<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20250054720260527163142489" id="20250054720260527163142489" modello="3" modifica="10/06/2026 18:56:06" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00547"/><fascicolo anno="2026" n="00405"/><urn>urn:nir:tar.abruzzo;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250054720260527163142489.xml</file><wordfile>20250054720260527163142489.docm</wordfile><ricorso NRG="202500547">202500547\202500547.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\948 Maria Abbruzzese\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Maria Abbruzzese</firma><data>10/06/2026 15:22:10</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>mario gabriele perpetuini</firma><data>27/05/2026 16:40:49</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>11/06/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'  Abruzzo</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maria Abbruzzese,	Presidente</h:div><h:div>Mario Gabriele Perpetuini,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Rosanna Perilli,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento,</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- della Determinazione n. -OMISSIS- contenente l'aggiudicazione della gara comunitaria a procedura aperta suddivisa in quattro lotti per l'affidamento del servizio di pulizia occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo - -OMISSIS-, con riferimento all'aggiudicazione del Lotto n. 4 - CIG -OMISSIS-; - della Determinazione n. -OMISSIS-del Dirigente Amministrativo dell'ARIC (oggi Areacom) di indizione della gara e approvazione atti di gara; - del Bando della gara comunitaria a procedura aperta suddivisa in quattro lotti per l'affidamento del servizio di pulizia occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16/12/2022; - del Disciplinare di gara (e dell'art. 3 del Disciplinare) nella parte in cui stabilisce un vincolo di aggiudicazione ad un solo Lotto; - del Capitolato Tecnico (artt. 3.2-10), del Disciplinare (art. 18.1), dello Schema di Convenzione e di tutta la documentazione di gara (allegati compresi) poiché si pone in contrasto e non ottempera al D.M. 29/01/2021 in materia di Criteri Minimi Ambientali;- di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente, quali il Capitolato Tecnico, la modulistica predisposta dalla centrale di committenza, lo Schema di Convenzione, gli allegati al Disciplinare ed al Capitolato, e tutta la documentazione di gara ove interpretata in senso difforme da quanto in questa sede argomentato, ove prevede il vincolo di aggiudicazione e ove non rispetta i CAM;</h:div><h:div>- del verbale unico del 15/11/2024 della Commissione Giudicatrice riepilogativo delle sedute pubbliche del 24/01/2024 e 01/10/2024 nonché delle sedute riservate (non indicate nella data e non verbalizzate nelle attività espletate); - di tutti gli atti (consequenziali, connessi e conseguenti) successivamente adottati con riferimento alla gara, tra cui:</h:div><h:div>(i) i chiarimenti resi in gara, con particolare riferimento a quelli relativi all'applicazione del vincolo di aggiudicazione (13, 21, 26, 30, 36, 52, 56, 72); (ii) tutte le Determinazioni di rettifica e proroga dei termini di presentazione delle offerte (Determine n.-OMISSIS-); (iii) il verbale n. 1 del seggio di gara in data 20/04/2023; (iv) la Determinazione n. -OMISSIS- di nomina della Commissione; (v) il verbale unico del 15/11/2024 della Commissione Giudicatrice e tutte le tabelle contenenti i punteggi tecnici ed economici; (vi) il verbale a firma della Commissione giudicatrice relativo alla Seduta pubblica virtuale del 13/03/2025; (vii) il verbale unico di verifica sospetta anomalia del 08.09.2025 a firma del RUP; (viii) il verbale di verifica busta A a firma del RUP prot. -OMISSIS-; (ix) i provvedimenti, ove adottati, di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione; e per la declaratoria dell'inefficacia della convenzione/contratto d'appalto, ove </h:div><h:div>medio tempore stipulato; e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti a: </h:div><h:div>(i) in via principale: in accoglimento del I motivo di ricorso, accertata l'illegittimità, e la necessaria disapplicazione, del vincolo di aggiudicazione apposto nella documentazione di gara, condannare le P.A. ad adottare tutti gli atti consequenziali per disapplicare il vincolo di aggiudicazione, con ogni effetto e conseguenza di legge, come indicato nel corpo del ricorso;  (ii) in via subordinata: - in accoglimento del motivo I, condannare le P.A. alla rinnovazione integrale della procedura di gara emendando i vizi censurati; - in accoglimento del motivo II, condannare le P.A. alla rinnovazione integrale della procedura di gara emendando i vizi censurati; - in accoglimento del motivo III, condannare le P.A. alla rinnovazione integrale della procedura di gara emendando i vizi censurati; (iii) in via di ulteriore subordine, in accoglimento del motivo III, condannare la P.A. alla rinnovazione delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche emendando i vizi censurati, se del caso nominando una nuova Commissione giudicatrice;  con espressa riserva di formulare motivi aggiunti di ricorso, contenenti anche censure differenti da quelle qui esposte (considerato che non sono stati forniti gli atti della procedura) e con riserva di domandare il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 10/2/2026: </h:div><h:div>per l’annullamento, con i presenti motivi aggiunti, a valere anche quale ricorso autonomo, previa sospensione cautelare,</h:div><h:div>- della Determinazione n. -OMISSIS-avente ad oggetto “gara comunitaria a procedura aperta suddivisa in quattro lotti per l’affidamento del servizio di pulizia occorrente alle aziende sanitarie della Regione Abruzzo – SIMOG ID gara -OMISSIS-. Provvedimento di esclusione ditta -OMISSIS- per grave illecito professionale e abuso di posizione dominante” e della comunicazione a portale dell’adozione della Determina, avvenuta in data 30/12/2025;</h:div><h:div>- della Determinazione n. 7 del 13/01/2026 avente ad oggetto “Rettifica graduatoria finale a seguito della determinazione n. -OMISSIS-” e della nota di comunicazione di tale Determinazione in data 14/01/2026; </h:div><h:div>- della nota prot. -OMISSIS-del 15/10/2025 con cui è stata richiesta la trasmissione degli elenchi del personale; </h:div><h:div>- della nota prot.-OMISSIS- del 10/11/2025 con cui è stato sollecitato l’invio degli elenchi; </h:div><h:div>- ove occorrer possa, dell’art. 27 del Disciplinare ove interpretato nel senso fatto proprio da Areacom nonché ove interpretato nel senso di prevedere a carico del gestore uscente un onere ulteriore e differente rispetto a quello indicato dal CCNL Multiservizi, ossia un obbligo di presentazione, a pena di esclusione, della documentazione afferente i lavoratori impiegati nel servizio; </h:div><h:div>- degli eventuali atti di segnalazione trasmessi dal RUP all’ANAC e all’AGCM;</h:div><h:div>- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali al provvedimento di esclusione di -OMISSIS- dalla gara;</h:div><h:div>e per la declaratoria dell’inefficacia della convenzione/contratto d’appalto, ove medio tempore stipulato, con l’aggiudicatario del Lotto oggetto di causa;</h:div><h:div>e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, a: </h:div><h:div>(i) in via preliminare, in accoglimento dei motivi aggiunti di ricorso, accertata l’illegittimità del provvedimento di esclusione di -OMISSIS-, condannare le P.A. ad adottare tutti gli atti consequenziali all’annullamento dell’esclusione, con ogni effetto e conseguenza di legge, </h:div><h:div>(ii) una volta accolti i motivi aggiunti di ricorso, scrutinare il ricorso principale ed accoglierlo, con le statuizioni tutte di cui all’epigrafe del ricorso principale.</h:div><h:div>Con espressa riserva di formulare motivi aggiunti di ricorso, contenenti anche censure differenti da quelle qui esposte (considerato che non sono stati forniti gli atti della procedura) e con riserva di domandare il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 9/4/2026: </h:div><h:div>per l’annullamento, oltre a tutti gli atti gravati col ricorso principale e con i I motivi aggiunti di ricorso, - della Determinazione n. -OMISSIS- avente ad oggetto “gara comunitaria a procedura aperta suddivisa in quattro lotti per l’affidamento del servizio di pulizia occorrente alle aziende sanitarie della Regione Abruzzo – SIMOG ID gara -OMISSIS-. Conferma con integrazioni e nuove motivazioni dell’esclusione ditta -OMISSIS- per grave illecito professionale e abuso di posizione dominante. Revoca aggiudicazione Lotto 1 ed esclusione dai Lotti 1, 2, 3 e 4” e della comunicazione dell’adozione della Determina (nota prot. -OMISSIS-);</h:div><h:div>- delle note prot. -OMISSIS-; - ove occorrer possa, delle note prot. -OMISSIS-, già gravate coi I motivi aggiunti di ricorso; - ove occorrer possa, dell’art. 27 del Disciplinare (già gravato con i I motivi aggiunti) ove interpretato nel senso di prevedere a carico del gestore uscente un onere ulteriore e differente rispetto a quello indicato dal CCNL Multiservizi, ossia un obbligo di presentazione, a pena di esclusione, della documentazione afferente i lavoratori impiegati nel servizio;</h:div><h:div>- di tutti gli eventuali atti di segnalazione trasmessi dal RUP all’ANAC e all’AGCM; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali al provvedimento di esclusione di -OMISSIS- dalla gara e di revoca dell’aggiudicazione sul Lotto n. 1; e per la declaratoria dell’inefficacia della convenzione/contratto d’appalto, ove medio tempore stipulato, con l’aggiudicatario del Lotto oggetto di causa; e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, a: (i) in via preliminare, in accoglimento del presente atto e dei primi motivi aggiunti di ricorso, accertata l’illegittimità del provvedimento di esclusione e revoca dell’aggiudicazione di -OMISSIS-, condannare le P.A. ad adottare tutti gli atti consequenziali all’annullamento, con ogni effetto e conseguenza di legge; (ii) una volta accolti i motivi aggiunti di ricorso, scrutinare il ricorso principale ed accoglierlo, con le statuizioni tutte di cui all’epigrafe del ricorso principale; con espressa riserva di domandare il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi. </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 547 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Basile e Ferdinando Paone, Alessandro Sciolla, Sergio Viale, Chiara Forneris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Teramo, Regione Abruzzo, Azienda Sanitaria Locale - Asl 1 - Avezzano Sulmona L'Aquila, Azienda Sanitaria Locale - Asl n. 2 - Lanciano Vasto Chieti, Azienda Sanitaria Locale - Usl 3 Pescara, non costituiti in giudizio;</h:div><h:div>Areacom - Agenzia Regionale Dell’Abruzzo per la Committenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Testa e Claudio Tuveri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Greco, Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Orlando, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Giuseppe Ilardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Crescenzio Santuori, Raffaele Ruocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di -OMISSIS-, di Areacom - Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza, di -OMISSIS- e di -OMISSIS-S.r.l. e di -OMISSIS-Società Cooperativa;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2026 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.§. Con Determinazione n. -OMISSIS-, l’Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza (ARIC, oggi AREACOM) ha indetto una procedura di gara comunitaria a procedura aperta, suddivisa in quattro lotti, per l’affidamento del servizio di pulizia occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, per un valore complessivo superiore a euro 137.000.000.</h:div><h:div>La procedura era articolata nei seguenti lotti: il Lotto n. 1, relativo al servizio per l’ASL Avezzano/L’Aquila/Sulmona, del valore di euro 37.031.178,79; il Lotto n. 2, relativo al servizio per l’ASL Lanciano/Vasto/Chieti, del valore di euro 39.816.410,78; il Lotto n. 3, relativo al servizio per l’ASL Pescara, del valore di euro 31.709.486,46; il Lotto n. 4, relativo al servizio per l’ASL Teramo, del valore di euro 28.696.092,43.</h:div><h:div>Il Disciplinare di gara prevedeva un vincolo di aggiudicazione in forza del quale ciascun operatore economico, pur potendo partecipare a tutti i lotti, poteva risultare aggiudicatario di un solo lotto, individuato in quello di maggior valore economico tra quelli per i quali fosse risultato primo in graduatoria.</h:div><h:div>All’esito delle operazioni di gara, con Determinazione n. -OMISSIS-, AREACOM disponeva l’aggiudicazione del Lotto n. 1 in favore di -OMISSIS-, del Lotto n. 2 in favore di -OMISSIS-, del Lotto n. 3 in favore di -OMISSIS- e del Lotto n. 4 in favore di -OMISSIS-</h:div><h:div>Dalle graduatorie emergeva che -OMISSIS- era risultata prima classificata nei Lotti n. 1 e n. 4 e seconda classificata nei Lotti n. 2 e n. 3, con scarti di punteggio particolarmente ridotti.</h:div><h:div>In data 7 novembre 2025, -OMISSIS- proponeva ricorso introduttivo avverso i suddetti provvedimenti di aggiudicazione, deducendo tre motivi di censura concernenti, rispettivamente, l’illegittimità del vincolo di aggiudicazione, la violazione dei Criteri Ambientali Minimi e l’illegittimità della verbalizzazione delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche.</h:div><h:div>Nelle more del giudizio, con nota prot. n. -OMISSIS-del 15 ottobre 2025, AREACOM richiedeva a -OMISSIS-, in qualità di gestore uscente, la trasmissione degli elenchi del personale impiegato nel servizio, necessari ai fini dell’attuazione della clausola sociale. A fronte del mancato riscontro, la richiesta veniva reiterata con nota prot. n.-OMISSIS- del 10 novembre 2025.</h:div><h:div>Gli elenchi del personale venivano trasmessi dalla società soltanto in data 30 dicembre 2025, alle ore 15:52.</h:div><h:div>Nella medesima giornata del 30 dicembre 2025, alle ore 20:21, AREACOM adottava la Determinazione n. -OMISSIS-, con la quale disponeva l’esclusione di -OMISSIS- da tutti i lotti della procedura di gara, ravvisando la sussistenza di gravi illeciti professionali consistenti nella mancata e tardiva trasmissione degli elenchi del personale, nell’omessa dichiarazione di procedimenti penali a carico del procuratore institore della società, sig. -OMISSIS-, e nell’applicazione di penali contrattuali di rilevante importo da parte dell’ASL n. 1 Avezzano–Sulmona–L’Aquila per inadempimenti occorsi nell’esecuzione di un precedente contratto di pulizie.</h:div><h:div>Con successiva Determinazione n. 7 del 13 gennaio 2026, AREACOM procedeva alla conseguente rettifica delle graduatorie di gara.</h:div><h:div>In data 28 gennaio 2026, -OMISSIS- proponeva primi motivi aggiunti avverso la Determinazione n. -OMISSIS- del 30 dicembre 2025, deducendo la violazione del giusto procedimento e delle garanzie partecipative, l’illegittimità dell’esclusione perché intervenuta successivamente all’aggiudicazione, l’insussistenza dei gravi illeciti professionali contestati, l’inadeguatezza della motivazione e la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.</h:div><h:div>A seguito della proposizione dei primi motivi aggiunti, AREACOM avviava un nuovo procedimento, richiedendo chiarimenti e documentazione integrativa con note del 2, del 13, del 17 e del 20 febbraio 2026.</h:div><h:div>All’esito dell’istruttoria integrativa, con Determinazione n. -OMISSIS-, AREACOM confermava l’esclusione di -OMISSIS- da tutti i lotti della procedura, revocando formalmente l’aggiudicazione del Lotto n. 1 ed integrando la motivazione anche con riferimento alle indagini penali pendenti presso le Procure della Repubblica di Napoli, Palermo e Catania e alla ritenuta inadeguatezza delle misure di self‑cleaning adottate dalla società.</h:div><h:div>Avverso tale ultimo provvedimento, in data 26 marzo 2026, -OMISSIS- proponeva secondi motivi aggiunti.</h:div><h:div>Con memoria depositata in data 11 maggio 2026, la ricorrente produceva documentazione dalla quale risulterebbe che l’ASL n. 1 Avezzano–Sulmona–L’Aquila, in data 24 aprile 2026, avrebbe proceduto alla disapplicazione delle penali contrattuali precedentemente irrogate, con conseguente cancellazione dell’annotazione nel Casellario ANAC in data 27 aprile 2026.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 27 maggio 2026, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.</h:div><h:div>2.§. La peculiare stratificazione degli atti amministrativi e processuali oggetto del presente giudizio impone di chiarire preliminarmente l’ordine logico di esame delle diverse impugnazioni proposte dalla ricorrente.</h:div><h:div>Il ricorso introduttivo è diretto avverso la Determinazione n. -OMISSIS-, con cui AREACOM ha disposto l’aggiudicazione dei quattro lotti della procedura di gara. Con tale ricorso, -OMISSIS- agisce, in via principale, per la disapplicazione/declaratoria di illegittimità del vincolo di aggiudicazione siccome: </h:div><h:div>- la sua disapplicazione porterebbe tout court all’aggiudicazione in favore di -OMISSIS- dei Lotti nn. 1 e 4; </h:div><h:div>- la società ricorrente, inoltre, intende dimostrare l’erroneità della sua collocazione al 2° posto delle graduatorie dei Lotti nn. 2 e 3 e, così, ottenere anche l’aggiudicazione degli stessi.</h:div><h:div>-OMISSIS- agisce comunque, in via subordinata, per la rinnovazione integrale della gara siccome l’eliminazione del vincolo di aggiudicazione potrebbe permetterle di conseguire l’aggiudicazione di tutti i Lotti in una nuova competizione.</h:div><h:div>La ricorrente manifesta, comunque, l’interesse alla rinnovazione integrale della procedura (anche senza eliminazione del vincolo di aggiudicazione) in quanto tale rinnovazione potrebbe permetterle di conseguire il primo posto nel Lotto n. 2 di gara, che è quello avente base d’asta di maggior valore, con conseguente maggior interesse di aggiudicazione per -OMISSIS- rispetto al Lotto n. 1.</h:div><h:div>In definitiva, pertanto, la ricorrente chiede:</h:div><h:div>(i) in via principale: in accoglimento del I motivo di ricorso, accertata l’illegittimità, e la necessaria disapplicazione, del vincolo di aggiudicazione apposto nella documentazione di gara, condannare le P.A. ad adottare tutti gli atti consequenziali per disapplicare il vincolo di aggiudicazione, con ogni effetto e conseguenza di legge, come indicato nel corpo del ricorso; </h:div><h:div>(ii) in via subordinata:</h:div><h:div>- in accoglimento del motivo I, condannare le P.A. alla rinnovazione integrale della </h:div><h:div>procedura di gara emendando i vizi censurati;</h:div><h:div>- in accoglimento del motivo II, condannare le P.A. alla rinnovazione integrale della procedura di gara emendando i vizi censurati;</h:div><h:div>- in accoglimento del motivo III, condannare le P.A. alla rinnovazione integrale della procedura di gara emendando i vizi censurati;</h:div><h:div>(iii) in via di ulteriore subordine, in accoglimento del motivo III, condannare la P.A. alla rinnovazione delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche emendando i vizi censurati, se del caso nominando una nuova Commissione giudicatrice.</h:div><h:div>Con i primi motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato la Determinazione n. -OMISSIS- del 30 dicembre 2025, con la quale AREACOM ha disposto l’esclusione di -OMISSIS- dalla gara, determinando il travolgimento dell’aggiudicazione del Lotto n. 1 e la sua esclusione dagli altri lotti.</h:div><h:div>Con i secondi motivi aggiunti, infine, è stata impugnata la successiva Determinazione n. -OMISSIS-, con la quale l’Amministrazione, all’esito di una rinnovata istruttoria procedimentale e di un nuovo contraddittorio con l’interessata, ha confermato l’esclusione di -OMISSIS-, revocando espressamente l’aggiudicazione del Lotto n. 1 e integrando in modo significativo la motivazione dell’atto espulsivo.</h:div><h:div>È pacifico che la Determinazione n. -OMISSIS- abbia integralmente sostituito la precedente Determinazione n. -OMISSIS- del 30 dicembre 2025, costituendo un nuovo ed autonomo provvedimento amministrativo, fondato su una rinnovata istruttoria e su una nuova valutazione complessiva dell’affidabilità dell’operatore economico. Come si dirà più diffusamente nel prosieguo, tale atto integra una conferma in senso proprio e non una mera convalida.</h:div><h:div>Ne consegue che i primi motivi aggiunti, diretti avverso la Determinazione n. -OMISSIS- del 30 dicembre 2025, sono divenuti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato il provvedimento ivi impugnato integralmente sostituito da un atto successivo che costituisce l’unico provvedimento attualmente esistente nel mondo giuridico e produttivo di effetti.</h:div><h:div>Quanto invece al ricorso introduttivo, il Collegio rileva che l’interesse alla sua trattazione è inscindibilmente connesso alla permanenza in gara della ricorrente. Ove l’esclusione dalla procedura fosse confermata in via definitiva, verrebbe infatti meno la legittimazione stessa di -OMISSIS- a contestare l’aggiudicazione dei lotti, non potendo un operatore escluso dalla gara aspirare ad alcuna delle utilità connesse alla procedura, né all’aggiudicazione diretta, né alla rinnovazione della gara con propria partecipazione.</h:div><h:div>Deve pertanto procedersi, in via prioritaria e assorbente, all’esame dei secondi motivi aggiunti, essendo dall’esito del loro scrutinio dipendente la sorte dell’intero contenzioso.</h:div><h:div>3.§. Con il primo motivo dei secondi motivi aggiunti, la ricorrente censura la Determinazione n. -OMISSIS-, deducendo che essa costituirebbe un illegittimo atto di convalida e non una conferma, con conseguente violazione dell’art. 21‑nonies della L. n. 241 del 1990. In particolare, -OMISSIS- sostiene che il provvedimento sarebbe viziato per carenza delle ragioni di interesse pubblico, per l’insanabilità dei vizi che avrebbero afflitto il precedente atto e per l’illegittima introduzione di nuove circostanze fattuali.</h:div><h:div>Il motivo non è fondato.</h:div><h:div>La Determinazione n. -OMISSIS- costituisce, infatti, un atto di conferma in senso proprio e non una convalida. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, la convalida presuppone il riconoscimento di un vizio dell’atto originario e la volontà di sanarlo senza rinnovare l’istruttoria, mentre la conferma in senso proprio presuppone la riapertura del procedimento, una nuova istruttoria, una rinnovata ponderazione degli interessi e l’adozione di una nuova motivazione.</h:div><h:div>Nel caso in esame, AREACOM ha riaperto il procedimento, ha richiesto chiarimenti alla ricorrente, ha acquisito ulteriori elementi istruttori, ha valutato analiticamente le misure di self‑cleaning dichiarate e ha adottato un provvedimento dotato di autonoma motivazione, che ha integralmente sostituito la precedente Determinazione n. -OMISSIS- del 30 dicembre 2025.</h:div><h:div>Ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 21‑nonies della L. n. 241 del 1990 e l’infondatezza del motivo.</h:div><h:div>4.§. Con il secondo motivo dei secondi motivi aggiunti, la ricorrente deduce l’illegittimità dell’esclusione in quanto disposta in un momento successivo all’aggiudicazione del 9 ottobre 2025, quando la procedura di gara sarebbe ormai conclusa. Lamenta, inoltre, che l’esclusione sarebbe fondata su fatti verificatisi dopo l’aggiudicazione – quali la mancata trasmissione degli elenchi del personale nel periodo ottobre–dicembre 2025 e l’adozione di misure cautelari penali nel dicembre 2025 – nonché che sarebbe stata estesa anche ai Lotti nn. 2, 3 e 4, per i quali -OMISSIS- non era risultata aggiudicataria.</h:div><h:div>Il motivo non è fondato sotto alcuno dei profili dedotti.</h:div><h:div>In via preliminare, deve ribadirsi il principio secondo cui i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dall’operatore economico non soltanto al momento della presentazione dell’offerta, ma senza soluzione di continuità per tutta la durata della procedura, fino all’aggiudicazione definitiva, alla stipula del contratto e per l’intero periodo di esecuzione dello stesso (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 8/2015).</h:div><h:div>Il fondamento normativo di tale principio è rinvenibile nell’art. 80, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 2016, il quale dispone che le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che lo stesso si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi precedenti. Il riferimento a “qualunque momento della procedura” esprime in modo inequivoco la volontà del legislatore di imporre un obbligo di verifica continua, che non si arresta con l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, ma prosegue sino alla stipula del contratto.</h:div><h:div>Nel caso di specie, alla data di adozione della Determinazione n. -OMISSIS- non risultava stipulata alcuna convenzione con gli aggiudicatari, né era intervenuta la dichiarazione di efficacia delle aggiudicazioni, subordinata alla verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 2016. Né era stato possibile procedere al cambio appalto, anche a causa della mancata trasmissione tempestiva degli elenchi del personale necessari all’attuazione della clausola sociale.</h:div><h:div>In tale contesto, la tesi secondo cui la procedura sarebbe ormai conclusa con la mera adozione del provvedimento di aggiudicazione non è condivisibile. Deve, infatti, essere ribadito che, fino alla stipula del contratto, il procedimento amministrativo non può dirsi concluso, sicché in tale arco temporale l’Amministrazione conserva intatti i propri poteri, ivi compreso quello di revoca dell’aggiudicazione e di esclusione per carenza dei requisiti di affidabilità.</h:div><h:div>Neppure è fondata la censura secondo cui l’art. 80, comma 6, si riferirebbe esclusivamente ad atti compiuti prima o nel corso della procedura, restando estranei i fatti successivi all’aggiudicazione. La locuzione “nel corso della procedura” ricomprende, infatti, l’intera fase che va dalla pubblicazione del bando sino alla stipula del contratto. In ogni caso, nel presente giudizio, i fatti posti a fondamento dell’esclusione trovano origine in condotte e vicende maturate durante lo svolgimento della procedura: le indagini penali erano in corso già nel periodo 2024–2025; l’omissione dichiarativa si è consumata al momento della presentazione dell’offerta; le penali contrattuali erano state applicate nel corso del 2025; la condotta omissiva relativa alla trasmissione degli elenchi del personale si fonda su un obbligo di collaborazione sorto con la partecipazione alla gara e con la previsione della clausola sociale.</h:div><h:div>Quanto all’estensione dell’esclusione ai Lotti nn. 2, 3 e 4, la censura è priva di pregio. Il giudizio di affidabilità ex art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50 del 2016 ha natura soggettiva e unitaria, attenendo all’operatore economico nel suo complesso e non al singolo lotto di gara. Una volta accertata la carenza dei requisiti di integrità e affidabilità, l’esclusione opera necessariamente in relazione a tutte le procedure e a tutti i lotti cui l’operatore ha partecipato.</h:div><h:div>Nel caso concreto, l’esclusione di -OMISSIS- da tutti i lotti si imponeva anche per evitare l’esito paradossale per cui, a seguito della revoca dell’aggiudicazione del Lotto n. 1 per difetto dei requisiti di affidabilità, la ricorrente sarebbe potuta divenire aggiudicataria del Lotto n. 4, nel quale era risultata prima classificata, nonostante la perdita dei medesimi requisiti.</h:div><h:div>In definitiva, dunque, una volta accertata la carenza dei requisiti di integrità e affidabilità, l'esclusione opera necessariamente in relazione a tutte le procedure e a tutti i lotti cui l'operatore ha partecipato, a prescindere dal fatto che l'operatore sia o meno risultato primo in graduatoria.</h:div><h:div>Ciò in quanto:</h:div><h:div>a) il concorrente utilmente collocato in graduatoria resta potenziale destinatario dell'affidamento in caso di scorrimento;</h:div><h:div>b) non può ammettersi che un operatore, divenuto medio tempore privo dei requisiti di ordine generale, permanga in graduatoria sino all'eventuale subentro;</h:div><h:div>c) lasciare in graduatoria un operatore privo dei requisiti comporterebbe evidente pregiudizio per l'interesse pubblico alla selezione di un contraente affidabile.</h:div><h:div>5.§. Con il terzo motivo dei secondi motivi aggiunti, articolato in plurimi e distinti profili, la ricorrente contesta la sussistenza dei gravi illeciti professionali posti a fondamento dell’esclusione, deducendo, in particolare, che le vicende penali richiamate non costituirebbero “mezzi adeguati” ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e delle Linee Guida ANAC n. 6, che la motivazione dell’atto sarebbe carente e generica, che la c.d. “teoria del contagio” sarebbe inapplicabile al caso di specie, che le misure di self‑cleaning adottate dalla società sarebbero state ingiustamente ritenute inadeguate, che non sussisterebbe un obbligo di dichiarare mere indagini penali non sfociate in condanne e, infine, che le penali contrattuali valorizzate dall’Amministrazione sarebbero state illegittimamente applicate e successivamente disapplicate dall’ASL n. 1.</h:div><h:div>Il motivo, in tutte le sue articolazioni, non è fondato.</h:div><h:div>5.§.1. In via preliminare, occorre ribadire che, nel vigore del D.Lgs. n. 50 del 2016, l’art. 80, comma 5, lett. c), attribuisce alla stazione appaltante un ampio margine di discrezionalità nell’apprezzamento dei fatti idonei a integrare gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico.</h:div><h:div>La giurisprudenza è costante nell’affermare che il giudizio sui gravi illeciti professionali costituisce espressione di un potere ampiamente discrezionale, rispetto al quale il sindacato del giudice amministrativo deve mantenersi nei limiti della verifica della non manifesta illogicità, irragionevolezza o pretestuosità della valutazione compiuta dall’Amministrazione, senza potersi risolvere in una sostituzione della valutazione amministrativa con una diversa, propria valutazione di merito.</h:div><h:div>Tale discrezionalità trova conferma nella formulazione aperta della norma, che non tipizza in modo tassativo le fattispecie rilevanti, demandando alla stazione appaltante la dimostrazione dell’illecito “con mezzi adeguati”. Le Linee Guida ANAC n. 6 hanno, a loro volta, carattere meramente esemplificativo e non esaustivo, come chiarito dalla stessa Autorità e dalla giurisprudenza.</h:div><h:div>5.§.2. Ciò premesso, il Collegio deve dare atto del quadro fattuale oggettivamente ricostruito da AREACOM nella Determinazione n. -OMISSIS-, che risulta fondato su documentazione acquisita agli atti e non contestato nella sua materialità.</h:div><h:div>In particolare, risulta che presso la Procura della Repubblica di Napoli è pendente un procedimento penale a carico del sig. -OMISSIS-, procuratore institore di -OMISSIS- dal 26 gennaio 2022 al 19 maggio 2025, dotato di ampi poteri di rappresentanza, gestione e firma delle procedure di gara. In tale procedimento sono contestati reati contro la pubblica amministrazione, aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa, in relazione a una procedura di gara per servizi di facility management indetta dall’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, effettivamente aggiudicata a -OMISSIS-. In data 2 settembre 2025, il GIP del Tribunale di Napoli ha applicato nei confronti del sig. -OMISSIS- una misura cautelare interdittiva.</h:div><h:div>Ulteriori vicende penali risultano pendenti presso la Procura della Repubblica di Palermo, in relazione a indagini per reati di corruzione e turbativa d’asta concernenti una gara dell’ASP di Siracusa, e presso la Procura della Repubblica di Catania, in relazione a ipotesi di corruzione e turbativa d’asta nel settore dei servizi pubblici di pulizia e igiene urbana. In tali procedimenti sono stati adottati provvedimenti cautelari e atti di perquisizione.</h:div><h:div>È inoltre emerso un procedimento istruttorio relativo a una gara per servizi di pulizia presso l’aeroporto di Palermo, nel quale -OMISSIS- era risultata prima classificata, successivamente revocata anche in ragione dell’emersione delle medesime vicende penali e della posizione del soggetto apicale coinvolto.</h:div><h:div>5.§.3. A fronte di tale quadro, non può condividersi la tesi della ricorrente secondo cui le mere indagini penali, in assenza di sentenze di condanna, non costituirebbero mezzi adeguati ai fini del giudizio di affidabilità ex art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50 del 2016.</h:div><h:div>La giurisprudenza ha chiarito che non è necessario che i gravi illeciti professionali siano accertati con sentenza, anche non definitiva, essendo sufficiente che gli stessi siano desumibili da gravi indizi, ricavabili anche da procedimenti penali in corso e dall’adozione di misure cautelari, qualora le vicende risultino caratterizzate da particolare gravità, pertinenza e omogeneità rispetto all’oggetto dell’affidamento (Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 10483/2022).</h:div><h:div>Nel caso di specie, le indagini hanno dato luogo all’adozione di misure cautelari da parte di più autorità giudiziarie, riguardano reati di particolare gravità nel settore degli appalti pubblici, sono plurime e omogenee e risultano temporalmente e oggettivamente pertinenti rispetto alla procedura di gara per cui è causa. Il soggetto coinvolto rivestiva, inoltre, un ruolo apicale e centrale nella struttura societaria, con incisivi poteri rappresentativi.</h:div><h:div>In tale contesto, la valutazione di AREACOM circa la rilevanza di tali vicende ai fini del giudizio di affidabilità non è manifestamente illogica né irragionevole.</h:div><h:div>5.§.4. Non è fondata neppure la censura relativa all’inapplicabilità della c.d. “teoria del contagio”. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l’inaffidabilità di un soggetto che rivesta un ruolo influente nella compagine societaria può riflettersi sulla società stessa, atteso che le persone giuridiche agiscono attraverso i propri rappresentanti e dirigenti. La presenza, in ruoli apicali, di soggetti ritenuti inaffidabili può dunque legittimamente incidere sul giudizio di affidabilità dell’impresa (ex plurimis Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 9640/2024).</h:div><h:div>Nel caso concreto, il sig. -OMISSIS- era procuratore institore con ampi poteri di rappresentanza, firmatario delle offerte di gara e responsabile della gestione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni per una vasta area territoriale. Le condotte contestate, secondo la ricostruzione investigativa, sarebbero state poste in essere proprio nell’esercizio di tali funzioni e nell’interesse della società, che ne avrebbe tratto vantaggio economico. Ne consegue la legittimità dell’applicazione della teoria del contagio.</h:div><h:div>5.§.5. Quanto alle misure di self‑cleaning, AREACOM ha svolto una valutazione analitica delle misure rappresentate da -OMISSIS-, concludendo per la loro inadeguatezza. In particolare, l’Amministrazione ha rilevato la tardività della dissociazione dal soggetto coinvolto, avvenuta solo dopo l’emersione delle vicende penali e l’adozione di provvedimenti cautelari, nonché l’insufficienza della mera rimozione dell’apicale in assenza di una complessiva riorganizzazione del sistema dei controlli interni.</h:div><h:div>Le certificazioni e i modelli organizzativi invocati dalla ricorrente risultavano, peraltro, già in vigore al momento dei fatti contestati, sicché la loro mera conferma non dimostrava l’adozione di misure nuove e incisive. Le ulteriori misure prospettate erano, inoltre, connotate da genericità.</h:div><h:div>Tale valutazione non appare illogica né irragionevole e rientra nel prudente apprezzamento della stazione appaltante, cui spetta valutare l’idoneità concreta delle misure di self‑cleaning a garantire l’affidabilità dell’operatore.</h:div><h:div>5.§.6. È infondato anche il profilo di censura relativo all’asserita insussistenza di un obbligo dichiarativo con riferimento alle indagini penali. Sotto la vigenza del D.Lgs. n. 50 del 2016, l’operatore economico è tenuto a dichiarare tutte le circostanze potenzialmente idonee a incidere sulla propria affidabilità, al fine di consentire alla stazione appaltante di esercitare il proprio potere valutativo.</h:div><h:div>Nel caso di specie, la ricorrente era a conoscenza delle indagini penali e, nondimeno, non ne ha dato comunicazione spontanea. L’emersione delle vicende è avvenuta solo a seguito di richieste istruttorie e notizie di stampa. Tale omissione costituisce, di per sé, un autonomo grave illecito professionale, indicativo di una carenza di leale collaborazione e trasparenza nei confronti dell’Amministrazione.</h:div><h:div>5.§.7. Non può trovare accoglimento neppure l’invocazione del principio del favor rei e della disciplina più favorevole introdotta dal D.Lgs. n. 36 del 2023. L’esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50 del 2016 non ha natura sanzionatoria, bensì natura amministrativa e selettiva, preordinata alla scelta di un contraente affidabile. Trova pertanto applicazione il principio tempus regit actum, con conseguente irrilevanza delle disposizioni sopravvenute.</h:div><h:div>5.§.8. Quanto alle penali contrattuali applicate dall’ASL n. 1 Avezzano–Sulmona–L’Aquila, la loro rilevanza ai fini del giudizio di affidabilità non è esclusa dalla successiva disapplicazione intervenuta nell’ambito di una transazione. Il giudizio ex art. 80, comma 5, lett. c‑ter), del D.Lgs. n. 50 del 2016 ha natura prognostica e si fonda sulla valutazione complessiva della condotta pregressa dell’operatore. Le penali, per importo e reiterazione, costituiscono elementi sintomatici di carenze organizzative e gestionali legittimamente valorizzabili dalla stazione appaltante.</h:div><h:div>Alla luce di tutti gli elementi considerati, il terzo motivo deve essere integralmente respinto.</h:div><h:div>6.§. Con il quarto motivo dei secondi motivi aggiunti, la ricorrente contesta che la mancata o tardiva trasmissione degli elenchi del personale possa integrare un grave illecito professionale, deducendo, in particolare, la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, l’insussistenza di un obbligo giuridico di trasmissione degli elenchi alla stazione appaltante, l’inesistenza di un termine perentorio per l’adempimento, l’irrilevanza del ritardo in relazione alla tempistica del subentro e l’erroneità della qualificazione della condotta come abuso di posizione dominante.</h:div><h:div>Il motivo non è fondato.</h:div><h:div>In primo luogo, la censura si fonda su un’erronea premessa, laddove assume che il principio di tassatività delle cause di esclusione impedirebbe di valorizzare, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50 del 2016, condotte non espressamente tipizzate dalla legge o dalla lex specialis. La disposizione citata costituisce, infatti, una clausola generale che consente alla stazione appaltante di valutare come gravi illeciti professionali anche comportamenti non analiticamente predeterminati, purché idonei, nella concreta fattispecie, a far dubitare dell’integrità o affidabilità dell’operatore economico (Cons. Stato, sez. V, 29/10/2020, n. 6615).  </h:div><h:div>Nel caso di specie, l’obbligo di collaborazione del gestore uscente ai fini dell’attuazione della clausola sociale trova fondamento nei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto contrattuale, applicabili anche ai rapporti con la pubblica amministrazione, nonché nelle previsioni del Disciplinare di gara, che qualificava la clausola sociale come elemento strutturale dell’appalto. Le Linee Guida ANAC n. 13 individuano, inoltre, espressamente l’obbligo del gestore uscente di fornire gli elenchi del personale ai fini del corretto subentro.</h:div><h:div>Non rileva, in senso contrario, la deduzione secondo cui l’art. 4 del CCNL Multiservizi prevederebbe la trasmissione degli elenchi solo in favore delle organizzazioni sindacali e dell’appaltatore subentrante. La clausola sociale, come declinata dalla lex specialis, impone un dovere di collaborazione anche nei confronti della stazione appaltante, unico soggetto in grado di coordinare il subentro di più operatori in relazione ai diversi lotti di gara. Le predette Linee Guida ANAC n. 13, dispongono che “Le stazioni appaltanti valutano inoltre la possibilità di inserire, negli schemi contrattuali, specifiche clausole che obbligano gli appaltatori a fornire le informazioni sul personale utilizzato nel corso dell’esecuzione contrattuale”.</h:div><h:div>Nel caso concreto, -OMISSIS- ha ricevuto due richieste formali di trasmissione degli elenchi, in data 15 ottobre e 10 novembre 2025, la seconda delle quali recava espresso avvertimento circa le possibili conseguenze ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016. Nonostante ciò, la trasmissione è avvenuta solo il 30 dicembre 2025, con un ritardo di oltre due mesi.</h:div><h:div>A ciò si aggiunge che gli elenchi inizialmente trasmessi risultavano incompleti e contenevano personale con rapporto di lavoro interinale, non conforme alla disciplina applicabile agli appalti ad alta intensità di manodopera, sicché si sono rese necessarie successive rettifiche, con ulteriore aggravio procedimentale e ritardo nelle operazioni di subentro.</h:div><h:div>Tale condotta è stata correttamente qualificata da AREACOM come indice di scarsa affidabilità e come comportamento lesivo dei principi di correttezza, trasparenza e leale collaborazione, nonché come sfruttamento della posizione di vantaggio informativo propria del gestore uscente. La valutazione operata dall’Amministrazione non appare manifestamente illogica né sproporzionata.</h:div><h:div>7.§. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce che la Determinazione n. -OMISSIS- sarebbe affetta da illegittimità derivata in ragione dei vizi dedotti con i primi motivi aggiunti.</h:div><h:div>Il motivo è infondato.</h:div><h:div>Come già rilevato, la Determinazione n. -OMISSIS- costituisce un autonomo e nuovo provvedimento, adottato all’esito di una rinnovata istruttoria, che ha integralmente sostituito la precedente Determinazione n. -OMISSIS- del 30 dicembre 2025. Inoltre, tutte le censure sostanziali rivolte avverso il provvedimento confermativo sono state respinte, con conseguente insussistenza di qualsiasi illegittimità derivata.</h:div><h:div>8.§. Alla luce delle considerazioni che precedono, i secondi motivi aggiunti devono essere integralmente respinti.</h:div><h:div>Il Collegio rileva che la Determinazione n. -OMISSIS- risulta sorretta da una pluralità di ragioni tra loro autonome e convergenti, ciascuna delle quali, anche singolarmente considerata, è idonea a giustificare l’esclusione di -OMISSIS- dalla procedura di gara. Trattandosi di provvedimento plurimotivato, la legittimità anche di una sola delle ragioni poste a fondamento dell’atto sarebbe sufficiente a sorreggerlo.</h:div><h:div>9.§. I primi motivi aggiunti, notificati il 28 gennaio 2026 e diretti avverso la Determinazione n. -OMISSIS- del 30 dicembre 2025, devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.</h:div><h:div>Come già evidenziato, la Determinazione n. -OMISSIS- ha integralmente sostituito il precedente provvedimento di esclusione, costituendo l’unico atto attualmente produttivo di effetti giuridici. L’atto di conferma in senso proprio, adottato all’esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi, determina, infatti, il venir meno dell’interesse all’impugnazione dell’atto precedente.</h:div><h:div>10.§. Anche il ricorso introduttivo, proposto avverso la Determinazione n. -OMISSIS- di aggiudicazione dei lotti di gara, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.</h:div><h:div>Le domande formulate con il ricorso introduttivo presupponevano, infatti, la permanenza di -OMISSIS- nella procedura di gara quale operatore in possesso dei requisiti di partecipazione. Accertata la legittimità dell’esclusione disposta con la Determinazione n. -OMISSIS-, viene meno la legittimazione attiva della ricorrente a contestare gli esiti della gara, non potendo un operatore escluso aspirare né all’aggiudicazione né alla rinnovazione della procedura con propria partecipazione.</h:div><h:div>11.§. Per i motivi predetti, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile, il primo ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato improcedibile e il secondo ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (L’AQUILA), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:</h:div><h:div>– respinge i secondi motivi aggiunti proposti da -OMISSIS-;</h:div><h:div>– dichiara improcedibili i primi motivi aggiunti;</h:div><h:div>– dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;</h:div><h:div>–  condanna -OMISSIS- al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio che si liquidano, considerati il valore della controversia, la complessità delle questioni trattate, il numero di atti processuali depositati e l'articolazione del giudizio su ricorso introduttivo e due successivi atti di motivi aggiunti, in euro 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore di AREACOM e in euro 3.000,00, oltre accessori di legge in favore di ciascun controinteressato costituito (-OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-; RTI -OMISSIS-).</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.</h:div><h:div>Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/05/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Maroscia Marco</h:div><h:div>Mario Gabriele Perpetuini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>