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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20070011520110914190546923" descrizione="" gruppo="20070011520110914190546923" modifica="15/09/2011 12.47.09" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-"><descrittori><registro anno="2007" n="00115"/><fascicolo anno="2011" n="01362"/><urn>urn:nir:tar.puglia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM></descrittori><file>20070011520110914190546923.xml</file><wordfile>20070011520110914190546923.doc</wordfile><ricorso NRG="200700115">200700115\200700115.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Bari\Sezione 2\2007\200700115\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Sabato Guadagno</firma><data>15/09/2011 12.47.12</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giacinta Serlenga</firma><data>15/09/2011 11.54.59</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/09/2011</dataPubblicazione><classificazione>3<nuova>3</nuova><ereditata>3</ereditata></classificazione></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Sabato Guadagno,	Presidente</h:div><h:div>Antonio Pasca,	Consigliere</h:div><h:div>Giacinta Serlenga,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>-della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 1637 del 7.11.2006, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 151 del 16.11.2006, recante “<corsivo>Delibera Giunta Regionale n. 1622 del 30.10.2006. Revoca</corsivo>” con la quale è stata revocata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 30.10.2006, pubblicata sul BURP n. 143 del 3.11.2006;</h:div><h:div>-della deliberazione della Giunta Regionale n. 1022 del 21.07.2005, recante “<corsivo>Classificazione di ulteriori Zone di Protezione Speciale in attuazione della direttiva 79/409/CEE ed in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 20.03.2003 –CAUSA C-378/01</corsivo>”;</h:div><h:div>-di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale o comunque connesso agli atti di cui sopra, anche mai conosciuto dal ricorrente;</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 115 del 2007, proposto da: </h:div><h:div>Azienda agricola Ba e Ba s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal prof. avv. Ugo Ruffolo e dagli avv.ti Saverio Profeta e Luigi Lasala, con domicilio eletto presso l’avv. Profeta in Bari, alla via Cognetti n.25; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t.; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2011 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito per la parte ricorrente il difensore avv. Emanuele Bufano, su delega dell'avv. S. Profeta;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.- Con il ricorso iscritto al n.115/2007 la società Ba e Ba a r.l., proprietaria di “Valle S. Floriano”, ha sostanzialmente impugnato la sottoposizione di tale area alla disciplina delle ZPS (zone di protezione speciale) riveniente dal combinato disposto di due successive deliberazioni di Giunta regionale: la n.1022 del 2005 che ha incluso l’area <corsivo>de qua</corsivo> nell’ambito delle zone umide protette e la n.1637 del 7.11.2006, con cui è stata disposta la revoca della precedente delibera n.1622/2006. Quest’ultima aveva invero espressamente sottratto al regime previsto per le Z.P.S. ogni Z.P.S. diversa dalle “Oasi di protezione” di cui al Piano faunistico venatorio regionale, ivi comprese quelle individuate con la richiamata deliberazione di G.R. n.1022/2005.</h:div><h:div>Assume parte ricorrente –senza essere smentita dall’Amministrazione regionale cui il gravame è stato regolarmente notificato- di non aver mai ricevuto notifica o qualsivoglia comunicazione dell’originaria inclusione in zona protetta disposta nel 2005 e di aver avuto notizia dell’adozione della delibera di G.. n.1022 suddetta soltanto a seguito dell’impugnata revoca.</h:div><h:div>L’illegittimità della contestata inclusione e conseguente sottoposizione al regime vincolistico si collegherebbe sostanzialmente alla circostanza che l’area di sua proprietà rappresenterebbe una zona umida artificiale creata a scopi imprenditoriali in particolare mediante la costruzione di argini perimetrali per la formazione dei bacini interni, allagati attraverso l’immissione artificiale di acqua derivata dal finitimo canale Carapelle anche attraverso pompe idrovore, la cui manutenzione –proprio in forza del continuo necessario intervento dell’uomo- richiederebbe costanti ed ingenti spese relative sia alla concessione della derivazione delle acque dovuta al Consorzio di bonifica della Capitanata, sia alla forza motrice necessaria per il funzionamento delle pompe idrovore, sia infine alla manutenzione e gestione dell’impianto stesso. E tali costi ben evidenzierebbero come in assenza di tale attività di immissione dell’acqua dall’esterno, la valle si prosciugherebbe in breve tempo, perdendo naturalmente quei connotati di area umida (artificiale) per i quali sarebbe stata inopinatamente inserita tra le ZPS. </h:div><h:div>Nessuno si è costituito in giudizio e all’udienza del 7 luglio 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.</h:div><h:div>2.- Il gravame è fondato nella parte in cui è diretto a censurare la deliberazione di G.R. n.1022 del 21 luglio 2005 recante la nuova classificazione delle ZPS in attuazione della normativa comunitaria.</h:div><h:div>In particolare deve trovare accoglimento il motivo articolato sub 4 con cui si lamenta  l’errore di fatto e il difetto di istruttoria collegato alla mancata considerazione della circostanza che il sito costituisce un area umida non già in natura ma solo in ragione dell’intervento dell’uomo, che ne consente il mantenimento con costanti mirati interventi; omissione che ha in effetti condotto ad una scelta irragionevole che non ha tenuto conto della diversità delle realtà coinvolte e che, pertanto, risulta immotivata, ingiusta e foriera di pesanti oneri economici e di consistenti limitazioni  al futuro utilizzo imprenditoriale dell’area.</h:div><h:div>La particolare regolamentazione dettata per tali zone protette comporta invero per le zone umide artificiali l’imposizione di un surrettizio onere reale non previsto legislativamente, in contrasto con la tutela sia della proprietà che dell’iniziativa economica privata garantite dalla costituzione (artt.41 e 42). Gli oneri reali costituiscono invero un <corsivo>numerus clausus</corsivo>e e devono essere espressamente previsti dalla legge.</h:div><h:div>Di tutta evidenza, pertanto, anche la sussistenza dei vizi dedotti sub 5 e 6 con i quali si lamenta, per un verso, che non si è in presenza di una mera limitazione della proprietà giustificabile alla luce del richiamato art.42 cost. bensì di una vera e propria obbligazione <corsivo>propter rem, </corsivo>risolvendosi in tale caso l’inclusione in zona protetta nell’imposizione dell’obbligo di porre in essere l’attività necessaria a mantenere una situazione artificiale e a sopportarne i relativi ingenti costi senza alcuna misura compensativa; per altro verso, si lamenta la creazione di un vincolo di destinazione, prima assente, diretto ad ostacolare un diverso utilizzo della zona <corsivo>de qua</corsivo> non potendo la disciplina protezionistica atteggiarsi –con riferimento alle zone umide artificiali- come un vincolo meramente conformativo, preordinato alla salvaguardia delle caratteristiche “naturali” ed intrinseche del territorio. </h:div><h:div>E, in effetti,  in presenza di analoghi presupposti, su sollecitazione del Comune interessato, la Regione è pervenuta ad escludere dall’elenco delle zone protette l’istmo di Lesina, originariamente ricompreso (cfr. la deliberazione di G.R. n. 145 del 26 febbraio 2007), con il risultato di porre in essere un trattamento diseguale di aree con caratteristiche analoghe.</h:div><h:div>Il ricorso va quindi accolto rispetto alla deliberazione di G.R. n.1022/2005, con conseguente annullamento della gravata delibera nella parte in cui ha incluso nelle zone protette l’area di proprietà della ricorrente.</h:div><h:div>3.- Ciò stante, si determina un sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione dell’altra delibera di G.R. gravata, la n.1637 del 7.11.2006, dal cui annullamento la ricorrente stessa non potrebbe trarre alcuna ulteriore utilità. </h:div><h:div>Si ribadisce infatti che questa aveva disposto la revoca della precedente delibera di G.R. n.1622/2006 con l’effetto di rendere applicabile il regime vincolistico delle Z.P.S. a tutte le aree classificate tali, ivi comprese quelle individuate con la più volte richiamata delibera n.1022. Ma l’esclusione da tale elenco dell’area di proprietà della ricorrente inibisce in sé l’applicazione alla stessa del contestato regime vincolistico.</h:div><h:div>4.- In sintesi, assorbita ogni altra censura, il gravame va in parte accolto, nei limiti indicati e in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.</h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Puglia-Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e, per l’effetto, annulla la deliberazione di G.R. n.1022/2005 nei limiti dell’interesse della ricorrente; in parte lo dichiara improcedibile. Condanna la Regione Puglia alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della società ricorrente, complessivamente liquidandole in €.1.500,00 (millecinquecento/00).</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="07/07/2011"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giacinta Serlenga</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>