<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="ED diniego sanatoria vano tecnico" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20230004420250622230520302" id="20230004420250622230520302" modello="2" modifica="24/06/2025 10:21:19" pdf="0" ricorrente="Achille Gennarelli" stato="2" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00044"/><fascicolo anno="2025" n="00022"/><urn>urn:nir:tar.valle.d'aosta;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230004420250622230520302.xml</file><wordfile>20230004420250622230520302.docm</wordfile><ricorso NRG="202300044">202300044\202300044.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\848 Giuseppina Adamo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>giuseppina adamo</firma><data>24/06/2025 09:58:46</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Marco Costa</firma><data>23/06/2025 19:32:45</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/06/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta</h:div><h:div>(Sezione Unica)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giuseppina Adamo,	Presidente</h:div><h:div>Oscar Marongiu,	Consigliere</h:div><h:div>Marco Costa,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- “del provvedimento del Comune di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, a firma del responsabile del procedimento -OMISSIS-, recante “Comunicazione ai sensi dell'art. 60 bis comma 5 della L.R. 11/1998 e s.m. e i. ed ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L.R. 19/2007. Comunicazione motivi ostativi a richiesta permesso di costruire in sanatoria del -OMISSIS- prot. n° -OMISSIS-”;</h:div><h:div>- del provvedimento del Comune di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, a firma del responsabile del procedimento -OMISSIS-, recante “Comunicazione parere del responsabile del procedimento circa vs. domanda di permesso di costruire del -OMISSIS- prot. -OMISSIS-”;</h:div><h:div>- del parere della commissione edilizia reso nella seduta dell'-OMISSIS-, richiamato nel citato parere del Comune di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;</h:div><h:div>- delle comunicazioni del Comune di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, tutte a firma del responsabile del procedimento -OMISSIS-;</h:div><h:div>- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e comunque connesso”.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 44 del 2023, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo D'Ippolito, Carmelo Mendolia e Luca Piovesan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Balì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimato Comune di -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il dott. Marco Costa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. L’immobile di cui è causa ricade nella zona individuata dallo strumento urbanistico del Comune d’-OMISSIS- come “Ba27”, in area vincolata ai sensi del decreto legislativo 22.1.2004 n. 42 e classificata ad “alta pericolosità” per frane (F1) ai sensi dell’art. 35, comma 1, della legge regionale valdostana 6 aprile 1998 n. 11. L’attività edilizia ivi consentita è pertanto soggetta a stringenti limitazioni.</h:div><h:div>2. I proprietari ricorrenti hanno inoltrato plurime, contenutisticamente sovrapponibili istanze edilizie all’amministrazione locale, tutte sostanzialmente volte all’ampliamento della propria unità immobiliare, in dipendenza di pretese esigenze di adeguamento igienico-sanitario, cui l’Amministrazione ha ripetutamente replicato negando il proprio assenso ad ogni intervento che trascendesse il raggiungimento delle caratteristiche minime igienico-sanitarie in vigore al momento della richiesta. In particolare, nell’ambito delle suddette iniziative edilizie, l’Ente locale non ha condiviso la soluzione progettuale che prevedeva lo spostamento di parte della parete a nord est verso il balcone esistente per costituire un preteso “vano tecnico”, ritenendo invece possibile realizzare il proposto, nuovo abbaino, sebbene nei limiti dimensionali necessari al raggiungimento dell’altezza minima media di 2.40 m del sottostante locale, come previsto dall’art. 95, comma 1, della richiamata legge regionale n. 11/1998.</h:div><h:div>3. All’esito di plurime riformulazioni delle istanze edilizie e dei relativi allegati progettuali, il Comune ha rilasciato, in coerenza con i pareri già precedentemente espressi, il permesso di costruire n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui veniva autorizzato l’adeguamento “igienico-sanitario e tecnologico su unità immobiliare esistente”. I lavori venivano tempestivamente iniziati ma, in sede realizzativa, non rispettavano il progetto autorizzato in relazione ai due sopra menzionati interventi (abbaino e spostamento di parte della parete a nord est).</h:div><h:div>4. A seguito di esposto e nelle more del previsto sopralluogo comunale, la proprietà ha quindi richiesto un ulteriore permesso di costruire in sanatoria avente ad oggetto “sanatoria edilizia per lieve modifica della sagoma dell’abbaino, modifiche interne di lieve entità, realizzazione nuova superficie in sagoma – opere in difformità da permesso di costruire n° -OMISSIS- del -OMISSIS-” (doc. 55 resistente). L’accesso <corsivo>in loco</corsivo> dei tecnici comunali, effettuato in data -OMISSIS-, acclarava che i lavori eseguiti risultavano effettivamente difformi dal suddetto titolo.</h:div><h:div>5. L’istruttoria dell’istanza di sanatoria, nel frattempo integrata dalla parte istante, si arricchiva in data -OMISSIS- di un nuovo, condizionato pronunciamento della commissione edilizia, dopo quello negativo espresso il -OMISSIS- (doc. 29 resistente). Il più recente parere palesava un orientamento favorevole “per il locale domotico (a condizione che venga chiuso)”, per le tramezzature del cavedio interno e per le minime varianti prospettiche, contrario “per l’abbaino in quanto l’intervento non rientra più in adeguamento igienico-sanitario ma in ristrutturazione edilizia non ammissibile in zona rossa di frane e per l’ampliamento della camera” (doc. 34 resistente). A seguito di nuovi rilievi sul posto da parte dei tecnici comunali, di ulteriori interlocuzioni tra le parti e dell’integrazione degli elaborati progettuali, il Responsabile del procedimento si è espresso in senso negativo alla sanatoria in <corsivo>parte qua</corsivo> delle opere, ribadendo, tra l’altro, l’incompatibilità urbanistica di ogni soluzione progettuale comportante un ampliamento volumetrico del fabbricato (come da nota prodotta dal resistente <corsivo>sub</corsivo> documento 25, contenente i richiami alle precedenti comunicazioni).</h:div><h:div>6. Con il permesso di costruire n. -OMISSIS- del -OMISSIS- veniva quindi assentita “l’esecuzione dei lavori di Sanatoria edilizia per modifiche interne di lieve entità e lievi modifiche prospettiche (fatta eccezione per la modifica della sagoma dell’abbaino e per l’ampliamento della camera – nuova superficie in sagoma – parere contrario del -OMISSIS- prot. N° -OMISSIS-)” espressamente espungendo dal titolo edilizio le opere qui in contestazione.</h:div><h:div>7. In ultimo, con una nuova domanda ai sensi dell’art. 84 della più volte citata legge regionale n. 11/1998, la proprietà chiedeva in data -OMISSIS-, in pendenza del precedente procedimento, di sanare separatamente le opere di cui sopra, allegando nella relazione tecnica di accompagnamento all’istanza “l’impossibilità di ripristino (demolizione)” e precisando che le stesse consistevano in</h:div><h:div>a) un abbaino, avente “maggiori dimensioni rispetto a quanto progettualmente previsto”; </h:div><h:div>b) una porzione della parete a nord est, con pretesa “traslazione “in sagoma” come da tavole progettuali”.</h:div><h:div>8. Il Comune intimato con nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- (doc. 2 ricorrente) trasmetteva alla proprietà il parere negativo espresso dalla commissione edilizia riunitasi il -OMISSIS- (doc. 28 resistente), evidenziando i plurimi motivi ritenuti ostativi alla sanatoria; assegnava, pertanto, alla parte istante 10 giorni per esercitare le proprie prerogative di contraddittorio procedimentale.</h:div><h:div>9. Con il successivo e qui gravato provvedimento del -OMISSIS- l’Amministrazione, dando atto che nessuna memoria o osservazione era nel frattempo pervenuta, denegava in via definitiva il rilascio del titolo in relazione ai predetti due manufatti (doc. 1 ricorrente); venivano, in particolare, ritenuti ostativi, per un verso, l’assenza della “doppia conformità” degli interventi alle norme vigenti al momento della realizzazione e a quello di decisione sulla domanda, anche in ragione della qualificazione degli stessi quali ampliamenti/ristrutturazioni, per altro verso, la disciplina vincolistica vigente per l’area in questione, preannunciando che i manufatti non potevano comunque essere conservati in quanto amovibili senza pregiudizio per la parte assentita.</h:div><h:div>10. Avverso gli atti di cui all’epigrafe l’interessato ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, deducendo i quattro motivi di diritto, come di seguito letteralmente rubricati:</h:div><h:div>“I. Violazione degli artt. 55 e 60 bis, comma 6, L.R. 11/1998. Violazione dell’art. 6 del Regolamento Edilizio Comunale. Violazione dell’art. 3 della legge 241/90. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e dello sviamento dall’interesse pubblico;</h:div><h:div>II. Violazione dell’art. 35, comma 5, della L.R. n. 11/98. Violazione del D.M. 11.03.1988. Violazione della D.G.R. 2939 del 1998. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, dello sviamento dalla causa tipica e dall’interesse pubblico. Violazione del principio di proporzionalità;</h:div><h:div>III. Violazione della DGR del 12.04.1998. Violazione dell’art. 80 della legge regionale 11/98 e dell’art. 34 D.P.R 380/2001. Eccesso di potere sotto il profilo della erroneità e illogicità manifesta, dello sviamento e del difetto di istruttoria;</h:div><h:div>IV. Sulla legittimità dell’aumento volumetrico con adeguamenti tecnologici - Violazione dell’art. 35, comma 4, L.R. 11/1998 in combinato disposto con la D.G.R. n. 2939/208. Eccesso di potere sotto il profilo della erroneità e illogicità manifesta, dello sviamento e del difetto di istruttoria”.</h:div><h:div>11. All’opposizione al ricorso straordinario e alla richiesta del Comune di -OMISSIS- di trasposizione dell’impugnazione in sede giurisdizionale ha fatto seguito la presente costituzione in giudizio, con la quale la parte ricorrente ha integralmente riproposto il ricorso amministrativo.</h:div><h:div>12. Per resistere all’impugnazione si è costituita l’Amministrazione locale intimata, eccependo in via preliminare l’irricevibilità dell’impugnativa per tardività e, in via logicamente subordinata, la relativa inammissibilità, deducendo poi, nel merito, l’infondatezza delle avversarie doglianze.</h:div><h:div>13. In sede di ulteriore scambio di atti difensivi, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni; in particolare, la difesa ricorrente ha depositato in giudizio sub documento 22 una relazione tecnica sull’applicabilità alle opere di cui è causa delle norme del cd. decreto-legge “Salva Casa”, ritenendole lievi difformità sanabili anche ai sensi della richiamata novella normativa; ha quindi chiesto il differimento dell’udienza di discussione della causa, in attesa del recepimento della suddetta sopravvenienza normativa nell’ordinamento giuridico valdostano.</h:div><h:div>14. All’udienza pubblica del 10 aprile 2025 il ricorso è trattenuto in decisione, non costituendo l’emanazione del decreto-legge “Salva casa” un “caso eccezionale” giustificativo del rinvio ai sensi dell’art. 73, comma 1-<corsivo>bis</corsivo>, del codice del processo amministrativo.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. In via preliminare devono essere vagliate le eccezioni in rito sollevate dalla difesa resistente.</h:div><h:div>1.1. In primo luogo, l’impugnativa oggetto di scrutinio non può ritenersi tardiva, poiché la stessa contesta il diniego di sanatoria espresso dal Comune intimato con il provvedimento del -OMISSIS-, in uno con i connessi atti istruttori ed endoprocedimentali. Orbene, la suddetta decisione amministrativa, benché segua temporalmente plurime determinazioni comunali riguardanti i medesimi manufatti e ne faccia richiamo <corsivo>per relationem</corsivo> nella parte motiva, risulta nondimeno adottata a seguito di una rinnovata istruttoria. Non ricorrono, pertanto, gli elementi che, per condivisa ricostruzione giurisprudenziale, caratterizzano l’atto meramente confermativo, il quale ricorre solo quando l’amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza esprimere una nuova motivazione (<corsivo>ex multis</corsivo> Cons. Stato, Sez. V, 22 giugno 2018, n. 3867). Tanto è sufficiente per ritenere infondata la pertinente eccezione.</h:div><h:div>1.2. Neppure può ritenersi <corsivo>de plano</corsivo> inammissibile la contestazione del provvedimento nella parte in cui rigetta l’istanza di c.d. “fiscalizzazione” delle opere abusive: sebbene, di norma, tale valutazione pertenga alla fase esecutiva di un ordine ripristinatorio, nel caso di specie l’Amministrazione ha preso posizione anche su tale profilo, in quanto espressamente ricompreso nell’istanza edilizia di parte ricorrente, cosicché le relative doglianze potranno essere vagliate nel merito dal Collegio, come meglio precisato in sede di pertinente disamina.</h:div><h:div>2. Quanto alla già rigettata richiesta di rinvio della trattazione della causa avanza dalla difesa di parte attrice, giova ribadire che, in relazione alla l’emanazione del decreto legge “Salva casa” il Giudice d’appello ha recentemente chiarito che “le previsioni introdotte … non si applicano retroattivamente ai provvedimenti precedentemente impugnati e pertanto non hanno alcuna refluenza sull’esito del presente giudizio. Ebbene, con la medesima pronuncia si è precisato che il Comune ha la possibilità di rivedere le proprie decisioni, rivalutando la domanda originaria alla luce delle novità introdotte dal Decreto Salva Casa” (Cons. Stato, Sez. IV, 2 aprile 2025, n. 2771). Nella presente fattispecie, inoltre, non risulta neppure emanata la disciplina regionale di riferimento.</h:div><h:div>3. Quanto al merito delle censure, la prima, rubricata “violazione degli artt. 55 e 60 bis, comma 6, L.R. 11/1998. Violazione dell’art. 6 del Regolamento Edilizio Comunale. Violazione dell’art. 3 della legge 241/90. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e dello sviamento dall’interesse pubblico”, si appunta sui vizi che affliggerebbero il parere endoprocedimentale della commissione edilizia del -OMISSIS-. Secondo i deducenti il verbale della suddetta seduta non recherebbe le informazioni necessarie a verificare chi vi abbia preso parte, impedendo di scrutinarne la regolare deliberazione, con conseguente <corsivo>vulnus</corsivo> al corretto vaglio della pratica sul piano istruttorio, comunque carente anche sotto ulteriori profili.</h:div><h:div>La doglianza non può essere condivisa.</h:div><h:div>3.1. L’Amministrazione intimata ha infatti depositato in giudizio, <corsivo>sub</corsivo> documento n. 43, il verbale della contestata seduta della commissione edilizia, completo della parte che reca l’analitica indicazione dei presenti, cosicché il vizio lamentato risulta <corsivo>per tabulas</corsivo> smentito sotto il profilo formale.</h:div><h:div>3.2. Neppure il lamentato <corsivo>deficit</corsivo> istruttorio sostanziale trova conferma: contrariamente alle allegazioni ricorsuali, infatti, tanto la Commissione edilizia quanto l’Ufficio comunale competente per l’adozione dell’atto finale hanno vagliato nel dettaglio i profili tecnici dell’intervento, ritenendo, per un verso, che lo stesso non potesse essere assentito sulla base della qualificazione delle opere come ampliamento e dell’incompatibilità delle stesse con la disciplina urbanistica e vincolistica applicabile, per altro verso, contestando, a valle di una approfondita analisi strutturale dei manufatti  oggetto della pretesa, l’impossibilità di ripristino dello stato dei luoghi agitata dalla proprietà.</h:div><h:div>4. La seconda censura, rubricata “violazione dell’art. 35, comma 5, della L.R. n. 11/98. Violazione del D.M. 11.03.1988. Violazione della D.G.R. 2939 del 1998. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, dello sviamento dalla causa tipica e dall’interesse pubblico. Violazione del principio di proporzionalità”, s’incentra sull’asserita assenza in seno allo “studio di compatibilità” citato dall’Amministrazione nel gravato preavviso di diniego di una pur necessaria verifica in concreto dell’impatto sul rischio frane del modesto ampliamento in contestazione. Secondo i ricorrenti tale carenza disvelerebbe un ulteriore vizio di istruttoria, poiché il citato studio non sarebbe neppure pertinente alle opere oggetto di denegata istanza di sanatoria, poiché queste ultime consisterebbero nella realizzazione di un mero vano tecnico, comunque non qualificabile quale ampliamento volumetrico.</h:div><h:div>La doglianza è priva di pregio.</h:div><h:div>4.1. In primo luogo deve premettersi che sia il diniego in questione sia il pertinente preavviso espongono plurime ragioni reiettive: risultano, pertanto, qualificabili quali atti plurimotivati, cosicché è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome, ivi addotte ragioni giustificatrici per condurre al rigetto dell'intero ricorso, in considerazione del fatto che, anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza, riferiti alle distinte <corsivo>rationes decidendi</corsivo> poste a fondamento dei suddetti atti, questi non potrebbero comunque essere annullati, in quanto sorretti da un'autonoma e valida ragione giustificatrice (Cons. Stato sez. II, 21 marzo 2025, n. 2373).</h:div><h:div>4.2. Il rilievo in questione è in ogni caso infondato, poiché l’intervento di spostamento della parete è qualificabile come ampliamento, non potendo il risultante nuovo vano ricadere nella nozione di “locale tecnico”, come tale irrilevante dal punto di vista del computo volumetrico. La giurisprudenza ha infatti enucleato le caratteristiche tipologiche di tali manufatti, chiarendo che “il volume tecnico si caratterizza per: a) l’assenza di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale; b) un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione in quanto strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all’interno della medesima, quali, ad esempio, quelli connessi alla condotta idrica, termica, all’ascensore e simili” (Cons. Stato. Sez. II, 10 febbraio 2025 n. 1035). Applicando gli indici in parola al presente caso, non emerge alcuna oggettiva ragione che giustifichi la realizzazione di un nuovo, maggior volume esterno in luogo dell’utilizzo degli ingombri già esistenti.</h:div><h:div>3.3. Dalla qualificazione del vano quale ampliamento deriva la frontale incompatibilità dello stesso con la disciplina vincolistica vigente per l’area in questione. Lo “studio di fattibilità” contestato nel ricorso (doc. 17 ricorrenti), peraltro redatto da un geologo su incarico degli stessi proprietari committenti e da questi ultimi versato nel procedimento edilizio, conclude affermando che “gli interventi realizzati per cui si richiede autorizzazione in sanatoria per la parte che interessa l’ampliamento della S.U.A. (camera 32 di 6.68 mq), così come eseguito, si classifica come non ammissibile e quindi non è compatibile con le condizioni di pericolosità indicate dalla cartografia degli Ambiti Inedificabili ai sensi della L.R. n. 11/1998 art. 35”. Tale approdo, in quanto coerente con la vista qualificazione delle opere in sede di sanatoria quale ampliamento e l’esclusa riconduzione delle stesse alla categoria dei c.d. “vani tecnici”, risulta pertinente e conserva piena validità anche considerando l’ambiente come superficie non residenziale, sicché l’Amministrazione, nel richiamare il suddetto elaborato, non ha trascurato alcun profilo istruttorio.</h:div><h:div>4. La terza censura, rubricata “violazione della DGR del 12.04.1998. Violazione dell’art. 80 della legge regionale 11/98 e dell’art. 34 D.P.R 380/2001. Eccesso di potere sotto il profilo della erroneità e illogicità manifesta, dello sviamento e del difetto di istruttoria” si concentra ulteriormente sulle carenze istruttorie in cui sarebbe incorso il Comune, laddove avrebbe omesso di considerare che il nuovo vano tecnico, in quanto di fatto inaccessibile, risulta urbanisticamente irrilevante. Al cospetto di tali circostanze, il Comune avrebbe opposto elementi fattuali irrilevanti, quali la conservazione del riscaldamento a pavimento, trascurando altresì ogni ulteriore, pur necessaria valutazione in merito all’impossibilità di rimozione di tale inscindibile porzione d’impianto.</h:div><h:div>La censura non è fondata.</h:div><h:div>4.1. Richiamando le considerazioni espresse in sede di rigetto della precedente, seconda censura, anche in punto di natura plurimotivata del diniego opposto, il Collegio ritiene opportuno aggiungere, ai fini del rigetto della presente doglianza, che il provvedimento gravato prende diffusamente in considerazione la soluzione progettuale contenuta nell’istanza del privato, ritenendola, all’esito di una valutazione tecnica scevra da manifesti profili di illogicità, non assentibile quale vano tecnico, ostandovi la parziale praticabilità e la conservazione degli impianti ivi presenti. </h:div><h:div>4.2. Neppure il profilo della asserita non amovibilità del riscaldamento risulta corroborato da pertinenti valutazioni tecniche. In ogni caso, poiché, come visto, sebbene la stessa parte privata istante abbia preteso che l’Amministrazione si pronunciasse in via anticipata sulla c.d. “fiscalizzazione” delle opere abusive ottenendo dalla stessa un riscontro negativo, la suddetta inversione procedimentale non inficia la validità del diniego opposto né consuma il pertinente potere amministrativo. Tale profilo potrà, pertanto, essere riproposto in sede di eventuale ottemperanza all’ordine di rimozione dei manufatti, in conformità al pertinente disposto della citata legge regionale valdostana n. 11/1998.</h:div><h:div>5. La quarta censura, rubricata “sulla legittimità dell’aumento volumetrico con adeguamenti tecnologici - Violazione dell’art. 35, comma 4, L.R. 11/1998 in combinato disposto con la D.G.R. n. 2939/208. Eccesso di potere sotto il profilo della erroneità e illogicità manifesta, dello sviamento e del difetto di istruttoria” contesta ulteriormente il diniego comunale, ricostruendo l’originaria funzione del contestato vano abusivo e insistendo per la relativa sanabilità.</h:div><h:div>Anche quest’ultima censura è infondata.</h:div><h:div>5.1. In primo luogo, come visto, il vano in questione è privo di funzione impiantistica e tecnologica e non soddisfa alcuna esigenza che non potesse trovare collocazione sfruttando i volumi esistenti. Invero, ferma la perimetrazione dell’odierno <corsivo>thema decindum</corsivo> al solo scrutinio del provvedimento di diniego del titolo emesso in data -OMISSIS-, si deve dare atto che l’Ente si sia sempre inequivocabilmente espresso, sin dai riscontri alle prime istanze edilizie della proprietà, per l’assentibilità delle sole opere di adeguamento igienico-sanitario necessarie a raggiungere i requisiti minimi imposti dalla disciplina vigente.</h:div><h:div>5.2. Il locale in questione, la cui delimitazione è peraltro proposta proprio con il richiesto titolo in sanatoria, è oggi privo di funzione, non può essere equiparato ad un locale tecnico alla luce dei parametri individuati dalla giurisprudenza richiamata in sede di rigetto della seconda censura e risulta, inoltre, descritto come parzialmente praticabile. Tanto è sufficiente per smentire la relativa, pretesa irrilevanza sul piano edilizio.</h:div><h:div>5.3. Depongono, in ogni caso, per l’infondatezza della censura tutte le considerazioni reiettive espresse in sede di disamina della seconda doglianza, ivi compresa la natura plurimotivata del gravato diniego.</h:div><h:div>6. In conclusione, il ricorso non merita accoglimento.</h:div><h:div>7. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, in ragione della particolarità delle questioni dedotte.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private citate nella presente decisione.</h:div><h:div>Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/04/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Massimo Giancarlo Resburgo</h:div><h:div>Marco Costa</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>