<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240054020241207061722364" descrizione="" gruppo="20240054020241207061722364" modifica="07/12/2024 06:26:05" stato="2" tipo="24" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00540"/><fascicolo anno="2024" n="00945"/><urn>urn:nir:tar.marche;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240054020241207061722364.xml</file><wordfile>20240054020241207061722364.docm</wordfile><ricorso NRG="202400540">202400540\202400540.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\74 Giuseppe Daniele\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>gianluca morri</firma><data>07/12/2024 06:26:05</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/12/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le  Marche</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giuseppe Daniele,	Presidente</h:div><h:div>Gianluca Morri,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Tommaso Capitanio,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa adozione di idonee misure cautelari</h:div><h:div>- del provvedimento del 25.10.2024 (CDG.ST AN.REGISTRO Ufficiale.I.0924942.25-10-2024) del Responsabile della struttura territoriale di ANAS di aggiudicazione immediatamente efficace ai sensi dell’art. 17 comma 5 del Codice dei contratti pubblici della procedura negoziata (anailav009-24) ad oggetto “Lavori di sistemazione finale dell’ex area di cantiere ST17 sita nel Comune di Muccia (MC) - opera strategica Asse Viario Marche – Umbria e quadrilatero di penetrazione Maxi Lotto 1 sublotto 1.2 S.S. 77 Tronco Pontelatrave-Foligno (tratto Foligno – Valmenotre e Galleria Muccia – Pontelatrave, galleria Muccia inclusa; CIG: B28AB5666F). Importo lordo lavori: € 2.651.680,47; </h:div><h:div>- ove occorra, in parte qua, dei verbali del seggio di gara e del verbale del 20.09.2024 (cdg.st an.registro ufficiale.i.0808895.23-09-2024) di riapertura della seduta di gara, nella parte in cui ha ammesso l’offerta economica del costituendo R.T.I., individuandola come migliore offerta, e stilato la graduatoria di merito;</h:div><h:div>- della nota del 23.10.2024 (cdg.st an.registro Ufficiale.U.0915197.23-10-2024), comunicata in pari data, con cui Anas - Responsabile Area Amministrativa Gestionale ha rigettato la richiesta della Ricorrente di escludere l’offerta economica del costituendo R.T.I.;</h:div><h:div>- di tutti gli atti e ignoti provvedimenti con cui è stata riformulata la graduatoria nonché di tutti i pareri, anche di congruità dell’offerta del costituendo R.T.I. della s.a. e del Responsabile unico del progetto per Quadrilatero Marche Umbria s.p.a., </h:div><h:div>nonché per </h:div><h:div>l’accertamento in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133 lett. d) n. 1) c.p.a. del diritto della Ricorrente di conseguire l’aggiudicazione della gara e per l’effetto di stipulare il contratto anche a mezzo di subentro, previa declaratoria di inefficacia anche retroattiva e/o nullità del contratto, ove stipulato con la controinteressata.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 540 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Basento Scavi S.r.l., in relazione alla procedura CIG B28AB5666F, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Eustachio Americo Colucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>ANAS Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Ivana Rosa Di Chio ed Emanuela Cutrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>ANAS S.p.A. - Struttura Territoriale Marche;</h:div><h:div>Quadrilatero Marche - Umbria Spa; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>R.T.I. Fiori Costruzioni S.r.l., Costruzioni Nasoni S.r.l., Progeco Costruzioni Generali S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Maria Giammusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di ANAS Spa e di R.T.I. Fiori Costruzioni S.r.l., Costruzioni Nasoni S.r.l. e Progeco Costruzioni Generali S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La ricorrente partecipava alla procedura negoziata per l’aggiudicazione dei lavori di sistemazione finale dell’ex area di cantiere ST17 sita nel Comune di Muccia (MC) - opera strategica Asse Viario Marche – Umbria e quadrilatero di penetrazione Maxi Lotto 1 sublotto 1.2 S.S. 77 Tronco Pontelatrave-Foligno (CIG: B28AB5666F), collocandosi al secondo posto della graduatoria finale.</h:div><h:div>In data 16/10/2024 la ricorrente inviava, alla stazione appaltante, un’istanza affinché l’aggiudicataria controinteressata in RTI fosse esclusa dalla gara per violazione della lettera di invito (pag. 27), secondo cui l’offerta dei RTI avrebbe dovuto essere sottoscritta digitalmente da tutti i legali rappresentanti del raggruppamento. L’offerta aggiudicataria era invece stata sottoscritta digitalmente solo dal legale rappresentante dell’impresa mandataria (Fiori Costruzioni Srl).</h:div><h:div>L’amministrazione rispondeva negativamente con nota del 23/10/2024 opponendo le seguenti ragioni:</h:div><h:div>“Il Seggio di gara, sebbene abbia rilevato che l'offerta economica - Allegato 3, del concorrente RTI: FIORI COSTRUZIONI Srl - NASONI COSTRUZIONI SRL - PROGECO COSTRUZIONI SRL fosse firmata digitalmente solo dal legale rappresentante dell'impresa mandataria FIORI COSTRUZIONI SRL, ha ritenuto, in base a circostanze concrete, che la stessa fosse con chiarezza riconducibile e imputabile al RTI: FIORI COSTRUZIONI Srl - NASONI COSTRUZIONI SRL - PROGECO COSTRUZIONI SRL, senza possibilità di incertezza circa la paternità della stessa e senza la possibilità di alterazioni o violazioni dell'offerta presentata.</h:div><h:div>Quest'ultima, infatti, è stata redatta in forma cartacea, sottoscritta con firma autografa da tutte le componenti del costituendo Raggruppamento, corredata da copia di tutte le carte d'identità e, trasformata in pdf, caricata sulla piattaforma informatica, previa registrazione e accesso al portale telematico come RTI: FIORI COSTRUZIONI Srl - NASONI COSTRUZIONI SRL - PROGECO COSTRUZIONI SRL, rispettando il regime giuridico in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000.</h:div><h:div>Inoltre, le imprese mandanti NASONI COSTRUZIONI SRL e PROGECO COSTRUZIONI SRL hanno sottoscritto digitalmente (unitamente alla mandataria FIORE COSTRUZIONI SRL) un documento, l’Allegato 4, facente parte dell’offerta economica e contenente il dettaglio della stessa.</h:div><h:div>Si evidenzia, altresì, che all'interno della domanda di partecipazione alla procedura di interesse è contenuto l'impegno delle imprese componenti il costituendo RTI a conferire mandato rappresentativo all'impresa mandataria FIORI COSTRUZIONI SRL. L'impegno in parola, infatti, ha natura negoziale ed è elemento essenziale dell'espressione della volontà contrattuale delle imprese mandanti a conferire mandato e dell'impresa mandataria ad accettarlo al fine della stipula del contratto, in caso di eventuale aggiudicazione, nelle forme e nella composizione promessa nell'offerta. Tale impegno negoziale, pertanto, è funzionale alla garanzia di serietà ed affidabilità dell'offerta stessa nel suo complesso.</h:div><h:div>Le sopra elencate circostanze concrete hanno consentito di ritenere la mancata sottoscrizione digitale del documento &lt;offerta economica&gt;, una irregolarità non essenziale, sulla quale non andava attivato neanche il procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023.</h:div><h:div>Pertanto, il Seggio di gara ha ricondotto la verifica della validità della sottoscrizione dell'offerta economica del RTI: FIORI COSTRUZIONI Srl - NASONI COSTRUZIONI SRL - PROGECO COSTRUZIONI SRL, avvenuta con le suddette modalità, alla sua idoneità funzionale di individuare univocamente la volontà del Raggruppamento di impegnarsi economicamente e di contrattare con la Stazione Appaltante, non risultando, altresì, violata la par condicio dei concorrenti”.</h:div><h:div>Si sono costituite, per resistere al gravame, l’ANAS e le imprese controinteressate.</h:div><h:div>2. Vanno innanzitutto disattese le eccezioni di tardiva costituzione delle controparti resistenti (avvenuta in data 2/12/2024) eccepite oralmente dal difensore della ricorrente nella discussione in camera di consiglio.</h:div><h:div>Come è noto, il termine di costituzione in giudizio non è considerato perentorio.</h:div><h:div>Circa il deposito di memorie difensive e documenti va invece osservato che “Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio” (art. 55, comma 5, c.p.a.) e tale termine deve intendersi dimidiato per ragioni di rito (art. 119, comma 2, c.p.a.).</h:div><h:div>Memoria e documenti di ANAS sono quindi ammissibili essendo stati depositati il 2/12/2024 alle ore 10:43.</h:div><h:div>Il deposito della memoria difensiva e dei documenti delle imprese controinteressate è avvenuto invece alle ore 15:38 (quindi oltre le ore 12:00 ex art. 4, comma 4, All. 2 al c.p.a.); di conseguenza il Collegio deciderà senza considerare tali atti ma solo la formale costituzione in giudizio e la presenza del difensore nella discussione in camera di consiglio.</h:div><h:div>3. Con un’unica ed articolata censura viene dedotta violazione degli artt. 68 comma 1, 70 comma 4 lett. a), 91 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023; violazione della lettera di invito in relazione ai paragrafi B - D - E - M; eccesso di potere sotto svariati profili; violazione dell’art. 97 della Costituzione (buon andamento). In particolare viene dedotto che, anche se vi fosse completa certezza sulla riconducibilità dell’offerta all’intero RTI, questa andava comunque esclusa per violazione della “lex specialis” di gara che l’amministrazione si era autovincolata a rispettare senza possibilità di deroghe. Questa imponeva obbligatoriamente la sottoscrizione digitale dell’offerta da parte di tutti i componenti del RTI a pena di inammissibilità e senza possibilità di soccorso istruttorio.</h:div><h:div>Le censure non sono condivisibili.</h:div><h:div>Va innanzitutto osservato che l’art. 70, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui “Sono inammissibili le offerte: a) non conformi ai documenti di gara”, non può essere interpretato nel senso che qualsiasi difformità, anche solo formale, rispetto alle prescrizioni di gara, comporti l’automatica esclusione.</h:div><h:div>Il principio di tassatività delle cause di esclusione, per favorire la massima partecipazione, trova disciplina anche nel nuovo codice dei contratti (art. 10).</h:div><h:div>Venendo al caso in esame, non sussiste neppure una clausola espressa di esclusione disciplinata dalla “lex specialis” come invece sostiene parte ricorrente. La lettera di invito stabilisce infatti quanto segue (per quanto qui interessa): </h:div><h:div>- nella prima parte del paragrafo B (pag. 7), parla genericamente di inammissibilità “ai sensi dell’art. 70 comma 4 del Codice” senza ulteriori specificazioni, ma sembra verosimile che abbia inteso riferirsi (pag. 8) alla sola perentorietà del termine “delle ore 12:00 del giorno 06.08.2024” (ex lett. b), senza voler invece attribuire valenza automaticamente espulsiva (ex lett. a) a qualsiasi violazione delle “modalità indicate al successivo paragrafo E”;</h:div><h:div>- al paragrafo M, punto 2 (pag. 35), si limita ad una mera trascrizione dell’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, senza dettare alcuna prescrizione applicativa in relazione alla procedura di gara in esame;</h:div><h:div>- non impone, in via assoluta e inderogabile, l’uso della firma digitale ma si limita a dettare la relativa disciplina affinché potesse essere considerata regolare ovvero: “certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’ AgID (ex DigitPA), (previsto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 82/05) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38 comma 2 del D.P.R. 445/00 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/05 e s.m.i. e dal D.P.C.M. 30 marzo 2009 (G.U. 6/6/2009 n. 129)” (paragrafo B pag. 8);</h:div><h:div>- ammette infatti anche la sottoscrizione manuale delle dichiarazioni unitamente alla copia scansionata del documento di identità completo del dichiarante, secondo le disposizioni del DPR n. 445/2000 (paragrafo B pag. 9);</h:div><h:div>- la circostanza che tale possibilità fosse prevista per coloro non in possesso della firma digitale, non può comunque escludere la piena equipollenza delle due diverse forme di sottoscrizione (solo con firma digitale o manualmente con allegata copia del documento di identità). L’uso della firma digitale costituisce quindi una mera preferenza, di carattere organizzativo, richiesta dall’amministrazione per velocizzare e semplificare le relative operazioni;</h:div><h:div>- le prescrizioni di cui al paragrafo D della lettera di invito (pag. 21 ss.) riguardanti gli operatori economici riuniti e consorzi, per quanto indichino la sottoscrizione digitale, non recano tuttavia alcuna espressa comminatoria di esclusione;</h:div><h:div>- allo stesso modo nessuna espressa comminatoria di esclusione compare nel paragrafo E (pag. 26 ss.) con riguardo alla mancata sottoscrizione dell’offerta con firma digitale essendo del resto ammesso, come visto in precedenza, anche la sottoscrizione manuale;</h:div><h:div>- è previsto, in Allegato 3, il “Modulo offerta economica”, che reca il seguente avvertimento “La presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica del documento di identità del/i firmatario/i (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)” (cfr. Allegato 008 deposito di parte ricorrente 22/11/2024), lasciando quindi chiaramente intendere la possibilità di essere sottoscritto con firma manuale.</h:div><h:div>L’amministrazione ha quindi correttamente ritenuto ammissibile l’offerta sottoscritta in forma cartacea secondo le ricordate modalità disciplinate dalla lettera di invito, premurandosi altresì di compiere ulteriori approfondimenti al fine di escludere qualsiasi dubbio sulla riconducibilità dell’offerta all’intero RTI (genuinità e integrità del resto confermata dalla sua costituzione in giudizio).</h:div><h:div>3. Il ricorso va quindi respinto. </h:div><h:div>4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.</h:div><h:div>Condanna la ricorrente al pagamento, a favore di ANAS, delle spese processuali nella misura di € 1.500 (millecinquecento), a titolo di onorari di difesa, oltre a spese generali forfettarie come da tariffa, IVA e CPA se dovuti. Condanna altresì la ricorrente al pagamento, a favore delle imprese controinteressate costituite in giudizio, delle spese processuali nella misura complessiva e in solido tra loro di € 1.000 (mille), a titolo di onorari di difesa, oltre a spese generali forfettarie come da tariffa IVA e CPA se dovuti.</h:div><h:div>La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="04/12/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Gagliardini Gabriele</h:div><h:div>Gianluca Morri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>