<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200004120200205211903848" descrizione="" gruppo="20200004120200205211903848" modifica="2/6/2020 7:10:13 AM" stato="4" tipo="24" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2020" n="00041"/><fascicolo anno="2020" n="00093"/><urn>urn:nir:tar.marche;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200004120200205211903848.xml</file><wordfile>20200004120200205211903848.docm</wordfile><ricorso NRG="202000041">202000041\202000041.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Ancona\Sezione 1\2020\202000041\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>gianluca morri</firma><data>06/02/2020 07:10:13</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>tommaso capitanio</firma><data>05/02/2020 21:26:02</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>06/02/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le  Marche</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Gianluca Morri,	Presidente FF</h:div><h:div>Tommaso Capitanio,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giovanni Ruiu,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensiva </h:div><h:div>1) della determinazione del Dirigente n. 1360 del 10.12.2019 avente ad oggetto:” IIS “GALILEI” DI JESI- ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA B – EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI DI GIAMMARCO S.R.L. DI MONTORIO AL VOMANO (TE)” della procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico della palazzina B dell’IIS “Galilei“ di Jesi (BAN 200L), trasmessa via pec in data 10.12.2019;</h:div><h:div>2) della determinazione del Dirigente n.1189 del 31.10.2019, pubblicata il 10.12.209, avente ad oggetto:” IIS “GALILEI” DI JESI- ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA B – APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI DI GIAMMARCO S.R.L. DI MONTORIO AL VOMANO (TE)”;</h:div><h:div>3) del Verbale di Gara del 24 e 25 ottobre 2019 con cui è stata individuata come migliore offerta non anomala quella presentata dal concorrente n. 237 F.LLI DI GIAMMARCO SRL e degli allegati n. 1 e n. 2, ivi compresa la graduatoria di gara pubblicata, nonché, per quanto possa occorrere, la determinazione a contrattare n. 1036 del 27.09.2019;</h:div><h:div>4) di tutti i provvedimenti relativi al procedimento di calcolo della soglia anomala, e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, quali in particolare il Bando, il Disciplinare, il Capitolato Speciale d’Appalto e i relativi allegati e tutta la documentazione di gara ove interpretata in senso difforme da quanto in questa sede argomentato, anche se non conosciuto dal ricorrente,</h:div><h:div>e per la declaratoria</h:div><h:div>di inefficacia del contratto eventualmente stipulato <corsivo>medio tempore</corsivo>.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div><corsivo>ex</corsivo> art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 41 del 2020, proposto da </h:div><h:div>IM.E.D'A. S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Di Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Provincia di Ancona, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Domizio e Fabrizio Basso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia, in Ancona, Strada di Passo Varano - 19/A; </h:div><h:div>Provincia Ancona, Responsabile Unico Procedimento, Provincia Ancona Responsabile Gara, non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>F.lli. di Giammarco S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Zito e Jacopo Vavalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alberto Zito, in Roma, via di Porta Pinciana, 6; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Ancona e di F.lli. di Giammarco S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2020 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Considerato che:</h:div><h:div>- nel presente giudizio vengono in rilievo unicamente questioni di diritto di cui il Tribunale si è già occupato di recente (si vedano le sentenze n. 622 del 2019 e n. 82 del 2020), e pertanto la causa può essere decisa in questa sede con sentenza c.d. breve, ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Sentite sul punto le parti non hanno frapposto obiezioni o riserve;</h:div><h:div>- il ricorso va accolto, non ravvisando l’odierno Collegio ragioni sufficienti per discostarsi dalle argomentazioni su cui si sono fondate le citate sentenze n. 622/2019 e n. 82/2020 (alle quali si rimanda ai sensi dell’art. 74 c.p.a.), anche se va dato atto alle parti resistenti di aver esposto argomenti di natura tecnico-giuridica di sicuro pregio;</h:div><h:div>- il Collegio ritiene di dover solo aggiungere che nella vicenda decisa con la sentenza n. 622/2019 la stazione appaltante, in tempi “non sospetti” (ossia in un momento in cui non erano ancora intervenute pronunce del giudice amministrative relative alla <corsivo>vexata quaestio</corsivo> della corretta interpretazione dell’art. 97, comma 2, let. d), del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019, convertito in L. n. 55/2019), aveva utilizzato la piattaforma di gara a suo tempo predisposta dalla Regione Marche, la quale prevedeva, per il calcolo della soglia di anomalia, la formula aritmetica invocata da IM.E.D’A. La piattaforma era stata implementata da tecnici regionali muniti evidentemente di specifiche competenze, i quali avevano ritenuto, senza particolari dubbi, di interpretare l’art. 97, comma 2, let. d), nel senso che sarebbe poi stato condiviso da questo Tribunale. Questa notazione serve a ribadire che a entrambe le interpretazioni va riconosciuto il medesimo valore scientifico (non potendosi sostenere che una delle due sia palesemente inattendibile dal punto di vista aritmetico e/o logico), per cui ai fini che qui rilevano va data preminenza alla formulazione letterale della disposizione. Il Tribunale, per le ragioni illustrate nei citati precedenti conformi, ha ritenuto di ricostruire la volontà del legislatore nel senso patrocinato dalla odierna ricorrente;</h:div><h:div>- il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati e accertamento del diritto della ditta ricorrente ad essere individuata quale aggiudicataria della presente gara (visto che le parti resistenti non hanno eccepito alcunché circa gli esiti della c.d. prova di resistenza e/o sulla correttezza dei calcoli sulla rideterminazione della soglia di anomalia esposti in ricorso).</h:div><h:div>Non deve invece farsi luogo a pronuncia sulla sorte del contratto, visto che lo stesso non risulta essere stato stipulato nelle more del giudizio;</h:div><h:div>- le spese di lite vanno compensate, in ragione dell’esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi, anche in grado di appello.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e compensa le spese del giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="05/02/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Raffaeli Maria Agnese</h:div><h:div>Tommaso Capitanio</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>