<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220070220240430071818563" descrizione="" gruppo="20220070220240430071818563" modifica="30/04/2024 07:29:13" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="00702"/><fascicolo anno="2024" n="00429"/><urn>urn:nir:tar.marche;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220070220240430071818563.xml</file><wordfile>20220070220240430071818563.docm</wordfile><ricorso NRG="202200702">202200702\202200702.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\74 Giuseppe Daniele\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>gianluca morri</firma><data>30/04/2024 07:29:13</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>30/04/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le  Marche</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giuseppe Daniele,	Presidente</h:div><h:div>Gianluca Morri,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Tommaso Capitanio,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del provvedimento n. 24 del 2/9/2022 con cui veniva irrogata al ricorrente, ex art. 31, comma 4-bis, del DPR n. 380/2001, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di € 20.000;</h:div><h:div>- del provvedimento n. 25 del 2/9/2022 con cui venivano acquisiti, al patrimonio comunale, ex art. 31 del DPR n. 380/2001, gli immobili abusivi oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 21/2019, l’area di sedime e l’area di pertinenza urbanistica per complessivi mq. 2.200.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 702 del 2022, proposto da </h:div><h:div>Angelo Antonelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Giampaolo Antonelli e Paolo Traini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Montegiorgio rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Ortenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montegiorgio;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2024 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con ordinanza n. 21, prot. n. 1853, del 7/2/2019, notificata il 14/2/2019, veniva ordinato al ricorrente di demolire, entro 90 giorni, le seguenti opere abusive poiché realizzate senza titolo:</h:div><h:div>- piscina in c.a. avente dimensioni di circa ml. 6.60 x 15,00;</h:div><h:div>- accessorio con struttura in ferro e tamponamenti in lamiera grecata avente dimensioni di circa ml. 21,30 x 9,20 con altezza di imposta di circa ml. 4,22 e al colmo di circa ml. 5,45;</h:div><h:div>- struttura metallica da cantiere in lamiera grecata con dimensioni di circa ml. 4,50 x 2,30 ed altezze variabili tra ml. 2,10 e ml. 2,70;</h:div><h:div>- container in lamiera posto su basamento in c.a. avente dimensioni di circa ml. 6,00 x 2,40 ed altezza di circa ml. 2,43;</h:div><h:div>- muro di contenimento lungo circa ml. 27,00 ed altezza variabile tra ml. 1,95 e ml. 2,00.</h:div><h:div>L’ordinanza conteneva l’avvertimento che, in caso di accertata inadempienza, le opere abusive e la relativa area di sedime sarebbero state acquisite di diritto dal Comune. Il ricorrente veniva altresì avvisato che sarebbe stata acquisita anche l’area necessaria, qualora disponibile, secondo le vigenti previsioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive.</h:div><h:div>Il provvedimento non è stato impugnato.</h:div><h:div>Dopo lo scadere del termine assegnato per provvedere (15/5/2019), la Polizia Municipale di Montegiorgio eseguiva un sopralluogo (in data 29/5/2019) al fine di verificare se l’ordine di demolizione era stato eseguito. Gli agenti constatavano che la situazione dei luoghi era rimasta immutata senza alcuna demolizione. In tale circostanza il ricorrente giustificava la sua inerzia richiamando le cattive condizioni climatiche oltre a riferire di aver presentato istanza di sanatoria.</h:div><h:div>Questa istanza (presentata in data 12/6/2019, quindi dopo il sopralluogo) aveva tuttavia per oggetto la sola piscina in c.a. e venne accolta con rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. 15/2019 del 24/10/2019.</h:div><h:div>In data 15/6/2019 il difensore del ricorrente comunicava, al Comune, che il suo assistito aveva avviato i lavori di demolizione, riservandosi però di posticipare la completa demolizione dell’edificio di maggiori dimensioni in concomitanza con la realizzazione della nuova casa colonica in corso di autorizzazione.</h:div><h:div>Con nota del 12/5/2020 prot. 5309 il Comune diffidava il ricorrente a dare esecuzione all’ordinanza n. 21/2019 (eccetto la piscina sanata) entro non oltre 15 giorni. La diffida conteneva analoghi avvisi circa l’acquisizione, in caso di inadempimento, delle opere abusive, dell’area di sedime e di quella necessaria secondo le vigenti previsioni urbanistiche.</h:div><h:div>In data 17/5/2022 l’Ufficio Tecnico Comunale e la Polizia Municipale eseguivano un nuovo sopralluogo da cui emergeva che lo stato dei luoghi era invariato rispetto al precedente sopralluogo del 29/5/2019 ma con l’aggiunta di un muro a secco di blocchi prefabbricati in calcestruzzo lungo il lato est della proprietà.</h:div><h:div>Con comunicazione del 22/6/2022 il ricorrente informava il Comune che, a partire dal giorno 25/6/2022, avrebbe provveduto alla demolizione degli abusi da completarsi entro un termine di almeno tre settimane.</h:div><h:div>L’Ufficio Tecnico Comunale e la Polizia Municipale eseguivano quindi un terzo sopralluogo in data 20/7/2022 rilevando quanto segue:</h:div><h:div>- l’edificio maggiore (accessorio con struttura in ferro e tamponamenti in lamiera grecata) risultava essere stato parzialmente demolito tranne una porzione lunga circa ml. 12,00;</h:div><h:div>- il tetto della struttura da cantiere in lamiera grecata era stato rimosso lasciando le tamponature che il ricorrente dichiarava essere necessarie per proteggere un deposito di gasolio. Dalle fotografie allegate al verbale si vede che permane anche la struttura portante del tetto (in pratica erano state rimosse solo le pannellature in lamiera grecata);</h:div><h:div>- il container risultava ancora trovarsi nella posizione originaria;</h:div><h:div>- dove sorgeva il muro in c.a. erano presenti cumuli di terreno;</h:div><h:div>- il muro a secco di blocchi prefabbricati era rimasto sostanzialmente invariato rispetto al sopralluogo del 17/5/2022.</h:div><h:div>Venivano quindi adottati i due provvedimenti oggetto dell’odierno gravame.</h:div><h:div>Con il primo (n. 24 del 2/9/2022) veniva irrogata al ricorrente, ex art. 31, comma 4-bis, del DPR n. 380/2001, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di € 20.000 sul rilievo che il volume abusivamente realizzato fosse superiore mc. 600.</h:div><h:div>Con il secondo (n. 25 del 2/9/2022) venivano acquisiti, al patrimonio comunale, ex art. 31 del DPR n. 380/2001, gli immobili abusivi, l’area di sedime e l’area di pertinenza urbanistica per complessivi mq. 2.200 considerati inferiori a 10 volte la superficie abusiva accertata.</h:div><h:div>Il Comune di Montegiorgio si è costituito per resistere al gravame.</h:div><h:div>2. Con il primo motivo viene dedotta violazione delle garanzie partecipative poiché al ricorrente è stato impedito di offrire il proprio contributo istruttorio, soprattutto nella formazione del provvedimento di acquisizione. In particolare il ricorrente avrebbe potuto evidenziare, all’amministrazione, quanto segue:</h:div><h:div>- l’ordine di demolizione era stato comunque in parte adempiuto;</h:div><h:div>- sussistevano circostanze oggettive, indipendenti dalla sua volontà, che hanno impedito il completo adempimento;</h:div><h:div>- sussistevano ragioni per una diversa individuazione delle aree di sedime e di pertinenza da acquisire.</h:div><h:div>La censura è infondata.</h:div><h:div>Al riguardo va preliminarmente osservato che il ricorrente è stato presente a tutti i sopralluoghi e se aveva qualcosa da dichiarare (come avvenuto in occasione del primo sopralluogo del 29/5/2019), avrebbe certamente potuto chiedere la relativa verbalizzazione.</h:div><h:div>Riguardo ai sopra citati contributi partecipativi, che il ricorrente avrebbe potuto offrire all’amministrazione, va osservato quanto segue:</h:div><h:div>- il Comune era ben consapevole che l’ordinanza era stata eseguita solo in parte come chiaramente emerso nel terzo sopralluogo del 20/7/2022, quindi nulla di utile avrebbe potuto aggiungere parte ricorrente al riguardo;</h:div><h:div>- non è dato comprendere quali fossero le circostanze obiettive che hanno impedito, a distanza di oltre tre anni dalla scadenza del termine assegnato per provvedere (15/5/2019), il completo adempimento dell’ordinanza n. 21/2019. Anche in questa sede processuale nulla riferisce, al riguardo, parte ricorrente;</h:div><h:div>- altrettanto vaga risulta essere la deduzione secondo cui l’area da acquisire avrebbe potuto essere individuata diversamente. Il ricorrente si limita a dedurre la sua eccessiva estensione poiché, come si vedrà meglio di seguito, ritiene che avrebbero dovuto essere acquisiti solamente mq. 1350 (al massimo), ma nulla invece deduce circa la sua localizzazione (peraltro la localizzazione dell’area di sedime risulta essere obiettivamente automatica).</h:div><h:div>3. Con il secondo e ultimo motivo viene dedotta violazione dell’art. 31 del DPR n. 380/2001 nonché eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare viene dedotto quanto segue:</h:div><h:div>- il provvedimento di acquisizione trascura che parte degli abusi era stata demolita e che, pertanto, non sussiste totale inadempienza all’ordinanza n. 21/2019;</h:div><h:div>- da tale omissione è derivata l’illegittima acquisizione dell’area di sedime e dell’area di pertinenza urbanistica (complessivamente mq. 2200) come se l’ordinanza fosse rimasta completamente inadempiuta, mentre invece l’acquisizione avrebbe dovuto essere limitata ad un massimo di mq. 1350 (cioè 10 volte la superficie delle opere abusive ancora esistenti pari a circa mq. 135);</h:div><h:div>- in ogni caso l’acquisizione dell’area ulteriore (rispetto all’area di sedime) è carente di motivazione circa le modalità di calcolo in base alle prescrizioni e ai parametri urbanistici per la realizzazione di opere analoghe;</h:div><h:div>- l’omessa considerazione che parte degli abusi era stata demolita ha influito anche sul calcolo della sanzione amministrativa poiché gli abusi residui hanno un volume inferiore a mc. 600.</h:div><h:div>3.1 Anche queste ulteriori censure vanno disattese.</h:div><h:div>3.2 Il Collegio ritiene di dover preliminarmente osservare che l’odierna controversia può essere decisa applicando i seguenti indirizzi ermeneutici forniti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 11/10/2023 n. 16 (cfr. paragrafo 41):</h:div><h:div>“c) l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem - l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione. Qualora per la prima volta sia con esso identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest’ultima (comportando una fattispecie a formazione progressiva);</h:div><h:div>d) l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione comporta la novazione oggettiva dell’obbligo del responsabile o del suo avente causa di ripristinare la legalità violata, poiché, a seguito dell’acquisto del bene da parte dell’Amministrazione, egli non può più demolire il manufatto abusivo e deve rimborsare all’Amministrazione le spese da essa sostenute per effettuare la demolizione d’ufficio, salva la possibilità che essa consenta anche in seguito che la demolizione venga posta in essere dal privato”.</h:div><h:div>3.3 Applicando tali indirizzi, al caso in esame, va subito osservato che l’effetto traslativo “ipso iure” dei manufatti identificati nell’ordinanza di demolizione n. 21/2019 (inclusa la relativa area di sedime che segue automaticamente), si era già verificato con il primo sopralluogo del 29/5/2019 che constatava il totale inadempimento. Infatti detta ordinanza riportava chiaramente l’identificazione e le dimensioni dei singoli abusi.</h:div><h:div>In tale circostanza il ricorrente, che si trovava “all’interno dell’area a sgranare i piselli” (come si legge nella relazione di servizio del 31/5/2019 prot. 7477), giustificava la sua inerzia richiamando le cattive condizioni climatiche oltre a riferire di aver presentato istanza di sanatoria ma, come ricordato nel precedente paragrafo 1, questa istanza è stata inoltrata il successivo 12/6/2019 ed era circoscritta alla sola piscina. </h:div><h:div>Pare inoltre essere poco verosimile che, per ben 90 giorni consecutivi, ci siano state avverse condizioni climatiche che hanno impedito l’adempimento, peraltro facilitato dal fatto che trattavasi, perlopiù, di strutture metalliche prefabbricate.</h:div><h:div>In ogni caso, anche a voler dare credito a questa giustificazione (non contestata dal Comune), non emerge alcuna altra plausibile giustificazione per l’inadempimento constatato con il secondo sopralluogo del 17/5/2022, ovvero eseguito ben tre anni dopo la scadenza del termine indicato nell’ordinanza n. 21/2019 (15/5/2019) e ben due anni dopo la diffida del 12/5/2020 prot. 5309.</h:div><h:div>Solo con il terzo sopralluogo del 20/7/2022 si è riscontrato un modesto accenno di adempimento, sostanzialmente limitato al solo edificio maggiore, poiché la semplice rimozione delle lastre, in lamiera grecata, a copertura della struttura più piccola (mantenendo la struttura portante del tetto) costituisce adempimento solo apparente (il calcolo dei mq. 135 di abusi ancora restanti, effettuato dal ricorrente, include infatti anche la superficie di questo manufatto). </h:div><h:div>Nel corso di oltre tre anni il ricorrente ha quindi manifestato la pervicace volontà di non voler adempiere all’ordine di demolizione, cercando, altresì, di sviare l’azione amministrativa attraverso comunicazioni pretestuose (circa la simulata volontà contraria) e dichiarazioni non veritiere (circa la sanatoria).</h:div><h:div>L’atteggiamento del Comune, che ha temporeggiato nell’adottare il provvedimento dichiarativo di acquisizione, può essere inteso soltanto come implicita autorizzazione affinché gli abusi (ormai “ipso iure” di proprietà comunale) fossero demoliti dall’ex proprietario al fine di contenere le relative spese rispetto alla demolizione d’ufficio con addebito dei conseguenti oneri.</h:div><h:div>3.4 Per quanto sopra la determinazione dell’area ulteriormente necessaria, secondo le vigenti previsioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, è correttamente avvenuta considerando le dimensioni degli abusi indicate nell’ordinanza n. 21/2019 poiché la parziale demolizione degli stessi è avvenuta quando questi erano già diventati “ipso iure” di proprietà comunale.</h:div><h:div>3.5 Il ricorrente deduce, altresì, che la quantificazione dell’area ulteriormente necessaria, non originariamente indicata nell’ordinanza n. 21/2019, sia comunque affetta da carenza di motivazione circa le sue modalità di calcolo in base alle prescrizioni e ai parametri urbanistici per la realizzazione di opere analoghe.</h:div><h:div>Al riguardo il Collegio ritiene di dover svolgere le seguenti considerazioni:</h:div><h:div>- il Comune ha effettuato un calcolo (con esito di mq. 2200) in base alla superficie abusiva accertata (circa mq. 220 secondo le dimensioni degli edifici abusivi indicate nell’ordinanza n. 21/2019), che equivale a circa 10 volte;</h:div><h:div>- si può anche convenire, con parte ricorrente, che il provvedimento non indica espressamente i parametri urbanistici presi a riferimento, ma tale omissione non risulta essere decisiva, trattandosi di calcolo matematico che esclude qualsiasi discrezionalità dell’amministrazione e che avrebbe potuto essere svolto anche dal ricorrente il quale, oltre ad un legale, si avvale di un consulente tecnico che ha svolto le proprie considerazioni utilizzando lo stesso criterio del Comune, cioè 10 volte la superficie dell’abuso (cfr. perizia depositata in data 17/11/2023 e ridepositata in data 14/3/2024).</h:div><h:div>4. Per quanto detto nel precedente paragrafo 3.4, deve considerarsi corretta anche la determinazione del volume ai fini della sanzione amministrativa ex art. 31, comma 4-bis, del DPR n. 380/2001, poiché solo l’edificio maggiore (con dimensioni di circa ml. 21,30 x 9,20 con altezza di imposta di circa ml. 4,22 e al colmo di circa ml. 5,45), aveva una volumetria ampiamente superiore a mc. 600.</h:div><h:div>5. In conclusione il ricorso va respinto.</h:div><h:div>6. Le spese di giudizio possono essere compensate considerata la particolarità e per certi versi complessità della vicenda in esame, caratterizzata anche da un recente orientamento dell’Adunanza Plenaria successivo alla proposizione del gravame.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="24/04/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Gagliardini Gabriele</h:div><h:div>Gianluca Morri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>