<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240050420250213093526705" descrizione="" gruppo="20240050420250213093526705" modifica="14/02/2025 08:05:44" stato="2" tipo="24" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00504"/><fascicolo anno="2025" n="00100"/><urn>urn:nir:tar.marche;sezione.2:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240050420250213093526705.xml</file><wordfile>20240050420250213093526705.docm</wordfile><ricorso NRG="202400504">202400504\202400504.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\861 Renata Emma Ianigro\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>renata emma ianigro</firma><data>14/02/2025 07:56:04</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>simona de mattia</firma><data>13/02/2025 17:05:52</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/02/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le  Marche</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Renata Emma Ianigro,	Presidente</h:div><h:div>Giovanni Ruiu,	Consigliere</h:div><h:div>Simona De Mattia,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del decreto prot. 994 del 9.08.2024, adottato dal Direttore Generale dell’U.S.R. Marche, con cui sono approvate le graduatorie di merito regionali del concorso ordinario, per titoli ed esami, di cui al DPIT n. 2575/2023, finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, classe di concorso B022, per le regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche,</h:div><h:div>Puglia e Umbria;</h:div><h:div>- dei successivi decreti prot. 1134 del 22.08.2024 e prot. 1191 del 27.08.2024, contenenti rettifiche e integrazioni al suddetto decreto prot. 994 del 09.08.2024, nonché degli ulteriori decreti, eventualmente adottati e non conosciuti, che hanno apportato ulteriori modifiche;</h:div><h:div>- dei verbali della commissione valutatrice, allo stato non conosciuti, mediante i quali si è deciso di strutturare la prova pratica in modalità scritta, nonché di tutti gli ulteriori verbali della Commissione giudicatrice mediante i quali è stata operata la valutazione delle prove svolte dai concorrenti;</h:div><h:div>- delle griglie di valutazione della prova pratica; </h:div><h:div>- di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali, anche eventualmente non conosciuti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 504 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Roberta Aquilino, Antonio Campo, Raffaella Capitani, Caterina Capuano, Mirko Conti, Marina Di Simone, Lorenzo Faini, Andrea Fina, Rosalba Gaeta, Cristina Grazzini, Micaela Malaguti, Patrizia Michela Nappi, Silvia Paci, Giulio Antonio Parente, Lorenzo Perrucci, Milena Puglisi, Ilaria Romano, Gianluca Severini, Gaetano Talarico, Santa Vacchiano, Ilario Vatrano, rappresentati e difesi dall’avvocato Gaetano Liperoti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell’Istruzione e del Merito e Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Saragoni Mattia, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1. I ricorrenti hanno tutti partecipato al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, bandito con Decreto Direttoriale n. 2575 del 6.12.2023 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 3, comma 7, D.M. n. 205 del 26.10.2023. </h:div><h:div>Essi, in particolare, hanno tutti partecipato per la classe di concorso B022 (Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali) ed hanno tutti svolto le prove concorsuali presso l’U.S.R. Marche, individuato quale Ufficio responsabile per l’espletamento del concorso relativamente alle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Umbria, precisamente presso la sede dell’I.I.S. “C. Urbani” di Porto Sant’Elpidio (Fermo). </h:div><h:div>Gli stessi, tuttavia, non avendo superato le prove concorsuali, non risultano inclusi nella graduatoria dei vincitori e agiscono, mediante il presente ricorso, a tutela del loro unitario interesse alla ripetizione delle prove medesime, denunciandone la non conformità a legge e la violazione del principio di anonimato, soprattutto per quanto attiene allo svolgimento della prova pratica, la quale è stata eseguita in modalità scritta e con l’apposizione del nominativo dei candidati sui corrispondenti elaborati. </h:div><h:div>Più in dettaglio, i ricorrenti deducono:</h:div><h:div>- violazione del D.M. n. 205 del 26.10.2023, Allegato A, Sezione A2, Classe B22, Prova pratica (pagina 200), per essere stata, detta prova, svolta in modalità scritta;</h:div><h:div>- violazione dell’art. 14 del DPR n. 487/1994 e violazione del principio di anonimato nei pubblici concorsi, dal momento che gli elaborati relativi alla prova pratica sono stati consegnati con l’apposizione del nominativo del candidato sui fogli utilizzati per redigerla;</h:div><h:div>- difetto di istruttoria ed eccesso di potere per manifesta illogicità della valutazione, avendo la Commissione dedicato alla correzione di ogni elaborato un tempo del tutto insufficiente;</h:div><h:div>- violazione del principio di trasparenza e dei canoni di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione di cui all’art. 96 Cost., atteso che la prova orale si sarebbe svolta a porte chiuse.</h:div><h:div>Le intimate Amministrazioni si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.</h:div><h:div>Con due successive ordinanze, n. 226/2024 e n. 234/2024, rese rispettivamente all’esito delle udienze camerali del 21 novembre 2024 e del 5 dicembre 2024, il Collegio ha disposto istruttoria per acquisire chiarimenti dall’Amministrazione in ordine ai criteri e alle modalità di svolgimento delle prove e ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria per la classe di concorso B022 per le regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Umbria, anche per pubblici proclami.</h:div><h:div>Ai suddetti adempimenti entrambe le parti hanno provveduto.</h:div><h:div>All’udienza camerale del 9 gennaio 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare contenuta in ricorso, previo avviso sulla possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione, dopo la discussione orale.</h:div><h:div>2. Preliminarmente, il Collego reputa che sussistano i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., anche tenuto conto della manifesta fondatezza del secondo motivo di ricorso, che riveste carattere assorbente.</h:div><h:div>3. Procedendo con lo scrutinio dei motivi nell’ordine proposto, infondato è il primo motivo.</h:div><h:div>Per giurisprudenza pacifica, la prova pratica prevista nell’ambito di un concorso pubblico si contrappone a quella teorica in quanto è finalizzata a valutare non il grado di conoscenza astratta dei principi di una determinata disciplina, bensì la capacità di assumere in concreto comportamenti necessari in un determinato contesto; detta capacità può essere verificata anche attraverso una prova scritta, di per sé non incompatibile con il carattere della praticità, atteso che il discrimine tra teoria e pratica è dato, in detto tipo di prova, dal contenuto delle domande formulate e delle risposte richieste (<corsivo>ex multis</corsivo>, Cassazione civile, sez. lav., 4 marzo 2024, n. 5653; Consiglio di Stato, sez. III, 14 gennaio 2019, n. 344).</h:div><h:div>Non è dunque illegittima la scelta amministrativa di procedere allo svolgimento della prova pratica in forma scritta, essendo il contenuto dei quesiti obiettivamente volto all’accertamento delle capacità pratiche dei candidati, come evincibile dalla documentazione versata in atti.</h:div><h:div>3.1. Per principio giurisprudenziale altrettanto pacifico, se la prova pratica consiste nello svolgimento di un mero testo scritto che non richiede l’esecuzione di un’attività di per sé identificabile a priori (come avvenuto nel caso in esame, cfr. verbale n. 2 del 22 maggio 2024 e relazioni istruttorie depositate dall’Amministrazione in data 29 novembre 2024 e in data 20 dicembre 2024, dove la circostanza non è stata smentita), la regola dell’anonimato, posta a garanzia del generale principio di imparzialità, sebbene prescritta dall’art. 14 del d.P.R. n. 487/1994 per le sole prove scritte dei concorsi, va estesa alle prove pratiche.  Occorre, dunque, distinguere l’ipotesi in cui la prova pratica consiste nella redazione di un mero elaborato scritto, rispetto alla quale non vi è ragione per non dare piena applicazione al principio dell’anonimato, dal caso in cui la prova, per le sue concrete caratteristiche e modalità di svolgimento, è <corsivo>de facto</corsivo> insuscettibile di anonimizzazione ossia nelle ipotesi in cui essa richieda il contatto diretto tra il candidato e la commissione, in modo che quest'ultima possa accertare la tecnica di intervento attraverso visione diretta (<corsivo>ex multis</corsivo>, TAR Sardegna Cagliari, sez. I, 20 marzo 2023, n. 200; TAR Valle d’Aosta Aosta, sez. I, 17 febbraio 2023, n. 10; TAR Lombardia Milano, sez. III, 4 febbraio 2019, n. 244; TAR Puglia Bari, sez. I, 2 maggio 2017, n. 436). Nella specie si trattava difatti di una prova pratica da espletarsi nell’ambito di un tempo massimo di otto ore e consistente nella redazione di una relazione avente ad oggetto, anche attraverso strumenti multimediali, la simulazione di una dimostrazione tecnica a studenti di una classe di un tecnico o di un professionale, sicché non è ipotizzabile che l’espletamento della stessa nell’arco delle otto ore concesse potesse avvenire alla presenza della Commissione. </h:div><h:div>Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, essendo appunto la prova pratica consistita in un mero elaborato scritto e avendo i concorrenti apposto il proprio nominativo direttamente sui fogli contenenti l’elaborato medesimo, ciò ha costituito aperta violazione della regola dell’anonimato, essendo stata possibile l’immediata identificazione dell’autore dello scritto in fase di valutazione della prova da parte della Commissione (TAR Umbria Perugia, sez. I, 7 aprile 2016, n. 332).</h:div><h:div>Come pertanto già anticipato innanzi, il secondo motivo di ricorso è fondato.</h:div><h:div>3.2. La fondatezza delle censure contenute nel secondo motivo, che riveste carattere assorbente, esimerebbe il Collegio dallo scrutinio dei successivi motivi. Tuttavia, per completezza, si reputa opportuno evidenziare che:</h:div><h:div>- la correzione in tempi brevi degli elaborati non è censurabile, non essendo sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione alla valutazione delle prove d’esame, mancando una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti e non essendo possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se quindi il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato (<corsivo>ex multis</corsivo>, TAR Calabria Catanzaro, sez. II 4 gennaio 2022, n. 10 e 13 aprile 2018, n. 855; TAR Lombardia Milano, sez. I, 12 agosto 2021, n. 1928);</h:div><h:div>- inoltre, quanto all’asserito svolgimento della prova orale a porte chiuse, si osserva che, in assenza di qualsiasi annotazione a verbale sulle modalità di svolgimento della prova medesima, la circostanza non può dirsi provata. In ogni caso, quand’anche le porte siano state materialmente chiuse, tanto non comporta di per sé l’illegittimità della prova, non risultando dimostrato neppure il fatto che agli interessati che volessero assistere al colloquio orale dei concorrenti sia stato impedito l’accesso al locale (TAR Lazio Roma, sez. IV, 2 gennaio 2024, n. 91).</h:div><h:div>I motivi terzo e quarto, pertanto, sono infondati.</h:div><h:div>4. In conclusione, stante la fondatezza del secondo motivo, il ricorso va accolto ai fini della rinnovazione della prova pratica e delle successive fasi concorsuali e, conseguentemente, al rifacimento della graduatoria, fatte dunque salve le fasi precedenti allo svolgimento della prova pratica.</h:div><h:div>4.1. Tenuto conto del fatto che, come chiarito dall’Amministrazione, tutti i vincitori del concorso di che trattasi per la classe B022, utilmente collocati nelle graduatorie di merito relative alle Regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Puglia e Umbria, risultano già essere stati già immessi in ruolo e quindi assunti a tempo indeterminato, è allo stato preminente l’esigenza di consentire la prosecuzione dell’anno scolastico in corso 2024/2025 in condizioni di piena efficienza e regolarità. Pertanto, si dispone che gli esiti della procedura concorsuale rinnovata e la nuova graduatoria avranno effetto a partire dall’anno scolastico successivo a quello in corso.</h:div><h:div>5. Considerati i profili peculiari della controversia, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.</h:div><h:div>Compensa le spese del giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/01/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Gagliardini Gabriele</h:div><h:div>Simona De Mattia</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>