<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190017620240619124712640" descrizione="" gruppo="20190017620240619124712640" modifica="19/06/2024 12:50:02" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Adele Di Stefano" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="00176"/><fascicolo anno="2024" n="00361"/><urn>urn:nir:tar.abruzzo;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190017620240619124712640.xml</file><wordfile>20190017620240619124712640.docm</wordfile><ricorso NRG="201900176">201900176\201900176.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\645 Germana Panzironi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>mario gabriele perpetuini</firma><data>19/06/2024 12:50:02</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/07/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'  Abruzzo</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Germana Panzironi,	Presidente</h:div><h:div>Mario Gabriele Perpetuini,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Maria Colagrande,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>della la delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 20/12/2018 con oggetto: “Approvazione modifiche al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 25/03/2013”, pubblicata sull'Albo Pretorio dell'Ente in data 29/01/2019, con la quale si è provveduto ad integrare e modificare in più parti l'art. 73, denominato “Modalità di concessione”, del previgente Regolamento di Polizia Mortuaria, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 176 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Adele Di Stefano, Alessandro Durante, Fabrizio Durante, rappresentati e difesi dall'avvocato Lauro Tribuiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Alba Adriatica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Referza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Lucio Leopardi in L'Aquila, via Pescara 2.4; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Alba Adriatica;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.§. I ricorrenti chiedono l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della delibera del Consiglio Comunale di Alba Adriatica numero 77 in data 20 dicembre 2018 (avente ad oggetto l’approvazione delle modifiche al regolamento di polizia mortuaria approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 25 marzo 2013), in particolare laddove si è provveduto a modificare in più parti l’art. 73, denominato “modalità di concessione”, del previgente regolamento di polizia mortuaria.</h:div><h:div>Il ricorso è assistito dai seguenti motivi di ricorso:</h:div><h:div>1) “Violazione di legge per illegittima retroattività del provvedimento amministrativo – violazione dell’art. 25, comma 2, della costituzione e dell’art. 11, comma 1, delle preleggi - eccesso di potere per sviamento dell’azione amministrativa, carenza di motivazione e difetto di istruttori”;</h:div><h:div>2) “Violazione del principio del c.d. legittimo affidamento”.</h:div><h:div>Si è costituito il Comune di Alba Adriatica resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 93/2019, questo collegio ha respinto la domanda cautelare avanzata dai ricorrenti.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 19 giugno 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>2.§. In primo luogo il collegio deve dare atto della rinuncia, da parte del Comune resistente, dell’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo a seguito della sentenza di questo T.A.R. n. 121 del 9 marzo 2023 che ha qualificato gli atti assunti dall’Amministrazione Comunale privi di attitudine decisoria e inidonei a impedire lo scrutinio del ricorso.</h:div><h:div>3.§. Nel merito i ricorrenti sostengono che il provvedimento violerebbe il principio di irretroattività degli atti amministrativi, sarebbe carente di motivazione ed affetto da eccesso di potere in ragione di carenze istruttorie.</h:div><h:div>L’Amministrazione avrebbe altresì violato il principio del legittimo affidamento, in quanto la possibilità di accoglimento dell’istanza di assegnazione in regime di concessione di un’area ad uso di sepoltura per famiglia, unico lotto ancora disponibile, sarebbe stata vanificata dall’adozione del regolamento retroattivo.</h:div><h:div>4.§. Il ricorso non è fondato.</h:div><h:div>Non appare condivisibile la censura secondo la quale il provvedimento sarebbe solo all’apparenza un atto generale ma, in realtà avrebbe natura ad personam.</h:div><h:div>La deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 20 dicembre 2018, si basa sulla relazione, richiamata de relato e scritta in carattere corsivo prima dell’intestazione del provvedimento, con cui il Sindaco ha rilevato come “la modifica dei regolamenti di polizia mortuaria si è resa necessaria poiché al protocollo dell’ente sono pervenute due richieste di concessione di area cimiteriale e non si è potuto procedere all’assegnazione in quanto il Consiglio Comunale era carente dei criteri relativamente all’assegnazione. Per cui con questa modifica del regolamento viene modificato l’articolo 73 relativo alle modalità di concessione”.</h:div><h:div>Infatti, oltre alla richiesta in data 30 gennaio 2018 riferibile ai ricorrenti, protocollata in data 5 febbraio 2018, ed integrata con atto in data 23 febbraio 2018, veniva acquisita, in data 6 giugno 2018, analoga domanda di concessione di area cimiteriale per la successiva realizzazione di una sepoltura privata.</h:div><h:div>L’art. 73, nella vecchia formulazione, non conteneva criteri di preferenza per l’assegnazione delle aree e la tesi di parte ricorrente in merito ad un asserito criterio cronologico nella presentazione delle domande non trova il conforto della lettera della norma.</h:div><h:div>Come riferisce parte ricorrente, infatti, il regolamento stabiliva all’art. 73, comma 5, che: “La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per le famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità”, sancendo certamente il principio secondo cui era possibile ottenere la concessione a semplice richiesta del privato e con la sola condizione che vi fossero aree cimiteriali disponibili allo scopo, ma non prevedeva nulla in caso di una pluralità di domande e una disponibilità inferiore al numero delle domande stesse.</h:div><h:div>Non può, pertanto, considerarsi violativa del principio di imparzialità la modifica del predetto articolo che stabilisce, invece, una serie di criteri atti a dirimere il conflitto già in essere.</h:div><h:div>Appare perciò conforme al principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione che, in presenza di una pluralità di richieste e in considerazione della mutata situazione di fatto (l’esistenza di un unico lotto disponibile rispetto ai 19 esistenti al momento dell’adozione del primo regolamento), il responsabile del servizio abbia ritenuto di non dover assumere alcun provvedimento, prima del doveroso intervento regolatore del Consiglio Comunale. Il provvedimento impugnato è pertanto dotato di appropriata motivazione e, in ogni caso, deve essere sottolineato che gli atti di natura regolamentare non necessitano di alcuna puntuale motivazione, dal momento che l’atto amministrativo generale non decide in concreto dell’assetto degli interessi avendo portata generale.</h:div><h:div>Quanto all’asserita retroattività del regolamento deve sottolinearsi che la corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte debba essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui deve essere adottato il provvedimento finale, e non al tempo della presentazione della domanda da parte del privato, dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato avuto riguardo alla circostanza che lo jus superveniens può recare una diversa valutazione degli interessi pubblici.</h:div><h:div>5.§. Per i motivi predetti il ricorso non è fondato e deve essere respinto.</h:div><h:div>La particolarità della fattispecie oggetto del giudizio rende opportuna la compensazione delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:</h:div><h:div>1) respinge il ricorso in epigrafe;</h:div><h:div>2) compensa le spese di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/06/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Retta Raffaele</h:div><h:div>Mario Gabriele Perpetuini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>