<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Parere.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250056120250613134827957" descrizione="" gruppo="20250056120250613134827957" modifica="13/06/2025 14:45:24" stato="2" tipo="26" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Ministero dell'economia e delle finanze" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><gabinetto anno="" n=""/><registro anno="2025" n="00561"/><fascicolo anno="2025" n="00595"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.C:parere.interlocutorio:00000-0000</urn><processoAmministrativo/><idTipoProvSDM>26</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM/><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250056120250613134827957.xml</file><wordfile>20250056120250613134827957.docm</wordfile><ricorso NRG="202500561">202500561\202500561.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\369 Luciano Barra Caracciolo\</rilascio><tipologia>Parere interlocutorio</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Valeria Vaccaro</firma><data>13/06/2025 14:45:24</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/06/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Consiglio di Stato</h:div><h:div>Sezione Consultiva per gli Atti Normativi</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>PARERE</h:div><h:div>Adunanza di Sezione del 10 giugno 2025</h:div><h:div>Luciano Barra Caracciolo,	Presidente</h:div><h:div>Giovanni Grasso,	Consigliere</h:div><h:div>Carla Ciuffetti,	Consigliere</h:div><h:div>Daniele Cabras,	Consigliere</h:div><h:div>Davide Miniussi,	Consigliere</h:div><h:div>Sandro Menichelli,	Consigliere</h:div><h:div>Valeria Vaccaro, Sebastiano Galdino, Estensore</h:div><h:div>Sebastiano Galdino,	Correlatore</h:div></adunanza><oggetto><h:div>Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente «regolamento recante la definizione del contributo di entità significativa a carico dello Stato in attuazione dell'articolo 1, commi 857 e 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207».</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>Ministero dell'economia e delle finanze. </h:div></ricorrenti><resistenti/><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Vista la nota prot. n. 23425 del 27 maggio 2025, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;</h:div><h:div>Esaminati gli atti e uditi i relatori, consiglieri Valeria Vaccaro e Sebastiano Galdino.</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><motivazione id="mot"><h:div>Premesse. La richiesta di parere.</h:div><h:div>1. Con nota prot. n. 23425 del 27 maggio 2025, a firma del Capo dell’Ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze è stato trasmesso, ai fini della acquisizione del prescritto parere, lo schema di regolamento in oggetto.</h:div><h:div>A corredo della richiesta, sono pervenute:</h:div><h:div>a) la richiesta di parere sottoscritta digitalmente dal Ministro dell’economia e delle finanze;</h:div><h:div>b) lo schema di regolamento in formato pdf recante il bollino del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;</h:div><h:div>c) la relazione illustrativa e tecnica in formato pdf recante il bollino del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.</h:div><h:div>È altresì presente la nota 4.3.10.3/2025/79 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi comunica di concordare con il prosieguo dell'iter procedimentale per l'adozione del regolamento, nella formulazione del testo condivisa dal medesimo Dipartimento.</h:div><h:div>Considerato.</h:div><h:div>1. Il provvedimento dà attuazione all’articolo 1, commi 857 e 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”. In particolare, i predetti commi si inseriscono nel più ampio contesto delle misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica.</h:div><h:div>In via preliminare, di maggior portata generale, si evidenzia che non risultano allegate la relazione di “analisi dell'impatto della regolamentazione” (A.I.R.), accompagnata dalla relativa valutazione espressa dal “Nucleo di valutazione” (NUVIR), per le quali l’Ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze ha fatto riserva di una successiva trasmissione. </h:div><h:div>Non risulta, altresì, allegata la scheda di “analisi tecnico-normativa” (A.T.N.). </h:div><h:div>Tali atti costituiscono, rispettivamente, il primo, la premessa “sociologica” e fattuale - misurabile nei suoi elementi compositivi nonché nelle correlazioni tra loro che possono determinare un impatto o un altro, tra quelli desiderabili nell’ambito della ratio della legge giustificativa dell’intervento (impatti idealmente altrettanto misurabili) - della successiva formulazione delle norme.</h:div><h:div>In sostanza, quindi, l’A.I.R. giustifica <corsivo>ex ante</corsivo>, nell’ambito della procedura normativa tipizzata, le scelte effettuate. Nel mentre, il secondo di tali atti mancanti compie la verifica critica (cioè preferibilmente argomentata e non meramente schematica), che tale complessiva formulazione (con le concrete scelte proposte) rispetti, e si armonizzi “con”, la base legislativa della regolazione e l’insieme delle norme, dei vari livelli, del settore ordinamentale in cui essa si inserisce. Si tratta di una fase di riflessione/verifica di livello giuridico collocata a valle del testo della bozza ma, pur sempre, prima della decisione finale di considerare stabilizzato e definitivo il testo da sottoporre a parere.</h:div><h:div>In assenza di tali fasi normativamente tipizzate del processo normativo, la “definitività” e, dunque, la stessa “stabilità” rispetto ad un potenziale successivo momento di modifica del testo della bozza, non possono ritenersi correttamente raggiunte, non inverandosi la condizione ordinamentale per una pronuncia di questo Consiglio.</h:div><h:div>2. Inoltre, va aggiunto, la richiesta di parere sullo schema di Regolamento all’esame, pur essendo nella forma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, risulta sottoscritta dal Ministro dell’economia e delle finanze che la norma fonte del potere regolamentare individua come proponente.</h:div><h:div>In proposito, questo Consiglio più volte ha sottolineato che “è necessaria l’autorizzazione dell’Autorità politica (Ministro o Sottosegretario di Stato munito di idonea delega) per la richiesta del parere (cfr., <corsivo>ex multis</corsivo>, parere 3 gennaio 2019 n. 0063/2019; 28 dicembre 2018 n. 02962/2018 - e Id., n. 63/2019)”. Si vedano anche Cons. Stato, sez. I, n. 1239/2021, Cons. giust. amm. Sicilia, Sez. consult., 14/09/1993, n. 504, Cons. Stato, Sez. II, 24/11/1993, n. 1251.</h:div><h:div>Nel caso all’esame, la titolarità della potestà regolamentare è chiaramente individuata dalla legge citata nel Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, eventualmente, nel Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, in quanto dotato di adeguata delega per la materia/questione.</h:div><h:div>Pertanto la firma, apposta sulla richiesta di parere del Ministro dell’economia e delle finanze quale mero “proponente”, non è coerente con l’identità (in linea con il principio relativo alle attribuzioni) che deve risultare tra titolare del potere normativo e sottoscrizione della richiesta di parere. </h:div><h:div>Ed infatti, la titolarità del potere di proposta risulta disgiunta, e sostanzialmente diversa, sul piano volitivo e degli effetti infraprocedimentali (propulsivi e istruttori, piuttosto che finali e costituivi, con annesso un coessenziale ius variandi, proprio del titolare), dalla titolarità legislativa del potere di adozione del regolamento:  e ciò, almeno, in assenza di altre indicazioni espresse della fonte di legge ovvero di obiettive considerazioni  giuridico-sistematiche sulla natura degli interessi di cui si dispone col provvedimento normativo. </h:div><h:div>Anche sotto questo profilo, il testo della bozza non appare dotato di quella “definitività” e “stabilità” necessarie per il parere qui in rilievo: ed infatti, la già citata nota del Capo del Dipartimento degli Affari giuridici e legislativi della PCM non fornisce elementi sufficienti per ritenere che l’esercizio della potestà normativa propria dell’Autorità politica titolare in senso “costitutivo” (Presidente del Consiglio, eventualmente anche delegando ad un Sottosegretario), sia ad essa imputabile come consapevole espressione della sua volontà “finale” (appunto, in senso costitutivo dell’effetto di innovazione dell’ordinamento giuridico).</h:div><h:div>Si soggiunge che, poiché, in forza di quanto detto al punto 1., la sospensione interlocutoria del parere che ne deriva implica comunque una potenziale revisione della sostanza dell’assetto contenutistico delle norme proposte, la questione qui in trattazione fornisce la positiva occasione per un chiarimento che, prima di tutto, può trovare luogo all’interno delle Amministrazioni interessate (posto che il bilanciamento “politico” di taluni aspetti dell’elaborazione regolatoria, in varie forme di co-decisione, trova comunque un limite, scarsamente disponibile, nel principio della base legislativa, tipizzante procedura e contenuto dei regolamenti).</h:div><h:div>In linea di principio, avuto riguardo ad orientamenti emergenti - sia pure non esplicitamente, cioè con motivazioni che affrontassero in modo espresso il punto in questione - da precedenti pareri, la prassi della Sezione è stata che, in casi di trasmissione di schemi di dPCM non effettuata dal Presidente del Consiglio o suo delegato (Sottosegretario) si sia proceduto all’esame dei predetti schemi allorché questi fossero quelli relativi alla organizzazione dei vari ministeri (in tali casi, in forma semplificata rispetto all’emanazione mediante d.P.R., prevista a regime), appunto trasmessi dal Ministro proponente. </h:div><h:div>Sebbene, vada aggiunto che proprio in tali casi la procedura legale prevede che, comunque, sia, per così dire, immanente, il contributo “super-visorio” della stessa Presidenza del Consiglio, nella figura del Ministro della pubblica amministrazione. Momento, questo, particolarmente importante per preservare i criteri legali di razionalità, di efficienza ed efficacia che presiedono all’attività organizzativa, profilo che questo Consiglio, negli stessi pareri, non ha mancato di sottolineare, laddove entrassero in gioco contribuzioni di mero “nulla osta” o comunque privi di qualsiasi rilievo sostanziale da parte di quest’ultima Autorità. </h:div><h:div>Ma posto quanto da ultimo rilevato (circa la sostanzialità di varie forme di essenziale compartecipazione del “plesso” della Presidenza del consiglio, nell’ambito organizzativo), è peraltro palese che, nei casi ora menzionati - dunque, con tali schemi in forma semplificata adottati in luogo dell’adozione del d.P.R. - il Ministro proponente esercita un potere sostanzialmente e fortemente costitutivo dello schema regolamentare, destinato a regolare la struttura organizzativa affidata all’indirizzo politico della medesima Autorità politica.</h:div><h:div>Si tratta, con evidenza, dell’attribuzione “naturale” di conformare una serie di interessi auto-organizzatori che si collocano, oggettivamente e globalmente, nella sfera di attribuzioni principale, se non esclusiva, del (formale) proponente (tale che, pur secondo confini non ben tracciati dallo stesso Legislatore, l’intervento del Presidente del Consiglio “mima” quello di esternazione del Capo dello Stato nei casi, a regime, come s’è detto, di decreto controfirmato da quest’ultimo; e salvo, va rammentato, il costante coinvolgimento del Ministro della pubblica amministrazione, nella sua veste di delegato dello stesso Presidente del Consiglio).</h:div><h:div>Nel caso all’odierno esame, di contro, e in conclusione: </h:div><h:div>a) la norma di cui ai commi 857 e 858, citati, non disciplina materie o fattispecie, e soprattutto interessi sostanziali di natura sociale, interamente né “prevalentemente”, devoluti alla competenza del Ministro proponente (laddove il fine di contenimento della spesa pubblica si pone di pari passo con quello della verifica del raggiungimento dei fini di interesse pubblico dei benefici erogati, che esige, nella varietà delle amministrazioni erogatrici, un naturale coordinamento della Presidenza); </h:div><h:div>b) la nota (di natura istruttoria interna e propriamente propulsiva) del Capo del Dipartimento degli Affari giuridici e legislativi della PCM non fornisce elementi utili a comprendere se la potestà normativa propria dell’Autorità politica competente (Presidente del Consiglio) sia stata esercitata, come s’è detto, mediante una manifestazione di volontà espressa e consapevole ad essa imputabile (dunque, nel rispetto delle relative indicazioni di livello politico); </h:div><h:div>c) la normativa su cui impinge lo schema regolamentare in esame è una normativa speciale, - nel senso di settoriale, in quanto dedicata a un aspetto di complessiva e rafforzata vigilanza pubblica su un peculiare settore di attività e di figure soggettive (cfr. <corsivo>infra</corsivo>) -, regolamentando a livello soggettivo e oggettivo interessi e situazioni anche di rilevanza costituzionale; </h:div><h:div>d) non vi è, nella norma fonte del potere regolamentare, l’esplicitazione di alcun criterio tale da consentire al proponente di effettuare una scelta meramente tecnica (con riguardo al Ministro dell’economia, più specificamente: tecnico-finanziaria) e non, invece, latamente politica.</h:div><h:div>3. Pur ribadendosi che l’assenza delle informazioni che devono contenere le relazioni A.I.R. e A.T.N. ridonda in una carenza di elementi conoscitivi insuperabile, tale da non consentire alla Sezione di pronunciarsi, la Sezione ritiene tuttavia opportuno anticipare sin d’ora alcune osservazioni relative alle previsioni specifiche dello schema di regolamento, riservandosi di formulare ulteriori considerazioni in sede di espressione del parere definitivo.</h:div><h:div>4. In via preliminare occorre soffermarsi, pur brevemente, sulla natura regolamentare dello schema di dPCM all’esame.</h:div><h:div>Al riguardo, la Sezione osserva, che il predetto articolo 1, comma 857 della legge 207 del 2024 – base legale del suddetto decreto – non ne sancisce espressamente, sul piano formale, la natura regolamentare, facendo generico riferimento alla prospettica adozione, nel termine di novanta giorni decorrenti dalla entrata in vigore della legge, di un “decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze”, al fine di stabilire il “contributo di entità significativa”. </h:div><h:div>Tuttavia, per diffuso orientamento di questa Sezione (cfr. Sez. Atti Normativi, parere n. 2153/2017), da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, “<corsivo>gli indici qualificatori di un regolamento non sono soltanto di natura formale (tra questi, principalmente, l’uso legislativo del verbo &lt;regolare&gt;, o simili, oppure la denominazione di &lt;regolamento&gt;, oppure, ancora, il richiamo della legge n. 400/1988), ma anche di natura sostanziale, di tal che il &lt;vettore-forma&gt; dPCM può avere più sostanze &lt;causali&gt; quanto a funzione ed oggetto. Tuttavia, laddove si dettano norme direttamente incidenti, in modo innovativo, su intere classi di situazioni giuridiche, per l’avvenire (a parte la disciplina transitoria eventualmente formulabile), - avendosi così il carattere della c.d. astrattezza -, nonché su posizioni soggettive di varie categorie di figure soggettive, a numero indefinito (nella volontà della legge), - registrandosi così il carattere della c.d. generalità (sia pur, come detto, &lt;di settore&gt;) -,  e questo viene fatto &lt;a regime&gt;, cioè con disciplina - non relativa a un periodo di tempo delimitato, o delimitabile in base a un criterio rinvenibile in una fonte primaria -, disciplina che dovrebbe conformare organizzativamente sia le pp.aa. interessate (erogatori) che i beneficiari più disparati, in aggiunta alla astrattezza e alla generalità si riscontra anche, come carattere decisivo, quello della &lt;applicabilità ripetuta&gt;.</corsivo>”.</h:div><h:div>5. Lo schema di regolamento è composto da tre articoli.</h:div><h:div>L’articolo 1 reca la definizione di contributi di entità significativa a carico dello Stato stabilendo che sono tali quelli erogati da amministrazioni centrali dello Stato o da società da queste direttamente possedute, in misura maggioritaria, con esclusione delle società quotate e loro controllate, o da enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni centrali, che presentino determinati requisiti indicati alle successive lettere a) e b). Si rileva da subito la peculiarità di aver “escluso” le società pubblicamente partecipate “quotate”, e le loro controllate, sia sul lato dell’erogazione dei contributi, sia (successivamente), e meno razionalmente, su quello della loro qualità di beneficiarie dello stesso. Il complessivo impatto, finanziario e quantitativo, di tali previsioni andrebbe opportunamente verificato in sede A.I.R..</h:div><h:div>5.1 Avuto riguardo al comma 1, la rilevata assenza della relazione “A.I.R.” rende impossibile effettuare valutazioni in relazione alla previsione, contenuta nella stessa lettera a), di esclusione dal parametro della significatività dei contributi laddove aventi natura corrispettiva, retributiva, ovvero di quelli concessi sotto forma di credito di imposta: la distinzione categoriale dai contributi, peraltro non meglio definiti, “in senso stretto”, tende a sfumare in taluni di questi casi, poiché non sempre le fattispecie così escluse rispondono a criteri di pura formazione dei prezzi/corrispettivi sul mercato, potendosi celare devoluzioni di benefici patrimoniali in tutto assimilabili a un contributo.</h:div><h:div>Altri rilievi possono svolgersi sull’aspetto “quantitativo” dei contributi, così come disciplinato dalla lettera b): secondo tale lettera, sono considerati di entità significativa i contributi che “sono di importo pari o superiore a un milione di euro annui ovvero di ammontare pari al 50 per cento del totale delle entrate o del valore della produzione del soggetto beneficiario. Ai fini di cui alla presente lettera rilevano i contributi comunque percepiti, anche in forma disgiunta.” (Si è aggiunta la sottolineatura per una più immediata comprensione).</h:div><h:div>In particolare, la Sezione non dispone di informazioni per valutare la congruenza e giustificabilità delle soglie quantitative di “significatività” prescelte. I criteri come sopra configurati, peraltro, in ragione della preposizione disgiuntiva “ovvero” inserita alla predetta lett. b) del comma 1, risultano autonomamente due, ma non è chiaro se siano o meno applicabili disgiuntamente ed in base a quali presupposti. In altri termini, se il secondo di essi trovi applicazione anche quando la somma erogata sia, rispettivamente – altro aspetto non desumibile dal testo – superiore al milione (cioè il criterio subentra in tal caso per l’ipotesi di contributo superiore in guisa di esenzione), ovvero inferiore al milione (con l’effetto opposto di assoggettare anche contributi inferiori); mentre, appunto, in entrambe tali evenienze l’importo in questione sarebbe rapportabile alle “entrate” o al “valore della produzione” del beneficiario.</h:div><h:div>Quanto osservato non pare coerente, e comunque pienamente spiegabile, con la dichiarata ratio unificante dello schema e, ancor prima, della sua base legislativa del “contenimento della spesa”, espressamente declinato al comma 858. </h:div><h:div>Inoltre, l’indicazione del criterio del 50 per cento delle “entrate” o del “valore di produzione” risulta incompiuto, se non fuorviante, a causa della mancata previsione di una soglia superiore al 50 per cento (nello schema si fa riferimento ad un ammontare “pari al 50 per cento del totale delle entrate o del valore della produzione”, mentre nulla si dice in relazione all’ipotesi di un rapporto del contributo, con l’ammontare dei ricavi/entrate - presumibilmente iscritti nel bilancio- superiore al 50 per cento).</h:div><h:div>In ogni modo, a seconda del tipo di lettura resa – equivocamente - possibile dalla complessiva formulazione, tale duplice criterio sembrerebbe, alternativamente, destinato a creare uno sbilanciamento a scapito dei soggetti economicamente più deboli (laddove si applicasse il criterio del 50%, - come soglia – anche per contributi inferiori al milione, rendendoli assoggettabili), ovvero a favorire, in esenzione, soggetti con alti livelli di “entrate” o di “valore prodotto” che potrebbero fruire di contributi esclusi dalla disciplina di vigilanza anche ben superiori al milione.</h:div><h:div>5.2. Più in generale, l’assenza dell’A.I.R. e della stessa A.T.N., i cui obiettivi precipui sono proprio quelli di verificare <corsivo>ex ante</corsivo> l’impatto applicativo della scelta politica effettuata rispetto all’obiettivo prefigurato dal legislatore e di considerare il raggiungimento di tale obiettivo un <corsivo>target</corsivo> perseguito con effettività, rende difficile fare valutazioni rispetto alle logiche che hanno condotto alla definizione del contributo “significativo”, sebbene possa in astratto configurarsi, in attuazione della legge, un criterio misto (soggettivo e oggettivo).</h:div><h:div>La predetta carenza delle relazioni di rito, inoltre, non consente di conoscere né di valutare:</h:div><h:div>a) se siano state effettuate simulazioni in ordine al coordinamento applicativo tra i due criteri, che allo stato potrebbero portare alla segnalata applicazione cumulativa distorsiva; </h:div><h:div>b) quale dunque sia il rapporto tra i due criteri, se siano cioè da intendere come applicabili alternativamente in ogni caso (ma non si comprenderebbero i rispettivi presupposti di attivazione), ovvero in modo residuale, nel senso che, in applicazione congiunta, il secondo si applichi laddove non si superi la prima soglia, quindi in senso estensivo del regime di “vigilanza” (o viceversa, nei sensi più sopra rilevati); </h:div><h:div>c) quali, inoltre, siano le conseguenze della scelta operata sui criteri “a monte” volti a determinare la platea dei destinatari delle disposizioni regolamentari. In sostanza, non emerge quali razionali abbiano portato a prevedere la sostanziale esclusione di tutti i soggetti “non commerciali” più rilevanti, al punto che non si riesce ad immaginare, in modo diretto e perspicuo, una sfera soggettiva di applicazione che sia realmente rilevante (ai fini legalmente stabiliti). </h:div><h:div>Circa la preesistenza di sistemi legislativi di vigilanza e di “tutela” (talora) delle numerose categorie eccettuate, va peraltro considerato che dalla norma primaria, fonte dello schema in esame, non pare desumibile l’intenzione di far salve, per il principio di specialità, le discipline previgenti, rendendole impermeabili alle nuove esigenze legali qui in rilievo.</h:div><h:div>Dalle dimensioni delle esclusioni risultanti dal testo in esame, (e da qui, la ancor più stringente esigenza di un’A.I.R.) si potrebbe presagire la (quasi) inutilità della stessa emanazione della base legislativa: ciò, dato che il fenomeno sarebbe, in ipotesi, già regolato e “sotto controllo” nella sua maggior consistenza sociale-fattuale.</h:div><h:div>La disciplina regolamentare voluta dal Legislatore nel caso, come si è già sopra detto, risulta dotata, piuttosto, di un suo carattere di specialità, - in ragione del settore di interessi (finanziari e di effettività del perseguimento degli interessi pubblici giustificanti i contributi) e di figure soggettive coinvolte-, tale da assumere una natura obiettiva di “riordino” che, per non essere vanificato, dovrebbe ritenersi applicabile (nella sua “specialità” di <corsivo>ratio</corsivo> e di materia) anche a classi di soggetti destinatari di legge settoriali precedenti (col solo limite, appunto, - non del principio di successione tra leggi speciali e posteriore legge “generale” -, ma di quello della natura eventualmente rafforzata della legge vigente per talune categorie di soggetti, in derivazione di procedure costituzionali ad essi dedicate).</h:div><h:div>A conferma di quanto appena detto, vale la pena di aggiungere che il perimetro soggettivo di applicazione, così ristretto, assume ancor più rilievo in considerazione del fatto che il richiamato comma 858 dell’articolo 1 della legge n. 207 del 2024, estende, ai soggetti destinatari, in parola l’applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica già sperimentate utilmente per enti e organismi pubblici afferenti alla finanza statale di cui ai commi 591, 592, 593, 597, 598 e 599 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. In relazione a tale previsione, pare infatti opportuno evidenziare come la relazione tecnica a corredo del citato comma 858 – stante la finalità di potenziamento del controllo e del monitoraggio della spesa – evidenzi la suscettibilità della stessa di “determinare prevedibili conseguenze positive in termini di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, i cui effetti potranno tuttavia essere colti solo a consultivo, nel lungo termine”. Appare dunque evidente che un significativo restringimento del perimetro soggettivo finirebbe per incidere, seppur indirettamente, sul miglioramento dei saldi di finanza pubblica.</h:div><h:div>5.3. In conclusione, si ribadisce che non si dispone di informazioni verificate che in concreto consentano di valutare la lineare congruenza e rispondenza alla base legale delle scelte operate dall’Amministrazione circa l’individuazione: i) dei soggetti erogatori; ii) dei criteri in base ai quali i contributi assumono “significatività”; iii) della platea dei beneficiari che sarebbero assoggettati alle disposizioni del decreto in esame, ovvero esentati dalle stesse. In ogni caso si tratta di informazioni che per avere utilità andrebbero altresì rapportate all’ammontare complessivo delle erogazioni pubbliche oggetto della disciplina.</h:div><h:div>Si invita, pertanto, l’Amministrazione proponente a fornire nell’ambito dell’A.I.R. gli elementi sopra richiamati.</h:div><h:div>5.4. Il comma 2 dispone che l’erogazione dei contributi assume rilievo ove percepita dai soggetti beneficiari a partire dal 1° gennaio 2025 e che resta ferma la possibilità di rinuncia del contributo da parte dei medesimi beneficiari. A tale proposito, considerato che, verosimilmente, il decreto all’esame entrerà in nel secondo semestre del 2025, si osserva che la previsione della rinuncia ai contributi è suscettibile, in fase di prima applicazione, di rilevarsi priva di utilità nei confronti dei soggetti che hanno già percepito e utilizzato i contributi in argomento.</h:div><h:div>In ogni modo, qualora la possibilità di rinuncia del contributo sia da considerarsi una previsione a regime, si suggerisce, dal punto di vista redazionale, di inserirla in un comma autonomo.</h:div><h:div>6. L’articolo 2 reca disposizioni in ordine alle attività di verifica e alle comunicazioni previste dalle disposizioni di riferimento. In particolare, il comma 1 precisa che i collegi di revisione e sindacali, anche in forma monocratica, delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni che ricevono un contributo di entità significativa, assicurano, nell’ambito dei compiti e delle responsabilità ad essi attribuiti in base alla normativa vigente, lo svolgimento di apposite attività di verifica intese ad accertare che l’utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali i medesimi sono stati concessi, ovvero abbia dato luogo alla realizzazione dei progetti previsti prevedendo che tali organi di controllo provvedano a inviare, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui i contributi sono stati erogati, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.</h:div><h:div>Il comma 2 precisa che, ove non già esistenti, gli organi di controllo di cui al comma 1 sono costituiti, anche in forma monocratica, dai soggetti beneficiari dei contributi, previa approvazione delle occorrenti modifiche statutarie, regolamentari e organizzative, al fine di assicurare lo svolgimento degli adempimenti previsti. Anche per tale previsione, per comprendere la reale portata applicativa, si fa riserva di esaminare il contenuto dell’A.I.R..</h:div><h:div>Il comma 3 prevede che il mancato invio della relazione, ovvero la comunicazione di mancata esecuzione del progetto o di mancato rispetto delle finalità per le quali il contributo era stato concesso è valutata ai fini dell’eventuale ammissione alla erogazione di contributi pubblici o del medesimo contributo, qualora previsto, nella successiva annualità.</h:div><h:div>Il comma 4, infine, dispone che i soggetti erogatori indicati all’alinea del comma 1 dell’articolo 1 siano tenuti, entro il 28 febbraio di ciascun anno, a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli esiti dell’attività di ricognizione delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni, a favore delle quali risultino essere stati assegnati nel corso del precedente esercizio finanziario contributi di entità significativa.</h:div><h:div>6.1. Quanto al profilo sanzionatorio, si osserva, come lo stesso sembrerebbe particolarmente tenue e quindi non congruo a garantire la “effettività”, qui più volte richiamata, della disciplina voluta dalla fonte primaria, soprattutto se letto in una logica preventiva. Si prende atto che nell’ambito della relazione illustrativa a corredo si cita la coerenza con il “quadro regolatorio vigente”, ma anche tale valutazione pecca di una più volte rilevata genericità, che non giova alla chiara comprensione delle scelte effettuate.</h:div><h:div>Si invita pertanto l’Amministrazione a fornire al riguardo elementi di dettaglio.</h:div><h:div>7. L’articolo 3, al comma 1, demanda ad una direttiva del Ministero dell’economia la fissazione delle modalità per la trasmissione in via telematica della relazione di cui all’articolo 2, comma 1, nonché l’emanazione delle necessarie disposizioni operative, applicative e di coordinamento tecnico del decreto. Al riguardo si ritiene necessario che sia inserito un termine entro il quale adottare tale direttiva.</h:div><h:div>Il comma 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria. In particolare, si prevede che “l’attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento è assicurata dalle pubbliche amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.</h:div><h:div>In primo luogo, pare utile evidenziare che la relazione tecnica dell’art. 1, comma 857 della legge 207/2024 cita quale “pubblica amministrazione interessata”, il solo Ministero dell’economia e delle finanze. La Sezione, anche su tale aspetto, ritiene necessario che l’Amministrazione riferisca fornendo elementi più di dettaglio circa le (potenzialmente numerose) Amministrazioni coinvolte.</h:div><h:div>Inoltre, alla luce della necessità di verifica dell’ingente mole di informazioni che saranno contenute nelle relazioni da ricevere ai sensi del predetto articolo 2, in via telematica, pare opportuno che l’Amministrazione fornisca conferme circa l’assenza di oneri, e quindi in ordine alla ragionevole attendibilità della clausola di invarianza.</h:div><h:div>Infine, resta inteso che, in ossequio alla natura regolamentare, il testo dovrà essere sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti.</h:div><h:div>Per quanto esposto in precedenza, la Sezione sospende l’emissione del parere in attesa degli incombenti di cui in motivazione.</h:div></motivazione><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>sospende l’emissione del parere in attesa degli incombenti di cui in motivazione.</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/06/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>GLI ESTENSORI</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Cesare Scimia</h:div><h:div>Valeria Vaccaro, Sebastiano Galdino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>