<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210044020250701201145734" descrizione="" gruppo="20210044020250701201145734" modifica="09/07/2025 18:19:27" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00440"/><fascicolo anno="2025" n="00350"/><urn>urn:nir:tar.abruzzo;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210044020250701201145734.xml</file><wordfile>20210044020250701201145734.docm</wordfile><ricorso NRG="202100440">202100440\202100440.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\645 Germana Panzironi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Maria Colagrande</firma><data>09/07/2025 18:19:27</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/07/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'  Abruzzo</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Germana Panzironi,	Presidente</h:div><h:div>Maria Colagrande,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Rosanna Perilli,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento,</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>dei seguenti atti:</h:div><h:div>- nulla Osta dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga Prot. 2021/0009610 Pos. UT-RAU-CMPG 1194 del 14 settembre 2021 pubblicato sull'albo pretorio dell'ente parco il 23/09/2021; </h:div><h:div>- determinazione dell'Ufficio Tecnico del Comune di Capestrano n. 78 del 24.05.2021 (Reg. Gen. n.138 del 24.05.2021), con la quale si approva la Valutazione di Incidenza Ambientale del progetto acquisendo il parere con prescrizioni dell'Ente Parco nazionale del Gran sasso e Monti della Laga (non conosciuta);</h:div><h:div>- nota dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga n. 2021-0007162 del 07.07.2021 con la quale si è rilevata la necessità che il proponente intervenisse con V.inc.A, cosiddetta “postuma (non conosciuta);</h:div><h:div>- nota dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga prot. n. 2021-0007459 del 16.07.2021, con la quale si è rilevata la necessità che il proponente intervenisse con V.Inc.A. cosiddetta “postuma (non conosciuta);</h:div><h:div>- parere favorevole dell'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga prot. n. 2021- 0008599 del 13 agosto 2021 alla Valutazione di Incidenza Ambientale "postuma" (non conosciuto);</h:div><h:div>- parere, favorevole con prescrizioni, sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) relativa all'intervento in oggetto, espresso dall'Ente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga ai sensi dell'art. 5, comma 7 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. con nota prot. n. 0008959 del 21 agosto 2020;</h:div><h:div>- determinazione del Servizio Tecnico del Comune di Capestrano n. 135 del 29.08.2021 di approvazione della Valutazione di Incidenza Ambientale relativa all'intervento in oggetto (non conosciuta);</h:div><h:div>- permesso di costruire o altro titolo edilizio adottato dal Comune di Capestrano (o formatosi a seguito di presentazione di D.I.A. o S.C.I.A. o comunicazione) con riferimento all'intervento di cui è causa (non conosciuto);</h:div><h:div>- tutti gli altri atti preparatori, connessi, consequenziali e collegati, derivati, presupposti, anche se non espressamente indicati, anche in quanto oggetto di applicazione;</h:div><h:div>per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Lipu–Lega Italiana Protezione Uccelli il 13/9/2022: </h:div><h:div>- del nulla osta dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga Prot. 2021/0009610 Pos. UT-RAU-CMPG 1194 del 14 settembre 2021 pubblicato sull'albo pretorio dell'ente parco il 23/09/2021; </h:div><h:div>- determinazione dell'Ufficio Tecnico del Comune di Capestrano n. 78 del 24.05.2021 (Reg. Gen. n.138 del 24.05.2021), con la quale si approva la Valutazione di Incidenza Ambientale del progetto acquisendo il parere con prescrizioni dell'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (tuttora non conosciuta);</h:div><h:div>- nota dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga n. 2021-0007162 del 07.07.2021 con la quale si è rilevata la necessità che il proponente intervenisse con V.inc.A, cosiddetta “postuma”;</h:div><h:div>- nota dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga prot. n. 2021-0007459 del 16.07.2021, con la quale si è rilevata la necessità che il proponente intervenisse con V.Inc.A. cosiddetta “postuma”;</h:div><h:div>- parere favorevole dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga prot. n. 2021- 0008599 del 13 agosto 2021 alla Valutazione di Inci-denza Ambientale "postuma";</h:div><h:div>- parere, favorevole con prescrizioni, sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) relativa all'intervento in oggetto, espresso dall'Ente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga ai sensi dell'art. 5, comma 7 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. con nota prot. n. 0008959 del 21 agosto 2020;</h:div><h:div>- determinazione del Servizio Tecnico del Comune di Capestrano n. 135 del 29.08.2021 di approvazione della Valutazione di Incidenza Ambientale relativa all'intervento in oggetto;</h:div><h:div>- permesso di costruire o altro titolo edilizio adottato dal Comune di Capestrano (o formatosi a seguito di presentazione di D.I.A. o S.C.I.A. o comunicazione) con riferimento all'intervento di cui è causa (non conosciuto);</h:div><h:div>- tutti gli altri atti preparatori, connessi, consequenziali e collegati, derivati, presupposti, anche se non espressamente indicati, anche in quanto oggetto di applicazione.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 440 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Lipu–Lega Italiana Protezione Uccelli e Stazione Ornitologica Abruzzese O.N.L.U.S., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentate e difese dall'avvocato Herbert Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Capestrano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Lopardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Beata Antonia, n. 14; </h:div><h:div>Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Ministero della Transizione Ecologica, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro</corsivo>
					<corsivo>tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in L'Aquila, via Buccio da Ranallo; </h:div><h:div>Regione Abruzzo, Consorzio di Bonifica Abruzzo Interno - Bacino Aterno Sagittario, Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di L'Aquila e Teramo, non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Calipso S.r.l.S., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Lopardi, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Beata Antonia, n. 14; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Capestrano, dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, di Calipso S.r.l.S., del Ministero della Transizione Ecologica e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 la dott.ssa Maria Colagrande;</h:div><h:div>Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Le Associazioni ricorrenti, con tre articolati motivi di ricorso, impugnano gli atti indicati in epigrafe favorevoli alla realizzazione di un pontile e altre opere funzionali all’esercizio di attività escursionistica nell’area del lago di Capodacqua, classificata ZPS cod. IT7110128 per l’avifauna e compresa nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.</h:div><h:div>Con il primo motivo deducono vizi di “<corsivo>violazione dell’art. 5 del d.P.R. n. 357/1997 e della direttiva 43/92/CE; falsa applicazione</corsivo>”; l’Ente preposto alla tutela dell’area protetta ha rilasciato il 14.9.2021 il nulla osta alla realizzazione di opere edilizie, richiamando la screening di valutazione di incidenza ambientale <corsivo>ex</corsivo> art. 5 del d.P.R. n. 357/1997 approvato dal Comune di Capestrano con determinazione  n. 135 del 29.08.2021 sulla base di una “V.INC.A. postuma” prodotta dalla proponente, ad opere ormai eseguite - come segnalato dalla Stazione ornitologica Abruzzese (SOA) con nota del 3.3.2021 - ma sprovviste di autorizzazione paesaggistica  e di titolo edilizio,.</h:div><h:div>Il secondo motivo verte su profili di “<corsivo>violazione artt. 142 e 146 d.lgs. n. 142/2004. art. 13 l. n. 394/1991 e art. 10 d.P.R. n. 380/2001 – eccesso di potere</corsivo>”; il nulla osta dell’Ente Parco sarebbe stato rilasciato illegittimamente dopo la realizzazione delle opere e solo per l’attività di escursione con barche, restando dunque escluse le opere di trasformazione del territorio connesse alle attività e a queste propedeutiche (costruzione di un pontile, taglio di vegetazione, trasformazione dei luoghi), benché anch’esse soggette al vaglio di compatibilità con il piano e il regolamento del parco.</h:div><h:div>Con il terzo motivo le ricorrenti espongono censure  di “<corsivo>violazione della legge 394/1991, del d.P.R. 357/1997, della direttiva 147/09/CE e della legge 241/1990 - difetto di istruttoria e conseguente eccesso di potere</corsivo>”; le opere sono state realizzate senza aver previamente eseguito il monitoraggio delle principali variabili naturali, in particolare le nidificazioni presenti, per poter valutare l’impatto ambientale, sia prima che dopo la realizzazione delle opere e prevedere adeguate misure di mitigazione delle attività, come previsto dalle Linee Guida nazionali sulla VI.nc.A.; inoltre il nulla osta:</h:div><h:div>- consente la navigazione tra il primo luglio e il 15 settembre, in pieno periodo riproduttivo di numerose specie acquatiche in contrasto con l’espresso divieto <corsivo>ex</corsivo> l. 394/1991 e art.5 della direttiva 147/09/CE che vietano qualsiasi forma di disturbo alla fauna;</h:div><h:div>- consente operazioni di gestione e manutenzione del sito dal 15 marzo al 15 di aprile di ogni anno, proprio nel periodo di insediamento dei riproduttori e di localizzazione dei nidi:</h:div><h:div>- vieta le attività limitatamente a una parte del periodo di riproduzione e dello svernamento, senza estenderlo a quello della muta, quando gli anatidi sono temporaneamente impediti al volo, parzialmente o totalmente, ed estremamente vulnerabili.</h:div><h:div>Con atto di motivi aggiunti le ricorrenti hanno dedotto ulteriori vizi di <corsivo>“violazione della convenzione di Aarhus, dell’art.5 del d.P.R. n. 357/1997 nonché delle linee guida sulla valutazione di incidenza ambientale (g.u.28/12/2019)”</corsivo>; non risulta che al procedimento riguardante le opere assentite dall’Ente Parco sia stata data adeguata pubblicità al fine di permettere  la presentazione di osservazioni a chiunque ne avesse interesse e inoltre la determinazione n. 135/2021 del Comune di Capestrano di approvazione dello studio di incidenza presentato dalla proponente è stata sottoscritta da un architetto che si presume non disponga  dell’adeguata formazione tecnica  e delle competenze necessarie richieste alle Autorità delegate alla VI.ncA.,  per il corretto assolvimento della procedura di valutazione di incidenza, compreso il livello di screening.</h:div><h:div>Resistono il Comune di Capestrano e la Società Calipso che eccepiscono:</h:div><h:div>- il difetto di legittimazione delle ricorrenti che non disporrebbero dei requisiti minimi previsti dagli articoli 13 e 18 della l. n. 349/86;</h:div><h:div>- l’inammissibilità dei motivi aggiunti perché prospettano censure che avrebbero potuto essere proposte con il ricorso introduttivo.</h:div><h:div>Dopo lo scambio di memorie e repliche, all’udienza del 12 giugno 2025, il ricorso è passato in decisione.</h:div><h:div>Sulle eccezioni preliminari.</h:div><h:div>1.5. L’eccezione di difetto d’interesse della Onlus Stazione ornitologica abruzzese è fondata.</h:div><h:div>La SOA non figura nell’elenco ministeriale di cui all’ art 18, comma 5, l. n. 349 del 1986 che annovera le associazioni di protezione ambientale, nazionali e quelle presenti in almeno cinque regioni e le legittima ad agire e resistere nei giudizi in cui si faccia questione degli interessi che esse perseguono.</h:div><h:div>Per giurisprudenza costante per le associazioni non iscritte in detto elenco sussistono la legittimazione  e l’interesse ad agire per la tutela dei beni ambientali se tale è lo scopo stabilito nello statuto, se  hanno uno stabile collegamento con il bene oggetto di tutela (inteso come continuità storica della propria azione di tutela), e se ad esse è riconoscibile la c.d. "<corsivo>vicinitas</corsivo>" alla fonte della lesione lamentata, intesa come appartenenza o prossimità-contiguità dell'ente al territorio in cui ricade il bene medesimo (Consiglio di Stato, sez. I n. 2946/2019; Consiglio di Stato sez. V, 2/10/2014, n. 4928).</h:div><h:div>In atti non è rinvenibile lo statuto della SOA, né sono stati allegati altri elementi idonei a comprovarne lo stabile collegamento con il territorio interessato dall’intervento per cui è causa.</h:div><h:div>Gli esposti presentati dalla SOA agli enti preposti alla vigilanza sugli interventi realizzati o da realizzare all’interno del parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, esprimono una legittimazione sostanziale a partecipare o promuovere un procedimento ai sensi dell’art. 9 l. 241/1990 che potrebbe giustificare l’intervento in giudizio, ma non la proposizione di un autonomo ricorso.</h:div><h:div>La LIPU invece è legittimata <corsivo>ex lege</corsivo> a presentare la domanda perché iscritta nell’elenco previsto dall’art. 13 L. n. 349/1986 delle associazioni preposte alla tutela degli interessi ambientali.</h:div><h:div>L’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti è fondata in relazione alla censura di omessa pubblicazione sul sito web del Comune di Capestrano web “<corsivo>di tutte le informazioni rilevanti ai fini del processo decisionale concernenti la proposta da valutare, garantendo la possibilità di presentare eventuali osservazioni alla stessa</corsivo>”, come previsto dalle le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (V.Inc.A.) direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6”.</h:div><h:div>Infatti le ricorrenti venute a conoscenza del nulla osta gravato con il ricorso introduttivo hanno appreso notizia anche della procedura di V.Inc.A. alla quale detto nulla osta fa ripetutamente rinvio; pertanto esse erano in condizione di verificare se il Comune avesse in effetti dato adeguata pubblicità al progetto proposto dalla controinteressata e dolersene tempestivamente in caso contrario.</h:div><h:div>La stessa eccezione deve invece essere respinta in relazione alle ulteriori censure gravame mosse con motivi aggiunti avverso la determinazione n. 135/2021 del Comune di Capestrano favorevole allo studio di V.Inc.A. postumo presentato dalla S.r.l.S. Calipso.</h:div><h:div>Le ricorrenti infatti, solo a seguito di accesso documentale hanno potuto disporre della determinazione n. 135/2021 e non è provato che ne conoscessero l’organo adottante e il contenuto che poi hanno censurato con i motivi aggiunti.</h:div><h:div>Nel merito il ricorso è fondato. </h:div><h:div>Occorre premettere che il “percorso di valutazione di incidenza”, secondo le “<corsivo>Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (V.Inc.A.) direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6</corsivo>”, si avvia con una fase di acquisizione di dati informativi di base relativi all’intervento proposto (eventualmente mediante redazione da parte del proponente di uno studio di incidenza) che può concludersi con un parere positivo dell’amministrazione competente in materia di V.Inc.A. se dai dati raccolti si evince con certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito, mentre, in caso contrario, procederà con la valutazione del livello di significatività delle incidenze rilevate.</h:div><h:div>In concreto gli atti impugnati esprimono parere favorevole sullo studio preliminare di incidenza ambientale presentato il 2 agosto 2021 dalla proponente Calipso S.r.l.S. con l’intestazione “VI.ncA. postuma”, come richiesto dall’Ente Parco con nota del 7.7.2021.</h:div><h:div>Il procedimento di verifica dell’incidenza ambientale del progetto della controinteressata Calipso si è quindi arrestato alla fase di screening perché sia il Comune che l’Ente Parco hanno ritenuto che l’intervento proposto non produce incidenze significative sul sito.</h:div><h:div>Dai documenti versati in atti risultano le seguenti circostanze:</h:div><h:div>- il progetto presentato dalla controinteressata  al Comune e all’Ente Parco ha ad oggetto “<corsivo>Attività di escursioni con barca con fondo trasparente nel Lago di Capo d’Acqua</corsivo>” e, come illustrato nel primo studio di incidenza ambientale del luglio 2020, si articola in una “fase di cantiere” e una “fase di esercizio”; la fase di cantiere prevede la realizzazione di una rampa di accesso (scalette e rampa per disabili) mediante apposizione di strutture in legno, di una zona ricezione clienti e info point, con posizionamento di struttura in legno mobile con ruote, area picnic, relax e solarium con arredi in legno e attracco galleggiante (pag. 13 studio di incidenza ambientale del 16.7.2020 -  all. 17 dell’Ente Parco);</h:div><h:div>- successivamente alla presentazione dello studio di incidenza, l’Ente Parco ha rilasciato il parere prot. 2020-0008959 del 21.8.2020 favorevole con prescrizioni, prima fra tutte “<corsivo>la realizzazione di un monitoraggio scientifico preventivo delle principali variabili naturali in particolare delle nidificazioni da concordare nei modi e nei tempi di esecuzione con questo Ente Parco allo scopo di consentire il necessario confronto tra la situazione precedente l’avvio delle attività e quella a regime</corsivo>” (nota del 4.2.2022 dell’Ente Parco che riporta l’<corsivo>iter</corsivo> istruttorio del procedimento);</h:div><h:div>- nel febbraio 2021, prima che il Comune si esprimesse sullo studio preliminare di V.Inc.A. e l’Ente Parco rilasciasse il nulla osta <corsivo>ex</corsivo> art. 13 l. n. 394/1991, la Calipso S.r.l.S. aveva già eseguito il taglio di vegetazione e realizzato il pontile di attracco sulle sponde del lago (esposto SOA del 3.3.2021); </h:div><h:div>-  con nota prot. 1651 del 18.5.2021 il Comune di Capestrano ha contestato alla società controinteressata l’esecuzione di opere non conformi al progetto illustrato nello studio di incidenza ambientale del 16.7.2020;</h:div><h:div>- la società, con nota del 19.5.2021, ha riscontrato le contestazioni del Comune rendendo chiarimenti sulla consistenza e modalità degli interventi così come in effetti realizzati;</h:div><h:div>- a seguito della nota del Comune del 18.5.2021 e dei chiarimenti della Calipso s.r.l.S., l’Ente Parco ha comunicato alla società la necessità di presentare una “<corsivo>VINCA cosiddetta postuma</corsivo>” (nota Ente Parco prot. 7162 del 7.7.2021);</h:div><h:div>- la società ha dato riscontro alla richiesta dell’Ente presentando un nuovo studio di incidenza in data 2.8.2021 intestato “V.Inc.A. postuma”;</h:div><h:div>- il Comune di Capestrano, con determinazione n. 135 del 29.8.2021, ha approvato lo screening di valutazione di incidenza ambientale (VI.ncA. luglio 2020) così come integrato dalla “V.Inc.A. postuma” e ha ribadito che, sotto il profilo urbanistico, si tratta di opere di edilizia libera; </h:div><h:div>- L’Ente Parco, preso atto della determinazione del Comune n. 135/2021, ha rilasciato il nulla osta il 14.9.2021.</h:div><h:div>Ciò premesso, il nulla osta dell’Ente Parco è illegittimo perché non considera che lo studio di incidenza ambientale presentato dalla controinteressata non è corredato dal “<corsivo>monitoraggio delle principali variabili naturali specificamente delle nidificazioni</corsivo>” che la società proponente avrebbe dovuto concordare “<corsivo>nei modi e nei tempi</corsivo>” con l’Ente Parco “ da effettuare “<corsivo>con metodo scientifico tale da consentire un confronto  con la situazione attuale</corsivo>” (parere dell’Ente Parco  favorevole con prescrizioni prot. 2020-0008959 del 21.8.2020).</h:div><h:div>Ne consegue che l’Ente Parco avrebbe dovuto negare il nulla osta, come poi chiaramente riconosciuto nella relazione istruttoria del 4.2.2022 (all. 7 deposito del 12.3.2022 della difesa erariale) nei seguenti termini: “…. <corsivo>condizione imprescindibile per la fattibilità di entrambe le iniziative</corsivo> [una delle quali è quella proposta dalla controinteressata] <corsivo>è la realizzazione di un monitoraggio scientifico preventivo delle principali variabili naturali, in particolare delle nidificazioni, da concordare nei modi e nei tempi di esecuzione con questo Ente Parco allo scopo di consentire il necessario confronto tra la situazione precedente l'avvio delle attività e quella a regime in modo da adottare provvedimenti di sospensione dell'attività nel caso di riscontro di un'incidenza negativa significativa. Pertanto, allo stato attuale non sarebbe possibile il rilascio di alcun nulla osta alle attività e ai lavori ad esse propedeutici, né tantomeno il loro avvio, senza avere prima acquisito i risultati del monitoraggio preventivo da effettuare in stretto coordinamento dell'Ente Parco</corsivo>.”</h:div><h:div>Le ragioni della mancata esecuzione del monitoraggio preventivo d’intesa fra la Calipso S.r.l. e l’Ente Parco sono evidenti: la fase di cantiere del progetto era stata avviata già il 7.8.2020 - come accertato dal Comune nella nota del 18.5.2021 di contestazione delle difformità delle opere realizzate rispetto al progetto - ed era quindi preclusa la stessa possibilità di accertare la situazione preesistente alla realizzazione del progetto che l’avvio di dette opere aveva ormai alterato.</h:div><h:div>La decisione dell’Ente Parco di acquisire una “V.Inc.A. postuma” per sanare l’anomalia, si pone chiaramente in contrasto con l’autovincolo assunto dall’Ente con la prescrizione del monitoraggio preventivo quale condizione del rilascio del nulla osta.</h:div><h:div>Per le stesse ragioni è illegittima la deliberazione n. 135/2021 del Comune di Capestrano che indica, fra i suoi presupposti e come sua parte integrante e sostanziale, il parere dell’Ente Parco del 13.8.2021 favorevole alla “V.Inc.A. postuma”.</h:div><h:div>Inoltre, e più in generale, sia il nulla osta dell’ente Parco sia la deliberazione n. 135/2021 del Comune di Capestrano sono illegittimi per violazione dell’art. 5 del d.P.R. n. 357/1997 perché si esprimono favorevolmente su uno screening di V.Inc.A. redatto dopo la realizzazione di tutte le attività della fase di cantiere (ripristino rampe con risagomatura del terreno e apposizione di 1-2 cm di ghiaia, struttura in legno lamellare e tavolate di castagno fissate con viti e ancorate a  otto pali infissi in acqua) che avrebbero dovuto essere sottoposte ad un esame preventivo di incidenza.</h:div><h:div>Il metodo normativamente imposto a tal fine, trattandosi di un intervento interno a una ZPS, è la procedura di V.Inc.A. che è intrinsecamente preventiva, perché ha la funzione di salvaguardare le matrici ambientali, la fauna e la flora dell’area protetta dagli effetti negativi di un intervento antropico e non può che essere condotta prima che l’intervento abbia inizio perché solo l’accertamento <corsivo>ex ante</corsivo> della  condizione degli ecosistemi permette di stabilire se l’intervento programmato può avere su di essi effetti negativi (<corsivo>inter alia</corsivo> cfr. Consiglio di Stato n. 4135/2021).</h:div><h:div>Non ha rilevanza, ai fini dello scrutinio di legittimità degli atti impugnati, il fatto che le opere non siano assistite da autorizzazione paesaggistica o da un titolo edilizio perché si tratta di provvedimenti la cui assenza non è causa ostativa del rilascio della valutazione di incidenza e del nulla osta dell’Ente Parco, fermo restando che la mancanza di detti titoli, ove necessari, potrebbe giustificare la rimozione delle opere benché assentite con nulla osta dell’Ente parco e riscontrate con esito favorevole nella procedura di V.INC.A. </h:div><h:div>Sono fondati anche i motivi aggiunti.</h:div><h:div>La direttiva Habitat, il d.P.R. n. 357/1997 e le citate linee guida prescrivono che le Autorità delegate alla V.Inc.A. devono essere in possesso delle competenze necessarie per il corretto assolvimento della procedura di valutazione di incidenza, compreso il livello di screening e vietano la delega di dette competenze a strutture non adeguatamente formate a livello tecnico-scientifico.</h:div><h:div>Il funzionario che ha adottato la determinazione comunale n. 135/2021 ha il titolo di architetto e dispone quindi di competenze tecniche diverse da quelle scientifiche in materia di habitat naturali richieste all’Autorità competente in materia di valutazione di incidenza ambientale (<corsivo>Le Autorità delegate alla V.Inc.A. devono essere in possesso delle competenze necessarie per il corretto assolvimento della procedura di Valutazione di Incidenza, compreso il livello di screening</corsivo>….; punto 1.9 “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (V.Inc.A.) direttiva 92/43/CEE "habitat" art. 6”).</h:div><h:div>Non è possibile desumere argomenti <corsivo>a contrario</corsivo> nel provvedimento comunale dal quale non emerge un esame critico, con metodo scientifico, dello studio di incidenza presentato dalla proponente, ma solo un formale richiamo ai contenuti e alle conclusioni dello studio, pedissequamente trascritti, e un altrettanto formale rinvio all’illegittimo parere favorevole dell’Ente Parco.</h:div><h:div>Pertanto, in accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, devono essere annullati la determinazione del Comune di Capestrano n. 135 del 29.8.2021, il nulla osta dell’Ente Parco del 14.9.2021 e il presupposto parere favorevole n. 2021- 0008599 del 13 agosto 2021.</h:div><h:div>Gli altri provvedimenti indicati nell’epigrafe infatti sono atti interlocutori (note dell’Ente Parco del 7.7.2021 e 16.7.2021), altri sono superati da atti omologhi adottati successivamente (parere dell’Ente Parco del 21.8.2020, determinazione del Comune di Capestrano n. 138 del 24.05.2021 di approvazione del primo studio di incidenza), altri non sono stati adottati (titolo edilizio). </h:div><h:div>Le spese possono essere compensate nei confronti della Stazione ornitologica abruzzese, in ragione della definizione in rito della sua posizione, e per il resto seguono la soccombenza.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:</h:div><h:div>a) dichiara l’inammissibilità del ricorso della Stazione ornitologica abruzzese O.N.L.U.S.; </h:div><h:div>b) dichiara in parte inammissibili i motivi aggiunti, nei sensi indicati in motivazione;</h:div><h:div>c) accoglie il ricorso introduttivo e, in parte, i motivi aggiunti e per l’effetto annulla:</h:div><h:div>- il parere dell’Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga prot. n. 2021- 0008599 del 13 agosto 2021;</h:div><h:div>- la determinazione del Comune di Capestrano n. 135 del 29.8.2021;</h:div><h:div>- il nulla osta dell’Ente Parco prot. 2021/0009610 pos. UT-RAU-CMPG 1194 del 14.9.2021;</h:div><h:div>d) compensa le spese processuali fra la Stazione ornitologica abruzzese O.N.L.U.S. e le parti resistenti;</h:div><h:div>e) condanna l’Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga e il Comune di Capestrano al pagamento in solido e in favore dell’associazione LIPU–Lega Italiana Protezione Uccelli, delle spese processuali che liquida in € 2.500,00, oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/06/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Retta Raffaele</h:div><h:div>Maria Colagrande</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>