<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220011520220406142830666" descrizione="" gruppo="20220011520220406142830666" modifica="4/6/2022 2:43:15 PM" stato="2" tipo="24" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="00115"/><fascicolo anno="2022" n="00132"/><urn>urn:nir:tar.abruzzo;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220011520220406142830666.xml</file><wordfile>20220011520220406142830666.docm</wordfile><ricorso NRG="202200115">202200115\202200115.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\653 Umberto Realfonzo\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>mario gabriele perpetuini</firma><data>06/04/2022 14:43:15</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>19/04/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'  Abruzzo</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Umberto Realfonzo,	Presidente</h:div><h:div>Mario Gabriele Perpetuini,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Maria Colagrande,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>dell'elenco degli ammessi all'esito prova unica scritta, resa nota in data 18.01.2022</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 115 del 2022, proposto da </h:div><h:div>Luca Di Marco, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo De Gregoriis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ausl 4 Teramo, non costituito in giudizio; </h:div><h:div>Asl Teramo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Di Sciascio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Paola Pierrannunzi, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl Teramo;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con il gravame in epigrafe parte ricorrente impugna, chiedendone l’annullamento, l’esito della prova unica scritta del 17/11/2021 relativa al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di operatori socio sanitari cat. b – livello economico bs – ruolo tecnico per le seguenti esigenze delle aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona l’aquila (codice concorso c17)”, indetto dalla Asl di Teramo in esecuzione della deliberazione n.2287 del 18/12/2019, rettificata con deliberazione n.012 del 02/01/2020, nonché gli atti connessi.</h:div><h:div>Si sostiene, in particolare, l’errata formulazione dei quesiti somministrati ai concorrenti.</h:div><h:div>Si è costituita l’Amministrazione intimata resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio del 6 aprile 2022, previo avviso di cui all’art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1.§. In primo luogo devono respingersi le eccezioni processuali sollevate dall’Amministrazione resistente.</h:div><h:div>Osserva il collegio che nei procedimenti di tipo concorsuale è ammissibile l’impugnazione immediata dell'atto endoprocedimentale di carattere direttamente e autonomamente lesivo, fermo restando l'onere di estendere il gravame anche al provvedimento conclusivo del procedimento concorsuale, ovverosia l'atto di approvazione della graduatoria finale. </h:div><h:div>Nel caso di specie, il provvedimento impugnato, pur essendo endoprocedimentale, è certamente autonomamente e direttamente lesivo comportando l’immediata esclusione del candidato dalla procedura di concorso.</h:div><h:div>In secondo luogo, quanto alla prova di resistenza, si è dimostrato che se l’Amministrazione resistente avesse reputato corrette le risposte fornite dal ricorrente, il predetto avrebbe ottenuto il punteggio (in ogni caso superiore alla soglia minima) di 44,25, permettendogli, dunque, di superare la prova in argomento.</h:div><h:div>Risulta infondata l’eccezione relativa alla violazione dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti considerato che il ricorso dell’odierno ricorrente è composto da 9 pagine ed è sufficientemente chiaro ed articolato.</h:div><h:div>Inconferente, dunque, appare la giurisprudenza richiamata dalla parte resistente in cui si fa riferimento al superamento del limite di 35 pagine del ricorso.</h:div><h:div>Infine è infondata l’eccezione circa la genericità delle censure che, invece, appaiono chiare, specifiche e sufficientemente articolate.</h:div><h:div>2.§. Nel merito il ricorso è fondato solo in parte.</h:div><h:div>2.§.1. In particolare Entrando nello specifico della doglianza proposta dal ricorrente il primo quesito contestato riguarda a quale tipologia di rifiuti appartengono le pellicole e le lastre fotografiche:</h:div><h:div>a) Rifiuti speciali pericolosi</h:div><h:div>b) Rifiuti sanitari non pericolosi</h:div><h:div>c) Rifiuti speciali non pericolosi</h:div><h:div>L’amministrazione considerava corretta la risposta c) ovvero sia le lastre e le pellicole fotografiche appartengono ai rifiuti speciali non pericolosi al contrario, il ricorrente riteneva come giusta la riposta b) ovvero sia le lastre e le pellicole fotografiche appartengono a rifiuti sanitari non pericolosi.</h:div><h:div>La risposta corretta è quella fornita dal ricorrente considerato che il d.P.R  15 luglio 2003, n. 254, “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”, all’art. 5, rubricato <corsivo>“Recupero di materia dai rifiuti sanitari” dispone che “1. Ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, deve essere favorito il recupero di materia delle seguenti categorie  di  rifiuti sanitari, anche attraverso la raccolta differenziata:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>(…)</corsivo></h:div><h:div><corsivo>    m) pellicole e lastre fotografiche”</corsivo>.</h:div><h:div>La censura, dunque, è da accogliere.</h:div><h:div>2.§.2. Infondata, invece, è la censura relativa all’altro quesito.</h:div><h:div>Il paziente colpito da ictus in fase acuta va posizionato:</h:div><h:div>a) Supino e/o prono e sui due lati</h:div><h:div>b) Prono e sul lato sano</h:div><h:div>c) Supino e sul lato sano</h:div><h:div>Il ricorrente ha ritenuto erroneamente corretta la risposta b) ovverosia il paziente colpito da ictus va posizionato prono e sul lato, al contrario la risposta conforme al dato scientifico è quella ritenuta corretta dall’amministrazione, ovverosia la a) il paziente colpito da ictus deve essere posizionato supino e/o prono sui due lati.</h:div><h:div>Lo stesso ricorrente cita letteratura secondo la quale “ad avviso della scienza medica, ai fini della disabilità e mortalità, ovvero nella fase c.d. acuta, è indifferente il posizionamento della testa del paziente nelle 24 ore successive all’evento ictus”, tanto che ritiene corrette entrambe le risposte.</h:div><h:div>In realtà, se la posizione è indifferente, ciò vuol dire che la risposta indicata dal ricorrente è errata in quanto affermare che può essere posizionato prono e sul lato sano, vuol dire ritenere, erroneamente, non adeguate le altre due posizioni.</h:div><h:div>3.§. Per i motivi predetti il ricorso deve essere accolto nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, rivalutata la posizione del ricorrente dovrà essergli assegnato il punteggio relativo considerando corretta la risposta di cui al quesito n. 21.</h:div><h:div>La particolare complessità della fattispecie rende opportuna la compensazione delle spese di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:</h:div><h:div>1) accoglie il ricorso nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua l’esito della prova scritta;</h:div><h:div>2) compensa le spese di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/04/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Retta Raffaele</h:div><h:div>Mario Gabriele Perpetuini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>