<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240000420240518112729873" descrizione="" gruppo="20240000420240518112729873" modifica="18/05/2024 11:40:56" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Edy Truchet" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00004"/><fascicolo anno="2024" n="00024"/><urn>urn:nir:tar.valle.d'aosta;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240000420240518112729873.xml</file><wordfile>20240000420240518112729873.docm</wordfile><ricorso NRG="202400004">202400004\202400004.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\807 Silvia La Guardia\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Alessandro Cappadonia</firma><data>18/05/2024 11:40:56</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/05/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta</h:div><h:div>(Sezione Unica)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Silvia La Guardia,	Presidente</h:div><h:div>Alessandro Cappadonia,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Pietro Buzano,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>a) del permesso di costruire n. 75 del 19.10.2023 rilasciato dal Comune di Courmayeur in favore dell’Acongagua s.r.l. avente ad oggetto “<corsivo>ampliamento volumetrico ai sensi dell’art. 3 della L.R. 24/2009, ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di edificio in Via San Benedetto su immobili censiti al Catasto Fabbricati al Foglio 74 mappali 1400-1648-716, zona di PRG “Ac02</corsivo>”di cui è stato dato avviso ai sensi dell’art. 60-bis comma 20 L.R. 11/98 mediante affissione/pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune di Courmayeur dal 19.10.23 al 2.11.23;</h:div><h:div>b) della nota del Comune di Courmayeur del 24.11.23, prot. 0024224 del 25.11.23, con cui veniva riscontrata la PEC dei ricorrenti del 4.11.23 con la precisazione che non poteva essere avviata la procedura di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 75 del 19.10.23;</h:div><h:div>c) nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Edy Truchet e Silvia Truchet, rappresentati e difesi dagli avvocati Matteo Renzulli e Nicole Joris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Courmayeur, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Hebert D’Herin e Denise Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Hebert D’Herin in Aosta, via Monte Solarolo, n. 26; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Aconcagua S.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Quagliolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Courmayeur e di Aconcagua S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 maggio 2024 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Il Comune di Courmayeur ha rilasciato alla società Aconcagua S.r.l. (di seguito anche “controinteressato”) il permesso di costruire n. 75 del 19 ottobre 2023 avente ad oggetto interventi di “<corsivo>ampliamento volumetrico, (…) ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione</corsivo>” degli “<corsivo>immobili censiti al Catasto Fabbricati al Foglio 74 mappali 1400- 1648-716, zona di PRG “Ac02</corsivo>”.</h:div><h:div>I predetti immobili sono stati alienati al controinteressato dalla sig.ra Truchet Livia, in forza di atto di compravendita di cui al rogito notaio Giampaolo Marcoz del 6 aprile 2023 e sono ivi identificati in sintesi come segue:</h:div><h:div>1. “<corsivo>intero fabbricato di civile abitazione da cielo a terra distinto al Catasto Fabbricati come Foglio 74 (settantaquattro) mappale n. 1400 (millequattrocento) (…) composto: </corsivo></h:div><h:div><corsivo>- alloggio sub. catastale 1 (uno) - in piano terra – composto da: soggiorno-cucina, disimpegno, camera e bagno; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>- alloggio sub. catastale 2 (due) - in piano terra – composto da: ingresso, soggiorno, cucina, bagno e camera;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- alloggio sub. catastale 4 (quattro) (ex sub. 3) - in piano primo - composto da: ingresso, cucina, soggiorno, disimpegno, tre camere, due bagni, ripostiglio e balcone, con annesso sottotetto</corsivo>”;</h:div><h:div>2. “<corsivo>intero fabbricato adibito ad autorimessa e deposito artigianale distinto al Catasto Fabbricati come Foglio 74 (settantaquattro) mappale n. 716 (settecentosedici) (…)</corsivo>”;</h:div><h:div>3. “<corsivo>intero fabbricato di civile abitazione distinto al Catasto Fabbricati come Foglio 74 (settantaquattro) mappale n. 1648 (milleseicentoquarantotto) (…)</corsivo>”.</h:div><h:div>L’autorimessa interrata è stata realizzata dal sig. Truchet Ettore, dante causa della signora Truchet Livia (a sua volta dante causa del controinteressato), in forza di atto di concessione n. 37 del 28 maggio 1979 e di successivo atto di variante n. 112 del 17 dicembre 1980.</h:div><h:div>Il progetto di ristrutturazione edilizia assentito nel 2023 dal Comune di Courmayeur prevede – così come emerge dalla relazione tecnica di progetto del 5 giugno 2023 – la “<corsivo>realizzazione di tre unità unifamiliari distribuite su due livelli di garage, cantinati vari, centrali termiche nel piano interrato</corsivo>” e costitute da “<corsivo>una villa unifamiliare (Villa 1) sulla sagoma dell’edificio esistente e due volumi collegati tra di loro (Villa 2 e Villa 3) adeguatamente distanziati e sfalsati 85 cm rispetto alla villa in modo da seguire la morfologia del terreno</corsivo>”; “<corsivo>attraverso l’attuale richiesta si intendono eseguire la demolizione e successiva ricostruzione che prevede: - Demolizione del volume esistente - Ampliamento volumetrico, nella misura del 35% (art. 3 L.R. 24/2009) con la realizzazione di tre unifamiliari …</corsivo>”.</h:div><h:div>I ricorrenti hanno svolto le seguenti censure avverso il permesso di costruire n. 75 del 19 ottobre 2023, così di seguito compendiate:</h:div><h:div>1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 del regolamento edilizio e dell’art. 6 delle relative N.T.A. del Comune di Courmayeur, in quanto, secondo la tesi attorea, il controinteressato Aconcagua S.r.l. non avrebbe dimostrato la possibilità di accesso veicolare ai propri posti auto in violazione dell’art. 6.2 (“<corsivo>Dotazione di posti auto privati e verde attrezzato</corsivo>” – “<corsivo>Norme specifiche</corsivo>”) delle N.T.A.;</h:div><h:div>2. Eccesso di potere per travisamento dei fatti presupposti, difetto di idonea istruttoria, manifesta illogicità e contraddittorietà, in quanto il Comune non avrebbe effettuato alcun controllo, o ne avrebbe travisato gli esiti, in ordine all’esistenza di una servitù di passaggio sulla strada di accesso veicolare di via San Benedetto.</h:div><h:div>Si sono costituiti in giudizio il Comune di Courmayeur e il controinteressato per resistere al ricorso.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 3 dell’8 marzo 2024, la Sezione ha respinto la domanda cautelare, in quanto, ad un sommario esame, il provvedimento impugnato avrebbe fatto corretta applicazione dell’art. 9 del Regolamento edilizio e dell’art. 6.2 delle N.T.A. e non appare affetto dai vizi dedotti nel gravame, atteso che nel progetto del controinteressato non vi è alcun aumento delle unità immobiliari.</h:div><h:div>Le parti costituite hanno ulteriormente svolto e ribadito le rispettive difese.</h:div><h:div>Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.</h:div><h:div>Il ricorso è infondato per le ragioni appresso indicate.</h:div><h:div>Con il primo motivo di impugnazione, i ricorrenti lamentano l’illegittimità del permesso di costruire n. 75 del 19 ottobre 2023 per asserita violazione dell’art. 9 del Regolamento edilizio e dell’art. 6.2 delle Norme tecniche di attuazione, non avendo il controinteressato dimostrato la possibilità di accesso veicolare ai propri posti auto, stante l’assenza del diritto di passaggio a carico dei mappali 720 e 717 di proprietà degli stessi.</h:div><h:div>Il motivo è privo di pregio.</h:div><h:div>Preliminarmente occorre osservare che la costituzione o meno di una servitù di passaggio gravante sui mappali 720 e 717 di proprietà dei ricorrenti, costituendo questione di carattere squisitamente privatistico, sfugge all’esame cognitorio del giudice amministrativo. Infatti, i ricorrenti sembrano chiedere altresì un accertamento petitorio circa l’inesistenza di un tale vincolo, la cui cognizione, involgendo l’accertamento di un diritto soggettivo, è però devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (in termini, per tutte, Cons. Stato, Sez. II, 30 luglio 2021 n. 5619; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 28 novembre 2022, n. 3418). Del resto, il rilascio dei provvedimenti amministrativi che comportano l’ampliamento della sfera giuridica del privato avviene sempre con la salvezza dei diritti dei terzi, diritti che sono in ogni caso tutelabili innanzi alla competente Autorità giudiziaria.</h:div><h:div>Svolta questa premessa, è possibile procedere all’esame dei parametri normativi che si assumono violati con il primo motivo di ricorso.</h:div><h:div>L’art. 9 del Regolamento edilizio, rubricato “<corsivo>Elaborati richiesti per il rilascio del permesso di costruire</corsivo>” al comma 2 stabilisce che “<corsivo>Alla domanda specifica per il rilascio del titolo abilitativo, per tutti i tipi di intervento sono allegati: … d) il progetto in duplice copia cartacea, debitamente firmato dal richiedente e dal progettista, e in copia su supporto informatico, completo dei seguenti allegati: i) estratto della mappa catastale aggiornata, con colorazione dell’immobile interessato (in caso di recupero) e delle vie di accesso, anche in relazione agli immobili confinanti …</corsivo>”.</h:div><h:div>L’art. 6.2 delle N.T.A. prevede che “<corsivo>1. Sono subordinati a dotazioni di spazi destinati a parcheggio, in tutte le sottozone, i seguenti interventi: a) interventi di realizzazione di nuove unità immobiliari in edifici di nuova costruzione; b) interventi di trasformazione edilizia e urbanistica di edifici esistenti (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ecc.) che prevedano la realizzazione di nuove unità immobiliari, l’incremento e lo sdoppiamento delle unità immobiliari esistenti; c) mutamento della destinazione d’uso di edifici esistenti con aumento delle unità immobiliari o con cambi di destinazione che prevedano una diversa dotazione di posti auto. (…) 4. Negli interventi in cui deve essere prevista la dotazione di posti auto deve essere dimostrata la possibilità di accesso veicolare agli stessi</corsivo>”.</h:div><h:div>Ciò posto, l’intervento di ristrutturazione assentito a mezzo del gravato permesso di costruire n. 75/2023 non può essere ricondotto ad alcuna delle ipotesi richiamate dall’art. 6.2 delle N.T.A., dal momento che esso non comporta né un incremento del numero né un mutamento della destinazione d’uso delle unità immobiliari da realizzare rispetto a quelle esistenti.</h:div><h:div>Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 2 gennaio 1998 n. 28, rubricato “<corsivo>Unità immobiliare</corsivo>”, “<corsivo>l’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un’area, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale</corsivo>”.</h:div><h:div>Muovendo dalla citata definizione normativa di “<corsivo>Unità immobiliare</corsivo>”, lo stato pregresso dei luoghi è caratterizzato dalla presenza di quattro unità immobiliari costituite:</h:div><h:div>1) dalla porzione di fabbricato di cui al Foglio 74, mappale n. 1400, adibita ad alloggio sito al piano terreno (sub-catastale 1);</h:div><h:div>2) dalla porzione di fabbricato di cui al Foglio 74, mappale n. 1400, adibita ad alloggio sito al piano primo (sub-catastale 2);</h:div><h:div>3) dalla porzione di fabbricato di cui al Foglio 74, mappale n. 1400, adibita ad alloggio sito al piano primo (sub-catastale 4);</h:div><h:div>4) dall’intero fabbricato di cui al Foglio 74, mappale n. 1648, adibito ad alloggio distribuito al piano terreno e al piano primo.</h:div><h:div>Giova precisare che non costituisce un’unità immobiliare in senso tecnico l’autorimessa di cui al Foglio 74, mappale n. 716. Essa, infatti, è priva di autonomia funzionale e reddituale in quanto costituisce una pertinenza del fabbricato di cui al Foglio 74, mappale n. 1648, come emerge dalla scheda n. 108 della sottozona Ac02 che specifica il “<corsivo>tipo fabbricato</corsivo>” come “<corsivo>annesso a edificio</corsivo>”.</h:div><h:div>Lo stato dei luoghi, all’esito dell’intervento di ristrutturazione edilizia autorizzato, sarà caratterizzato dalla presenza di tre unità immobiliari indipendenti (villa 1, villa 2 e villa 3) in luogo delle quattro unità immobiliari preesistenti. Peraltro, due unità immobiliari risulteranno collegate tra di loro, ancorché leggermente sfalsate (villa 2 e villa 3), sì da costituire un unico fabbricato.</h:div><h:div>Non ricorre, dunque, l’ipotesi dello “<corsivo>sdoppiamento delle unità immobiliari esistenti</corsivo>”, atteso che l’attività edificatoria intrapresa dal controinteressato comporterà una riduzione delle unità immobiliari preesistenti.</h:div><h:div>D’altra parte, la prospettata conversione del “<corsivo>laboratorio/magazzino</corsivo>” in autorimessa non costituisce “<corsivo>mutamento della destinazione d’uso</corsivo>” rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 6.2 delle N.T.A., atteso che tale conversione non determina un aumento delle unità immobiliari e del carico urbanistico.</h:div><h:div>Né infine può essere utilmente invocata l’equiparazione dell’intervento edilizio assentito ad una “<corsivo>nuova costruzione</corsivo>”, anziché ad una “<corsivo>ristrutturazione edilizia mediante demolizione e costruzione</corsivo>”, in ragione del mutamento di “<corsivo>sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente</corsivo>” in zona territoriale di tipo A, come dedotto dai ricorrenti con memoria depositata in data 12 aprile 2024.</h:div><h:div>Infatti – fermo quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380 del 2001 e dalla definizione di “<corsivo>interventi di ristrutturazione edilizia</corsivo>” contenuta nella deliberazione di Giunta regionale della Valle d’Aosta del 12 aprile 2021, n. 378 (cfr. T.A.R. Valle d’Aosta, Sez. Unica, 10 maggio 2022, n. 26) – il rilievo risulta inammissibile poiché introduce una nuova censura rispetto al permesso di costruire n. 75 del 19 ottobre 2023, proposta irritualmente ed oltre il termine decadenziale di cui all’art. 29 c.p.a. I ricorrenti non hanno censurato attraverso specifici motivi di impugnazione la qualificazione dell’intervento edilizio alla stregua di “<corsivo>ristrutturazione edilizia mediante demolizione e costruzione</corsivo>”. Ne consegue che tale qualificazione deve considerarsi non contestata nella presente sede processuale; diversamente opinando si determinerebbe un irrituale ampliamento del <corsivo>petitum</corsivo>, come definito dal ricorso introduttivo.</h:div><h:div>Peraltro, anche laddove l’intervento di ristrutturazione edilizia assentito a mezzo del gravato permesso di costruire n. 75/2023 potesse essere ricondotto ad una delle ipotesi contemplate dall’art. 6.2 delle N.T.A., la possibilità di accesso veicolare è stata in concreto appurata dall’Amministrazione comunale sulla base della preesistenza dell’autorimessa interrata adiacente ed annessa all’immobile di cui al Foglio 74, mappale n. 1648, nonché dei titoli autorizzativi n. 37/1979 e n. 112/1980 (rimasti inoppugnati) in forza dei quali è stata a suo tempo realizzata. Infatti, la constatazione della preesistenza di un’autorimessa – anch’essa interessata dall’intervento di ristrutturazione – e della sua regolarità urbanistica è sufficiente ad esaurire gli oneri accertativi, richiesti in sede di rilascio del permesso di costruire, in merito all’assenza di eventuali limiti di matrice civilistica per la realizzazione dell’intervento edilizio da assentire.</h:div><h:div>Per quanto precede, le censure attoree svolte con il primo motivo di ricorso devono essere nel loro complesso disattese.</h:div><h:div>Con il secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti lamentano l’assenza e la carenza dell’attività istruttoria da parte del Comune, il quale da un lato avrebbe condotto le verifiche sulla possibilità di accesso veicolare solo a seguito dell’istanza di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 75/2023, dall’altro avrebbe travisato i contenuti dell’atto di divisione e vendita del 18 dicembre 1970, rinvenendo una servitù del tutto inesistente sui mappali degli odierni ricorrenti ed omettendo altresì di considerare la presenza di un fontanile pubblico nel bel mezzo dell’accesso carraio.</h:div><h:div>Il motivo non merita di essere condiviso.</h:div><h:div>Non è possibile muovere alcun addebito all’Amministrazione comunale sotto il profilo dell’attività istruttoria che è risultata coerente con il limite generale secondo cui “<corsivo>l’ente locale deve limitarsi ad effettuare un controllo generale di conformità del titolo richiesto senza potersi spingere sino a penetranti analisi e, ancor meno, giudizi valutativi riguardo al regime di appartenenza</corsivo>” (Cons. Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2024, n. 1563). Costituisce <corsivo>ius receptum</corsivo> il principio in base al quale “<corsivo>il Comune, al fine di provvedere al rilascio dei permessi di costruire, non deve verificare ogni aspetto civilistico che potrebbe emergere, ma deve esclusivamente vagliare i profili urbanistici ed edilizi connessi al titolo richiesto, dovendo escludersi l’obbligo di effettuare complessi accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti la titolarità del bene o di verificare l’inesistenza di servitù o altri vincoli reali che potrebbero limitare l’attività edificatoria</corsivo>” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 17 aprile 2024, n. 1308; cfr., <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, Sez. V, 1 giugno 2022, n. 4473; Cons. Stato, Sez. II, 1 settembre 2022, n. 7648).</h:div><h:div>Invero, nel caso in esame la possibilità di accesso veicolare è stata accertata dall’Amministrazione comunale sulla base di plurimi elementi documentali quali:</h:div><h:div>- la preesistenza dell’autorimessa interrata adiacente (ed annessa) all’immobile di cui al Foglio 74, mappale n. 1648 nonché dei titoli concessori n. 37/1979 e n. 112/1980 in forza dei quali è stata a suo tempo realizzata;</h:div><h:div>- il rinvenimento (nel fascicolo d’ufficio del richiamato atto di concessione n. 37/1979) dell’atto di divisione e vendita del 18 dicembre 1970 dal cui allegato “<corsivo>A</corsivo>” risulta la costituzione di una “<corsivo>servitù di passaggio con macchine</corsivo>” a favore dei fondi di cui al Foglio 74, mappali n. 1400 (ex 1400/a) e n. 716;</h:div><h:div>- il rilascio in favore del sig. Eugenio Truchet (dante causa degli odierni ricorrenti) dell’atto di concessione edilizia in sanatoria n. 3 del 25/01/1999 che, nella sezione “<corsivo>Prescrizioni particolari – condizioni</corsivo>”, fa salvi “<corsivo>i diritti dei terzi in riferimento soprattutto agli aventi diritto di passaggio attraverso il mappale n. 720 del Foglio 74</corsivo>”.</h:div><h:div>A ciò si aggiunga che il sig. Eugenio Truchet, attraverso la domanda di sanatoria relativa alla posa di sbarra elettrica, datata 6 dicembre 1997, precisava di aver “<corsivo>lasciato libero un passaggio di mt. 2,93 per il transito delle persone aventi diritto di passaggio, come era anticamente il passaggio</corsivo>” (cfr. doc. 8 di parte resistente, ove è evidenziata in planimetria l’area destinata al passaggio, la cui ampiezza varia da 2,93 a 2,38 mt.). Come emerge dalla planimetria allegata, la sbarra, lunga 4,57 mt., è stata collocata in corrispondenza del “<corsivo>sedime vecchia casa</corsivo>” di cui al mappale n. 720 che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non occupava interamente la parte prospiciente la via pubblica, lasciando un varco adibito a passaggio, di circa 3 mt., mantenuto integro dal richiedente la sanatoria.</h:div><h:div>La possibilità di accesso veicolare è ulteriormente corroborata dal permesso edilizio n. 25 del 3 luglio 1972 rilasciato in favore del sig. Truchet Eugenio, avente ad oggetto la sistemazione dei fabbricati di cui al Foglio 74, mappali n. 720, n. 706 e n. 1377 (cfr. doc. 10 di parte resistente). In particolare, la planimetria allegata al permesso dà atto della preesistenza, sul lato est del mappale n. 720, dello spazio idoneo a consentire il transito dalla via pubblica verso le unità retrostanti.</h:div><h:div>Quanto al fontanile pubblico, la cui presenza sarebbe d’ostacolo all’accesso carraio, in realtà lo stesso è ubicato nel mappale n. 711 di proprietà di terzi, oltre l’area di transito veicolare sui mappali 720, 717 e 1400 che non risulta impedito, come attestato attraverso la documentazione fotografica versata in atti. </h:div><h:div>In conclusione, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.</h:div><h:div>Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta (Sezione Unica), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge, in favore di ciascuna delle parti resistenti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2024 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/05/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Massimo Giancarlo Resburgo</h:div><h:div>Alessandro Cappadonia</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>