<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210019820230627095100923" descrizione="" gruppo="20210019820230627095100923" modifica="27/06/2023 16:25:56" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Intermedia Finance Lazio-Abruzzo S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00198"/><fascicolo anno="2023" n="00367"/><urn>urn:nir:tar.abruzzo;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210019820230627095100923.xml</file><wordfile>20210019820230627095100923.docm</wordfile><ricorso NRG="202100198">202100198\202100198.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\645 Germana Panzironi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Massimo Baraldi</firma><data>27/06/2023 16:25:12</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>28/06/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'  Abruzzo</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Germana Panzironi,	Presidente</h:div><h:div>Mario Gabriele Perpetuini,	Consigliere</h:div><h:div>Massimo Baraldi,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’accertamento</h:div><h:div>dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune de L’Aquila sull’istanza presentata in data 28 novembre 2018 dalle società ricorrenti concernente l’ottenimento del provvedimento di variante urbanistica.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 198 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Intermedia Finance Lazio-Abruzzo S.r.l., F.B. Immobiliare S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentate e difese dall’avvocato Francesco Carli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Vittorio Veneto n. 2;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune de L’Aquila, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico De Nardis, Cinzia Angelini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune de L’Aquila;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Le società Intermedia Finance Lazio-Abruzzo S.r.l. e F.B. Immobiliare S.r.l., odierne ricorrenti, sono proprietarie dei compendi immobiliari collocati sui due comparti urbanistici individuati dai nn. 25/A e 25/B ricompresi nelle zone P.E.E.P. del PRG del Comune de L’Aquila.</h:div><h:div>I comparti urbanistico/edilizi di cui si tratta sono stati oggetto di interventi edilizi realizzati in attuazione di convenzioni urbanistiche sottoscritte dalle precedenti proprietarie e dal Comune de L’Aquila.</h:div><h:div>Avendo ravvisato la necessità di ottenere un provvedimento autorizzativo in variante, riguardante essenzialmente opere di urbanizzazione (viabilità, parcheggi, sistemazione verde pubblico), le odierne ricorrenti hanno, nel corso del tempo, inoltrato ripetute istanze al Comune de L’Aquila e, da ultimo, per quanto qui di interesse, le due società hanno inviato richiesta del 27 novembre 2018, ricevuta dal Comune de L’Aquila in data 28 novembre 2018, con cui hanno formalizzato nuovamente una richiesta di variante per i comparti PEEP 25A e 25B.</h:div><h:div>Non avendo ricevuto risposta alla predetta richiesta nonostante l’iter relativamente alla predetta richiesta fosse stato avviato, le società Intermedia Finance Lazio-Abruzzo S.r.l. e F.B. Immobiliare S.r.l. hanno proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 26 maggio 2021 e depositato in data 7 giugno 2021, con cui hanno chiesto che sia dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune de L’Aquila sulla richiesta di variante sopra menzionata, con dichiarazione dell’obbligo del predetto Comune di provvedere sulla predetta istanza.</h:div><h:div>Si è costituito in giudizio, in data 14 dicembre 2022, il Comune de L’Aquila.</h:div><h:div>Con nota depositata in giudizio in data 28 dicembre 2022, parte ricorrente ha dato atto del persistere del proprio interesse alla decisione.</h:div><h:div>Con successiva memoria del 24 maggio 2023, il Comune de L’Aquila ha chiesto la reiezione del ricorso evidenziando che non sussiste, nel presente caso, un obbligo di provvedere da parte del predetto Comune e rappresentando inoltre che lo stesso Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 22 aprile 2022, ha approvato una variante ai programmi costruttivi nei sub comparti 25A e 25B.</h:div><h:div>Infine, all’udienza in camera di consiglio del 21 giugno 2023, dopo breve discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. - Il ricorso è infondato nel merito e va respinto.</h:div><h:div>2. - Il Collegio osserva che, nella presente vicenda, non vi era in capo al Comune de L’Aquila un obbligo di provvedere alla richiesta di variante per i comparti urbanistici avanzata dalle ricorrenti in quanto l’attività oggetto della istanza dei privati non ha natura provvedimentale, requisito indispensabile ai fini dell’instaurazione del rito del silenzio come statuito da condivisibile giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 3296/2023), e, inoltre, come condivisibilmente dedotto sul punto dal Comune odierno resistente, “<corsivo>ogni decisione di competenza della P.A. in ordine alla condizione urbanistica delle aree di interesse dei ricorrenti ed alle urbanizzazioni primarie e secondarie era stata già assunta in maniera assolutamente compiuta e che le controparti – o i loro dante causa – avevano aderito a tale regolazione mediante sottoscrizione di apposita convenzione urbanistica</corsivo>”.</h:div><h:div>Premesso quanto sopra, ne deriva che, dunque, non sussisteva certo un obbligo del Comune di rispondere in merito ad istanze di variante presentate dai privati atteso che non vi era un obbligo di provvedere in tale caso in quanto i ricorrenti hanno attivato, attraverso il rito <corsivo>ex</corsivo> art. 117 c.p.a., un potere dell’Amministrazione ampiamente discrezionale in relazione al quale sono necessarie attività istruttorie riservate all’Amministrazione che, come sostenuto da condivisibile giurisprudenza già menzionata, non configura un obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 3296/2023).</h:div><h:div>Risultano, pertanto, fondate le argomentazioni di parte resistente secondo cui “<corsivo>non v’è chi non veda che non sussistesse alcun obbligo per l’Ente Locale di riscontrare le richieste della propria controparte negoziale in ordine a modifiche della convenzione urbanistica e costruttiva inter-partes…. il presupposto del silenzio rifiuto riposa nella preesistenza di un obbligo per la P.A. di avviare, d’ufficio o su domanda, un procedimento amministrativo in ordine al quale essa debba pronunciarsi. Non esiste, di contro, alcun obbligo per la P.A. di riscontrare istanze volte alla modificazione di rapporti su cui la P.A. abbia già provveduto in via definitiva</corsivo>”.</h:div><h:div>Statuito quanto sopra, pertanto, risulta irrilevante ai fini della decisione del ricorso introduttivo del presente giudizio la circostanza che il Comune de L’Aquila abbia poi provveduto sulle richieste delle ricorrenti con la delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 22 aprile 2022 atteso che, come detto sopra, l’obbligo di provvedere non sussisteva e, dunque, la pretesa azionata dalle ricorrenti col presente giudizio in merito all’obbligo di provvedere del Comune è infondata.</h:div><h:div>3. - Per tutto quanto sopra sinteticamente esposto, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio è infondato nel merito e va respinto.</h:div><h:div>4. - Le spese, <corsivo>ex</corsivo> art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del Comune de L’Aquila, liquidate in complessivi € 2.000,00.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/06/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Retta Raffaele</h:div><h:div>Massimo Baraldi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>