<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220003820220722093000206" descrizione="" gruppo="20220003820220722093000206" modifica="7/22/2022 11:01:38 AM" stato="2" tipo="15" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Alessandro Filippetti D.I." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="00038"/><fascicolo anno="2022" n="00285"/><urn>urn:nir:tar.marche;sezione.1:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220003820220722093000206.xml</file><wordfile>20220003820220722093000206.docm</wordfile><ricorso NRG="202200038">202200038\202200038.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\821 Gianluca Morri\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>simona de mattia</firma><data>22/07/2022 11:01:38</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/07/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le  Marche</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Gianluca Morri,	Presidente FF</h:div><h:div>Giovanni Ruiu,	Consigliere</h:div><h:div>Simona De Mattia,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- del silenzio illegittimamente serbato sulle istanze presentate dai ricorrenti in data 8 novembre 2021 e 27 novembre 2021 e per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alle medesime istanze, mediante l'adozione di un provvedimento espresso;</h:div><h:div>per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22 marzo 2022: </h:div><h:div>- della nota PAR 9309 del 27 dicembre 2021, con cui, richiamate le Sentenze dell'Adunanza Plenaria dell’11 novembre 2021 e le disposizioni che hanno prorogato di ulteriori 12 mesi la durata dei titoli demaniali in ragione della crisi pandemica, l’Autorità ha rappresentato di aver adottato l’Ordinanza del Commissario straordinario n. 44/2021 del 24 dicembre 2021, con cui è stata prorogata di ulteriori 12 mesi la validità delle concessioni e sono state definite le modalità attuative;</h:div><h:div>- della stessa Ordinanza commissariale n. 44/2021 del 24 dicembre 2021;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 38 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Alessandro Filippetti D.I., Windsurf Bar di Vannini Elisa &amp; C. S.A.S, Gianfranco Paradisi D.I., Bagni Dany di Camilucci Daniela, New Tropical di Brandoni Adriana, Azzurra S.a.s. di Castellana Sergio &amp; C., Playazzurra di Maggini S, La Bussola di Rossi Saverio, Koco Beach di Katia Schiavoni, Raffy Bar di Talacchia Raffaela, Bagni Fanesi S.A.S di Torretti Sara e Marta &amp; C, S.A.I.E. di Lattanzi Sergio, Siesta di Sensini Stefano, Cremonesi Marcello e Walter Snc, Le Ragazze di Mercandetti A &amp; C Sas, Abbate Lucilla, Stabilimento Balneare Solero Sas, Abbronzatissima di De Stefani Loredana, Il Porticciolo di Giovanni Capogrossi, Stabilimento Balneare Albina di Barchiesi Albina, Ohana Beach Snc, Acquarium di Massimo Marcellini, Guagenti Anna Paola D.I., Dinamikamente S.r.l., Icat Sas, Stabilimento Bar Le Palme di Anna Evangelisti, Stabilimento Balneare Romolo di Baldoni Cesare, Da Giovanni di Stefania Cori &amp; C., Jeko Cafe di Muscellini Egidio &amp; C. Snc, Batabano' Snc di Angeletti e Brocchini, La Playa S.r.l.s, Bandiera Gialla di Tregambe Filomena, Sunset Beach Sas, Stabilimento Oasi di Fratti Davide, A&amp;G Beach di Cerotti A &amp; C. Snc, Stabilimento Balneare Marcelli Maurizio, Libero Bar Snc di Bilanci D. &amp; C, Stabilimento Balneare Bar Otello di Scansani M, Casko Beach V+Club S.r.l., Chalet 4 Fontane Beach di Conti C. Snc, Donaflor di Andrea Buzzi, Almosi Societa' Cooperativa, Blu di Ferrante Marco &amp; C. S.A.S, Subway di Baldoni Nicola, La Vela Beach di Zannini Stefano A. E. A. Impianti S.R L., Associazione Sportiva Gabbiano Fish, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'avvocato Cristina Pozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - Ancona, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - Ancona;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Vista la sentenza non definitiva n. 298 del 13 maggio 2022, con cui è stato deciso il ricorso introduttivo;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Considerato che in questa sede il Collegio è chiamato alla decisione sulla domanda cautelare contenuta nel ricorso per motivi aggiunti, per la quale è stata fissata l’odierna udienza camerale all’esito della sentenza non definitiva n. 298/2022, con cui il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;</h:div><h:div>Ritenuto, quanto al <corsivo>fumus</corsivo>, che le questioni prospettate necessitino di un approfondimento da riservare alla fase di trattazione del merito del ricorso, per la quale si reputa di dover fissare la pubblica udienza dell’8 novembre 2023, anche tenuto conto dell’opportunità di attendere l’esito del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea, ex art. 267, comma 2, T.F.U.E., disposto dal T.A.R. Puglia, Lecce, con ordinanza 11 maggio 2022, n. 743, relativamente a una serie di questioni attinenti alla validità e vincolatività della c.d. “direttiva Bolkestein” e alla sua natura <corsivo>self executing</corsivo>, indubbiamente rilevanti ai fini della decisione sulla presente controversia; </h:div><h:div>Ritenuto, in ogni caso, impregiudicate le ragioni di merito, che sussistano i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare nei limiti di durata delle concessioni demaniali marittime individuati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ovvero sino al 31 dicembre 2023 (cfr., Cons. Stato. Ad. Plen., 9 novembre 2021, n. 17 e n. 18); per l’effetto, gli atti gravati vanno sospesi nella parte in cui fissano un diverso e più restrittivo termine di scadenza;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) accoglie la suindicata istanza di concessione di misure cautelari nei sensi e nei limiti indicati in motivazione e fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica dell’8 novembre 2023.</h:div><h:div>Compensa le spese di questa fase del giudizio. </h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/07/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Raffaeli Maria Agnese</h:div><h:div>Simona De Mattia</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>