<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260006920260508123642012" descrizione="" gruppo="20260006920260508123642012" modifica="13/05/2026 15:22:29" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="00069"/><fascicolo anno="2026" n="00328"/><urn>urn:nir:tar.abruzzo;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260006920260508123642012.xml</file><wordfile>20260006920260508123642012.docm</wordfile><ricorso NRG="202600069">202600069\202600069.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\948 Maria Abbruzzese\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Maria Abbruzzese</firma><data>13/05/2026 14:58:28</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Massimo Baraldi</firma><data>12/05/2026 21:02:04</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/05/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'  Abruzzo</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maria Abbruzzese,	Presidente</h:div><h:div>Maria Colagrande,	Consigliere</h:div><h:div>Massimo Baraldi,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</h:div><h:div>per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,</h:div><h:div>- della determina n. 6142 del 10 dicembre 2025 con cui il Comune di L’Aquila ha aggiudicato in via definitiva la gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti ai lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico di Sassa, cup C17B150002250001, cig. B59761248A;</h:div><h:div>- laddove possa occorrere, in ipotesi di interpretazione di esso difforme da quella offerta nel primo motivo di ricorso, la dichiarazione di nullità o l’annullamento del punto 7.1 del disciplinare di gara nella parte di esso in cui si dispone che “<corsivo>è possibile indicare uno stesso soggetto, se dotato dei requisiti richiesti, quale responsabile di più prestazioni specialistiche</corsivo>”;</h:div><h:div>- ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, tra cui segnatamente, per quanto di interesse, i verbali delle operazioni di gara delle sedute pubbliche dei giorni 23.9.2025 e 4.11.2025 nonché del verbale in seduta riservata del 28.10.2025.</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Studio Tecnico Masucci Srl il 16 marzo 2026:</h:div><h:div>Impugnazione punto 7.1 del Disciplinare di Gara nella parte in cui stabilisce che “<corsivo>È possibile indicare uno stesso soggetto, se dotato dei requisiti richiesti, quale responsabile di più prestazioni specialistiche</corsivo>” laddove dovesse essere interpretato nel senso preteso dalla ricorrente ossia: i) nel senso che si tratta di clausola apposta in violazione dell’art. 114, comma 4 del Codice degli Appalti e, comunque, in violazione della prescrizione del punto 7.1. del medesimo Disciplinare di Gara secondo cui “<corsivo>l’operatore economico è tenuto ad indicare nei documenti di gara nominativi e funzioni delle figure professionali incaricate dell’esecuzione delle prestazioni</corsivo>”; ii) ovvero nel senso che “<corsivo>tale clausola non assume il significato di consentire il cumulo nella stessa persona delle funzioni di d.l. e c.s.e., riferendosi essa alla possibilità di cumulo delle prestazioni specialistiche all’interno della funzione di direzione dei lavori, che la stessa disposizione del Disciplinare mantiene distinta da quella afferente al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</corsivo>”.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 69 del 2026, proposto da </h:div><h:div>Studio Paris Engineering Srl, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG B59761248A, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Verini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di L’Aquila, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico De Nardis, Cinzia Angelini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Studio Tecnico Masucci Srl, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Rencricca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dello Studio Tecnico Masucci S.r.l. e del Comune di L’Aquila;</h:div><h:div>Visto il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Studio Tecnico Masucci S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>La Studio Paris Engineering Srl (d’ora in poi, anche solo Studio Paris), odierna ricorrente, ha partecipato alla procedura aperta indetta dal Comune di L’Aquila, odierno resistente, per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti ai lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico di Sassa, il cui importo è di euro 7.926.085,55, come indicato a pagina 6 del Disciplinare.</h:div><h:div>La procedura di gara, del valore base di euro 413.259,38 al netto dell’iva, ha previsto l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.lgs. 36/2023 (d’ora in poi, anche Codice degli appalti), con ripartizione del punteggio pari a 70 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica, nonché l’applicazione dell’inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3, del Codice, con valutazione prioritaria delle offerte tecniche ed economiche di tutti i concorrenti, seguita dalla verifica della documentazione amministrativa del solo primo classificato.</h:div><h:div>Al termine della procedura di gara, il Comune di L’Aquila, con determina n. 6142 del 10 dicembre 2025, di cui in epigrafe, ha disposto l’aggiudicazione definitiva e il conseguente affidamento dei servizi alla Studio Tecnico Masucci Srl (d’ora in poi, anche solo Studio Masucci), odierno controinteressato, classificatosi con punti 99 al primo posto della relativa graduatoria, nella quale il secondo posto è occupato dallo Studio Paris con punti 92,463.</h:div><h:div>Dell’avvenuta aggiudicazione lo Studio Paris ha avuto notizia attraverso la comunicazione del 16 dicembre 2025, contenente l’indicazione dell’avvenuta pubblicazione nella piattaforma digitale della documentazione di cui all’art. 36, commi 1 e 2, del Codice.</h:div><h:div>Avverso la determina di aggiudicazione, nonché degli atti presupposti, conseguenti e/o comunque connessi, la società Studio Paris Engineering Srl ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 12 febbraio 2026, con cui ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti in epigrafe impugnati deducendo i seguenti motivi:</h:div><h:div>1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 114, comma 4, del Codice. Violazione dell’art. 7.1 del Disciplinare o, se diversamente interpretato, invalidità in parte qua di esso per violazione dell’art. 114, comma 4, del Codice. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;</h:div><h:div>2) Violazione e falsa applicazione delle norme del Disciplinare relative ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, sub-criteri A.1 e A.3, nonché dell’art. 3 della legge 241/1990 per assenza o inadeguatezza della motivazione. Violazione del principio della par condicio. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza e vizio di motivazione. Ingiustizia manifesta;</h:div><h:div>3) Violazione e falsa applicazione delle norme del Disciplinare relative ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, sub-criterio B.2, dell’art. 108 e dell’allegato II.4 del Codice, nonché dell’art. 3 della legge 241/1990 per assenza o inadeguatezza della motivazione. Violazione del principio della par condicio. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di dritto, irragionevolezza e vizio di motivazione. Ingiustizia manifesta;</h:div><h:div>4) Violazione e falsa applicazione delle norme del Disciplinare relative ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, sub-criterio B.4, dell’art. 87, comma 3 del Codice letto in relazione all’allegato II.8 di esso, nonché dell’art. 3 della legge 241/1990 per assenza o inadeguatezza della motivazione. Violazione del principio della par condicio. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di dritto, irragionevolezza e vizio di motivazione. Ingiustizia manifesta.</h:div><h:div>Si è costituito in giudizio, in data 20 febbraio 2026, lo Studio Tecnico Masucci Srl, depositando poi relativa memoria in data 23 febbraio 2026 con cui ha chiesto la reiezione del ricorso.</h:div><h:div>Si è costituito in giudizio, in data 21 febbraio 2026, il Comune di L’Aquila, chiedendo anch’esso la reiezione del ricorso.</h:div><h:div>All’udienza in camera di consiglio del 25 febbraio 2026 la causa è stata rinviata a data da destinarsi.</h:div><h:div>In data 16 marzo 2026, lo Studio Tecnico Masucci ha proposto ricorso incidentale.</h:div><h:div>All’udienza in camera di consiglio del 25 marzo 2026 parte ricorrente ha rinunciato alla proposta domanda cautelare.</h:div><h:div>Le parti hanno poi depositato memorie finali e, infine, all’udienza pubblica del 28 aprile 2026, dopo discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. - Il ricorso principale è infondato nel merito e va respinto, mentre il ricorso incidentale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.</h:div><h:div>2.1. - Col primo motivo del ricorso principale, parte ricorrente riporta dapprima il disposto dell’art. 114, comma 4, del Codice degli appalti, secondo cui “<corsivo>Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia</corsivo>”.</h:div><h:div>Sulla base di tale articolo, parte ricorrente sostiene, poi, che “<corsivo>La formulazione normativa, attraverso l'utilizzo della locuzione “non superiore”, traccia una linea di demarcazione oltre la quale il cumulo delle funzioni diviene tassativamente vietato e permette di affermare che nei contratti di appalto di importo superiore a 1 milione di euro, come è quello relativo alla realizzazione del nuovo polo scolastico di Sassa il cui importo lavori risulta essere di euro 7.926.085,55…, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione non possano essere affidati alla stessa persona, risultando evidente che il divieto di cumulo costituisce non già una mera disposizione organizzativa derogabile, bensì presidio fondamentale dell'indipendenza del controllo tecnico e della tutela della sicurezza nei cantieri, valori che il legislatore ha evidentemente inteso salvaguardare attraverso la separazione funzionale delle competenze attraverso una norma di rango primario, attinente all’ordine pubblico della materia degli appalti.</corsivo>”.</h:div><h:div>Preso poi atto del fatto, pacifico e non contestato, che lo Studio Tecnico Masucci ha indicato, nella propria offerta tecnica, l’ingegner Giovanni Masucci sia quale “direttore dei lavori e coordinatore dell’ufficio di direzione lavori” che quale “coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione”, parte ricorrente afferma infine che “<corsivo>In tale contesto risultano integrati entrambi i presupposti - quantitativo e qualitativo - che, ai sensi dell’art. 114, comma 4 del Codice, rendono il cumulo delle funzioni normativamente incompatibile. Sotto il profilo quantitativo, l’importo complessivo dei lavori ammonta a euro 7.926.085,55 ed è dunque superiore alla soglia di un milione di euro oltre la quale il cumulo delle funzioni non è consentito. Sotto il profilo qualitativo, l’intervento riguarda la realizzazione di un nuovo polo scolastico, opera connotata da un’elevata complessità tecnica e organizzativa, caratterizzata da un significativo rischio di interferenze tra le diverse lavorazioni. La destinazione funzionale dell’opera, chiamata ad accogliere una comunità scolastica, rende quindi ancor più imprescindibile la separazione e l’effettiva indipendenza tra le funzioni di direzione dei lavori e quelle di coordinamento della sicurezza, a presidio della tutela dell’incolumità dei lavoratori e degli utenti finali. Ne deriva la necessità di esclusione della controinteressata, ancor più ove si consideri che alla violazione di legge rinvenibile nell’offerta tecnica dalla medesima presentata non può porsi rimedio neanche in fase di esecuzione, ostandovi la previsione contenuta nel punto 7.1, pagina 14, del Disciplinare secondo cui “non sarà consentito sostituire i soggetti nominativamente indicati in sede di gara, a pena di revoca dell'aggiudicazione o di nullità del contratto…”.</corsivo>”.</h:div><h:div>2.2. - Il motivo è infondato.</h:div><h:div>Il Collegio rileva che il dettato di cui all’art. 114, comma 4, primo periodo, del Codice degli appalti, già sopra riportato, afferma testualmente che “<corsivo>Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.</corsivo>”.</h:div><h:div>La sopra menzionata disposizione attiene, dunque, al cumulo fra le figure del direttore dei lavori e del coordinatore per la sicurezza e prevede l’obbligo di tale cumulo, usando il termine “svolge”, nel caso di contratti di importo pari od inferiore ad 1 milione di euro e nel (diverso) caso in cui si sia “<corsivo>comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze</corsivo>”.</h:div><h:div>A giudizio del Collegio, pertanto, il cumulo fra le due figure sopra indicate risulta necessario per lavori di importo inferiore al milione di euro e anche nel (diverso) caso in cui tali lavori presentino un importo superiore a tale soglia ma gli stessi siano non complessi e non vi siano rischi di interferenze.</h:div><h:div>L’interpretazione fornita da parte ricorrente rispetto al primo periodo del comma 4 dell’articolo 114 del Codice degli appalti non risulta, dunque, condivisibile, in quanto la stessa abroga, di fatto, parte del primo periodo, concentrandosi unicamente sul limite di valore degli appalti ed omettendo ogni considerazione circa la tipologia di tali lavori, ossia relativamente alla loro complessità o alla sussistenza di profili in interferenza.</h:div><h:div>Secondo il Collegio, invece, il fatto che il legislatore abbia inserito l’avverbio “comunque”, seguito dall’indicazione di assenza di lavori complessi e rischi di interferenze, significa che il cumulo delle funzioni risulta obbligatorio anche quando si sia in presenza di lavori non complessi e che non presentino interferenze, in disparte il fatto che il valore economico di tali lavori sia superiore al milione di euro.</h:div><h:div>Tale interpretazione risulta l’unica corretta, a giudizio del Collegio, in quanto tiene nella debita considerazione il sintagma “<corsivo>e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze</corsivo>”, che costituisce una ulteriore e diversa casistica in cui è previsto l’obbligo di cumulo delle funzioni rispetto alla prima casistica individuata dalla norma (e ritenuta l’unica da parte ricorrente) relativa al valore economico dei lavori da svolgere inferiori al milione di euro.</h:div><h:div>Sul punto risultano dunque condivisibili le argomentazioni del Comune di L’Aquila laddove sostiene che, “<corsivo>secondo la risaputa tecnica redazionale delle leggi, laddove il legislatore utilizzi l’indicativo presente, inserisce un obbligo. Pertanto, utilizzando il primario criterio ermeneutico recato dall’art. 12 delle preleggi, dall’esame del testo di legge non è consentito desumere un divieto di cumulo tra i due diversi uffici di D.L. e di CSE, salvo che ricorra la fattispecie di lavori complessi e di rischi di interferenze. Anche qui, si osservi che il legislatore non ha utilizzato la congiunzione disgiuntiva, sicché, per il medesimo criterio ermeneutico legato al significato fatto palese dalle parole secondo la connessione di esse, si deve concludere che la non cumulabilità degli incarichi attenga esclusivamente a lavori complessi in relazione ai quali sussistono rischi di interferenze, indipendentemente dall’importo del contratto.</corsivo>”.</h:div><h:div>Viceversa, non risulta condivisibile quanto affermato da parte ricorrente nella propria memoria dell’11 aprile 2026, secondo cui l’interpretazione sopra esposta della norma non risulta corretta in quanto, “<corsivo>Accedendo a questa tesi, il parametro economico del milione di euro diverrebbe infatti privo di efficacia e di significato normativo autonomo, ridotto a una indicazione meramente esemplificativa e non vincolante, giacché il cumulo sarebbe indifferentemente ammesso sia sotto che sopra la soglia, rendendolo priva di qualunque effetto selettivo: si giungerebbe, quindi, ad una interpretazione abrogante del dato normativo, espressamente vietata dal principio di conservazione degli effetti giuridici delle norme, ricavabile dall’art. 12, comma 1, delle preleggi…</corsivo>”; al contrario, come sopra già argomentato, è proprio l’interpretazione proposta da parte ricorrente ad essere abrogante rispetto ad una parte del primo periodo del comma 4 dell’art. 114 del codice degli appalti per le ragioni sopra dettagliatamente illustrate.</h:div><h:div>In altri termini, il Collegio ritiene che il comma 4 dell’art. 114 del codice degli appalti prevede un obbligo assoluto del cumulo delle funzioni di direttore dei lavori e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per lavori di importo inferiore al milione di euro mentre, per lavori superiori a tale soglia, l’obbligo di cumulo vi è solo se tali lavori sono non complessi e non presentano rischi di interferenze.</h:div><h:div>Parte ricorrente ha poi dato atto nelle sue memorie che, rispetto all’interpretazione dell’art. 114, comma 4, Codice degli appalti, da essa propugnata, vi è un precedente in tal senso del TAR Puglia -Bari, nello specifico la sentenza n. 85/2026, in cui il predetto Tribunale ha affermato che <corsivo>“… poiché l’appalto di lavori cui si riferisce il servizio di ingegneria e di architettura oggetto della gara de qua è di importo pari a € 1.210.000,00, dall’esaminata documentazione del RTP aggiudicatario emerge la palese violazione dell’art. 114, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023, il quale, per gli appalti di lavori di importo superiore al milione di euro, come quello di specie, vieta espressamente che il professionista indicato come direttore dei lavori possa espletare anche l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. L’art. 114, co. 4, cit. prevede espressamente che “nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione”. L’applicazione dei consueti canoni ermeneutici - in particolare, il ricorso al criterio logico - autorizza l’interprete a ritenere che nell’ipotesi diametralmente opposta e cioè nel caso dei contratti di importo superiore a 1 milione di euro - come nella specie, il cumulo delle due funzioni sia senz’altro vietato. Da tanto discende che, per una gara come quella di specie, espressamente volta all’affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per lavori di importo superiore a 1 milione di euro, il cumulo, in capo al medesimo professionista, delle funzioni di direttore dei lavori e CSE, sancito dall’art. 114, co. 4, cit. avrebbe imposto, già al momento della valutazione dell’offerta tecnica - di cui l’indicazione delle figure professionali componenti del gruppo di lavoro è parte integrante - alla Stazione Appaltante di escludere il RTP aggiudicatario.</corsivo>” (TAR Puglia - Bari, Sez. II, sentenza n. 85/2026).</h:div><h:div>Al riguardo, il Collegio prende atto di tale pronuncia  rispetto alla quale, in disparte eventuali differenze evincibili dalla specifica formulazione dei bandi di gara, possono svolgersi le stesse considerazioni sopra svolte, atteso che anche essa riduce l’applicabilità dell’obbligo di cumulo delle figure del direttore dei lavori e del coordinatore per la sicurezza alla sola prima ipotesi prevista dal primo periodo del comma 4 dell’art. 114, ossia al caso di lavori di importo inferiore ad un milione di euro, del tutto trascurando che il predetto primo periodo prevede che l’obbligo di cumulo fra le due figure, sancito dal verbo “svolge”, vale anche nel distinto caso in cui si versi “<corsivo>comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze</corsivo>” che, come detto sopra, costituisce una seconda (e diversa) fattispecie rispetto a quella meramente quantitativa prevista dalla prima parte del periodo ed impinge, con ogni evidenza, in un giudizio qualitativo circa la complessità o meno dei lavori e la sussistenza di rischi di interferenze, lavori che, nel caso <corsivo>de quo</corsivo>, non risultano essere complessi e con rischio di interferenze.</h:div><h:div>Rispetto a tale ultima circostanza, difatti, neppure può aderirsi a quanto affermato da parte ricorrente a p. 6 del ricorso, secondo cui “<corsivo>Sotto il profilo qualitativo, l’intervento riguarda la realizzazione di un nuovo polo scolastico, opera connotata da un’elevata complessità tecnica e organizzativa, caratterizzata da un significativo rischio di interferenze tra le diverse lavorazioni.</corsivo>”, atteso che tale affermazione risulta del tutto apodittica e non dimostrata.</h:div><h:div>Stabilito quanto sopra con riferimento all’interpretazione del primo periodo del comma 4 dell’art. 114 del Codice degli appalti, il Collegio osserva, altresì, che, nel peculiare presente caso, il Disciplinare di gara comunque prevedeva la possibilità di cumulo delle figure all’art. 7.1, espressamente affermando a p. 13 che “<corsivo>è possibile indicare uno stesso soggetto, se dotato dei requisiti richiesti, quale responsabile di più prestazioni specialistiche</corsivo>”.</h:div><h:div>Tale previsione è puntualmente inserita al punto 7.1 del Disciplinare, relativo ai “Requisiti di idoneità professionale del gruppo di lavoro”, e, contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, si riferisce, in mancanza di ulteriori indicazioni, a tutte le prestazioni specialistiche previste da tale punto, ivi compresa la Direzione dei lavori ed il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, disciplinate a p. 12 del Disciplinare sempre all’interno del punto 7.1.</h:div><h:div>Su tale punto risultano dunque ancora condivisibili le argomentazioni della difesa della società controinteressata, secondo cui “<corsivo>nel caso in esame, il Disciplinare di Gara in base al quale lo Studio Tecnico Masucci ha articolato, in concreto, la propria candidatura anche in relazione allo svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori (D.L.) e di coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) al punto 7.1 (pagina 13) ha dettato minuziosamente la ‘’composizione minima del gruppo di lavoro” agli effetti dell’espletamento dell’incarico richiedendo, sia per l’Ufficio della Direzione Lavori e sia per l’Ufficio Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione determinati requisiti (tutti posseduti dai componenti dello Studio Tecnico Massucci e, in particolare, dall’Ing. Giovambattista Masucci come si dirà meglio di seguito) senza vietare, tanto meno a pena di esclusione, che uno stesso professionista potesse cumulare le relative funzioni. Come si è anticipato in questo senso depone univocamente l’espressa previsione secondo cui “È possibile indicare uno stesso soggetto, se dotato dei requisiti richiesti, quale responsabile di più prestazioni specialistiche” la quale, diversamente da quanto sostenuto dalla Ricorrente, non può affatto intendersi riferita al “cumulo delle prestazioni specialistiche all’interno delle funzioni di direzione dei lavori …</corsivo>”.</h:div><h:div>La suddetta previsione relativa al cumulo di prestazioni specialistiche, per quanto già detto sopra, risulta essere del tutto legittima in quanto si riferisce a lavori di importo superiore al milione di euro che, per quanto sopra argomentato, non risultano essere complessi e con rischio di interferenze e, dunque, la stessa non risulta essere “<corsivo>nulla, o altrimenti da annullare per violazione dell’art. 114, comma 4, del Codice, norma di rango primario inderogabile dalle clausole dei disciplinari.</corsivo>”, come invece dedotto da parte ricorrente nella chiusura del primo motivo di ricorso, in quanto, si ribadisce, tale previsione si pone in piana coerenza con quanto disposto dal comma 4 dell’art. 114 del Codice appalti, nell’interpretazione ritenuta corretta da parte del Collegio e sopra ampiamente illustrata.</h:div><h:div>Infine, su tale punto, il Collegio rileva che la previsione del Disciplinare relativa al cumulo di prestazioni specialistiche è stata interpretata in tal senso anche da vari concorrenti, atteso che, oltre alla controinteressata, altri tre concorrenti hanno presentato un’offerta in cui le funzioni di Direttore dei lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione erano svolte dalla stessa persona.</h:div><h:div>3.1. - Col secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce l’illegittimità dell’assegnazione dei punteggi con specifico riferimento ai sub-criteri A.1, A.2 e A.3 del criterio A.</h:div><h:div>Nello specifico parte ricorrente riporta dapprima il contenuto dei sopra menzionati tre sub criteri e, poi, afferma che “<corsivo>L'aggiudicataria ha presentato, quale documentazione a supporto dei tre sub-criteri, esclusivamente servizi relativi ad interventi di edilizia residenziale privata, segnatamente la realizzazione del “Consorzio 201” per conto del Consorzio per la costruzione di case di abitazione per i soci delle cooperative edilizie di L'Aquila e l’intervento di manutenzione straordinaria del “Condominio Del Beato”, rispettivamente riferibili alle categorie di lavori E.06 e E.20…, ed ha ottenuto i punteggi ponderali massimi attribuibili di 22, 12 e 6, come verificabile attraverso la lettura delle pagine 8 e 9 del verbale della seduta riservata del 28.10.2025 relativa all’esame delle offerte tecniche…L’esponente ha invece presentato servizi svolti nell’ambito di interventi di edilizia pubblica scolastica, segnatamente, in riferimento ai sub-criteri A.1 e A.3, quelli realizzati ad Avezzano, “di adeguamento alla normativa sismica e alla sicurezza dell’edificio scolastico in Via Corradini mediante delocalizzazione in Via Puglie”, e a Panicale (Pg), “di realizzazione di un nuovo edificio scolastico in località Colonnetta in Tavernelle di Panicale”, e  in riferimento ai sub-criteri A.2 e A.3, quello realizzato a Bagni di Lucca (Lu) “di adeguamento sismico del plesso scolastico Matteo Trenta”…, ottenendo in riferimento ad essi i punteggi ponderali di 20,240, 10,615 e 5,50…Le valutazioni che hanno comportato l’attribuzione dei punteggi nei termini indicati, seppur astrattamente connotate da margini di discrezionalità, in concreto superano i limiti della ragionevolezza, soprattutto ove si osservi che a sostegno di esse non risulta fornita alcuna motivazione, invero necessaria in relazione a quanto verrà di seguito dedotto.</corsivo>”.</h:div><h:div>Sulla base di quanto sopra esposto, parte ricorrente contesta poi i singoli punteggi attribuiti per i vari sub criteri affermando, da ultimo, che “<corsivo>le valutazioni della Commissione di gara, anche perché sfornite di adeguato supporto motivazionale, risultano viziate da irragionevolezza manifesta, arbitrarietà, illogicità e travisamento di fatti tale da determinare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità della valutazione compiuta…</corsivo>”.</h:div><h:div>3.2. - Il motivo è infondato.</h:div><h:div>Il Collegio osserva, in via generale, che costituisce approdo ben noto quello per cui il sindacato del Giudice Amministrativo sull’operato della P.A. in sede di gara può essere svolto nei limiti della palese illogicità del giudizio o abnormità dello stesso, non potendosi certo il Giudice sostituirsi all’Amministrazione nell’espletamento del relativo giudizio tecnico, come affermato da condivisibile giurisprudenza secondo cui “<corsivo>Il sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio della propria attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte nonché l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo. Le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica. Per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto</corsivo>” (T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV, 23/02/2022, n. 452).</h:div><h:div>Premesso quanto sopra, il Collegio rileva che l’attribuzione dei punteggi a seguito di valutazione dell’offerta tecnica di parte ricorrente e della controinteressata per i criteri A.1, A.2 ed A.3 non risulta essere palesemente illogica o del tutto inattendibile, risultando invece condivisibile su tale punto quanto affermato dalla difesa della controinteressata secondo cui “<corsivo>il motivo di doglianza avversario, nel rimanere affidato ad una statica comparazione descrittiva dei titoli spesi nella propria offerta tecnica rispetto a quelli dedotti dallo Studio Tecnico Masucci esprime un mero soggettivo dissenso sull’attribuzione dei rispettivi punteggi senza integrare effettivamente i richiamati presupposti del sindacato giurisdizionale del G.A. In altre parole, lo Studio Paris tenta di impingere al ‘’merito’’ delle valutazioni di equivalenza effettuate dalla Commissione nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica sollecitando il giudice amministrativo ad esercitare un inammissibile sindacato sostitutivo</corsivo>”.</h:div><h:div>Per quanto attiene, poi, alla circostanza secondo cui “<corsivo>Le valutazioni che hanno comportato l’attribuzione dei punteggi nei termini indicati, seppur astrattamente connotate da margini di discrezionalità, in concreto superano i limiti della ragionevolezza, soprattutto ove si osservi che a sostegno di esse non risulta fornita alcuna motivazione, invero necessaria in relazione a quanto verrà di seguito dedotto.</corsivo>”, il Collegio rileva che l’assegnazione dei punteggi numerici risulta sufficiente ad integrare la necessaria motivazione, non essendo necessaria una ulteriore valutazione esplicita dei vari sub criteri con un giudizio descrittivo, anche in considerazione del fatto che per ogni sub criterio vengono riportati i voti assegnati da ogni commissario con valore numerico e il giudizio analitico correlato a tale valore numerico viene esplicato nella tabella 7 del Disciplinare di gara (p. 49 dello stesso), tabella poi riportata anche nel verbale della Commissione del 28 ottobre 2025, agli atti.</h:div><h:div>4.1. - Col terzo motivo di ricorso parte ricorrente contesta l’attribuzione dei punteggi per il sub criterio B.2, relativo alla “adeguatezza e coerenza del gruppo di lavoro, delle risorse strumentali dei processi che s’intende utilizzare rispetto ai servizi richiesti”.</h:div><h:div>Nello specifico, parte ricorrente analizza la composizione del gruppo di lavoro della controinteressata rispetto al proprio ed afferma poi che “<corsivo>La valutazione comparativa evidenzia dunque l'irragionevolezza dell'attribuzione del punteggio massimo all'aggiudicataria rispetto al punteggio inferiore assegnato alla seconda classificata, la cui offerta presentava caratteristiche organizzative e professionali superiori sotto tutti i profili rilevanti per il sub-criterio B2</corsivo>.”.</h:div><h:div>Infine parte ricorrente afferma che “<corsivo>se pure non dovessero rinvenirsi irragionevolezza manifesta, arbitrarietà, illogicità irrazionalità o travisamento dei fatti, dovrebbe quantomeno rinvenirsi nelle scelte operate dalla Commissione la violazione dell’art. 3 della legge 241/1990, dal momento che la motivazione resa dalla Commissione non consente di comprendere il percorso logico-valutativo che ha condotto all'attribuzione del punteggio massimo a un’organizzazione caratterizzata da dimensioni contenute, sovrapposizione dei ruoli, limitata esperienza specifica, dotazione strumentale inferiore e assenza di elementi innovativi distintivi rispetto a un’offerta con strutture più articolate, maggiore specializzazione, dotazione tecnologica avanzata, esperienza consolidata nel settore e certificazioni di qualità … la mera attribuzione del punteggio massimo senza esplicitazione delle ragioni che hanno determinato tale valutazione, a fronte di evidenti carenze organizzative e professionali dell'offerta dell’aggiudicataria rispetto a quella della ricorrente, rende impossibile ripercorrere l'iter decisionale seguito dalla Commissione e determina l'illegittimità della valutazione per violazione dell’art. 3 della legge 241/1990, nonché dei principi di trasparenza e par condicio che devono governare le procedure di evidenza pubblica.</corsivo>”.</h:div><h:div>4.2. - Il motivo è infondato.</h:div><h:div>Il Collegio osserva che parte ricorrente, col terzo motivo, torna nuovamente a formulare una censura rispetto alla valutazione delle offerte tecniche svolta dalla commissione di gara, nello specifico contestando i punti attribuiti per il sub criterio B.2 e svolgendo un analitico esame delle varie figure professionali offerte dalla controinteressata.</h:div><h:div>Al riguardo il Collegio rileva che, rispetto alle censure formulate col terzo motivo di ricorso, valgono le considerazioni già sopra svolte con riferimento allo scrutinio del secondo motivo di ricorso circa la non palese illogicità del giudizio espresso dalla commissione di gara, la sussistenza di limiti del sindacato da parte del Giudice Amministrativo rispetto alle valutazioni tecniche svolte dalla commissione di gara e la sufficienza dei punteggi numerici ai fini della valutazione delle offerte tecniche.</h:div><h:div>5.1. - Col quarto motivo di ricorso parte ricorrente afferma che la commissione di gara avrebbe errato nella valutazione relativa al possesso di certificazioni in quanto non avrebbe attribuito alla ricorrente un punto derivante dalla certificazione PAS 24000:2022, certificazione in possesso della ricorrente ed allegata alla domanda e che, sempre secondo la ricorrente, “<corsivo>costituisce standard equivalente alla certificazione SA 8000 sotto il profilo sostanziale degli obiettivi perseguiti e dei requisiti verificati, entrambe attestando conformità a standard di responsabilità sociale ed etica aziendale attraverso la verifica di sistemi di gestione volti a garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori, la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e l'adozione di pratiche etiche nell'organizzazione aziendale.</corsivo>”.</h:div><h:div>5.2. - Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.</h:div><h:div>Il Collegio osserva che il distacco attuale tra Studio Masucci (99 punti) e Studio Paris (92,463 punti) è pari a 6,537 punti e, dunque, non sarebbe di alcuna utilità per parte ricorrente il conseguimento di un ulteriore punto di valutazione, atteso che con esso la stessa non si aggiudicherebbe la gara di che trattasi.</h:div><h:div>6. - Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, dunque, il ricorso principale è infondato nel merito e va respinto.</h:div><h:div>7. - La declaratoria di infondatezza del ricorso principale, con conferma della legittimità dell’aggiudicazione a favore della società controinteressata, comporta che il gravame incidentale di quest’ultima debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, ai sensi dell’art. 35 del c.p.a.</h:div><h:div>Il Collegio, difatti, osserva che nessuna utilità potrebbe derivare all’odierna controinteressata dallo scrutinio del ricorso incidentale in accordo a quanto statuito da condivisibile giurisprudenza secondo cui <corsivo>“… una volta esaminato e ritenuto infondato il ricorso principale ed i suoi motivi aggiunti, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, il ricorso incidentale escludente, proposto dall’aggiudicataria, diviene inevitabilmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli articoli 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., essendo evidente che l’interesse della aggiudicataria a proporre ricorso incidentale, al fine di contestare la mancata esclusione dalla gara della ricorrente principale, viene radicalmente meno qualora il ricorso proposto da quest’ultima sia dichiarato inammissibile o venga respinto, dal momento che, in entrambi i suddetti casi, l’aggiudicataria conserva il bene della vita ottenuto (l’aggiudicazione)</corsivo>” (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 3094/2021).</h:div><h:div>8. - Le spese del presente giudizio, <corsivo>ex</corsivo> art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti:</h:div><h:div>- rigetta il ricorso principale in quanto infondato nel merito;</h:div><h:div>- dichiara la sopravvenuta carenza di interesse della controinteressata alla decisione sul ricorso incidentale e, per l’effetto, la sua improcedibilità.</h:div><h:div>Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio a favore del Comune di L’Aquila e della controinteressata, liquidate in € 3.000,00 (tremila/00) ciascuno, oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="28/04/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Massimo Baraldi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>