<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240034820241010115436255" descrizione="" gruppo="20240034820241010115436255" modifica="11/10/2024 09:55:45" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00348"/><fascicolo anno="2024" n="00794"/><urn>urn:nir:tar.marche;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240034820241010115436255.xml</file><wordfile>20240034820241010115436255.docm</wordfile><ricorso NRG="202400348">202400348\202400348.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\861 Renata Emma Ianigro\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giovanni Ruiu</firma><data>11/10/2024 09:48:10</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>11/10/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le  Marche</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Renata Emma Ianigro,	Presidente</h:div><h:div>Giovanni Ruiu,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Fabio Belfiori,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>nei limiti di interesse del ricorrente, dei verbali delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti per l’elezione - del Sindaco del Comune di Recanati – dell’8 e 9 giugno 2024 al primo turno e 23 e 24 giugno 2024 secondo 1 turno di ballottaggio ed in particolare, dell’allegato verbale delle operazioni dell’ufficio centrale a seguito del turno di ballottaggio, del 26 giugno 2024, a seguito del quale è stata proclamata eletta RITA SOCCIO, della lista Partito Democratico, collegata al candidato Sindaco Antonio Bravi sia al primo turno che al ballottaggio, a discapito del seggio della lista UNITI PER FIORDOMO SINDACO, lista collegata al primo turno con la coalizione a sostegno della candidatura di Fiordomo Francesco e collegata al ballottaggio con formale apparentamento con il candidato sindaco Bravi Antonio; con conseguente esclusione di STEFANO MICCINI, della lista UNITI PER FIORDOMO SINDACO che sosteneva il candidato sindaco Francesco Fiordomo al primo turno. - nonché di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto dai ricorrenti; - nonché per la correzione del risultato elettorale con la proclamazione del ricorrente, STEFANO MICCINI, alla carica di consigliere comunale del Comune di Recanati con ogni connessa e conseguente statuizione e correzione.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 348 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Stefano Miccini, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Elena Sacchi, Michele Moretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Recanati, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Rita Soccio, rappresentata e difeso dall'avvocato Narciso Ricotta, con domicilio eletto presso il suo studio in Macerata, via Annibali n. 31/L; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rita Soccio;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2024 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Il ricorrente, cittadino elettore del Comune di Recanati e candidato al Consiglio Comunale,  presenta ricorso ai sensi dell’art. 130 c.p.a. per l’annullamento dei verbali delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti dell’Ufficio Centrale del Comune di Recanati, relativi alle elezioni ammnistrative tenutesi tra l’8 e il 9 giugno 2024 al primo turno e tra il 23 e il 24 giugno 2024 al secondo turno, e in particolare del verbale delle operazioni del turno di ballottaggio, a seguito del quale è stata proclamata eletta la Sig.ra Rita Soccio, della lista “PARTITO DEMOCRATICO” (a sostegno del candidato Sindaco non eletto Sig. Antonio Bravi).</h:div><h:div>Parte ricorrente contesta in particolare l’assegnazione dei seggi alle varie liste successiva allo svolgimento del turno di ballottaggio, che si è svolta nel seguente ordine, come riportato dal verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale del 26 giugno 2024, in atti:</h:div><h:div> a) proclamazione del candidato Sindaco Sig. Emanuele Pepa in data 25 giugno 2024; b) accertamento delle cifre elettorali riportate complessivamente dalle liste e dai gruppi di liste collegati ai candidati sindaci; c) determinazione del numero di seggi da attribuire complessivamente alle liste/coalizioni (con premio di maggioranza 60%): la somma dei voti ottenuti da ciascun gruppo di liste viene divisa per 1, 2, 3…16; d) i quozienti ottenuti vengono classificati in ordine decrescente, per un totale di 16 quozienti corrispondenti a 16 seggi; e) tenendo conto del premio di maggioranza, 10 seggi venivano attribuiti alla coalizione vincitrice, 4 alla coalizione di ballottaggio risultata sconfitta (candidato sindaco Antonio Bravi) e 2 alle liste del candidato Fiordomo non apparentate; f) procedendo poi alla ripartizione dei seggi tra le singole liste, 1 dei 4 seggi attribuiti alla coalizione del candidato Sindaco Antonio Bravi  veniva attribuito alla lista “UNITI PER FRANCESCO FIORDOMO SINDACO”, apparentata al secondo turno, successivamente attribuito in prededuzione al candidato sindaco non eletto, in quanto connesso al quoziente utile più basso registrato dall’intera coalizione.</h:div><h:div>Parte ricorrente chiede pertanto l’annullamento in parte qua dei verbali impugnati, con correzione del relativo risultato e propria proclamazione, contestando l’errata sottrazione del seggio spettante al candidato Sindaco Antonio Bravi dall’insieme di tutte le liste alla sua candidatura in fase di ballottaggio (sottraendo quindi l’unico seggio attribuito a “UNITI PER FRANCESCO FIORDOMO SINDACO”, spettante invece al ricorrente) anziché dal numero complessivo di seggi attribuiti alle liste connesse in fase di primo turno. In particolare, il seggio spettante al candidato sindaco non eletto Antonio Bravi avrebbe dovuto essere assegnato all’ultimo quoziente utile appartenente alle liste a lui collegate al primo, comportando quindi la mancata elezione della controinteressata e l’elezione del ricorrente.</h:div><h:div>Deduce quindi la violazione dell’art. 73, comma 11 TUEL ed eccesso di potere, con particolare riferimento alle più recenti interpretazioni giurisprudenziali della norma. </h:div><h:div>Si è costituita la controinteressata, resistendo al ricorso.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 10 ottobre 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>1 Il Collegio ritiene di soprassedere sull’eccezione di tardività sulla memoria della controinteressata, dato che parte ricorrente ha comunque controdedotto alla stessa, anche in sede di discussione orale.</h:div><h:div>1.1 Con riguardo all’applicazione dell’art. 73 comma 11 TUEL parte ricorrente sostiene l’interpretazione giurisprudenziale per cui il seggio riservato dalla legge al candidato Sindaco ammesso al ballottaggio e non eletto debba essere detratto dal numero di seggi complessivamente attributi alla formazione di liste a lui collegate al primo turno.</h:div><h:div>1.2 Detto orientamento, ormai sostanzialmente cristallizzato nella giurisprudenza più recente,   stabilisce che  il meccanismo di prededuzione ”operando a valle del riparto dei seggi fra le liste, prende a base i gruppi originari presentatisi al primo turno in modo che ciascun candidato sindaco non eletto riceva il seggio di consigliere a carico della propria lista (o gruppo di liste) a lui collegate nel primo turno elettorale; si tratta, in altri termini, di un congegno che si attiva al momento dell’individuazione delle persone fisiche chiamate a ricoprire l'ufficio di consigliere comunale. Viceversa, la diversa ed antecedente fase della procedura di proclamazione, incentrata sulla ripartizione dei seggi fra le liste apparentate in vista del ballottaggio, è disciplinata dal differente meccanismo enucleabile dai commi 8, 9 e 10 del più volte menzionato art. 73: la ripartizione dei seggi, in questo caso, va effettuata tenendo inderogabilmente conto degli apparentamenti successivi al primo turno, sicché le diverse liste finiscono, a tal fine, per essere considerate come un unico nuovo gruppo, senza distinzione fra quelle originarie e quelle apparentatesi successivamente. Il meccanismo della prededuzione come sopra illustrato è talmente pregnante che trova applicazione anche nell'ipotesi del c.d. "dissolvimento" della originaria coalizione […]” (da ultimo si veda Tar Veneto 14 gennaio 2021 n. 50 e la giurisprudenza ivi citata).</h:div><h:div>1.3 Nel caso di specie, si discute se il candidato Ssndaco non eletto, ma ammesso al ballottaggio e sostenuto da liste apparentate al secondo turno, debba beneficiare di un seggio da consigliere tra quelli complessivamente assegnati alla nuova coalizione (comprese quindi le liste apparentate successivamente al primo turno ai sensi dell’art. 72 comma 7 TUEL, che erano in precedenza collegare a un diverso candidato sindaco) o se il relativo seggio, in base al principio sopra richiamato,  debba essere comunque detratto dal numero di seggi assegnati alle sole liste che lo sostenevano anche al primo turno.</h:div><h:div>1.4 Quest’ultimo orientamento va applicato al caso in esame. In particolare, in una fattispecie sostanzialmente analoga, Tar Abruzzo Pescara n 16 settembre 2016 n. 311, confermata da Cons. Stato III 23 maggio 2017 n. 2400 riporta che “applicandosi il meccanismo della prededuzione, così come sopra precisato, non si intacca, inoltre, il principio della proporzionale attribuzione dei seggi alla minoranza […]”. Il Consiglio di Stato, nella sentenza di conferma appena citata precisa “la norma del comma 11 dispone che “In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest’ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate”: il termine “medesimo” candidato presuppone la perfetta coincidenza tra i collegamenti operati da ciascuna lista con il candidato sindaco: tale completa corrispondenza non si verifica nel caso di aggregazione successiva. […] in questo modo si assicura la proclamazione a consigliere comunale di tutti i candidati sindaci non eletti con riferimento alle candidature alla carica di sindaco e ai rispettivi collegamenti secondo lo schieramento del primo turno elettorale, evitando che possano verificarsi penalizzazioni per le liste aggregate in sede di ballottaggio per effetto del collegamento (Cons. Stato 2400/2017 cit.) </h:div><h:div>1.5 Non colgono quindi nel segno le argomentazioni della controinteressata che riportano giurisprudenza non sulla prededuzione ma sull’assegnazione dei seggi. Quest’ultima, effettivamente, prevede la ripartizione tra i candidati sulla base dei collegamenti effettuati al secondo turno, ma non rileva nel caso in esame. Del reato Cons. Stato III 13 aprile 2017 n. 1762, citata dalla ricorrente, conferma integralmente Tar Abruzzo L’Aquila 27 ottobre 2016 n. 658, la quale ribadisce la tesi della prededuzione a carico delle liste collegate al primo turno più volte ricordata, senza discostarsene in alcun modo. La recente sentenza Tar Lazio Roma 19 ottobre 2023 n. 15439, anche essa citata dalla controinteressata, è non conferente al caso in esame, trattandosi di un caso dove è contestata l’elezione del candidato di una lista non collegata al candidato sindaco non eletto al ballottaggio.</h:div><h:div>2 Conseguentemente, in accoglimento del ricorso, devono essere annullati:</h:div><h:div>- in parte qua e nei limiti dell’interesse del ricorrente il “Verbale delle operazioni a seguito del turno di ballottaggio” del 26 giugno 2024 dell’Ufficio centrale elettorale per il Comune di Recanati e l’atto di proclamazione dell’elezione del Sindaco e dei Consiglieri del Comune di Recanati a seguito delle elezioni tenutesi, in doppio turno, nelle date dell’8 e 9 giugno 2024 e 23 e 24 giugno 2024.</h:div><h:div>2.1 Va altresì disposta la correzione in parte qua e nei limiti dell’interesse del risultato dell’elezione dei Consiglieri del Comune di Recanati a seguito delle elezioni tenutesi, in doppio turno, nelle date 8 e 9 giugno 2024 e 23 e 24 giugno 2024, con annullamento dell’attribuzione di n. 1 seggio alla lista n. 7 “PARTITO DEMOCRATICO” (quoziente 682,50) e, in particolare, alla candidata consigliere Rita Soccio e contestuale attribuzione di n. 1 seggio alla lista n. 3 “UNITI PER FRANCESCO FIORDOMO SINDACO” (quoziente 464) e, in particolare, al candidato consigliere Stefano Miccini.</h:div><h:div>2.2 In considerazione della complessa evoluzione giurisprudenziale che ha interessato la fattispecie in esame, si ritiene di compensare le spese di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto: </h:div><h:div>-annulla i provvedimenti indicati in motivazione, nei limiti di interesse;</h:div><h:div>-dispone la correzione del risultato elettorale nel senso indicato pure in motivazione, con attribuzione di un seggio alla lista n. 3 “UNITI PER FRANCESCO FIORDOMO SINDACO” e per, per essa, al candidato odierno ricorrente Stefano Miccini.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/10/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Gagliardini Gabriele</h:div><h:div>Giovanni Ruiu</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>