<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260012820260715103855021" descrizione="" gruppo="20260012820260715103855021" modifica="16/07/2026 10:13:48" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="00128"/><fascicolo anno="2026" n="00560"/><urn>urn:nir:tar.abruzzo;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260012820260715103855021.xml</file><wordfile>20260012820260715103855021.docm</wordfile><ricorso NRG="202600128">202600128\202600128.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\948 Maria Abbruzzese\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Massimo Baraldi</firma><data>16/07/2026 10:13:48</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/07/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'  Abruzzo</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maria Abbruzzese,	Presidente</h:div><h:div>Maria Colagrande,	Consigliere</h:div><h:div>Massimo Baraldi,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento,</h:div><h:div>previa sospensione dell’efficacia,</h:div><h:div>- della determinazione del Dirigente Area Acquisti Centralizzati dell’Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza - AreaCom del 20 febbraio 2026, n. 62, con cui è stata indetta la procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. b) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per la fornitura di “<corsivo>Farmaci Esclusivi (Edizione 2026)</corsivo>” e servizi connessi occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, con riferimento al Lotto n. 20;</h:div><h:div>- della lettera d’invito, in parte qua;</h:div><h:div>- del capitolato tecnico, in parte qua;</h:div><h:div>- dello schema di Accordo Quadro, in parte qua;</h:div><h:div>- della tabella elenco lotti, in parte qua;</h:div><h:div>- della determinazione del Dirigente dell’Area Acquisti Centralizzati di AreaCom del 26 febbraio 2026, n. 70 recante “<corsivo>Rettifica documentazione di gara</corsivo>”, con cui la centrale di committenza ha rettificato la lettera di invito e il capitolato tecnico, nonché eliminato l’originario Allegato 5 - Elenco ATC dalla documentazione di gara;</h:div><h:div>- della lettera di invito e del capitolato tecnico come rettificati dalla predetta determinazione;</h:div><h:div>- delle FAQ del 25 febbraio, 27 febbraio e 4 marzo 2026;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti e degli interessi legittimi di Astellas.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 128 del 2026, proposto da </h:div><h:div>Astellas Pharma S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG BA8E4389B0, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Setti, Francesca Romana Correnti, Stefano Fernando Giberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>AreaCom - Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabrizio Fracchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo e di AreaCom - Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 giugno 2026 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>L’articolo 15 del decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19, Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione, rubricato “<corsivo>Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare</corsivo>”, dispone che “<corsivo>Al fine di garantire adeguata continuità terapeutica, per l’approvvigionamento dei farmaci coperti da brevetto in indicazioni d’uso esclusive, ivi inclusi i farmaci per il trattamento di malattie rare e i farmaci innovativi, forniti sul mercato da un unico operatore detentore dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), le regioni possono procedere ai sensi dell’articolo 76 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</corsivo>”.</h:div><h:div>Con determinazione dirigenziale del 20 febbraio 2026, n. 62, l’Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza (d’ora in avanti, anche solo AreaCom), odierna resistente, si è prontamente avvalsa di tale innovativo strumento di semplificazione e ha indetto una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’articolo 76, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 36 del 2023, per la fornitura di farmaci esclusivi e servizi connessi in favore delle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, mediante la stipulazione di accordi quadro mono-fornitore per la durata di 48 mesi; l’appalto è suddiviso in 186 lotti merceologici, uno per ciascun operatore economico autorizzato all’immissione in commercio di farmaci esclusivi.</h:div><h:div>Con lettera di invito trasmessa in data 24 febbraio 2026, la società Astellas Pharma SpA (d’ora in poi, anche solo Astellas), odierna ricorrente, è stata invitata a manifestare il proprio interesse alla sottoscrizione dell’accordo quadro per il lotto 20, avente ad oggetto i farmaci esclusivi dalla stessa attualmente commercializzati in Italia, per l’importo massimo quadriennale di euro 38.013.624,32 (pari all’importo annuale di euro 9.503.406,08), estensibile, in virtù della clausola di opzione prevista al punto 4.2, per un importo pari al 60% di quello massimo spendibile, in caso di immissione in commercio di nuovi farmaci esclusivi o innovativi successivamente alla stipulazione dell’accordo quadro.</h:div><h:div>Preso atto di tale lettera di invito, la società Astellas ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 16 marzo 2026, con cui ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determinazione n. 62 del 20 febbraio 2026 e degli altri atti in epigrafe indicati, limitatamente al lotto 20, deducendo il seguente articolato motivo:</h:div><h:div>1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 5, 9, 17, 59, 70, 76, 110 e 117 del D.lgs. n. 36/2023. violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del D.L. n. 19/2026. Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione.</h:div><h:div>Nello specifico, la società ricorrente contesta in radice l’impostazione della procedura di gara, la quale non corrisponderebbe al paradigma normativo né della procedura negoziata senza bando né dell’accordo quadro mono-fornitore: la stazione appaltante ha, infatti, chiarito che la procedura negoziata è finalizzata esclusivamente all’acquisizione di un CIG unico per ciascun operatore economico e non alla presentazione di un’offerta economica e si è limitata ad indicare, per ciascun lotto, il massimale di spesa per il periodo di efficacia dell’accordo quadro, il cui oggetto risulterebbe, perciò, indeterminato in relazione alla quantità, al prezzo, alla tipologia dei prodotti e alla modalità esecutive della fornitura, ritenute eccessivamente gravose in relazione all’incertezza e all’aleatorietà che connoterebbero tale “eccentrico” modello di acquisizione dei farmaci esclusivi.</h:div><h:div>Si è costituita formalmente in giudizio, in data 19 marzo 2026, la Regione Abruzzo.</h:div><h:div>Si è costituita in giudizio, in data 20 marzo 2026, AreaCom, depositando poi memoria in data 9 aprile 2026 con cui ha, in primis, eccepito l’inammissibilità per carenza delle condizioni dell’azione di annullamento e, poi, dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso.</h:div><h:div>All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 14 aprile 2026 è stata emessa l’ordinanza n. 88/2026 con cui è stata respinta la proposta domanda cautelare affermando, fra l’altro, che “<corsivo>Con riferimento al periculum, poi, il Collegio osserva che la società ricorrente non subirebbe alcun pregiudizio economico e imprenditoriale neppure dalla mancata partecipazione alla procedura, atteso che continuerebbe, comunque, a fornire alle ASL della Regione Abruzzo i farmaci esclusivi con le ordinarie modalità di affidamento.</corsivo>”.</h:div><h:div>In vista della trattazione del merito del ricorso, la società ricorrente e AreaCom hanno depositato memorie difensive e memorie di replica; AreaCom ha, altresì, eccepito l’inammissibilità delle nuove censure introdotte dalla parte ricorrente con la memoria difensiva depositata in data 7 giugno 2026, in relazione al vizio di difetto di istruttoria nell’individuazione dei farmaci esclusivi.</h:div><h:div>Infine, all’udienza pubblica del 24 giugno 2026, dopo articolata discussione la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. - Preliminarmente il Collegio deve scrutinare le eccezioni svolte dalla Stazione appaltante rispetto al ricorso di che trattasi.</h:div><h:div>1.1. - Nello specifico, AreaCom sostiene che “<corsivo>il bene della vita cui aspira la ricorrente non è quello di partecipare ad una procedura negoziata finalizzata alla stipula di un accordo quadro che possegga tutti gli elementi previsti per essi dalla normativa vigente (pienamente rispettata), ma – come sostanzialmente riconosciuto dalle Ordinanze citate nella parte in fatto, sub 12 – quello di partecipare a una procedura che abbia un livello di dettaglio superiore a quello fissato dal legislatore e che sia consona al rischio che la società è disposta ad accettare. 2.5. Rispetto a questa pretesa (e a fronte dell’ampia discrezionalità che connota la scelta dell’Amministrazione, la quale ha agito in aderenza al dato normativo e nel rispetto del principio di risultato), tuttavia, l’operatore non ha alcuna posizione giuridicamente tutelata (si tratta al più di un desiderio o di un interesse di mero fatto), sicché il ricorso si rivela inammissibile perché carente di legittimazione ad agire. 2.6. Per altro verso, posto che la lex specialis, in nessun modo impedisce all’operatore di partecipare alla procedura relativa al lotto concernente i prodotti di cui è esclusivo fornitore (altra cosa è che questi non voglia assumersi il rischio tollerato ai sensi dell’ordinamento), l’iniziativa in esame (immediata impugnazione degli atti di gara) è inammissibile (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 26 aprile 2018, n. 4; 25 febbraio 2014, n. 9; 7 aprile 2011, n. 4; 29 gennaio 2003, n. 1). Nel caso di specie non ricorre alcuna clausola c.d. immediatamente escludente. In particolare, non è integrata l’ipotesi del bando gravemente carente nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta. I dati indicati, infatti, sono del tutto in linea con l’art. 59, DLGS 36/2023 e con il formante eurounitario…Nessuna clausola, in conclusione, rende impossibile, per ragioni oggettive che esulano dalla normale alea contrattuale, la partecipazione (e ciò è sostanzialmente riconosciuto dalle Ordinanze citate nella parte in fatto, sub 12), sicché il gravame è inammissibile (l’arresto sopra citato precisa che “La partecipazione alla gara non può neppure ritenersi preclusa dall’indeterminatezza dell’oggetto dell’appalto, dedotta dalla parte ricorrente in ordine alle prestazioni richieste…”).</corsivo>”.</h:div><h:div>1.2. - L’eccezione è fondata.</h:div><h:div>Il Collegio rileva che, come già affermato nelle sentenze di questa Sezione (per tutte, sentenze nn. 417/2026 e 420/2026) “<corsivo>L’immediata impugnazione degli atti indittivi della procedura, da parte dell’operatore economico che non vi abbia partecipato, integra un’eccezione alla regola della c.d. doppia impugnativa, per cui colui che ha partecipato alla gara è legittimato a impugnare il bando unitamente agli atti applicativi, dal momento che è solo con la definizione della procedura in senso sfavorevole all’interessato che si concretizza la lesione della sua situazione soggettiva (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 26 aprile 2018, n. 4; 25 febbraio 2014, n. 9; 7 aprile 2011, n. 4; 29 gennaio 2003, n. 1). L’eccezione dev’essere interpretata in senso restrittivo e in coerenza con la ratio della regola generale sopra enunciata, che è quella di favorire la massima partecipazione degli operatori economici alle procedure di evidenza pubblica, per cui devono essere immediatamente impugnati, entro il termine decadenziale fissato dall’articolo 120, comma 2, del codice del processo amministrativo, quei bandi che sono idonei ad arrecare una lesione diretta e immediata a una situazione soggettiva qualificata dell’operatore economico che non abbia potuto, per ragioni oggettive, partecipare utilmente alla gara (Adunanza Plenaria, 26 aprile 2018, n. 4). A tal proposito, la giurisprudenza ha circoscritto a tre ipotesi tassative l’onere di immediata impugnazione degli atti di gara, quali la radicale contestazione dell’indizione o della mancata indizione di una gara e l’impugnazione di clausole del bando che si assumono come immediatamente escludenti. La giurisprudenza ha poi individuato una serie di clausole c.d. immediatamente escludenti, tra le quali rileva - per quanto di interesse nella presente fattispecie - quella del bando gravemente carente nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta (Consiglio di Stato, sezione III, 5 giugno 2024, n. 5050; sezione V, 23 gennaio 2024, n. 741). 3. La giurisprudenza formatasi in tema di legittimazione dell’operatore economico all’immediata impugnazione della lex specialis non si presta, tuttavia, ad individuare la legittimazione attiva della società ricorrente all’immediata contestazione della procedura in oggetto, atteso che la stessa, come espressamente enunciato dall’AREACOM, non postula la formulazione di una vera e propria offerta, ma è rivolta essenzialmente, mediante la manifestazione di interesse dell’operatore economico, a facilitare la realizzazione di un fine pubblico, ritenuto dal legislatore meritevole di tutela, che è quello di garantire un livello adeguato di continuità terapeutica nell’erogazione di cure efficaci e innovative ai pazienti cronici affetti da malattie gravi o rare, mediante l’individuazione di un sistema più snello di approvvigionamento dei farmaci c.d. esclusivi, ossia di quei farmaci coperti da brevetto o per i quali sono prescritte indicazioni d’uso esclusive. Tale finalità è espressamente enunciata nell’incipit dell’articolo 15 del decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19, il cui testo è rimasto sostanzialmente invariato anche a seguito della conversione nella legge 20 aprile 2026, n. 50, successiva all’indizione della procedura negoziata in oggetto. 3.1. La ratio della facoltà attribuita alle stazioni appaltanti di ricorrere al modello della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, per l’approvvigionamento dei farmaci esclusivi forniti dall’unico operatore economico che detiene l’autorizzazione dell’AIFA o della Commissione Europea alla loro immissione in commercio, consiste nel garantire, senza soluzione di continuità, la fornitura di terapie, verosimilmente essenziali ed infungibili, ai pazienti fragili. Anche in applicazione del principio del risultato enunciato dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023, il quale è finalizzato ad ottenere la massima realizzazione del fine pubblico, il legislatore ha inteso, pertanto, valorizzare la discrezionalità della stazione appaltante, consentendole il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ove si tratti di acquisire farmaci che possono essere forniti da un solo operatore economico. La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando è stata indicata dal legislatore quale mezzo per il perseguimento ottimale del risultato della continuità terapeutica, dal momento che la tempistica prevista per lo svolgimento delle ordinarie procedure aperte, ristrette o competitive mediante negoziazione potrebbe costituire un significativo ostacolo alla tutela effettiva del bene primario della salute dei pazienti fragili che necessitano di cure indifferibili. 3.2. La tutela della salute dei pazienti cronici bisognosi di farmaci esclusivi risulta, altresì, potenziata dal ricorso al modello di acquisizione dell’accordo quadro mono-fornitore, attuabile in presenza di una condizione di privativa (e, di conseguenza, di assenza di concorrenza), quale quella che caratterizza il settore dei farmaci esclusivi, in cui un solo operatore economico può essere autorizzato alla loro immissione in commercio nel territorio di uno Stato. Il principio di trasparenza, funzionale al controllo della correttezza delle regole da applicare per il raggiungimento del risultato, esige, altresì, che la lex specialis contenga indicazioni precise, quantomeno in relazione alla quantità e al valore stimato nonché alla quantità e al valore massimo dei prodotti da fornire in forza di un accordo quadro: è, infatti, sulla scorta di tale stima che l’offerente è posto nelle condizioni di valutare ex ante la propria capacità di adempiere agli obblighi derivanti dall’accordo quadro (Corte di Giustizia Unione Europea, sezione IV, sentenza 17 giugno 2021, C-216/2017). A tal proposito, l’articolo 2, comma 1, lettera n), dell’allegato I.1 al codice dei contratti pubblici individua quale scopo dell’accordo quadro “quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”. L’individuazione e la comunicazione all’operatore economico, invitato a sottoscrivere l’accordo quadro mono-fornitore, del valore massimo stimato per l’acquisto di tutti i farmaci esclusivi, dallo stesso commercializzati, rappresenta il limite di efficacia del contratto quadro e ne garantisce un utilizzo non abusivo (Corte di Giustizia Unione Europea, sezione VIII, sentenza 19 dicembre 2018, C-216/2017). 3.3. La società ricorrente sostiene che la circostanza che la lex specialis non abbia individuato in maniera puntuale le quantità e i prezzi di ciascuno dei farmaci esclusivi dalla stessa commercializzati e le relative modalità esecutive della fornitura, non le consentirebbe di calcolare la propria capacità di far fronte agli impegni derivanti dalla sottoscrizione dell’accordo quadro. 3.4. Al mero fine di valutare l’ammissibilità del ricorso, il Collegio rileva che non sussistono le lacune informative riscontrate dalla parte ricorrente nella documentazione di gara, la quale contiene, invero, tutte le informazioni necessarie affinché l’operatore economico possa valutare, ex ante, la razionalità e la convenienza dell’operazione di acquisizione dei farmaci esclusivi propostagli dall’AREACOM. 3.5. La quantificazione del massimale di spesa per l’intera durata dell’accordo quadro è stata correttamente individuata dall’AREACOM sulla scorta della ricognizione dei fabbisogni delle forniture dei farmaci esclusivi, effettuata dal Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo secondo il criterio della spesa storica sostenuta dalle Aziende Sanitarie Regionali, in applicazione dell’articolo 59, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2003, il quale individua, come requisito minimo dell’accordo quadro, esclusivamente il valore stimato dell’intera operazione contrattuale. 3.6. Pertanto, l’omessa indicazione del quantitativo e del valore massimo di acquisto per ciascuno dei farmaci esclusivi non preclude alla società ricorrente di comprendere l’effettiva entità dello sforzo imprenditoriale richiestole, al netto di un tollerabile rischio di impresa. Con riferimento all’accordo quadro, il quale rappresenta la modalità più appropriata di acquisto proprio in quelle situazioni in cui sia impossibile o eccessivamente difficoltoso stabilire, ex ante, l’esatto quantitativo dei prodotti da acquistare, occorre, in realtà, distinguere tra incertezze fisiologiche e incertezze patologiche. Le incertezze fisiologiche, le quali non sono idonee ad incidere sulla determinabilità dell’oggetto contrattuale, sono quelle che connotano la peculiare conformazione del settore merceologico di riferimento, in cui l’individuazione qualitativa e quantitativa dei prodotti oggetto di fornitura è rimessa a variabili eterodeterminate, non governabili né dai fornitori né dagli acquirenti, il cui rischio viene, perciò, allocato equamente tra gli stessi. Nell’approvvigionamento dei farmaci esclusivi tali variabili sono costituite dalla tutela dei diritti di esclusiva dei fornitori dei farmaci e dalla tutela della libertà di scelta terapeutica del medico curante, entrambe finalizzate a preservare i valori, di rango costituzionale, della libertà di ricerca scientifica e della libertà dell’esercizio della professione medica. L’omessa indicazione dei quantitativi massimi presunti per l’acquisto di ciascun farmaco esclusivo, oltre a non essere richiesta dall’articolo 59, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, è stata, dunque, determinata dall’oggettiva impossibilità di prevedere le concrete scelte prescrittive, rimesse alla discrezionalità dei medici ed effettuate, secondo scienza e coscienza, con riferimento al quadro clinico di ciascun paziente. 3.7. Nel confezionamento della lex specialis, l’AREACOM ha, altresì, provveduto ad apprestare una serie di strumenti idonei a garantire la tutela dell’attualità dell’esclusività dei farmaci, distribuendo equamente tra la stazione appaltante e l’operatore economico i rischi legati alle sopravvenienze, quali: a) l’attribuzione alla stazione appaltante della facoltà di “verificare, in qualsiasi fase, la persistenza delle condizioni di unicità del fornitore e di non procedere all’aggiudicazione o di disporre la risoluzione dell’accordo quadro, senza che l’operatore economico possa vantare pretese risarcitorie o indennizzi, fatti salvi gli ordinativi già legittimamente emessi” (punto 3.3 della lettera di invito); b) l’introduzione di una clausola di estensione automatica del massimale di spesa, per un importo pari al 60% di quello originario, “finalizzata a permettere l’inclusione, nel corso della vigenza del Contratto, di nuovi farmaci esclusivi o innovativi immessi in commercio in Italia successivamente alla stipula dell’accordo, purché riconducibili alle medesime condizioni di unicità del fornitore” (punto 4.2. della lettera di invito); c) la previsione della temporanea sospensione della fornitura, conseguente alla comunicazione, da parte del fornitore aggiudicatario, della sopravvenuta indisponibilità temporanea dei prodotti per cause di forza maggiore (punto 8.2 del capitolato tecnico); d) l’imposizione di determinati obblighi alla stazione appaltante, nel caso in cui venga meno la copertura brevettuale del farmaco ovvero siano autorizzati ad essere commercializzati in Italia farmaci equivalenti (generici o biosimilari), quali l’adeguamento del “prezzo all’operatore economico aggiudicatario, in coerenza con il mutato assetto concorrenziale al mercato” e l’attivazione di “una nuova procedura di affidamento in regime di concorrenza per la copertura del fabbisogno residuo” (punto 12.1 della lettera di invito). 3.8. La circostanza che l’oggetto dell’accordo quadro sia costituito dalla fornitura di tutti i farmaci esclusivi, presenti e futuri, per i quali l’operatore economico abbia ottenuto l’AIC, non si presta, dunque, a rendere indeterminato o indeterminabile l’oggetto dell’appalto. Il valore massimo presunto, attribuito a ciascun lotto della procedura sulla scorta delle comunicazioni del Servizio Assistenza Farmaceutica del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo e calcolato in base al presumibile fabbisogno espresso dalle Aziende Sanitarie, consente, infatti, all’unico operatore economico interessato a sottoscrivere l’accordo quadro di razionalizzare l’organizzazione dei fattori produttivi e di fronteggiare la normale alea imprenditoriale, assicurandogli una partecipazione effettiva e consapevole. 3.9. Il principio della fiducia nella scelta discrezionale effettuata dalla stazione appaltante, espresso dall’articolo 2 del codice dei contratti pubblici, rende, infine, irrilevanti, ai fini del radicamento della legittimazione della parte ricorrente a contestare in giudizio la bontà del complessivo impianto della lex specialis, gli eventuali errori commessi dalla stazione appaltante nell’individuazione dei farmaci esclusivi, atteso che ogni operatore economico conosce perfettamente quali farmaci è autorizzato ad immettere in commercio in regime di esclusività.</corsivo>”.</h:div><h:div>Oltre alle sopra riportate argomentazioni il Collegio evidenzia, poi, che sussiste anche un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso, già evidenziato nell’ordinanza n. 88/2026 e nelle sentenze di questo Tribunale sopra citate, ossia che “<corsivo>ove la società ricorrente decidesse di non manifestare il proprio interesse alla sottoscrizione dell’accordo quadro, non subirebbe pregiudizi di sorta, dal momento che continuerebbe, comunque, a fornire i farmaci esclusivi secondo le ordinarie modalità di affidamento, le quali finirebbero per risultare più gravose, in termini procedurali, gestionali e finanziari, soltanto per le Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo.</corsivo>”.</h:div><h:div>2. - Per tutto quanto sopra illustrato, dunque, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione attiva.</h:div><h:div>3. - Sussistono giusti motivi, in ragione della novità e particolarità della questione, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2026 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="24/06/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Maroscia Marco</h:div><h:div>Massimo Baraldi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>