<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Decreti.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240034620240730172000738" descrizione="tortora alzavola germano marzaiola" gruppo="20240034620240730172000738" modifica="05/08/2024 09:34:37" stato="4" tipo="21" modello="1" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Wwf Italia Ets" versione="1" versionePDF="1" pdf="2"><descrittori><registro anno="2024" n="00346"/><fascicolo anno="2024" n="00143"/><urn>urn:nir:tar.marche;sezione.2:decreto-cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>21</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240034620240730172000738.xml</file><wordfile>20240034620240730172000738.docm</wordfile><ricorso NRG="202400346">202400346\202400346.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Ancona\Sezione 2\2024\202400346\</rilascio><tipologia>Decreto-Cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>renata emma ianigro</firma><data>05/08/2024 09:34:37</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma/><data>00:00:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>05/08/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Tribunale Amministrativo Regionale per le  Marche</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato il presente</h:div><h:div>DECRETO</h:div><h:div>Renata Emma Ianigro</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, anche con tutela monocratica:</h:div><h:div>della deliberazione della Giunta regionale n. 776 del 22 maggio 2024 pubblicata in BUR Marche n. 49 del 31/5/2024 avente ad oggetto “L.R. 7/95 art. 30- Calendario venatorio regionale 2024/2025, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso:</h:div><h:div>il “Documento Istruttorio” allegato alla presente delibera impugnata, parte integrante e sostanziale dell''atto in oggetto, e in particolare dell''allegato A) - “Calendario Venatorio Regionale Marche 2024- 2025” (- oltre che degli allegati B) e C) e di tutti i pareri degli organi competenti;</h:div><h:div>della Deliberazione della Giunta Regionale n. 733 del 16/5/2024 avente ad oggetto Richiesta di parere alla competente Commissione consiliare competente sullo schema di deliberazione concernente L.R. 7/95, art. 30- Approvazione Calendario venatorio regionale 2024/2025”, con relativi allegati e il relativo successivo parere n. 185/24 reso dalla Commissione Consiliare competente nella seduta n.162 del 20 maggio 2024;</h:div><h:div>di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, collegato, esecutivo,</h:div><h:div>ancorché non conosciuto;</h:div><h:div>nonché, per quanto occorrer possa:</h:div><h:div>- della delibera Consiglio Regionale Marche n.5/2010 avente ad oggetto "Criteri ed Indirizzi per</h:div><h:div>la Pianificazione Faunistico-Venatoria 2010-2015";</h:div><h:div>- del D.A. n.108 del 18/2/2020 “Piano Faunistico Venatorio Regionale”;</h:div><h:div>- dei pareri rilasciati da ISPRA e Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (CTFVN),</h:div><h:div>per le parti confliggenti con i motivi di ricorso che verrano esposti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 346 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Wwf Italia Ets, L.I.P.U. Odv, Legambiente Marche Aps, Lav Lega Anti Vivisezione Ets, Enpa Ente Nazionale Protezione Animali Odv, La Lupus in Fabula Odv, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso Rossi, con domicilio eletto in forma digitale come in atti nonché in forma fisica presso il suo studio in Ancona, via Baccarani 4; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Marche, in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Cecilia Maria Satta, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Ambito Territoriale Caccia An2, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div>ad opponendum:</h:div><h:div>Federazione Italiana della Caccia, Federcaccia Marche, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Maria Bruni, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Associazione nazionale libera caccia in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso dall’avv. Daniele Carmenati con domicilio eletto in forma digitale come in atti;</h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. avente ad oggetto la sospensione in parte qua della delibera n.776 del 22.05.2024 con cui la Giunta della Regione Marche ha approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2024/2025;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Marche, e gli atti di intervento ad opponendum di Federcaccia e dell’Associazione Nazionale Libera Caccia;</h:div><h:div>PREMESSO</h:div><h:div>che la prima camera di consiglio utile per la discussione dell’istanza cautelare nella sede propria collegiale, ai sensi degli artt. 55 comma 5 e 56 comma 4 c.p.a. ricade al 5.09.2024;</h:div><h:div>che la richiesta di tutela cautelare monocratica risulta circoscritta alla parte del calendario venatorio gravato che esplica efficacia in data anteriore alla predetta camera di consiglio e precisamente rispetto alle disposizioni con cui viene autorizzata  la caccia delle specie  Tortora selvatica, e di Alzavola, Germano Reale e Marzaiola nei giorni 1 e 4 Settembre 2024;</h:div><h:div>RILEVATO</h:div><h:div>che, rispetto alle specie Alzavola, Germano reale e Marzaiola,  con sentenza n.104/2023 di questo T.a.r., non appellata, è stato respinto analogo ricorso proposto dai medesimi odierni ricorrenti W.w.f. Italia. L.i.p.u., L.a.c, e L.a.v Onlus avverso il Calendario Venatorio regionale Marche 2022-2023 in relazione all’autorizzazione alla preapertura della caccia dal 2 al 13 Settembre per le specie Alzavola, Germano reale, e Marzaiola, sempre con riferimento alla questione relativa alla sovrapposizione delle decadi riproduttive e, tenuto conto che per tali specie la fase riproduttiva termina a fine agosto, salvo che per l’Alzavola alla prima decade di Settembre  rispetto alla quale è stata ritenuta legittima la c.d. sovrapposizione teorica;</h:div><h:div>che del pari nel ricorso proposto dai medesimi ricorrenti avverso il calendario venatorio regionale Marche 2023-2024 iscritto al n.rg. 367/2023, e definito all’udienza pubblica del 16.05.2024, è stata respinta analoga richiesta di tutela cautelare con decreto monocratico n.188 del 28.08.2023, confermato sul punto con ordinanza collegiale n.217/2023, per la parte relativa alla preapertura per detta stagione della caccia degli uccelli acquatici delle stesse specie Alzavola, Germano reale, Marzaiola nelle giornate del 2,3,6,9,10 Settembre;</h:div><h:div>che con il presente ricorso i ricorrenti sollevano censure analoghe a quelle già oggetto di delibazione negativa da parte di questo T.a.r. in assenza di alcun aliquid novi rispetto al pregresso giudicato  ed il Calendario venatorio impugnato, nella parte in cui dispone la preapertura della stagione venatoria, appare, ad un accertamento prima facie, adeguatamente motivato rispetto alle osservazioni contenute nel parere Ispra prot. n.2578 del 28.03.2024 già ritenuto obbligatorio ma non vincolante da questo T.a.r.;</h:div><h:div>che, in assenza di sopravvenienze tali da modificare o far ritenere aggravate rispetto alla pregressa stagione venatoria le condizioni di protezione delle specie interessate dalla preapertura contestata, non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto questo T.a.r. nella decisione n.104/2023 sopra richiamata non appellata e passata in giudicato;</h:div><h:div>che per quanto riguarda il presunto disturbo indotto nelle zone umide marchigiane, l’ISPRA nel parere reso non fornisce indicazioni su quale sarebbe la minima frazione di migratori che raggiungerebbe l’Italia a Settembre e quali sarebbero gli uccelli acquatici ancora in periodo riproduttivo, e non tiene conto che la caccia in tutte le giornate di preapertura è consentita solo da appostamento, senza l’uso del cane e con limitazioni di orario;</h:div><h:div>che relativamente alla Tortora Selvatica, quale specie tuttora cacciabile ai sensi dell’art. 18 della legge n. 157/1992,  la tutela della specie è affidata ad un piano di gestione nazionale risalente  al 2022  sottoposto ad aggiornamento quinquennale, le cui misure di protezione sono state elaborate proprio alla luce del declino della specie  verificatosi già dalla stagione venatoria 2021-2022, nonché tenendo conto che  la principale forma di minaccia è costituita oltre che dalla caccia anche dalla distruzione dell’habitat indotta anche dalle pratiche agricole, e dalla siccità, e che la specie non sverna nel nostro paese ma inizia la migrazione post riproduttiva dalla terza decade di agosto alla terza di settembre;</h:div><h:div>che, rispetto alla Tortora Selvatica, il calendario impugnato nell’autorizzare la caccia limitatamente a due giorni 1 e 4 settembre 2024, nonché con limitazioni orarie, escludendo l’uso dei cani e con un monitoraggio degli abbattimenti,  ha introdotto rispetto al passato misure più restrittive avendo ridotto come da parere Ispra,  del 50% il prelievo massimo da 6300 capi dello scorso calendario  a 3150 capi e da 15 a 10 capi il carniere massimo stagionale per cacciatore;</h:div><h:div>che, la Regione Marche nel provvedimento impugnato ha tenuto conto delle esigenze rappresentate nelle more dal Mase e della raccomandazione anche rispetto alla Fly-way orientale della Task Force europea svoltasi nelle more dell’approvazione del Calendario venatorio, attuando un prelievo c.d. “adattativo” della Tortora Selvatica che, ad un accertamento prima facie, appare coerente con le disposizioni di cui al punto 2.2. del Piano di gestone nazionale, anche in ragione delle misure di mitigazione e miglioramento degli impatti ambientali poste in essere a livello locale;</h:div><h:div>che pertanto va respinta la richiesta di tutela monocratica, facendo salva ogni altra delibazione nella sede propria collegiale.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Respinge l’istanza.</h:div><h:div>Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 5.09.2024.</h:div><h:div>Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Ancona il giorno 30 luglio 2024.</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="05/08/2024"/><sottoscrivente><h:div>Il Presidente</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>