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<GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4">
   <Provvedimento>
      <meta id="20180003720181114120321454" descrizione="" gruppo="20180003720181114120321454" modifica="11/16/2018 12:17:49 PM" stato="4" tipo="24" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="00037"/>
            <fascicolo anno="2018" n="00053"/>
            <urn>urn:nir:tar.valle.d'aosta;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
         <file>20180003720181114120321454.xml</file>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Aosta\Sezione 1\2018\201800037\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza breve</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>Andrea Migliozzi</firma>
            <data>16/11/2018 12:17:49</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Paolo Nasini</firma>
            <data>15/11/2018 10:09:44</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>16/11/2018</dataPubblicazione>
         <classificazione>
12            <nuova>12</nuova>
            <ereditata>12</ereditata>
         </classificazione>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta</h:div>
            <h:div>(Sezione Unica)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Andrea Migliozzi,	Presidente</h:div>
            <h:div>Franco Angelo Maria De Bernardi,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Paolo Nasini,	Referendario, Estensore</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>- del provvedimento n. 59205 del 06.07.2018, con cui il Direttore della S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale, Dipartimento di Prevenzione, dell'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA ha ordinato «ai sensi dell'art. 54 punto 2 b) capo I, titolo VII del Regolamento CE 882/2004, prot. 59205 del 06.07.2018» «Il divieto di immissione in commercio dei prodotti conferiti al magazzino sito nel Comune di Pré Saint Didier in Località Rue Du Mont Blanc, 1 della Cooperativa Produttori latte e Fontina provenienti dai tramuti di Chavanne di sopra e Prarenoud e conferiti dalla Ditta Soc. Agr. Jacquemod s.s. e in particolare:</h:div>
            <h:div>- 'intera produzione dei formaggi identificati con CTF 443 e caseine varie presenti presso il magazzino CPLF di Rue du Mont Blanc, 1 - Pré Saint Didier come da conferimenti dal 07.06.2017 al 28.07.2017 (fatta eccezione delle 39 forme già sequestrate sanitariamente in data 31.07.2017 con atti a parte).</h:div>
            <h:div>- n. 7 forme conferite presso lo stesso magazzino in data 05.06.2017 con bolla nr. 70040 identificate con CTF 992 dalla caseina C247281 alla caseina C247287,</h:div>
            <h:div>per un totale di n. 481 forme di formaggio CTF443 e CTF992 caseine varie»;</h:div>
            <h:div>- del provvedimento Direttore della S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale, Dipartimento di Prevenzione, dell'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA n. 63096 in data 20.07.2018, nelle sole parti in cui ha disposto: I) il mantenimento dei divieti di immissione sul mercato di prodotti lattiero caseari, ai sensi dell'art. 54 punto 2 b) capo I, titolo VII del Regolamento CE 882/2004, ordinati con il provvedimento n. 59205 del 06.07.2018 (gravato in via principale) nonché con i provvedimenti n. 110 del 02.01.2018 e n. 80388 del 21.09.2017, «limitando l'ambito di consumo dei prodotti al solo nucleo famigliare dei soci della Ditta Soc. Agr.</h:div>
            <h:div>Jacquemod s.s.»; II) la distruzione «ai sensi dell'art. 54 punto 2c) e 2h) capo I, titolo VII del Regolamento CE 882/2004 delle rimanenti 39 forme di formaggio sequestrate a suo tempo con verbale di sequestro cautelativo sanitario ai sensi dell'art. 20 del DPR 327/80 1/8jo del 1/08/2017</h:div>
            <h:div>convalidato in data 02/08/17 con protocollo 67546»; III) l'immediata rimozione delle 481 forme di formaggio in dal deposito di Pré Saint Didier in Loc. Rue du Mont Blanc n. 1 e il divieto di detenere o depositare dette forme in locali registrati o riconosciuti ai senti dell'art. 6 del reg. CE</h:div>
            <h:div>825/04; </h:div>
            <h:div>- per quanto occorrer possa, di ogni atto presupposto antecedente, conseguente e comunque connesso o derivato e, in particolare: </h:div>
            <h:div>- del verbale prot. 59165 del 06.07.2018 dell'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA (Dr. Quaranta e Dr. Abate) con il quale è stato disposto il fermo cautelativo sanitario ex art. 20 del D.P.R. 327/80 dei «formaggi identificati con CTF443 e caseine varie presenti presso il magazzino CPLF di Rue Mont Blanc, 1 - Pré Saint Didier come da conferimenti dal 07/06/2017 al 28/07/2017» nonché di n. 7 forme conferite presso lo stesso magazzino in data 05/06/2017 con bolla n. 70040 identificate con CTF 992 dalla caseina C247281 alla caseina C247287 </h:div>
            <h:div>Per un totale di n. 481 forme di formaggio CTF443 e CTF992 caseine varie »;</h:div>
            <h:div>- delle ordinanze di divieto di immissione sul mercato di prodotti lattiero caseari ai sensi dell'art. 54 punto 2 b) capi I titolo VII del Regolamento CE 882/2004 n. 110 del 02.01.2018 e n. 80388 del</h:div>
            <h:div>21.09.2017.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 37 del 2018, proposto da </h:div>
            <h:div>Società Agricola Jacquemod S.S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ivan Pasquettaz e Jacques Fosson, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Aosta, via Festaz n. 29. </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle D'Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Dal Piaz, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR Valle d’Aosta.</h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.U.S.L. Valle D'Aosta;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2018 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
            <h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO</h:div>
         <h:div>Con ricorso depositato in data 18.10.2018, la società AGRICOLA JACQUEMOD S.S. (d’ora in poi Jacquemod), ha impugnato: </h:div>
         <h:div>- il provvedimento n. 59205 del 06.07.2018, con cui il Direttore della S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale, Dipartimento di Prevenzione, dell’AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D’AOSTA (d’ora in poi Ausl) ha ordinato alla ricorrente, ai sensi dell’art. 54, p. 2b), capo I, tit. VII, Reg. UE 882/2004, prot. 59205 del 06.07.2018, il divieto di immissione in commercio dei prodotti conferiti da Jacquemod al magazzino sito nel Comune di Pré Saint Didier, in Località Rue Du Mont Blanc, 1, della Cooperativa Produttori latte e Fontina, provenienti dai tramuti di Chavanne di sopra e Prarenoux e in particolare: </h:div>
         <h:div>- l’intera produzione dei formaggi identificati con CTF 443 e caseine varie presenti presso il magazzino CPLF di Rue du Mont Blanc, 1 - Pré Saint Didier come da conferimenti dal 07.06.2017 al 28.07.2017 (fatta eccezione delle 39 forme già sequestrate sanitariamente in data 31.07.2017 con atti a parte);</h:div>
         <h:div>- n. 7 forme conferite presso lo stesso magazzino in data 05.06.2017 con bolla nr. 70040 identificate con CTF 992 dalla caseina C247281 alla caseina C247287, per un totale di n. 481 forme di formaggio CTF443 e CTF992 caseine varie.</h:div>
         <h:div>Inoltre, Jacquemod ha impugnato il provvedimento n. 63096 emesso dall’Ausl in data 20.07.2018, nelle sole parti in cui ha disposto: </h:div>
         <h:div>I) il mantenimento dei divieti di immissione sul mercato di prodotti lattiero-caseari ordinati con il provvedimento n. 59205 del 06.07.2018 nonché con i provvedimenti n. 110 del 02.01.2018 e n. 80388 del 21.09.2017,&lt;&lt;limitando l’ambito di consumo dei prodotti al solo nucleo famigliare dei soci della Ditta Soc. Agr. Jacquemod s.s.>>; </h:div>
         <h:div>II) la distruzione delle rimanenti 39 forme di formaggio sequestrate con verbale di sequestro cautelativo sanitario ai sensi dell’art. 20, DPR 327/80 del 1/08/2017, convalidato in data 02/08/17 con protocollo 6754;</h:div>
         <h:div>III) l’immediata rimozione delle 481 forme di formaggio dal deposito di Pré Saint Didier in Loc. Rue du Mont Blanc n. 1 e il divieto di detenere o depositare dette forme in locali registrati o riconosciuti ai sensi dell’art. 6 del reg. CE 825/04;</h:div>
         <h:div>Infine, ha impugnato ogni atto presupposto antecedente, conseguente e comunque connesso o derivato e, in particolare:</h:div>
         <h:div>- il verbale prot. 59165 del 06.07.2018 con il quale l’Ausl ha disposto il fermo cautelativo sanitario ex art. 20 del D.P.R. 327/80 dei «formaggi identificati con CTF443 e caseine varie presenti presso il magazzino CPLF di Rue Mont Blanc, 1 - Pré Saint Didier come da conferimenti dal 07/06/2017 al 28/07/2017» nonché di n. 7 forme conferite presso lo stesso magazzino in data 05/06/2017 con bolla n. 70040 identificate con CTF 992 dalla caseina C247281 alla caseina C247287 Per un totale di n. 481 forme di formaggio CTF443 e CTF992 caseine varie »;</h:div>
         <h:div>- le ordinanze n. 110 del 02.01.2018 e n. 80388 del 21.09.2017 di divieto di immissione sul mercato di prodotti lattiero caseari.</h:div>
         <h:div>A fondamento del ricorso, Jacquemod ha dedotto i seguenti motivi: </h:div>
         <h:div>1) eccesso di potere per carenza istruttoria, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca ed illogicità manifesta;</h:div>
         <h:div>2) violazione dell’art. 20, dpr. n. 327 del 26.3.1980 – illogicità e contraddittorietà dei provvedimenti assunti; </h:div>
         <h:div>3) violazione dell’art. 9, l. 24.11.1981, n. 689, in relazione agli artt. 5,6, e 12, l. 30.4.1962, n. 283. </h:div>
         <h:div>Inoltre, parte ricorrente ha chiesto la condanna di parte resistente al risarcimento dei danni subiti a causa della disposta incommerciabilità, quantificati in Euro 48.000,00. </h:div>
         <h:div>Si è costituita in giudizio l’Ausl contestando il ricorso di parte ricorrente e chiedendone la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto. </h:div>
         <h:div>All’udienza del 14.11.2018 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div>
         <h:div>DIRITTO</h:div>
         <h:div>1. Premessa. </h:div>
         <h:div>L’Ausl ha emesso, in data 6.7.2018 il  provvedimento, prot. n. 59205, in forza del quale ha imposto alla Società ricorrente il divieto di immissione in commercio dei prodotti lattiero-caseari conferiti da Jacquemod al magazzino sito nel Comune di Prè Saint Didier, in località Rue du Mont Blanc, 1, della Cooperativa Produttori latte e Fontina, in quanto prodotti provenienti dai tramuti di Chevanne d’en Haut e Prarenoux, e in particolare: </h:div>
         <h:div>- l’intera produzione dei formaggi identificati con CTF443  e caseina varie come da conferimenti del 7.6.2017 al 28.7.2017 (fatta eccezione delle 39 forme già sequestrate sanitariamente in data 31.7.2017 con atti a parte);</h:div>
         <h:div>- n. 7 forme conferite in data 5.6.2017 con bolla nr. 70040 identificate con CTF 992 dalla caseina C247281 alla caseina C247287; </h:div>
         <h:div>per un totale di n. 481 forme di formaggio CTF443 e CTF992.</h:div>
         <h:div>A fondamento di tale provvedimento l’Ausl resistente ha richiamato tanto il verbale di fermo cautelativo sanitario ex art. 20, d.p.r. 327/80, prot. n. 59165, emesso in data 6.7.2018, quanto la relazione datata 11.9.2017. </h:div>
         <h:div>In particolare, l’Ente resistente ha valorizzato:</h:div>
         <h:div>- il fatto che in data 31.7.2017 nel tramuto di Chevanne d’en Haut era avvenuta la caseificazione di formaggi identificati utilizzando il CTF 443 dell’unica casera riconosciuta sita in Loc. Orgeres ed erano state rinvenute 4 forme in pressa e n. 12 forme “bianche” nel locale bagno, in parte posate su assi e in parte conservate in salamoia; </h:div>
         <h:div>- che i locali erano privi di registrazione o riconoscimento ai sensi dei regg. Eu 852/04 e 853/04; </h:div>
         <h:div>- che dal controllo ufficiale veterinario emergeva come i &lt;&lt;locali fossero privi dei requisiti strutturali igienico sanitari previsti dalla normativa vigente: in particolare il locale caseificazione era privo di porta di entrata, la finestra priva di reti anti insetti, situazione tale da permettere l’entrata di animali indesiderati e infestanti. La finestra presentava un foro per il passaggio del tubo di approvvigionamento idrico collegato all’abbeveratoio esterno degli animali in assenza di certificazione di potabilità e di qualunque analisi sulla qualità delle acque. Il pavimento presentava piastrelle disconnesse con impronte di terra e letame, in ogni caso era sporco con coperchi posati per terra; nel corridoio erano presenti materiale estraneo alla struttura e materiale potenzialmente pericoloso Il supporto metallico della pressa era usurato; le lose recanti segni esteriori dell’avvenuto posizionamento delle forme di formaggio, erano direttamente collocate al di sopra di un piatto doccia presente nel locale bagno>>; </h:div>
         <h:div>- che presso il deposito/magazzino di Orgeres erano state trovate forme di formaggio destinate alla filiera Fontina Dop prodotte presso il tramuto Chavanne d’en Haut nel mese di luglio e trasportate in seguito in loco per un totale di 44 forme, delle quali 39 erano state oggetto poi del sequestro sanitario ex art. 20 d.p.r. 327/80 (e le residue 5 distrutte); </h:div>
         <h:div>- che da dichiarazioni raccolte dal CFVda dai dipendenti di Jacquemod risulta che la caseificazione del latte in formaggi della filiera Fontina DOP era avvenuta dal momento della monticazione in La Thuile (31.5.2017) anche presso il tramuto denominato Prarenoux, privo di riconoscimento UE; </h:div>
         <h:div>- che anche per tale diverso tramuto erano assenti le condizioni necessarie e sufficienti a garantire la produzione di alimenti in situazione di salubrità, molte essendo le mancanze strutturali, come per esempio la presenza di piastrelle rotte, divelte e rabberciate, e le carenze igienico-sanitarie, dovute ad una diffusa presenza di sporco, umidità e muffa; in particolare, l’entità dello sporco e la presenza di un gran numero di piastrelle rotte aveva fatto pensare che tale situazione di degrado fosse inveterata e non riconducibile al solo eventuale ultimo periodo di mancato utilizzo; inoltre, anche per tale tramuto non vi erano informazioni sull’acqua utilizzata nello stabilimento; </h:div>
         <h:div>- che, quindi, con riferimento ad entrambi i tramuti, non essendovi stata corretta gestione dei rischi basilari, Jacquemod non era in grado di garantire il rispetto del reg. UE n. 852/04 e assicurare che il prodotto che intendeva immettere in commercio non fosse potenzialmente pericoloso; </h:div>
         <h:div>- che era impossibile procedere ad una adeguata tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti; </h:div>
         <h:div>- che le forme di fontina, e, in generale, i formaggi che erano transitati per il deposito sottostante l’agriturismo, quindi, non erano idonei alla commercializzazione per il consumo umano né zootecnico; </h:div>
         <h:div>- che, in tal senso, le verifiche del Corpo Forestale del 25,28,29 agosto 2017 avevano appurato l’entità dei formaggi prodotti, nei mesi di giugno, luglio e agosto 2017, da Jacquemod e conferiti alla Cooperativa produttori latte e fontina nel magazzino a Prè Sain Didider.</h:div>
         <h:div>Con successivo provvedimento, datato 20.7.2018, l’Azienda, da un lato, ha revocato il sequestro ex art. 20, dpr. n. 327/80, di cui al verbale del 6/7/2018, confermato con la nota prot. 59190 del 6.7.2018, ordinando, quindi, il dissequestro e la distruzione delle rimanenti 39 forme di formaggio sequestrate; dall’altro lato, ha ordinato il “mantenimento” delle ordinanze di divieto di immissione sul mercato prot. 549205 del 6.7.2018, prot. 110 del 2.1.2018 e prot. 80388 del 21.9.2017, con la precisazione che segue: &lt;&lt;limitando l’ambito di consumo dei prodotti al solo nucleo familiare dei soci di Jacquemod>>. </h:div>
         <h:div>A fondamento del provvedimento l’Azienda ha richiamato, in sintesi, le statuizione e gli accertamenti effettuati e posti a fondamento delle ordinanze prot. 549205 del 6.7.2018 e prot. 110 del 2.1.2018, prot. 80388 del 21.9.2017 e nel verbale di sequestro, ex art 20, d.p.r. 327/80, &lt;&lt;valutate le motivazioni della sentenza …n. 254/18 e rivalutati attentamente gli atti dell’intero iter del controllo>> nonché &lt;&lt;considerata la necessità di tutela della sicurezza pubblica del consumatore e sulla tutela delle pratiche commerciali stesse>>.</h:div>
         <h:div>2. In ordine ai motivi di impugnazione. </h:div>
         <h:div>a) Con riferimento al primo motivo: “eccesso di potere per carenza istruttoria, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca ed illogicità manifesta”.</h:div>
         <h:div>Parte ricorrente lamenta che i provvedimenti impugnati sono stati emessi sulla scorta di accertamenti che avevano costituito gli atti di indagine posti a fondamento dell’azione penale esercitata nei confronti dei soci e legali rappresentanti della società ricorrente, nell’ambito del processo conclusosi con la sentenza n. 254/2018 del Tribunale di Aosta che ha assolto gli imputati perché il fatto non sussiste. Pertanto, secondo Jacquemod, entrambi i provvedimenti sono illegittimi in quanto emessi in contrasto con quanto deciso dall’A.G.O. </h:div>
         <h:div>Inoltre, la società istante lamenta che la Asl ha vietato l’immissione della maggior parte delle “Fontine” da essa prodotte soltanto a distanza di oltre un anno dal sopralluogo ispettivo e dopo che il Giudice penale ne aveva escluso l’inidoneità. </h:div>
         <h:div>Ancora, secondo Jacquemod, i provvedimenti impugnati sono illogici: infatti, da un lato, con la “determina” n. 63096/18 è stata vietata l’immissione sul mercato delle fontine, dall’altro lato, con il successivo provvedimento del 20.7.2018 è stato autorizzato il consumo delle stesse per i soli componenti del nucleo familiare dei soci della ricorrente. </h:div>
         <h:div>La ricorrente, poi, deduce che non vi è stato alcun accertamento relativo al cattivo stato di conservazione dei formaggi, e che dalla relazione tecnica di parte prodotta dagli imputati nel processo penale e da Jacquemod nel presente giudizio, emerge l’assenza di pericoli per la salute e sicurezza dei consumatori. </h:div>
         <h:div>In via subordinata, Jacquemod sottolinea che soltanto una parte minima delle forme di fontina è stata prodotta nel tramuto di Chavanne d’En Haut avendo la ricorrente spostato l’intera produzione presso il tramuto di Orgeres a seguito del sopralluogo ispettivo del 31.7.2017 e comunque in precedenza il bestiame era stato portato presso quel tramuto solo nel periodo tra il 25.7.2017 e il 31.7.2017.</h:div>
         <h:div>b) Per quanto concerne il secondo motivo di impugnazione, relativo alla violazione dell’art. 20, dpr 327 del 26.3.1980 e all’asserita illogicità e contraddittorietà dei provvedimenti assunti, parte ricorrente lamenta che, una volta revocato il sequestro ex art. 20 d.p.r. 327/80, precedentemente disposto a fini cautelativi, deve ritenersi accertata la conformità dei beni alle normative vigenti sicchè, il mantenimento delle predette ordinanze interdittive risulta illegittimo.  </h:div>
         <h:div>c) Con riferimento, infine, all’asserita violazione dell’art. 9 della l. 24.11.1981, n. 689, in relazione agli artt. 5,6, e 12 della l. 30.4.1962, n. 283, parte ricorrente lamenta il fatto che l’art. 5, l. 283/62 punisce proprio il reato oggetto del procedimento penale sopra citato, con conseguente sovrapposizione dei provvedimenti amministrativi impugnati rispetto agli accertamenti resi in sede penale. In tal senso, a fronte della sentenza penale di assoluzione non sarebbe ammissibile alcun provvedimento amministrativo.</h:div>
         <h:div>3. E’ opportuno, preliminarmente, procedere ad un inquadramento normativo della fattispecie che ci occupa. </h:div>
         <h:div>Al riguardo, come emerge dai riferimenti normativi contenuti nelle ordinanze contestate, la disciplina di riferimento è contenuta nella normativa europea, direttamente applicabile, disposta, in particolare, dai regolamenti Ue nn. 178/02 e 852/04. </h:div>
         <h:div>Centrale, ai fini della decisione della presente vertenza è l’art. 7 del reg. EU 178/02, ai sensi del quale, qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute, ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio. </h:div>
         <h:div>Si tratta di una specifica applicazione del c.d. "principio di precauzione" il quale, in generale, impone che quando sussistono incertezze o un ragionevole dubbio riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l'effettiva esistenza e la gravità di tali rischi (Cons. Stato, sez. IV, 08/02/2018, n. 826). </h:div>
         <h:div>Con riguardo alla specifica materia dell’igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare, che viene in esame ai fini della presente decisione, il reg. EU 852/04 stabilisce i seguenti principi di primaria importanza:</h:div>
         <h:div>-  la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe sull'operatore del settore alimentare;</h:div>
         <h:div>-  la necessità di garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria;</h:div>
         <h:div>-  la necessità di garantire che gli alimenti importati rispondano almeno agli stessi standard igienici stabiliti per quelli prodotti nella Comunità, o a norme equivalenti. </h:div>
         <h:div>Il regolamento si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti nonché alle esportazioni e fermi restando requisiti più specifici relativi all'igiene degli alimenti.</h:div>
         <h:div>Conseguentemente, ai sensi dell’art. 3, gli operatori del settore alimentare devono garantire che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati nel regolamento.</h:div>
         <h:div>Per "igiene degli alimenti", in forza dell’art. 2, si intendono le misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e garantire l'idoneità al consumo umano di un prodotto alimentare tenendo conto dell'uso previsto. </h:div>
         <h:div>L’allegato I al regolamento prevede, poi, per i c.d. “prodotti primari”, ovvero i prodotti (tra i quali rientrano quelli oggetti di controversia) della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca, per quanto qui di interesse, che: </h:div>
         <h:div>- nella misura del possibile, gli operatori del settore alimentare devono assicurare, che i prodotti primari siano protetti da contaminazioni, tenendo conto di tutte le trasformazioni successive cui saranno soggetti i prodotti primari;</h:div>
         <h:div>- gli operatori del settore alimentare devono rispettare le pertinenti disposizioni legislative comunitarie e nazionali relative al controllo dei rischi nella produzione primaria e nelle operazioni associate, comprese le misure di controllo della contaminazione derivante dall'aria, dal suolo, dall'acqua, dai mangimi, dai fertilizzanti, dai medicinali veterinari, dai prodotti fitosanitari e dai biocidi, nonché il magazzinaggio, la gestione e l'eliminazione dei rifiuti;</h:div>
         <h:div>- gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per tenere puliti tutti gli impianti utilizzati per la produzione primaria e le operazioni associate, inclusi quelli utilizzati per immagazzinare e manipolare i mangimi e, ove necessario dopo la pulizia, disinfettarli in modo adeguato, nonché utilizzare acqua potabile o acqua pulita, ove necessario in modo da prevenire la contaminazione e, per quanto possibile, evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi.</h:div>
         <h:div>Ai sensi dell’art. 2 del reg. Eu 178/02, poi, per “fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione” deve intendersi qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l'importazione, la produzione, la lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l'erogazione dei mangimi. </h:div>
         <h:div>Per "produzione primaria", infine, si intendono tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici. </h:div>
         <h:div>4. Esaminata la cornice normativa che precede, si procede ad esaminare la fondatezza dei motivi di ricorso.</h:div>
         <h:div>4.1. In via preliminare, con riferimento all’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte resistente, per la mancata tempestiva impugnazione dei provvedimenti n. 110 del 02.01.2018 e n. 80388 del 21.09.2017, è sufficiente rilevare che l’esame della stessa è certamente rilevante con riferimento all’impugnazione esperita con specifico riguardo ai predetti provvedimenti: infatti, essi non sono stati tempestivamente impugnati da parte ricorrente, sicchè il ricorso in tal senso è irricevibile. </h:div>
         <h:div>Diversamente, l’eccezione non rileva e può dirsi assorbita dall’esame nel merito dei motivi di impugnazione dedotti da parte ricorrente in quanto, come si dirà a breve, il ricorso deve ritenersi del tutto infondato relativamente ai provvedimenti prot. n. 59205, datati 6.7.2018, mentre risulta solo parzialmente fondato con riferimento al provvedimento prot.n. 63096, datato 20.7.2018, e limitatamente a profili per i quali in ogni caso non viene in considerazione un problema di inammissibilità dell’impugnazione rispetto ai precedenti provvedimenti emessi dall’Ausl.</h:div>
         <h:div>4.2.  Tutto ciò precisato, diventa di fondamentale importanza per il vaglio di  entrambi motivi di doglianza procedere alla disamina della  questione relativa  al ruolo che assume nella vicenda amministrativa   la  pronuncia n. 54/18 del Tribunale di Aosta che ha assolto i soci e legali rappresentanti della società ricorrente dai reati loro ascritti asseritamente relativi ai medesimi fatti e ai medesimi strumenti di indagine utilizzati dall’Asl per l’adozione dei provvedimenti in questa sede impugnati e alla rilevanza di tale decisum . </h:div>
         <h:div>Sul punto le deduzioni e argomentazioni di parte ricorrente non sono fondate.</h:div>
         <h:div>Infatti, premesso che l’accertamento dell’AGO non è passato in giudicato, sicchè non fa “stato” ex art. 652 c.p.p., con riferimento alla questione essenziale oggetto del presente giudizio, relativa alla condizione igienica degli edifici utilizzati nei “tramuti” più sopra citati, la pronuncia in esame si è limitata ad affermare che &lt;&lt;l’alpeggio di Orgères nel comune di La Thuile (Ao) – avente identificativo CTF443 – è costituito da 3 strutture, denominate tramuti, siti nelle località Pra Renou, Orgères e Chavanne del comune di La Thuile, riconosciuti con idoneità sanitaria IT02666CE (verbale ispettivo CSQA  relativo all’anno 2013, foglio 392 del fascicolo del Pubblico Ministero). Nel verbale ispettivo si dà specificamente atto che nel tramuto di Chavanne è presente una casera per la trasformazione del latte ed un locale di stagionatura dichiarato idoneo>>. </h:div>
         <h:div>La sentenza, in tal senso, non prende posizione in ordine agli accertamenti compiuti nel 2017 con riferimento alle due casere di Chavanne e di Prarenoux e, quindi, sulle condizioni sanitarie ed igieniche degli stessi e, peraltro, l’assoluzione “perché il fatto non sussiste” va ricondotta ai capi di imputazione così come formulati dal Pm, i quali fanno riferimento a fatti avvenuti anteriormente all’accertamento del 31.7.2017. </h:div>
         <h:div>In questo senso, pertanto, pur avendo assolto gli imputati per non aver commesso il fatto, le statuizioni del giudice penale non afferiscono  a ben vedere  alle circostanze addotte dalla Ausl a fondamento dei provvedimenti impugnati e relative alla inidoneità sotto il profilo igienico-sanitario dei tramuti citati. </h:div>
         <h:div>4.3. Il fatto, poi, che la Ausl abbia vietato l’immissione della maggior parte delle “fontine” prodotte da Jacquemod a distanza di oltre un anno dal sopralluogo ispettivo e dopo che il Giudice penale ne aveva escluso l’inidoneità, non rende illegittimi i provvedimenti impugnati, da un lato, in quanto non poteva dirsi esaurito il potere di intervento da parte dell’Ausl di fronte ad una situazione di pericolosità per la salute pubblica che poteva dirsi ancora permanere con riferimento alle “forme” di fontina già prodotte nel periodo nel quale erano avvenuti gli accertamenti; dall’altro lato, in quanto, come detto, una decisione penale non definitiva non preclude eventuali accertamenti di segno negativo da  parte dell’Amministrazione preposta alla tutela della salute pubblica  a mezzo del   controllo  della salubrità e  genuinità dei prodotti alimentari. </h:div>
         <h:div>4.4. Per quanto concerne, poi, la doglianza relativa al mancato accertamento da parte dell’Ausl del cattivo stato di conservazione dei formaggi, e al fatto che, dalla relazione tecnica di parte prodotta nel processo penale e anche nel presente giudizio, emergerebbe l’assenza di pericoli per la salute e sicurezza del Consumatore, quanto dedotto da parte ricorrente è infondato. </h:div>
         <h:div>Infatti, la Ausl resistente risulta aver correttamente applicato il principio di prevenzione, di cui si è dato conto più sopra, in conformità alla normativa europea richiamata e in considerazione delle accertate non adeguate condizioni igieniche e sanitarie dei tramuti, tali da arrecare potenziali pericoli alla salute dei consumatori, sicchè irrilevante risulta il fatto che non siano stati effettuati controlli sulle forme di Fontina oggetto delle ordinanze impugnate. </h:div>
         <h:div>Peraltro, la relazione tecnica di parte non confuta tanto la situazione di fatto dei “tramuti”, così come descritta negli accertamenti eseguiti e sui quali la Ausl ha fondato i propri provvedimenti, ma la valutazione che delle stesse fa l’Ente resistente. </h:div>
         <h:div>Ebbene, occorre sottolineare che tali valutazioni, caratterizzate certamente anche da un non irrilevante grado di discrezionalità tecnica, non sono censurabili sotto il profilo della illogicità o manifesta infondatezza, e, per vero, sono anche condivisibili alla luce della descrizione dei siti contenuta negli atti di indagine. </h:div>
         <h:div>Il principio di prevenzione, come accennato, impone di anticipare la soglia di tutela ogni qual volta vi siano delle situazioni tali da giustificare una valutazione prognostica negativa. </h:div>
         <h:div>Nel caso di specie le pessime condizioni dei tramuti così come descritte sono certamente tali da far sorgere più di un dubbio in ordine non solo alla qualità, ma soprattutto alla sicurezza dei prodotti oggetto del provvedimento che ci occupa. </h:div>
         <h:div>4.5. Jacquemod ha, altresì, eccepito che soltanto una parte minima delle forme di fontina è stata prodotta nel tramuto di Chavanne e che, comunque, in precedenza il bestiame era stato portato presso quel tramuto solo nel periodo tra il 25.7.2017 e il 31.7.2017.</h:div>
         <h:div>L’eccezione non è valorizzabile in quanto la Ausl ha sottolineato che non è possibile procedere ad una chiara tracciabilità delle 481 forme di Fontina ritrovate nel magazzino della ricorrente e in questa sede oggetto di divieto di commercio e ciò  impedisce di  riscontrare la veridicità di quanto dedotto da Jacquemod, atteso che, peraltro, quest’ultima non ha fornito elementi di prova idonei a confutare quanto indicato negli atti di indagine sui quali l’Ausl ha fondato i suoi provvedimenti. </h:div>
         <h:div>4.6. Per quanto concerne, poi, il motivo relativo all’asserita violazione dell’art. 20, dpr. n. 327/80 e all’illogicità dei provvedimenti impugnati, occorre sottolineare, per un verso, che il sequestro era giustificato dalla, come detto, condivisibile valutazione da parte della Ausl della pericolosità delle forme di fontina, laddove immesse sul mercato, stante la precarietà delle condizioni igieniche dei tramuti oggetto di ispezione; per altro verso, che l’ordine di dissequestro non va considerato “a se stante”, ma in quanto funzionale al successivo ordine di distruzione contenuto anch’esso nell’atto datato 20.7.2018, il che consente di escludere alcun profilo di illogicità del provvedimento.</h:div>
         <h:div> Pertanto, anche tale motivo è infondato. </h:div>
         <h:div>4.7. Per quanto concerne il motivo relativo all’asserita violazione dell’art. 9 della l. 24.11.1981, n. 689, in relazione agli artt. 5,6, e 12 della l. 30.4.1962, n. 283, in considerazione della statuizione del Giudice penale più volte citata, è sufficiente ribadire che detta pronuncia non è idonea a determinare alcuna preclusione nel caso di specie, sia perché non è passata in giudicato, sia in quanto l’effettivo ambito di accertamento fattuale non coincide con le statuizioni emesse dalla Ausl. </h:div>
         <h:div>4.8. Con riguardo, infine, al motivo concernente l’asserita illogicità dei provvedimenti impugnati, avendo il provvedimento n. 63096/18, per un verso, sancito il divieto di immissione delle fontine sul mercato, e, per altro verso, autorizzato il consumo delle stesse per i soli componenti del nucleo famigliare dei soci della ricorrente, lo stesso deve ritenersi fondato esclusivamente con riferimento al provvedimento datato 20.7.2018 e nei limiti di quanto segue. </h:div>
         <h:div>Infatti, solo in quest’ultimo provvedimento, e, più precisamente, nella parte dispositiva dello stesso, la ASL, dopo aver confermato il mantenimento del divieto di immissione sul mercato dei prodotti già oggetto del provvedimento datato 6.7.2018, ha inserito la precisazione &lt;&lt;limitando l’ambito di consumo dei prodotti al solo nucleo familiare dei soci….>>.</h:div>
         <h:div>E’ evidente l’illogicità della precisazione in questione e, quindi, del provvedimento datato 20.7.2018 così come redatto, se solo si considera che, da un lato, in motivazione, richiamando in sintesi le argomentazioni di cui al provvedimento del 6.7.2018, la P.a. ha comunque ritenuto di dover confermare le statuizioni precedenti, vietando la commercializzazione per timore di un possibile pericolo per la salute pubblica e, dall’altro lato, ha consentito che quei prodotti potenzialmente pericolosi per la salute potessero essere consumati dal nucleo familiare dei soci. </h:div>
         <h:div>Il superiore interesse alla tutela della salute, in questo senso, non può che rilevare anche con riguardo alla stessa parte ricorrente, soprattutto se si considera che quest’ultima è una società mentre l’integrazione del provvedimento sopra citata finisce per coinvolgere sono non solo i soci persone fisiche, ma anche, potenzialmente, i familiari di questi che nulla hanno a che vedere con la società. </h:div>
         <h:div>Pertanto, il provvedimento n. 63096 del 20.7.2018, limitatamente a questo specifico profilo, risulta illegittimo. </h:div>
         <h:div>5. Conclusivamente : </h:div>
         <h:div>- con riguardo al provvedimento n. 63096, datato 20.7.2018, il ricorso può essere accolto per la specifica ragione indicata in parte motiva e solo con riferimento alla precisazione «limitando l’ambito di consumo dei prodotti al solo nucleo famigliare dei soci della Ditta Soc. Agr. Jacquemod s.s.>>, e respinto per la restante parte; </h:div>
         <h:div>- con riguardo al provvedimento n. 59205 del 06.07.2018 e al verbale prot. 59165 del 06.07.2018 il ricorso va respinto; </h:div>
         <h:div>- con riguardo ai provvedimenti n. 110 del 02.01.2018 e n. 80388 del 21.09.2017 il ricorso va dichiarato irricevibile in quanto tardivo. </h:div>
         <h:div>Va pure respinta  la domanda di risarcimento del danno formulata da parte ricorrente.</h:div>
         <h:div>Al riguardo, va sottolineato come il provvedimento n. 63096 datato 20.7.2018 con riferimento al divieto di immissione dei prodotti caseari in commercio si sia limitato meramente a confermare il provvedimento pregresso datato 6.7.2018 senza nemmeno fornire un’integrazione della motivazione a sostegno della nuova determinazione, il che rende del tutto inammissibile la richiesta  risarcitoria, privandola dei  necessari elementi costitutivi quali la  condotta contra legem della P.A., il  nesso di causalità e  l’ evento danno.  </h:div>
         <h:div>In altri termini, appare utile ribadirlo,  il provvedimento del 20.7.2018 si atteggia come atto  meramente confermativo, di talchè il primo provvedimento, quello  del 6.7.2018 non può ritenersi “superato” e quindi posto nel nulla dal successivo atto del 20.7.2018: conseguenza di ciò è che, pertanto, l’annullamento parziale di tale ultimo provvedimento non fa venire comunque meno il divieto di commercializzazione posto dal precedente provvedimento del 6.7.2018 valido ed efficace.  </h:div>
         <h:div>6. Le spese di lite devono essere compensate integralmente tra le parti attesa la parziale soccombenza reciproca e considerata, in ogni caso, la novità della questione oggetto di controversia.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,</h:div>
         <h:div>1) accoglie il ricorso, con riguardo al provvedimento n. 63096, datato 20.7.2018, per la specifica ragione indicata in parte narrativa e con riferimento alla  precisazione “limitando l’ambito di consumo dei prodotti al solo nucleo famigliare dei soci della Ditta Soc. Agr. Jacquemod s.s” ; lo respinge per  la restante parte ; </h:div>
         <h:div>2) respinge il ricorso relativamente al provvedimento n. 59205 del 06.07.2018 e al verbale prot. 59165 del 06.07.2018;</h:div>
         <h:div>3) dichiara il ricorso irricevibile con riguardo ai provvedimenti n. 110 del 02.01.2018 e n. 80388 del 21.09.2017; </h:div>
         <h:div>4) rigetta la domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente; </h:div>
         <h:div>5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti. </h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
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         <dataeluogo norm="14/11/2018"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
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         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Massimo Resburgo</h:div>
            <h:div>Paolo Nasini</h:div>
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