<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200060320220228072635185" descrizione="" gruppo="20200060320220228072635185" modifica="2/28/2022 7:30:34 AM" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="-OMISSIS-" versione="1" versionePDF="1" pdf="2"><descrittori><registro anno="2020" n="00603"/><fascicolo anno="2022" n="00121"/><urn>urn:nir:tar.marche;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200060320220228072635185.xml</file><wordfile>20200060320220228072635185.docm</wordfile><ricorso NRG="202000603">202000603\202000603.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Ancona\Sezione 1\2020\202000603\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>gianluca morri</firma><data>28/02/2022 07:30:34</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>gianluca morri</firma><data>28/02/2022 07:30:34</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>28/02/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le  Marche</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Gianluca Morri,	Presidente FF, Estensore</h:div><h:div>Tommaso Capitanio,	Consigliere</h:div><h:div>Simona De Mattia,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della determinazione 17/11/2020 n. 69 di Marche Multiservizi che aggiudica a Sicurezza e Ambiente il “Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale compromessa in seguito a incidenti stradali, sversamenti o altri eventi non riconducibili ad incidenti stradali mediante pulizia e bonifica dell'area interessata e sue pertinenze da effettuarsi sull'intera rete viaria comunale di Pesaro — CIG [7965331F11]”;</h:div><h:div>- di tutti i verbali di gara e degli inerenti allegati, nonché del bando, del disciplinare, del capitolato d'oneri, dei chiarimenti ex art. 74 D.Lgs. 50/2016 e di ogni altro provvedimento ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, </h:div><h:div>e per la caducazione</h:div><h:div>ex tunc o in subordine ex nunc del contratto eventualmente stipulato, con domanda di subentro della ricorrente nell'esecuzione dello stesso.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 603 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Impresa Sangalli Giancarlo &amp; C. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Invernizzi e Chiara Del Prete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Marche Multiservizi Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Bucci e Giovanni Cicerchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Sicurezza e Ambiente S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Erra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sicurezza e Ambiente S.r.l. e di Marche Multiservizi Spa;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 il dott. Gianluca Morri;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La ricorrente partecipava alla gara avente ad oggetto il “servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità in seguito a incidenti stradali sversamenti o altri eventi non riconducibili a incidenti stradali mediante pulizia e bonifica dell’area interessata e sulle pertinenze da effettuarsi sull’intera rete viaria comunale di Pesaro” (bando pubblicato sulla GURI del 10/7/2019 n. 80).</h:div><h:div>Nell’originaria graduatoria si collocava al terzo posto, divenuto poi secondo dopo l’esclusione della prima graduata a seguito della verifica dei requisiti.</h:div><h:div>Il servizio veniva quindi aggiudicato all’odierna controinteressata, originariamente seconda poi diventata prima.</h:div><h:div>Si sono costituite, per resistere al gravame, la stazione appaltante e la nuova aggiudicataria.</h:div><h:div>2. Il ricorso è infondato nel merito. Di conseguenza il Collegio ritiene di soprassedere dal trattare le eccezioni in rito.</h:div><h:div>3. Con un unico ed articolato motivo viene dedotta violazione dell’art. 1 della Legge n. 190/2012, degli artt. 2 e 7 del DPCM 18/4/2013 n. 69433 come modificato dal DPCM 4/11/2016 n. 108974, dell’art. 3 del Disciplinare, dell’art. 7 del Capitolato, degli artt. 30, 80, 83 del D.Lgs. n. 50/2016, degli artt. 1, 3 e 6 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 97 della Costituzione, nonché eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare viene dedotto che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa perché, alla data di presentazione dell’offerta, non risultava essere iscritta nella c.d. "White List" presso la Prefettura di competenza così come prescritto dalla lex specialis di gara. Questa viene anche autonomamente gravata nella parte in cui (punto RP.3 del Bando; art. 3.2, RP.3 del Disciplinare; art. 7, p. 6 del Capitolato) erroneamente qualifica detto requisito come ex art. 83, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, anziché quale requisito di moralità in forza delle norme ex art. 1 della Legge n. 190/2012 e artt. 2 e 7 del DPCM 18/4/2013 n. 69433.</h:div><h:div>3.1 Le censure vanno disattese.</h:div><h:div>3.2 Occorre innanzitutto osservare che il requisito di moralità sussiste quando l’offerente non è soggetto a tentativi di infiltrazione mafiosa, mentre l’iscrizione nella c.d. "White List" costituisce lo strumento di cui si avvalgono le amministrazioni per accertare la sussistenza di tale requisito.</h:div><h:div>In difetto di espresse previsioni normative, non è quindi assolutamente necessario, come correttamente indicato nella lex specialis oggetto di gravame, che l’iscrizione debba sussistere fin dal momento di presentazione della domanda. Tanto è vero che tale disciplina impone l’iscrizione solo per l’operatore economico aggiudicatario, in assenza della quale (essendo in corso relativo procedimento) la sussistenza del requisito di moralità verrà accertato attraverso la procedura ordinaria (come avvenuto nel caso in esame con richiesta di nulla osta inoltrata dalla stazione appaltante, alla competente prefettura, in data 22/12/2020).</h:div><h:div>3.3 Anche volendo tuttavia sostenere che l’iscrizione avrebbe dovuto sussistere fin dalla data di presentazione della domanda, va osservato che la controinteressata aveva formulato la relativa istanza alla competente Prefettura di Roma, evidenziando l’esigenza di acquisirla per partecipare a procedure analoghe bandite da altri enti come risulta dalla relativa documentazione versata in atti.</h:div><h:div>La Prefettura riteneva invece che non sussistessero le condizioni per procedere con l’iscrizione richiesta, poiché, a suo giudizio, inerente ad attività non riconducibile ai settori ex art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012. Di ciò non può quindi essere rimproverato l’operatore economico.</h:div><h:div>Come già rilavato dalla giurisprudenza amministrativa su controversia analoga “L’assunto della ricorrente e le conseguenze che ne trae (esclusione del r.t.i. per mancata iscrizione nella white list) determinerebbero un esito paradossale in quanto la mancata iscrizione è dipesa non già dall’assenza dei requisiti per ottenerla, bensì dal rifiuto delle Prefetture competenti in ragione della non appartenenza dell’attività oggetto dell’appalto ai settori sensibili di cui all’art. 1 comma 53 della L. 190/2021, non potendo quindi la mancata iscrizione essere imputata alle imprese.” (TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 21/7/2021, n. 1775).</h:div><h:div>Agli atti risulta che l’istanza è stata comunque riproposta in data 2/7/2020 anche in applicazione della disciplina sopravvenuta di cui all'art. 4-bis del DL n. 23/2020 come modificato dalla Legge di conversione n. 40/2020.</h:div><h:div>4. Il ricorso va quindi respinto.</h:div><h:div>5. Le spese possono essere compensate per ragioni equitative.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/02/2022"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Raffaeli Maria Agnese</h:div><h:div>Gianluca Morri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>