<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220000620230307181926438" descrizione="" gruppo="20220000620230307181926438" modifica="3/7/2023 7:36:06 PM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="00006"/><fascicolo anno="2023" n="00015"/><urn>urn:nir:tar.valle.d'aosta;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220000620230307181926438.xml</file><wordfile>20220000620230307181926438.docm</wordfile><ricorso NRG="202200006">202200006\202200006.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\807 Silvia La Guardia\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Angelo Roberto Cerroni</firma><data>07/03/2023 19:19:44</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/03/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta</h:div><h:div>(Sezione Unica)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Silvia La Guardia,	Presidente</h:div><h:div>Angelo Roberto Cerroni,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Marcello Faviere,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>– per l’accertamento del diritto dei ricorrenti alla riparametrazione e ricalcolo della retribuzione alla quale hanno titolo per ogni ora di prestazione di lavoro straordinario, con inclusione nella determinazione della retribuzione – parametro, per la determinazione della misura della retribuzione dovuta per lavoro straordinario, della indennità pensionabile, avente natura intrinsecamente e strettamente retributiva, nonché per l'accertamento del diritto a percepire le somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, maturate e non corrisposte, previo ricalcolo della retribuzione a tale titolo dovuta con inclusione nella determinazione della retribuzione - parametro della indennità mensile pensionabile e conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento del dovuto.</h:div><h:div>– per la disapplicazione dell'art.  22 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, dell'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, e, nei limiti di quanto occorrente, dell'art. 12 del D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con l'art. 43 della L. 121/1981, nonché per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione, nonché per contrasto con il principio di ragionevolezza, con il principio di non contraddittorietà e di omogeneità; </h:div><h:div>– per la delibazione della questione di legittimità costituzionale - che si solleva espressamente con il presente ricorso: - dell'art. 22 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, dell'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, che ha modificato la disposizione che precede e, nei limiti di quanto occorrente, dell'art. 12 del D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, per violazione del principio di ragionevolezza, per violazione del principio di non contraddittorietà e di omogeneità, ritenendosi la questione di legittimità rilevante e non manifestamente infondata.</h:div><h:div>– per la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario espletato e non congruamente remunerato, previo ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario maturata, in ragione della riparametrazione da operare in ragione della considerazione dell'indennità mensile pensionabile o a prescindere dalla medesima circostanza (per il periodo 01.10.2017-31.12.2017,  anche ed eventualmente a prescindere dalla inclusione della detta indennità nella retribuzione parametro.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da La Spina Saverio l’8 giugno 2022: </h:div><h:div><corsivo>per l'accertamento</corsivo></h:div><h:div>del diritto dei ricorrenti alla riparametrazione e ricalcolo della retribuzione alla quale hanno titolo per ogni ora di prestazione di lavoro straordinario, con inclusione nella determinazione della retribuzione – parametro, per la determinazione della misura della retribuzione dovuta per lavoro straordinario, della indennità pensionabile, avente natura intrinsecamente e strettamente retributiva, nonché per l'accertamento del diritto a percepire le somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, maturate e non corrisposte, previo ricalcolo della retribuzione a tale titolo dovuta con inclusione nella determinazione della retribuzione - parametro della indennità mensile pensionabile e conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento del dovuto.</h:div><h:div><corsivo>per la disapplicazione</corsivo></h:div><h:div>dell'art.  22 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, dell'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, dell'art. 38 del D.P.R. 57 del 20 aprile 2022 (recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento militare triennio 2019-2021), nei limiti di quanto occorrente, dell'art. 12 del D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con l'art. 43 della L. 121/1981, nonché per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione, nonché per contrasto con il principio di ragionevolezza, con il principio di non contraddittorietà e di omogeneità; </h:div><h:div><corsivo>con contestuale istanza</corsivo></h:div><h:div>di delibazione della questione di legittimità costituzionale – sollevata con il ricorso introduttivo del giudizio e che si solleva nuovamente con il presente ricorso, anche con riferimento alle norme sopravvenute e precisamente:</h:div><h:div>- dell'art.  22 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, dell'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, dell'art. 38 del D.P.R. 57 del 20 aprile 2022 (recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento militare triennio 2019-2021) norma sopravvenuta e,  nei limiti di quanto occorrente, dell'art. 12 del D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con l'art. 43 della L. 121/1981, nonché per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione, nonché per contrasto con il principio di ragionevolezza, per violazione del principio di ragionevolezza, per violazione del principio di non contraddittorietà e di omogeneità, ritenendosi la questione di legittimità rilevante e non manifestamente infondata.</h:div><h:div><corsivo>per la condanna</corsivo></h:div><h:div>dell'Amministrazione resistente al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario espletato e non congruamente remunerato, previo ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario maturata, in ragione della riparametrazione da operare in ragione della considerazione dell'indennità mensile pensionabile o a prescindere dalla medesima circostanza (per il periodo 01.10.2017-31.12.2017), come appresso meglio specificato.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da La Spina Saverio il 26 gennaio 2023: </h:div><h:div><corsivo>per l'accertamento</corsivo></h:div><h:div>del diritto dei ricorrenti alla riparametrazione e ricalcolo della retribuzione alla quale hanno titolo per ogni ora di prestazione di lavoro straordinario, con inclusione nella determinazione della retribuzione-parametro, da usare per la determinazione della misura della retribuzione dovuta per lavoro straordinario, della indennità pensionabile, avente natura intrinsecamente e strettamente retributiva, nonché per l'accertamento del diritto a percepire le somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario maturate e non corrisposte, previo ricalcolo della retribuzione a tale titolo dovuta con inclusione nella retribuzione - parametro della indennità mensile pensionabile e conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento del dovuto.</h:div><h:div><corsivo>per la disapplicazione</corsivo></h:div><h:div>– dell'art.  22 del D.P.R. 15 marzo 2018 n. 39 e dell'art. 38 del D.P.R. 20 aprile 2022 n. 57, (Decreti di recepimento degli accordi sindacali per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e dei provvedimenti di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare), salvo ulteriori disposizioni collegate, per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione sia agli artt. 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che in relazione agli artt. 5 e 6 della Carta Sociale Europea, nonchè per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost. e con l'art. 43 della L. 121/1981, nonchè per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost.; </h:div><h:div>- dell'art. 2, c.1, lett. B del D. Lgs. 195/1995 e degli artt. 4 e 7 stessa fonte, salvo altri, per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione sia agli artt. 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che in relazione agli artt. 5 e 6 della Carta Sociale Europea, nonchè per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost.;</h:div><h:div>– dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, e, nei limiti di quanto occorrente, dell'art. 12 del D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con l'art. 43 della L. 121/1981, nonché per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione, nonché per contrasto con il principio di ragionevolezza, con il principio di non contraddittorietà e di omogeneità; </h:div><h:div>Con contestuale istanza</h:div><h:div>di delibazione della questione di legittimità costituzionale, ritenendosi la questione rilevante e non manifestamente infondata:</h:div><h:div>– dell'art. 2, c. 1, lettera B, del D. Lgs. 195/1995 e degli artt. 4 e 7 stessa fonte per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione sia agli artt. 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che in relazione agli artt. 5 e 6 della Carta Sociale Europea, nonchè per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost.;</h:div><h:div>- dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e, nei limiti di quanto occorrente, dell'art. 12 del D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, per violazione del principio di ragionevolezza, per violazione del principio di non contraddittorietà e di omogeneità;</h:div><h:div><corsivo>per la condanna</corsivo></h:div><h:div>delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario espletato negli ultimi cinque anni antecedenti la proposizione del Ricorso introduttivo del giudizio e non congruamente remunerato, previo ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario maturata previa  riparametrazione in ragione della considerazione dell'indennità mensile pensionabile nella retribuzione-parametro nonché, con riferimento al periodo 01.10.2017-31.12.2017, anche ed eventualmente a prescindere dalla inclusione della detta indennità nella retribuzione-parametro.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 6 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Saverio La Spina, Fabio Pasquale Zucco, Piero Puozzo, Michele Picciurro, Enrico Achille Nunzella, Francesco Rizza, Carmine Cavezza, Gianluca Carro, Fabrizio Mazza, Marco Morando, Sergio De Giovanni, Claudio Giannese, Salvatore Landi, Rosario Rizzo, Riccardo Campanelli, Saverio La Spina, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Cassiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona dei legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Torino, corso Stati Uniti, 45; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 il dott. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. – I ricorrenti, tutti appartenenti ai ruoli dei sottufficiali della Guardia di finanza, hanno adìto questo Tribunale per ottenere l’accertamento del diritto alla riparametrazione e al ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario cui avrebbero titolo previa inclusione nella base di computo dell’indennità pensionabile. </h:div><h:div>La domanda è estesa anche ai cinque anni antecedenti alla proposizione del ricorso, di tal ché viene richiesto l’accertamento del diritto di credito maturato con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento del dovuto.</h:div><h:div>2. – Dopo aver tracciato un ampio <corsivo>excursus</corsivo> della cornice normativa di riferimento all’esito della quale lamentano lo strutturale sottodimensionamento della retribuzione per lavoro straordinario rispetto alla retribuzione parametrale, i ricorrenti affidano la domanda giudiziale ai seguenti motivi in diritto:</h:div><h:div>2.1. – Illegittimità per violazione dell’art. 43, co. 3 legge 121/1981 in combinato con il comma 16 dello stesso articolo che rinvia all’art. 16 legge 121/1981 – violazione degli artt. 43, co. 14 e 43-<corsivo>bis</corsivo> legge 121/1981.</h:div><h:div>Secondo la ricostruzione dei ricorrenti, l’attuale sistema retributivo previsto per le Forze di polizia ad ordinamento militare, nello sganciare la misura del compenso straordinario dalla misura della retribuzione ordinaria mensile, cozza col disposto dell’art. 43 della legge n. 121 del 1981 escludendo illegittimamente l’indennità pensionabile dalla base di computo, a dispetto della sua natura intrinsecamente retributiva.</h:div><h:div>Argomentano i ricorrenti che, a seguito dell’abrogazione dell’art. 5 D.P.R. 150/1987 che da ultimo aveva escluso dalla base di computo tale indennità, la successiva determinazione forfettaria della retribuzione per lavoro straordinario ha ingenerato uno strutturale sottodimensionamento di tale remunerazione rispetto a quella prevista per lavoro ordinario, mentre in corretta applicazione dell’art. 43 legge 121/1981 l’indennità pensionabile avrebbe dovuto essere considerata nella retribuzione parametro ai fini del calcolo della retribuzione per straordinario, previa disapplicazione dei vari decreti del Presidente della Repubblica di recepimento dei provvedimenti di concertazione per il personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento militare.</h:div><h:div>2.2. –Illegittimità derivata – violazione dell’art. 36 Cost. – illegittimità per violazione dell’art. 63, co. 3 legge 121/1981.</h:div><h:div>I ricorrenti deducono il contrasto delle disposizioni recate rispettivamente dall’art. 22 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, dell’art. 45, co. 1 del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, che ha modificato la precedente, e, nei limiti di quanto occorrente, dell’art. 12 del D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184 per contrasto con l’art. 36 Cost. giacché l’attuale sistema di remunerazione per lavoro straordinario del personale della Guardia di finanza risulterebbe insufficiente e inadeguato tenuto conto sia della obbligatorietà della prestazione sia della sua intrinseca gravosità in relazione ai compiti peculiari dei militari e delle attribuzioni della forza di appartenenza e non trascurando quale principio generale immanente dell’ordinamento giuridico la remunerabilità maggiorata della prestazione di lavoro straordinario rispetto a quello ordinario, principio qui patentemente disatteso.</h:div><h:div>2.3. –Illegittimità derivata per violazione dell’art. 3 Cost. – violazione del principio di ragionevolezza – irrazionalità</h:div><h:div>I ricorrenti stigmatizzano un ulteriore profilo di irrazionalità delle medesime fonti di cui al punto precedente deducendo un’irrazionalità del sistema consistente nella disomogeneità delle disposizioni censurate nella parte in cui sganciano la misura della retribuzione per lavoro straordinario dai parametri di determinazione di quella per lavoro ordinario. </h:div><h:div>I ricorrenti lamentano altresì l’irragionevolezza del sistema nella misura in cui trascende lo scopo perseguito addivenendo al sacrificio di un diritto nel suo nucleo più ristretto ed essenziale.</h:div><h:div>3. – Successivamente alla proposizione del ricorso principale è stato adottato il decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 20 aprile 2022 di recepimento dell’accordo sindacale per il personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento militare per il triennio 2019-2021 il quale ha modificato il valore del punto parametrale per la determinazione dei nuovi stipendi con diverse decorrenze retrodatate, ha rideterminato le misure dell’indennità pensionabile e, da ultimo, ha rideterminato il compenso per lavoro straordinario con decorrenza dal 1° gennaio 2021, omettendo l’inclusione dell’indennità pensionabile nella retribuzione parametro.</h:div><h:div>Sicché, i militari ricorrenti hanno impugnato con motivi aggiunti anche il prefato decreto presidenziale estendendo le medesime censure articolate dianzi.</h:div><h:div>4. – Si è costituito in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze il quale, previo <corsivo>excursus</corsivo> del quadro normativo di riferimento, ha svolto un’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso collettivo che nulla riferirebbe in ordine alle condizioni legittimanti e all’interesse di ciascuno dei ricorrenti; l’inammissibilità scaturirebbe altresì dalla constatazione che le richieste addotte farebbero riferimento a tematiche di trattamento economico del personale oggetto di provvedimenti normativi (DD.PP.RR.) di recepimento degli esiti delle citate procedure di contrattazione/concertazione, rispetto ai quali i dipendenti pubblici sono titolari di un interesse finale e del tutto indiretto e riflesso e non già di un interesse diretto, concreto e attuale che appartiene, per converso, alle sole organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.</h:div><h:div>La difesa erariale ha poi diffusamente argomentato nel merito nel senso dell’infondatezza della pretesa azionata.</h:div><h:div>5. – Dopo un breve rinvio causato dal promovimento del regolamento di competenza innanzi al Consiglio di Stato avverso l’ordinanza n. 155/2022 del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento con cui era stato indicato il TAR per il Lazio, sede di Roma come giudice competente a conoscere di analoga vertenza proposta per ottenere l’accertamento del diritto alla riparametrazione e al ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario di finanzieri con sede di servizio nella provincia trentina, il Consiglio di Stato ha regolato la competenza nella materia <corsivo>de qua</corsivo> declinandola in favore del Tribunale originariamente adìto, sicché la difesa dei ricorrenti ha notificato e depositato un ulteriore atto di motivi aggiunti col quale ha rivisitato le originarie deduzioni censorie e articolato nuove doglianze.</h:div><h:div>6. – La difesa dei ricorrenti si è soffermata in particolare sulla natura dei decreti del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi di concertazione e sul ritenuto contrasto tra le disposizioni volta per volta contenute nei vari DD.P.R. che si sono succeduti e l’art. 43 della legge n. 121 del 1981. Inoltre, i ricorrenti denunciano l’illegittimità delle disposizioni contenute negli accordi di concertazione in quanto adottate in violazione dei diritti sindacali dei militari, ad onta della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2018 la quale, con pronuncia additiva, avrebbe ritenuto che, nelle more di un intervento legislativo, il vuoto normativo debba essere colmato con la disciplina dettata per i diversi organismi di rappresentanza militare, e in particolare con le disposizioni che escludono dalla competenza di quella rappresentanza determinate materie.</h:div><h:div>Sulla scorta di tali deduzioni, la difesa dei ricorrenti domanda la disapplicazione del D.P.R. n. 57 del 2022 in quanto illegittimo per violazione dei principi di diritto sanciti dalla Corte costituzionale nonché per contrasto con l’art. 117, co. 1 Cost. in relazione agli artt. 11 e 14 CEDU e in relazione agli artt. 5 e 6 della Carta sociale europea.</h:div><h:div>7. – La difesa erariale ha controdedotto nel merito con memoria difensiva <corsivo>ex</corsivo> art. 73, rinunciando implicitamente ai termini a difesa rispetto ai motivi aggiunti notificati <corsivo>in limine litis, </corsivo>di cui denuncia, ad ogni buon fine, l’inammissibilità per la natura pedissequamente riproduttiva di quanto già proposto con l’atto introduttivo e i primi motivi aggiunti.</h:div><h:div>La causa è poi venuta in discussione all’udienza pubblica del 7 marzo 2023 ed è stata introitata per la decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. – Viene all’attenzione del Collegio una controversia introdotta da militari afferenti al Corpo della Guardia di finanza avente ad oggetto una domanda di accertamento e condanna nell’ambito della giurisdizione esclusiva che l’ordinamento riserva al giudice amministrativo in materia di rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico (<corsivo>v</corsivo>. art. 133, co. 1, lett. i) cod. proc. amm.).</h:div><h:div>2. – Il Collegio deve dapprima esaminare le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla difesa erariale.</h:div><h:div>2.1. – Va <corsivo>in primis</corsivo> disattesa la prima eccezione di inammissibilità per difetto delle condizioni legittimanti all’azione in quanto i ricorrenti hanno prodotto in atti la documentazione attestante le ore di lavoro straordinario effettuate da ciascuno, le quali valgono a concretare l’interesse alla proposizione della domanda, il cui <corsivo>thema decidendum</corsivo> verte proprio sulla riparametrazione e il ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario.</h:div><h:div>2.2. – In secondo luogo, non può trovare condivisione l’eccezione erariale concernente il difetto di legittimazione dei ricorrenti a far valere vizi o inadempimenti dell’obbligo di avvio e conclusione dei procedimenti negoziali di concertazione, che apparterrebbe solo alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.</h:div><h:div>A ben vedere, i ricorrenti si dolgono di vizi asseritamente derivanti dal procedimento di concertazione e successivo recepimento invocando la disapplicazione dei correlativi decreti del Presidente della Repubblica al fine di ottenere l’accertamento del diritto al ricalcolo della retribuzione nel senso da loro invocato. Sicché, ciò che viene in questione non è l’instaurazione o meno del procedimento negoziale, chiaramente prerogativa delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, bensì il vizio che deriverebbe da quanto erroneamente concertato in sede negoziale e successivamente recepito dall’atto regolamentare. Indi l’eccezione si palesa fuori fuoco e deve essere respinta.</h:div><h:div>3. – La pretesa dei ricorrenti è nondimeno infondata nel merito per quanto si espone di seguito.</h:div><h:div>4. – Prendendo le mosse dalla prima censura di legittimità il Collegio deve recisamente osservare che la ricostruzione del quadro normativo vigente tracciata dai ricorrenti non può trovare condivisione con specifico riferimento al passaggio cruciale in cui si afferma che “<corsivo>se la mancata inclusione della indennità pensionabile nella retribuzione parametro per il calcolo della retribuzione dovuta per lavoro straordinario è risultata legittima in passato, […], venute meno le contrastanti disposizioni, che non consentivano di includere la suddetta indennità nella retribuzione parametro, successivamente in corretta applicazione della norma di cui all’art. 43 della legge n. 121/1981, l’indennità pensionabile avrebbe dovuto essere considerata nella retribuzione parametro ai fini del calcolo della retribuzione per straordinario</corsivo>” (v. pag. 19 ricorso introduttivo).</h:div><h:div>4.1. – Invero, la disposizione di rango primario all’uopo invocata – l’art. 43 della legge n. 121/1981 – non trova più applicazione a mente dell’art. 9 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 recante l’attuazione della delega di cui all’art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate: il decreto delegato in parola ha, infatti, dettato una nuova disciplina organica per la definizione dei contenuti del rapporto di impiego, tra le altre, delle forze di polizia ad ordinamento militare stabilendo al contempo l’abrogazione delle “<corsivo>norme riguardanti le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e quelle riguardanti le Forze armate in contrasto con le disposizioni del presente decreto</corsivo>” (<corsivo>cfr</corsivo>. art. 9).</h:div><h:div>La nuova disciplina organica prevedeva, <corsivo>inter alia</corsivo>, che la materia del trattamento economico fondamentale e accessorio delle forze di polizia ad ordinamento militare fosse oggetto di concertazione con i rispettivi organi di rappresentanza (Co.ce.R) i cui accordi confluivano dipoi nei provvedimenti di recepimento con decreto presidenziale. Orbene, l’assetto del sistema retributivo scaturente dagli accordi precedenti aveva già sganciato la base di computo della retribuzione per lavoro straordinario dall’indennità pensionabile (v. art. 5 D.P.R. 150/1987 e successivi DD.P.R. 359/1996, 254/1999 e 140/2001), e nel 2002 previde un cambio di paradigma per la retribuzione del lavoro straordinario con l’abbandono del meccanismo parametrico e la sua definitiva emancipazione secondo un sistema di indennità forfettarie sganciate dalla base di computo della retribuzione ordinaria (v. D.P.R. 164/2002).</h:div><h:div>Questo nuovo paradigma disciplinare rispondeva ad una chiara ed esplicita opzione regolatoria dell’ordinamento normo-contrattuale (<corsivo>rectius</corsivo>: normo-concertativo) delle forze di polizia ad ordinamento militare che rimpiazzò definitivamente la disciplina recata dalla legge n. 121 del 1981 (del resto, l’avvento del nuovo assetto retributivo ha implicato altresì l’archiviazione del sistema dei livelli stipendiali in favore dei cd. parametri stipendiali correlati all’anzianità nella qualifica o nel grado, <corsivo>cfr</corsivo>. d.lgs. 193/2003).</h:div><h:div>4.2. – Ne discende che l’invocato art. 43 della risalente legge n. 121 del 1981 non può validamente atteggiarsi a parametro di scrutinio della legittimità dei vari DD.P.R. succedutisi successivamente, per l’assorbente considerazione che tale norma è stata abrogata dall’art. 9 d.lgs. 195/1995 in quanto palesemente contrastante col nuovo sistema delle fonti di regolazione del rapporto di impiego e con il conseguente assetto della disciplina della retribuzione del lavoro straordinario. </h:div><h:div>Tantomeno può soccorrere utilmente il richiamo dell’art. 6 del d.lgs. 193/2003 ove dispone che “<corsivo>i benefici economici derivanti dall’applicazione del presente decreto non hanno effetti sui trattamenti accessori che continuano ad essere corrisposti in relazione al grado o alla qualifica di appartenenza e, comunque, negli importi vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione</corsivo>”, atteso che l’effetto di cristallizzazione del regime dello straordinario ha operato proprio rispetto all’assetto consacrato dal prefato D.P.R. 164/2002 recante la forfettizzazione degli importi in misura fissa e indipendente dalla retribuzione ordinaria.</h:div><h:div>4.3. – Non possono trovare condivisione neanche i passaggi censori integrativi sviluppati nel secondo atto di motivi aggiunti ove la difesa dei ricorrenti si dilunga sulla pretesa incompatibilità convenzionale, a mente della trama di disposizioni CEDU e della Carta sociale europea nell’interpretazione offertane dal Comitato europeo dei diritti sociali, del sistema di concertazione prevista dal d.lgs. 195 del 1995 che vulnererebbe il diritto convenzionale di libertà sindacale: al riguardo, giova richiamare il fondamentale arresto della Corte Costituzionale n. 120 del 2018 che, pur giungendo a scardinare il divieto di associazionismo sindacale nelle forze armate e nelle forze di polizia ad ordinamento militare, ha crucialmente soggiunto “<corsivo>le specificità dell’ordinamento militare giustificano la esclusione di forme associative ritenute non rispondenti alle conseguenti esigenze di compattezza ed unità degli organismi che tale ordinamento compongono</corsivo>”. Quanto alle pronunce del Comitato europeo la Corte è stata chiara nell’affermare che esse “<corsivo>pur nella loro autorevolezza, non vincolano i giudici nazionali nella interpretazione della Carta, tanto più se − come nel caso in questione − l’interpretazione estensiva proposta non trova conferma nei nostri princìpi costituzionali</corsivo>”.</h:div><h:div>In definitiva, il giudice delle leggi ha ammesso l’associazionismo sindacale tra militari <corsivo>cum grano salis</corsivo> “<corsivo>alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge</corsivo>”: il richiamo alla disciplina legale – da adottarsi su iniziativa del legislatore – risponde infatti allo scrupolo secondo cui “<corsivo>la corretta attuazione della disciplina costituzionale della materia impone a questa Corte un’ulteriore verifica; difatti i valori che essa sottende sono di tale rilevanza da rendere incompatibile con la disciplina stessa un riconoscimento non specificamente regolamentato del diritto di associazione sindacale. La previsione di condizioni e limiti all’esercizio di tale diritto, se è infatti facoltativa per i parametri internazionali, è invece doverosa nella prospettiva nazionale, al punto da escludere la possibilità di un vuoto normativo, vuoto che sarebbe di impedimento allo stesso riconoscimento del diritto di associazione sindacale. Occorre dunque accertare se tale evenienza nella specie si verifica, ovvero se sono rinvenibili nell’ordinamento disposizioni che, in attesa dell’intervento del legislatore, siano idonee a tutelare questi valori</corsivo>”.</h:div><h:div>Tale vuoto legislativo, cui ha sopperito interinalmente la Corte con l’enucleazione di principi e condizioni basilari rifacendosi alla disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare, è stato da ultimo colmato con la promulgazione della legge n. 46 del 2022, in vigore dal 27 maggio 2022, il cui percorso attuativo non poteva neanche dirsi avviato alla data di emanazione del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 di cui viene domandata la disapplicazione.</h:div><h:div>Il processo di implementazione graduale in due fasi dell’associazionismo sindacale militare – dapprima in via pretoria ad opera del giudice delle leggi, successivamente a cura del legislatore con l’emanazione di un <corsivo>corpus</corsivo> normativo organico – priva di ogni mordente la movenza censoria mossa contro l’ultimo D.P.R. di recepimento degli accordi per il personale militare, il quale non può che soggiacere alla sola disciplina di risulta delineata dalla Corte in via transeunte.</h:div><h:div>4.4. – Quanto precede vale a superare le cadenze censorie sviluppate al capo C del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti e nel punto I del secondo atto di motivi aggiunti, e riassorbe ogni altra considerazione inerente alla asserita natura retributiva dell’indennità pensionabile, con tutta evidenza non più rilevante nella presente disamina essendo venuto meno l’<corsivo>ubi consistam </corsivo>normativo della sua pretesa inclusione nella base di computo.</h:div><h:div>5. – Il secondo nucleo censorio (capo D del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti, capo II dei secondi motivi aggiunti), teso a denunciare il contrasto dei vari DD.P.R. di recepimento succedutisi nel tempo (segnatamente, art. 12, D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184; art. 22, D.P.R. 15 marzo 2019, n. 39; art. 38, D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57) per violazione e contrasto con l’art. 36 Cost., è parimenti privo di pregio.</h:div><h:div>Costituisce infatti <corsivo>ius receptum</corsivo> della giurisprudenza costituzionale, recepito e ripreso dalla giurisprudenza di legittimità, il principio di diritto per cui “<corsivo>la proporzionalità e l'adeguatezza della retribuzione, di cui al principio stabilito all'art. 36 cost., vanno riferite non già alle sue singole componenti, ma alla globalità di questa, sicché il silenzio dell'art. 36 cost. sulla struttura della retribuzione e sull'articolazione delle voci che la compongono significa che è rimessa insindacabilmente alla contrattazione collettiva la determinazione degli elementi che concorrono a formare, condizionandosi a vicenda, il trattamento economico complessivo dei lavoratori, del quale il giudice potrà poi essere chiamato a verificare la corrispondenza ai minimi garantiti dalla norma costituzionale</corsivo>” (<corsivo>cfr. ex multis</corsivo>, C. Cost. n. 470 del 2022, e nella giurisprudenza civile, Cass. civile sez. VI, 25/06/2014, n.14484; Cass. civile sez. lav., 25/01/2011, n.1717).</h:div><h:div>Ne riviene che devono essere respinte letture surrettiziamente parcellizzate – come quella prospettata dalla difesa dei ricorrenti – che si improvvisino nell’enucleazione di singoli emolumenti della struttura retributiva predicandone la sproporzione rispetto alla quantità o qualità del lavoro prestato oppure l’insufficienza ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa. <corsivo>Re melius perpensa</corsivo>, siffatto giudizio va svolto secondo una prospettiva globalizzante e omnicomprensiva di tal ché sia l’intera struttura della retribuzione a finire sotto scrutinio al metro del duplice canone di proporzione e sufficienza.</h:div><h:div>6. – Tantomeno può essere scrutinata favorevolmente la terza deduzione censoria (capo E del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti e capo III dei secondi motivi aggiunti) che denuncia l’irragionevolezza della disciplina, in contrasto con l’art. 3 Cost., laddove stabilisce una remunerazione sottodimensionata della retribuzione per lavoro straordinario rispetto a quella per lavoro ordinario.</h:div><h:div>6.1. – Orbene, il Collegio deve osservare che il principio ritraibile dall’art. 2108 cod. civ. – per cui il lavoro straordinario deve essere compensato con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario – è dettato dall’ordinamento nei riguardi del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del privato datore di lavoro e non è esportabile <corsivo>sic et simpliciter</corsivo> nell’ambito dell’ordinamento lavoristico del pubblico impiego, tantomeno in quello dei rapporti di diritto pubblico, ove la dimensione autoritativa del rapporto di servizio permea prepotentemente la disciplina.</h:div><h:div>Ben diversi, infatti, sono i referenti costituzionali – artt. 54, 97 e 98 Cost. a tacer d’altri – che dipingono un orizzonte assiologico che non può essere ricondotto nelle più anguste logiche lucrative ed economicistiche del lavoro privato quale leva dell’imprenditoria e dell’iniziativa economica: nel primo scenario, la dimensione dell’interesse pubblico è preminente e polarizzante, mentre nella seconda può limitarsi ad orientare e coordinare l’iniziativa economica privata verso fini sociali e ambientali (art. 41 Cost.). Inoltre, sul tessuto dei tradizionali cardini dell’esercizio della funzione pubblica “<corsivo>con disciplina e onore</corsivo>” (art. 54 Cost.) “<corsivo>al servizio esclusivo della Nazione</corsivo>” (art. 98 Cost.) si innestano le innovative dimensioni finanziaria e giuscontabilistica in cui si viene a declinare in modo innovativo il canone di buon andamento nell’ottica dell’equilibrio del bilancio e della sostenibilità del debito pubblico (art. 97 Cost.).</h:div><h:div>6.2. – Di tale complesso di principi si è fatta coerente interprete la Corte costituzionale in numerose questioni di pubblico impiego ove ha valorizzato la persistente peculiarità del rapporto di lavoro pubblico in quanto inserito nella complessa trama della macchina amministrativa al servizio del Paese: basti porre mente alla cruciale giurisprudenza costituzionale che ha avallato la cristallizzazione dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici in una dimensione solidaristica. Rispetto alle misure volta per volta adottate dal legislatore in tema di blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo (v. art. 9, co. 21 del D.L. 78/2010, che ha previsto per il personale non contrattualizzato il blocco degli automatismi stipendiali correlati all’anzianità di servizio) o dei procedimenti negoziali della contrattazione collettiva (art. 9, co. 1 e 17 D.L. 78/2010 e art. 16 D.L. 98/2011) la Corte ha costantemente soggiunto che siffatte normative superavano il vaglio di ragionevolezza in quanto mirate “<corsivo>ad un risparmio di spesa che opera con riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica – sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono – e per un periodo di tempo limitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio</corsivo>” (<corsivo>ex plurimis</corsivo>, C.Cost. n. 154 del 2014, n. 310 e 304 del 2013; ordinanza n. 113 del 2014).</h:div><h:div>6.4. – <corsivo>Mutatis mutandis</corsivo>, non v’è chi non veda la carenza di mordente della censura in esame, che lamenta lo strutturale sottodimensionamento della retribuzione del lavoro straordinario rispetto a quello ordinario nelle forze di polizia ad ordinamento militare: un tale diverso assetto del sistema retributivo delle forze di polizia militarizzate rispetto all’ordinario regime del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di privati datori di lavoro rinviene la sua primaria <corsivo>ratio</corsivo> giustificativa nella peculiare collocazione ordinamentale di tali Corpi e nella pregnante dimensione pubblicistica in cui si muovono le rispettive discipline, indi non può essere tacciato di irragionevolezza <corsivo>tout court</corsivo> un assetto regolatorio che remuneri in via forfettaria le ore di lavoro straordinario e non le àncori allo stipendio del lavoro ordinario. L’assoluta eterogeneità delle fattispecie in esame, funzionalmente e strutturalmente non assimilabili, giustifica regimi difformi e legittima scelte regolatorie improntate a finalità solidaristiche e di contenimento dei costi del lavoro pubblico. </h:div><h:div>Da ultimo, merita osservare che ciò che si viene a sindacare non è tanto il meccanismo di forfettizzazione dell’indennità per lavoro straordinario il quale, in tesi, ben potrebbe attestarsi su valori più generosi in base alle dinamiche di confronto negoziale tra le parti, bensì la commisurazione del <corsivo>quantum</corsivo> di tale indennità: nulla impedisce che nel naturale svolgersi del confronto negoziale i valori dell’indennità vengano perequati e innalzati in futuro, a tacitazione delle rivendicazioni salariali della categoria.</h:div><h:div>7. – Tutto ciò considerato e conclusivamente, il ricorso e gli atti di motivi aggiunti devono essere respinti.</h:div><h:div>8. – Tenuto conto della novità e peculiarità della questione, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti costituite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Unica), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="07/03/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Massimo Giancarlo Resburgo</h:div><h:div>Angelo Roberto Cerroni</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>