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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20160050020170301100110556" descrizione="assenze scolastiche - non rilevanti - risarcim" gruppo="20160050020170301100110556" modifica="3/20/2017 6:05:20 PM" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2016" n="00500"/><fascicolo anno="2017" n="00220"/><urn>urn:nir:tar.marche;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20160050020170301100110556.xml</file><wordfile>20160050020170301100110556.docm</wordfile><ricorso NRG="201600500">201600500\201600500.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Ancona\Sezione 1\2016\201600500\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>maddalena filippi</firma><data>20/03/2017 18:05:20</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Simona De Mattia</firma><data>05/03/2017 11:47:56</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/03/2017</dataPubblicazione><classificazione>450<nuova>450</nuova><ereditata>450</ereditata></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le  Marche</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maddalena Filippi,	Presidente</h:div><h:div>Gianluca Morri,	Consigliere</h:div><h:div>Simona De Mattia,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del provvedimento di non ammissione dello studente F. D. T. alla classe successiva, adottato il 7.6.2016, emesso dal Consiglio di Classe 4DC IPEN -OMISSIS-riunitosi il 7.6.2016;</h:div><h:div>- della conseguente comunicazione di rigetto del ricorso in autotutela datata 25.7.2016 - prot. n. 7419/C27, adottata dal Consiglio di Classe nella seduta del 22.7.2016;</h:div><h:div>- di ogni altro atto o provvedimento non conosciuto e comunque connesso, precedente e conseguente;</h:div><h:div>relativamente ai motivi aggiunti:</h:div><h:div>- del verbale del Consiglio della classe -OMISSIS- di Pesaro riunitosi il 31 agosto 2016 e della documentazione ivi richiamata e allegata;</h:div><h:div>- di ogni altro atto o provvedimento non conosciuto e comunque connesso, precedente e conseguente;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 500 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: </h:div><h:div>D. T. F. e D. T. E. , quest’ultimo in qualità di genitore già esercente la patria potestà su figlio minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenza Montoneri, C.F. MNTVCN68P56E243U, con domicilio eletto presso la stessa in Ancona, via S. Martino, 2; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Istituto d'Istruzione Superiore "-OMISSIS-" di Pesaro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29; </h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell’Istituto d'Istruzione Superiore "-OMISSIS-" di Pesaro;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2016 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>I. Lo studente in questione ha frequentato, nell’anno scolastico 2015/2016, la classe IV DC dell’Istituto d'Istruzione Superiore "-OMISSIS-" di Pesaro – -OMISSIS-. Conclusi gli scrutini di fine anno, il Consiglio di classe ha deciso di non procedere alla valutazione dell’allievo, in applicazione dell’art. 14, comma 7, del DPR n. 122 del 2009, avendo questi oltrepassato la quota massima di ore di assenza consentite, che, ai sensi della citata norma, è pari al 25% del monte ore annuale (cfr. comunicazione alla famiglia datata 7 giugno 2016).</h:div><h:div>Poiché la famiglia dello studente ha provveduto ad inoltrare una richiesta di autotutela avverso tale decisione, il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche ha avviato un’ispezione presso l’Istituto scolastico al fine di effettuare le necessarie verifiche. All’esito dell’ispezione, il Dirigente incaricato ha redatto una relazione ispettiva (datata 15 luglio 2016), in cui, dopo aver messo in evidenza diversi profili di illogicità e quindi di illegittimità nella decisione del Consiglio di classe di cui alla predetta comunicazione del 7 giugno 2016, ha proposto al Dirigente scolastico di riconvocarlo “<corsivo>in autotutela per il doveroso controllo di merito e di legittimità</corsivo>”.</h:div><h:div>Il Consiglio di classe, riunitosi nella seduta del 22 luglio 2016, ha tuttavia nuovamente deliberato, all’unanimità, la non ammissione dell’alunno alla classe successiva.</h:div><h:div>Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe sono insorti i ricorrenti, lamentandone l’illegittimità per i motivi di seguito sinteticamente illustrati:</h:div><h:div>1) le deroghe al limite di assenze annue consentite dall’art. 14, comma 7, del DPR n. 122 del 2009, stabilite dal Collegio dei docenti con circolare n. 8024/C 27 del 19 ottobre 2015 e richiamate nella circolare n. 400 del 3 giugno 2016, con particolare riferimento ai motivi di salute, sarebbero viziate da arbitrarietà e illogicità, atteso che implicherebbero un apprezzamento sulla natura e sulla gravità della patologia, con indebita sostituzione nella professione medica; peraltro, dal prospetto delle assenze dell’alunno risulterebbe che l’Istituto non ha tenuto conto di tre giorni di assenza giustificati da certificato medico per “<corsivo>-OMISSIS-</corsivo>”, rilasciato dal pronto soccorso dell’ospedale di Fano in data 17 ottobre 2015, con una prognosi di giorni 15 (il ragazzo, comunque, nonostante la prognosi, si è assentato da scuola per soli tre giorni);</h:div><h:div>2) sarebbero state violate le tutele prescritte dalla circolare n. 20 del 4 marzo 2011, prot. n. 1483, per omessa adeguata informazione alla famiglia dell’alunno sulla situazione scolastica dello stesso;</h:div><h:div>3) il monte ore sul quale è stata calcolata la percentuale di assenze coinciderebbe con quello previsto nel piano di studi e quindi non sarebbe stato preso in considerazione il cosiddetto “monte ore personalizzato”, ossia quello comprensivo di tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia a cui l’alunno ha partecipato nel corso dell’anno; né sarebbe stato adeguatamente considerato il profitto conseguito dallo studente, che rappresenta un elemento di valutazione ineludibile;</h:div><h:div>4) difetto di motivazione nel provvedimento adottato all’esito del riesame nella seduta del Consiglio di classe del 22 luglio 2016.</h:div><h:div>I ricorrenti chiedono, oltre all’annullamento degli atti impugnati, il risarcimento dei danni asseritamente subiti (quantificati, per equivalente, nella misura di € 50.000,00 o in quella ritenuta di giustizia) per effetto dell’illegittima non ammissione, soprattutto con riferimento al fatto che l’alunno si è visto costretto a chiedere il trasferimento in un altro Istituto e alla mancata partecipazione del medesimo alla vacanza studio di tre mesi in Irlanda, a cui avrebbe avuto diritto - essendosi qualificato tra i primi posti del corso di inglese da lui frequentato - se non fosse stato bocciato.</h:div><h:div>Con decreto monocratico n. 260 del 2016 è stata accolta l’istanza di misure cautelari ai fini di un ulteriore riesame da parte dell’Amministrazione scolastica.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 301 del 2016 il Tribunale, all’esito della trattazione collegiale, ha confermato la concessione dell’invocata misura cautelare, anche avuto riguardo alla circostanza che l’alunno aveva superato gli esami integrativi per l’iscrizione, per l’anno scolastico 2016/2017, alla classe V dell’Istituto Professionale -OMISSIS-di Fano e che occorreva tutelare, nelle more, l’interesse del medesimo alla continuità didattica, essendo già iniziato l’anno scolastico.</h:div><h:div>Con motivi aggiunti notificati il 3 novembre 2016 lo studente F. D. T. ha impugnato il verbale del Consiglio della classe IV DC dell’-OMISSIS- di Pesaro riunitosi il 31 agosto 2016 e la documentazione ivi richiamata e allegata - con cui, pur a fronte del decreto n. 260 del 2016 di questo TAR, è stata deliberata per la terza volta la sua non ammissione alla classe successiva - sollevando, anche rispetto a detto provvedimento, diversi profili di illegittimità.</h:div><h:div>Si sono costituiti in giudizio, per resistere, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e l’Istituto d'Istruzione Superiore "-OMISSIS-" di Pesaro.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>II. Il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati e vanno accolti per le ragioni che seguono.</h:div><h:div>II.1. L’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122 del 2009, prevede che, a decorrere dall’entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, ivi compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ogni studente, sia richiesta la frequenza ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato; le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, come previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite per assenze documentate e continuative, comunque, a giudizio del consiglio di classe, non pregiudicanti la possibilità di una valutazione degli alunni interessati.</h:div><h:div>In applicazione della citata disposizione, l’Istituto d’istruzione superiore “-OMISSIS-” di Pesaro, con circolare n. 8024/C 27 del 19 ottobre 2015, richiamata nella circolare n. 400 del 3 giugno 2016, ha stabilito le ipotesi di deroga al limite normativamente previsto, tra cui, per quanto attiene ai motivi di salute, i “periodi di degenza in ospedale ed eventuale convalescenza documentata” e le “cure programmate, terapie salva vita e/o indispensabili per il recupero della salute e assenze dovute a malattie infettive”.</h:div><h:div>E’ evidente l’intenzione dell’Istituto di circoscrivere le deroghe ai soli casi di eccezionale gravità, tali da comportare un effettivo impedimento alla presenza scolastica. Tuttavia, a meno di non voler ritenere che il Collegio dei docenti abbia esercitato un arbitrario sindacato <corsivo>ex ante</corsivo> sulla natura e sulla gravità delle patologie, sconfinando gli ambiti delle proprie competenze (come pure messo in evidenza nella relazione ispettiva del 15 luglio 2016), occorre interpretare le suddette circolari conformemente alla <corsivo>ratio</corsivo> ad esse sottesa, ossia nel senso che assume rilievo, al fine di ritenere un’assenza giustificata e quindi rientrante nelle ipotesi di deroga fissate dall’Istituto, qualsiasi sindrome o patologia che impedisca all’alunno di essere presente a scuola, ove accompagnata da una idonea certificazione medica.</h:div><h:div>In tale prospettiva, anche l’incidente sportivo occorso al ragazzo, in conseguenza del quale egli ha riportato un trauma -OMISSIS-, con prognosi di giorni 15, per cui sono stati prescritti riposo e terapia farmacologica (vedi verbale di pronto soccorso del 17 ottobre 2015, allegato n. 8 al ricorso introduttivo), assume rilievo nella misura in cui ha comportato l’impossibilità o anche solo la seria difficoltà di presenziare a scuola. Ed infatti, dal prospetto delle assenze relative all’alunno si evince che, in concomitanza al suddetto infortunio, egli si è assentato da scuola dal 17 ottobre 2015 (che coincide con il giorno in cui il medesimo si è recato al pronto soccorso accompagnato dal genitore) sino al 20 ottobre 2015, per un totale di tre giorni. Occorre evidenziare che il verbale di pronto soccorso reca, quale orario di accettazione, quello delle 21:15, sicché, anche a non voler ritenere che l’assenza del 17 ottobre 2015 sia riconducibile all’incidente (ben potendo questo essere avvenuto nel pomeriggio), appare comunque immotivata la valutazione dell’Istituto scolastico di non considerare giustificate le assenze del 21 e 22 ottobre 2015, nonostante la patologia sia stata certificata da una struttura medica e sia stata accompagnata da una prescrizione di riposo. </h:div><h:div>L’esclusione di tali due giorni (pari a dieci ore) dal computo totale delle ore di assenza non giustificate, già sarebbe bastata, invero, a rendere rispettato il limite massimo consentito per essere ammessi allo scrutinio finale.</h:div><h:div>II.2. Sempre l’art. 14, comma 7, del DPR n. 122 del 2009 prevede che la deroga al limite minimo di presenza “<corsivo>è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati</corsivo>”.</h:div><h:div>Nel caso in esame, non sussistono elementi da cui possa desumersi che le assenze dell’alunno abbiano influito negativamente sulla possibilità di procedere al suo scrutinio; al contrario, avuto riguardo al profitto scolastico complessivo e alle valutazioni intermedie, si evince che lo stesso, sotto tale profilo, appariva idoneo al passaggio alla classe successiva.</h:div><h:div>E’ quindi possibile e opportuno, anche alla luce della normativa vigente, che la presenza scolastica sia valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento; in altri termini, qualora l’alunno, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva (in termini, TAR Campania, Napoli, sez. IV, 16 settembre 2015, n. 4522, citata dai ricorrenti e dal dirigente tecnico nella relazione ispettiva del 15 luglio 2016, secondo cui “<corsivo>Far ripetere l'anno scolastico ad un alunno nonostante abbia riportato tutti voti sufficienti, appare, difatti, una misura che può gravemente nuocere al suo percorso formativo e di vita, in quanto lo costringe a ripetere insegnamenti già acquisiti ed a perdere l'opportunità di apprendere, nella classe superiore, nuove conoscenze, comportando, in ogni caso, un ritardo nel suo corso di studi. Ciò tanto più in quanto, data la sua giovane età, le assenze trovano probabilmente ragione anche in situazioni familiari che non consentono al ragazzo di essere sufficientemente seguito o, quantomeno, influiscono negativamente sul comportamento dello stesso</corsivo>”).</h:div><h:div>II.3. Peraltro, il fatto che l’alunno in questione abbia tenuto un rendimento scolastico nel complesso soddisfacente è dimostrato anche dalla sua partecipazione, con buoni risultati, alle attività svolte in orario extracurricolare nell’ambito dell’offerta formativa e a quelle relative al progetto di “alternanza scuola-lavoro”, in cui si è distinto, oltre che per i risultati conseguiti, per aver sempre tenuto un comportamento adeguato.</h:div><h:div>II.4. In presenza di tali elementi, quindi, l’ipotesi di una bocciatura andava valutata con particolare attenzione e avrebbe necessitato di una motivazione rafforzata, anche alla luce delle possibili azioni che la scuola avrebbe potuto porre in essere nel caso specifico oltre a quelle consuete (ad esempio mediante comunicazioni alla famiglia o la convocazione dei genitori al fine di rendere noti i rischi di una non ammissione), nell’ambito di un rapporto improntato a reciproca e fattiva collaborazione.</h:div><h:div>II.5. Per le suesposte ragioni, che assorbono ogni altro motivo, il ricorso e i motivi aggiunti vanno accolti; conseguentemente, gli impugnati provvedimenti di non ammissione allo scrutinio (e quindi alla classe successiva) vanno annullati. L’Istituto scolastico dovrà pertanto rideterminarsi, non tenendo conto del numero delle assenze quale ragione impeditiva ai fini al passaggio alla classe successiva.</h:div><h:div>III. Va invece respinta l’istanza risarcitoria contenuta in ricorso.</h:div><h:div>III.1. Invero, è principio pacifico quello secondo cui il risarcimento del danno non può mai essere conseguenza automatica dell’annullamento di un atto amministrativo, ma necessita dell’ulteriore positiva verifica circa la ricorrenza dei vari presupposti richiesti dalla legge (<corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, Sez. IV, 30 gennaio 2017, n. 361 e 12 febbraio 2013 n. 829), tra cui quello della colpevole condotta antigiuridica dell’Amministrazione.</h:div><h:div>In particolare, può affermarsi che sussiste il requisito della colpa solo se l’emanazione e l’esecuzione dell’atto impugnato siano avvenuti in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede alle quali l’esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi.</h:div><h:div>Nella fattispecie, il requisito dell’elemento soggettivo risulta assente. </h:div><h:div>Sul punto è sufficiente constatare che l’Amministrazione ha adottato il provvedimento di non ammissione dell’alunno allo scrutinio in pedissequa e letterale applicazione della circolare n. 8024/C 27 del 19 ottobre 2015, a sua volta richiamata nella circolare n. 400 del 3 giugno 2016, e ha perseverato nel determinarsi nel medesimo modo, anche all’esito della relazione ispettiva del 15 luglio 2016, per tutte le ragioni puntualmente esposte nel verbale del Consiglio di classe del 31 agosto 2016, riunitosi per il riesame sull’istanza di autotutela formulata dalla famiglia e dallo stesso Dirigente tecnico nella menzionata relazione ispettiva. In particolare, per quanto attiene alla giustificazione delle assenze, il Consiglio ha chiarito di aver tenuto in considerazione il solo certificato medico pervenuto agli atti dell’ufficio, datato 16 dicembre 2015 (unico prodotto dall’interessato), ma che tuttavia dette assenze non erano tali da rientrare nelle ipotesi di deroga indicate nelle sopra citate circolari. Del pari, sono stati chiariti i motivi per i quali l’Istituto scolastico ha ritenuto di dover escludere talune attività a cui lo studente ha preso parte dal monte ore personalizzato (si pensi al corso “<corsivo>English 4 you</corsivo>”) ovvero di non dover procedere a comunicazioni ulteriori alla famiglia rispetto alle notizie già contenute nel registro elettronico.</h:div><h:div>Trattasi, quindi, di valutazioni, che sebbene siano discutibili sul piano della legittimità nei termini innanzi precisati, non denotano un’assoluta arbitrarietà di giudizio e di comportamento, essendo piuttosto il frutto di una rigida applicazione di parametri normativi. Ne consegue che alcuna colpa, rilevante ai fini risarcitori, può essere imputata all’Amministrazione scolastica.</h:div><h:div>III.2. Occorre, inoltre, evidenziare, sotto il profilo dell’elemento oggettivo, che lo studente in questione, anche per effetto del decreto cautelare di questo Tribunale, ha ottenuto l’iscrizione con riserva al quinto anno di un diverso Istituto scolastico, che sta regolarmente frequentando; egli, quindi, non ha perso alcun anno scolastico e può conseguire la maturità nei termini ordinari, mentre la scelta di cambiare scuola è ascrivibile alla stessa volontà dell’interessato, che ben avrebbe potuto, invece, chiedere ed ottenere, anche presso l’Istituto scolastico di provenienza, un’iscrizione con riserva al quinto anno avvalendosi delle pronunce cautelari del TAR.</h:div><h:div>IV. Avuto riguardo alla soccombenza dei ricorrenti rispetto alla domanda risarcitoria, le spese del giudizio vanno compensate tra le parti. </h:div></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti:</h:div><h:div>- accoglie la domanda di annullamento in essi contenuta e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei sensi precisati in motivazione;</h:div><h:div>- respinge la domanda risarcitoria;</h:div><h:div>- compensa le spese del giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti ricorrenti.</h:div><h:div>Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/12/2016"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Michele Sabbatino</h:div><h:div>Simona De Mattia</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>