<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190128720191107093808267" descrizione="" gruppo="20190128720191107093808267" modifica="11/11/2019 4:55:57 PM" stato="4" tipo="24" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="01287"/><fascicolo anno="2019" n="01491"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.2:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190128720191107093808267.xml</file><wordfile>20190128720191107093808267.docm</wordfile><ricorso NRG="201901287">201901287\201901287.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Bari\Sezione 2\2019\201901287\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>giuseppina adamo</firma><data>11/11/2019 16:55:57</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Lorenzo Ieva</firma><data>07/11/2019 10:42:35</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>12/11/2019</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><riferimento id="R20191107093803612" codice="COSTSEN" descrizione="DECRETO LEGISLATIVO"><ereditato>2</ereditato><numero>50</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>2016</anno><articolo>0</articolo><segnalibro/></riferimento><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giuseppina Adamo,	Presidente</h:div><h:div>Francesco Cocomile,	Consigliere</h:div><h:div>Lorenzo Ieva,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- del Bando della gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di portierato in plessi e strutture dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 25.9.2019;</h:div><h:div>- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguenziale, tra cui: le delibere consiliari dell'8.3.2019 (punto 24) e dell'11.9.2019 (punto 16), nonché la D.D.G. n. 509 del 19.9.2019;</h:div><h:div>- il Disciplinare di gara e la relativa modulistica: Allegato n. 1) - Modello Domanda di partecipazione alla gara e Dichiarazioni integrative - Busta Telematica A; Allegato n. 2) - Modello Documento di gara unico europeo - DGUE - Busta Telematica A; Allegato n. 3) - Modello dichiarazione Avvalimento - Impresa Ausiliaria - Busta Telematica A; Allegato n. 4) - Modello dichiarazione soggetti cessati dalla carica- Busta Telematica A; Allegato n. 5) - Modello Richiesta di sopralluogo; Allegato n. 6) - Modello Attestato di sopralluogo - Busta Telematica A; Allegato n. 7) - Dati Tecnici - Consistenza Numerica Addetti - Busta Telematica A; Allegato n. 8) - Modello Offerta economica per il/i Lotto/i per cui si intende partecipare - Offerta economica Lotto n. 1 - Busta Telematica C - Offerta economica Lotto n. 2 - Busta Telematica C;</h:div><h:div>- il Capitolato speciale di appalto e i relativi allegati n. 1/1 - Lotto n.1 e n. 1/2 - Lotto n. 2;</h:div><h:div>- il DUVRI e lo schema di contratto; i Chiarimenti n. 3 e n. 7.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div><corsivo>ex</corsivo> art. 60 codice del processo amministrativo;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1287 del 2019, proposto da Gsa – Gruppo Servizi Associati s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Mazzeo e Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luca Mazzeo in Bari alla via Pizzoli n. 8 e con domicili digitali come da P.E.C. iscritte al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE); </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Università degli Studi Bari, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Bari alla via Melo n. 97; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Bari;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avv. Luca Mazzeo, avv. Vito Aurelio Pappalepore e avv. dello Stato Ines Sisto;</h:div><h:div>Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;</h:div><h:div>Sentite le stesse ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.- La ricorrente società, che gestisce il servizio di portierato nelle strutture dell’Università degli Studi di Bari, ha impugnato il bando e gli atti connessi relativi alla procedura di gara europea, mediante il criterio di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per il rinnovo dell’affidamento dell’appalto, ritenendo che la <corsivo>lex specialis</corsivo> precludesse la sua partecipazione, in ogni caso, non consentisse la formulazione di un’offerta plausibile .</h:div><h:div>In particolare, le censure si appuntano sul calcolo dell’importo posto a base della gara e sul C.C.N.L. di riferimento ai fini della quantificazione, in quanto la dedotta errata stima non avrebbe considerato tutte le professionalità esistenti, né il C.C.N.L. attualmente applicato dall’Università.</h:div><h:div>2.- Il ricorso è inammissibile, per carenza di interesse concreto e attuale.</h:div><h:div>2.1.- <corsivo>In primis</corsivo>, va, infatti, considerato, per un verso, che il vigente art. 30, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 prevede comunque l’obbligo, per le stazioni appaltanti, di applicare il C.C.N.L. strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalti (cfr. anche nota D.G. per l’Attività ispettiva del Ministero del Lavoro n. 14775 del 26 luglio 2016), per cui le censure svolte paventano in realtà un vizio ipotetico non apprezzabile in sede di impugnazione “anticipata” del bando e degli atti collegati;</h:div><h:div>Per altro verso, va considerato che le vigenti disposizioni non possono far sì che gli offerenti vengano vincolati al recepimento di un solo tipo particolare di C.C.N.L. (Cons. St., sez. V, 12 settembre 2019 n. 6148).</h:div><h:div>Tant’è che è stato escluso che la c.d. “clausola sociale” possa consentire alla stazione appaltante d’imporre agli operatori economici l’applicazione di un dato contratto collettivo a tutti i lavoratori “da assorbire” nel nuovo soggetto affidatario (Cons. St., sez. III, 18 settembre 2018 n. 5444; sez. V, 1° marzo 2017 n. 932; sez. III, 9 dicembre 2015 n. 5597). Dovendosi contemperare l’obbligo sociale della salvaguardia dei livelli occupazionali con la libertà d’impresa e con la facoltà in questa insita di poter organizzare il servizio in modo coerente con la propria organizzazione produttiva (Cons. St., sez. V, 10 giugno 2019 n. 3885; sez. III, 30 gennaio 2019 n. 750; sez. III, 29 gennaio 2019 n. 726).</h:div><h:div>Peraltro, le esigenze dell’Amministrazione universitaria relative al servizio di portierato possono nel tempo variare, diminuendo o incrementando le necessità e le professionalità richieste, sicché è fisiologico, al rinnovo di ogni appalto pubblico, la rimodulazione dell’importo posto a base di gara.</h:div><h:div>Invero, è proprio la logica del modello organizzativo del <corsivo>contract out</corsivo>, ossia dell’affidamento esterno in appalto, rispetto al <corsivo>contract in</corsivo>, ossia all’assunzione interna di personale dipendente, che postula la variabilità di consistenza dell’appalto di volta in volta riaffidato con gare che si succedono nel tempo.</h:div><h:div>2.2.- <corsivo>In secundis</corsivo>, nel caso di specie, la carenza d’interesse all’impugnazione anticipata del bando di gara, sulla base dei dedotti vizi, deriva vieppiù <corsivo/>dalla circostanza per la quale viene in evidenza una procedura con il criterio di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, rispetto alla quale il ribasso sull’offerta è solo una componente.</h:div><h:div>3.- Di conseguenza, la spiegata impugnazione del bando non contempla clausole preclusive della partecipazione alla procedura di evidenza pubblica, in quanto, da un lato, le prestazioni richieste sono sufficientemente chiare, nel limite dimensionale confacente alle attuali esigenze, e, dall’altro lato, tutti gli offerenti economici dovranno comunque assicurare il rispetto della normativa in materia di tutela dei lavoratori, come richiamata negli atti di gara e come prevista dalle leggi.</h:div><h:div>4.- In conclusione, il ricorso per le sopra esposte ragioni va dichiarato inammissibile, in quanto non v’è un apprezzabile interesse attuale a ricorrere avverso il bando di indizione della procedura di evidenza pubblica, non rinvenendosi clausole preclusive alla formulazione delle offerte, che dovranno essere peraltro coerenti sia con le attuali esigenze di servizio dell’Università degli Studi di Bari, sia con la normativa applicabile in materia di osservanza dei contratti collettivi negli appalti pubblici.</h:div><h:div>Le spese vanno compensate per la particolarità della materia.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. </h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="05/11/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Lorenzo Ieva</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>