<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260022820260918122506308" descrizione="" gruppo="20260022820260918122506308" modifica="18/09/2026 13:38:30" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="00228"/><fascicolo anno="2026" n="00622"/><urn>urn:nir:tar.abruzzo;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260022820260918122506308.xml</file><wordfile>20260022820260918122506308.docm</wordfile><ricorso NRG="202600228">202600228\202600228.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\948 Maria Abbruzzese\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Maria Abbruzzese</firma><data>18/09/2026 13:30:33</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>mario gabriele perpetuini</firma><data>18/09/2026 12:29:08</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>19/09/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'  Abruzzo</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maria Abbruzzese,	Presidente</h:div><h:div>Mario Gabriele Perpetuini,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Massimo Baraldi,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del bando di gara relativo alla procedura aperta, sotto soglia comunitaria, per l’affidamento del servizio di custodia, ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi presenti sul territorio comunale, pubblicato in data 17 Aprile 2026, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi il disciplinare di gara e i relativi allegati. </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 228 del 2026, proposto da </h:div><h:div>Tutela Diritti Animali Ets, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG BB4FE0C24F, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Mangia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Trasacco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Herbert Simone, Carlo Polce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trasacco;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 settembre 2026 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.§. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, l'Associazione Tutela Diritti Animali ETS – ente esponenziale di interessi diffusi con scopo statutario di tutela degli animali e lotta al randagismo, iscritto al Registro Unico del Terzo Settore – ha impugnato il bando di gara pubblicato il 17 aprile 2026 dal Comune di Trasacco per l'affidamento, per la durata di cinque anni, del servizio di custodia, ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi presenti sul territorio comunale, per un importo a base di gara presunto di € 126.000,00, calcolato su una presenza media di venti cani e un costo giornaliero di € 3,50 per cane.</h:div><h:div>Il disciplinare di gara, al punto 31, stabilisce che il criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso percentuale sul prezzo a base di gara. Lo stesso punto menziona la necessità di perseguire «obiettivi di qualità» e richiama cinque elementi qualitativi, senza tuttavia indicare alcun criterio di valutazione né alcuna ponderazione, e prevedendo l'inserimento dell'offerta economica nella medesima busta.</h:div><h:div>L'Associazione ricorrente, che non ha partecipato alla procedura di gara, deduce plurimi motivi di illegittimità, tutti incentrati sulla radicale incompatibilità del criterio del massimo ribasso con la natura del servizio da affidare, che ha come fine ultimo la garanzia del benessere di esseri senzienti.</h:div><h:div>Si è costituito il Comune di Trasacco resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 130/2026, il collegio accoglieva la domanda di tutela cautelare formulata dalla ricorrente.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 16 settembre 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>2.§. In via preliminare, il Collegio deve scrutinare il profilo della legittimazione attiva dell'Associazione ricorrente, che agisce quale ente esponenziale di interessi diffusi senza aver partecipato alla procedura di gara impugnata.</h:div><h:div>La giurisprudenza amministrativa, con orientamento consolidato, riconosce la legittimazione processuale agli enti esponenziali di interessi diffusi qualora sussistano – come nel caso di specie – tre requisiti: (i) il collegamento teleologico tra lo scopo statutario dell'ente e l'interesse collettivo asseritamente leso; (ii) un adeguato grado di rappresentatività e stabilità; (iii) il collegamento territoriale tra la zona di operatività dell'ente e l'area in cui si produce la lesione (cfr., ex multis, TAR Puglia-Lecce, Sez. I, sentenza n. 1884/2012).</h:div><h:div>Sotto il primo profilo, l'Associazione ricorrente persegue statutariamente la tutela degli animali e la lotta al randagismo, anche mediante la promozione di azioni giudiziarie civili, amministrative e penali, come documentato dagli artt. 2 e 3 dello Statuto versato in atti. Il nesso teleologico tra lo scopo dell'ente e l'oggetto del giudizio è pertanto inequivocabile.</h:div><h:div>Sotto il secondo profilo, la rappresentatività e stabilità dell'ente sono comprovate dall'iscrizione al RUNTS – indice di riconoscimento istituzionale – e dalla documentata attività di tutela svolta sul territorio regionale, che include ricorsi giurisdizionali, partecipazione a piani d'azione congiunti con enti locali, costituzioni di parte civile in procedimenti penali per maltrattamento di animali.</h:div><h:div>Sotto il terzo profilo, sussiste un collegamento diretto e attuale tra l'area di operatività dell'Associazione (il territorio abruzzese) e il pregiudizio lamentato, derivante dall'affidamento del servizio di custodia cani nel Comune di Trasacco con modalità asseritamente lesive del benessere animale.</h:div><h:div>Deve altresì rilevarsi che la legittimazione dell'Associazione ha natura oppositiva e non pretensiva: essa non mira a ottenere l'aggiudicazione del servizio, bensì a contrastare un provvedimento che, per le modalità di affidamento prescelte, assume potenzialità lesive dell'interesse statutario alla tutela del benessere animale. In tale prospettiva, la mancata partecipazione alla gara non costituisce ostacolo alla legittimazione attiva, non essendo configurabile un onere di partecipazione in capo al titolare di un interesse di natura oppositiva (cfr. TAR Puglia - Lecce, sentenza n. 1884/2012).</h:div><h:div>L'eccezione di difetto di legittimazione attiva deve pertanto ritenersi infondata.</h:div><h:div>3.§. Nel merito, con il primo e assorbente motivo di diritto, l'Associazione ricorrente deduce la violazione dell'art. 8-bis, comma 2, della L.R. Abruzzo n. 47/2013, norma che – secondo la prospettazione della ricorrente – impone per i servizi di mantenimento e ricovero dei cani lo svolgimento di gare con prezzo fisso non negoziabile e competizione limitata ai soli criteri qualitativi.</h:div><h:div>Il motivo è fondato.</h:div><h:div>Al di là dello specifico tenore letterale della norma regionale invocata, il Collegio osserva che il servizio oggetto della gara impugnata rientra pacificamente nella categoria dei servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. e), dell'Allegato I.1 al D. Lgs. n. 36/2023, per i quali l'art. 108, comma 2, lett. a), del medesimo Codice impone il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.</h:div><h:div>Tale disposizione ha carattere imperativo e non ammette deroghe discrezionali da parte della stazione appaltante. Il servizio di custodia, ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi è caratterizzato da una componente di manodopera largamente prevalente rispetto ad altri fattori produttivi, come del resto emerge dallo stesso importo a base di gara (€ 3,50 al giorno per cane, comprensivo di vitto, cure veterinarie, personale e gestione della struttura).</h:div><h:div>La giurisprudenza ha già avuto modo di affermare – con orientamento che questo Collegio condivide e fa proprio – che «la necessità di tutelare gli animali e le specifiche condizioni di custodia degli stessi [...] non giustifica il ricorso al criterio del prezzo più basso», risultando tale criterio strutturalmente inidoneo a garantire gli standard qualitativi che la normativa in materia di benessere animale impone (TAR Lazio - Roma, Sez. II, sentenza n. 10131/2015).</h:div><h:div>Del resto, affidare la cura di esseri senzienti a chi offre il prezzo più basso, partendo, peraltro, da una base d'asta già esigua, significa esporre gli animali al rischio concreto di ricevere cure, alimentazione e spazi inadeguati, in violazione del principio fondamentale di tutela degli animali sancito dall'art. 9 della Costituzione, nella formulazione introdotta dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1.</h:div><h:div>L'illegittimità del criterio di aggiudicazione adottato dal Comune di Trasacco si apprezza ancor più nitidamente se si considera che il punto 31 del disciplinare – pur menzionando formalmente «obiettivi di qualità» – omette qualsiasi criterio di valutazione e qualsiasi ponderazione, precludendo in radice una qualsiasi valutazione qualitativa effettiva. Tali clausole, in quanto meramente apparenti, rendono evidente il vizio della lex specialis, che risulta affetta da contraddittorietà intrinseca.</h:div><h:div>Parimenti fondato appare il profilo di censura relativo alla violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica, secondo cui la commistione tra elementi tecnici ed economici vizia la procedura quando sia idonea a compromettere la garanzia di imparzialità della valutazione.</h:div><h:div>4.§. Per i motivi predetti, assorbita ogni altra censura, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, si annulla il bando di gara impugnato.</h:div><h:div>Le spese, poste a carico dell’Amministrazione comunale e liquidate in dispositivo, devono essere corrisposte in favore dello Stato, ai sensi dell’art. 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, essendo la parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.</h:div><h:div>Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori di legge, precisando che il relativo importo dovrà essere versato all’Erario ai sensi dell’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002, in quanto la parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/09/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Maroscia Marco</h:div><h:div>Mario Gabriele Perpetuini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>