<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240034220250605174401400" descrizione="" gruppo="20240034220250605174401400" modifica="27/07/2025 18:11:58" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Anna Maria Ruggeri" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00342"/><fascicolo anno="2025" n="00629"/><urn>urn:nir:tar.marche;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240034220250605174401400.xml</file><wordfile>20240034220250605174401400.docm</wordfile><ricorso NRG="202400342">202400342\202400342.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\861 Renata Emma Ianigro\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giovanni Ruiu</firma><data>27/07/2025 18:11:57</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>29/07/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le  Marche</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Renata Emma Ianigro,	Presidente</h:div><h:div>Giovanni Ruiu,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Simona De Mattia,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>della determina del 14/05/2024 del funzionario del IV Settore (Urbanistica – Sportello per l’Edilizia) del Comune di Cingoli, , con la quale è stato chiesto alla ricorrente il pagamento di oneri di urbanizzazione per l’ammontare complessivo di € 13.062,58 a seguito della presentazione della pratica edilizia 54-1999/2022 per la demolizione – ricostruzione del fabbricato di cui è proprietaria sito a Cingoli (AN) in Via Bachero n. 6, danneggiato gravemente a seguito del Sisma del 2016 e di ogni ulteriore atto rpesupposto e consequenziale.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 342 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Anna Maria Ruggeri, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Pandolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Cingoli, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Lucchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cingoli;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>La ricorrente espone di avere acquistato il 14 novembre 2005, unitamente al coniuge Mattioli Gianfranco, il diritto di piena proprietà su un fabbricato urbano sito nel territorio del comune di Cingoli-</h:div><h:div>I precedenti proprietari del fabbricato erano stati autorizzati, in data 24 maggio 1999 a eseguire i lavori di riparazione e miglioramento sismico, senza il pagamento di oneri di urbanizzazione. </h:div><h:div>Il 20 febbraio 2024 la sig.ra Ruggeri presentava al Comune di Cingoli istanza per ottenere il permesso per la demolizione e ricostruzione del fabbricato in questione, stante i danni dallo stesso subiti a seguito del sisma del 2016.</h:div><h:div>Il 15 aprile 2024 il Comune di Cingoli comunicava alla ricorrente la necessità di adeguare il progetto alla prescrizione di modificare il manto di copertura e gli infissi, nonché che l’intervento era oneroso ex art 23 ter D.P.R. 380/2001.</h:div><h:div>Dopo le osservazioni di parte ricorrente, con l’impugnato provvedimento del 14 maggio 2024, il Comune confermava la debenza degli oneri di urbanizzazione. Ciò in quanto l’immobile in questione è soggetto al versamento degli oneri di urbanizzazione in ragione di un mutamento d’uso urbanistico rilevante poiché il per il fabbricato in oggetto, seppur catastalmente risulta adibito a civile abitazione, non risulta urbanisticamente alcun documento comprovante l’avvenuto cambio di destinazione d’uso, trattandosi ab origine di edificio rurale.</h:div><h:div>Il provvedimento di determinazione degli onri è contestato con quattro motivi di ricorso.</h:div><h:div>Con il primo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 17-23 ter DPR 380/2001 – travisamento dei fatti. </h:div><h:div>Si sostiene che non troverebbe applicazione l’art 23- ter DPR 380/2001 (mutamento d’uso urbanisticamente rilevante) poiché l’unità immobiliare in questione è stato edificato prima dell’entrata in vigore della cd. “Legge ponte” (L. 765/1967), quando era vigente la legge urbanistica 1150/1942, come si evince dal rogito. Gli artt. 31 e 33 della citata legge urbanistica del 1942 non prevedevano affatto alcuna limitazione per le residenze rurali, nel senso che non dovevano necessariamente essere adibite a determinati scopi funzionali all’attività agricola e tanto meno la necessità della qualifica di agricoltore per realizzare dette costruzioni, per cui dette unità immobiliari potevano essere volte a soddisfare la mera esigenza abitativa di qualunque cittadino, Solo l’art 9 lett. a) della successiva L. 10/1977, poi trasfuso nell’art 17 co. 3 lett a) D.P.R. 380/2001 e applicabile solo alle costruzioni realizzate successivamente, ha sottoposto tali fabbricati al contributo di costruzione. </h:div><h:div>Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art 23 ter DPR. 380/2001, eccesso di potere per travisamento dei fatti in quanto il progetto depositato dalla ricorrente non modifica in senso migliorativo l’attuale superficie e destinazione d’uso dell’immobile rispetto al precedente titolo autorizzativo. L’amministrazione resistente non avrebbe considerato che la ricorrente non intende apportare alcun mutamento urbanistico all’immobile in questione rispetto all’autorizzazione edilizia ottenuta dal precedente proprietario il 24 maggio 1999, senza pagamento di alcun onere di urbanizzazione. Nel 1999 l’amministrazione comunale di Cingoli ha autorizzato, infatti, il dante causa della sig.ra Ruggeri ad eseguire gli interventi di riparazione e miglioramento sismico del fabbricato, il quale era già adibito, pacificamente, integralmente ad abitazione. Né l’amministrazione comunale di Cingoli può chieder alla ricorrente il pagamento di oneri di urbanizzazione per i miglioramenti urbanistici apportati dai precedenti proprietari dell’immobile, che andavano richiesti entro il termine di prescrizione.</h:div><h:div>Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 17- 23 ter DPR 380/2001, erroneità dei fatti, travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia. Il provvedimento impugnato violerebbe l’art 17 co. 3 lett. D) del DPR 380/2001, il quale dispone che non è dovuto alcun contributo di costruzione per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità, come nel caso di specie (doc. n. 7-bis). La norma andrebbe estesa anche agli oneri di urbanizzazione.</h:div><h:div>Con il quarto motivo si deduce il difetto di motivazione sia con riferimento all’affermata natura urbanisticamente rilevante intervento, sia con riguardo alla mancanza dell’indicazione dei criteri di calcolo degli oneri.</h:div><h:div>Si costituito il Comune di Cingoli, resistendo al ricorso.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>1 Il ricorso è fondato, nei limiti che seguono. In particolare risulta fondato e assorbente il secondo motivo di ricorso, con riguardo alla prescrizione del diritto del Comune alla riscossione degli oneri di urbanizzazione. Questo senza prendere posizione sull’orientamento fatto proprio dal Tar Piemonte nelle sentenze citate nel ricorso introduttivo (Tar Piemonte 14 giugno 2019, n. 687 e Tar Piemonte 27 aprile 2021, n. 446), le quali sostanzialmente escludono l’onerosità del cambio di destinazione da agricolo e residenziale per gli immobili che, come quello della ricorrente, sono stati costruiti quindi del 1967, oggetto invece del primo motivo di ricorso. </h:div><h:div>1.1 Risulta in primo luogo sostanzialmente incontestato che la ricorrente ha ricevuto l’immobile dal suo dante causa, che non era imprenditore agricolo, privo di qualsiasi caratteristica propria dell’immobile vincolato alla destinazione agricola con atto notarile del 14 novembre 2005. Come afferma la stessa Amministrazione nelle osservazioni allegate alla determina impugnata “…l'edificio (avente le caratteristiche di edificio rurale in quanto realizzato in zona agricola) risulta dichiarato catastalmente come adibito a civile abitazione, ma urbanisticamente, non risulta agli atti di questo ente documentazione comprovante il cambio di destinazione d'uso…”. Come osservato da questo Tribunale in un caso simile, “se è vero che le risultanze catastali non rilevano se non in campo tributario, esse tuttavia rappresentano elementi di valutazione, da considerare assieme ad altre risultanze istruttorie, al fine di stabilire se e quando vi sia stata modifica nella destinazione di uso, da agricola a residenziale, dell’immobile in questione (Tar Marche 26 febbraio 2024 n. 146). Come nel caso deciso in precedenza dal Tribunale, i precedenti proprietari dell’edificio non esercitavano attività agricola. Ciò depone a favore del fatto che prima ancora che gli odierni ricorrenti diventassero proprietari dell’immobile, lo stesso non poteva più considerarsi a destinazione agricola (Tar Marche 146/2024 cit.). Sempre come nel precedente deciso dal Tribunale, non sono i lavori oggetto dell’impugnato permesso di costruire a determinare il cambio di destinazione dell’edificio. Tale destinazione è mutata da agricola a residenziale, a quanto risulta in atti, in seguito o anteriormente all’Autorizzazione n. 5927 del 14 maggio 1999 rilasciata al dante causa della ricorrente e catastalmente dal 2 novembre 2005 (si veda la documentazione catastale in atti). Non possono quindi essere gli odierni lavori di demolizione e ricostruzione, per i quali è stato chiesto il contributo, la causa del mutamento della destinazione d’uso, da agricolo a residenziale, come preteso dal Comune. </h:div><h:div>1.1 Come è noto, il titolo edilizio si perfeziona indipendentemente dalla corresponsione degli oneri di urbanizzazione. A tal fine, va richiamato l'art. 42 del DPR n. 380 del 2001 che prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria rapportata all'entità del contributo in caso di mancato pagamento o per il suo ritardo, con la possibilità per i Comuni di tutelarsi mediante la riscossione coattiva (Tar Lombardia Milano 2 maggio 2018 n. 1183). La prescrizione del diritto di credito sotteso alla riscossione degli oneri concessori è decennale. Il diritto diventa esigibile e il termine di prescrizione inizia a decorrere, per gli oneri di urbanizzazione, dal momento in cui viene rilasciato o comunque si forma il titolo edilizio (Cons. Stato IV, 19 dicembre 2023, n.11022). In conclusione, il diritto a riscuotere gli oneri concessori è soggetto a prescrizione decennale, con dies a quo decorrente dal rilascio della concessione (tra le tante Cons. Stato, Sez. IV, 10 giugno 2014, n. 2949, Tar Marche 12 luglio 2024 n. 715). </h:div><h:div>1.2 Le argomentazioni difensive del Comune si fondano, tra l’altro, sull’illegittimità del cambiamento di destinazione da parte del dante causa della ricorrente. Ma anche se tale cambio di destinazione non è stato da lui richiesto, lo stesso non è di certo avvenuto all’insaputa del Comune, dato che la relazione descrittiva presentata dal dante causa della ricorrente in data 10 aprile 1999 esordisce affermando che il progetto riguarda un “fabbricato di civile abitazione”. </h:div><h:div>1.3 Sul punto le pur argomentate deduzioni del Comune non convincono Il Comune si sofferma in particolare sul fatto che il dante causa della ricorrente non abbia mai chiesto il cambio di destinazione d’uso, come se, appunto, a fare sorgere l’obbligo di pagamento degli oneri sia la formale richiesta e non l’effettivo cambiamento di destinazione. Nel caso in esame, non è sostanzialmente contestato che l’Autorizzazione all’inizio lavori n. 5427 del 24 maggio 1999, se non ha determinato il cambiamento di destinazione dell’immobile, ha perlomeno portato alla piena conoscenza del Comune il cambiamento effettuato in precedenza. Nonostante ciò il Comune ha chiaramente specificato nell’Autorizzazione n. 5427/1999 che non era dovuto il contributo di cui all’articolo 3 della legge 10/1977. A parere del Collegio non può essere posto in dubbio che, a partire dalla decisione del Comune di non richiedere gli oneri di urbanizzazione per l’Autorizzazione edilizia del 1999, contenuta nello stesso testo del provvedimento, debba essere conteggiato il termine di prescrizione decennale del diritto, anche con riferimento all’eventuale rideterminazione degli oneri dovuti dal dante causa o, successivamente al 14 novembre 2005, dalla ricorrente. Sul punto il Comune afferma, condivisibilmente, che l’atto del 2005 di trasferimento della proprietà dell’immobile fosse idoneo rendere consapevole la ricorrente della situazione, nella parte in cui parlava della perdita per legge dei requisiti di ruralità. Tale circostanza è però irrilevante. Infatti, in disparte la legittimità nel merito della richiesta, sarebbe stato certo nel pieno diritto del Comune chiedere all’acquirente gli oneri di urbanizzazione, in ragione della loro natura di obbligazione propter rem stabilita dalla costante giurisprudenza (tra le innumerevoli decisioni Cons. Stato IV 30 dicembre 2004 n. 10502). Solo che tale richiesta sarebbe dovuta avvenire in ogni caso nel termine decennale sopra ricordato (e l’Amministrazione era chiaramente in termini per richiedere il pagamento al momento dell’acquisto di proprietà da parte della ricorrente). Il Comune ha invece atteso la presentazione da parte della ricorrente della pratica edilizia 54/199/2022, la quale configura un cambio di destinazione già avvenuto. </h:div><h:div>2 Quanto sopra comporta la fondatezza. di carattere assorbente. del secondo motivo di ricorso ed esula il Tribunale dall’esame degli altri motivi, dovendo essere accolta l’eccezione di prescrizione presentata da parte ricorrente, in quanto il termine per la richiesta degli oneri di urbanizzazione è scaduto il 24 maggio del 2009, 10 anni dopo il rilascio dell’Autorizzazione edilizia per riparazione e miglioramento sismico dello stabile al dante causa della ricorrente.</h:div><h:div>3 Il ricorso deve quindi essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.</h:div><h:div>3.1 Le particolarità della controversia e le oscillazioni giurisprudenziali sulla materia consentono la compensazione delle spese.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/02/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Gagliardini Gabriele</h:div><h:div>Giovanni Ruiu</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>