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   <Provvedimento>
      <meta id="20190095420190905080623450" descrizione="" gruppo="20190095420190905080623450" modifica="9/5/2019 9:20:11 AM" stato="4" tipo="24" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Saverio Notarachille, in qualità di Esercente La Potestà Genitoriale Sul Minore Alessandro Notarachille" versione="1" versionePDF="1" pdf="2">
         <descrittori>
            <registro anno="2019" n="00954"/>
            <fascicolo anno="2019" n="01184"/>
            <urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.U:sentenza.breve:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Bari\Sezione U\2019\201900954\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza breve</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>Orazio Ciliberti</firma>
            <data>05/09/2019 09:20:11</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Orazio Ciliberti</firma>
            <data>05/09/2019 09:20:11</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>05/09/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
            <nuova>450</nuova>
            <ereditata>450</ereditata>
         </classificazione>
         <riferimento id="R20190905080621042" codice="COSTSEN" descrizione="LEGGE DELLO STATO">
            <ereditato>2</ereditato>
            <numero>241</numero>
            <giorno>0</giorno>
            <mese>0</mese>
            <anno>1990</anno>
            <articolo>0</articolo>
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         </riferimento>
         <riferimento id="R20190905080621402" codice="COSTSEN" descrizione="DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA">
            <ereditato>2</ereditato>
            <numero>122</numero>
            <giorno>0</giorno>
            <mese>0</mese>
            <anno>2009</anno>
            <articolo>0</articolo>
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         </riferimento>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Vero</omissis>
         <redazionale>
            <nota>
               <h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div>
            </nota>
         </redazionale>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div>
            <h:div>(Sezioni Unite)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Orazio Ciliberti,	Presidente, Estensore</h:div>
            <h:div>Carlo Dibello,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Giacinta Serlenga,	Consigliere</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>previa sospensione cautelare</h:div>
            <h:div>dei seguenti atti: 1) il verbale dello scrutinio finale della classe II Sez. A - Internazionale della Scuola secondaria di secondo grado statale - Liceo Classico "Quinto Orazio Flacco"-  n. -OMISSIS-dell'anno scolastico 2018/2019, in particolare nella parte in cui si dispone "<corsivo>la non ammissione alla classe successiva per i seguenti alunni: -OMISSIS-</corsivo>"; 2) ogni altro atto connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione dei ricorrenti; nonché per l'accertamento e la declaratoria di nullità dello scrutinio per come effettuato contro il sig. -OMISSIS-, in violazione di legge dell'obbligo di preavvertimento; e l’ accertamento del diritto del sig. -OMISSIS- di essere ammesso alla terza classe del Liceo classico;</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
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			</oggettoTed>
         <ricorrenti>
            <h:div><corsivo>ex</corsivo> art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 954 del 2019, proposto da -OMISSIS-, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabrizio Lofoco e Alessandra Muciaccia, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia, </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed>
         <resistenti>
            <h:div>Liceo Classico “Flacco” di Bari, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti<corsivo> pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria<corsivo> ex lege</corsivo> in Bari, via Melo, n. 97; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed>
			</resistentiTed>
         <altro>
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         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore, nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2019, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;</h:div>
            <h:div>Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed>
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      </epigrafe>
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         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>I - Con ricorso notificato e depositato il 31.7.2019, i ricorrenti, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, insorgono per impugnare il verbale di scrutinio finale del -OMISSIS-della classe II Sez. A-Internazionale della Scuola secondaria di secondo grado statale del Liceo classico di Bari, nella parte in cui si dispone la non ammissione del minore alla classe scolastica successiva. Deducono i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 1, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009, per la mancata comunicazione tempestiva dell'andamento scolastico dell'alunno, violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, per contraddittorietà e illogicità della motivazione, eccesso di potere per ingiustizia manifesta; 2) eccesso di potere per erronea presupposizione di fatto, illogicità e ingiustizia manifesta.</h:div>
         <h:div>Si costituiscono le Amministrazioni scolastiche intimate, per resistere nel giudizio. Con successiva memoria deducono l’infondatezza del ricorso e ne chiedono la reiezione.</h:div>
         <h:div>Nella camera di consiglio del 4 settembre 2019, sussistendone i presupposti e datane comunicazione alle parti, il ricorso è trattenuto per la decisione di merito, con sentenza breve.</h:div>
         <h:div>II – Il ricorso è fondato.</h:div>
         <h:div>III - Il giorno -OMISSIS-, la ricorrente sig.ra-OMISSIS-, madre del minore -OMISSIS-, veniva contattata telefonicamente dalla Dirigente della Scuola secondaria di secondo grado, Liceo classico "Quinto Orazio Flacco" di Bari, presso cui il figlio frequentava la classe 2 sez. A, a indirizzo internazionale, per chiederle di presentarsi presso l'Istituto, onde ricevere comunicazioni con riguardo al rendimento scolastico del figlio. Prima di quel momento non vi erano state altre comunicazioni dirette ed espresse ai genitori circa il rendimento e la capacità del minore di assolvere a quanto necessario per ottenere un risultato di sufficienza nelle materie di studio.</h:div>
         <h:div>Il giorno successivo, 14 giugno 2019, si riuniva il Consiglio di Classe, alla presenza dei docenti i quali discutevano della valutazione degli studenti e, in particolare, dell'ammissione degli alunni all'anno scolastico successivo. Dal verbale del Consiglio di Classe risulta che l'alunno -OMISSIS- non sia stato ammesso alla classe successiva (dal secondo al terzo anno di Liceo) a causa di insufficienze in alcune materie. Di tali circostanze la famiglia -OMISSIS- veniva resa edotta, con comunicazione di pari data, di guisa che è mancata la tempestiva informazione dovuta alla famiglia, a tenore della normativa di cui all'art. 1, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009, la quale prevede che “<corsivo>7. Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie</corsivo>”. </h:div>
         <h:div>Invero, le istituzioni scolastiche hanno il compito di assicurare alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nel corso dell'anno scolastico, obbligo peraltro meglio specificato dal Piano dell'offerta formativa dell'anno scolastico 2018/2019, adottato dal Liceo classico “Flacco” di Bari. Il detto Piano dell’offerta formativa, nella voce che regola i rapporti con le famiglie, precisa che: "<corsivo>I Consigli di Classe – per tramite del Coordinatore ed autorizzati dal Preside - informano periodicamente le famiglie dello stato del processo di crescita degli allievi e, quindi, anche del loro rendimento scolastico e comportamento attraverso gli incontri previsti. Forme di collaborazione più diretta vengono attivate nel caso di alunni in difficoltà: problemi relativi ad assenze frequenti e/o saltuarie, profitto negativo, comportamento poco corretto, ritardo nell’ingresso sono tempestivamente comunicati tramite convocazione da parte del docente coordinatore del Consiglio di classe, previa autorizzazione del preside</corsivo>".</h:div>
         <h:div>Risulta disatteso, pertanto, l’impegno assunto dal Liceo con il detto Piano dell’offerta formativa di informare “<corsivo>periodicamente le famiglie dello stato del processo di crescita degli allievi e, quindi, anche del loro rendimento scolastico e comportamento attraverso gli incontri previsti</corsivo>”, nonché di attivare “<corsivo>forme di collaborazione più diretta</corsivo>” nel caso di alunni in difficoltà.</h:div>
         <h:div>Tale impegno non è da ritenersi assolto né garantito dal fatto che, a partire dal 2016, il Liceo si è dotato di un Registro elettronico attraverso il quale, facendo uso della piattaforma<corsivo> ArgoScuolaNext</corsivo>, i docenti inseriscono i risultati delle valutazioni, le assenze, i ritardi, le attività didattiche, gli argomenti delle lezioni, e tutte le comunicazioni necessarie accessibili agli studenti e alle famiglie e i genitori possono, pertanto, in tempo reale, informarsi sulle valutazioni o sulla presenza o sul ritardo a scuola dei propri figli, accedendo, mediante <corsivo>password</corsivo> personale, a un apposito <corsivo>software </corsivo>sul portale informatico del Liceo. Ciò in quanto non tutti i genitori sono in grado di accedere alle comunicazioni informatiche e telematiche e, nella specie, non è provato che i ricorrenti lo fossero. Più ancora perché, nel caso in esame, la scuola avrebbe dovuto attivare “<corsivo>forme di collaborazione più diretta</corsivo>” trattandosi appunto di un caso di alunno in difficoltà. L’impegno ad attivare “<corsivo>forme di collaborazione più diretta</corsivo>” per alunni in difficoltà è davvero sostanziale nel qualificare l’offerta formativa pianificata dalla scuola, sicché l’Istituto scolastico non può sottrarvisi né ritenere che tale impegno sia assolto dalle semplici pubblicazioni telematiche dei risultati scolastici degli alunni.</h:div>
         <h:div>La mancata attivazione delle forme di collaborazione diretta determina la lesione dell’interesse tutelato dei genitori dello studente minore ad essere tempestivamente informati ed integra, oltre che una violazione della citata norma (art. 1, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009), un grave e non ovviabile vizio procedimentale che si riverbera nell’illegittimità del provvedimento impugnato. Risulta, infatti, illegittimo il giudizio di non ammissione alla classe successiva di un alunno qualora l'istituto scolastico non abbia relazionato per tempo ai genitori dello stesso in ordine al rendimento scolastico negativo dell'alunno e tale comportamento omissivo della scuola abbia impedito ai genitori medesimi, non tempestivamente informati della situazione scolastica del figlio, di adottare rimedi opportuni (cfr.: T.A.R. Friuli - Trieste Sez. I, 12.10.2017, n. 312).</h:div>
         <h:div>IV – Trattandosi di giurisdizione generale di legittimità, è da ritenersi inammissibile la domanda dei ricorrenti di accertamento del diritto del minore ad essere ammesso alla terza classe del Liceo classico, di guisa che l’Istituto scolastico dovrà determinarsi nuovamente sulla posizione del minore, ammettendolo alla Classe superiore e prevedendo un percorso didattico che consenta al medesimo di recuperare gli eventuali ritardi formativi, anche in considerazione della specialità del corso frequentato (quadriennale - Internazionale), nonché del fatto che quel particolare indirizzo è stato di recente soppresso.</h:div>
         <h:div>V - In conclusione, il ricorso deve essere accolto, nei limiti della motivazione. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio. </h:div>
      </premessa>
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			<h:div/>
		</premessaTed>
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      <motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Unica), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.</h:div>
         <h:div>Compensa tra le parti le spese del giudizio.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2019, con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="04/09/2019"/>
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         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div>
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         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Oronzo Mastrangelo</h:div>
            <h:div>Orazio Ciliberti</h:div>
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