<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20240026220250625232555447" id="20240026220250625232555447" modello="3" modifica="30/06/2025 18:00:45" pdf="0" ricorrente="Anna Rita Giuliani" stato="2" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00262"/><fascicolo anno="2025" n="00339"/><urn>urn:nir:tar.abruzzo;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240026220250625232555447.xml</file><wordfile>20240026220250625232555447.docm</wordfile><ricorso NRG="202400262">202400262\202400262.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\645 Germana Panzironi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>germana panzironi</firma><data>27/06/2025 10:33:16</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>mario gabriele perpetuini</firma><data>25/06/2025 23:28:57</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>02/07/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'  Abruzzo</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Germana Panzironi,	Presidente</h:div><h:div>Mario Gabriele Perpetuini,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Maria Colagrande,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>per l''annullamento</h:div><h:div>e/o declaratoria di nullità, previa concessione di idonee misure cautelari, anche provvisoriamente decretate ex art. 56 c.p.a., della nota prot. n. -OMISSIS- del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Castel del Monte recante “diniego” per asserita improcedibilità della C.I.L. - comunicazione di inizio lavori prot. n. -OMISSIS- e atti connessi, nonché annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, della nota prot. n. -OMISSIS- del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Castel del Monte recante “diniego” per asserita improcedibilità della richiesta di permesso di costruire prot. n. -OMISSIS-</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 21\3\2025 : </h:div><h:div>nell’ambito del ricorso n. 262/2024 R.G. già proposto</h:div><h:div>per l’annullamento e/o declaratoria di nullità:</h:div><h:div>- della nota prot. n. -OMISSIS- del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Castel del Monte recante “diniego” per asserita improcedibilità della C.I.L. - comunicazione di inizio lavori prot. n. -OMISSIS- (pratica SUAP n. -OMISSIS-) presentata da -OMISSIS- per la “installazione per 90 giorni di 2 bagni chimici di cui 1 per disabili di 1 lavandino chimico per lavamani e sanificazione, esterni alla struttura ad uso punto vendita di carni e formaggi” presso il punto di ristoro (rifugio) sito in località -OMISSIS-, individuato catastalmente al Fg. -OMISSIS- e, previo dissequestro anche parziale del manufatto, per la “installazione di cartongesso rimozione lavamani e rubinetto esistenti nel punto vendita”;</h:div><h:div>- della nota prot. n. -OMISSIS-con la quale lo stesso Responsabile comunale ha confermato il suddetto “diniego”;</h:div><h:div>- della nota prot. n. -OMISSIS- del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Castel del Monte recante “diniego” per asserita improcedibilità della richiesta di permesso di costruire prot. n. -OMISSIS- (Pratica SUAP n. -OMISSIS-) presentata dalla Sig.ra -OMISSIS- per la realizzazione di un impianto di smaltimento delle acque reflue a servizio della suddetta struttura/rifugio ad uso vendita di carni e formaggi sito in località -OMISSIS-, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;</h:div><h:div>nonché con il presente atto di motivi aggiunti</h:div><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>della nota prot. n. -OMISSIS- del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Castel del Monte recante (nuovo) diniego alla richiesta di permesso di costruire prot. n. -OMISSIS- (Pratica SUAP n. -OMISSIS-) presentata dalla Sig.ra -OMISSIS- per la realizzazione di un impianto di smaltimento delle acque reflue a servizio della suddetta struttura/rifugio ad uso vendita di carni e formaggi sito in località -OMISSIS-, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 262 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Colagrande, Giulio De Carolis, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Colagrande in L'Aquila, via G. Verdi n. 18; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Castel del Monte, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Camerini, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Garibaldi , 62; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castel del Monte;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.§. La ricorrente è concessionaria di un terreno di proprietà comunale sito in località -OMISSIS-- -OMISSIS-, meglio individuato catastalmente al Fg. -OMISSIS-, ove sorge una struttura monopiano adibita a punto vendita di carni e formaggi della famiglia della ricorrente con area esterna attrezzata per uso ristoro (c.d. “-OMISSIS-”), sulla scorta di autorizzazioni commerciali e sanitarie rilasciate dal -OMISSIS-.</h:div><h:div>In data -OMISSIS- il suddetto manufatto è stato sottoposto a sequestro preventivo con decreto del GIP presso il Tribunale di L’Aquila, nell’ambito del procedimento penale (n. -OMISSIS- R.G.N.R.) che vede indagata la ricorrente in relazione alla contestazione delle fattispecie di reato p. e p. dagli artt. 137, co. 1, d.lgs. n. 152/2006 e n. 734 c.p. per avere scaricato nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, in mancanza delle prescritte autorizzazioni, le acque reflue prodotte dalla suddetta attività, per effetto dell’utilizzo dei servizi igienici degli avventori e dei servizi interni funzionali alle attività.</h:div><h:div>Al fine di risolvere le criticità e conseguire il dissequestro del manufatto in tempo utile per la ripresa delle attività nella stagione estiva 2024, la ricorrente ha presentato richiesta di P.dC. prot. n. -OMISSIS- (integrata dall’istante in data -OMISSIS-) per la realizzazione di un impianto di smaltimento delle acque reflue a servizio della suddetta struttura.</h:div><h:div>Con nota prot. n. -OMISSIS- l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, all’uopo interpellato dall’istante, ha rilasciato parere favorevole sulla Valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.) ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. n. 357/1997 e s.m.i..</h:div><h:div>Nelle more della definizione di detto procedimento, visto l’approssimarsi della stagione estiva e la correlata necessità di una soluzione - seppur temporanea e provvisoria - per la rapida riapertura dell’attività quantomeno nello spazio all’aperto, la ricorrente ha presentato una comunicazione di inizio lavori ex art. 6, co. 1, lett. e-bis), d.p.r. n. 380/2001 prot. n. -OMISSIS- per la “installazione per 90 giorni di 2 bagni chimici di cui 1 per disabili di 1 lavandino chimico per lavamani e sanificazione, esterni alla struttura ad uso punto vendita di carni e formaggi” e, previo dissequestro anche parziale del manufatto, per la “installazione di cartongesso rimozione lavamani e rubinetto esistenti nel punto vendita”.</h:div><h:div>Con nota prot. n. -OMISSIS- l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha espresso, anche in relazione a detto intervento, il proprio parere favorevole in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale, precisando altresì che, ai sensi dell’art. 25 delle NTA del Parco, “l’intervento in oggetto non risulta soggetto a nullaosta di cui all’art. 4 co. 1 poiché trattasi di tipologia di intervento edilizio di cui all’art. 6, co. 1, lett. e-quinquies) del DPR 380/2001, ovvero non soggetto a titolo edilizio abilitativo”.</h:div><h:div>Il Comune si è sfavorevolmente pronunciato con la stessa motivazione su entrambe le pratiche e segnatamente:</h:div><h:div>- con nota del Responsabile dell’Ufficio Tecnico prot. n. -OMISSIS- recante “diniego” ha dichiarato improcedibile la richiesta di P.d.C. del -OMISSIS- siccome “relativa ad un immobile tuttora sottoposto a decreto di sequestro “Proc. Pen. -OMISSIS- RGNR, -OMISSIS- RG GIP” e, in ogni caso, “non risulta pervenuto un titolo abilitativo ritenuto idoneo e legittimante la struttura esistente, ai sensi dell’art. 9-bis del T.U.E. D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.”;</h:div><h:div>- con nota dello stesso Responsabile comunale prot. n. -OMISSIS- ha opposto “diniego” alla C.I.L. del -OMISSIS- dichiarandola altrettanto improcedibile “considerato che tuttora il fabbricato è sottoposto a decreto di sequestro “Proc. Pen. -OMISSIS- RGNR, -OMISSIS- RG GIP”, per lo stesso è esclusa qualsiasi disponibilità di utilizzo”, e fermo restando che, in caso di dissequestro, “dovrà comunque essere prodotto idoneo titolo abilitativo e legittimante la struttura esistente”.</h:div><h:div>Avverso i provvedimenti predetti insorge la ricorrente che ne chiede l’annullamento sulla base dei seguenti motivi di diritto:</h:div><h:div>1) “sulla illegittimità e/o nullità del “diniego” opposto sulla c.i.l.: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 del d.P.R. n.  380/2001 anche in relazione all’art. 21-septies, della l. n. 241/90.  Eccesso di potere: travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti; illogicità, irragionevolezza; contraddittorietà; sviamento; ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost.”;</h:div><h:div>2) “sulla illegittimità del “diniego” opposto sulla richiesta di p.d.c.: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6-bis, 9-bis e 11 del d.P.R. n. 380/2001 anche in relazione all’art. 3 della l. N.  241/90. Eccesso di potere: difetto di istruttoria; travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti; illogicità, irragionevolezza; contraddittorietà; sviamento; ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost.”.</h:div><h:div>Si è costituita l’Amministrazione intimata resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.</h:div><h:div>Con decreto monocratico n. 143/2024, è stata accolta la domanda di tutela cautelare monocratica “consentendo alla ricorrente di procedere ai lavori comunicati, trattandosi, ad una sommaria delibazione, di edilizia libera, quindi non soggetta ad autorizzazione comunale”.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 146/2024 è stata accordata la tutela cautelare.</h:div><h:div>A seguito della comunicazione dell’ordinanza da parte della ricorrente del 9.9.2024, il Comune ha disposto il riavvio del procedimento di esame della richiesta di P.d.C. con nota prot. n. -OMISSIS-, contenente altresì una reiterazione della richiesta di trasmissione di documentazione volta a comprovare la “legittimità della struttura esistente”. Detta richiesta è stata riscontrata dall’interessata con nota del -OMISSIS- e relativi allegati, cui ha fatto seguito una ulteriore richiesta istruttoria del Comune -OMISSIS-, parimenti riscontrata in data -OMISSIS-.</h:div><h:div>A distanza di 3 mesi dal riavvio del procedimento il Comune di Castel del Monte ha adottato la nota prot. n. -OMISSIS- recante nuovo provvedimento di diniego alla richiesta di P.d.C., nella quale si reitera il profilo ostativo riferito alla pretesa mancata dimostrazione dello stato legittimo del manufatto cui l’istanza si riferisce, cui se ne aggiunge un altro riferito alla asserita incompatibilità dell’intervento con la destinazione agricola dell’area ricavabile dall’art. 33 delle NTA del PRP e dall’art. 33 delle NTA del PRG.</h:div><h:div>Il nuovo provvedimento è stato impugnato con ricorso per motivi aggiunti con i quali si lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6-bis, 9-bis, 11 e 35 del d.P.R. n. 380/2001, nonché dell’art. 33 e ss. Delle NTA del vigente P.R.E. di Castel del Monte e dell’art. 32 e ss. delle NTA del P.R.P., anche in relazione agli artt. 3, 7 e 10-bis della l. N. 241/90. Eccesso di potere: difetto di istruttoria; travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti; illogicità, irragionevolezza; contraddittorietà; sviamento; ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost.”.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 25 giugno 2025 il ricorso e i motivi aggiunti sono stati trattenuti in decisione.</h:div><h:div>2.§. Osserva il collegio che il Comune ha dichiarato improcedibili entrambe le istanze a causa del sequestro penale del manufatto e per la mancanza di un titolo abilitativo ritenuto idoneo e legittimante la struttura esistente.</h:div><h:div>Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha sostenuto l’illegittimità dei provvedimenti in quanto relativi, rispettivamente, ad opere temporanee ed esterne al manufatto che per loro natura non richiederebbero alcun assenso preventivo e, quanto al permesso di costruire, lo stesso è richiesto per la realizzazione di un impianto di smaltimento delle acque reflue necessario proprio per risolvere le criticità che hanno portato al sequestro del manufatto.</h:div><h:div>Nelle more del giudizio il Comune di Castel del Monte ha adottato la nota prot. n. -OMISSIS- recante nuovo provvedimento di diniego alla richiesta di P.d.C. oggetto di impugnazione con ricorso per motivi aggiunti.</h:div><h:div>3.§. In primo luogo il collegio ritiene di scrutinare le eccezioni in rito sollevate dalla parte resistente.</h:div><h:div>Il Comune sostiene l’inammissibilità del ricorso e dei successivi atti di motivi aggiunti in quanto gli stessi non sarebbero stati notificati ad almeno uno dei controinteressati, individuati dal Comune nella Procura della Repubblica, nell’Ente Parco Naturale Regionale e nel custode giudiziario.</h:div><h:div>L’eccezione è infondata in quanto nessuno dei predetti soggetti assume la qualifica formale e sostanziale di “controinteressato” in quanto non è individuabile, in capo agli stessi, alcun interesse, di natura uguale e contrario a quello della ricorrente, alla conservazione del provvedimento gravato.</h:div><h:div>Con una seconda eccezione processuale, il Comune sostiene l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti in quanto non sarebbe stato impugnato il sopravvenuto provvedimento comunale prot. n. -OMISSIS- di “diniego”, previa adozione della determina n. 68 di pari data, con cui il responsabile del Servizio Tecnico non ha approvato la “Vinca” sulla nuova c.i.l. presentata dalla Sig.ra -OMISSIS- in data -OMISSIS- “per la installazione di bagni chimici e lavandini esterni alla struttura utilizzata quale punto vendita di carni e formaggi, e cioè le stesse dotazioni provvisorie di approvvigionamento idrico e servizi igienici posizionate, temporaneamente, nell’anno 2024 e poi rimosse”.</h:div><h:div>In particolare, secondo la prospettazione della difesa comunale, la motivazione di tale diniego - secondo cui “ad oggi il ristoro -OMISSIS- non risulta possedere titoli edilizi legittimanti la struttura, ai sensi delle normative e dei regolamenti vigenti ed in particolare in materia urbanistica ai sensi dell’art. 35 del TUE DPR 380/2011 e s.m.i.” -  implicando un atto non meramente confermativo avrebbe dovuto essere impugnato dalla ricorrente.</h:div><h:div>L’eccezione è infondata.</h:div><h:div>Il sopravvenuto diniego si riferisce ad una pratica nuova e diversa da quella oggetto del presente giudizio e, peraltro, riferita all’installazione di n. 2 bagni chimici di cui 1 per disabili, n. 1 lavandino chimico per lavamani e sanificazione esterni a servizio del “-OMISSIS-” nel solo periodo primaverile del 2025, e segnatamente, per “n° 3 giorni dal 19 al 21 compreso del mese di aprile; n° 3 giorni dal 25 al 27 compreso del mese di aprile; n° 4 giorni dall’01 al 04 compreso del mese di maggio; n°18 giorni dal 13 al 30 compreso del mese di maggio”, con l’ulteriore previsione che “nei giorni non previsti dalla suddetta previsione i servizi saranno rimossi e custoditi all’interno della struttura”.</h:div><h:div>Sicché ad oggi detto provvedimento ha cessato di produrre effetti sulla relativa c.i.l. e, quindi, la pretesa necessaria impugnazione sarebbe limitata a far valere solo eventuali profili risarcitori senza alcuna possibilità di incidere sul presente giudizio.</h:div><h:div>4.§. Nel merito il ricorso per motivi aggiunti è fondato e deve essere accolto.</h:div><h:div>4.§.1. Il nuovo provvedimento di diniego adottato dal Comune di Castel del Monte sulla richiesta di P.d.C. del -OMISSIS- reitera, in primo luogo, il profilo inerente alla mancanza di un titolo edilizio abilitativo e legittimante la struttura esistente. </h:div><h:div>Sul punto il collegio rileva che viene in rilievo un’opera realizzata prima del -OMISSIS-, e gestita a partire dal -OMISSIS- dalla famiglia della ricorrente (e ora direttamente da quest’ultima) come punto di ristoro e di vendita di prodotti di produzione propria quali carni e formaggi per effetto delle diverse autorizzazioni commerciali e sanitarie rilasciate negli anni dallo stesso Comune di Castel del Monte, le quali implicitamente riconoscono che l’immobile preesiste ed è certamente legittimato sotto il profilo urbanistico-edilizio.</h:div><h:div>In tal senso, il consolidato orientamento giurisprudenziale – richiamato dalla ricorrente -  secondo cui le autorizzazioni commerciali implicitamente riconoscono la legittimità dell’immobile atteso che l’esercizio dell’attività commerciale e il rilascio della relativa autorizzazione non può prescindere dalla conformità urbanistico-edilizia dei locali in cui l’attività si svolge (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 29.5.2018, n. 3212; TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 5.2.2020, n. 543).</h:div><h:div>Né potrebbe rilevare in senso opposto il riferimento contenuto nel diniego impugnato alla richiesta di p.d.c. in sanatoria (rimasta priva di riscontri da parte del Comune e, dunque, da ritenersi implicitamente rigettata) che era stata prudentemente presentata nel -OMISSIS- dalla ricorrente, allorché divenuta concessionaria del terreno comunale su cui insiste la struttura in parola. Al riguardo, basti osservare che nella stessa relazione tecnica allegata alla richiesta in parola si dà atto che la domanda “riguarda l’opera da sanare realizzata in data antecedente il 1960” ed è proprio per tale ragione che detta istanza non ha avuto alcun seguito, data la stessa inconfigurabilità della sanatoria di un’opera che non poteva ritenersi abusiva giacché realizzata prima del -OMISSIS-.</h:div><h:div>Tanto è vero che successivamente lo stesso Comune:</h:div><h:div>(i) con deliberazione di G.C. n. -OMISSIS-.-OMISSIS-, al fine di “valorizzare il territorio e promuovere il turismo”, ha approvato un intervento di realizzazione di nuovi parcheggi nella zona della piana di -OMISSIS-, in Loc. -OMISSIS- e in Loc. -OMISSIS-, in prossimità dei due rifugi/ristori ivi esistenti, tra cui quello della Sig.ra -OMISSIS-; sistemazione, da ultimo, riconfermata con delibera di G.C. n.-OMISSIS- recante approvazione del “Regolamento per l’utilizzazione delle aree parcheggio in Loc. -OMISSIS- e -OMISSIS-” (ove si riporta nuovamente, nei relativi allegati, il “ristoro -OMISSIS-”);</h:div><h:div>(ii) con deliberazione di G.C. n. -OMISSIS- ha concesso il rinnovo della concessione del terreno demaniale ove sorge il punto di ristoro “per complessivi mq -OMISSIS- di cui circa mq 100 coperti” alla Sig.ra -OMISSIS- “a condizione dell’esito positivo delle verifiche dei titoli abilitativi legittimanti in mancanza dei quali si provvederà alla revoca della concessione e all’adozione degli atti consequenziali”;</h:div><h:div>(iii) con provvedimento n.-OMISSIS- lo stesso Comune, ad ulteriore conferma della legittimità dell’immobile e previa acquisizione del parere favorevole della Soprintendenza prot. n. -OMISSIS-, ha rilasciato alla ricorrente apposita autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di lavori di riqualificazione della predetta struttura; lavori consistenti nella demolizione e ricostruzione della struttura destinata a punto ristoro, lasciando invariate le superfici preesistenti e proponenti un leggero aumento delle altezze per l’adeguamento igienico-sanitario della struttura. A tale proposito, si rivela un vero e proprio fuor d’opera l’assunto riportato nel diniego impugnato secondo cui il relativo permesso di costruire “non è stato rilasciato perché la struttura destinata a punto di ristoro è risultata essere stata costruita in assenza di titolo edilizio, per cui risulta abusiva”. Sul punto, è sufficiente osservare come il Comune non si sia invero mai espresso sulla richiesta di P.d.C. relativa ai predetti lavori di riqualificazione (e tantomeno sulla pretesa abusività del manufatto) semplicemente perché la stessa non è mai stata presentata/coltivata a causa dell’insorgere della pandemia da “covid-19”.</h:div><h:div>Privo di riscontri si rivela poi l’assunto del Comune secondo cui il compendio attualmente esistente “è stato costruito in epoca successiva al -OMISSIS- ed ha superficie pari, o superiore, a -OMISSIS-.” dal momento che omette di considerare che sin -OMISSIS- la madre della ricorrente era stata autorizzata alla vendita di prodotti di produzione propria presso la struttura sita in località “-OMISSIS-” di -OMISSIS-.</h:div><h:div>Da tutto quanto sopra rilevato discende l’illegittimità del profilo ostativo riferito alla pretesa realizzazione di un abuso ai sensi dell’art. 35 d.p.r. n. 380/2001 (del resto mai contestato dal Comune) ovvero alla mancata dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile di cui si discute anche ai sensi dell’art. 9-bis, co. 1-bis, d.p.r. n. 380/2001 a mente del quale: “Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche,  gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al quarto periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia”. Nel caso di specie, documenti idonei e di fonte certa, in parte già acquisiti agli atti del giudizio e comunque nella disponibilità del Comune e le circostanze di fatto risultanti dagli atti di causa, non compiutamente esaminati dal Comune, corroborano la ricostruzione sostenuta dalla ricorrente in ordine alla preesistenza della struttura al -OMISSIS- e, quindi, al relativo stato legittimo, con tutto quel che ne discende in ordine alla illegittimità del profilo ostativo opposto nel nuovo provvedimento impugnato.</h:div><h:div>4.§.2. Neppure appare immune da vizi il punto della motivazione in cui si fa riferimento ad una asserita incompatibilità urbanistica dell’intervento ai sensi delle previsioni di zona del PRP e del PRE comunale che ammetterebbero “esclusivamente interventi finalizzati alle attività di produzione agricola”.</h:div><h:div>Al riguardo si deve in primo luogo osservare che si tratta di profilo ostativo mai compendiato in atti istruttori con finalità partecipativa e che, pertanto, non avrebbe potuto essere opposto direttamente nel provvedimento di diniego senza garantire all’interessata un apposito contraddittorio sul tema.</h:div><h:div>In ogni caso si osserva che il rilievo opposto è un fuor d’opera in quanto alcuna obiettiva incompatibilità potrebbe porsi, sul piano urbanistico e/o paesaggistico, tra l’intervento oggetto di P.d.C. (realizzazione di un impianto di smaltimento delle acque reflue a servizio della struttura esistente) e le richiamate previsioni di zona.</h:div><h:div>Sul punto, è dirimente osservare che, per quanto già riconosciuto dallo stesso Comune in occasione del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica del-OMISSIS- e ancor prima dalla Soprintendenza nel parere positivo del -OMISSIS- per la riqualificazione del punto ristoro (che già contemplava altresì un adeguamento igienico-sanitario), l’intervento previsto si rivela non solo pienamente compatibile con la destinazione urbanistica dell’area ma anche “rispettoso del contesto paesaggistico circostante”. </h:div><h:div>In secondo luogo, non risulta corretta la tesi per cui che nell’area in parola siano ammessi solo interventi finalizzati alle attività di produzione agricola, dal momento che:</h:div><h:div>- in “Zona A1 – Conservazione integrale” del P.R.P. – Piano Regionale Paesistico l’art. 33 delle relative NTA contempla espressamente, tra gli “usi compatibili” disciplinati, anche quello “turistico” e ammette “le seguenti classi: 4.1a infrastrutture di attrezzamento, fruizione e servizio: percorsi attrezzati, attrezzature di rifugio, ristoro e soccorso, parcheggi, aree di verde attrezzato e attrezzature all’aperto per il tempo libero, maneggi” (art. 33 delle NTA del PRP);</h:div><h:div>- in “Zona E - Agricola” del P.R.E. del Comune di Castel del Monte l’art. 33 delle relative NTA, diversamente da quanto assume il Comune, prevede testualmente che “Sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alle attività di cui sopra ed in particolare alla produzione agricola e alle esigenze dei lavori agricoli” (v. art. 33 delle NTA del PRE di Castel del Monte).</h:div><h:div>5.§. Per i motivi predetti, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile mentre il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:</h:div><h:div>1) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;</h:div><h:div>2) accoglie il ricorso per motivi aggiunti;</h:div><h:div>3) condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 4000,00, oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.</h:div><h:div>Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/06/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Retta Raffaele</h:div><h:div>Mario Gabriele Perpetuini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>