<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240017320250618153422724" descrizione="" gruppo="20240017320250618153422724" modifica="23/06/2025 09:10:04" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Comitato Salviamo Belforte" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00173"/><fascicolo anno="2025" n="00533"/><urn>urn:nir:tar.marche;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240017320250618153422724.xml</file><wordfile>20240017320250618153422724.docm</wordfile><ricorso NRG="202400173">202400173\202400173.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\861 Renata Emma Ianigro\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>renata emma ianigro</firma><data>22/06/2025 19:05:51</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>simona de mattia</firma><data>19/06/2025 10:32:32</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>23/06/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le  Marche</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Renata Emma Ianigro,	Presidente</h:div><h:div>Giovanni Ruiu,	Consigliere</h:div><h:div>Simona De Mattia,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- del TITOLO UNICO (art. 7 del D.P.R. 160/2010 e smi), prot. n. 19321 del 6/11/2023 (istanza SUAP n. 161/221112/2022) rilasciato dal Responsabile del SUAP dell'Unione Montana dei Monti Azzurri, pubblicato in data 24/01/2024;</h:div><h:div>- nonché di ogni altro atto presupposto, precedente e/o successivo al Titolo Unico anche non conosciuto dai ricorrenti;</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da WIND Tre S.p.A.: </h:div><h:div>- dell’art. 19.4.1.2 delle NTA del PRG del Comune di Belforte del Chienti, ove ostativo in senso assoluto alla realizzazione degli impianti di telecomunicazioni ex art. 43 d.lgs. n. 259/2003 all’interno degli ambiti di tutela degli edifici d’interesse storico culturale;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 173 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Comitato Salviamo Belforte e Alessandro Gentilucci, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianfranco Borgani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Unione Montana dei Monti Azzurri, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Forte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Marche, non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Comune di Belforte del Chienti, Provincia di Macerata, Regione Marche, Ast Azienda Sanitaria Territoriale, non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno Fermo e Macerata, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55;</h:div><h:div>Wind Tre S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Zefiro Net S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Matteo Bandello, 5; </h:div><h:div>Cellnex Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Bellante e Luigi Ammirati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Unione Montana dei Monti Azzurri, di Wind Tre S.p.A., di Zefiro Net S.r.l., della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno Fermo e Macerata e di Cellnex Italia S.p.A.;</h:div><h:div>Visto il ricorso incidentale di Wind Tre S.p.A.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La società Cellnex Italia s.p.a. presentava, in data 25.11.2022, al SUAP associato Monti Azzurri di San Ginesio (di seguito solo SUAP), un’istanza finalizzata alla realizzazione di nuove infrastrutture e strutture e all’installazione di una nuova Stazione Radio Base (SRB) Wind Tre s.p.a. nell’immobile sito nel Comune di Belforte del Chienti (MC) distinto catastalmente al foglio 8, particella 66.</h:div><h:div>Nel corso della conferenza di servizi decisoria, il Comune di Belforte del Chienti esprimeva parere contrario all’intervento, adducendo l’esistenza, sull’area, di un vincolo imposto dal P.P.A.R., recepito dal vigente PRG (art. 19.4.1.2 delle NTA del PRG). Conseguentemente, il SUAP trasmetteva preavviso di archiviazione ai sensi dell’art. 10 <corsivo>bis</corsivo> della legge n. 241/1990, al quale seguivano le osservazioni degli interessati e, successivamente, il provvedimento di diniego definitivo del SUAP.</h:div><h:div>Detto ultimo provvedimento veniva impugnato innanzi a questo Tribunale sia da Cellnex sia da Wind Tre con distinti ricorsi. Nelle more, il SUAP ne disponeva l’annullamento d’ufficio in autotutela ex art. 21 <corsivo>nonies</corsivo> della legge n. 241/1990.</h:div><h:div>Il TAR, preso atto dell’annullamento d’ufficio disposto dal SUAP, con due distinte sentenze (n. 572/2023 e n. 574/2023) dichiarava cessata la materia del contendere.</h:div><h:div>Il SUAP, quindi, adottava l’atto in questa sede impugnato, con cui accoglieva l’istanza e autorizzava l’installazione dell’impianto. Nel relativo procedimento, nel frattempo, era subentrata la società Zefiro Net s.r.l.</h:div><h:div>1.1. Il Comitato “Salviamo Belforte”, costituito in data 30 gennaio 2024 da alcuni cittadini che si oppongono all’installazione dell’antenna, e il signor Alessandro Gentilucci, in qualità di comproprietario <corsivo>iure ereditatis </corsivo>di un terreno nel Comune di Belforte del Chienti sul quale insistono alcuni beni storici di famiglia - tra i quali la villa ottocentesca denominata “Villa San Giorgio”, dichiarata di interesse storico-culturale dai vigenti strumenti urbanistici, e una piccola chiesa votiva - distanti pochi metri dal sito interessato dall’installazione, agiscono in questa sede per l’annullamento del titolo unico rilasciato dal SUAP con cui è stato assentito l’intervento.</h:div><h:div>A sostegno del gravame, i ricorrenti assumono l’illegittimità dell’impugnato provvedimento per:</h:div><h:div>- violazione e falsa applicazione dell’art. 3 (D<corsivo>efinizione degli interventi edilizi</corsivo>), punto e.2 e punto e.4 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, dal momento che gli impianti di che trattasi, quand’anche assimilati alle opere di urbanizzazione primaria, sarebbero sempre da annoverare tra le nuove costruzioni e quindi da assoggettare alla disciplina propria di queste sotto il profilo edilizio. L’edificio in questione denominato “Villa San Giorgio” è di interesse storico e ricade nell’ambito di tutela provvisorio di cui all’art. 40, commi 4 e 5, delle NTA del PPAR, divenuto definitivo stante il recepimento nel PRG; pertanto, nella zona di tutela (edificio ed ambito relativo) sarebbero ammessi esclusivamente interventi di conservazione, consolidamento e ripristino delle condizioni ambientali, con conseguente divieto di installazione degli impianti di cui si discute, che si elevano in altezza a circa 36 mt, posizionati a circa di 50 mt dall’ edificio storico tutelato, quindi ricadenti nel suo ambito di tutela (pari a 150 mt).;</h:div><h:div>- violazione del vincolo di tutela integrale gravante su manufatti storici extraurbani da conservare previsto dall’art. 19.4.1.2 (tav. 21 e 24) delle NTA del PRG del Comune di Belforte del Chienti adeguato al P.P.A.R., dell’art. 4 del PPAR (tavole 9 e 16) approvato con D.A. n. 197 del 3/11/1989 relativo ai manufatti storici extraurbani, agli ambiti di tutela cartograficamente delimitati e agli edifici e manufatti storici; violazione dell’art. 20, comma 8, del DPR 6 giugno 2001, n. 380; inoperatività del silenzio-assenso nel caso di ambiti di tutela soggetti a vincolo. Sarebbe stata illegittimamente assimilata la mancata pronuncia della Soprintendenza ad una acquisizione tacita di assenso, laddove l’art. 20, comma 8, del DPR 6/6/2001 n. 309 non si applicherebbe al caso in esame, trovando invece applicazione le disposizioni di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990;</h:div><h:div>- violazione degli artt. 3, 1° cpv, e 14-ter della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione del Titolo Unico, non dando esso adeguata contezza delle posizioni espresse dai vari Enti coinvolti e delle ragioni di prevalenza dell’una piuttosto che dell’altra in un’ottica di bilanciamento degli interessi;</h:div><h:div>- violazione dell’art. 45, punto c), del PPAR come recepito dalle NTA del PRG del Comune ad esso adeguato, che annovera le opere tecnologiche quali “antenne, ripetitori e simili” tra gli interventi di rilevante trasformazione del territorio e dispone che la localizzazione, progettazione ed esecuzione di tali interventi debbano osservare le modalità progettuali e le procedure di cui ai successivi artt. 63-bis e 63-ter, ammettendo deroghe solo in caso di istallazioni di modesta entità, circostanza che non ricorrerebbe nel caso in esame;</h:div><h:div>- violazione dell’art. 839 c.c. e dell’art. 42, comma 2, Cost., atteso che l’installazione autorizzata sarebbe lesiva del diritto di proprietà del ricorrente Gentilucci Alessandro, inteso sia come diritto alla conservazione del bene tutelato dal vincolo e alla preservazione di esso da interventi che ne alterino il profilo estetico e la consistenza funzionale, sia come diritto a mantenere immutato il suo valore economico;</h:div><h:div>- illegittimità del parere rilasciato dall’ARPAM con nota prot. 34296 del 11/10/2023 per violazione degli artt. 9 e 32, 1° comma della Cost., del principio di precauzione di cui all’art. 191 TUE, dell’art. 1 comma 3 della L. 241/1990 smi, della Comunicazione COM/2000/0001def. dell’U.E., dell’art. 107 del D.L. 6/9/2995 n. 206 (codice del consumo), dell’art. 301 del T.U. Ambiente (d.lgs. n. 152/2006 e smi). Ciò in quanto detto parere, rilasciato preventivamente all’attivazione, si risolverebbe in un mero controllo documentale, quindi in spregio alla concreta applicazione del principio di precauzione, soprattutto rispetto ad una tecnologia (5G) i cui effetti sulla salute umana e degli animali e sull’ambiente circostante è ancora incerta e oggetto di studi.</h:div><h:div>1.2. Si sono costituiti in giudizio, per resistere, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno Fermo e Macerata, l’Unione Montana dei Monti Azzurri, Zefiro Net s.r.l., Cellnex Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A. Preliminarmente, le resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto distinti profili; in particolare:</h:div><h:div>- Zefiro Net lamenta l’inesistenza di una valida procura speciale ai sensi dell’art. 40 c.p.a., la carenza di legittimazione ad agire in capo al Comitato, l’intervenuta acquiescenza per mancata impugnazione dell’annullamento in autotutela del diniego inizialmente opposto dall’Unione Montana rispetto all’istanza di autorizzazione;</h:div><h:div>- l’Unione Montana eccepisce l’inammissibilità del ricorso perché proposto in forma collettiva a fronte di posizioni non omogenee e la carenza di legittimazione ad agire in capo al Comitato;</h:div><h:div>- Cellnex, oltre alla carenza di legittimazione ad agire in capo al Comitato, eccepisce la tardività del gravame rispetto alla data di adozione del provvedimento autorizzativo (6 novembre 2023), l’inammissibilità del ricorso proposto dal signor Gentilucci nella parte in cui (quinto e sesto motivo) denuncia una pretesa illegittimità del titolo autorizzativo deducendo una lesione del diritto di proprietà e una lesione del diritto alla salute;</h:div><h:div>- analoghe eccezioni di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti sono state sollevate da Wind Tre. Quest’ultima, in particolare, rispetto alla posizione del Gentilucci, assume che difetterebbe altresì l’interesse ad agire, sia perché non sarebbe stata dimostrata la qualifica di proprietario, sia perché il criterio della <corsivo>vicinitas </corsivo>comunque non sarebbe sufficiente a radicare l’interesse in mancanza della dimostrazione di un pregiudizio concreto che deriverebbe dall’atto impugnato.</h:div><h:div>Nel merito, tutte le parti resistenti deducono l’infondatezza del gravame e ne chiedono il rigetto.</h:div><h:div>1.3. Con l’atto depositato in data 13 maggio 2024, Wind Tre ha anche proposto ricorso incidentale lamentando l’illegittimità dell’art. 19.4.1.2 delle NTA del PRG nell’ipotesi in cui possa essere ritenuto ostativo all’installazione dell’impianto in questione. Assume la società che la norma del PRG impugnata, se interpretata nel senso di ritenere il divieto esteso agli impianti di telecomunicazione, introdurrebbe un divieto coinvolgente intere aree del territorio comunale, corrispondenti agli ambiti di tutela relativi ai dieci edifici elencati dall’art. 19.4.1, risolvendosi, pertanto, in un divieto generalizzato di installazione degli impianti nelle aree in questione, da ritenersi illegittimo. Sotto connesso ma distinto profilo, in base alla normativa statale, gli edifici e le aree ricadenti nell’ambito di tutale di cui all’art. 19.4.1.2, non sarebbero neppure soggette ad una specifica disciplina vincolistica di natura storico-paesaggistica o ambientale, ma sarebbero semplicemente assoggettati a un mero vincolo urbanistico, legittimamente ispirato da finalità di salvaguardia del patrimonio storico comunale, ma che, per le ragioni spiegate, non sarebbe completamente preclusivo alla realizzazione dell’impianto di trasmissione.</h:div><h:div>1.4. Alla pubblica udienza del 6 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione dopo la discussione orale.</h:div><h:div>2. Preliminarmente, vanno affrontate le diverse eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti resistenti. </h:div><h:div>2.1. In primo luogo, va esaminata l’eccezione di inesistenza di una valida procura speciale al difensore ai sensi dell’art. 40 c.p.a.</h:div><h:div>Come è noto, ai fini dell'ammissibilità del ricorso giurisdizionale, l’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. esige che il ricorso sottoscritto dal difensore sia munito di procura speciale, non essendo evidentemente la procura generale sufficiente per l’attribuzione della rappresentanza tecnica nel processo amministrativo (<corsivo>ex plurimis</corsivo>, T.A.R. Lombardia, sez. III, n. 2335/2018; T.A.R. Sardegna, n. 97/2017; T.A.R. Lombardia, sez. III, n. 1152/2015; T.A.R. Lazio, sez. II, n. 145/2015). </h:div><h:div>La giurisprudenza ha precisato che, ai sensi dell’anzidetta disposizione, il mandato al difensore deve essere conferito con procura speciale rilasciata in data antecedente alla sottoscrizione del ricorso da parte del difensore medesimo.</h:div><h:div>In relazione a tale profilo di "successione di date" è sufficiente richiamare la giurisprudenza del Consiglio di Stato che si è pronunciato ritenendo che la suindicata norma, così come formulata, implica che la procura speciale debba essere conferita anteriormente o contestualmente alla data di sottoscrizione del ricorso da parte del difensore: è, infatti, rilevante la specialità della procura (assicurata dal riferimento ad una determinata lite) e non già la conoscenza, da parte del rappresentato, del contenuto degli atti difensivi predisposti dal procuratore legale (<corsivo>ex multis</corsivo>, TAR Sardegna, sez. II, 27 febbraio 2023, n. 144, che richiama Cons. Stato, sez. V, 13 novembre 2019, n. 7795; 15 maggio 2019, n. 3147; 26 aprile 2018, n. 2522; 27 agosto 2014, n. 4383).</h:div><h:div>Nel caso in esame, la procura rilasciata dai ricorrenti principali va intesa come inequivocabilmente riferita alla presente causa, dal momento che, nonostante manchi il riferimento all’oggetto del ricorso, essa è completa di tutti gli elementi atti ad identificare i soggetti che l’hanno sottoscritta, il destinatario del mandato e la lite cui la stessa è riferita, atteso che è stata apposta su foglio separato ma materialmente unito al ricorso, come espressamente previsto dall'art. 83, comma 3, c.p.c. La stessa, inoltre, è stata rilasciata contestualmente (perché immediatamente precedente) alla redazione del ricorso, tenuto conto della data riportata in calce allo stesso (la procura reca la data del 20 marzo 2024 e il ricorso reca la data del 21 marzo 2024; il difensore ha sottoscritto la procura nella stessa data del 21 marzo 2024), contiene l’indicazione di questo TAR quale giudice a cui presentare l’impugnativa con ampie facoltà, l’elezione di domicilio presso la Segreteria del TAR Marche, la precisazione che i sottoscrittori (a parte il signor Gentilucci) agiscono quali presidente e soci fondatori del Comitato “Salviamo Belforte”. </h:div><h:div>L’eccezione è pertanto infondata.</h:div><h:div>2.2. In merito alla dedotta acquiescenza per mancata impugnazione del provvedimento con cui è stato disposto l’annullamento in autotutela del diniego inizialmente espresso sull’istanza di autorizzazione, si precisa che il procedimento conclusosi con l’annullamento d’ufficio e il procedimento riattivato con nota del 2 ottobre 2023, conclusosi con il rilascio del titolo unico all’esito di una ulteriore attività istruttoria (che ne esclude la natura di mera conferma), sono procedimenti del tutto distinti e autonomi, il che implica che i provvedimenti adottati all’esito degli stessi sono indipendenti l’uno rispetto all’altro. L’omessa impugnazione dell’atto di annullamento d’ufficio non determina, quindi, alcuna acquiescenza rispetto alla presente impugnazione.</h:div><h:div>Anche tale eccezione è quindi infondata.</h:div><h:div>2.3. Infondata è altresì l’eccezione di inammissibilità del gravame per essere stato proposto in forma collettiva. Costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione, con la conseguenza che la proposizione contestuale di un'impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia "di segno negativo" che "di segno positivo"; in particolare, il ricorso giurisdizionale collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, cumulativamente, i requisiti dell'identità di situazioni sostanziali e processuali e l'assenza di un conflitto di interessi tra le parti; al di fuori dei casi in cui ciò è consentito, il ricorso è inammissibile (<corsivo>ex multis</corsivo>, TAR Lazio Roma, sez. II 21 giugno 2024, m. 12619; TAR Sicilia Palermo, sez. II, 24 maggio 2024, n. 1760). Nel caso in esame, i ricorrenti hanno allegato il proprio interesse al ricorso, che è il medesimo per entrambi; le loro rispettive posizioni sono sostanzialmente omogenee, non riscontrandosi alcun conflitto di interessi ed essendo le domande giudiziali pressoché identiche nell’oggetto (gli atti impugnati hanno lo stesso contenuto e vengono censurati per gli stessi motivi). Conseguentemente, il presente ricorso, proposto in forma collettiva, è ammissibile.</h:div><h:div>2.4. Quanto all’eccezione, sollevata da Cellnex, di tardività del gravame rispetto alla data di adozione del provvedimento autorizzativo (6 novembre 2023), si osserva che, per principio giurisprudenziale pacifico, la prova della tardività dell'impugnazione di un provvedimento amministrativo deve essere rigorosa e va data dalla parte che la eccepisce, la quale è tenuta a dimostrare quale fosse effettivamente la data in cui la controparte ha acquisito piena conoscenza dell'atto da impugnare (<corsivo>ex multis</corsivo>, Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 settembre 2024, n. 7612 e 24 aprile 2023, n. 4134). Nel caso di specie, non solo non è stata fornita (dalla società controinteressata che ha sollevato la relativa eccezione) la prova del momento in cui gli odierni ricorrenti abbiano acquisito consapevolezza dell’intervento autorizzato dal SUAP e, quindi, abbiano potuto apprezzarne l’effettiva lesività, ma l’eccezione è fondata sulla generica considerazione che la conoscenza in un momento successivo sarebbe “<corsivo>smentita dallo stesso</corsivo>
				<corsivo>ricorso introduttivo nel quale il Comitato dà atto che il rilascio di quel titolo era avvenuto «con la contrarietà […] di una parte della popolazione locale che ha manifestato pubblicamente più volte la propria ostilità al progetto»</corsivo>”, circostanza che, ad avviso del Collegio, non fornisce elementi inequivoci circa il momento di effettiva conoscenza in capo ai ricorrenti e non può costituire prova certa al riguardo.</h:div><h:div>Conseguentemente, anche l’eccezione di irricevibilità per tardività va respinta.</h:div><h:div>2.5. Risulta, invece, fondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva del ricorrente Comitato.</h:div><h:div>Come noto, in materia di legittimazione ad agire delle associazioni di diritto rappresentative di interessi esponenziali, i requisiti di ammissibilità processuale sono da individuarsi nella rappresentatività, nella stabilità e nella continuità dell’attività svolta al momento della presentazione del ricorso, al fine di escludere la possibilità che venga creato un ente esponenziale senza rappresentatività e stabilità pregresse al solo fine di proporre ricorso giurisdizionale, in elusione della regola della personalità dell’interesse al ricorso.</h:div><h:div>Ed infatti, la legittimazione ad agire degli enti rappresentativi di interessi collettivi richiede che questi possiedano il requisito della rappresentatività, che presuppone, innanzitutto, che risulti comprovato l’elemento della stabilità dell’ente esponenziale, e quindi della non occasionalità dello stesso, e del suo effettivo radicamento nel territorio. In sostanza, costituisce <corsivo>ius receptum</corsivo> che per riconoscere la legittimazione ad agire di un Comitato costituito spontaneamente occorre che la sua attività si sia protratta nel tempo e che, quindi, esso non nasca in funzione dell’impugnativa di singoli atti e provvedimenti (<corsivo>ex multis</corsivo>, TAR Veneto Venezia, sez. II, 4 settembre 2023, n. 1241; TAR Lazio Roma, sez. II, 13 febbraio 2023, n. 2430).</h:div><h:div>Nel caso in esame, il Comitato ricorrente si è costituito il 30 gennaio 2024, ossia poco tempo prima della proposizione dell’impugnativa e all’evidente finalità di contestare l’installazione dell’impianto in argomento (nonostante le finalità statutarie siano quelle di tutela delle condizioni di salubrità e vivibilità del territorio in senso più generale), con la conseguenza che, al momento del ricorso, il Comitato stesso non poteva reputarsi stabilmente radicato nel territorio. L’iniziativa del Comitato non può dunque qualificarsi in termini di azione associativa provvista di adeguata consistenza e di rappresentatività degli interessi che si intendono tutelare.</h:div><h:div>2.6. A diverse conclusioni deve pervenirsi rispetto all’eccezione di difetto di legittimazione attiva e di interesse al ricorso del signor Gentilucci. Di questi è stata documentata la qualità di proprietario dell’area e dei beni che verrebbero ad essere compromessi dall’intervento mediante la produzione del relativo certificato catastale (documento n. 2 allegato al ricorso), sicché, in assenza di prova contraria sul punto, non possono sorgere dubbi sulla invocata qualità.</h:div><h:div>Quanto alle condizioni dell’azione, si è affermato, in giurisprudenza, che, “<corsivo>nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l'autonomia tra la legittimazione e l'interesse al ricorso quali condizioni dell'azione, è necessario che il giudice accerti, anche d'ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato</corsivo>” (Cons. Stato, Ad. plen., 9 dicembre 2021, n. 22). E’ dunque necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza sia della legittimazione sia dell’interesse al ricorso, non potendosi affermare che il criterio della <corsivo>vicinitas</corsivo>, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo e in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato (Cons. Stato, sez. VI, 20 settembre 2024, n. 7700 e 31 ottobre 2024, n. 8687; sez. VII, 29 gennaio 2025, n. 711). I profili dell’interesse e della legittimazione al ricorso, inoltre, vanno scrutinati in via prioritaria e attengono all’esistenza dei presupposti per contestare in giudizio la legittimità di un provvedimento, indipendentemente dal concreto realizzarsi di effetti sfavorevoli nella sfera del privato dall’atto impugnato e indipendentemente da ogni valutazione di merito.</h:div><h:div>In applicazione di tali principi, nel caso in esame devono ritersi sussistenti sia l’interesse sia la legittimazione ad agire del signor Gentilucci, posto che lo stesso lamenta non già un potenziale pregiudizio discendente dalla <corsivo>vicinitas</corsivo> in quanto tale, ma effetti pregiudizievoli relativi sia al decremento di valore del proprio immobile, perché contiguo a quello ove sorgerebbe l’antenna, sia alla compromissione del valore storico-artistico del bene che la disciplina urbanistica posta a salvaguardia del sito intende tutelare.</h:div><h:div>Il Collegio è dell’avviso che, in relazione all’impugnazione dei titoli autorizzatori del tipo di quelli in esame, comunque comportanti una trasformazione territoriale e impattanti su diversi interessi, la distinzione e autonomia tra legittimazione e interesse al ricorso affermata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la citata sentenza non implica che l’elemento del pregiudizio non possa comunque ricavarsi, anche in termini di prospettazione, dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso (TAR Marche, sez. II, 4 giugno 2025, n. 430). Ciò implica che, nella verifica delle condizioni dell’azione, è sufficiente l’allegazione di un pregiudizio ad un bene o interesse tutelato che sia concretamente riscontrabile, a prescindere da un accertamento effettivo della lesione che il ricorrente afferma di aver subito; in altri termini, va verificata l’esistenza di una possibile lesione alla situazione giuridica soggettiva affermata ma non anche che la lesione si sia effettivamente prodotta, poiché questo sindacato investe direttamente il merito della controversia.</h:div><h:div>L’eccezione di carenza delle condizioni dell’azione in capo al ricorrente Gentilucci va dunque disattesa.</h:div><h:div>3. Nel merito, partendo, nell’ordine, dallo scrutinio del ricorso principale, esso è fondato e va accolto.</h:div><h:div>Il Comune di Belforte del Chienti, con nota prot. 1532 del 29.03.2023, ha espresso parere negativo alla realizzazione dell’intervento in quel sito in virtù del fatto che sull’area è vigente un vincolo imposto dal P.P.A.R. recepito dal vigente P.R.G., regolamentato dall’art. 19.4.1.2 delle NTA di quest’ultimo, il quale dispone che “<corsivo>all’interno dell’ambito di tutela sono ammessi esclusivamente interventi di conservazione, consolidamento e ripristino delle condizioni ambientali tendenti alla riqualificazione dell’immagine e delle specifiche condizioni d’uso del bene</corsivo>”.</h:div><h:div>Il SUAP, dopo aver adottato l’atto di diniego di autorizzazione in accoglimento dei rilievi formulati dal Comune, ha poi, con l’impugnato provvedimento, assentito l’installazione ritenendo di superare il dissenso manifestato dall’Ente sulla base della considerazione che l’intervento è classificato tra le opere di urbanizzazione primaria e quindi non qualificabile come nuova costruzione, come tale non assoggettabile alla disciplina propria di quest’ultima.</h:div><h:div>3.1. Reputa il Collegio che la motivazione che il SUAP ha addotto per superare il dissenso del Comune non possa essere condivisa, per le ragioni che si vanno ad esporre.</h:div><h:div>Giova preliminarmente osservare che la controversia in esame non attiene ai limiti del potere comunale di disciplinare la localizzazione degli impianti di telefonia mobile nel territorio comunale - che, come è noto, non può essere esercitato con modalità tali da comportare limiti generalizzati alla loro localizzazione (<corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, sez. VI, 19 maggio 2008, n. 2287) - ma alla verifica della compatibilità edilizia e urbanistica della infrastruttura da realizzare con i vincoli di carattere paesaggistico-ambientali e storico-culturali esistenti sull’area interessata dall’intervento.</h:div><h:div>Va anche precisato che, per principio giurisprudenziale pacifico, le verifiche di compatibilità edilizia e urbanistica delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche, ancorché assorbite nell’ambito del procedimento disciplinato dall’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003, debbono comunque essere svolte dall’Amministrazione; esse, quindi, confluiscono nell’autorizzazione oppure possono valere a fondare il relativo diniego.</h:div><h:div>Nel caso in esame, il dissenso del Comune di Belforte del Chienti non è stato espresso in virtù di una disciplina comunale che impone limiti di carattere generale alla localizzazione delle infrastrutture e neppure può dirsi che sia privo di una valida ragione giustificativa; con esso l’Amministrazione ha inteso evidenziare l’esigenza di tutelare un bene specifico di pregio storico e artistico, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina pianificatoria regionale e locale e in linea con gli interessi da questa perseguiti. Ciò implica la doverosità di prendere in considerazione soluzioni alternative, in tal modo attuando quell’equo contemperamento tra l’interesse urbanistico perseguito e l’interesse alla piena efficienza del servizio, sempre possibile per l’Amministrazione anche in fase autorizzativa.</h:div><h:div>Neppure può dirsi che la posizione espressa dal Comune sia in contrasto con la disciplina di particolare <corsivo>favor</corsivo> che l’ordinamento prevede per la realizzazione di reti e di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, che inserisce le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria e le renda in genere compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale; l’Amministrazione, infatti, ha sempre il potere di introdurre regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico-artistico, o anche per la protezione dall’esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali, etc.), purché il limite o il divieto posto dall’Ente locale non sia basato su motivazioni apparenti o irragionevole e non impedisca la capillare distribuzione del servizio sull’intero territorio. Tale necessità è riconosciuta dalla giurisprudenza, che evidenzia come il potere urbanistico di governo del territorio possa essere esercitato anche in relazione all’installazione di SRB proprio per consentire il mantenimento di un armonioso e corretto assetto del territorio medesimo, dato le SRB rappresentano un elemento visibile dai luoghi circostanti e comportano una alterazione dei luoghi avente rilievo ambientale ed estetico (cfr., TAR Marche, sez. I, 23 settembre 2019, n. 592, confermata da Consiglio di Stato, sez. VI, 5 luglio 2021, n. 5108; in termini analoghi, Consiglio di Stato, sez. VI, 6 novembre 2020, n. 6840; 3 agosto 2017, n. 3891; 31 luglio 2017, n. 3824; sez. III, 5 maggio 2017, n. 2073; 23 gennaio 2015, n. 306). Nel caso in esame, invero, il Comune ha adeguatamente motivato il proprio dissenso con le esigenze di tutela del bene in questione e non ha opposto alcun divieto generalizzato di installazione.</h:div><h:div>3.2. L’edificio interessato dall’intervento (di proprietà del ricorrente Gentilucci), infatti, è stato fatto oggetto di tutela da parte del PPAR ed è identificato come “Villa San Giorgio” (Tavola n. 16 - inerente gli edifici e manufatti storici extraurbani – e allegato 2 delle NTA del PPAR). In particolare, ai sensi dell’art. 40, commi 4 e 5, delle NTA del PPAR, per l’edificio in parola è stabilito un ambito provvisorio di tutela pari a metri 150 (comma 3); esso è dunque soggetto alla tutela integrale di cui agli articoli 26 e 27 delle NTA del PPAR, che prevedono limiti all’edificazione.</h:div><h:div>Il PRG in adeguamento al PPAR, a cui è demandato il compito di stabilire l’ambito definitivo di tutela, ha inserito Villa San Giorgio tra i beni ambientali e di interesse storico-culturale, recependo l’ambito di tutela provvisorio imposto dal PPAR e rendendolo definitivo. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 19.4.1.2 delle NTA del PRG, applicabile all’immobile, sono ammessi in tale ambito solo “<corsivo>interventi di conservazione, consolidamento e ripristino delle condizioni ambientali tendenti alla riqualificazione dell’immagine e delle specifiche condizioni d’uso del bene</corsivo>”.</h:div><h:div>Alla luce dei principi giurisprudenziali innanzi richiamati, il fatto che l’intervento di che trattasi sia assimilabile ad un’opera di urbanizzazione primaria non è condizione sufficiente a consentirne l’installazione anche a prescindere dalle ragioni di tutela del sito individuato per l’ubicazione, dovendo l’Amministrazione, in fattispecie come quella in esame, valutare la compatibilità con la destinazione di zona in presenza di aree di particolare pregio architettonico, culturale, monumentale, storico o paesaggistico-ambientale, anche in ambiti che non siano assoggettati a specifici vincoli di tutela ma a prescrizioni di rilievo ambientale. Non a caso il SUAP ha coinvolto la Soprintendenza per l’acquisizione del parere di competenza in seno alla conferenza di servizi.</h:div><h:div>Giova evidenziare che di recente questa Sezione, anche sulla scia dei suesposti principi, si è così espressa in fattispecie analoga: “<corsivo>Certamente, costituisce circostanza pacifica che la normativa vigente attribuisce carattere prioritario all'esigenza di assicurare la realizzazione di infrastrutture di telefonia mobile, tanto che, ai sensi del d.lgs. n. 259 del 2003, le stesse sono considerate opere di “pubblica utilità” e “sono assimilate ad ogni effetto alle “opere di urbanizzazione primaria”), potendo essere collocate in qualsivoglia zona del territorio comunale a prescindere dalla sua destinazione funzionale, in modo che sia realizzato un servizio capillare.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>La scelta del legislatore di inserire le infrastrutture di reti di telecomunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria esprime un principio fondamentale della legislazione urbanistica, sicché è indubbio che gli impianti di installazione delle stazioni radio base non possano in nessun caso assimilarsi a costruzioni edilizie, e nemmeno essere assoggettate a valutazione di impatto ambientale come erroneamente affermato in ricorso. Esse infatti, normalmente, non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni, non hanno un impatto sul territorio identico a quello degli edifici in cemento armato o muratura.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Tuttavia, ritiene il Collegio che, come ribadito in numerose precedenti pronunce si questo T.a.r. la legge pone un criterio non di identità bensì di assimilazione dal momento che le stazioni radio base quali opere di urbanizzazione partecipano delle caratteristiche della infrastrutture ma con caratteri peculiari propri che le differenziano dalle costruzioni nella misura in cui non sviluppano superficie né volumetria, ma ne condividono in parte l’aspetto del potenziale impatto sulle peculiarità spesso del territorio in cui vengono inserite sotto il profilo almeno della visuale laddove si verta in ambiti riferiti a centri storici o come nella specie alla tutela di visuali panoramiche anche se non oggetto di vincolo. Nelle sentenze che hanno definito analoghi giudizi (cfr nn. 471/2016, 472/2016, 534/2017, 557/2017 e 50/2018), questo T.a.r. ha affermato i seguenti principi:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- “…le opere di urbanizzazione primaria non sono tutte uguali, come si evince dalla piana lettura dell’art. 16, commi 7 e 7-bis, del T.U. n. 380/2001 [….] Gli impianti di telefonia per un verso sono assimilabili alle strade (e ciò per quanto concerne la loro compatibilità con tutte le zone omogenee del territorio comunale), per altro verso vanno invece assimilate, ai fini che qui interessano, agli impianti tecnologici e alle costruzioni in genere, e ciò per due diversi profili. In primo luogo, in ragione delle emissioni elettromagnetiche che da essi si sprigionano, in secondo luogo, in ragione dell’impatto visivo che possono produrre su beni tutelati dal punto di vista storico-architettonico o dal punto di vista paesaggistico (per fare un esempio-limite, nessun operatore del settore penserebbe che sia possibile installare una SRB sul Colosseo o su una guglia del duomo di Milano).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Ed è per questo che gli impianti in argomento sono anch’essi soggetti entro certi limiti a vari piani di settore (Piani dei parchi, Piani Paesistici, vincoli architettonici, etc.), fra cui il Piano che ciascun Comune è legittimato ad adottare ai sensi dell’art. 8, comma 6, L. n. 36/2001…”.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Pertanto, rispetto alle stazioni radio base, non si può opporre “in astratto” un profilo di incompatibilità con la destinazione di zona anche in presenza di aree di particolare pregio architettonico, culturale, monumentale, storico o paesaggistico-ambientale, nel qual caso si impone piuttosto la necessità della previa acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, ove esistente.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Tuttavia, anche in ambiti che non siano assoggettati a vincoli di tutela ma a prescrizioni di rilievo ambientale, si impone la necessità di operare un opportuno bilanciamento e di esplicitare valutazioni circostanziate, giustificate e raffrontate con i valori riconosciuti e protetti dalla normativa ambientale, dovendo essere esposta in motivazione l'analisi eseguita sulle ragioni di compatibilità o incompatibilità effettiva che, in riferimento a tali valori, rendano o meno compatibile l'opera progettata (T.a.r. Campania Napoli, sez. VII, 18 settembre 2023, n. 5120; T.a.r.. Lombardia Milano, sez. II, 19 maggio 2022, n. 1153 e 5 maggio 2022, n. 1010; Consiglio di Stato, sez. VI, 21 maggio 2019, n. 3679; 3 settembre 2018, n. 5168; T.a.r. Lombardia, Milano, sez. II, 10 maggio 2021, n. 1157; T.a.r. Abruzzo, L'Aquila, 28 gennaio 2021, n. 41).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>La giurisprudenza amministrativa ha infatti affermato che anche nel procedimento per l’autorizzazione all’installazione di antenne per telefonia mobile devono trovare spazio le previsioni di rilievo ambientale, poiché l’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003 attribuisce rilievo, sia pure nel rispetto del procedimento autorizzatorio semplificato, alle disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali attraverso le disposizioni che siano inserite in piani paesaggistici ovvero, come nella specie, in piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesag</corsivo>gistici” (TAR Marche, sez. II, 4 giugno 2025, n. 430, citata).</h:div><h:div>3.3. Sono pertanto da condividere le censure di parte ricorrente volte ad evidenziare l’omessa valutazione dei vincoli derivanti dagli strumenti urbanistici regionale e comunale da parte del SUAP e delle ragioni di dissenso palesate dal Comune di Belforte del Chienti, non potendo quest’ultimo essere superato con l’esclusivo riferimento alla natura di opera di urbanizzazione primaria dell’intervento da realizzare. L’Autorità procedente, in altri termini, è venuta meno all’onere di motivare le ragioni per cui è stata privilegiata la scelta di localizzazione dell’impianto in prossimità di un bene di interesse storico-culturale e fatto oggetto di salvaguardia, piuttosto che valutare, a fronte del motivato dissenso dell’Amministrazione comunale, possibili alternative meno impattanti. L’impugnato provvedimento autorizzativo rilasciato dal SUAP, sotto tali assorbenti profili, è dunque illegittimo e va annullato.</h:div><h:div>4. Quanto al ricorso incidentale proposto da Wind Tre, le motivazioni innanzi esposte sono sufficienti a sostenerne l’infondatezza.</h:div><h:div>Invero, si è già avuto modo di osservare, al punto 3.1 della presente motivazione (a cui integralmente si rimanda a confutazione delle censure sollevate con il ricorso incidentale in esame) che la disciplina comunale invocata da parte ricorrente e dalla stesso Comune nel manifestare il proprio dissenso – ossia l’art. 19.4.1.2 delle NTA del PRG fatta oggetto di impugnazione incidentale da parte di Wind nella misura in cui sia ritenuta ostativa all’installazione – non impone limiti di carattere generale alla localizzazione delle infrastrutture ma richiede che l’Amministrazione valuti l’esigenza di tutelare un bene specifico, di pregio storico e artistico, attraverso un adeguato bilanciamento degli interessi e prendendo in esame soluzioni alternative. </h:div><h:div>Il ricorso incidentale proposto da Wind, quindi, è infondato e va respinto.</h:div><h:div>5. Le spese del giudizio possono essere compensate, dati gli aspetti peculiari della vicenda e gli elementi di complessità della controversia.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:</h:div><h:div>- dichiara il difetto di legittimazione del Comitato ricorrente;</h:div><h:div>- accoglie il ricorso principale e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, nei termini di cui in motivazione;</h:div><h:div>- respinge il ricorso incidentale proposto da Wind Tre S.p.A.;</h:div><h:div>- compensa le spese di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/03/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Alessandri Damiano</h:div><h:div>Simona De Mattia</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>