<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Parere.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250056020250611220702659" descrizione="" gruppo="20250056020250611220702659" modifica="11/06/2025 22:16:29" stato="2" tipo="25" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Ministero dell'economia e delle finanze" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><gabinetto anno="" n=""/><registro anno="2025" n="00560"/><fascicolo anno="2025" n="00594"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.C:parere.sospensivo:00000-0000</urn><processoAmministrativo/><idTipoProvSDM>25</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM/><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250056020250611220702659.xml</file><wordfile>20250056020250611220702659.docm</wordfile><ricorso NRG="202500560">202500560\202500560.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\369 Luciano Barra Caracciolo\</rilascio><tipologia>Parere sospensivo</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Daniele Cabras</firma><data>11/06/2025 22:16:29</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/06/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Consiglio di Stato</h:div><h:div>Sezione Consultiva per gli Atti Normativi</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>PARERE</h:div><h:div>Adunanza di Sezione del 10 giugno 2025</h:div><h:div>Luciano Barra Caracciolo,	Presidente</h:div><h:div>Giovanni Grasso,	Consigliere</h:div><h:div>Carla Ciuffetti,	Consigliere</h:div><h:div>Daniele Cabras, Sebastiano Galdino, Estensore</h:div><h:div>Davide Miniussi,	Consigliere</h:div><h:div>Sandro Menichelli,	Consigliere</h:div><h:div>Valeria Vaccaro,	Consigliere</h:div><h:div>Sebastiano Galdino,	Correlatore</h:div></adunanza><oggetto><h:div>Schema di decreto ministeriale recante “Regolamento generale delle lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza”.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>Ministero dell'economia e delle finanze. </h:div></ricorrenti><resistenti/><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Vista la nota in data 27 maggio 2025, prot. n. 23381, con la quale il Capo ufficio legislativo-finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;</h:div><h:div>Esaminati gli atti e udito i relatori, consiglieri Daniele Cabras e Sebastiano Galdino</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><motivazione id="mot"><h:div>Premesso:</h:div><h:div>1.Con nota in data 27 maggio 2025, prot. n. 23381, il Capo ufficio legislativo-finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ha trasmesso lo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze recante “Regolamento generale delle lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza”.</h:div><h:div>Alla richiesta di parere risultano allegati, oltre al testo bollinato del provvedimento normativo:</h:div><h:div>a)	la “relazione per il Ministro”, sottoscritta in data 26 febbraio 2025 dal direttore dell’agenzia delle dogane e dei monopoli nonché munita del visto del Ministro e della autorizzazione alla trasmissione al Consiglio di Stato del 18 aprile 2025;</h:div><h:div>b)	la “relazione illustrativa”, redatta in guisa informale;</h:div><h:div>c)	la “relazione tecnica”, bollinata;</h:div><h:div>d)	l’”Analisi tecnico-normativa”;</h:div><h:div>e)	l’”Analisi dell’Impatto della Regolamentazione”, con relativa valutazione del NUVIR (Nucleo di valutazione dell’impatto della regolamentazione istituito presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri);</h:div><h:div>f)	la nota in data 14 aprile 2025, prot. n. 85151 del Ragioniere Generale dello Stato, che nel restituire il testo dello schema di decreto all’ufficio legislativo-finanze, “comunica di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare in ordine all’ulteriore corso del predetto provvedimento”.</h:div><h:div/><h:div>2. La base normativa dello schema in esame si rinviene nell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, “Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 78”, in base al quale la disciplina dei giochi, fra i quali sono ricomprese le lotterie ad estrazione istantanea, “è introdotta ovvero adeguata con appositi regolamenti”.</h:div><h:div>I principi ed i criteri direttivi per l’emanazione del predetto decreto legislativo risalgono, a loro volta, alla legge delega per la riforma fiscale e precisamente all’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, “Delega al Governo per la riforma fiscale”, concernente il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici.</h:div><h:div>Tra questi principi e criteri direttivi, al comma 2, lettera g), del predetto articolo 15, è citato, tra gli altri, quello del “riparto tra la fonte regolamentare e l’atto amministrativo generale della disciplina dei singoli giochi e delle condizioni generali di gioco nonché delle relative regole tecniche, anche di infrastruttura”. </h:div><h:div>L’esigenza che la legge intende soddisfare attraverso questo principio è esattamente quella di definire con lo strumento del regolamento la disciplina di carattere generale delle lotterie ad estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza, rimettendo quella di dettaglio alle determinazioni direttoriali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.</h:div><h:div> In coerenza con questo criterio di riparto - come afferma la “Relazione al Ministro” -, è stato predisposto lo schema di regolamento ministeriale in esame, per definire la disciplina di carattere generale delle lotterie ad estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza.   </h:div><h:div>La “Relazione illustrativa” precisa, inoltre, che il citato decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, all’articolo 23, comma 6, ha previsto la pubblicazione di “avvisi di preinformazione per divulgare l'intenzione di bandire la gara e raccogliere utili elementi informativi dalla conseguente reazione del mercato, tenuto conto della scadenza nell'anno 2028 della vigente concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali a estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza, e per la relativa raccolta, e tenuto conto altresì della esigenza, funzionale agli interessi pubblici di settore, di assicurare la più ampia partecipazione alla relativa procedura di affidamento”.   </h:div><h:div>Per soddisfare tale esigenza, nelle more dell’emanazione del testo normativo afferente il gioco fisico e nella presumibile necessità di emanare appositi regolamenti per le diverse tipologie di gioco, la relazione illustrativa rimarca l’esigenza di disporre, nel più breve tempo possibile, della disciplina regolatoria unitaria delle lotterie ad estrazione istantanea, sia fisiche (ancorché, come detto, il relativo decreto legislativo deve essere ancora emanato) che telematiche. Va in ogni caso rilevato come il regolamento in esame sia destinato a sostituire il Decreto ministeriale 12 febbraio 1991, recante “Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea”, adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento. Tale ultima base normativa deve ritenersi autonomamente idonea a consentire un nuovo esercizio della potestà regolamentare, ferma restando la necessità di tenere conto delle sopravvenienze normative di livello primario.</h:div><h:div>3.L’articolo 1, comma 1, del già citato decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, stabilisce che le disposizioni del medesimo decreto costituiscono il quadro regolatorio di fonte primaria della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia.</h:div><h:div>Con riferimento alle lotterie, quelle ad estrazione istantanea fisiche (cd. Gratta e Vinci) sono giochi destinati al canale fisico; le lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza o telematiche sono invece destinate alla fruizione sul canale telematico.   </h:div><h:div>Entrambi i prodotti sono unitariamente affidati in concessione ad un soggetto privato, in base al disposto normativo di cui all’articolo 21 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, con modificazioni, con la legge 3 agosto 2009, n. 102.</h:div><h:div>Riguardo al decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, va precisato che, a fronte della asserita valenza di carattere generale di cui al comma 1, il successivo comma 2 rettifica parzialmente la portata del provvedimento, precisando che il decreto reca il riordino delle disposizioni di carattere generale applicabili “ai giochi pubblici e, in particolare, di quelle relative ai giochi a distanza” e che per quanto riguarda, invece, le disposizioni relative ai giochi pubblici raccolti attraverso rete fisica, queste “saranno contenute in un successivo decreto legislativo emanato dopo la definizione di una apposita intesa programmatica al riguardo tra Stato, regioni e enti locali”.</h:div><h:div>Allo stato la disciplina vigente è rinvenibile:</h:div><h:div>a)	 nell’articolo 21 del decreto-legge 1° agosto 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che disciplina il rilascio di concessioni in materia di giochi;</h:div><h:div>b)	nella legge 4 agosto 1955, n. 722, come modificata dalla legge 26 marzo 1990, n. 62, e nel relativo decreto ministeriale di attuazione del 12 febbraio 1991, n. 183 (decreto ministeriale che lo schema in esame all’articolo 17 abroga).</h:div><h:div>Inoltre, attualmente le lotterie ad estrazione istantanee sono regolate mediante singoli provvedimenti amministrativi che, di volta in volta, individuano gli elementi di riferimento di ciascuna lotteria.  </h:div><h:div>Lo schema di regolamento in esame, come espressamente afferma la relazione AIR, è stato predisposto con l’intento di “riportare all’interno dello stesso tematiche affrontate nello specifico, per ciascuna lotteria, nei singoli provvedimenti amministrativi, realizzando una struttura sicuramente più organica con definizione di regole generali in grado di fronteggiare le attuali esigenze, specialmente se contenenti profili tecnici, ad oggi, infatti, affrontate direttamente con provvedimenti amministrativi di carattere generale”. </h:div><h:div>Lo schema di regolamento, in sostanza, in linea con quanto previsto dalla legge delega, ha l’obiettivo, da un lato, di definire i parametri generali entro i quali le determinazioni direttoriali possono disciplinare le singole lotterie, garantendo così una maggiore certezza dell’azione amministrativa ed un più corretto uso della discrezionalità attribuita all’Agenzia, dall’altro di garantire una migliore programmazione delle attività del concessionario e dell’Agenzia, anche al fine della massimizzazione degli utili erariali. </h:div><h:div>Le disposizioni dello schema di regolamento proposto costituiscono, in definitiva, - come sottolinea la relazione Air - il perimetro normativo delle lotterie, prevedendo regole precise nonché le caratteristiche peculiari e identificative, rinviando a determinazioni direttoriali dell’Agenzia – in ossequio al principio di riparto previsto dalla legge delega innanzi richiamato – la disciplina di dettaglio da inserire nei provvedimenti di indizione delle singole lotterie. </h:div><h:div>In concreto, la disciplina generale, cui sono improntate le singole disposizioni, tende a chiarire gli aspetti definitori dei prodotti, i meccanismi generali che governano il prodotto lotteria ad estrazione istantanea e con partecipazione a distanza, le specifiche di fruizione del gioco attraverso il canale fisico e quello a distanza, e altri aspetti di carattere generale. </h:div><h:div>4.Lo schema di regolamento si compone di 18 articoli. </h:div><h:div>L’articolo 1 indica che la finalità del regolamento è quella di individuare la disciplina generale delle lotterie affidate in concessione. L’articolo 2 fornisce le definizioni dei termini contenuti negli articoli dello schema. L’articolo 3 illustra le caratteristiche generali e di sicurezza delle lotterie ad estrazione istantanea definendole come i giochi per i quali la combinazione casuale di vincita è predeterminata e celata attraverso dispositivi tali da impedire la visualizzazione dell’esito prima dell’acquisto.</h:div><h:div>L’articolo 4 fissa le caratteristiche essenziali del prodotto lotteria ad estrazione istantanea, la struttura dei premi e le modalità di generazione degli esiti delle giocate. L’articolo 5 detta i principi generali inerenti al valore del payout e all’ammontare dei singoli premi relativi a ciascuna lotteria. In particolare, è stabilito che il valore medio complessivo del playout, per tutte le lotterie, non deve essere superiore al 75% della raccolta, mentre l’importo dei singoli premi può essere fissato tra euro 0,10 ed euro 10.000.000,00. L’articolo 6 prevede le caratteristiche specifiche delle lotterie fisiche, le modalità di produzione del biglietto e il relativo contenuto minimo.</h:div><h:div>L’articolo 7 definisce le caratteristiche specifiche delle lotterie con partecipazione a distanza, caratterizzate dalla presenza di giocate telematiche da effettuarsi, con addebito sul conto di gioco del giocatore, presso un punto di vendita a distanza. Come per gli altri giochi fruibili online, al fine di prevenire i disturbi da gioco d’azzardo, è prevista un’adeguata durata delle giocate telematiche, utilizzando meccanismi di intrattenimento del giocatore, senza necessariamente dover procedere all’acquisto di una nuova giocata telematica. L’articolo 8 stabilisce che il prezzo della giocata può essere fissato in un importo compreso tra euro 0,10 ed euro 100,00. L’articolo 9 richiama la vigente previsione di legge relativa all’applicazione della ritenuta sulle vincite delle lotterie.</h:div><h:div>L’articolo 10 disciplina le differenti modalità tecniche di riscossione delle vincite. L’articolo 11 definisce i termini di conservazione dei biglietti vincenti, a seconda se siano riscossi attraverso i punti di vendita fisici o direttamente presso il concessionario. L’articolo 12 prevede che viene demandata al provvedimento direttoriale dell’Agenzia la disciplina di dettaglio di indizione e chiusura delle singole lotterie. L’articolo 13 stabilisce che con provvedimento direttoriale possano essere previste modalità di digitalizzazione delle lotterie ad estrazione istantanea. L’articolo 14 prevede l’istituzione di una Commissione di vigilanza deputata al controllo delle operazioni di validazione delle vincite di fascia alta.</h:div><h:div>L’articolo 15 prevede che con provvedimento direttoriale possono essere stabilite le disposizioni necessarie per adeguare le lotterie esistenti ai criteri previsti dal presente regolamento. L’’articolo 16 fissa i termini di efficacia delle determinazioni direttoriali adottate ai sensi del regolamento a partire dal giorno successivo alla pubblicazione. L’articolo 17 dispone l’abrogazione del decreto del ministro delle finanze 12 febbraio 1991, n. 183, recante “Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea” emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 62. L’articolo 18 fissa l’entrata in vigore del decreto decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.</h:div><h:div>Considerato:</h:div><h:div>1.Come già ricordato, l’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi, al fine di riordinare le disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici. In tal senso, il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, ha provveduto a disciplinare il gioco a distanza, disponendo, altresì, all’articolo 6, comma 2, di procedere alla disciplina delle diverse tipologie di gioco attraverso appositi regolamenti.</h:div><h:div>Il legislatore delegato, in relazione all’esigenza di riparto evidenziata dalla legge delega ricordata in premessa, ha disposto di disciplinare con regolamenti i criteri generali di disciplina dei giochi, in tal modo realizzando un razionale riparto tra le scelte di carattere generale demandate al regolamento e quelle di carattere specifico dei singoli giochi da attribuire alla competenza dell’Agenzia.</h:div><h:div/><h:div>Permane quale elemento di criticità il fatto che - come accennato - nell’ambito della disciplina delle lotterie ad estrazione istantanea, resta ancora da riordinare il settore afferente alle lotterie fisiche che, attualmente, sono essenzialmente gestite attraverso singoli provvedimenti amministrativi volti ad individuare gli elementi di riferimento di ciascuna lotteria. Di qui l’esigenza di intervenire, oltre che con specifiche disposizioni da emanare con decreto legislativo al pari delle lotterie a distanza, anche con apposito ulteriore regolamento. </h:div><h:div>Non può sottacersi, inoltre, che data la copiosa presenza di disposizioni normative distribuite in una molteplicità di testi normativi intervenuti nel corso del tempo, alcune particolarmente datate, che insistono in un settore delicato e rilevante per le entrate del bilancio dello Stato (la relazione AIR segnala che nel 2024 la raccolta delle lotterie ad estrazione istantanea, comprese quelle con partecipazione a distanza, ha superato l’ammontare di 12,6 miliardi di euro), andrebbe valutata l’opportunità di attuare il “riordino delle disposizioni vigenti” di cui all’articolo 15, comma 1, della legge n. 11 del 2023 cit.,  prevedendo una sistemazione organica della materia delle lotterie, ai sensi di quanto previsto dalla legge 29 luglio 2003, n. 229,  “Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione- Legge di semplificazione 2011”:</h:div><h:div>:</h:div><h:div>a)	 un riassetto normativo complessivo della materia mediante l’adozione di uno specifico codice volto alla creazione di una raccolta organica di tutte le norme di livello legislativo su tutta la materia, garantendo in tal modo effettività alle numerose norme che nel tempo sono intervenute;</h:div><h:div>b)	un riassetto regolamentare ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.</h:div><h:div>Si ritiene in ogni caso opportuno richiamare l’attenzione sull’esigenza di provvedere quanto prima al riordino delle disposizioni concernenti le lotterie fisiche in modo da definire compiutamente anche questo settore, pur nella considerazione che, per molteplici aspetti, risulta similare al gioco fruito attraverso i canali a distanza il quadro normativo specifico di riferimento.</h:div><h:div>2. Ciò premesso sul piano generale, va preliminarmente rilevato l’inadeguatezza dell’AIR - evidenziata dallo stesso NUVIR - che la rende ampiamente inidonea a svolgere la funzione attribuitagli dalla legge.</h:div><h:div>Il NUVIR si esprime nei seguenti termini: “l’attività di analisi, così come rendicontata nella relazione AIR trasmessa in data 15 aprile 2025, risulta non adeguata”. Tale valutazione segue una precedente valutazione del NUVIR VI 25/29 del 11 marzo 2025, nella quale venivano mossi alcuni rilievi con riferimento al contesto, alle opzioni, agli impatti, al monitoraggio e alle consultazioni. In merito alle integrazioni effettuate a seguito della prima valutazione, tuttavia, il NUVIR ha ritenuto che “i contenuti informativi e valutativi della seconda versione della relazione AIR non tengono adeguatamente conto delle osservazioni formulate nella prima valutazione”. Giova innanzitutto richiamare ai nostri fini fra i rilievi mossi:</h:div><h:div>a) il fatto che la relazione non dà conto di eventuali alternative tecniche rispetto alle scelte effettuate;</h:div><h:div>b) la circostanza che la descrizione degli impatti della norma rimane meramente qualitativa e scollegata alla modifica permanente dei comportamenti dei destinatari diretti, senza nemmeno una descrizione degli eventuali costi incrementali a cui potrebbe essere tenuta l’Amministrazione che è chiamata all’attuazione della norma. Le considerazioni sugli impatti specifici (PMI in primis ma anche concorrenza) rimangono apodittiche e andrebbero integrate di informazioni specifiche. </h:div><h:div>In merito agli “eventuali costi incrementali” si osserva che nulla si rinviene nella nota tecnica la quale si limita a rappresentare che “Le norme e le attività previste dal presente regolamento non comportano alcuna spesa, né alcun impatto negativo sul bilancio dello Stato e sono attuate con le risorse umane e strumentali ordinarie dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli”. </h:div><h:div>Lo stesso Ragioniere generale dello Stato, nella nota richiamata in premessa, fa presente di non avere ulteriori osservazioni da formulare sul provvedimento in esame. Tuttavia nel testo del provvedimento non compare alcuna clausola di invarianza finanziaria e questo nonostante i profili quanto meno potenzialmente onerosi del decreto legge.</h:div><h:div>Il NUVIR ha quindi conclusivamente espresso una valutazione sostanzialmente negativa sull’AIR in quanto “i contenuti informativi e valutativi della seconda versione non tengono adeguatamente conto delle osservazioni formulate nella prima valutazione”.</h:div><h:div> Tale mancato adempimento dell’Amministrazione non può essere sottaciuto anche in considerazione del significativo impatto economico e della rilevanza sociale delle lotterie istantanee in virtù della loro ampia diffusione. </h:div><h:div>La Sezione deve a sua volta che sottolineare l’inadeguatezza di un’AIR che, in una materia oggettivamente “quantitativa”, presenta un contenuto esclusivamente “giuridico” e genericamente descrittivo. Affermare, ad esempio, che esistono circa 50 lotterie non fornisce alcuna indicazione utile ai fini AIR ed è meno di quanto non dica la legge delega. </h:div><h:div>Risultano invece trascurati diversi aspetti di primaria importanza ai fini di una valutazione di impatto. Dichiarare che essendo quelle rivenienti dai giochi entrate extratributarie, senza effetti sulle entrate fiscali, le stesse sono prive di rilevanza, non tiene conto di come tali entrate vengano comunque conteggiate nei saldi di finanza pubblica. Tale discutibile presupposto appare all’origine di una sorta di svuotamento dell’AIR che finisce con il risultare estremamente carente sotto il profilo della relativa funzione nel quadro dell’istruttoria legislativa.</h:div><h:div>Così, in particolare, l’articolo 5 consente con meri decreti direttoriali la variazione del pay-out entro il limite massimo stabilito, senza fornire alcun criterio di possibile variazione che rifletta quanto meno una direttiva della legge delega ovvero del decreto legislativo. Qualora poi si ritenesse di non poter individuare simili direttive, l’Amministrazione dovrebbe definirle mediante il regolamento proprio sulla scorta delle indicazioni derivanti dall’AIR – indicazioni che non risulta come detto invece possibile trarre dall’AIR -, in modo da circoscrivere lo jus variandi introdotto dal richiamato articolo 5. </h:div><h:div>Disporre di un AIR correttamente predisposta appare ancora più necessario in conseguenza della mancata attuazione del principio della legge delega che, all’articolo 15, comma 2, lettera g), al secondo periodo, impone di determinare in sede di decreto legislativo “il riparto tra la fonte regolamentare e l’atto amministrativo”. E’ infatti del tutto assente nel decreto una benché minima specificazione del criterio di riparto e ciò impatta indistintamente su tutte le previsioni dei decreti direttoriali. </h:div><h:div>Inoltre, un’analisi quantitativa sulle tendenze statistiche di volumi e tipologie rispettive di gioco risulta indispensabile per comprendere l’adeguatezza o meno di aspetti quali la variabilità del pay-out nonché del limite massimo e minimo del prezzo del biglietto stabilito dall’articolo 8, sia in termini di saldi di finanza pubblica e sia in termini di variazioni delle giocate. L’AIR non fornisce infatti alcuna indicazione sull’impatto della variabilità del prezzo di giocata di cui all’articolo 8 la cui gestione è affidata alla pura discrezionalità dell’Amministrazione.  Questo quando la stima dei relativi effetti avrebbe un rilievo fondamentale, non solo sotto il profilo economico-finanziario, ma anche con riferimento al contrasto del gioco clandestino e della criminalità organizzata, interessi pubblici enunciati già nella legge delega e da massimizzare per definizione. </h:div><h:div>L’AIR omette altresì di fornire qualsiasi indicazione in merito all’applicazione della aliquota di ritenuta sulle vincite di cui all’articolo 9, mentre dati sui prevedibili effetti derivanti dalla stessa dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale per comprendere come si collochi tale scelta nell’ambito del riordino previsto dalla legge delega. Tra l’altro, ed è un aspetto assai rilevante, la definizione di tali tendenze quantitative fornirebbe indicazioni sull’andamento di entrate di natura tributaria, come tali soggette al principio costituzionale di cui all’articolo 23 Cost. </h:div><h:div>Al fine di poter compitamente valutare il provvedimento in esame, si invita pertanto l’Amministrazione a una complessiva revisione dell’AIR al fine di svilupparne la dimensione “quantitativa” rendendola idonea a fornire indicazioni per la stesura delle disposizioni del provvedimento che rivestono una peculiare valenza economica sia in termini di risorse private e sia per i riflessi sulle entrate tributarie ed extratributarie.</h:div><h:div>3. Con riferimento alla formulazione del regolamento, fermo restando che lo stesso è redatto con un linguaggio tecnicamente adeguato, si osserva quanto segue.</h:div><h:div>Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, il presente schema di decreto, dovendo recare la denominazione di regolamento, deve essere sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, facendone menzione nel preambolo.</h:div><h:div>L’articolo 5, comma 1, indica il limite massimo del pay-out nella misura del 75% della raccolta, limite che risulta tuttavia già stabilito in tale misura dall’articolo 21, comma 2 del decreto legge 1° aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 2009, n. 102. Questa Sezione ha più volte evidenziato l’inopportunità di ribadire in un regolamento una disposizione di legge senza limitarsi a darvi attuazione, attuazione che nel caso di specie dovrebbe consistere nella definizione delle modalità di calcolo del pay-out nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge. Non si può tra l’altro escludere che il legislatore decida di modificare il predetto limite massimo e in tal caso il regolamento verrebbe a contrastare con la norma primaria pregiudicando la coerenza del quadro regolatorio.  </h:div><h:div>All’articolo 6, comma 5, si prescrive che sul biglietto vengano riportare, in particolare, “le avvertenze previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle relative alle probabilità di vincita di cui al decreto-legge 13 settembre 2012, n.158”. Tale rinvio normativo appare non sufficientemente puntuale e, in ogni caso, inopportuno. Le “probabilità di vincita” sono incluse tra le avvertenze da riportare sul biglietto dall’articolo 7, comma 4bis, ma lo stesso articolo, al comma 5, prevede che vengano richiamati nel biglietto anche “i rischi di dipendenza”. Peraltro, l’Amministrazione sembrerebbe tenuta a richiamare espressamente tutte le disposizioni di legge che prevedono avvertenze da riportare sul biglietto (senza la necessità di riprodurne il contenuto) ovvero a limitarsi a rinviare genericamente alle “avvertenze previste dalla normativa vigente”. Appare invece potenzialmente fonte di incertezze interpretative ed applicative richiamare solo una particolare avvertenza quando tutte quelle previste dalla legge vincolano i concessionari.</h:div><h:div>L’articolo 9 (Ritenuta sulle vincite), limitandosi a prevedere l’applicazione di una norma di legge, è privo di portata prescrittiva e può essere soppresso. Ai fini della chiarezza del testo del regolamento, è sufficiente richiamare l’articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al successivo articolo 10 (Modalità e termini della riscossione), comma 1.</h:div><h:div>All’articolo 10 andrebbe altresì soppresso il comma 5, meramente confermativo – come si legge nella stessa relazione illustrativa - dell’articolo 29 ter, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.</h:div><h:div>All’articolo 15 (Adeguamento lotterie esistenti), si suggerisce di sostituire le parole “sono stabilite le eventuali disposizioni”, con le seguenti: “sono stabilite, ove necessario, le disposizioni”</h:div><h:div>L’articolo 16 (Pubblicità), prevede che i provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle entrate “hanno efficacia, ordinariamente, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione”. A riguardo si osserva come un termine così breve non dovrebbe valere per i provvedimenti direttoriali con le caratteristiche di provvedimenti amministrativi di carattere generale, per i quali sembra preferibile mantenere fermo l’ordinario termine di vacatio legis.</h:div><h:div>In attesa che l’Amministrazione fornisca i chiarimenti richiesti e provveda ad una nuova stesura della relazione AIR, la Sezione ritiene necessario sospendere l’espressione del parere, riservandosi in ogni caso di formulare ulteriori osservazioni in occasione dell’espressione del parere definitivo.</h:div></motivazione><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>In attesa dell’incombente di cui in motivazione, sospende l’espressione del parere.</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/06/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>GLI ESTENSORI</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Cesare Scimia</h:div><h:div>Daniele Cabras, Sebastiano Galdino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>