<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250034820260723165231936" descrizione="" gruppo="20250034820260723165231936" modifica="23/07/2026 17:08:36" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00348"/><fascicolo anno="2026" n="00981"/><urn>urn:nir:tar.marche;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250034820260723165231936.xml</file><wordfile>20250034820260723165231936.docm</wordfile><ricorso NRG="202500348">202500348\202500348.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\861 Renata Emma Ianigro\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>simona de mattia</firma><data>23/07/2026 16:59:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/07/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le  Marche</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Renata Emma Ianigro,	Presidente</h:div><h:div>Giovanni Ruiu,	Consigliere</h:div><h:div>Simona De Mattia,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- della determinazione n. 152 del 8.04.2025 del Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona (di seguito anche “AST”), con la quale è stata autorizzata l’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell’AST all’espletamento di una “procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del Codice, suddivisa in n. 3 lotti, per l’affidamento della fornitura in service di apparecchiature pre-post analitiche e sistemi di automazione per l’esecuzione di determinazioni diagnostiche di chimica clinica, immunometria e farmaco-tossicologia e sistemi informatici e materiali per l’esecuzione del controllo di qualità esterno occorrenti all’AST Ancona, per la durata di 72 mesi, con opzioni di proroga contrattuale ai sensi dell’art. 120, comma 10 del Codice per una durata massima di 36 mesi, opzione di proroga tecnica ai sensi dell’art. 120, comma 11 del Codice per una durata massima di 9 mesi, opzione di variazione fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto ai sensi dell’art. 120, comma 9 del Codice ed opzione di modifiche del contratto ai sensi dell’art. 120, comma 1, lettera a) del Codice.”;</h:div><h:div>- del bando di gara pubblicato il 9.04.2025, del disciplinare di gara, del capitolato tecnico d’appalto, della relazione generale illustrativa e di tutti i documenti ad essi allegati, costituenti la <corsivo>lex</corsivo> specialis di gara; </h:div><h:div>- di tutti gli atti comunque presupposti, preparatori, connessi e/o conseguenti;</h:div><h:div>per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ortho - Clinical Diagnostics Italy S.r.l. il 18 febbraio 2026: </h:div><h:div>- della determinazione n. 62 del 30.12.2025 del Direttore dell’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona (di seguito anche “AST”), comunicata il 7.01.2026, di aggiudicazione della “procedura aperta di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del Codice, suddivisa in n. 3 lotti, per l’affidamento della fornitura in service di apparecchiature pre-post analitiche e sistemi di automazione per l’esecuzione di determinazioni diagnostiche di chimica clinica, immunometria e farmaco-tossicologia e sistemi informatici e materiali per l’esecuzione del controllo di qualità esterno occorrenti all’AST Ancona, per la durata di 72 mesi, con opzioni di proroga contrattuale ai sensi dell’art. 120, comma 10 del Codice per una durata massima di 36 mesi, opzione di proroga tecnica ai sensi dell’art. 120, comma 11 del Codice per una durata massima di 9 mesi, opzione di variazione fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto ai sensi dell’art. 120, comma 9 del Codice ed opzione di modifiche del contratto ai sensi dell’art. 120, comma 1, lettera a) del Codice.”, anche nella parte in cui non è stata dichiarata la esclusione di Abbott e di Roche;</h:div><h:div>- della determinazione n. 152 del 8.04.2025 del Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona (di seguito anche “AST”), con la quale è stata autorizzata l’area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell’AST all’espletamento della predetta gara;</h:div><h:div>- di tutti gli altri atti comunque presupposti, preparatori, connessi e/o conseguenti ivi compreso il contratto eventualmente stipulato;</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Roche Diagnostics S.p.A. – Società Unipersonale il 12 marzo 2026: </h:div><h:div>- della determinazione n. 62 del 30.12.2025 del Direttore dell’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona, di seguito anche AST, comunicata il 7.01.2026, di aggiudicazione della procedura aperta di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del Codice, suddivisa in n. 3 lotti, per l’affidamento della fornitura in service di apparecchiature pre-post analitiche e sistemi di automazione per l’esecuzione di determinazioni diagnostiche di chimica clinica, immunometria e farmaco-tossicologia e sistemi informatici e materiali per l’esecuzione del controllo di qualità esterno occorrenti all’AST Ancona, per la durata di 72 mesi, con opzioni di proroga contrattuale ai sensi dell’art. 120, comma 10 del Codice per una durata massima di 36 mesi, opzione di proroga tecnica ai sensi dell’art. 120, comma 11 del Codice per una durata massima di 9 mesi, opzione di variazione fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto ai sensi dell’art. 120, comma 9 del Codice ed opzione di modifiche del contratto ai sensi dell’art. 120, comma 1, lettera a) del Codice nella parte in cui non è stata dichiarata l’esclusione di Ortho e, ove occorrer possa, della <corsivo>lex</corsivo> specialis, ivi inclusi i chiarimenti della Stazione Appaltante, nelle parti di cui in esposizione per quanto occorrer possa, e <corsivo>in parte qua</corsivo>, di tutti gli atti connessi, presupposti o conseguenti a quelli sopra citati;</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Abbott S.r.l. il 23 marzo 2026: </h:div><h:div>- dei medesimi atti impugnati da Ortho mediante il ricorso per motivi aggiunti e in particolare, tra gli altri, della determina di aggiudicazione del Dirigente dell’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell’AST Ancona n. 62 del 30 dicembre 2025 (doc. 9 di Ortho) comunicata via PEC il 7 gennaio 2026, di tutti i verbali di gara (doc. 4 di Roche) nonché della disciplina di gara nelle parti di cui in esposizione (doc. 1, 2, 3 e 4 di Ortho) e di ogni altro atto collegato presupposto conseguenziale e connesso, anche non conosciuto, limitatamente alle parti di cui in esposizione;</h:div><h:div>per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ortho - Clinical Diagnostics Italy S.r.l. il 27 marzo 2026: </h:div><h:div>- della determinazione n. 62 del 30.12.2025 del Direttore dell’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona, comunicata il 7.01.2026, di aggiudicazione della “procedura aperta di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del Codice, suddivisa in n. 3 lotti, per l’affidamento della fornitura in service di apparecchiature pre-post analitiche e sistemi di automazione per l’esecuzione di determinazioni diagnostiche di chimica clinica, immunometria e farmaco-tossicologia e sistemi informatici e materiali per l’esecuzione del controllo di qualità esterno occorrenti all’AST Ancona, per la durata di 72 mesi, con opzioni di proroga contrattuale ai sensi dell’art. 120, comma 10 del Codice per una durata massima di 36 mesi,opzione di proroga tecnica ai sensi dell’art. 120, comma 11 del Codice per una durata massima di 9 mesi, opzione di variazione fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto ai sensi dell’art. 120, comma 9 del Codice ed opzione di modifiche del contratto ai sensi dell’art. 120, comma 1, lettera a) del Codice.”, anche nella parte in cui non è stata dichiarata la esclusione di Abbott e di Roche;</h:div><h:div>- della determinazione n. 152 del 8.04.2025 del Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona (di seguito anche “AST”), con la quale è stata autorizzata l’area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell’AST all’espletamento della predetta gara;</h:div><h:div>- del contratto, ove stipulato, e di tutti gli altri atti comunque presupposti, preparatori, connessi e/o conseguenti, ivi compreso il contratto eventualmente stipulato;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 348 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Ortho - Clinical Diagnostics Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG B668ACB898, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Carfagna e Chiara Montagner, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiana Pesarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Abbott S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Elio Leonetti, Riccardo Esposito e Chiara Tortorella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Roche Diagnostics S.p.A. – Società Unipersonale, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Jacopo Emilio Paolo Recla, Ilenia Paziani e Lara Bonoldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Abbott S.r.l., dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona e di Roche Diagnostics S.p.A. – Società Unipersonale;</h:div><h:div>Visti i ricorsi incidentali presentati da Roche e da Abbott;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2026 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con determina n. 152 dell’8 aprile 2025, l’AST Ancona indiceva una procedura aperta, suddivisa in tre lotti, per l’affidamento in service di apparecchiature pre-post analitiche e sistemi di automazione destinati all’esecuzione di determinazioni diagnostiche di chimica clinica, immunometria e farmacotossicologia, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.</h:div><h:div>Alla procedura relativa al lotto n. 1 partecipavano, tra gli altri, Ortho-Clinical Diagnostics Italy S.r.l. (di seguito, Ortho), Abbot S.r.l. (di seguito, Abbot) e Roche Diagnostics S.p.A (di seguito, Roche).</h:div><h:div>La ricorrente principale impugnava dapprima la <corsivo>lex specialis</corsivo> con notifica del ricorso introduttivo nei confronti dell’AST Ancona e di Abbot, lamentando che, nonostante la previa consultazione preliminare di mercato, l’Amministrazione avesse introdotto criteri premiali asseritamente discriminatori e idonei a favorire specifici operatori economici. In particolare, deduceva la violazione degli artt. 1, 79 e 108 del d.lgs. n. 36/2023, nonché dei principi di <corsivo>par condicio</corsivo> e di non discriminazione, sostenendo che alcuni criteri tecnici, formulati in termini specifici e non prestazionali, avessero carattere sostanzialmente escludente. Ciò, soprattutto, in ragione di due aspetti: a) il mancato ricorso al principio di equivalenza nella formulazione e applicazione dei criteri, nonostante fosse correttamente previsto nella <corsivo>lex specialis</corsivo>; b) la previsione di una soglia di sbarramento di 40 punti per l’offerta tecnica. I criteri e i sub-criteri della <corsivo>lex specialis</corsivo> oggetto di impugnazione erano i seguenti: punto 2.1; punto 2; punto 2.6; punto 2. 7; punto 2.8; punto 3.2; punto 3.3; punto 3.4; punto 5.1. La ricorrente sostiene, inoltre, la natura escludente dei suddetti criteri, valorizzando la circostanza che i punteggi attribuibili in relazione agli stessi - che, secondo la sua prospettazione, sarebbero stati sottratti al mercato - sarebbero stati pari, complessivamente, a 15 punti.</h:div><h:div>Chiedeva, quindi, l’annullamento della procedura e il risarcimento in forma specifica mediante riedizione della gara sulla base di una nuova formulazione dei criteri di valutazione, depurati dai profili escludenti e illegittimi contestati, così da garantire la più ampia partecipazione degli operatori economici.</h:div><h:div>1.1. Si costituivano in giudizio l’AST Ancona e la controinteressata Abbot, inizialmente con formule di stile, chiedendo il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>2. Con determina n. 62 del 30 dicembre 2025, comunicata il 7 gennaio 2026 via pec, l’AST Ancona disponeva l’aggiudicazione del lotto in favore di Abbot; Roche e Ortho si collocavano, rispettivamente, al secondo e al terzo posto della graduatoria.</h:div><h:div>Il 18 febbraio 2026 l’aggiudicazione veniva quindi impugnata con motivi aggiunti dalla ricorrente principale, previa richiesta di sospensiva; l’impugnazione veniva rivolta anche nei confronti di Roche, seconda classificata. Ortho deduceva, in tale occasione, oltre all’invalidità derivata, poiché l'aggiudicazione sarebbe frutto di una legge di gara a sua volta illegittima per i motivi di cui al ricorso principale, ulteriori profili di illegittimità inerenti alle offerte delle controinteressate, tali da determinare, nella prospettazione di Ortho, l’esclusione di Abbot e di Roche dalla procedura. Ortho chiedeva, altresì, che, in accoglimento dei motivi di impugnazione, fosse dichiarata l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato, con subentro nel rapporto contrattuale, nonché la condanna dell’Amministrazione al risarcimento in forma specifica e/o per equivalente dei danni subiti in conseguenza dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.</h:div><h:div>2.1. Con riferimento all’offerta di Abbot, la ricorrente, nei motivi aggiunti, deduceva la carenza della documentazione relativa alla certificazione CE-IVD della strumentazione pre-post analitica e di automazione, nonché della relativa dichiarazione sostitutiva, come invece richiesto - a pena di esclusione - dalla <corsivo>lex specialis </corsivo>di gara.</h:div><h:div>2.2. Quanto a Roche, la ricorrente deduceva la violazione dei requisiti minimi del capitolato tecnico, lamentando, in primo luogo, l’inadeguatezza della gestione della fase transitoria, asseritamente carente per la previsione di un unico analizzatore, che seppur di elevata produttività, arrecherebbe un pregiudizio alla continuità operativa laddove vi fosse un guasto del medesimo. Contestava, inoltre, l’inidoneità della strumentazione offerta a determinare gli indici di interferenza per Chimica clinica e Immunochimica richiesti dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>. Infine, deduceva la non conformità del sistema di gestione dei rifiuti, assumendo che il relativo servizio non sarebbe integralmente a carico dell’operatore economico, ma affidato a un soggetto esterno.</h:div><h:div>3. Le parti, con memorie difensive, contestavano l’impugnazione proposta dalla ricorrente.</h:div><h:div>Nello specifico, l’AST Ancona, quanto al ricorso principale, sosteneva che la <corsivo>lex specialis</corsivo> non avesse carattere escludente né discriminatorio, evidenziando che Ortho aveva comunque conseguito 50 punti per l’offerta tecnica, superando ampiamente la soglia di sbarramento prevista. Deduceva, inoltre, che i criteri contestati costituivano elementi premiali e non requisiti di partecipazione, ed erano giustificati dalle esigenze tecnico-organizzative dell’Amministrazione, oltre che suscettibili di essere soddisfatti da più operatori economici.</h:div><h:div>In relazione ad alcuni sub-criteri, l’AST precisava altresì che le modifiche apportate alla documentazione di gara erano state introdotte proprio al fine di ampliare la partecipazione e rendere la competizione più equilibrata. In particolare, richiamava il fatto che taluni criteri, originariamente previsti come tabellari, fossero stati trasformati in criteri discrezionali anche a seguito delle osservazioni ricevute, così da consentire una valutazione più flessibile delle soluzioni offerte. Nel contestare punto per punto i criteri censurati da Ortho, l’Amministrazione evidenziava inoltre che molti di essi, in sede di consultazione preliminare, non erano stati oggetto di osservazioni da parte della stessa ricorrente e, in alcuni casi, da nessun operatore economico coinvolto. Con riferimento ai motivi aggiunti, l’AST eccepiva il mancato superamento della prova di resistenza e, nel merito, contestava la fondatezza delle censure, concludendo per la legittimità della procedura e delle valutazioni operate dalla Commissione.</h:div><h:div>Anche le controinteressate depositavano proprie memorie, con le quali contestavano ogni profilo asseritamente escludente delle rispettive offerte, confermando la legittimità della propria partecipazione alla procedura.</h:div><h:div>3.1. Alla camera di consiglio del 26 febbraio 2026 veniva disposto rinvio alla pubblica udienza per la trattazione del merito.</h:div><h:div>4. Nelle more del giudizio, Roche e Abbott depositavano ricorsi incidentali, rispettivamente in data 12 marzo 2026 e 23 marzo 2026, sollevando profili di esclusione dell’offerta di Ortho.</h:div><h:div>4.1. Roche deduceva le seguenti censure, inerenti all’offerta della ricorrente principale, che in quanto tali avrebbero dovuto determinare la sua esclusione dalla procedura: a) previsione di un sistema di smaltimento dei reflui mediante taniche, diverso dai sistemi tassativamente contemplati e ammessi dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>; b) insufficienza del quantitativo di reagenti e materiali di consumo a garantire l’esecuzione delle determinazioni richieste, in violazione di una prescrizione del Capitolato tecnico espressamente prevista a pena di esclusione; c) offerta composta da una percentuale minore “dell’almeno 90%” per gli analiti su analizzatori primari (89,69 %); d) mancata conformità di tutti i reagenti e i materiali di consumo offerti rispetto al Regolamento (UE) 2017/746 (IVDR), quale condizione minima dell’offerta tecnica.</h:div><h:div>4.2. Abbot contestava l’ammissione di Ortho alla procedura di gara per avere offerto: a) con riferimento al Presidio di Laboratorio Analisi di Jesi, un sistema di smaltimento dei reflui diverso dai sistemi tassativamente previsti dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>; b) per il medesimo presidio, un sistema di climatizzazione mediante impianto idronico, in luogo del sistema UTA richiesto dal Capitolato tecnico, con conseguente configurabilità di un’ipotesi di <corsivo>aliud pro alio</corsivo>; c) sempre con riguardo alla funzione di ricambio dell’aria, una soluzione tecnica mediante impianto idronico inidonea a soddisfare le prescrizioni previste dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> per il Presidio di Loreto; d) sotto il profilo della distribuzione degli spazi del Presidio di Jesi, l’individuazione di un’area genericamente denominata “Ematologia e coagulazione”, senza prevedere la ricollocazione della strumentazione destinata alle elettroforesi, agli emogasanalizzatori e alla VES.</h:div><h:div>5. Con successivi motivi aggiunti in data 27 marzo 2026, Ortho deduceva ulteriori profili di illegittimità dell’offerta delle controinteressate, insistendo per la loro esclusione dalla procedura.</h:div><h:div>5.1. Le parti, con memorie depositate ai sensi dell’art. 73 c.p.a., illustravano e ribadivano le rispettive difese, insistendo per l’accoglimento dei propri ricorsi e per il rigetto di quelli avversari.</h:div><h:div>Preliminarmente, Roche e Abbot eccepivano l’irricevibilità per tardività di molti dei motivi di esclusione sollevati con gli ultimi motivi aggiunti da Ortho, poiché fondati su documenti contenuti nelle rispettive offerte già conoscibili in data 7 gennaio 2026 e, dunque, censurabili sin dall’inizio con l’impugnazione dell’aggiudicazione.</h:div><h:div>5.2. Anche l’AST Ancona si difendeva sia dal ricorso principale sia dai ricorsi incidentali, in particolare da quello proposto da Roche.</h:div><h:div>Quanto al ricorso principale e ai relativi motivi aggiunti, l’Amministrazione ne contestava le censure di esclusione, sostenendone l’infondatezza per l’errata interpretazione, da parte di Ortho, del principio di <corsivo>aliud pro alio</corsivo>. Secondo l’AST, infatti, la ricorrente principale avrebbe applicato tale principio a singole caratteristiche tecniche e scelte progettuali, la cui valutazione compete alla Commissione. L’Amministrazione chiedeva, inoltre, il rigetto della domanda risarcitoria proposta.</h:div><h:div>Per quanto attiene al ricorso incidentale promosso da Roche, l’Amministrazione sosteneva la legittimità dell’operato della Commissione; in particolare: per la censura relativa al sistema di smaltimento dei reflui, evidenziava che la soluzione proposta da Ortho, basata su tecnologia a “chimica a secco”, produce quantitativi minimi di reflui liquidi e risulta coerente con le finalità perseguite dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, volte a garantire la massima concorrenza tra operatori economici mediante l’ammissione di soluzioni tecniche equivalenti; per la censura relativa al quantitativo di reagenti e materiali di consumo, l’Amministrazione evidenziava che il disciplinare demandava all’offerta economica e al relativo foglio di calcolo la quantificazione delle forniture, riservandosi di verificarne la coerenza anche successivamente all’aggiudicazione. Pertanto, eventuali incongruenze nel relativo modulo non erano previste dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> quale causa di esclusione. Tale controllo, peraltro, non era stato effettuato nei confronti di Ortho, in quanto terza graduata. Inoltre, secondo l’Amministrazione, la previsione del 90% di analiti sugli analizzatori primari non sarebbe stata formulata al fine di imporre un criterio meramente numerico, spettando invece alla Commissione valutare la funzionalità e l’idoneità del sistema offerto nel suo complesso. Tale valutazione era infatti stata svolta e si era conclusa ritenendo lo scostamento, pari all’89,69%, di carattere marginale e comunque non idoneo a incidere concretamente sulla funzionalità del sistema offerto. Infine, in riferimento alla dedotta violazione del Regolamento (UE) 2017/746, l’Amministrazione evidenziava che la conformità dei reagenti sarebbe attestata dalla marcatura CE-IVD e dalla loro regolare commercializzazione nell’Unione europea, mentre la verifica delle prestazioni del reagente sul singolo analizzatore rientrerebbe nelle attività demandate al laboratorio utilizzatore in sede di messa in servizio.</h:div><h:div>5.3. La causa veniva trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 18 giugno 2026, dopo la discussione orale.</h:div><h:div>6. In via del tutto preliminare, il Collegio intende aderire all’orientamento giurisprudenziale più recente secondo il quale “<corsivo>l'accoglimento del gravame incidentale (escludente) non determina l'improcedibilità del gravame principale, continuando ad esistere in capo al ricorrente principale la titolarità dell'interesse legittimo strumentale alla eventuale rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, sia pure estranee al rapporto processuale (con la conseguenza che il rapporto di priorità logica tra ricorso principale e ricorso incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto in passato dalla prevalente giurisprudenza e che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l'improcedibilità del ricorso incidentale); in altri termini, l'ordo questionum impone oggi di dare priorità al gravame principale e ciò in quanto, mentre l'eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l'improcedibilità del ricorso principale, l'eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l'improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 13 ottobre 2020, n. 6151; 10 luglio 2020 n. 4431). Infatti, ove fosse respinto il ricorso principale, con conseguente formazione del giudicato sulla legittimità (rectius: sulla non illegittimità sulla base dei motivi dedotti) della aggiudicazione controversa, il controinteressato, vale a dire l'aggiudicatario, avendo reso intangibile la soddisfazione del proprio interesse, non potrebbe nutrire alcun ulteriore interesse all'accoglimento del ricorso incidentale (Consiglio di Stato, sez. IV, 13 ottobre 2020, n. 6151; in senso conforme, Consiglio di Stato, sez. V, 3 marzo 2022, n. 1536)</corsivo>” (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 2025, n. 7323; in termini, TAR Lazio Roma, sez. V, 4 aprile 2023, n. 1071).</h:div><h:div>Conseguentemente, occorre esaminare per primo il ricorso principale proposto da Ortho e, a seguire, i motivi aggiunti allo stesso.</h:div><h:div>7. Nel merito, il ricorso principale è infondato.</h:div><h:div>Giova premettere che la <corsivo>ratio </corsivo>sottesa alla disciplina del settore degli appalti pubblici è sempre stata improntata alla scelta del miglior operatore economico, sia in termini di affidabilità che sotto il profilo qualitativo, sicché, anche in sintonia con i princìpi sovranazionali, si tende a privilegiare una logica sostanzialistica rispetto ad una visione formalistica. Come è possibile evincere già dai princìpi che regolano la materia (principio del <corsivo>favor partecipationis</corsivo>, ma anche quello di tassatività o tipicità delle cause di esclusione dalla gara , nonché i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, questi ultimi tipizzati nel nuovo codice dei contratti pubblici), la cui funzione è quella di guidare l'interprete nella lettura e nell'applicazione della disciplina di gara per il conseguimento del miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti pubblici (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 1 ottobre 2024, n. 7875), il formalismo delle procedure di gara non può prevalere quando non viene in rilievo alcun profilo di limitazione dell'immissione degli operatori economici interessati alla selezione, dovendosi dare rilievo alla correttezza sostanziale del modo di procedere della stazione appaltante. “<corsivo>Non si può, dunque, nella specie, non tenere conto dei principi declinati dal</corsivo>
				<corsivo>codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023), e tra questi vanno considerati: da un lato, il "principio del risultato" che "costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto" (cfr. art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 36 cit.), traducendosi nel dovere degli enti committenti di ispirare le loro scelte discrezionali più al raggiungimento del risultato sostanziale che a una lettura meramente formale della norma da applicare; dall'altro lato, il "principio della fiducia", introdotto dall'art. 2 del d.lgs. n. 36 del 2023, il quale porta a valorizzare l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, ampliando i poteri valutativi e la discrezionalità dell'amministrazione, in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile. Più precisamente, tale "fiducia" non può tradursi nella legittimazione di scelte discrezionali che, in ossequio ad una interpretazione formalistica delle disposizioni di gara, tradiscano l'interesse pubblico sotteso alla procedura, le quali, per contro, dovrebbero in ogni caso tendere al suo miglior soddisfacimento</corsivo>” (cfr., TAR Puglia, Lecce, sez. II, 4 dicembre 2024, n. 1338).</h:div><h:div>7.1. Venendo alla procedura di gara in parola, come si ricava dalle deduzioni dell’AST e come si può riscontrare dalla documentazione agli atti, l’appalto ha un oggetto complesso e si basa su una progettualità altrettanto complessa, preceduta da una consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (cfr., relazione tecnico-illustrativa <corsivo>sub</corsivo> doc. n. 3 dell’AST, paragrafo 2.3), a seguito della quale i contributi raccolti, valutati dal gruppo di progettazione (doc. n. 5 dell’AST), sono stati accolti nei limiti in cui essi non andassero a contrastare con le finalità proprie della gara e nell’ottica di salvaguardare l’impianto progettuale complessivo e i bisogni della stazione appaltante. Ed è anche in relazione a tale complessità, oltre che ai concreti obiettivi della gara, che occorre valutare l’attendibilità delle offerte degli operatori economici e la loro compatibilità con le previsioni della <corsivo>lex specialis</corsivo>, in una logica sostanzialistica e di perseguimento del miglior risultato.</h:div><h:div>7.2. Ferme tali premesse, con riferimento al ricorso principale, si osserva che Ortho lamenta l’illegittimità della legge di gara, che oltre a prevedere un impianto complessivo dei criteri di attribuzione dei punteggi assolutamente discriminatorio, in quanto asseritamente volto a favorire una specifica tecnologia e dunque un unico operatore economico a scapito della partecipazione effettiva degli altri al confronto competitivo (in tal senso se ne dovrebbe apprezzare la natura escludente), non sarebbe supportata da una idonea e logica motivazione, sicché i criteri prescelti sarebbero illegittimi anche per eccesso di potere. In particolare, le sue doglianze si appuntano principalmente sui criteri valutativi 2.1., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 3.2., 3.3., 3.4. e 5.1.</h:div><h:div>Le doglianze sono infondate.</h:div><h:div>E’ principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui i bandi di gara e di concorso e le lettere di invito vanno normalmente impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi a identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento e a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell'interessato. Possono tuttavia essere enucleate delle eccezioni a tale principio generale, individuandosi taluni casi in cui deve essere impugnato immediatamente il bando di gara, nonché particolari fattispecie in cui a tale impugnazione immediata deve ritenersi legittimato anche colui che non ha presentato domanda di partecipazione. È ammissibile l'immediata impugnazione non solo delle clausole della <corsivo>lex specialis</corsivo> afferenti ai requisiti soggettivi (in quanto volte a fissare restrittivamente i requisiti di ammissione alla gara), ma anche di quelle afferenti alla formulazione dell'offerta, sia sul piano tecnico che economico, laddove rendano realmente impossibile la presentazione di una offerta, e tali devono considerarsi: 1) le clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati; 2) le regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile; 3) le disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica; 4) le condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (<corsivo>ex multis</corsivo>, TAR Sicilia Palermo, sez. II, 17 marzo 2026, n. 684; TAR Lombardia Milano, sez. I, 7 ottobre 2025, n. 3146).</h:div><h:div>Nella fattispecie, non ricorrono le condizioni innanzi indicate perché le clausole della <corsivo>lex specialis</corsivo> oggetto di contestazione possano ritenersi escludenti.</h:div><h:div>Come correttamente evidenziato dall’AST nei propri scritti, la natura non escludente delle stesse è rafforzata dalla circostanza fattuale che la ricorrente ha partecipato alla gara conseguendo il punteggio di 50 per l’offerta tecnica, molto superiore alla soglia di sbarramento di 40 prevista dalla legge di gara.</h:div><h:div>Ad ogni modo, va ulteriormente precisato che, data la complessità dell’appalto in questione, la legge di gara è stata il frutto di una previa fase di consultazione, che ha visto il coinvolgimento degli operatori che hanno partecipato, i cui contributi offerti sono stati valutati dal gruppo di progettazione. Anche Ortho ha presentato proprie osservazioni (doc. n. 6 e n. 7 di AST) che, ove possibile, sono state accolte.</h:div><h:div>In particolare, venendo ai singoli criteri oggetto di contestazione, dall’esame del documento n. 5 di AST si ricava che:</h:div><h:div>- con riferimento ai criteri 2.1., 2.6, 2.7, 3.2. e 3.3., Ortho non ha presentato alcuna osservazione nella fase preliminare e i rispettivi criteri motivazionali sono stati adeguatamente rappresentati dalla stazione appaltante nel capitolato tecnico;</h:div><h:div>- con riferimento ai criteri 2.5. e 3.4., le motivazioni del non accoglimento delle osservazioni della ricorrente (come di altri operatori) sono state puntualmente esplicitate nel citato documento n. 5 dal gruppo di progettazione che le ha esaminate;</h:div><h:div>- con riferimento al criterio 2.8., da un confronto tra il documento n. 5 e i criteri definitivi (cfr., relazione tecnica illustrativa – doc. 4 di Ortho), si evince che l’osservazione della ricorrente è stata accolta, essendo stato modificato il criterio da tabellare a discrezionale;</h:div><h:div>- con riferimento al criterio 5.1., l’osservazione di Ortho era volta a suggerire l’aggiunta della certificazione ISO 13485, ma non a contestare quella già richiesta dal capitolato. Quest’ultimo è rimasto quindi invariato, sul punto, nella versione definitiva.</h:div><h:div>Va poi sottolineato che, dalla lettura delle stesse osservazioni, si ricava che solo rispetto al criterio 3.4. Ortho evidenziava un asserito <corsivo>favor</corsivo> verso una specifica tecnologia.</h:div><h:div>Ciò posto, giova richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in materia di gare e concorsi pubblici, l'Amministrazione gode di un ampio margine di discrezionalità nella formulazione delle clausole del bando, in quanto le scelte relative sono finalizzate alla concreta cura e all'effettivo perseguimento dell'interesse pubblico, riguardano il merito dell'azione amministrativa e sfuggono, pertanto, al sindacato di legittimità del G.A., potendo essere sindacate solo in presenza di palese arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza ed irrazionalità in rapporto al fine che si intenda concretamente perseguire (<corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2025, n. 2882; TAR Lazio Roma, sez. III, 18 maggio 2024, n. 9957; TAR Campania Napoli, sez. IV, 8 giugno 2023, n. 3537; TAR Lazio Roma, sez. IV, 9 settembre 2022, n. 11733). Tali vizi non sono riscontrabili nel caso in esame, essendo invece ricavabile, sia dagli atti del complesso <corsivo>iter</corsivo> procedimentale cha ha preceduto la gara sia dalle motivazioni a supporto di ogni criterio, il percorso logico-argomentativo delle scelte amministrative.</h:div><h:div>Per tutto quanto precede, e prescindendo dai profili di inammissibilità del gravame introduttivo, esso è infondato.</h:div><h:div>8. Passando all’esame dei motivi aggiunti presentati da Ortho il 18 febbraio 2026, gli stessi sono del pari infondati.</h:div><h:div>8.1. Per quanto attiene alle censure formulate per far valere in via derivata gli stessi vizi denunciati con il ricorso introduttivo, si rimanda alle considerazioni esposte ai precedenti punti 7, 7.1. e 7.2. della presente motivazione.</h:div><h:div>8.2. Per quanto concerne i lamentati vizi autonomi dell’aggiudicazione, si osserva quanto segue.</h:div><h:div>8.2.1. In ordine alla contestata assenza della certificazione CE-IVD per il sistema di automazione GLP Systems Track offerto da Abbott (primo motivo aggiunto), che avrebbe dovuto, a dire della ricorrente, condurre all’esclusione dell’aggiudicataria, va detto che l’articolo 15, lettera U, punto (iii) del disciplinare (pagg. 32 e 33) prevedeva che l’offerta dovesse contenere, a pena di esclusione, la “<corsivo>copia della certificazione CE/IVD in corso di validità</corsivo>” per le apparecchiature e strumentazioni offerte oppure, qualora non prevista, una “<corsivo>dichiarazione sostitutiva da parte del concorrente nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione</corsivo>”. </h:div><h:div>Secondo la prospettiva avversaria, Abbott avrebbe dichiarato la strumentazione di automazione come certificata esclusivamente “CE” (e non CE-IVD), offrendo quindi in gara una strumentazione pre-post analitica e di automazione priva sia della certificazione CE/IVD sia della dichiarazione sostitutiva.  La censura non merita condivisione.</h:div><h:div>Preliminarmente, giova precisare che l’art. 15 del disciplinare, al punto 7, prevede che “<corsivo>la carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dall’operatore economico, tale da non consentire la valutazione dei prodotti offerti, da parte della Commissione, comporta l’esclusione dalla gara</corsivo>”.  Inoltre, ai punti 4 e 8, la medesima disposizione stabilisce che “<corsivo>l’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite  nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 79 del Codice e all’Allegato II.5 dallo stesso richiamato</corsivo>” e che avrebbe altresì comportato l’esclusione “<corsivo>l’offerta anche di un solo prodotto/articolo sprovvisto di caratteristiche minime essenziali prescritte nel capitolato tecnico come risultante da uno dei documenti di cui alle precedenti lettere</corsivo>”<corsivo>. </corsivo>Dal combinato disposto delle suddette previsioni si ricava che non ogni carenza determina l’esclusione, ma solo le carenze sostanziali, da valutarsi nel complesso dell’offerta, tali da non consentire una valutazione dei prodotti da parte della Commissione ovvero l’offerta di prodotti privi delle caratteristiche minime essenziali. </h:div><h:div>Ciò premesso, si osserva che nel caso in questione tale carenza documentale neppure è ravvisabile. Come messo in evidenza dalle resistenti Abbott e AST nei propri scritti difensivi, la legge di gara prescriveva la certificazione CE-IVD o la dichiarazione sostitutiva solo per gli analizzatori e non anche per i sistemi di pre-post analitica, come il sistema GLP offerto da Abbott. La differenza terminologica e sostanziale tra analizzatori e sistemi di pre-post analitica si ricava dal paragrafo 1.2. del capitolato, pagine 4 e 5, alla voce “<corsivo>terminologia e definizioni</corsivo>”. Inoltre, la questione è stata oggetto di uno specifico quesito, il n. 8, a fronte del quale la stazione appaltante ha reso un altrettanto specifico chiarimento: la marcatura CE-IVD, secondo il capitolato di gara, era prevista per gli analizzatori e per il middleware, non anche per i sistemi di pre e post analitica (doc. 1 di Abbott e doc. 7 di Ortho); inoltre, a fronte di una specifica osservazione di Ortho nella fase di consultazione preliminare (“<corsivo>La richiesta che tutti gli analizzatori offerti debbano essere conformi alla Direttiva CE 90/79 e IVDR 2017/746, può prestarsi ad equivoci nella voce “analizzatori” secondo la declinazione della Tabella a pagina 9/58 punto 1.3 del Capitolato di Gara. Si suggerisce di specificare che con il termine “analizzatori” si intendano tutti gli strumenti forniti (“analizzatore principale, secondario, strumento analitico, sistema di pre-post analitica”)</corsivo>”), la stazione appaltante ha chiaramente motivato il non accoglimento precisando che “<corsivo>La conformità alla Direttiva CE 98/79 o Regolamento IVDR 2017/746 ove applicabile è richiesta solo per la strumentazione analitica, in quanto la preanalitica non si classifica come sistema diagnostico e, pertanto, il CE IVD non è applicabile</corsivo>” (doc. n. 5 di AST, pag. 15, punto 3.2.). Ad ogni modo Abbott ha allegato e documentato di aver prodotto, in relazione al proprio dispositivo, una dichiarazione sostitutiva che indica il riferimento legislativo per il quale il prodotto GLP Systems Track offerto in gara non necessita di certificazione CE/IVD (doc. 2 di Abbott), conformemente a quanto richiesto dal disciplinare;</h:div><h:div>8.2.2. Con il secondo motivo aggiunto, la ricorrente mira invece a censurare la mancata esclusione di Roche, assumendo che la sua offerta non soddisferebbe i requisiti di minima prescritti dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> in merito alla gestione del laboratorio nel periodo transitorio, sotto un duplice profilo: non sarebbe stato previsto un numero adeguato di analizzatori (equivalente a quello previsto nell’assetto definitivo), fondamentali per l'esecuzione dei dosaggi diagnostici, inclusi i test di urgenza, con un livello di produttività e di backup strumentale tale da garantire in ogni momento la possibilità di refertazione; la strumentazione di Immunochimica principale di Roche non presenterebbe la possibilità di determinare gli indici di interferenza per Chimica Clinica e Immunochimica, come prescritto all’art. 3 del capitolato. Inoltre, l’offerta di Roche sarebbe carente quanto alla fornitura del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali, avendo essa previsto il solo servizio di smaltimento dei rifiuti speciali relativo ad opere impiantistiche, in violazione degli artt. 8 e 37 del capitolato, che invece chiedevano una soluzione chiavi in mano comprensiva di tutti i costi e adempimenti necessari<corsivo>
				</corsivo>alla corretta gestione dei reflui, dalla produzione fino allo smaltimento a norma di legge, per tutta la durata dell’appalto, proroghe comprese.</h:div><h:div>Anche tali doglianze sono infondate. Ed invero:</h:div><h:div>- premesso che la stazione appaltante ha mostrato particolare attenzione alla fase di transizione, al fine di garantire, nel passaggio alla nuova strumentazione, il mantenimento dei servizi senza soluzione di continuità, la gestione di detta fase costituisce, per espressa previsione del capitolato, uno dei servizi connessi alla fornitura (quest’ultima descritta, in particolare, ai punti 2.1., 2.2. e 3.1.), da intendersi come “<corsivo>la fase propedeutica all’esecuzione delle opere finalizzate alla predisposizione dei locali e agli eventuali adeguamenti impiantistici/edili che si renderanno necessari per l’installazione e la posa in opera delle apparecchiature e delle strumentazioni offerte, secondo le tempistiche massime indicate dalla Stazione Appaltante (par. 4) ovvero quelle migliorative proposte dal fornitore, e in coerenza con la proposta del piano di transizione che sarà presentata in offerta e successivamente condivisa e formalizzata con i Responsabili di ciascun Laboratorio Analisi. Si precisa che la fase del transitorio dovrà essere gestita e coordinata di concerto con l’Amministrazione garantendo la continuità operativa di ciascun Laboratorio analisi con le apparecchiature e le strumentazioni in essere, fino all’avvio in esercizio della nuova strumentazione offerta. In particolare, come anche indicato al successivo par. 4, si prevede che il Fornitore sottoponga all’Amministrazione un progetto esecutivo contenente la proposta di gestione del transitorio in grado di garantire la continuità operativa dei Laboratori analisi nel corso dell’esecuzione delle opere di adeguamento, e che a tale fine la proposta dovrà contenere anche la dislocazione delle apparecchiature/ strumentazioni offerte dal fornitore per suddetta fase, negli spazi indicati dall’Amministrazione nella documentazione di gara ovvero negli ulteriori spazi che saranno individuati di concerto con l’Amministrazione. La consegna delle apparecchiature/strumentazioni per la gestione del transitorio dovrà prevedere, inizialmente, un avvio in esercizio in parallelo rispetto alla preesistente strumentazione in essere, fino alla completa dismissione di queste ultime. Completata tale fase, sarà cura del Fornitore assicurare il funzionamento delle apparecchiature fornite per la gestione del transitorio al fine di garantire la continuità operativa del Laboratorio analisi, avviando nel contempo i lavori per l’adeguamento dei locali, fino al completamento dei lavori, la consegna e la configurazione delle apparecchiature per l’avvio in esercizio a regime. Per il dettaglio delle tempistiche e della sequenza temporale si rimanda al successivo par. 4 “Durata della fornitura”;</corsivo>” (art. 2, pagine 5-6 del capitolato). Ebbene, risulta chiaro che il rispetto dei requisiti di minima indicati per i laboratori di analisi, ivi compresa la presenza di due o più analizzatori principali, fosse richiesto solo nella fase a regime o definitiva (artt. 2.2. e 3.1. del capitolato), non altrettanto nella fase di gestione del transitorio, per la quale si richiedeva unicamente di garantire la continuità operativa dei laboratori mediante la proposta della migliore soluzione possibile. Ciò risulta ulteriormente confermato dalla “Relazione illustrativa” (doc. 3 di Roche, pagg. 27-28), che richiedeva a ciascun concorrente la presentazione di un documento recante il “Piano di Transizione”, all’interno del quale dovevano essere illustrate, tra l’altro, le “<corsivo>modalità con cui sarà garantito il livello di continuità operativa nelle varie fasi, e il mantenimento di una capacità analitica produttiva adeguata ai reali volumi di lavoro</corsivo>”. Già tali considerazioni di carattere preliminare basterebbero a confutare la censura;</h:div><h:div>- ad ogni modo, gli assunti di Ortho sono smentiti anche dai contenuti dell’offerta tecnica di Roche, nel cui piano di transizione (doc. 6 di Roche) è spiegato come si sarebbe proceduto per ciascuno dei presidi ospedalieri: in funzione degli spazi esigui, nelle prime fasi si sarebbe provveduto all’installazione rispettivamente del primo analizzatore e poi del secondo (quindi non uno come erroneamente censurato dalla ricorrente), man mano che si sarebbero creati gli spazi idonei. Avviati i due analizzatori definitivi, si sarebbe provveduto, nelle fasi successive, alla completa disinstallazione della vecchia fornitura e all’allestimento definitivo delle ulteriori aree e strumentazioni. Pertanto, emerge che la strumentazione impiegata nella fase transitoria e installata per <corsivo>steps</corsivo> successivi in funzione degli spazi e man mano che se ne creassero di nuovi era esattamente quella che sarebbe rimasta nell’assetto definitivo;</h:div><h:div>-  in merito all’asserita inidoneità dell’offerta di Roche a consentire di effettuare le “<corsivo>Determinazione degli indici di interferenza (emolisi, ittero, lipemia) inviabili al middleware</corsivo>” richieste dal capitolato, anche tale censura è smentita <corsivo>per tabulas</corsivo>, dal momento che la relazione tecnica del dispositivo “<corsivo>Cobas pro v 3.1 analitica</corsivo>” (doc. n. 7 di Roche) indica, a pagina 18 che “<corsivo>Sui campioni di siero, plasma, urine e CSF è possibile eseguire l’analisi degli indici del campione (indice</corsivo>
				<corsivo>emolitico, itterico e lipemico)</corsivo>”. Nell’offerta tecnica Roche ha affermato di poter determinare gli indici di interferenza richiesti dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, espressamente rimandando all’anzidetta relazione tecnica<corsivo>
				</corsivo>(doc. 8 di Roche, alla voce “strumentazione analitica principale di chimica clinica e immunometria”, lettera “q”). Analoghe informazioni sono diffusamente contenute nel manuale della strumentazione analitica (doc. n. 9 di Roche, pagine 515, 1057 ess., 1201, 1285-1288);</h:div><h:div>- quanto alle lamentate carenze in merito al sistema di smaltimento dei reflui, anch’esse sono smentite <corsivo>per tabulas</corsivo>. In proposito basti leggere il documento n. 11 di Roche (denominato “sistema di smaltimento dei reflui”) per ricavare che i sistemi Waste Manager System (WMS) offerti dalla concorrente consentono il trattamento del refluo in uscita dalla strumentazione analitica per la loro immissione diretta all’interno della rete fognaria, nel pieno rispetto dei parametri di legge elencati nella tabella 3, allegato 5, parte terza del d.lgs. n. 152/2006 (pagina 1). Tale caratteristica è confermata altresì nelle relazioni di progetto preliminare (documenti 12, 12 <corsivo>bis</corsivo>, 12 <corsivo>ter</corsivo> e 12 <corsivo>quater </corsivo>di Roche), mentre nell’offerta economica si evince che il modulo WMS comporterà, per ciascun presidio ospedaliero, oneri economici interamente a carico dell’offerente (documento n. 10 di Roche, righe 22, 128, 207 e 286, dove si indica un costo pari a zero).</h:div><h:div>8.3. Per tutto quanto precede, i motivi aggiunti depositati in data 18 febbraio 2026 sono infondati e vanno respinti.</h:div><h:div>9. Parimenti da respingere sono i motivi aggiunti depositati da Ortho in data 27 marzo 2026.</h:div><h:div>Assume la ricorrente principale che, all’esito dell’esame della documentazione ostesa dalla stazione appaltante solo in un secondo momento, sarebbero emersi ulteriori e autonomi motivi di esclusione dell’aggiudicataria Abbott e della seconda classificata Roche.</h:div><h:div>Quanto ad Abbott:</h:div><h:div>a - il sistema di automazione <corsivo>GLP Systems track</corsivo> non risulterebbe in possesso della certificazione CE/IVD o della dichiarazione sostitutiva secondo quanto previsto dal disciplinare (art. 15, lettera U, punto (III), pagine 32-33) e dal capitolato (art. 2). Secondo la ricorrente principale, i componenti del sistema GLP (aliquotatore, centrifuga, stappatore, ritappatore) ricadrebbero nell'ambito applicativo del Regolamento 746/2017 (“IVDR”), con obbligo di marcatura CE-IVD, a pena di esclusione;</h:div><h:div>b - l’offerta prevedrebbe un sistema di lavaggio che non eliminerebbe l’effetto di trascinamento, come invece prescritto dalla legge di gara, segnatamente a pagina 13 del capitolato, sotto la voce “Strumentazione analitica…”, “Requisiti di minima”. La <corsivo>lex specialis</corsivo>,<corsivo>
				</corsivo>infatti, prescrive espressamente “<corsivo>la minimizzazione del carry over tra campioni</corsivo>”.  Il sistema “SmartWash” proposto da Abbott, invece, prevedrebbe lavaggi ripetuti degli aghi, senza l'eliminazione totale del rischio di trascinamento (carry-over), ma una presunta mitigazione dichiarata inferiore a 0,1 parti per milione. Quindi sarebbe tollerato un residuo senza la esclusione totale del trascinamento, con la conseguenza che l’offerta integrerebbe <corsivo>un aliud pro alio</corsivo>;</h:div><h:div>c - l’offerta di Abbott violerebbe, altresì, il requisito di minima del capitolato che prescrive la capacità di refertare campioni urgenti e campioni di routine entro un’ora, secondo quanto previsto al punto D con il titolo “reagenti e materiali di consumo”, pag.11 del capitolato tecnico; infatti, l'analisi dichiarata a pag. 33 di 84 della relazione tecnica di progetto dell’aggiudicataria non sarebbe compatibile con tale requisito, atteso che il TAT (turnaround time) di routine e urgenza risulterebbero sostanzialmente sovrapponibili e il dimensionamento dei moduli Alinity proposti da Abbott non sarebbe idoneo a garantire una reale priorità alle urgenze, sicché l’offerta integrerebbe, anche questa volta, un <corsivo>aliud pro alio</corsivo>;</h:div><h:div>d - ancora, a pagina 12 della relazione tecnica di progetto di Abbott emergerebbe una chiara violazione del requisito di minima richiesto dal capitolato (punto 3.3.), dove è previsto che gli esami urgenti debbano essere comunque garantiti per le unità ospedaliere (garanzia di backup). Al contrario, la proposta di Abbott, nel prevedere un unico middleware AMS con architettura Hub (presso il presidio ospedaliero di Jesi) e spoke periferici anziché un middleware interoperabile che si colleghi ai quattro LIS ospedalieri già esistenti, comporterebbe una totale assenza di autonomia funzionale dei presidi periferici nonché l'impossibilità di un backup reciproco in assenza di comunicazione. Inoltre, quanto previsto da Abbott trasformerebbe il middleware AMS in un LIS di fatto, in violazione della logica del capitolato che chiede obbligatoriamente l'interfacciamento con il LIS esistente dei laboratori e non la sua sostanziale sostituzione, il che, anche in tal caso, configurerebbe un <corsivo>aliud pro alio</corsivo>;</h:div><h:div>e - i piani di transizione di Abbott per i presidi di Fabriano e Loreto non garantirebbero la continuità analitica, in quanto prevederebbero una sola unità analitica nella fase transitoria di laboratorio, in asserita violazione di quanto prescritto dal capitolato tecnico all’art. 2;</h:div><h:div>f - l’offerta di Abbott sarebbe priva di qualsiasi sistema di supporto alla fase di prelievo e che la tracciabilità offerta non coprirebbe tale fase, in asserita violazione della norma ISO 15189, obbligatoria per tutti i laboratori italiani dalla fine del 2025. Per l’effetto, secondo Ortho, il RTI Abbott avrebbe offerto in gara un <corsivo>aliud pro alio </corsivo>e avrebbe perciò meritato l’esclusione dalla procedura;</h:div><h:div>g - il progetto di fattibilità tecnica presentato da Abbott sarebbe un “<corsivo>mero layout del tutto ineseguibile, generico e inidoneo sotto il profilo costruttivo e del dettaglio realizzativo</corsivo>” (pagg. 23 e 24 dei motivi aggiunti) e che, in relazione ad alcuni presidi ospedalieri, non rispetterebbe i requisiti minimi di agibilità e di distanza, nonché la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento all’ostruzione di vie di fuga;</h:div><h:div>h - infine, l’offerta del RTI Abbott presenterebbe una carenza in relazione al servizio di smaltimento rifiuti speciali, in quanto il sistema di trattamento dei reflui offerto prevedrebbe lo scarico nella rete idrica ordinaria, previa verifica della conformità tramite analisi chimico-fisiche in linea con la normativa vigente. Secondo Ortho, ciò introdurrebbe un’inammissibile condizione sospensiva nell’offerta, in violazione dei principi in materia di gare pubbliche che non ammettono offerte condizionate.</h:div><h:div>Quanto a Roche:</h:div><h:div>i - il sistema Cobas Pro offerto non consentirebbe di effettuare i test in urgenza come richiesto dal capitolato, in quanto i rack dedicati al trattamento delle urgenze potrebbero essere caricati sull’analizzatore solo attraverso un ingresso laterale che, secondo Ortho, non sarebbe utilizzabile in quanto adibito a collegamento dello strumento ad un sistema in automazione, con la conseguenza che, sempre secondo Ortho, il sistema di Roche non permetterebbe di operare distinzioni tra i campioni e i rack urgenti e i campioni di routine; </h:div><h:div>l - Roche avrebbe dovuto essere esclusa perché avrebbe previsto di suddividere il laboratorio di Jesi in due settori separati senza possibilità di transito tra le due aree, il che renderebbe impossibile la movimentazione sicura delle provette, in asserita violazione dell’art. 2.1. del capitolato;</h:div><h:div>m - Roche avrebbe dovuto essere altresì esclusa per non aver offerto la strumentazione di backup tale da garantire continuità analitica nella fase di transizione, in asserita violazione dell’art. 2 del capitolato;</h:div><h:div>n - il progetto di installazione degli analizzatori, in particolare per i presidi ospedalieri di Loreto e di Senigallia, sarebbe irrealizzabile, in quanto non prevederebbe gli spazi necessari per consentire lo svolgimento delle operazioni di manutenzione sugli strumenti offerti e non garantirebbe le necessarie condizioni di sicurezza degli operatori di laboratorio;</h:div><h:div>o - in ultimo, Roche avrebbe dovuto essere esclusa perché non avrebbe chiaramente dichiarato e comprovato la conformità del proprio sistema di smaltimento dei reflui rispetto alla disciplina delle acque reflue industriali e quindi avrebbe violato l’art. 2 del capitolato.</h:div><h:div>9.1. Partendo dalle censure avverso l’offerta di Abbott, si evidenzia quanto segue:</h:div><h:div>- infondato è il motivo <corsivo>sub</corsivo> a) per le medesime ragioni già esposte al punto 8.2.1. della presente motivazione, alle quali interamente si rimanda;</h:div><h:div>- infondato è il motivo <corsivo>sub</corsivo> b), per la semplice ragione che la <corsivo>lex specialis </corsivo>non richiede affatto l’eliminazione totale del carry-over o il cosiddetto “carry-over zero” quale requisito minimo essenziale dell’offerta, bensì la “<corsivo>minimizzazione del carry over tra campioni</corsivo>” (art. 3.1., lettera g, del capitolato tecnico): l’offerta di Abbott, nel prevedere un valore di carry-over inferiore a 0,1 parti per milione, soddisfa in pieno il requisito, avendo minimizzato se non quasi azzerato il trascinamento. Va poi sottolineato che, trattandosi di un criterio discrezionale, il punteggio è stato assegnato sulla base di una graduazione in relazione alla migliore soluzione proposta (tale modalità di valutazione è stata confermata anche nei chiarimenti n. 12 e n. 46): ebbene, in corrispondenza di tale criterio, la soluzione di Ortho è stata quella che ha ottenuto il maggior punteggio alla luce della migliore modalità di minimizzazione del carry-over offerta dalla ditta mediante i puntali monouso. La valutazione operata dalla Commissione, quindi, si rivela logica, coerente e in linea con quanto prescritto dalla legge di gara;</h:div><h:div>- infondato è il motivo <corsivo>sub</corsivo> c), dal momento che in base all’art. 2.2. del capitolato tecnico, come pure precisato nella relazione generale illustrativa (paragrafo 1.1., pagina 3), il TAT doveva essere inferiore a 60 minuti per le richieste di emergenza/urgenza e inferiore a 120 minuti per le richieste di routine. L’espressione “<corsivo>eseguiti e refertati giornalmente sia in regime di routine che di urgenza (TAT 1 ora)</corsivo>” contenuta nell’anzidetta relazione conferma tale prescrizione, atteso che il valore tra parentesi è evidentemente riferito solo alle urgenze. L’offerta di Abbott, come emerge dalla relazione tecnica di progetto di Abbott (doc. B1 di Ortho del 13 maggio 2026, pagine 24 e ss.), soddisfa tale requisito, poiché garantisce un TAT inferiore a 60 minuti per i campioni urgenti (definiti come “priorità high”) e un TAT di molto inferiore a 120 minuti per i campioni di routine (definiti come “priorità normal”);</h:div><h:div>- infondato è il motivo <corsivo>sub</corsivo> d), anch’esso smentito da un’attenta lettura della previsione del capitolato che si assume violata (3.3.) e della relazione tecnica di progetto di Abbott sopra menzionata. Il capitolato, invero, ha imposto tre requisiti: una gestione centralizzata e uniforme, cioè un unico sistema in grado di governare i dati di tutti e quattro i laboratori della rete AST Ancona con regole e protocolli omogenei; una funzionalità multi-laboratorio, ossia la capacità di gestire contemporaneamente le informazioni provenienti da più presidi ospedalieri (Jesi, Senigallia, Loreto, Fabriano); l’integrazione bi-direzionale con il LIS esistente, cioè la capacità del middleware di comunicare con il sistema informatico già installato in ciascun ospedale sia inviando dati (dal middleware al LIS: risultati analitici) sia ricevendo dati (dal LIS al middleware: richieste di analisi, anagrafica pazienti). Il sistema Hub-Spoke offerto da Abbott risulta pienamente rispondente a tali requisiti: consiste in un nodo centrale (<corsivo>Hub</corsivo>) collocato presso il presidio ospedaliero di Jesi, che funge da punto di coordinamento e gestione centralizzata. I nodi periferici (<corsivo>Spoke</corsivo>), corrispondenti ai presidi ospedalieri di Senigallia, Loreto e Fabriano, sono collegati all’Hub e operano in piena autonomia funzionale locale, interfacciandosi ciascuno con il proprio LIS ospedaliero. E’ quindi garantita la presenza di un unico middleware AlinIQ AMS, implementato in un’unica istanza multi-laboratorio, basato su un unico database centralizzato e pienamente integrato con il sistema LIS aziendale, in conformità alle prescrizioni della <corsivo>lex specialis</corsivo>;</h:div><h:div>- infondato è il motivo <corsivo>sub</corsivo> e), con cui Ortho lamenta che i piani di transizione di Abbott per i presidi di Fabriano e Loreto non garantirebbero la continuità analitica, in quanto prevederebbero una sola unità analitica nel laboratorio transitorio, in asserita violazione di quanto prescritto dall’art. 2 del capitolato. Come correttamente controdedotto dalle resistenti AST e Abbott, da un’attenta lettura della legge di gara si ricava che l’obbligo di tali dotazioni non sussisteva. Premesso che la stazione appaltante ha mostrato particolare attenzione alla fase di transizione, al fine di garantire, nel passaggio alla nuova strumentazione, il mantenimento dei servizi senza soluzione di continuità, la gestione di detta fase costituisce, per espressa previsione del capitolato, uno dei servizi connessi alla fornitura (quest’ultima descritta, in particolare, ai punti 2.1., 2.2. e 3.1.), da intendersi come “<corsivo>la fase propedeutica all’esecuzione delle opere finalizzate alla predisposizione dei locali e agli eventuali adeguamenti impiantistici/edili che si renderanno necessari per l’installazione e la posa in opera delle apparecchiature e delle strumentazioni offerte, secondo le tempistiche massime indicate dalla Stazione Appaltante (par. 4) ovvero quelle migliorative proposte dal fornitore, e in coerenza con la proposta del piano di transizione che sarà presentata in offerta e successivamente condivisa e formalizzata con i Responsabili di ciascun Laboratorio Analisi. Si precisa che la fase del transitorio dovrà essere gestita e coordinata di concerto con l’Amministrazione garantendo la continuità operativa di ciascun Laboratorio analisi con le apparecchiature e le strumentazioni in essere, fino all’avvio in esercizio della nuova strumentazione offerta. In particolare, come anche indicato al successivo par. 4, si prevede che il Fornitore sottoponga all’Amministrazione un progetto esecutivo contenente la proposta di gestione del transitorio in grado di garantire la continuità operativa dei Laboratori analisi nel corso dell’esecuzione delle opere di adeguamento, e che a tale fine la proposta dovrà contenere anche la dislocazione delle apparecchiature/ strumentazioni offerte dal fornitore per suddetta fase, negli spazi indicati dall’Amministrazione nella documentazione di gara ovvero negli ulteriori spazi che saranno individuati di concerto con l’Amministrazione. La consegna delle apparecchiature/strumentazioni per la gestione del transitorio dovrà prevedere, inizialmente, un avvio in esercizio in parallelo rispetto alla preesistente strumentazione in essere, fino alla completa dismissione di queste ultime. Completata tale fase, sarà cura del Fornitore assicurare il funzionamento delle apparecchiature fornite per la gestione del transitorio al fine di garantire la continuità operativa del Laboratorio analisi, avviando nel contempo i lavori per l’adeguamento dei locali, fino al completamento dei lavori, la consegna e la configurazione delle apparecchiature per l’avvio in esercizio a regime. Per il dettaglio delle tempistiche e della sequenza temporale si rimanda al successivo par. 4 “Durata della fornitura”;</corsivo>” (art. 2, pagine 5-6 del capitolato). Ebbene, risulta chiaro che il rispetto dei requisiti di minima indicati per i laboratori di analisi, ivi compresa la presenza di due o più analizzatori principali, fosse richiesto solo nella fase a regime o definitiva (artt. 2.2. e 3.1. del capitolato), non altrettanto nella fase di gestione del transitorio, per la quale si richiedeva unicamente di garantire la continuità operativa dei laboratori mediante la proposta della migliore soluzione possibile. Ciò risulta ulteriormente confermato dalla “Relazione illustrativa” (doc. 4 di Ortho, pagg. 27-28), che richiedeva a ciascun concorrente la presentazione di un documento recante il “Piano di Transizione”, all’interno del quale dovevano essere illustrate, tra l’altro, le “<corsivo>modalità con cui sarà garantito il livello di continuità operativa nelle varie fasi, e il mantenimento di una capacità analitica produttiva adeguata ai reali volumi di lavoro</corsivo>”, previsione adempiuta da Abbott, che ha indicato nella propria offerta le modalità per garantire la continuità operativa nel periodo di transizione (doc. G - allegato n. 16 di Ortho del 13 maggio 2026);</h:div><h:div>- infondato è anche il motivo <corsivo>sub</corsivo> f): la censura, oltre che formulata in maniera generica, non essendo stata specificata la norma della legge di gara che si assume violata a pena di esclusione, è smentita dalla relazione tecnica di progetto di Abbott (doc. B1 di Ortho, citato), la quale, alle pagine 16 e ss., spiega il funzionamento del sistema di tracciabilità delle provette Indexor, che, a quanto consta, copre tutte le fasi, sin dal trasporto di partenza;</h:div><h:div>- infondato è il motivo <corsivo>sub</corsivo> g), atteso che le doglianze della ricorrente non tengono conto del livello della progettazione, che non è in una fase esecutiva bensì di fattibilità tecnica (art. 15, lettera h, del disciplinare), laddove la progettazione esecutiva dettagliata è prevista solo a valle dell’aggiudicazione (paragrafo 4 del capitolato tecnico, doc. 3 di Ortho). Inoltre, sempre il capitolato tecnico prestazionale, al paragrafo 2, pagina 6 e ss., pone l’accento sull’importanza della progettazione esecutiva quale servizio compreso nella fornitura, a cui è demandato ogni approfondimento di dettaglio circa le soluzioni tecniche praticabili, con onere a carico dell’operatore di garantire detta fattibilità tecnica, anche con soluzioni alternative in presenza di impedimenti di carattere oggettivo. Deve dunque escludersi che la <corsivo>lex specialis </corsivo>imponesse la presentazione di un progetto esecutivo in sede di offerta, essendo richiesto ai concorrenti un diverso e meno approfondito livello di definizione progettuale, riconducibile ad uno studio di fattibilità tecnico-funzionale, mentre il progetto esecutivo è oggetto della fase esecutiva del contratto. Ad ogni modo, dalle soluzioni progettuali proposte da Abbott si evince il rispetto degli spazi minimi: qualora, tuttavia, dovessero emergere delle criticità, esse potranno essere valutate e riconsiderate in sede di progettazione esecutiva;</h:div><h:div>- infine, infondato è il motivo <corsivo>sub</corsivo> h), dal momento che, come emerge chiaramente dalla relazione tecnica di progetto di Abbott (doc. B1 di Ortho), per ciascun presidio ospedaliero è prevista l’installazione del sistema “Waste manager”, che prevede lo scarico in fogna dei reflui ed è soggetto a controlli bimestrali per dimostrare la conformità alla normativa di cui al d.lgs. n. 152/2006.</h:div><h:div>9.2. Passando alle censure avverso l’offerta di Roche, si osserva quanto segue:</h:div><h:div>- infondato è il motivo <corsivo>sub</corsivo> i) – in disparte la sua irricevibilità per tardività, in quanto formulato sulla base di documentazione già in possesso di Ortho sin dal 7 gennaio 2026 in versione non oscurata – atteso che il manuale operativo di Roche prevede espressamente una differente modalità di caricamento dei campioni a seconda che si tratti di campioni di routine o urgenti: nel primo caso il caricamento avviene tramite il binario laterale, mentre, nel secondo caso, avviene tramite normali corsie di caricamento frontali (manuale operativo di Roche, pagina 146, doc. 18 di Roche, dove si precisa: “<corsivo>Attraverso l'ingresso per le urgenze è possibile caricare direttamente qualsiasi rack sulla linea di trasporto. I rack caricati nell'ingresso per le urgenze vengono elaborati con una priorità più alta rispetto ai rack per campioni caricati attraverso l'area di caricamento. Se lo strumento è connesso a un sistema di automazione di laboratorio, la porta STAT diventa la principale posizione di ingresso per i rack. Le corsie di caricamento assumono la funzione di ingresso per le urgenze</corsivo>”. La circostanza è confermata a pag. 154 del manuale operativo, dove si legge, con riferimento all’ingresso per le urgenze: “<corsivo>Se il sistema non è collegato a un LAS, l'ingresso per le urgenze si trova sul lato sinistro dell'unità di inserimento campioni. Se il sistema è collegato a un LAS, le corsie di caricamento dell'unità di inserimento campioni assumono la funzione dell'ingresso per le urgenze</corsivo>”. Ulteriori precisazioni che confermano la compatibilità del sistema offerto con le prescrizioni della legge di gara sono contenute a pagina 683 del medesimo manuale operativo di Roche. Alle pagine 234 e 236 di detto manuale, poi, si evince altresì che è possibile, nel sistema di<corsivo/></h:div><h:div>Roche, la gestione in urgenza di un test dando la precedenza ad un singolo campione e ad un singolo rack;</h:div><h:div>- infondato è il motivo <corsivo>sub</corsivo> l), poiché, come risulta dall’All. 2 al capitolato a pagina 13 – doc 19 di Roche, la zona di accettazione campioni è stata mantenuta al di fuori del laboratorio di analisi già dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, la quale prevede la presenza di un corridoio di passaggio, e tanto si ricava dalla stessa relazione illustrativa con riferimento al laboratorio di Jesi;</h:div><h:div>- quanto ai motivi <corsivo>sub</corsivo> m) e <corsivo>sub</corsivo> o), essi sono infondati per le ragioni già esposte al precedente punto 8.2.2. della presente motivazione, al quale si rimanda;</h:div><h:div>- infine, infondato è il motivo <corsivo>sub</corsivo> n), dal momento che, a prescindere dalla considerazione secondo cui dalle relative schede progettuali si evince il rispetto degli spazi minimi necessari (doc. n. 20, 20 <corsivo>bis</corsivo> e 22 di Roche), va ribadito ancora una volta che il livello della progettazione non è in una fase esecutiva bensì di fattibilità tecnica (art. 15, lettera h, del disciplinare), suscettibile di essere dettagliata in sede di progettazione esecutiva (a valle dell’aggiudicazione), con onere a carico dell’operatore di garantire la fattibilità tecnica del progetto, anche con soluzioni alternative in presenza di impedimenti di carattere oggettivo. Inoltre, dal documento n. 22 di Roche emerge che il sistema sopraelevato offerto non richiede nessuna attività di manutenzione a carico dell’operatore, che quindi si muove in sicurezza.</h:div><h:div>9.3. In conclusione, per tutto quanto precede, anche i secondi motivi aggiunti di Ortho sono infondati e vanno respinti.</h:div><h:div>10. Conseguentemente, sia il ricorso incidentale presentato da Abbott sia il ricorso incidentale presentato da Roche vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.</h:div><h:div>11. La complessità delle questioni reciprocamente proposte e affrontate, la complessità dell’appalto e la complessità della stessa controversia, evincibile dalla mole di documenti e scritti difensivi prodotti, giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:</h:div><h:div>- respinge il ricorso principale ed entrambi i motivi aggiunti presentati da Ortho;</h:div><h:div>- dichiara improcedibili i ricorsi incidentali presentati da Abbott e da Roche;</h:div><h:div>- compensa tra le parti le spese di lite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="18/06/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Gagliardini Gabriele</h:div><h:div>Simona De Mattia</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>