<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="1" gruppo="20190003020191207144649720" id="20190003020191207144649720" modello="3" modifica="12/9/2019 10:50:17 PM" pdf="2" ricorrente="-OMISSIS-" stato="4" tipo="2" versione="1" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="00030"/><fascicolo anno="2019" n="00056"/><urn>urn:nir:tar.valle.d'aosta;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190003020191207144649720.xml</file><wordfile>20190003020191207144649720.docm</wordfile><ricorso NRG="201900030">201900030\201900030.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Aosta\Sezione 1\2019\201900030\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Andrea Migliozzi</firma><data>09/12/2019 22:50:17</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Andrea Migliozzi</firma><data>09/12/2019 22:50:17</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/12/2019</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta</h:div><h:div>(Sezione Unica)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Andrea Migliozzi,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Carlo Buonauro,	Consigliere</h:div><h:div>Laura Patelli,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>quanto al  ricorso introduttivo: a) della  pagella scolastica del 05.09.2019  nella parte dedicata allo scrutinio finale recante  il voto unico “quattro” nella disciplina lingua e letteratura francese al termine della prova scritta successiva al corso di recupero  nonché del   risultato finale di non ammissione alla classe successiva ; </h:div><h:div>b) di tutti i verbali di riunione della commissioni relativa alle predette prove;</h:div><h:div> c)  delle griglie di correzione e valutazione per alunni DSA (disciplina francese);</h:div><h:div> d) della delibera del consiglio avente ad oggetto le modalità  e la tipologie delle prove per il recupero dei debiti scolastici; </h:div><h:div>e)  della nota relativa all'esito dello scrutinio pubblicato sull'albo nonchè di ogni atto ad esso connesso, presupposto, antecedente, collegato e/o conseguente del procedimento oggetto di impugnativa e di ogni modifica avvenuta in seguito all'adozione dei quivi impugnati provvedimenti; f) del verbale di scrutinio finale di settembre del 05.09.2019 (doc. 6), nella parte in cui decide la non ammissione dell’alunno -OMISSIS- alla classe successiva; </h:div><h:div>quanto ai motivi aggiunti : </h:div><h:div>g) della prova scritta di francese  relativa all’esame  di riparazione del 3 settembre  20219; </h:div><h:div>h) di ogni provvedimento  di scrutinio finale; </h:div><h:div>i)  della nota relativa all’esito dello scrutinio pubblicato sull’albo</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 30 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale  del figlio  -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Sacha Bionaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Autonoma Valle D'Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati -OMISSIS- Pastorino, Riccardo Jans, Massimiliano Cadin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Istituzione Scolastica di Istruzione Liceale Tecnica e Professionale (Isiltp) della Regione Autonoma Valle D'Aosta non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Autonoma Valle D'Aosta;</h:div><h:div>Vista l’ordinanza cautelare n. 15/2019 dell’8 ottobre 2019 ; </h:div><h:div> Viste le memorie difensive anche di replica delle parti. </h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2019 il dott. Andrea Migliozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>I – -OMISSIS- è uno studente che ha frequentato nell’anno scolastico 2018-2919 la classe-OMISSIS- della scuola secondaria di secondo grado  ad indirizzo turistico  presso l’Istituzione scolastica  di Istruzione Liceale  Tecnica e professionale in -OMISSIS-. L’alunno è affetto da disturbo psichico dell’apprendimento ( DSA ), in ispecie disturbo  specifico  dell’ortografia (  disortografia ) , con grafia a volte illeggibile   e  disordinata  e perciò  fruisce di un piano  didattico personalizzato , con una didattica predisposta ad personam,con misure dispensative e compensative. </h:div><h:div>II- Alla fine dell’anno scolastico l’alunno riportava la valutazione di insufficiente, con il voto  di 4  solo in due materie , l’italiano e il francese,   con sospensione del giudizio di ammissione e  rinvio alla sessione  di esami di settembre previa attività di recupero  in dette materie ( come da verbale di scrutinio del 12 giugno 2019). Nel mese di settembre quindi veniva sottoposto a detta verifica e mentre la prova di italiano era superata, altrettanto  non avveniva  per la prova di francese. </h:div><h:div> Per detta materia l’esame consisteva  in un elaborato da svolgere al computer e all’esito della prova  l’alunno riportava la valutazione di insufficiente ( 4 ) :   nella seduta del  consiglio di classe  -OMISSIS-  relativo allo scrutinio differito avvenuta il 5 settembre 2019 con esito espresso a maggioranza  ( quattro voti contrari )  -OMISSIS- non.veniva ammesso  alla classe successiva . </h:div><h:div>III- I genitori di -OMISSIS- con ricorso introduttivo hanno impugnato la pagella  scolastica ,il giudizio finale di non ammissione alla classe -OMISSIS- la  prova di francese che è stata   predisposta e sostenuta  nella sessione  di recupero di settembre e tutti gli altri atti indicati in epigrafe con richiesta di annullamento degli stessi, previa loro sospensione cautelare e conseguente ammissione del -OMISSIS- alla classe successiva.</h:div><h:div>Questi i motivi di gravame : </h:div><h:div>1)  violazione art. 2  comma 1 lett.d9 e 5  comma 2  lettera c)  della legge n. 170/2010  ( recante norme  in materia di disturbi  specifici  dell’apprendimento  in ambito scolastico);  violazione art. 10 comma 1  DPR n. 122/2009 ; violazione  dell’art. 6  D.M.  n. 5669/2011; violazione art. 6  comma 2 lettera c)  legge regionale  n. 872009  della valle d’Aosta  recante “ disposizioni  in materia  di disturbi  specifici  di apprendimento” ; violazione del PDP dell’alunno; </h:div><h:div>2) Violazione art. 5 comma 3 legge n. 170/2010 ; violazione  art. 6  comma 3  legge regionale  n. 8/2009  recante disposizioni  in materia  di disturbi specifici dell’apprendimento sotto altri aspetti,</h:div><h:div>3)  violazione e falsa applicazione della legge n. 241/90  e degli artt. 2,3,33 e 34 Cost., difetto integrale  di motivazione,  difetto o  insufficienza dell’istruttoria , disparità di trattamento,  violazione del diritto costituzionalmente  garantito allo studio , ingiustizia grave e manifesta.</h:div><h:div>IV- Intanto gli interessati  genitori di -OMISSIS- presentavano istanza di accesso agli atti che veniva riscontrata dall’Amministrazione scolastica in data 23/9/2019 fornendo i seguenti atti : </h:div><h:div>il PDP  del primo e del secondo quadrimestre ; </h:div><h:div>la prova scritta di francese comprensiva  delle griglie di correzione, </h:div><h:div> la comunicazione alla famiglia  riguardante  il giudizio sospeso:</h:div><h:div>-  il verbale di scrutinio finale del 5/9/2019  comprensivo di tabellone finale. </h:div><h:div> I ricorrenti hanno quindi proposto motivi aggiunti con l’ulteriore impugnazione della prova di francese relativa all’esame di riparazione del 3/9/2019  e ogni provvedimento dello scrutinio finale .</h:div><h:div> Essi lamentano preliminarmente la mancata ostensione della delibera del consiglio avente ad oggetto le modalità e le tipologie  delle prove per il recupero  dei debiti scolastici  per l’alunno DSA. Inoltre la prova di francese  non indica specificatamente gli obbiettivi  da raggiungere dallo studente  e reca solo alcune delle misure compensative  e dispensative previste per l’alunno -OMISSIS- e tra queste  non è stato fornito  dall’Istituto  il dizionario  bilingue  anche digitale  espressamente invece  indicato  nella parte  4 del PDP  dedicata  alla valutazione  materia “francese “ tra le materie  compensative e strumenti  compensativi.</h:div><h:div> Gli interessati deducono poi quale motivo di illegittimità l’assenza della previsione della prova orale nonostante il PDP prevedesse verifiche orali , mentre l’Istituzione  ha previste per il recupero delle carenze nella lingua francese esclusivamente  una prova scritta, come poi avvenuto.  Rilevano altresì che il PDP non è stato mai aggiornato nonostante la scuola avesse  richiesto ed ottenuto  in data 29/6/2017  l’aggiornamento  della certificazione  dei disturbi specifici di apprendimento ( DSA) .</h:div><h:div>            Gli interessati hanno  quindi dedotto i seguenti ulteriori motivi a sostegno degli atti ivi gravati :</h:div><h:div>4)  violazione art. 6  comma 2  dlgs  13 aprile  2017  n. 62; violazione e falsa applicazione  della legge n. 241/90 , difetto integrale  di motivazione , difetto o insufficienza  dell’istruttoria , disparità di trattamento,  violazione  del diritto costituzionalmente  garantito allo studio , ingiustizia grave  e manifesta ; </h:div><h:div>5)   illegittimità della prova scritta di francese del 3/9/2019 per violazione degli artt.2 comma 1 lettera d)  e 5  comma 2  lettera c)  della legge n. 170/2010,  violazione art. 10 comma 1 dpr  n. 122/2009, violazione art. 6 d.m. 5669/2011, violazione  art. 6 comma 2  lettera c) l.r. n. 8/2009 ; violazione del PDP dell’alunno; </h:div><h:div>6) illegittimità degli atti impugnati per violazione  degli artt. 4 e 6  d.m. n. 56569 del 12 luglio 2011, violazione e falsa applicazione  della legge n. 241/90  e degli artt. 2,3,33 e 34  Cost.,  o insufficienza  dell’istruttoria,  disparità di trattamento,  violazione del diritto costituzionalmente garantito allo studio , ingiustizia  grave e manifesta. </h:div><h:div> V -  Si è costituita in giudizio la Regione Autonoma della Valle d’Aosta che ha contestato la fondatezza delle doglianze tutte dedotte in ricorso di cui ha chiesto la reiezione. </h:div><h:div> VI -  Nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2019 questo Tribunale  con ordinanza n. 15/2019 ha accolto l’istanza di  misura cautelare proposta avverso gli atti impugnati e disposto la rinnovazione integrale della prove  di francese integrata  da esame orale.</h:div><h:div> L’Amministrazione scolastica in adempimento dell’ordine impartito da questo Tar ha  disposto la rinnovazione della prova di francese nei sensi voluti dal TAR  che è stata espletata e sostenuta dall’alunno  con esito positivo  riportando la media di 7 , con il voto di 8 allo scritto  e di sei all’orale, sicchè l’alunno ha continuato a frequentare la -OMISSIS-cui era stato già ammesso in esecuzione del provvedimento monocratico  di accoglimento della misura cautelare a suo tempo già adottato. </h:div><h:div> VII - Le parti in vista dell’udienza di trattazione di merito hanno prodotto memorie difensive anche di replica .</h:div><h:div>All’odierna udienza pubblica il ricorso come integrato dai motivi aggiunti è stato spedito in decisione .</h:div><h:div>VIII – Tanto premesso in punto di fatto, passando alle questioni di diritto, il Collegio deve in primo luogo occuparsi della richiesta di declaratoria di  improcedibilità del ricorso avanzata  dalla parte ricorrente.</h:div><h:div>Essa è infondata.</h:div><h:div>Si sostiene in pratica che l’avvenuta ripetizione della prova nella lingua francese per effetto dell’ordinanza cautelare di questo TAR, espletata con esito positivo da parte dell’alunno avrebbe  di fatto messo in non cale   il giudizio negativo in precedenza reso  dal consiglio di classe con la conseguenza che  l’ammissione sia pure con riserva alla classe successiva  soddisferebbe integralmente l’interesse della parte ricorrente rendendo il gravame improcedibile appunto per sopravvenuta carenza di interesse. </h:div><h:div>L’assunto difensivo è privo di pregio. </h:div><h:div> Il  Collegio non può non fare proprio il preciso orientamento giurisprudenziale secondo cui “ l’ammissione con riserva , anche quando il concorrente  abbia superato la prova,  è un provvedimento cautelare che non fa venir meno l’interesse  alla definizione del ricorso nel merito, poiché l’ammissione è appunto  subordinata alla verifica  della fondatezza delle sue ragioni, senza pregiudicare  nelle more  la sua legittima aspirazione  a sostenere la prova” (  Cons Stato Sez. III 6 maggio 2016 n. 1839; idem 16 giugno 2015 ). Tale regula iuris è stata poi di recente ancor più chiaramente   ribadita dal giudice amministrativo di appello ( cfr CdS  Sez. III  n. 7410 del 29/10/2019) che  ha avuto modo di sancire che “ la tutela cautelare  non è la rimozione  di un ostacolo  procedurale  interposto  dall’amministrazione , ma solo l’effetto  della protezione interinale  di una  posizione giuridica  di guisa che il tempo del processo non abbia  a compromettere definitivamente  la utilità  cui il ricorrente aspira”.</h:div><h:div> Sempre in via preliminare occorre occuparsi della eccezione di tardività del ricorso sollevata ex  adverso dalla difesa della Regione in relazione alla non avvenuta impugnazione del piano didattico personalizzato ( PDP).</h:div><h:div> Essa è priva di fondamento giuridico. </h:div><h:div> Qui invero, come poi nel merito si andrà a spiegare, viene in rilievo non ià la contestazione di una manchevolezza del PDP, bensì   una cattiva  o comunque non idonea applicazione dello stesso piano didattico personalizzato e se questa  è la lettura  del ruolo che ha nella vicenda detto piano è evidente che va esclusa  una portata lesiva del documento in parola  che avrebbe  dovuto far insorgere  gli interessati con la tempestiva impugnazione del piano didattico in parola.    </h:div><h:div> IX -  Tanto chiarito, il ricorso si rivela nel merito fondato per le ragioni di seguito esposte . </h:div><h:div> Dunque, in termini estremamente riassuntivi, è accaduto che l’alunno -OMISSIS-, affetto da difetto specifico di apprendimento (  disortografia- grafia a volte illeggibile e disordinata -  ) all’esame di riparazione  del 3/9/2019  cui era  stato rinviato  per recuperare la  valutazione di insufficienza  ( 5)  data dal Consiglio di classe a conclusione dell’anno scolastico 2018/2019  relativamente alla materia di lingua e letteratura francese riportava all’esito della prova il voto di quattro  e in ragione di tale unica  insufficiente valutazione  non veniva ammesso  alla classe  successiva. </h:div><h:div>Ebbene, la decisone della “ bocciatura” in sé assunta a carico del -OMISSIS-  e gli atti tutti del procedimento conclusosi con la disposta non ammissione dell’alunno -OMISSIS-alla classe successiva -OMISSIS- si rivelano affetti dai vizi di legittimità fondatamente dedotti con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti proposti dagli interessarti genitori come prospettati con i relativi mezzi d’impugnazione che vengono qui unitariamente esaminati. </h:div><h:div> Ad avviso del Collegio  nella specie sono ravvisabili tre piani di illegittimità, ciascuno dei quali  a sè stante ma  nello stesso “ concorrente” all’evento  finale della  non ammissione del discente alla classe successiva. </h:div><h:div> IX .1  – Per il primo profilo occorre prendere in esame la posizione dell’alunno in quanto  soggetto sottoposto a piano didattico personalizzato ( PDP ) come predisposto dalla istituzione scolastica in ragione del deficit evidenziato dall’alunno, specificatamente di un  difetto di compitazione che, come da certificazione medica posta nella disponibilità della scuola  comporta una grafia  a volte illeggibile e  disordinata . </h:div><h:div>Il -OMISSIS- ha sostenuto la prova di francese all’esame di riparazione di settembre  mediante    l’elaborazione di uno scritto e nella esecuzione  è stato supportato da una serie di accorgimenti tecnici ma non da tutte le misure dispensative e compensative previste dal PDP approvato dalla scuola e sottoscritto dai genitori di -OMISSIS- . </h:div><h:div> In particolare l’alunno  ha svolto il compito scritto con un computer dotato di correttore ortografico, supportato dalle seguenti misure compensative e dispensative: </h:div><h:div> Numero delle domande ridotte del 20%</h:div><h:div>- aumento del 15% del tempo previsto per la consegna dell’elaborato;</h:div><h:div>cartina muta della Francia; </h:div><h:div>-  utilizzo di computer senza connessione internet.</h:div><h:div>Ebbene, quelle appena descritte sono modalità esecutive  e di valutazione della prova  sì rientranti  nelle misure compensative e dispensative di cui all’approvato PDP  ma non esaustive delle misure  di supporto  previste dal piano  didattico personalizzato predisposto ad hoc per l’alunno -OMISSIS-</h:div><h:div>Può considerarsi per così dire trascurabile la circostanza  relativa alla  mancata fornitura  in sede di prova del Dizionario  bilingue anche digitale  pure espressamente  indicato nella parte 4  dedicata alla valutazione della materia francese  tra le misure compensative del PDP, ma non si può certo negare la preponderante  rilevanza ai fini di una corretta valutazione dell’esame finale qui in contestazione della mancata attivazione di una prova orale  come modalità  operativa integrativa di quella scritta. </h:div><h:div> Nella specie non è stata  posta in essere una misura compensativa, quella della prova orale quale misura personalizzata che invece andava  disposta in favore  dell’alunno in ragione della peculiarità della suo disturbo (  deficit di compitazione)  affidandosi l’esecuzione e la valutazione della prova di esame unicamente alle modalità dello scritto, </h:div><h:div> E il comportamento omissivo posto in essere ( il non aver attivato la prova integrativa dell’orale ) ha una sua decisiva incidenza nella verifica della legittimità o meno degli atti impugnati per almeno tre ordini di ragioni: </h:div><h:div>a) perché  la nmancanza della modalità orale  è in contrasto con la ratio  che anima l’attivazione di misure compensative e  dispensative previste  in favore  di un alunno affetto da  disturbo dell’apprendimento  e cioè evitare situazioni di affaticamento e  di disagio  in compiti direttamente  coinvolti dal disturbo ( cfr Cons Stato Sez. Vi  9/7/2019 n. 4817);</h:div><h:div>b) perché l’assenza della prova in questione  non è in linea con gli strumenti didattici personalizzati previsti dal PDP predisposto per il figlio dei ricorrenti; </h:div><h:div>c) perché,  in concreto, si invera nella specie  un comportamento non diligente in contrasto con gli oneri posti a carico  dalla istituzione scolastica, quelli volti a   compensare il gap deficitario  del -OMISSIS-, adempimenti  che ove correttamente e integralmente posti in essere  avrebbero potuto mettere e  (sicuramente  avrebbero  messo) il discente nelle condizioni   di affrontare ed espletare al meglio la prova di riparazione nella lingua francese  con elevata probabilità di  conseguire un esito  positivo. </h:div><h:div>Siamo in presenza di un inadempimento degli oneri gravanti sulla scuola che la stessa istituzione scolastica  si era data con l’approvazione del PDP  ma nel contempo in presenza di una condotta che  costituisce inosservanza delle previsioni normative dettate in subjecta materia  e che in ragione della cogenza della disciplina al riguardo dettata  devono avere  applicazione ancor prima e a prescindere dall’ intermediazione  dell’approvazione di un piano didattico previsto ad personam.</h:div><h:div>Parte resistente incentra la sua difesa su una questione che assume essere  fondamentale : sostiene in particolare che   nel PDP approvato  non v’è alcun accenno allo strumento dell’esame   orale come misura compensativa  della prova scritta  e pertanto correttamente la scuola avrebbe  ritenuto opportuno non avvalersi di tale strumento in sede di esame  perché ritenuto   non utile  e comunque   non previsto dal piano personalizzato predisposto ad hoc per l’alunno -OMISSIS-, di guisa che al riguardo  di alcunchè può dolersi parte ricorrente .</h:div><h:div>Così non è. </h:div><h:div> Una lettura per così dire semplicistica  induce indubbiamente a  rilevare che nel PDP in questione non v’è una espressa previsione  dell’esame orale quale misura di compensazione  della prova scritta, ma una attenta e coordinata disamina  dell’intero documento  didattico  consente  di arrivare ragionevolmente  ad un convincimento diametralmente opposto a quello cui è pervenuto parte resistente, se è vero che :</h:div><h:div>a)  nella parte dedicata alla didattica personalizzata ( 3)  in ordine alla materia del francese  sono previste interrogazioni orali programmate; </h:div><h:div>b) nella  parte che si occupa delle misure dispensative  e tempi aggiuntivi  sempre a proposito della materia del francese  è previsto un maggior peso  al contenuto rispetto  alla forma; </h:div><h:div>c) nella parte delle misure e strumenti compensativi  vi è per il francese la previsione  delle interrogazioni orali ;</h:div><h:div> d) nella parte della valutazione sempre per il francese sono previste interrogazioni  programmate .</h:div><h:div> Se quello testè riportato è il tenore logico- letterale  delle previsioni recate dal  PDP come si  è giocoforza convenire sul fatto  convenire sul fatto che è  lo stesso piano  personalizzato a prevedere l’utilizzo dello strumento della prova orale non solo durante il percorso scolastico , ma anche in sede di valutazione  prova finale, all’evidenza, con l’impiego  la modalità orale  nell’espletamento dell’esame finale previsto  per un alunno affetto da DSA </h:div><h:div> E anche a voler ammettere ( ma così non è ) l’assenza nel PDP in questione  di una previsione  della misura compensativa della prova orale, ciò non osta  a rinvenire a carico dell’istituzione scolastica uno specifico onere di utilizzare lo strumento compensativo in questione ( la prova orale )  perchè questo è espressamente e direttamente previsto dalla normativa  nazionale e regionale dettata in tema di approntamento di strumenti  compensativi  in favore di studenti affetti da DSA</h:div><h:div> A sancire il “diritto” a vedersi applicare in sede di esame lo strumento  sia pure in via integrativa   della prova orale  è la normativa recata dalla fondamentale legge  n. 170/2010 ( recante  disposizioni  in materia di disturbi specifici  dell’apprendimento in ambito scolastico ) che all’art.2  stabilisce il dovere delle istituzioni scolastiche di perseguire la finalità di  “adottare  forme  di verifica  e di valutazione  adeguate alle necessità  formative degli studenti” e al successivo art. 5  di  garantire per “ l’insegnamento  delle lingue straniere  l’uso di strumenti  compensativi che favoriscono la comunicazione verbale…”.</h:div><h:div>E, ancora, il D.M. 5669/2011 applicativo della normativa  appena indicata che all’art. 6 comma 4 espressamente stabilisce che “ le istituzioni  scolastiche  attuano  ogni strategia  didattica per consentire  ad alunni  e studenti  con DSA  l’apprendimento di lingue  straniere. A tal fine  valorizzano  le modalità  attraverso  cui il discente  meglio  può esprimere  le sue competenze  privilegiando  l’espressione  orale , nonchè ricorrendo  agli strumenti   compensativi  e alle misure  dispensative  più opportune”. </h:div><h:div> Se tutto ciò non bastasse, soccorrono  all’uopo le previsioni legislative recate  dalla legge regionale  n. 8/2019  che all’art. 6 comma 2 lettera c) così  prevedono . “ le istituzioni  scolastiche regionale, anche paritarie  nell’ambito della loro  autonomia  didattica e organizzativa  per favorire  il successo  scolastico  e formativo , individuano  per gli alunni affetti da DSA  le misure utili a prevedere  strategie compensative  che favoriscano la comunicazione verbale…” </h:div><h:div> Il dato testuale unitamente alla finalità della normativa testè citata  è inequivocabile  : quello di facilitare l’apprendimento  predisponendo  adeguati strumenti  che siano d’ausilio per il raggiungimento  degli obiettivi formativi , appunto con misure compensative e dispensative tra cui figura sicuramento l’utilizzo della prova orale in sede di  valutazione finale . Questo significa che la scuola non ha dato puntuale applicazione alla voluntas legis e in particolare nella specie le misure compensative e dispensative  che hanno accompagnato il percorso formativo prima e la valutazione  finale poi  in relazione al disturbo di cui l’alunno -OMISSIS-è affetto non risultano  siano state normativamente applicate  nella loro  correttezza da parte dell’Istituto scolastico. </h:div><h:div>La mancata  applicazione delle misura compensativa della prova orale nell’esame conclusivo  del percorso didattico  individualizzato e personalizzato in favore del figlio dei ricorrenti sta a significare che gli atti che hanno disposto, approntato l’espletamento della prova finale ( prova scritta di francese  del 3/9/2019, la pagella  scolastica  in parte qua del 5/9/2019  8  e ogni altro atto della procedura) si rivelano illegittimi in quanto violativi della normativa passata in rassegna oltrechè del diritto alla istruzione come costituzionalmente garantito  in favore di alunni affetti da DSA  e finiscono per inficiare le  determinazioni di  non ammissione  dell’alunno alla classe successiva  assunte nello scrutinio del consiglio di classe del 12/9/2019 ( come da relativo verbale).</h:div><h:div> X -  Gli aspetti della vicenda contenziosa sin qui esaminati  hanno sicuramente carattere assorbente e valgono di per sé a fondatamente censuare  gli atti impugnati , ma l’operato dell’istituzione scolastica quanto alla valutazione finale assegnata all’alunno  -OMISSIS-si appalesa  altresì illegittimo anche  a prescindere dal non compiuto rispetto della disciplina regolante le misure  didattiche a farsi in favore di un soggetto sottoposto a PDP, come se il discente  fosse normodotato.</h:div><h:div> Com’è noto, per consolidata giurisprudenza  il sindacato del giudice amministrativo  sulle valutazioni tecniche espresse  dall’amministrazione scolastica  è consentito solo qualora emerga  una palese irragionevolezza o illogicità dell’operato dei valutatori, ma è proprio questo il caso che viene  qui in rilievo .</h:div><h:div>Il giudizio tecnico- discrezionale  impone di andare al di là del dato matematico dovendo prendere  in considerazione  la storia scolastica  del discente  e il suo grado di maturazione con un’analisi complessiva  e sintetica  dell’attività svolta ( cfr TAR Lazio  sez. III bis  n. 13811 del 3/12/2019 )   e allora se così è,  appare  sufficiente rilevare come il -OMISSIS- ha riportato  a conclusione dello scrutinio del 9 settembre  ad eccezione del francese ( quattro)  in tutte le altre discipline  voti positivi tra cui due sette , un nove ( informatica )  e un distinto per non dire che nella stessa materia del francese l’alunno aveva riportato il voto di sei nel primo quadrimestre e quello di cinque nel secondo quadrimestre  con una valutazione quindi che rasenta la sufficienza .</h:div><h:div> Il giudizio valutativo reso all’ esito dell’anno scolastico inoltre  non  evidenzia  l’esistenza di gravi  numerose oltrechè trasversali lacune , e neppure  impreparazioni, scarso interesse o atteggiamento  irrispettoso  o indisciplinato, condizioni negative insussistenti, le uniche  che avrebbero potuto e  doyuto legittimamente giustificare una bocciatura e costituire insormontabile ostacolo ad  una proficua prosecuzione  degli studi :  sotto questo aspetto il giudizio contenuto nello scrutinio finale è manchevole e inidoneo a supportare un esito negativo di conclusione dell’anno scolastico. </h:div><h:div>XI- Vi è poi un terzo profilo di illegittimità pure rilevabile nella fattispecie e parimenti fondatamente dedotto in ricorso e nei motivi aggiunti :  esso assume  una rilevanza solo apparentemente formale ma che invece è consustanziale alla vicenda come concretamente snodatasi.</h:div><h:div> Si fa riferimento al sussistente vizio di grave se non assoluta carenza di motivazione ravvisabile in capo agli atti gravati .</h:div><h:div>La ( non )  motivazione degli atti  recanti la determinazione di non ammissione alla classe successiva  oltrechè di per sé  illogica  e contraddittoria è  fortemente deficitaria perché gli atti in questione  non recano minimamente l’esternazione  delle ragioni concrete che hanno indotto  il consiglio di classe  a determinarsi in ordine all’adozione del giudizio di non  meritevolezza della non ammissione alla classe successiva . L’istituzione scolastica  non dà contezza  del quadro didattico, personale , relazionale e di maturazione  dell’alunno verificato  nel corso dell’anno  ed inoltre  – ed è questo un dato assolutamente e incontrovertibilmente  decisivo -  non emerge da nessuna parte  la rilevanza del disturbo  specifico di cui è affetto  -OMISSIS-  nel giudizio finale in cui occorreva  prestare necessaria attenzione alla condizione patologica di cui l’alunno era sofferente al fine di dare atto della connessione tra  il disturbo stesso e l’impegno del  discente  a conseguire le conoscenze. Anche per questo oltrechè in primis per gli altri motivi suillustrati,  gli atti impugnati e segnatamente la prova scritta di francese espletata il 3/9/2019, la pagella del 9 settembre 2019  nonché  il verbale di scrutinio  del 12 settembre 2019  si rivelano affetti dai vizi di legittimità fondatamente denunciati dalla parte ricorrente   In forza delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto con conseguente annullamento degli atti tutti  gravati nella parte in cui non hanno consentito all’alunno -OMISSIS- di essere ammesso alla classe successiva. </h:div><h:div> Va qui fatto rilevare che parte ricorrente ha altresì avanzato richiesta di risarcimento danni per equivalente ai sensi dell’art. 30 c.p.a, ma tale domanda è stata formulata solo in via subordinata e nell’ipotesi  che questo  giudicante  non disponesse nella fase cautelare,  come poi invece avvenuto,  l’ammissione alla classe successiva e all’esito negativo del giudizio di merito per il profilo impugnatorio, sicchè  il satisfattivo esito di  accoglimento del gravame complessivamente proposto nei sensi di cui sopra  esonera il Collegio dall’ esame della domanda risarcitoria.</h:div><h:div> La peculiarità della fattispecie  è tale da giustificare la compensazione delle spese  e competenze del giudizio tra le parti.  </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati nella parte in cui non dispongono l’ammissione dell’alunno -OMISSIS- alla -OMISSIS- dell’istituzione scolastica  di istruzione  liceale tecnica e professionale  della Regione Autonoma della Valle d’Aosta .</h:div><h:div>Spese e competenze del giudizio compensate tra le parti </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.</h:div><h:div>Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="03/12/2019"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Massimo Giancarlo Resburgo</h:div><h:div>Andrea Migliozzi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>