<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250002820250724151759739" descrizione="[AOSTA] impugnazione aggiudicazione - A incongruenza lex speciali" gruppo="20250002820250724151759739" modifica="28/07/2025 19:52:48" stato="2" tipo="24" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Gadomed S.r.l." versione="4" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00028"/><fascicolo anno="2025" n="00028"/><urn>urn:nir:tar.valle.d'aosta;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250002820250724151759739.xml</file><wordfile>20250002820250724151759739.docm</wordfile><ricorso NRG="202500028">202500028\202500028.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\848 Giuseppina Adamo\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>giuseppina adamo</firma><data>28/07/2025 17:33:54</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giovanni Francesco Perilongo</firma><data>24/07/2025 23:25:24</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>30/07/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta</h:div><h:div>(Sezione Unica)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giuseppina Adamo,	Presidente</h:div><h:div>Giovanni Francesco Perilongo,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Francesco Vergine,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell’efficacia o previa adozione di opportune misure cautelari</h:div><h:div>- della determinazione “definitiva ed efficace” del 24 aprile 2025 n. 391 emessa dal Direttore S.C. Provveditorato ed Economato dell’Azienda USL Valle d’Aosta, recante affidamento a SO.E.M Medical s.r.l. della fornitura di n. 40 defibrillatori, 3 monitor trasportabili e relativo materiale di consumo dedicato per la durata contrattuale di n. 5 anni da destinare all’Azienda USL Valle d’Aosta nonché recante approvazione della spesa di Euro 250.835,75, IVA inclusa; </h:div><h:div>- della nota di IN.VA. del 28 aprile 2025 recante comunicazione che in data 24 aprile 2025 l’Azienda USL della Valle d’Aosta ha approvato l’aggiudicazione della gara in favore di SO.E.M. MEDICAL s.r.l.; </h:div><h:div>- del disciplinare di gara, del capitolato d’oneri e dell’Allegato tecnico “T1 Caratteristiche minime e preferenziali”, nei limiti dell’interesse della società ricorrente;</h:div><h:div>- degli atti e verbali della Commissione giudicatrice;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche non conosciuto;</h:div><h:div>Nonché per l’accertamento e la declaratoria della nullità e/o dell’invalidità e/o dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la controinteressata e, se del caso, in via subordinata, per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente al risarcimento dei danni ingiusti cagionati alla stessa dall’illegittima aggiudicazione della fornitura in favore della controinteressata;</h:div><h:div>E per la conseguente condanna di IN.VA. e/o dell’Azienda USL Valle d’Aosta a risarcire, anzitutto in forma specifica con il conseguimento dell’aggiudicazione e il subentro nel contratto qualora stipulato, ovvero per equivalente monetario, i danni ingiusti che conseguirebbero alla mancata aggiudicazione della fornitura a suo favore.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div><corsivo/><corsivo/><corsivo>ex</corsivo> art. 60 del codice del processo amministrativo;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 28 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Gadomed s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG B36BD8A83D, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Inglese, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>IN.VA. s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Dal Piaz e Francesco Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; </h:div><h:div>Azienda U.S.L. Valle d’Aosta, non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>di SO.E.M. Medical s.r.l., non costituita in giudizio;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio di IN.VA. s.p.a.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;</h:div><h:div>Sentite le stesse ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. – Con la deliberazione direttoriale del 9 ottobre 2024, n. 847, l’Azienda USL della Valle d’Aosta ha indetto una procedura ad evidenza pubblica aperta <corsivo>ex</corsivo> art. 71 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di quaranta defibrillatori e del relativo materiale di consumo per la durata di cinque anni in favore dei presidi ospedalieri regionali. La procedura selettiva telematica è stata esperita dalla IN.VA. s.p.a., quale centrale di committenza regionale della Valle d’Aosta, con la determinazione del giorno 11 ottobre 2024, n. 386.</h:div><h:div>Espletate le valutazioni tecniche, la Commissione aggiudicatrice ha escluso dalla procedura una delle concorrenti, per mancato raggiungimento del punteggio minimo per l’offerta tecnica, e ha attribuito 82,38 punti a Gadomed s.r.l. e 83,74 punti alla SO.E.M. Medical s.r.l. (odierna controinteressata), proponendo l’aggiudicazione dell’appalto in favore di quest’ultima.</h:div><h:div>Avvedutasi del punteggio attribuitole, la società ricorrente ha presentato una formale istanza di riesame in autotutela della propria offerta tecnica, lamentando errori e incongruenze nell’attribuzione del punteggio relativo ai criteri di valutazione preferenziale n. 3 («<corsivo>Tempo di operatività (Tready) definito come tempo intercorrente dalla accensione del dispositivo al raggiungimento di 200J, nella condizione di batteria completamente carica, in modalità DAE</corsivo>»), n. 19 («<corsivo>Modulo per la rilevazione della EtCO2 preferibilmente integrato ed interno al dispositivo</corsivo>») n. 27 («<corsivo>Aggiornamento dei dispositivi di proprietà esistenti all'offerta proposta</corsivo>») (istanza del 21 marzo 2025: doc. 4 ricorrente). La Commissione ha quindi riaperto l’istruttoria e, riunitasi in sessione riservata, ha confermato il punteggio attribuito a Gadomed s.r.l. e la collocazione di questa nella graduatoria, sia pur precisando con maggior dettaglio le modalità di valutazione delle offerte tecniche (verbale del 31 marzo 2025: doc. 12 ricorrente). Alla luce di tali valutazioni, IN.VA. s.p.a. ha approvato la proposta di aggiudicazione dell’appalto e l’AUSL valdostana ha aggiudicato in via definitiva la commessa a SO.E.M. MEDICAL s.r.l. (determinazione dirigenziale del 24 aprile 2025, n. 391).</h:div><h:div>2. – Avverso tali determinazioni è insorta Gadomed s.r.l. con l’odierno ricorso.</h:div><h:div>L’impugnazione è affidata a quattro motivi di diritto, di seguito compendiati:</h:div><h:div>«<corsivo>I. Violazione e/o falsa applicazione della disciplina di gara e dei principi di concorrenza, par condicio competitorum e buon andamento - Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità, difetto dei presupposti e conseguente travisamento, disparità di trattamento</corsivo>», diretto a denunciare l’irragionevolezza della mancata attribuzione del punteggio massimo, pari a 2 punti, in relazione al menzionato criterio di valutazione preferenziale n. 19. L’interessata sostiene che la propria offerta tecnica fosse pienamente corrispondente alle prescrizioni del Capitolato d’oneri, il quale avrebbe richiesto la dotazione del modulo per la rilevazione della EtCO2 con riferimento a solo tre defibrillatori, sui quaranta oggetto dell’appalto. Sarebbe dunque inspiegabile e contraddittoria la mancata attribuzione del punteggio massimo, stante la completa integrazione del requisito preferenziale previsto dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>.</h:div><h:div>«<corsivo>II. Violazione e/o falsa applicazione della disciplina di gara, sotto altro profilo; nonché dei principi di concorrenza, </corsivo>par condicio competitorum<corsivo> e buon andamento - Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza, difetto dei presupposti e conseguente travisamento, disparità di trattamento</corsivo>», a mezzo del quale la ricorrente lamenta l’incongruità del punteggio attribuitole in relazione al criterio preferenziale n. 27, relativo all’aggiornamento<corsivo>
				</corsivo>dei defibrillatori di proprietà dell’AUSL al momento dell’offerta. L’offerta tecnica di Gadomed s.r.l. ha infatti previsto il ritiro e lo smaltimento dei dispositivi in uso all’Azienda sanitaria e ha incluso la garanzia di manutenzione e aggiornamento di quelli oggetto dell’appalto. Non sarebbe dunque ravvisabile alcuna ragione per la quale l’offerta della SO.E.M. MEDICAL s.r.l. sia stata preferita a quella della Gadomed s.r.l., dovendosi al contrario attribuire a entrambe le concorrenti il punteggio massimo previsto dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, pari a 7 punti; </h:div><h:div>«<corsivo>III. Illegittimità della disciplina di gara per violazione dei principi del risultato, della leale concorrenza e della trasparenza di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, della fiducia di cui all’art. 2 del d.lgs. n 36/2023, di buona fede e di tutela dell’affidamento di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 36/2023, nonché dei principi della </corsivo>par condicio competitorum<corsivo> e del buon andamento - Violazione e/o falsa applicazione dell’art., commi 2 e 3, del d.lgs. n 36/2023 e dell’Allegato II.5 Parte II.A punto 1 del d.lgs. n 36/2023 - Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza, difetto dei presupposti e conseguente travisamento, disparità di trattamento. Sviamento</corsivo>», proposto in via subordinata rispetto al secondo motivo di doglianza, diretto a denunciare l’illegittimità del criterio preferenziale n. 27, laddove – come è parsa sostenere la Commissione aggiudicatrice – esso debba intendersi riferito a defibrillatori estranei alla fornitura, di proprietà dell’Azienda USL al momento dell’attivazione dell’appalto. L’Amministrazione non avrebbe infatti individuato i dispositivi in parola, né fornito alcun dettaglio sulle loro caratteristiche tecniche o sul loro anno di fabbricazione: il criterio sarebbe dunque del tutto indeterminato e sarebbe suscettibile di avvantaggiare i concorrenti che avessero acquisito <corsivo>aliunde </corsivo>tali informazioni;</h:div><h:div>«<corsivo>IV. Illegittimità della disciplina di gara per violazione dei principi del risultato, della leale concorrenza e della trasparenza, di buona fede e di tutela dell’affidamento di cui agli artt. 1, 2, 5 del d.lgs. n. 36/2023, nonché dei principi della </corsivo>par condicio competitorum<corsivo> e del buon andamento - Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza, difetto dei presupposti e conseguente travisamento, disparità di trattamento</corsivo>», avente ad oggetto il modesto punteggio attribuito a Gadomed s.r.l. per il criterio preferenziale n. 3. La società istante contesta che la verifica del tempo di accessione dei defibrillatori sia avvenuta in assenza di un adeguato contraddittorio con i tecnici delle ditte concorrenti. La valutazione sarebbe in ogni caso viziata dal fatto che la Commissione giudicatrice, per sua stessa ammissione, avrebbe disattivato dai defibrillatori offerti dalla ricorrente la modalità di “avvio rapido”, appositamente installata dal costruttore per garantire tempi rapidi di accensione e funzionamento del dispositivo. </h:div><h:div>3. – IN.VA. s.p.a. si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, rivendicando l’esaustività dell’istruttoria procedimentale svolta ed evidenziando i limiti del sindacato giudiziale sulle valutazioni tecniche sottese all’attribuzione dei punteggi nelle procedure ad evidenza pubblica. L’Amministrazione ha inoltre eccepito l’irricevibilità dei motivi di censura secondo e terzo, relativi al criterio preferenziale n. 27: le doglianze attoree sarebbero infatti dirette a censurare il contenuto delle previsioni bando di gara e del capitolato d’oneri, sul presupposto – implicito ma inequivoco – della loro immediatamente lesività. La Gadomed s.r.l. avrebbe quindi dovuto impugnare tempestivamente le clausole che impedivano la formulazione dell’offerta, ma non vi ha provveduto. Sarebbero dunque tardive le censure avanzate all’esito della conclusione della procedura di gara. </h:div><h:div>4. – Con il decreto presidenziale del 4 giugno 2025 n. 10, il Tribunale ha respinto l’istanza di concessione di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, per difetto del requisito di estrema gravità e urgenza, previsto dagli artt. 119, comma 4, e 120 del codice del processo amministrativo.</h:div><h:div>5. – Nel corso dell’udienza camerale del giorno 8 luglio 2025, è stata comunicata la possibile definizione del giudizio con una sentenza in forma semplificata. All’esito della discussione, la causa è stata introitata per la decisione. </h:div><h:div>6. – La causa può essere definita con sentenza in forma semplificata a norma dell’art. 60 del codice del processo amministrativo.</h:div><h:div>La decisione non richiede l’espletamento di alcun incombente istruttorio. Il contraddittorio processuale è integro, il termine a difesa previsto dall’art. 60 del codice del processo amministrativo appare rispettato. Inoltre le parti costituite non hanno formulato rilievi. Sono infine ravvisabili profili di manifesta fondatezza del ricorso, suscettibili di giustificare <corsivo>ex</corsivo> artt. 60 e 74 del codice del processo amministrativo la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.</h:div><h:div>7. – Tanto premesso in punto di diritto, il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.</h:div><h:div>8. – Non è meritevole di accoglimento il primo motivo di impugnazione, avente ad oggetto il punteggio attribuito alla ricorrente in relazione al criterio di valutazione preferenziale n. 19 («<corsivo>Modulo per la rilevazione della EtCO2 preferibilmente integrato ed interno al dispositivo</corsivo>»).</h:div><h:div>A dispetto del contenuto della “Scheda per Valutazione Tecnica” presentata da Gamoded s.r.l., recante l’indicazione che il requisito preferenziale in parola fosse compiutamente integrato (doc. 5 ricorrente), è pacifico – e provato <corsivo>per tabulas</corsivo> – che l’offerta della ricorrente prevedesse la dotazione di un modulo per la rilevazione della EtCO2 per (soli) tre defibrillatori, sui quaranta oggetto dell’appalto. </h:div><h:div>Nella prospettazione di Gadomed s.r.l., tale offerta sarebbe conforme alle previsioni dell’art. 2 del capitolato d’oneri, che avrebbe richiesto la fornitura di «<corsivo>3 moduli per capnometria/misurazione ETCO2</corsivo>», così logicamente escludendo dalla commessa la dotazione di dispositivo in parola a tutti i defibrillatori oggetto dell’appalto. Non vi sarebbe, dunque, ragione per non attribuire alla ricorrente il punteggio massimo previsto per il criterio di valutazione preferenziale n. 19, pari a 2 punti. A fronte della modesta differenza dei punteggi conseguiti dalla SO.E.M. MEDICAL s.r.l. e dalla Gadomed s.r.l., tale modifica valutativa comporterebbe, di per sé sola, l’aggiudicazione dell’appalto in favore della società ricorrente.</h:div><h:div>Così sinteticamente ricostruita, l’interpretazione della <corsivo>lex specialis</corsivo> proposta dalla società ricorrente non è condivisibile. </h:div><h:div>Per quanto qui di interesse, l’articolo 2 del capitolato d’oneri (recante “oggetto della fornitura”) stabilisce che «<corsivo>L’appalto comprende: a) La fornitura in unica soluzione di:  ( 40 defibrillatori, in configurazione minima secondo le caratteristiche tecniche minime stabilite nel presente CTO ed i requisiti migliorativi eventualmente offerti in sede di gara; ( 3 moduli per capnometria/misurazione ETCO2;</corsivo> […]».</h:div><h:div>L’articolo 11 “recante “Requisiti tecnici e funzionali”), prevede a propria volta che «<corsivo>I beni offerti, nuovi di fabbrica e di ultima generazione presente sul mercato, con le versioni hardware e software più recenti disponibili al momento della consegna dovranno rispondere ai requisiti tecnici e funzionali indicati nel presente CTO. La rispondenza ai requisiti prescritti sarà verificata attraverso: ( la documentazione tecnica prodotta in offerta, oppure; ( mediante fornitura di idonea campionatura dei beni nella configurazione di offerta, ove tecnicamente e logisticamente fattibile, oppure; ( visita della Commissione di Gara presso siti di strutture pubbliche e/o private accreditate dove sono installati i sistemi nella configurazione di offerta. I requisiti si suddividono in: ( requisiti minimi, a pena di esclusione dalla gara o revoca dell’affidamento; ( requisiti preferenziali: soggetti a valutazione</corsivo>».</h:div><h:div>Poste tali premesse normative, l’inclusione nella commessa dei defibrillatori “in configurazione minima” e la previsione espressa di “requisiti migliorativi” sono indici inequivoci del fatto che la dotazione del modulo per la rilevazione della EtCO2, <corsivo>in aggiunta</corsivo> ai tre moduli espressamente contemplati dall’art. 2 del Capitolato, costituisse uno dei “requisiti migliorativi” che i concorrenti erano ammessi ad offrire in sede di gara. </h:div><h:div>Detta interpretazione è giustificata, sul piano logico-sistematico, dalla valutazione di tale caratteristica tecnica nel contesto dei “requisiti preferenziali”, nonché dalla collocazione del punteggio massimo nella colonna “Punteggi quantitativi”, ossia «<corsivo>i   punteggi   il   cui   coefficiente   è   attribuito   mediante   applicazione   di   una   formula matematica</corsivo>». Tali previsioni sono evidentemente tese a consentire alla Commissione giudicatrice di graduare il punteggio in funzione della maggiore qualità tecnica dell’offerta, sotto il profilo della più ampia dotazione di moduli EtCO2. </h:div><h:div>In questa prospettiva, l’interpretazione patrocinata dalla ricorrente incorre in una vistosa contraddizione logica, giacché qualifica l’inclusione dei (tre) moduli per capnometria/misurazione ETCO2 al contempo quale requisito <corsivo>minimo</corsivo> dell’offerta e quale soglia <corsivo>massima</corsivo> di valutazione del requisito preferenziale n. 19. Nella prospettazione di Gadomed, quindi, l’omissione del requisito comporterebbe l’esclusione della concorrente dalla gara (per difformità dell’offerta rispetto al bando), mentre la sua inclusione garantirebbe di per sé sola l’attribuzione del punteggio massimo previsto per il requisito in parola. È palese perciò che ciò impedisce <corsivo>ab imis</corsivo> la graduazione del punteggio, prevista invece espressamente dal disciplinare di gara.</h:div><h:div>In disparte tali considerazioni testuali e sistematiche, l’interpretazione opposta, che qualifica la possibile dotazione del modulo EtCO2 a tutti i defibrillatori oggetto della commessa quale “requisito migliorativo” dell’offerta, è preferibile in quanto consente una più ampia e articolata formulazione dell’offerta e risponde all’interesse pubblico ad una elevazione dei livelli di qualità tecnica della commessa. Essa inoltre è conforme alle peculiarità del contesto geografico di riferimento dell’appalto, connotato della vasta dislocazione territoriale dei presidi dell’AULS valdostana: come osservato dalla difesa dell’Amministrazione nel corso della discussione orale, infatti, la dotazione di tutti i defibrillatori con moduli EtCO2 consente un più capillare utilizzo del defibrillatore integrato nei diversi distretti sanitari regionali. </h:div><h:div>Alla luce di tali considerazioni, va esente da censura la valutazione resa dalla Commissione giudicatrice, che ha appurato l’integrazione del solo requisito <corsivo>minimo</corsivo> dell’offerta tecnica e ha conseguentemente attribuito a Gadomed s.r.l. un punteggio pari a 0 (zero) in relazione al criterio <corsivo>preferenziale</corsivo> n. 19.</h:div><h:div>Il primo motivo di censura va dunque integralmente disatteso.</h:div><h:div>9. – A identiche conclusioni conduce lo scrutinio del secondo motivo di impugnazione, diretto a censurare la valutazione del criterio preferenziale n. 27, relativo all’aggiornamento<corsivo>
				</corsivo>dei defibrillatori di proprietà dell’AUSL al momento dell’offerta.</h:div><h:div>La censura è fondata su di un presupposto non condiviso dall’Amministrazione in sede amministrativa e giurisdizionale, ossia che il criterio preferenziale in parola, nel fare testuale riferimento ai «<corsivo>dispositivi di proprietà esistenti all’offerta proposta</corsivo>», debba intendersi riferito ai dispositivi oggetto dell’appalto, così come individuati dall’art. 2 del capitolato d’oneri. Poiché sia la ricorrente sia la controinteressata hanno garantito, nelle rispettive offerte, la manutenzione di tutti i dispositivi offerti e l’aggiornamento delle loro componenti <corsivo>hardware</corsivo> e <corsivo>software </corsivo>nell’arco di un quinquennio, ad entrambe dovrebbe essere attribuito il punteggio massimo previsto per il criterio in parola, pari a 7 punti.</h:div><h:div>Le considerazioni attorie non convincono.</h:div><h:div>Impregiudicata l’indubbia ambiguità lessicale e logica della definizione del criterio preferenziale n. 27, la «<corsivo>manutenzione “full risk” durante il periodo di garanzia </corsivo>[…]» è ricompresa nell’oggetto dell’appalto, in quanto inclusa nei “servizi connessi” alla fornitura elencati al menzionato art. 2 del capitolato d’oneri. L’art. 10 del capitolato (recante “Conformità normativa, requisiti software, sicurezza informatica e privacy”), stabilisce a propria volta che l’aggiudicatario debba «<corsivo>applicare gli aggiornamenti di sicurezza (patch) ogniqualvolta questi vengano rilasciati, ovvero si rendano necessari per eliminare vulnerabilità e in caso di obsolescenza, siano essi aggiornamenti di applicativi o dei sistemi operativi</corsivo>» e che, tra gli oneri correlati al mantenimento degli adeguati livelli di sicurezza dei dispositivi, siano inclusi «<corsivo>l’aggiornamento di hardware e software dei dispositivi forniti</corsivo>».</h:div><h:div>Tali disposizioni rendono palese come l’attività di «<corsivo>aggiornamento dei dispositivi di proprietà esistenti all’offerta proposta</corsivo>», di cui al criterio preferenziale n. 27, non possa riferirsi ai defibrillatori inclusi nella commessa, giacché la manutenzione di questi ultimi è espressamente compresa nell’oggetto dell’appalto e non può, dunque, essere oggetto di una valutazione meramente preferenziale. Il criterio in parola è dunque riferito ai dispositivi estranei all’appalto, di proprietà e in uso dell’AULS al momento della presentazione delle offerte.</h:div><h:div>La tesi opposta, patrocinata – invero in formula dubitativa – dalla ricorrente, incorre d’altronde nella medesima contraddizione evidenziata in precedenza: l’aggiornamento costituisce infatti al contempo requisito <corsivo>minimo</corsivo> dell’offerta e soglia <corsivo>massima</corsivo> di valutazione del requisito preferenziale n. 27, così impedendo la graduazione del punteggio. Nella stessa prospettiva, essa rende materialmente (e logicamente) impossibile la valutazione delle offerte secondo il metodo del “confronto a coppie”, espressamente previsto da disciplinare di gara.</h:div><h:div>Tali considerazioni non possono insomma che condurre all’integrale rigetto del motivo d’impugnazione in esame.</h:div><h:div>10. – La reiezione del secondo motivo di censura consente di procedere all’esame del successivo, proposto in via espressamente subordinata. </h:div><h:div>La censura è diretta a mettere in luce l’incongruità della previsione stessa del requisito preferenziale n. 27, così come concretamente disciplinato dalla <corsivo>lex specialis. </corsivo>L’Amministrazione non avrebbe infatti fornito alle concorrenti alcun’informazione in ordine ai dispositivi di proprietà dell’AUSL valdostana al momento dell’avvio della procedura (o comunque della presentazione delle offerte). La documentazione di gara non consentirebbe, insomma, di delimitare con precisione l’oggetto della prestazione soggetta a valutazione preferenziale, affidando l’attribuzione del punteggio all’arbitrio della Commissione giudicatrice, con conseguente violazione dei principi di trasparenza e di buon andamento dell’azione amministrativa. In aggiunta, l’indeterminatezza del requisito fornirebbe un indebito vantaggio competitivo in favore delle società che avessero acquisito <corsivo>aliunde </corsivo>informazioni sui defibrillatori in uso presso l’AUSL, con conseguente violazione della <corsivo>par condicio </corsivo>tra i concorrenti. </h:div><h:div>Ad avviso del Tribunale, detta censura è fondata. <corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>10.1 - Si rileva innanzitutto che le clausole del disciplinare di gara e del capitolato d’oneri, che regolano il requisito preferenziale n. 27, non assumono portata immediatamente lesiva per la ricorrente. Per consolidata e condivisibile giurisprudenza, infatti, il carattere escludente di una clausola del bando, cui è correlato l’onere di immediata impugnazione, va riconosciuto – per quanto qui di interesse – alle disposizioni che, contenendo disposizioni abnormi o irragionevoli, rendono di fatto impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara, così impedendo in modo macroscopico (ovvero rendendo estremamente ed inutilmente difficoltoso) ad un operatore economico la formulazione di un’offerta corretta, adeguata e consapevole (cfr. <corsivo>ex plurimis</corsivo> Cons. Stato, Sez. V, 28 marzo 2023, n. 3163). </h:div><h:div>Nel caso di specie, le ambiguità insite nella formulazione del requisito n. 27 non appaiono tali da impedire <corsivo>in toto</corsivo> la formulazione di una offerta economicamente congruente, anche limitatamente alle sue caratteristiche “preferenziali”. </h:div><h:div>La documentazione di causa attesta, infatti, che Gadomed s.r.l. avesse ritenuto che il requisito in parola si riferisse ai defibrillatori oggetto della commessa e, in linea con questa premessa, avesse proposto in sede di offerta tecnica di provvedere «<corsivo>al ritiro e smaltimento delle apparecchiature esistenti</corsivo>». Detta interpretazione della <corsivo>lex specialis, </corsivo>ancorché non condivisa dal Collegio (<corsivo>supra </corsivo>§9), non appare arbitraria né frutto di uno stravolgimento delle previsioni di gara: deve escludersi, dunque, che la ricorrente abbia inteso <corsivo>lato sensu </corsivo>profittare delle ambiguità della previsione per tardare la proposizione dell’impugnazione all’esito dell’aggiudicazione dell’appalto. </h:div><h:div>Per le medesime ragioni, non può ritenersi che la società avesse un onere, giuridicamente rilevante, di formulare un quesito alla Stazione appaltante chiedendo chiarimenti, né che la sua mancata proposizione le precluda in questa sede di contestare la legittimità del requisito tecnico in parola. Anche a trascurare i limiti delle precisazioni fornite dalla stazione appaltante in sede di gara (Cons. Stato, Sez. V, 20 marzo 2025 n. 2291; Cons. Stato, Sez. III, I ottobre 2024, n. 7893), la richiesta di chiarimenti relativa al significato di una clausola della <corsivo>lex specialis </corsivo>di incerta interpretazione costituisce uno strumento facoltativo per l’operatore economico, di talché il suo mancato esercizio non comporta la maturazione di preclusioni o decadenze. In ogni caso, le evidenziate ambiguità insite nella formulazione del requisito preferenziale n. 27 appaiono comunque suscettibili di rilevare a norma dell’art. 37 del codice del processo amministrativo, ai fini della rimessione in termini della Gadomed s.r.l. per errore scusabile.</h:div><h:div>Va dunque disattesa l’eccezione di irricevibilità dell’impugnazione, sollevata dall’Azienda sanitaria resistente. </h:div><h:div>Nessun dubbio può esservi invece sull’ammissibilità della censura, sotto il profilo dell’interesse di Gadomed s.r.l. alla decisione di merito (c.d. “prova di resistenza”). Il punteggio massimo attribuibile in relazione al menzionato criterio n. 27 (7 punti) è, infatti, suscettibile di modificare la graduatoria della gara in senso favorevole alla società ricorrente, di talché è indubbio che essa vanti un interesse diretto e qualificato a far valere in questa sede l’illegittimità della relativa valutazione.</h:div><h:div>10.2 - Venendo al merito della censura, è incontroverso tra le parti – ed è stato confermato oralmente dal procuratore dell’IN.VA. s.p.a. nel corso dell’udienza camerale – che, prima della presentazione delle offerte di gara, la Stazione appaltante non avesse fornito alle società concorrenti alcun dettaglio in ordine alla natura e alle caratteristiche dei defibrillatori in uso presso i presidi sanitari dell’AULS della Valle d’Aosta e che la Commissione giudicatrice non abbia reso alcuna precisazione in merito nel corso delle operazioni di gara. </h:div><h:div>In mancanza di informazioni dettagliate sui dispositivi che le concorrenti erano chiamate ad “aggiornare”, il requisito preferenziale n. 27, laddove riferito ai defibrillatori estranei all’appalto, si risolve in un criterio di valutazione sostanzialmente indeterminato. Esso infatti impedisce alle concorrenti una compiuta delimitazione di un aspetto dell’offerta tecnica e attribuisce alla Commissione giudicatrice uno spazio discrezionalità di difficile delimitazione (e di ancor più arduo scrutinio di legittimità in sede giudiziale). Esso, inoltre, è suscettibile di fornire un significativo vantaggio competitivo alle società che, per ragioni estranee all’appalto, abbiano accesso ad informazioni relative ai dispositivi in uso presso i presidi sanitari valdostani.</h:div><h:div>Colgono dunque nel segno le censure attoree in ordine alla violazione dei principi di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa, nonché del principio di <corsivo>par condicio</corsivo> dei concorrenti alla procedura ad evidenza pubblica. </h:div><h:div>10.3 - Per tali ragioni, il terzo motivo di impugnazione è suscettibile di positivo apprezzamento. Entro questi limiti, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della determinazione gravata. </h:div><h:div>Poiché il vizio rilevato incide sulla definizione dei punteggi attribuibili alle offerte di gara, l’Amministrazione è chiamata alla riedizione della procedura di gara, previa ridefinizione del criterio di valutazione preferenziale relativo all’aggiornamento dei dispositivi di proprietà dell’AULS al momento della formulazione delle offerte, in conformità alle statuizioni contenute in questa sentenza.</h:div><h:div>11. – La regressione della procedura alla fase istruttoria, conseguente all’accoglimento del terzo motivo di doglianza, comporta il venir meno dell’interesse alla decisione del quarto motivo di impugnazione, diretto a censurare il punteggio attribuito alla ricorrente in relazione al criterio preferenziale n. 3 (riferito al tempo intercorrente tra l’accensione dei dispositivi al raggiungimento di una potenza pari a 200 J). In ogni caso, la doglianza non pare comunque convincente.</h:div><h:div>Gadomed s.r.l. contesta l’abnormità del tempo di attivazione rilevato in sede di gara, che sarebbe imputabile unicamente al fatto che la Commissione aggiudicatrice avrebbe disattivato il sistema di accensione rapida, così pregiudicando la corretta funzionalità dell’apparecchio. Nella prospettazione della ricorrente, la corretta configurazione del dispositivo avrebbe ridotto il tempo di accensione a circa 6 secondi, prestazione migliore di quella dei dispositivi offerti dalla controinteressata.</h:div><h:div>Occorre ricordare però che la stessa ricorrente ha quantificato, in sede di offerta, il tempo di attivazione dei propri dispositivi pari a 13 secondi, conformemente a quanto indicato nel “Manuale d’uso” dal produttore. È dunque difficilmente ipotizzabile e comunque sprovvisto di riscontro probatorio che il tempo reale di attivazione del dispositivo fosse inferiore alla metà di quanto indicato dalla medesima offerente. Priva di qualsivoglia rilevanza probatoria a tal fine è, d’altronde, la documentazione dimessa dalla ricorrente (<corsivo>sub</corsivo> doc. 9 e 10), in quanto relativa a un modello di defibrillatore («<corsivo>Mindray Beneheart D60</corsivo>») diverso da quello oggetto dell’offerta («<corsivo>Mindray Beneheart D30</corsivo>»). L’assunto difensivo è, insomma, sprovvisto di riscontro probatorio, donde il carattere esplorativo dell’istruttoria prospettata nel ricorso.</h:div><h:div>In aggiunta, la doglianza, isolatamente esaminata, appare di dubbia ammissibilità, sul piano della c.d. prova di resistenza. Anche infatti a ritenere – come sostenuto nel ricorso – che l’apparecchio potesse raggiungere i 200J in soli 6 secondi, lo scostamento rispetto ai tempi di attivazione del modello offerto dalla controinteressata, così come accertati dalla Commissione giudicatrice (pari a 6,6 secondi), sarebbe stato molto modesto. Parimenti modesto sarebbe stato, dunque, lo scostamento del punteggio attribuito alle due concorrenti, giacché il criterio preferenziale in parola era valutabile fino a un massimo di 2 punti. Si dubita dunque del fatto che Gadomed s.r.l. abbia interesse a coltivare la doglianza, giacché l’eventuale accertamento del vizio non appare suscettibile di modificare la graduatoria né, dunque, di condurre all’aggiudicazione dell’appalto in favore della ricorrente. </h:div><h:div>Occorre infine osservare che, a fronte delle contestazioni dell’Amministrazione, Gadomed s.r.l. non ha dedotto né documentato di aver preimpostato i dispositivi con l’attivazione del sistema di accensione rapida, né ha suggerito che detta preimpostazione non fosse materialmente possibile. Non vi sono dunque elementi né per ritenere che la Commissione abbia disattivato il sistema di accensione rapida, né per escludere che il dispositivo ricevuto in campionatura nella configurazione impostata dal fornitore avesse la modalità di attivazione rapida disattivata. Ne consegue che il maggiore tempo di attivazione rilevato in sede di gara è imputabile alla società ricorrente, la quale non può dolersene in sede di legittimità.</h:div><h:div>12. – Le spese di lite nei rapporti tra Gadomed s.r.l. e l’Amministrazione costituita seguono la soccombenza. La liquidazione delle somme dovute a titolo di compensi professionali di avvocato in favore del procuratore attoreo deve avvenire sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornati nel 2022, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4, comma 1, del predetto DM. Resta inoltre ferma la rifusione del contributo unificato, ove versato, alle condizioni di legge.</h:div><h:div>Le ragioni dell’accoglimento del ricorso e la mancata costituzione della controinteressata giustificano, invece, la compensazione delle spese di lite dei rapporti con le altre parti. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>il Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta, definitivamente pronunciando,</h:div><h:div>- accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la determinazione impugnata;</h:div><h:div>- condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla società ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre accessori come per legge;</h:div><h:div>- compensa le spese di lite nei rapporti tra la ricorrente e le altre parti intimate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/07/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Massimo Giancarlo Resburgo</h:div><h:div>Giovanni Francesco Perilongo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>