<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Parere.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250057420250625070357090" descrizione="" gruppo="20250057420250625070357090" modifica="25/06/2025 07:09:38" stato="2" tipo="26" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Ministero dell'istruzione e del merito" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><gabinetto anno="" n=""/><registro anno="2025" n="00574"/><fascicolo anno="2025" n="00636"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.C:parere.interlocutorio:00000-0000</urn><processoAmministrativo/><idTipoProvSDM>26</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM/><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250057420250625070357090.xml</file><wordfile>20250057420250625070357090.docm</wordfile><ricorso NRG="202500574">202500574\202500574.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\369 Luciano Barra Caracciolo\</rilascio><tipologia>Parere interlocutorio</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giovanni Grasso</firma><data>25/06/2025 07:09:38</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>26/06/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Consiglio di Stato</h:div><h:div>Sezione Consultiva per gli Atti Normativi</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>PARERE</h:div><h:div>Adunanza di Sezione del 10 giugno 2025</h:div><h:div>Luciano Barra Caracciolo,	Presidente</h:div><h:div>Giovanni Grasso, Davide Miniussi, Estensore</h:div><h:div>Carla Ciuffetti,	Consigliere</h:div><h:div>Daniele Cabras,	Consigliere</h:div><h:div>Davide Miniussi,	Correlatore</h:div><h:div>Sandro Menichelli,	Consigliere</h:div><h:div>Valeria Vaccaro,	Consigliere</h:div><h:div>Sebastiano Galdino,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>Schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167 (“<corsivo>Regolamento concernente l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’istruzione</corsivo>”).</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>Ministero dell'istruzione e del merito. </h:div></ricorrenti><resistenti/><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 87289 in data 30 maggio 2025, con la quale il Ministero dell'istruzione e del merito ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;</h:div><h:div>Esaminati gli atti e uditi i relatori Giovanni Grasso e Davide Miniussi;</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><motivazione id="mot"><h:div><corsivo>1.- Premesse. La richiesta di parere e la documentazione a corredo.</corsivo></h:div><h:div>Con nota prot. n. 87289 in data 30 maggio 2025, il capo dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’istruzione e del merito ha trasmesso, ai fini della espressione del prescritto parere, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica che introduce “<corsivo>modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, recante l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’istruzione</corsivo>”.</h:div><h:div>A corredo della richiesta sono stati contestualmente trasmessi: </h:div><h:div><corsivo>a</corsivo>) la relazione al Ministro, elaborata e sottoscritta dallo stesso capo dell’Ufficio legislativo, munita del pedissequo “<corsivo>visto</corsivo>” del Ministro ai fini della attivazione dell’<corsivo>iter </corsivo>consultivo, <corsivo>ex </corsivo>articolo 36 r.d. 21 aprile 1942, n. 444;</h:div><h:div><corsivo>b</corsivo>) lo schema di testo, con la ‘bollinatura’ del Ragioniere generale dello Stato;</h:div><h:div><corsivo>c</corsivo>) la relazione illustrativa, redatta in guisa informale;</h:div><h:div><corsivo>d</corsivo>) la relazione tecnica, bollinata ed accompagnata dalla verifica effettuata, con esito positivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;</h:div><h:div><corsivo>e</corsivo>) uno schema di “<corsivo>testo a fronte</corsivo>”, per un confronto comparativo con il vigente d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 167;</h:div><h:div><corsivo>f</corsivo>) la nota n. 42862 in data 19 marzo 2025, di attestazione della esenzione dall’AIR ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera <corsivo>h</corsivo>) del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, con il “<corsivo>visto</corsivo>” per adesione del capo del DAGL;</h:div><h:div><corsivo>g</corsivo>) l’analisi tecnico-normativa, redatta in guisa informale;</h:div><h:div><corsivo>h</corsivo>) la nota prot. n. 277 in data 19 marzo 2025, con la quale il capo dell’Ufficio legislativo del Ministero per la pubblica amministrazione ha espresso, “<corsivo>d’ordine del Ministro</corsivo>”, il proprio “<corsivo>formale concerto</corsivo>”;</h:div><h:div><corsivo>i</corsivo>) la nota prot. n. 23444 in data 28 maggio 2025, con la quale il capo di Gabinetto del Ministero per l’economia e le finanze ha espresso, “<corsivo>d’ordine del Ministro</corsivo>”, il proprio “<corsivo>formale concerto</corsivo>”;</h:div><h:div><corsivo>j</corsivo>) il verbale dell’incontro informativo con le organizzazioni sindacali, in data 10 aprile 2025;</h:div><h:div><corsivo>k</corsivo>) la nota prot. n. 3070 in data 11 aprile 2025, recante il parere dell’Organismo paritetico per l’innovazione;</h:div><h:div><corsivo>l</corsivo>) il parere, redatto in guisa informale e privo di sottoscrizione, del Comitato unico di garanzia;</h:div><h:div><corsivo>m</corsivo>) l’attestazione, a cura del Segretario, dell’avvenuta approvazione, in via preliminare, nella riunione del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2025.</h:div><h:div><corsivo>2.- Base legale, oggetto e contenuto del provvedimento normativo.</corsivo></h:div><h:div>Come chiarisce la relazione illustrativa, lo schema normativo in esame è diretto ad introdurre talune modifiche all’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell’istruzione e del merito, prevedendo all’uopo, con il metodo della novellazione, integrazioni e modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 167, recante il vigente “<corsivo>Regolamento concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’istruzione”,</corsivo> adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. </h:div><h:div>La base normativa è, per tal via, integrata dall’articolo 4, commi 1 e 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, i quali prevedono, ai fini della “<corsivo>revisione periodica dell’organizzazione ministeriale</corsivo>”, l’adozione di “<corsivo>regolamenti </corsivo>[…] <corsivo>emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400</corsivo>”, nonché dall’articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, richiamato dall’articolo 7, comma 1 del decreto legislativo n. 300, che affida allo strumento regolamentare “<corsivo>la costituzione e</corsivo>
				<corsivo>la disciplina degli</corsivo>
				<corsivo>uffici di diretta collaborazione del ministro</corsivo>”. </h:div><h:div>Nel merito, l’intervento è volto a recepire le modifiche organizzative nelle more introdotte da disposizioni di rango primario. In dettaglio: </h:div><h:div><corsivo>a</corsivo>) viene incardinata, presso gli uffici di diretta collaborazione, la struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale denominata “<corsivo>Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale</corsivo>”, istituita con la legge 8 agosto 2024, n. 121; </h:div><h:div><corsivo>b</corsivo>) viene definitivamente assegnata all’Ufficio di gabinetto la posizione di livello dirigenziale generale istituita dall’articolo 64, comma 6-<corsivo>sexies</corsivo>, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108; </h:div><h:div><corsivo>c</corsivo>) vengono ridefiniti i requisiti soggettivi dei vice capi di gabinetto e dei vice capi dell’ufficio legislativo del Ministero, allineandoli con quelli previsti per le medesime figure dai regolamenti che disciplinano gli Uffici di diretta collaborazione di altri dicasteri;</h:div><h:div><corsivo>d</corsivo>) si incrementa, in attuazione dell’articolo 1, comma 942 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), da sei a nove il numero delle unità di personale di livello dirigenziale non generale che sono assegnate – come già previsto dalla norma primaria nelle more dell’entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione – agli Uffici di diretta collaborazione.</h:div><h:div>Da ultimo, si precisa che l’emolumento corrisposto al Presidente dell’OIV è determinato dal Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (articolo 11, comma 4), al pari di quanto già previsto dall’articolo 11, comma 3 con riguardo ai componenti dell’OIV diversi dal Presidente.</h:div><h:div><corsivo>3.- Gli adempimenti del procedimento normativo. </corsivo></h:div><h:div>Sotto il profilo formale, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame procede, nei termini evidenziati, alla integrazione e modifica del vigente regolamento di organizzazione del Ministero richiedente, a suo tempo adottato – in forza dell’articolo 3, comma 6, del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 – con le forme derogatorie del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.</h:div><h:div>Si tratta di una scelta corretta e necessitata, in ragione del venir meno della transitoria copertura dell’opzione normativa di semplificazione, in ordine alla quale la Sezione ha peraltro, in plurime occasioni, espresso talune perplessità di carattere sistemico (cfr. il parere n. 1308 del 28 ottobre 2024).</h:div><h:div>Peraltro – pur non trattandosi di rilievo di per sé ostativo – resta in concreto disattesa l’indicazione metodologica della Sezione in ordine alla opportunità, in sede di “<corsivo>periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti</corsivo>” (cfr. articolo 17, comma 4-<corsivo>ter</corsivo> legge n. 400 del 1988) di evitare la perpetuazione nel tempo (ed il conseguente consolidamento, anche per via di progressiva novellazione) del paradigma formale non regolamentare, nell’auspicio di una opportuna riconduzione (superata la fase di eccezionale e temporanea deroga) al ben ordinato e cadenzato assetto delle fonti del diritto (cfr. il parere n. 1038 citato, al § 8, ove è anche richiamato il parere n. 1375 del 4 agosto 2021). </h:div><h:div>Di fatto, non è del tutto perspicuo come sopravvivano, e come si armonizzino, le previsioni dei precedenti regolamenti (adottati sia con decreto del Presidente della Repubblica, sia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) su cui si è accumulata una novellazione “a più strati”.</h:div><h:div><corsivo>4.- L’attività di concertazione.</corsivo></h:div><h:div>Con nota prot. n. 277 del 19 marzo 2025, è stato acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione. Si tratta, tuttavia, di un concerto: <corsivo>a</corsivo>) <corsivo>formalmente</corsivo> reso dal capo dell’ufficio legislativo, “<corsivo>d’ordine</corsivo>” del Ministro; <corsivo>b</corsivo>) <corsivo>sostanzialmente</corsivo> secco ed inarticolato, in quanto manifestato in termini di assenso puramente “<corsivo>formale</corsivo>” alla prosecuzione dell’<corsivo>iter</corsivo> normativo, a guisa di mero <corsivo>nulla-osta</corsivo>.</h:div><h:div>4.1.- Sotto il primo rispetto, la Sezione non può che ribadire (come reiteratamente chiarito: da ultimo e tra i molti, cfr. i pareri n. 328 dell’11 aprile 2025 e n. 518 del 26 maggio 2025) la giuridica inadeguatezza del ricorso alla formula organizzatoria dell’ordine, che “<corsivo>costituisce l’esercizio di un potere proprio della sfera di attribuzioni legali dell’autorità che lo impartisce in posizione (legale) di c.d. supremazia e, simultaneamente, attualizza la doverosità di una attività giuridica (e talora materiale) rientrante nella sfera legale di attribuzioni/competenze del soggetto (in posizione di c.d. subordinazione) che lo riceve</corsivo>”, sicché “<corsivo>non è idoneo ad attivare un trasferimento di poteri/compiti dall’autorità che lo impartisce al soggetto ricevente, laddove essi, come nel caso in rilievo, siano qualificabili come giuridicamente personali</corsivo>”.</h:div><h:div>Per converso, laddove il Ministro concertante intenda conferire ad un organo di <corsivo>staff</corsivo>, dotato di adeguate competenze normativamente predeterminate, il relativo adempimento formale – plausibilmente in ragione della connotazione spiccatamente tecnica, <corsivo>ratione materiae</corsivo>, della interlocuzione con l’autorità concertata, tale da attenuare o diluire (senza nondimeno mai elidere, trattandosi di procedimento normativo) il tratto di politicità della determinazione codecisionale – è abilitato a far ricorso al diverso strumento della delega c.d. di firma.</h:div><h:div>4.2.- Sotto il secondo profilo – fermo quanto precede – l’inadeguatezza, nella vicenda in esame, dell’apporto co-decisionale del Ministro concertante si correla ad un triplice e concorrente ordine di rilievi, che pare opportuno richiamare e ribadire.</h:div><h:div>Innanzitutto, l’organizzazione e la disciplina, con disposizioni di rango regolamentare, degli uffici dei ministeri – e, segnatamente, l’istituzione e la disciplina degli “<corsivo>uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l’amministrazione</corsivo>” (cfr. articolo 14, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, dettato in attuazione dell’articolo 95, comma 3 della Costituzione) – prevede il necessario coinvolgimento (che l’articolo 17, comma 4-<corsivo>bis</corsivo> della legge n. 400 del 1988 affida ad una preventiva “<corsivo>intesa</corsivo>”) del Presidente del Consiglio dei ministri. Questi è, invero, titolare del potere di <corsivo>coordinamento </corsivo>dell’attività dei singoli ministeri (articolo 95, comma 1 Cost.), sicché è abilitato (ed insieme onerato) ad interloquire, anche sul piano della definizione e periodica revisione degli assetti organizzatori, per concorrere a garantire il “<corsivo>rispetto dei principi</corsivo>” (di <corsivo>efficienza, efficacia e buon andamento </corsivo>infrastrutturale: cfr. articolo 17, comma 4-<corsivo>bis </corsivo>legge n. 400 cit. e articolo 4, comma 3 del decreto legislativo n. 300 cit., che all’uopo richiama l’articolo 1 della legge n. 241 del 1990 e l’articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001) e la “<corsivo>osservanza dei criteri</corsivo>” di razionalità distributiva (incentrati sui canoni di <corsivo>omogeneità funzionale</corsivo>, <corsivo>flessibilità</corsivo>, <corsivo>semplificazione</corsivo> e <corsivo>diversificazione </corsivo>tra attribuzioni finali e compiti strumentali sanciti dall’articolo 17, comma 14-<corsivo>bis</corsivo>, lettera <corsivo>b</corsivo>) legge n. 400 cit.).</h:div><h:div>Del resto, sono positivamente rimessi al rilevante apporto codecisionale del Presidente del Consiglio (e, per esso, al Ministro per la pubblica amministrazione, in forza della “<corsivo>delega di funzioni</corsivo>” da ultimo operata con il d.P.C.m. 12 novembre 2022) i compiti “<corsivo>di coordinamento, di indirizzo, di promozione di ogni necessaria iniziativa, anche normativa</corsivo> […] <corsivo>nonché di vigilanza e verifica</corsivo>” in materia di “<corsivo>lavoro pubblico, organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sistemi di gestione orientati ai risultati</corsivo>” (articolo 1, comma 1 d.P.C.m. cit.). Gli ambiti del suo intervento intercettano, in particolare, “<corsivo>tutte le attività</corsivo>” volta a volta correlate:</h:div><h:div><corsivo>a</corsivo>) alla organizzazione, al riordino e al funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche e segnatamente avuto riguardo alle “<corsivo>iniziative normative di razionalizzazione degli enti</corsivo>” (articolo 1, comma 2 lettera <corsivo>a</corsivo>);</h:div><h:div><corsivo>b</corsivo>) alle “<corsivo>iniziative di riordino e razionalizzazione di organi</corsivo>” (articolo 1, comma 2 lettera <corsivo>b</corsivo>) ed a quelle “<corsivo>dirette ad assicurare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità delle pubbliche amministrazioni</corsivo>” (articolo 1, comma 2, lettera <corsivo>c</corsivo>);</h:div><h:div><corsivo>c</corsivo>) alla “<corsivo>attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di</corsivo> […] <corsivo>organizzazione delle pubbliche amministrazioni</corsivo>” (articolo 1, comma 2, lettera <corsivo>h</corsivo>);</h:div><h:div><corsivo>d</corsivo>) alla “<corsivo>razionalizzazione degli apparati centrali e periferici della pubblica amministrazione</corsivo>” (articolo 1, comma 2, lettera <corsivo>r</corsivo>);</h:div><h:div><corsivo>e</corsivo>) al “<corsivo>coordinamento giuridico e ordinamentale sulle disposizioni relative alle materie rientranti nella</corsivo> propria] <corsivo>delega</corsivo>” (articolo 1, comma 2, lettera <corsivo>v</corsivo>).</h:div><h:div>Si tratta, in sostanza, di attribuzioni particolarmente rilevanti, trasversali e qualificate, tali da sollecitare un’attività di concertazione <corsivo>effettiva</corsivo>, <corsivo>concreta </corsivo>e <corsivo>sostanziale </corsivo>sulle iniziative normative incidenti sull’organizzazione amministrativa, anche al fine di scongiurare, nella prospettiva di un adeguato <corsivo>coordinamento</corsivo>, il rischio di “<corsivo>duplicazioni funzionali</corsivo>” e di sovrapposizione di competenze: a fronte di che un concerto secco ed inarticolato – meramente “<corsivo>formale</corsivo>” – assume, in sé, il tratto, sostanzialmente abdicativo, di una competenza non esercitata (cfr., per analogo ordine di rilievi, il parere n. 1308 del 28 ottobre 2024).</h:div><h:div>Peraltro – ancorché, come si è già osservato, il positivo riferimento al modulo dell’“<corsivo>intesa</corsivo>” (che sconta una consueta, quanto innocua, incertezza di vocabolario) si presti ad evocare, trattandosi di relazione di organi dello stesso ente (cfr. articolo 1, comma 1 legge n. 400 del 1988), il tratto della determinazione propriamente concertata (cfr. anche, in tal senso, l’articolo 17-<corsivo>bis</corsivo> della legge n. 241 del 1990) – non è da trascurare il peso peculiare che, anche nel linguaggio legislativo, il consenso del (Presidente del Consiglio o del) Ministro “<corsivo>per la pubblica amministrazione</corsivo>” riveste nella materia organizzativa, che abilita alla prefigurazione di un concerto “<corsivo>forte</corsivo>” e, certamente, non “<corsivo>formale</corsivo>”.</h:div><h:div>Il rilievo di tali considerazioni è, d’altra parte, confermato dall’assenza, normativamente autorizzata, di una analisi di impatto della regolazione: assenza che, per i regolamenti di organizzazione, si giustifica, in certa misura, anche in ragione della preventiva e motivata valutazione di coerenza, adeguatezza ed efficienza degli assetti infrastrutturali.</h:div><h:div>4.3.- Analogo ordine di osservazioni – sia sotto il profilo formale che sostanziale – va formulato relativamente al concerto espresso, per parte sua, dal Ministro dell’economia e delle finanze, con nota prot. 23444 del 28 maggio 2025: la cui funzione non è correlata alla (pur necessaria) verifica di neutralità finanziaria (affidata, come tale, alla apposita relazione tecnica, resa dal Ragioniere generale dello Stato), ma si incentra sulla valutazione e sull’apprezzamento delle complessive ricadute di ordine economico (nel senso delle efficienze ottenibili – o meno – mediante un’organizzazione razionale: cioè, qualificabile come tale sul piano delle interferenze e del coordinamento tra funzioni pubbliche, tra loro legalmente “interferenti”, che siano volte, simultaneamente, alla gestione degli interessi economico-fiscali dello Stato) e, quindi, “finanziario” in senso generale. Tali ricadute, appunto, nel caso, ancor di più, risultano obiettivamente riconnesse al momento della periodica revisione organizzativa di organi ed uffici.</h:div><h:div>4.4.- Alla luce delle considerazioni che seguono, è avviso della Sezione che, prima della definitiva approvazione dello schema di regolamento, debbano essere acquisiti nuovi atti di concerto del Ministro della pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, espressi nel rispetto delle indicazioni formulate.</h:div><h:div><corsivo>5.- Osservazioni nel merito.</corsivo></h:div><h:div>5.1.- L’articolo 1, comma 1, lettera <corsivo>d</corsivo>) dello schema di decreto, con l’introduzione di un comma 2-<corsivo>bis</corsivo> all’articolo 9 del d.P.C.M. n. 167 del 2002, incardina presso l’Ufficio di gabinetto del Ministro la posizione di livello dirigenziale generale di cui all’articolo 64, comma 6-<corsivo>sexies</corsivo>, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108.</h:div><h:div>Inoltre, l’articolo 1, comma 1 lettera <corsivo>e</corsivo>) introduce un nuovo articolo 9-<corsivo>bis </corsivo>nel d.P.C.M. n. 167, allo scopo: </h:div><h:div><corsivo>a</corsivo>) di incardinare presso l’Ufficio di gabinetto la “<corsivo>Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale</corsivo>”, già istituita ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 agosto 2024, n. 121; </h:div><h:div><corsivo>b</corsivo>) di preporre alla ridetta Struttura un “<corsivo>coordinatore con incarico dirigenziale di livello generale</corsivo>”, nominato ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della legge n. 12 del 2024, anche in deroga all’articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (vale a dire, facendo ricorso a “<corsivo>persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione</corsivo>”.</h:div><h:div>5.2.- Il duplice intervento si espone a qualche rilievo critico.</h:div><h:div>Sotto un primo profilo, l’articolo 64, comma 6-<corsivo>sexies </corsivo>del decreto-legge n. 77 del 2021 si articola in due, coordinate previsioni di matrice organizzativa: </h:div><h:div><corsivo>a</corsivo>) da un lato, prefigura – nel contesto di un articolato e generale “<corsivo>rafforzamento delle strutture amministrative</corsivo>”, occasionato e giustificato dall’implementazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – un complessivo “<corsivo>adeguamento della struttura organizzativa</corsivo>” del Ministero dell’istruzione (ora: Ministero dell’istruzione e del merito), da realizzare mediante “<corsivo>modifiche ai regolamenti di organizzazione vigenti</corsivo>”; </h:div><h:div><corsivo>b</corsivo>) dall’altro – e nella prospettiva di realizzazione di tale obiettivo – prevede l’istituzione di “<corsivo>tre posizioni di livello dirigenziale generale</corsivo>”, con un corrispondente incremento della “<corsivo>dotazione organica dei dirigenti di prima fascia</corsivo>”, autorizzando la relativa copertura finanziaria.</h:div><h:div>Ne sortisce, con ogni evidenza, la logica di un <corsivo>programmatico </corsivo>e <corsivo>razionale </corsivo>riassetto infrastrutturale, dichiaratamente ispirata (con le parole che inaugurano il Titolo VII del decreto-legge n. 77) ad un “<corsivo>rafforzamento della capacità amministrativa</corsivo>” del Ministero, cui è <corsivo>servente</corsivo> l’incremento delle risorse di personale, in termini di dotazione dirigenziale di primo livello.</h:div><h:div>È sintomatica della <corsivo>razionalità </corsivo>del disegno la circostanza: </h:div><h:div><corsivo>a</corsivo>) che la disposizione prefiguri l’adozione di regolamenti “<corsivo>di riorganizzazione</corsivo>” (per il quali il richiamo ai “<corsivo>sensi di cui al primo periodo</corsivo>” rende esplicita la finalità di “<corsivo>garantire la funzionalità degli uffici</corsivo>”); </h:div><h:div><corsivo>b</corsivo>) che la previsione di “<corsivo>adeguamento</corsivo>” sia riferita “<corsivo>ai regolamenti di organizzazione</corsivo>”, con un uso del plurale che non va sminuito, in quanto mira ad una <corsivo>complessiva </corsivo>riconsiderazione dell’assetto ministeriale, idoneo a coinvolgere sia gli uffici di <corsivo>staff </corsivo>(o di diretta collaborazione), sia gli uffici di <corsivo>line</corsivo>;</h:div><h:div><corsivo>c</corsivo>) che solo “<corsivo>nelle more</corsivo>” – e nella segnata prospettiva, temporalmente circoscritta, di assecondare “<corsivo>le esigenze connesse all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza</corsivo>”– le tre posizioni dirigenziali di nuova assegnazione risultano – “<corsivo>temporaneamente</corsivo>” – incardinate una (in posizione di <corsivo>staff</corsivo>) presso l’Ufficio di gabinetto, due (in posizione di <corsivo>line</corsivo>) presso i “<corsivo>rispettivi dipartimenti del Ministero</corsivo>”.</h:div><h:div>È tale, articolata razionalità che risulta complessivamente perduta nelle misure adottate con lo schema all’esame (il che rende ancora più significativa la sostanziale pretermissione di un momento di confronto e valutazione concertata, affidato al Ministro per la pubblica amministrazione, di cui si è detto).</h:div><h:div>Invero: </h:div><h:div><corsivo>a</corsivo>) innanzitutto, l’intervento appare <corsivo>settoriale</corsivo> (in quanto riferito solo agli uffici di diretta collaborazione) e <corsivo>limitato</corsivo> (sotto il profilo delle misure concretamente implementate), né dà conto – quanto meno in sede di una relazione adeguatamente illustrativa – della più ampia prospettiva riorganizzativa sulla quale è, negli evidenziati intendimenti della norma primaria, destinato ad incidere;</h:div><h:div><corsivo>b</corsivo>) inoltre, si limita – senza particolare vaglio giustificativo – a <corsivo>ratificare</corsivo> l’assegnazione di una delle tre posizioni dirigenziali di livello generale all’Ufficio di gabinetto, rendendo di fatto <corsivo>definitiva </corsivo>l’assegnazione, dichiaratamente “<corsivo>temporanea</corsivo>”, a compiti di “<corsivo>supporto</corsivo>” alle “<corsivo>funzioni di indirizzo politico-amministrativo</corsivo>”, occasionata dalle necessità di attuazione del piano di <corsivo>governance </corsivo>straordinario: laddove la volontà della legge – implicita, ma chiara e decifrabile – era orientata ad un riorganizzazione essenzialmente di <corsivo>line</corsivo> e non di <corsivo>staff</corsivo>.</h:div><h:div>5.3.- In analoga prospettiva, appare ancor meno decifrabile – e per vario profilo incongrua – la scelta di incardinare presso l’Ufficio di gabinetto (e, dunque, ancora in posizione di <corsivo>staff</corsivo>) la “<corsivo>struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale denominata «Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale»</corsivo>”<corsivo>
				</corsivo>istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dall’articolo 2, comma 1 della legge 8 agosto 2024.</h:div><h:div>La scelta, di cui non vengono fornite le giustificazioni in sede illustrativa, sembra sottendere un <corsivo>sovrappeso</corsivo>
				<corsivo>strategico generale </corsivo>(in termini di articolazione e definizione di uno <corsivo>specifico</corsivo>, <corsivo>prioritario </corsivo>ed <corsivo>autonomo </corsivo>indirizzo politico-amministrativo) conferito alla “<corsivo>filiera formativa tecnologico-professionale</corsivo>” ed alla programmatica “<corsivo>sinergia</corsivo>” con il “<corsivo>settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico</corsivo>” (cfr. articolo 2, comma 1 legge n. 121 del 2024).</h:div><h:div>Nella sua ricaduta operativa sul piano <corsivo>dell’organizzazione dei compiti e delle funzioni</corsivo>, tale assetto impatta tuttavia sul <corsivo>sistema costituzionale dell’istruzione</corsivo>, il quale è complessivamente ispirato, nel contesto di un ordinamento <corsivo>democratico</corsivo> e <corsivo>pluralistico</corsivo>, all’idea di una scuola “<corsivo>aperta a tutti</corsivo>” (articolo 34, comma 1 Cost.), orientata alla promozione e allo sviluppo “<corsivo>della cultura</corsivo>” e della “<corsivo>ricerca scientifica e tecnica</corsivo>”, in termini di “<corsivo>insegnamento</corsivo>” di “<corsivo>arte</corsivo>” e “<corsivo>scienza</corsivo>” (articoli 9, comma 1 e 33, comma 1 Cost.), ed alla garanzia del diritto dei “<corsivo>capaci e meritevoli</corsivo>”, anche se privi di mezzi, al raggiungimento dei “<corsivo>gradi più alti degli studi</corsivo>” (articolo 34, comma 2). </h:div><h:div>In tale contesto – che pure, di per sé, beninteso non contraddice, ancorché non assolutizzi, la prospettiva di un virtuoso raccordo tra la formazione culturale e l’inserimento nel mondo del lavoro – le esigenze di “<corsivo>formazione</corsivo>” più <corsivo>specificamente</corsivo> ed <corsivo>immediatamente</corsivo> correlate alla implementazione di una “<corsivo>filiera formativa professionale</corsivo>” (vale a dire, alla progettazione di percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità direttamente destinate all’accesso al “<corsivo>sistema delle imprese</corsivo>”) paiono obbedire ad una logica, pur sicuramente rilevante, di “<corsivo>elevazione professionale dei lavoratori</corsivo>” (cfr. l’articolo 35, co. 2 della Costituzione) – qualifica, quest’ultima, che prefigura il già avvenuto inserimento nel mondo del lavoro e, al contempo, la definitiva uscita dal sistema di istruzione – , che nondimeno rientra propriamente nei “<corsivo>rapporti economici</corsivo>” di cui al Titolo III della Parte I della Costituzione, e non nei “<corsivo>rapporti etico-sociali</corsivo>” di cui la Scuola è espressione (Titolo II).</h:div><h:div>A fronte della positiva istituzione di una apposita e strumentale “<corsivo>struttura tecnica di missione</corsivo>”, quella che appare, in definitiva, non adeguatamente giustificata (e che certamente non è imposta dalla norma primaria) è l’allocazione <corsivo>presso un organo di diretta collaborazione</corsivo>, in luogo di una – più razionale – integrazione all’interno della struttura dei Dipartimenti ministeriali.</h:div><h:div>5.4.- Le considerazioni che precedono militano per una complessiva rinnovazione, sotto i profili evidenziati, dell’istruttoria normativa.</h:div><h:div>Al qual fine giova soggiungere che – ancorché l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sia formalmente esclusa, in ragione della espressa esenzione di cui all’articolo 6, comma 1 lettera <corsivo>h</corsivo>) del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, di cui l’Amministrazione richiedente dà atto – le implementate misure organizzative prospettano, sotto vario profilo, significativi impatti attesi sui cittadini e sulle imprese, tali da sollecitare un più diffuso ed articolato sviluppo illustrativo nella redazione della apposita relazione di accompagnamento.</h:div><h:div>5.5.- In relazione alla previsione del nuovo articolo 9-<corsivo>bis</corsivo>, comma 2 del d.P.C.M. n. 167 del 2020, introdotto con l’articolo 1, comma 1, lettera <corsivo>e</corsivo>) dello schema di decreto, si osserva che è ivi sancito che “[l]<corsivo>a posizione dirigenziale e il contingente della Struttura tecnica di cui al comma 1 non sono compresi nel contingente di personale stabilito dall’articolo 9, comma 1, del presente regolamento</corsivo>” (cioè nel contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione). La norma primaria (articolo 2, comma 2, legge n. 121 del 2024) prevede, in effetti, un “<corsivo>corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del suddetto Ministero</corsivo>” limitatamente – appunto – al coordinatore della struttura tecnica, ma non per il “<corsivo>contingente costituito da personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito</corsivo>” (proprio in quanto già in servizio presso il Ministero in questione). </h:div><h:div>Sul punto, ancorché la Ragioneria generale dello Stato non abbia formulato rilievi, si segnala l’opportunità di un coordinamento con il regolamento di organizzazione “generale”.</h:div><h:div>Si rileva inoltre (fermi i rilievi che precedono sulla scelta di incardinare la struttura in esame nell’Ufficio di gabinetto) l’opportunità di precisare se la figura del relativo “<corsivo>coordinatore</corsivo>” con incarico dirigenziale di livello generale – il quale, in base all’articolo 9-<corsivo>bis</corsivo>, comma 2, ultimo periodo, non sarebbe compreso “<corsivo>nel contingente di personale stabilito dall’articolo 9, comma 1</corsivo>” del regolamento, ossia nel contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione che l’articolo 9, comma 1 stabilisce complessivamente in centotrenta unità, <corsivo>ivi inclusa</corsivo> (cfr. articolo 9, comma 2) una unità di personale di livello dirigenziale generale – <corsivo>coincida</corsivo> con la posizione dirigenziale di cui all’articolo 64, comma 6-<corsivo>sexies</corsivo> del decreto-legge n. 77 del 2021 (quest’ultima <corsivo>non inclusa</corsivo> nel contingente di cui all’articolo 9, comma 1 e, pertanto, non coincidente con la posizione di livello dirigenziale generale menzionata dal comma 2; cfr. articolo 9, comma 2-<corsivo>bis</corsivo> dello schema di regolamento) o se, invece, si tratti di una posizione <corsivo>aggiuntiva</corsivo>. </h:div><h:div>5.6.- Con l’articolo 1, comma 1 lettera <corsivo>a</corsivo>) e lettera <corsivo>b</corsivo>) – che rispettivamente integrano l’articolo 3, comma 3 e l’articolo 5, comma 3 del d.P.C.M. n. 167 del 2020 – si prevede che i requisiti soggettivi dei vice capi di gabinetto e dei vice capi dell’ufficio legislativo siano allineati (come chiarito nella relazione illustrativa) a quelli previsti per le medesime figure dai regolamenti che disciplinano gli uffici di diretta collaborazione di altri dicasteri (come, in particolare, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165, come modificato dal d.P.C.M. 6 aprile 2023, n. 89), prevedendo, in particolare, la possibilità di scegliere anche personale esterno all’’amministrazione, dotato di adeguate competenze. </h:div><h:div>Osserva la Sezione che tale innovazione – in sé priva di base normativa specifica e la sola per la quale sia emersa qualche osservazione da parte delle organizzazioni sindacali, in sede informativa, e del Comitato unico di garanzia, in sede istruttoria – si modificano i requisiti per la nomina, prevedendo che non soltanto uno (come è nella vigente disposizione), ma anche tutti e tre i vice capi possano essere individuati tra personale esterno alla Pubblica amministrazione. </h:div><h:div>Si segnala che, sul piano lessicale, le due previsioni potrebbero essere meglio coordinate: di “<corsivo>personale estraneo alla P.A.</corsivo>” si discorre soltanto con riferimento ai vice capi di Gabinetto, mentre per i vice capi dell’Ufficio legislativo si parla genericamente di “<corsivo>soggetti</corsivo>” dotati dei requisiti ivi indicati, sebbene anche in questo caso si tratti, all’evidenza, di personale estraneo alla Pubblica Amministrazione. </h:div><h:div>Appare, inoltre, opportuno suggerire l’inserimento – se del caso, nel corpo dell’articolo 9 – di un espresso richiamo all’articolo 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale prevede – per il conferimento di incarichi dirigenziali a personale estraneo alla P.A. – requisiti ulteriori e più stringenti rispetto a quelli previsti dallo schema normativo (ad esempio: l’impossibilità di rinvenire la qualificazione professionale del nominando nei ruoli dell’Amministrazione).</h:div><h:div><corsivo>6.- Conclusioni.</corsivo></h:div><h:div>Alla luce delle considerazioni che precedono, il parere della Sezione è interlocutorio, nel senso di sollecitare, nelle more del parere definitivo:</h:div><h:div><corsivo>a</corsivo>) l’integrazione della relazione illustrativa, che tenga conto dei rilievi formulati;</h:div><h:div><corsivo>b</corsivo>) la rinnovazione, secondo le formulate indicazioni sia di ordine formale che sostanziale, degli atti di concerto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per l’economia e le finanze.</h:div></motivazione><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>sospende l’espressione del parere, nelle more degli adempimenti di cui in motivazione.</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/06/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>GLI ESTENSORI</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Cesare Scimia</h:div><h:div>Giovanni Grasso, Davide Miniussi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>