merito di tale valutazione (seppure opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica. Pertanto, da ciò deriva che per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto.</corsivo>” (Consiglio di Stato, sez. VI, 7.10.2019, n. 6753).</h:div><h:div>Ciò stante, risulta integralmente destituita di fondamento giuridico - nonché priva di qualsivoglia supporto probatorio - la generica censura del ricorrente per cui la Commissione Giudicatrice avrebbe dovuto assegnare al proprio <corsivo>curriculum</corsivo> un punteggio di gran lunga maggiore, nonché sottoporgli domande maggiormente attinenti allo specifico profilo professionale richiesto in sede di prova orale.</h:div><h:div>In considerazione di tanto, la domanda introduttiva relativa a eventuali profili risarcitori, in forma specifica o per equivalente monetario, non potrà che essere rigettata alla luce dell’infondatezza delle censure di cui al ricorso in epigrafe, nonché dell’integrale assenza di prova in ordine all’effettivo e concreto pregiudizio materiale derivante dalla pronuncia in esame. </h:div><h:div>In conclusione, per le suesposte considerazioni, deve concludersi per l’integrale infondatezza delle argomentazioni di cui al ricorso in epigrafe.</h:div><h:div>Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663; sez. I, 27 dicembre 2013 n. 28663).</h:div><h:div>Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.</h:div><h:div>In considerazione della particolare complessità procedimentale e processuale della fattispecie in esame, oltre che della evidente peculiarità in fatto della presente controversia, sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/01/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Matteo Parato</h:div><h:div>Alfredo Giuseppe Allegretta</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>