<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20170033520230528132132580" descrizione="RILASCIO IMPIANTO SPORTIVO" gruppo="20170033520230528132132580" modifica="03/06/2023 22:03:37" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2017" n="00335"/><fascicolo anno="2023" n="00924"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170033520230528132132580.xml</file><wordfile>20170033520230528132132580.docm</wordfile><ricorso NRG="201700335">201700335\201700335.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\81 Angelo Scafuri\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Maria Luisa Rotondano</firma><data>03/06/2023 22:03:37</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>19/06/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><riferimento id="R20230528132128620" codice="COSTSEN" descrizione="COSTITUZIONE"><ereditato>2</ereditato><numero>0</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>0</anno><articolo>97</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento id="R20230528132128297" codice="COSTSEN" descrizione="LEGGE DELLO STATO"><ereditato>2</ereditato><numero>241</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>1990</anno><articolo>0</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento id="R20230528132128735" codice="COSTSEN" descrizione="DECRETO LEGISLATIVO"><ereditato>2</ereditato><numero>50</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>2016</anno><articolo>0</articolo><segnalibro/></riferimento><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Scafuri,	Presidente</h:div><h:div>Vincenzo Blanda,	Consigliere</h:div><h:div>Maria Luisa Rotondano,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- del provvedimento prot. n. 18648 del 23 settembre 2016, con cui alla Millenium S.a.s. veniva intimato dal Comune di Casamassima il rilascio dei “<corsivo>locali costituenti Club house ed ogni relativa pertinenza</corsivo>…” nel termine di 30 giorni, nonché del verbale della Conferenza dei servizi del 5 luglio 2016 e delle determinazioni ivi assunte; </h:div><h:div>- nonché dei provvedimenti connessi, presupposti o comunque connessi ancorché non conosciuti;</h:div><h:div>- e per il risarcimento del danno conseguente dall'esecuzione di detti provvedimenti;</h:div><h:div>- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Millenium S.a.s. di Violante Nunzia &amp; C. il 4 novembre 2022: </h:div><h:div>- avverso la delibera di G.M. del Comune di Casamassima n. 175 del 19 settembre 2022 e gli atti presupposti conseguenti e/o comunque connessi, ivi compresi all’occorrenza la nota sindacale prot. 10327 del 25 maggio 2022; la nota del Sindaco e del Responsabile del Servizio socio culturale del 22 settembre 2022; la relazione del Responsabile del servizio socio culturale in data 11 ottobre 2022 (atti tutti, tranne la nota del 22 settembre 2022, conosciuti solo per il deposito operatone in giudizio).</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 335 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Millenium S.a.s. di Violante Nunzia &amp; C., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Emilio Toma e Loredana Papa, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Bari, via Marchese di Montrone, n. 60; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Casamassima, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bari, via Pizzoli, n. 8; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Casamassima;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2022 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. - Dall’esposizione della società Millenium S.a.s. di Violante Nunzia &amp; C. (di seguito, anche solo Millenium o Società) e dagli atti di causa si evince, in particolare, quanto segue.</h:div><h:div>Con delibera del Consiglio comunale n. 64 del 12 ottobre 1995, il comune di Casamassima individuava la forma “<corsivo>in concessione</corsivo>” per la gestione del complesso sportivo Auchan e annessa <corsivo>club house</corsivo>.</h:div><h:div>A seguito di procedura a evidenza pubblica, con delibera della Giunta municipale n. 703 del 15 luglio 1996, il civico Ente affidava la gestione dei suddetti impianti all’A.T.I. De Tommaso Vittorio - De Liguori Carlo e successivamente, su rinuncia del mandatario, alla ditta De Tommaso Vittorio, giusta convenzione Rep. n. 3529 del 20 settembre 1996 nonché, a seguito di cessione del ramo di azienda, alla società Millenium S.a.s..</h:div><h:div>Con delibera della Giunta municipale n. 207, modificata con deliberazione n. 15 del 25 gennaio 2000, veniva rinnovata la gestione per altri tre anni, giusta convenzione Rep. n. 4084 del 10 aprile 2000, nonché autorizzato il concessionario ad eseguire lavori di miglioramento della struttura.</h:div><h:div>Con deliberazione consiliare n. 47 del 22 giugno 2005, il comune di Casamassima approvava il <corsivo>Regolamento per la utilizzazione, la concessione in uso e la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali</corsivo> (di seguito, anche solo Regolamento).</h:div><h:div>Ai sensi dell’art. 13 del succitato Regolamento, gli impianti sportivi comunali possono essere concessi in gestione a privati, mediante apposita convenzione, con pubblicizzazione dell’iniziativa attraverso apposito bando e altre idonee forme di pubblicità, con la possibilità di prendere in considerazione, altresì, le richieste che risultano già agli atti dell’ufficio.</h:div><h:div>Il predetto Regolamento comunale dispone, in particolare:</h:div><h:div>- all’articolo 14, la concessione in gestione a favore prioritariamente di enti sportivi (cfr. comma 1) e, “<corsivo>qualora non pervengano richieste da parte di soggetti innanzi indicati</corsivo>”, a “<corsivo>privati regolarmente costituiti come ditte individuali o società</corsivo>” nonchè, all’ultimo comma, che: </h:div><h:div>“<corsivo>Il Comune può procedere direttamente alla concessione in gestione di un impianto sportivo a una Associazione/Società sportiva, in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi, qualora la stessa   abbia costruito la struttura in questione su un’area di proprietà comunale e abbia efficientemente provveduto alla sua gestione per almeno 5 anni</corsivo>”;</h:div><h:div>- all’articolo 16, ultimo comma, che: </h:div><h:div>“<corsivo>Qualora il Comune intenda mantenere una gestione convenzionata dell’impianto, nel rispetto della procedura di cui all’art. 14 del presente Regolamento, dovrà considerare la richiesta presentata dal Concessionario originario, a parità di condizioni, con priorità rispetto ad ogni altro soggetto</corsivo>”.</h:div><h:div>Con deliberazione giuntale n. 60 del 6 aprile 2007, a seguito di formale richiesta di rinnovo della concessione da parte della Millenium S.a.s. (prot. gen. dell’Ente n. 4822 del 22 marzo 2006), il comune di Casamassima disponeva, ai sensi dell’art. 14 del succitato Regolamento comunale, un rinnovo della concessione per sei anni e autorizzava la Società all’esecuzione delle migliorie offerte, “<corsivo>senza che alcun corrispettivo o indennità possa essere richiesta dal Concessionario per tali opere”</corsivo>.</h:div><h:div>Veniva così, in data 17 gennaio 2008, sottoscritta apposita convenzione, con cui, all’art. 3, ultimo comma, si prevedeva che:</h:div><h:div>“<corsivo>Qualora, dopo la scadenza della presente convenzione, il Comune intenda mantenere una gestione convenzionata dell’impianto, nel rispetto della procedura di cui all’art. 14) del Regolamento Comunale, dovrà considerare la richiesta presentata dal Concessionario, a parità di condizioni, con priorità rispetto ad ogni altro soggetto</corsivo>”.</h:div><h:div>Espone la Millenium che, con determinazione dirigenziale n. 36 del 3 febbraio 2014, a scadenza già intervenuta, veniva disposta una proroga di quattro mesi e con successiva determinazione comunale n. 633 del 20 maggio 2014, in considerazione dell’intervenuta scadenza del contratto di concessione in data 17 gennaio 2014, veniva disposta ulteriore proroga di sette mesi.</h:div><h:div>Con determinazione dirigenziale comunale n. 1742 del 31 dicembre 2014, veniva disposta una nuova proroga di sei mesi, in ragione della necessità di mantenere in gestione l’impianto nelle more dell’attivazione di una nuova gara per il suo affidamento.</h:div><h:div>Espone ancora, in particolare, la Millenium che:</h:div><h:div>- “<corsivo>Scaduta anche tale proroga la ricorrente permaneva nella gestione dell’impianto, così come era accaduto in precedenza, confidando nell’attivazione delle nuove procedure di affidamento che espressamente sollecitava con istanza del 8.8.2016 chiedendo all’amministrazione di pronunciarsi sulla ricorrenza delle condizioni per il rinnovo dell’affidamento ex art. 3 u.c. convenzione e 14 regolamento comunale”;</corsivo></h:div><h:div>- “<corsivo>In data 9 maggio 2016 la ricorrente aveva chiesto al Comune di essere ammessa al pagamento rateale di quanto dovuto a titolo di canone senza ricevere risposta alcuna e in data 8.8.2016, come già enunciato ed essendo decorsa anche l’ultima proroga senza che il Comune avesse attivato la procedura per il nuovo affidamento, richiedeva di poter ottenere il rinnovo della concessione ricorrendo le condizioni di cui all’art. 3 u.c. della convenzione e in conformità all’art. 14 u.c. del regolamento comunale di cui alla delibera di CC n. 47/2005</corsivo>”.</h:div><h:div>Con provvedimento prot. n. 18648 del 23 settembre 2016, il comune di Casamassima intimava alla   Millenium S.a.s. il rilascio dei “<corsivo>locali costituenti Club house ed ogni relativa pertinenza</corsivo>…”, liberandoli da persone o cose con consegna delle chiavi, nel termine di trenta giorni, e, contestualmente, il pagamento dei canoni scaduti, per un ammontare di euro 10.072,24, per il periodo 1° gennaio 2014 - 22 settembre 2016, sempre nel termine di trenta giorni. </h:div><h:div>1.1 - Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, depositato in data 19 gennaio 2017 presso la sede del comune di Casamassima, la società Millenium S.a.s. di Violante Nunzia &amp; C. ha impugnato, domandandone l’annullamento:</h:div><h:div>- il succitato provvedimento prot. n. 18648 del 23 settembre 2016;</h:div><h:div>- il verbale della Conferenza dei servizi del 5 luglio 2016 e le determinazioni ivi assunte; </h:div><h:div>- nonché i provvedimenti connessi, presupposti o comunque connessi, ancorché non conosciuti.</h:div><h:div>Ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:</h:div><h:div><corsivo>- Violazione di legge e del principio del giusto procedimento (artt. 1, 3 e 7 legge 241/90) - Violazione dei principi del buon andamento (art. 97 Cost.) e di efficienza e di economicità dell’azione amministrativa - Violazione art. 3 u.c. convenzione 17 gennaio 2008 e art. 14 u.c. e 16 u.c. Regolamento comunale ex delib. C.C. n. 47/2005 - Violazione del principio di correttezza e buona fede (art. 1375 c.c.) nonché lesione del legittimo affidamento - Eccesso di potere per erronea presupposizione - difetto di istruttoria - irragionevolezza - sviamento - contradditorietà - Violazione di legge (artt. 1, 35 e 164 d.lgs. 50/2106) - Violazione norme sulla competenza (artt. 42, 48, e 107 T.U.E.L.).</corsivo></h:div><h:div>1.2 - Con atto notificato in data 6 febbraio 2017, il comune di Casamassima ha proposto opposizione al predetto ricorso straordinario, chiedendone la decisione in sede giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Puglia - Sede di Bari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971.</h:div><h:div>1.3 - In data 31 marzo 2017, la Millenium, previa notificazione al comune di Casamassima il 16-17 marzo 2017, ha depositato telematicamente presso la Segreteria di questo T.A.R. l’atto di costituzione in giudizio, <corsivo>ex</corsivo> art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, dandone contestualmente avviso al civico Ente.</h:div><h:div>1.4 - Si è costituito in giudizio il Comune di Casamassima, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>1.5 - In data 14 settembre 2021, la Millenium formalizzava, all’esito di un’avviata interlocuzione con il Comune, istanza di bonario componimento della controversia, e produceva istanza di rinvio. </h:div><h:div>1.6 - Con ordinanza 14 ottobre 2021, n. 1500, questa Sezione, “<corsivo>Premesso che in vista dell’udienza pubblica del 6.10.2021, con nota del 14.9.2021 la difesa di parte ricorrente ha presentato istanza di rinvio motivata in relazione alla pendenza di trattative di bonario componimento della controversia (cfr. nota assunta al protocollo del Comune di Casamassima in data 14.9.2021); Considerato che il Comune intimato, costituito nel presente giudizio, non si è opposto; Ritenuto pertanto opportuno disporre il rinvio, fissando per il prosieguo della trattazione l’udienza pubblica del 26.1.2022 e onerando le parti di depositare l’atto transattivo, ovvero di comunicare, alternativamente, il venir meno o il perdurare dell’interesse alla decisione, in tempo utile per la relativa valutazione all’udienza anzidetta</corsivo>”, ha disposto il rinvio della trattazione della causa all’udienza pubblica del 26 gennaio 2022, onerando le parti del deposito di cui in motivazione.</h:div><h:div>1.7 - A seguito di ulteriore rinvio della discussione all’udienza pubblica del 26 gennaio 2022 (su istanza congiunta delle parti, depositata in giudizio il 24 gennaio 2022), con nota del 1° giugno 2022, depositata agli atti di causa il 3 giugno 2022, le parti congiuntamente hanno chiesto “<corsivo>il rinvio dell’udienza del 22.6.2022 fissata per la discussione del suddetto ricorso, atteso che pendono trattative di bonario componimento della controversia e così in attesa della definizione e formalizzazione dell’accordo tra le parti, come da nota del Comune di Casamassima prot. 10327 del 25.5.22, che si allega alla presente</corsivo>”.</h:div><h:div>1.8 - Con ordinanza 12 agosto 2022, n. 1157, questa Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico del comune di Casamassima, “<corsivo>con l’acquisizione di una dettagliata, circostanziata e aggiornata relazione di chiarimenti, a firma del Responsabile del Servizio Socio-Culturale del Comune di Casamassima, che precisi lo stato e l’evoluzione delle trattative di bonario componimento della controversia, intercorrenti tra le parti</corsivo>”.</h:div><h:div>1.9 - Il civico Ente ha adempiuto ai disposti incombenti istruttori in data 11 ottobre 2022.</h:div><h:div>1.10 - Con memoria notificata il 3 novembre 2022 e depositata il 4 novembre 2022, all’esito della produzione documentale dell’Amministrazione, la Millenium formulava motivi aggiunti, impugnando gli ulteriori atti, di cui in epigrafe e deducendo (pag. 9) che <corsivo>Le determinazioni assunte dall’amministrazione sono illegittime e gravemente lesive degli interessi della Millenium oltre che non rispondenti nemmeno al perseguimento dell’interesse pubblico per i medesimi motivi rubricati nel ricorso:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Violazione di legge e del principio del giusto procedimento (artt. 1, 3 e 7 legge 241/90) - Violazione dei principi del buon   andamento (art. 97 Cost.) e di efficienza e di economicità dell’azione amministrativa - Violazione art. 3 u.c. convenzione 17 gennaio 2008 e art. 14 u.c. e 16 u.c. Regolamento comunale ex delib. CC n. 47/2005 -  Violazione del principio di correttezza e buona fede (art. 1375 cc) nonché lesione del legittimo affidamento - Eccesso di potere per erronea presupposizione - difetto di istruttoria -  irragionevolezza - sviamento -  contraddittorietà - Violazione di legge (artt. 1, 35 e 164 d.lgs. 50/2016) Violazione norme sulla competenza (artt. 42, 48, e 107 tuel).</corsivo></h:div><h:div>1.11 - Le parti hanno svolto e ribadito le rispettive difese.</h:div><h:div>In vista dell’udienza pubblica del 7 dicembre 2022, hanno depositato memorie di replica. </h:div><h:div>In particolare, il comune di Casamassima ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti, in quanto rivolti avverso atti inerenti a mere trattative tra le parti in corso di causa. </h:div><h:div>1.12 - All’udienza pubblica del 7 dicembre 2022, la causa è stata introitata per la decisione.</h:div><h:div>2. - Il ricorso introduttivo è infondato nel merito e deve essere respinto; i motivi aggiunti proposti in corso di causa sono inammissibili e, comunque, infondati. </h:div><h:div>3. - La Millenium deduce che, “<corsivo>Come enunciato in fatto con nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 8.8.2016 (n. 15622) la ricorrente ha espressamente richiesto all’amministrazione di poter proseguire nell’affidamento ai sensi dell’art. 3 u.c. della convenzione e in conformità all’art. 14 u.c. e 16 u.c. regolamento comunale per la utilizzazione, la concessione in uso e la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali di cui alla delibera di CC n. 47 del 22.6.2005” </corsivo>(per il contenuto delle richiamate disposizioni, si rinvia al precedente punto n. 1).</h:div><h:div>Sostiene che l’Amministrazione avrebbe errato “<corsivo>laddove, nell’emanare il provvedimento impugnato, ha omesso del tutto di valutare l’istanza della ricorrente acquisita al protocollo in data 8 agosto 2016 e la ricorrenza della fattispecie di cui alle citate norme che per differenti ed autonomi profili pongono la Millenium in una posizione di vantaggio”, </corsivo>avendo quest’ultima, “<corsivo>con la propria istanza … esercitato la potestà riconosciutale dall’art. 3 u. c. della convenzione e altresì rivendicato l’applicabilità dell’u.c. art. 14 e art. 16 Regolamento avendo gestito l’impianto per ben più di cinque anni ed avendo realizzato sul suolo afferente manufatti funzionali alla struttura oggetto di concessione”, </corsivo>con conseguente asserito difetto di istruttoria, erronea presupposizione, ingiustizia manifesta, violazione del principio del giusto procedimento e dell’affidamento.</h:div><h:div>Assume, ancora, che, “<corsivo>Laddove, viceversa, l’amministrazione abbia inteso respingere le istanze della ricorrente (in punto di fatto è quanto accaduto) ricorre, con ogni evidenza il difetto di motivazione non essendosi peritata l’amministrazione di motivare alcunchè in merito</corsivo>”, avendo - in tesi - “<corsivo>la Millenium s.a.s. … legittimamente proseguito la sua attività di gestione dell’area di proprietà del Comune di Casamassima in presenza di titolo ancorchè scaduto e comunque in attesa dell’attivazione, da parte dell’amministrazione, della procedura per il nuovo affidamento ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14 del citato regolamento e come espressamente previsto dalle delibere di proroga che si sono succedute nell’attesa, per l’appunto, dell’attivazione della procedura per il nuovo affidamento</corsivo>”. </h:div><h:div>L’Amministrazione avrebbe violato i principi di buona amministrazione, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e la Millenium avrebbe “<corsivo>proceduto nella gestione anche al fine di evitare che l’abbandono della struttura senza che fosse conclusa (in realtà non è mai nemmeno stata indetta!) la procedura per il nuovo affidamento determinasse il suo degrado e la esponesse ad atti vandalici</corsivo>”.</h:div><h:div>Il civico Ente avrebbe compromesso la posizione giuridica di vantaggio riconosciuta alla Società ricorrente ai sensi dell’art. 3 della Convezione e degli articoli 14 e 16 u.c. del Regolamento, in grado di consentire alla Millenium, a determinate condizioni, la prosecuzione nella gestione dell’immobile e dovendo - in tesi - la stessa essere preavvertita della possibilità di non proseguire nella gestione convenzionata dell’impianto.</h:div><h:div>Sarebbero stati altresì violati il principio di buona fede e il legittimo affidamento della ricorrente, avendo - in tesi - “<corsivo>il Comune di Casamassima, con il comportamento tenuto e con le motivazioni addotte nei diversi decreti di proroga della concessione che si sono susseguiti, … ingenerato nella Milleniun s.a.s. una legittima aspettativa sulla indizione di una nuova procedura e sulla conseguente possibilità di continuare ad essere gestore dell’intera area ricompresa nel complesso sportivo</corsivo>”.</h:div><h:div>La Millenium contesta, poi, le determinazioni assunte nella Conferenza dei servizi del 5 luglio 2016, nella parte in cui la P.A. ha ritenuto l’impossibilità di ulteriori proroghe (“<corsivo>ovvero più correttamente di rinnovo dell’affidamento</corsivo>”), in virtù delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50/2016, non applicabile alla fattispecie concreta in esame.</h:div><h:div>Contesta, poi, il ridetto verbale della Conferenza dei servizi, laddove “<corsivo>l’amministrazione si è determinata a verificare se l’immobile abbia ancora destinazione a impianti sportivi ovvero commerciale con affidamento al Servizio Patrimonio</corsivo>”, non essendo “<corsivo>dato comprendere per quale ragione l’amministrazione si sia posta tale questione</corsivo>”, essendo, da un lato, l’attività di ristorazione annessa al centro sportivo già in parte prevista nell’originaria concessione e successivamente ampliata dalla ricorrente in virtù di autorizzazioni concesse dalla P.A. (che però non ha fatto venir meno quella di gestione dell’impianto sportivo), e dall’altro, essendosi ingenerato in capo all’istante il legittimo affidamento “<corsivo>in ordine alla conferma della scelta della gestione convenzionata per la quale la stessa ricorrente avrebbe potuto vantare le posizioni rivenienti dall’art 3 u.c. convenzione e art. 14 regolamento</corsivo>” e alla continuazione della conduzione dell’impianto sino allo svolgimento della nuova procedura.</h:div><h:div>Gli atti gravati sarebbero contraddittori rispetto alle precedenti determinazioni di concessione in gestione dell’impianto in questione e viziati da incompetenza, in quanto ogni decisione in merito alla destinazione dell’immobile non appartiene alla competenza della dirigenza (artt. 42, 48 e 107 T.U.E.L.).</h:div><h:div>3.1 - Le censure sono infondate.</h:div><h:div>4. - Invero, il provvedimento gravato si configura quale atto c.d. plurimotivato, basato su di una serie di ragioni, ciascuna delle quali da sola sufficiente a sostenerne la legittimità, segnatamente:</h:div><h:div>- la scadenza della concessione in uso ed in gestione degli impianti sportivi comunali di cui alla convenzione Rep. n. 5328 del 17 gennaio 2008, prorogata da ultimo con la determinazione dirigenziale n. 384 del 30 dicembre 2014;</h:div><h:div>- la morosità della società Millennium per i canoni relativi all’annualità 2015 sino alla scadenza della proroga, ossia sino al 30 giugno 2015;</h:div><h:div>- l’oggettiva circostanza dell’occupazione <corsivo>sine titulo </corsivo>per l’annualità giugno 2015/settembre 2016 e ancora in corso, con conseguente danno commisurato ad un ulteriore canone annuale costituente conseguente ingiustificato arricchimento della società Millennium, in assenza di ulteriori atti formali di proroga;</h:div><h:div>- il richiamo alle determinazioni della Conferenza dei servizi del 5 luglio 2016, con cui si è preso atto della permanente occupazione della struttura in assenza di ulteriori atti espressi di proroga, dell’impossibilità di concedere ulteriori proroghe alla luce della normativa dettata dal decreto legislativo n. 50/2016, della “<corsivo>Necessità di individuare possibili soluzioni per la destinazione dell’immobile e verifica della vocazione e natura prevalentemente commerciale e non sportiva</corsivo>” nonché della “<corsivo>diffida al rilascio dell’immobile ed eventuale costituzione in mora per crediti scaduti</corsivo>”. </h:div><h:div>5. - Ciò posto, non si ravvisano i presupposti del rinnovo e/proroga dell’affidamento, come sostanzialmente invocato dalla Società ricorrente, traducendosi questo in un inammissibile affidamento diretto della gestione della struttura in questione.</h:div><h:div>5.1 - Invero, come pure condivisibilmente opposto dal comune di Casamassima resistente, costituisce principio generale consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, in materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici (e, quindi, anche a prescindere dalla contestata applicabilità della disciplina di cui al decreto legislativo n. 50/2016), non vi è alcuno spazio per l’autonomia contrattuale delle parti, in ragione del  principio inderogabile, fissato dal Legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, l’Amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve indire una procedura selettiva pubblica, all’esito della quale individuerà il nuovo affidatario.</h:div><h:div>È stato in proposito condivisibilmente osservato che &lt;&lt;<corsivo>L’eliminazione della possibilità di procedere al rinnovo dei contratti scaduti ha valenza generale e portata preclusiva di opzioni ermeneutiche ed applicative di altre disposizioni dell’ordinamento che si risolvono, di fatto, nell’elusione del divieto della rinnovazione dei contratti pubblici</corsivo>. <corsivo>Pertanto, “non solo l’intervento normativo di cui all’art. 23 della legge n. 62 del 2005, ma anche ogni altra disposizione dell’ordinamento che dovesse consentire, in deroga alle procedure ordinarie di affidamento degli appalti pubblici, l’affidamento senza gara degli stessi servizi per ulteriori periodi, deve essere considerato alla stregua del vincolante criterio che vieta, in modo imperativo ed inderogabile, il rinnovo del contratto” (cfr., in termini, tra le numerose, Cons. Giust. Amm. Sic., 02/03/2017, n. 72; Consiglio di Stato Sez. IV, n. 6458/2006)&gt;&gt;</corsivo> (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Terza Stralcio, 28 ottobre 2022, n. 13983).</h:div><h:div>E ancora (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Quarta, 2 marzo 2021, n. 1398), l’ampia portata del principio del divieto di rinnovo dei contratti pubblici scaduti, &lt;&lt;<corsivo>seppur previsto dalla legge con espresso riferimento agli appalti di lavori, servizi e forniture (v. in particolare, l’art. 23 co. 2 della L. 62/2005) - si estende anche al settore delle concessioni dei beni pubblici</corsivo>” (come quelli in esame, indipendentemente dal carattere di demanialità, trattandosi di beni destinati a un pubblico servizio - complesso sportivo), “<corsivo>in quanto esso deriva dall’applicazione della regola, di matrice comunitaria, per cui i beni pubblici contendibili non devono poter essere sottratti per un tempo eccessivo e senza gara al mercato e, quindi, alla possibilità degli operatori economici di ottenerne l’affidamento (T.A.R. Salerno, Campania, sez. II, 02/10/2019, n.1697; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sent. n. 259 del 17.02.2020)</corsivo>. </h:div><h:div><corsivo>La conclusione appena raggiunta non muta nel caso in cui vi sia stata una tolleranza iniziale in merito alla occupazione del bene. Un simile contegno, infatti, non radica alcuna posizione di diritto o di interesse legittimo in capo all’occupante ex concessionario, essendo irrilevante a tal fine anche il pagamento delle somme corrispondenti all’originario canone (Consiglio di Stato sez. V, 26/09/2013, n. 4775, cit.; Consiglio di Stato sez. V, 22/11/2005, n.6489; T.A.R. Napoli, Campania, sez. II, 27/02/2020, n. 895)”</corsivo>.</h:div><h:div>5.2 - Quanto alla proroga, per giurisprudenza pacifica, la stessa &lt;&lt;<corsivo>interviene prima della scadenza, in quanto fa seguito ad un’intesa tra le parti che, senza incidere sull’oggetto del provvedimento autorizzatorio, abbia di mira il semplice spostamento in avanti del termine (non scaduto) di efficacia dell’originario provvedimento autorizzatorio (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 1013/2014 e sez. VI, n. 1502/2013)</corsivo>&gt;&gt; (Consiglio di Stato, Sezione Terza, 13 luglio 2022, n. 5920), &lt;&lt;<corsivo>per una sola volta, e limitatamente al periodo necessario per l’indizione e la conclusione della necessaria procedura ad evidenza pubblica ovvero delle attività alternative di reclutamento del personale (internalizzazione mediante ricorso alla mobilità o ad autonome procedure concorsuali), da programmarsi, comunque, con congruo anticipo in previsione della già stabilita cessazione del periodo di efficacia del contratto non costituente circostanza imprevedibile ed eccezionale.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>“Ed invero, come innanzi accennato la proroga “è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione) vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente” (CdS, sez. V, sent. 11.5.2009, n. 2882; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 20.06.2018, n. 04109, citata)&gt;&gt;</corsivo> (T.A.R.  Campania, Napoli, Sezione Quinta, 18 aprile 2020, n. 1392).</h:div><h:div>5.3 - Non sussiste, quindi, alcun diritto di insistenza <corsivo>tout court</corsivo>, in quanto contrastante con gli inderogabili principi comunitari di libera circolazione dei servizi, <corsivo>par condicio</corsivo>,   imparzialità, trasparenza, non discriminazione e adeguata pubblicità (in funzione dell’apertura del confronto concorrenziale su di un ampio ventaglio di offerte), derivanti sostanzialmente dalla direttiva n. 123/2006 (c.d. Bolkestein), applicabili anche a materie diverse dagli appalti, in quanto riconducibili ad attività - come quella di specie - suscettibili di apprezzamento in termini economici<corsivo>
				</corsivo>(cfr. le argomentazioni di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 17 luglio 2020, n. 4610), essendo l’Amministrazione libera di non confermare, alla scadenza, la concessione stessa (cfr., <corsivo>per edem ratio, </corsivo>T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Seconda Stralcio, 1° dicembre 2020, n. 12803, in fattispecie di concessione di occupazione di suolo pubblico).</h:div><h:div>5.4 - Nella specie, dunque, una volta scaduto il rapporto concessorio la ricorrente non poteva vantare alcun titolo a permanere nella gestione dell’impianto in qualità di concessionario uscente, senza necessità di particolare motivazione con riferimento all’istanza di rinnovo e/o proroga del gestore uscente (arg. <corsivo>ex </corsivo>Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 25 luglio 2014, n. 3960) e avendo pure il civico Ente adeguatamente valutato la concreta situazione come allo stato configuratasi.</h:div><h:div>6. - Fermo e dirimente quanto sopra esposto, osserva pure il Collegio che non rileva la circostanza dell’avvenuta presentazione dell’istanza in data 8 agosto 2016, invocando l’art. 3 della convenzione n. 5328 del 17 gennaio 2008, secondo cui, come esposto, “<corsivo>Qualora il Comune intenda mantenere una gestione convenzionata dell’impianto, nel rispetto della procedura di cui all’art. 14 del Regolamento, dovrà considerare la richiesta presentata dal Concessionario originario, a parità di condizioni, con priorità rispetto ad ogni altro soggetto</corsivo>”.</h:div><h:div>Sul punto, si osserva che, nel caso di specie, il comune di Casamassima non ha manifestato l’intenzione di mantenere la gestione dell’impianto in regime di convenzione, come invocato dalla Società ricorrente (art. 14 e ss. del Regolamento comunale, approvato con la succitata deliberazione consiliare n. 47/2005), in ragione della più volte evidenziata (e non più procrastinabile) necessità di attivare la procedura ad evidenza pubblica (quindi sempre con affidamento all’esterno e non già in gestione diretta, sicchè vanno disattese le formulate censure di incompetenza e contraddittorietà).</h:div><h:div>Non va d’altro canto sottaciuto che la P.A. si è riservata, nel legittimo esercizio delle prerogative di competenza, la possibilità di valutare possibili soluzioni alternative - all’attualità - per la destinazione dell’immobile (“<corsivo>verifica della vocazione e natura prevalentemente commerciale e non sportiva” - </corsivo>cfr. il verbale della Conferenza dei Servizi del 5 luglio 2016, espressamente richiamato nel provvedimento di rilascio del 23 settembre 2016). </h:div><h:div>Inoltre, la stessa Amministrazione ha espressamente considerato, nel gravato provvedimento di rilascio, la predetta istanza in data 8 agosto 2016, ritenendo - però - che la stessa “<corsivo>rafforza la contestazione formulata dall’Ente in ordine alla Vs. occupazione sine titolo dell’immobile in questione</corsivo>” e, quindi, sostanzialmente disattendendola, all’attualità, per le adeguate ragioni ivi esposte, anche <corsivo>per relationem</corsivo>.</h:div><h:div>Peraltro, si osserva pure che la disposizione della convenzione invocata dalla Millenium non prevede il rilascio automatico della proroga e/o rinnovo né alcun diritto di permanere nella gestione della struttura, ma solo - in disparte, allo stato, e salva ogni ulteriore considerazione e trattandosi di poteri amministrativi non ancora esercitati - la mera possibilità (non attuale) di competere, a parità di condizioni, con altri soggetti.</h:div><h:div>7. - In definitiva, il provvedimento di rilascio è adeguatamente motivato, considerato che la Società   ricorrente, all’esito della scadenza dell’ultima proroga, occupava l’immobile senza alcun titolo e che non sussisteva alcun diritto della stessa al rinnovo e/o proroga della concessione scaduta e comunque alla permanenza nella gestione dell’immobile.</h:div><h:div>Il provvedimento di rimozione si limita, quindi, adeguatamente, a prendere atto delle predette oggettive e concrete circostanze e a imporre, legittimamente, il rilascio immediato dell’immobile, occupato senza titolo, nell’esercizio del potere di competenza dell’Amministrazione nella gestione dei beni pubblici (nel caso, destinati a un pubblico servizio - complesso sportivo) di cui è titolare.</h:div><h:div>8. - Ferme e dirimenti le considerazioni che precedono, aventi carattere assorbente, si osserva pure che il provvedimento impugnato si basa - ragionevolmente - anche sulla rilevata e persistente morosità nel pagamento dei canoni.</h:div><h:div>Al riguardo, non rileva l’avvenuta presentazione dell’invocato piano di rateizzazione, avendo la Millenium omesso integralmente di adempierlo, con il doveroso ripiano dell’esposizione debitoria, peraltro non solo alla data del provvedimento di rilascio (23 settembre 2016), ma ancora a quella del 2 settembre 2021 (si veda la nota prot. n. 15403, da cui si evince incontestatamente che “<corsivo>non risultano, a questo ufficio, dall’annualità 2014 (canone Euro 3.559,18) ad oggi somme pagate da parte della   società Millenium S.a.s. a favore del Comune di Casamassima in relazione a quanto in oggetto</corsivo>”) e all’altra successiva dell’11 ottobre 2022 (cfr. la nota comunale prot. n. 21032, da cui risulta la persistenza del debito pregresso per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 22 settembre 2022 - “<corsivo>Nulla è stato versato dalla Millenium…”</corsivo>).</h:div><h:div>Tanto legittima vieppiù la gravata determinazione di rilascio del bene occupato senza titolo.</h:div><h:div>9. - Alla luce delle suesposte considerazioni, vanno disattese anche le censure inerenti, essenzialmente, al dedotto difetto di motivazione, alla violazione delle norme di buona amministrazione e al legittimo affidamento, vieppiù in considerazione delle varie proroghe di cui la stessa Società ricorrente ha in concreto fruito nel corso del tempo, in una situazione di conclamata permanente morosità.</h:div><h:div>10. - I motivi aggiunti proposti in corso di causa sono inammissibili e, comunque, infondati.</h:div><h:div>10.1 - Come eccepito dal comune di Casamassima resistente, i motivi aggiunti sono inammissibili per carenza di interesse, riguardo agli atti inerenti alle mere trattative di bonario componimento intercorse tra le parti processuali, al fine di aderire o meno a una soluzione transattiva della controversia pendente.</h:div><h:div>10.2 - I motivi aggiunti sono anche infondati nel merito, per le medesime ragioni innanzi esposte, deducendo la Millenium sostanzialmente le medesime censure già opposte nel ricorso introduttivo.</h:div><h:div>10.3 - Per completezza espositiva, si osserva pure che la deliberazione giuntale n. 175 del 19 settembre 2022 è mero atto di indirizzo, non immediatamente lesivo e comunque legittimo, in quanto avente a oggetto, come esposto dal civico Ente, la ribadita volontà di procedere a selezione pubblica per la gestione della struttura.</h:div><h:div>10.4 - Ugualmente per completezza espositiva, si osserva pure che non si ravvisa l’asserita omessa valutazione delle proposte avanzate dalla Millenium con la nota del 3 ottobre 2022 (in riscontro alla soluzione bonaria già prospettata dal comune di Casamassima  con la precedente nota del 22 settembre 2022, con cui è stata pure ribadito che “<corsivo>rimane ineludibile l’esigenza di esperire le procedure di evidenza pubblica per l’affidamento in concessione, a mezzo procedura aperta”, </corsivo>come da atto di indirizzo fornito dalla giunta municipale con deliberazione n. 175 del 19 settembre 2022), risultando <corsivo>per tabulas</corsivo> che il comune di Casamassima, con l’ulteriore nota (impugnata) in data 11 ottobre 2022, ha pure valutato negativamente le medesime, in quanto:</h:div><h:div>“<corsivo>- A tutt’oggi la pesante esposizione debitoria non è stata ripianata, nonostante la manifestazione di volontà, genericamente enunciata, di corrispondere il pregresso dovuto a titolo di canoni concessori;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- non può darsi corso all’ennesimo rinnovo del rapporto concessorio, che si aggiungerebbe a quelli pregressi, avendo l’Amministrazione comunale già optato, doverosamente, per l’esperimento della procedura di evidenza pubblica per la scelta del nuovo concessionario;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- non si può di certo pretendere di subordinare la definizione transattiva del contenzioso all’accettazione di condizioni e prescrizioni che sono estranee all’oggetto della causa e che riguardano i contenuti del nuovo bando di gara, peraltro attraverso la introduzione di clausole che finiscono per limitare, fortemente, il confronto concorrenziale</corsivo>”.</h:div><h:div>Ne consegue la non accoglibilità della richiesta di emissione di un’ordinanza istruttoria da parte di questo Tribunale, che disponga che l’Amministrazione si esprima sulle proposte avanzate dalla ricorrente: in disparte ogni ulteriore considerazione, è, infatti, pacifica la circostanza che l’accordo transattivo non è stato raggiunto tra le parti processuali.</h:div><h:div>11. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, deve essere respinto, nei sensi sopra indicati.</h:div><h:div>12. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, di cui in epigrafe.</h:div><h:div>Condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del comune di Casamassima, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="07/12/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Matteo Parato</h:div><h:div>Maria Luisa Rotondano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>