<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Parere.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250045020250525222719994" descrizione="" gruppo="20250045020250525222719994" modifica="25/05/2025 22:34:50" stato="2" tipo="26" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Ministero degli affari esteri - ufficio legislativo" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><gabinetto anno="" n=""/><registro anno="2025" n="00450"/><fascicolo anno="2025" n="00518"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.C:parere.interlocutorio:00000-0000</urn><processoAmministrativo/><idTipoProvSDM>26</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM/><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250045020250525222719994.xml</file><wordfile>20250045020250525222719994.docm</wordfile><ricorso NRG="202500450">202500450\202500450.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\369 Luciano Barra Caracciolo\</rilascio><tipologia>Parere interlocutorio</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giovanni Grasso</firma><data>25/05/2025 22:34:50</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>26/05/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Consiglio di Stato</h:div><h:div>Sezione Consultiva per gli Atti Normativi</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>PARERE</h:div><h:div>Adunanza di Sezione del 13 maggio 2025</h:div><h:div>Luciano Barra Caracciolo,	Presidente</h:div><h:div>Giovanni Grasso, Davide Miniussi, Sebastiano Galdino, Estensore</h:div><h:div>Carla Ciuffetti,	Consigliere</h:div><h:div>Daniele Cabras,	Consigliere</h:div><h:div>Davide Miniussi,	Correlatore</h:div><h:div>Sandro Menichelli,	Consigliere</h:div><h:div>Valeria Vaccaro,	Consigliere</h:div><h:div>Sebastiano Galdino,	Correlatore</h:div></adunanza><oggetto><h:div>Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>Ministero degli affari esteri. </h:div></ricorrenti><resistenti/><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 73026 in data 24 aprile 2025, trasmessa il 28 aprile successivo, con la quale il Ministero degli affari esteri ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;</h:div><h:div>Esaminati gli atti e uditi i relatori Giovanni Grasso, Davide Miniussi e Sebastiano Galdino;</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><motivazione id="mot"><h:div>Premesso:</h:div><h:div><corsivo>1.- Premesse. La richiesta di parere e la documentazione a corredo</corsivo>.</h:div><h:div>Con nota prot. n. 73026 in data 24 aprile 2025, trasmessa il 28 aprile successivo, il capo dell’ufficio legislativo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha tramesso, ai fini della acquisizione del prescritto parere, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «<corsivo>modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95</corsivo>».</h:div><h:div>A corredo della richiesta, sono stati trasmessi:</h:div><h:div><corsivo>a</corsivo>) la “<corsivo>relazione al Ministro</corsivo>”, elaborata dal Segretario generale e munita del visto e pedissequa autorizzazione per i fini di cui all’articolo 36 r.d. 21 aprile 1942, n. 444;</h:div><h:div><corsivo>b</corsivo>) il testo dello schema di decreto, munito della ‘bollinatura’ del Ragioniere generale dello Stato;</h:div><h:div><corsivo>c</corsivo>) la “<corsivo>relazione tecnica</corsivo>”, parimenti ‘bollinata’ ed accompagnata dalla verifica, con esito positivo, del Ragioniere generale dello Stato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;</h:div><h:div><corsivo>d</corsivo>) la nota del capo dell’ufficio legislativo in data 7 aprile 2025, recante dichiarazione di esenzione dall’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), con il visto del capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;</h:div><h:div><corsivo>e</corsivo>) l’“<corsivo>analisi tecnico-normativa</corsivo>”, elaborata dall’Ufficio legislativo ed inoltrata in guisa informale e priva di sottoscrizione;</h:div><h:div><corsivo>f</corsivo>) la nota prot. n. 18624 del 24 aprile 2025, con la quale il capo del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze ha espresso, “<corsivo>d’ordine</corsivo>
				<corsivo>del Ministro</corsivo>”, il “<corsivo>formale concerto</corsivo>” all’iniziativa normativa;</h:div><h:div><corsivo>g</corsivo>) la nota prot. n. 295 del 23 aprile 2025, con la quale il capo dell’ufficio legislativo del Ministero per la pubblica amministrazione ha espresso, “<corsivo>d’ordine</corsivo>
				<corsivo>del Ministro</corsivo>”, il “<corsivo>formale concerto</corsivo>”;</h:div><h:div><corsivo>h</corsivo>) la nota prot. n. 3630 del 24 aprile 2025 con la quale il capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ha inoltrato al Ministero richiedente – all’esito della riunione del Consiglio dei ministri in data 9 aprile 2025, preordinata all’esame preliminare – lo schema di decreto, con i relativi allegati.</h:div><h:div>In data 8 maggio 2025 sono stati tramessi, ad integrazione dell’apparato documentale:</h:div><h:div><corsivo>i</corsivo>) il verbale della riunione informativa con le organizzazioni sindacali, tenutasi il 20 marzo 2025;</h:div><h:div><corsivo>j</corsivo>) il testo dello schema normativo, coordinato con quello vigente.</h:div><h:div>2.- <corsivo>Base legale</corsivo>,<corsivo> oggetto e contenuto del provvedimento normativo.</corsivo></h:div><h:div>2.1.- Come chiarito dalla relazione al Ministro, il provvedimento all’esame è preordinato ad una revisione dell’organizzazione degli uffici dell’amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con esclusione degli uffici di diretta collaborazione. Negli intendimenti del Ministero, la revisione si è resa necessaria al fine di adeguarne, per un verso, la struttura organizzativa “<corsivo>alle sfide derivanti dall’attuale contesto internazionale sul piano politico e securitario</corsivo>” e per consentire, per altro verso, “<corsivo>un migliore svolgimento dei compiti di promozione economica all’estero</corsivo>”, attribuiti dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.</h:div><h:div>La novella – che lascia invariato il numero totale di uffici di primo e di secondo livello – avrebbe asseritamente di mira il “<corsivo>potenziamento di sei assi fondamentali dell’azione del Ministero e, più in generale, della crescita e della proiezione internazionale dell’Italia</corsivo>”, avuto segnatamente riguardo: <corsivo>a</corsivo>) al “<corsivo>coordinamento della proiezione politica e di sicurezza</corsivo>”; <corsivo>b</corsivo>) alla “<corsivo>gestione sinergica</corsivo>” degli strumenti di promozione economica; <corsivo>c</corsivo>) alla valorizzazione del ruolo dell’Italia “<corsivo>nelle tematiche energetiche e ambientali a livello globale</corsivo>”; <corsivo>d</corsivo>) alla cybersicurezza e l’innovazione tecnologica; <corsivo>e</corsivo>) al miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese; <corsivo>f</corsivo>) alla valorizzazione e formazione delle risorse umane.</h:div><h:div>2.2.- La base legale dell’iniziativa legislativa è, per tal via, integrata – fermo il principio che abilita, in termini generali, le Amministrazioni alla modifica e all’adeguamento dinamico delle disposizioni normative di rango regolamentare, desumibile dall’articolo 17, comma 4-<corsivo>ter </corsivo>della legge n. 400 del 1988 – dalla previsione dell’articolo 4, comma 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999, che prefigura – ed anzi sollecita, “<corsivo>con cadenza almeno biennale</corsivo>” – la “<corsivo>revisione periodica dell’organizzazione ministeriale</corsivo>”, con le modalità di cui all’articolo 17, comma 4-<corsivo>bis </corsivo>della legge n. 400 del 1988, che ne scandisce anche i relativi “<corsivo>principi</corsivo>” e “<corsivo>criteri</corsivo>” (cfr. articolo 4, comma 1).</h:div><h:div>2.3.- Il provvedimento si compone di un unico articolo, che modifica le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95. In particolare:</h:div><h:div><corsivo>a</corsivo>) con l’articolo 1, comma 1 si prevede la modifica, l’integrazione o la sostituzione di plurime disposizioni del d.p.r. n. 95, e segnatamente: </h:div><h:div>- dell’articolo 1, lettera <corsivo>d</corsivo>), che regola gli aspetti generali dell’organizzazione del Ministero, al fine di: 1) cambiare la denominazione di cinque direzioni generali, in esito alle modifiche delle competenze attuate con altre disposizioni; 2) prevedere un solo posto di vicedirettore generale/direttore centrale in talune direzioni generali; 3) prevedere che il vicario del direttore generale della Direzione generale per il patrimonio e l’amministrazione sia il dirigente di cui all’articolo 9-<corsivo>bis</corsivo>, comma 2, lettera <corsivo>b</corsivo>), numero 2); 4) introdurre un adeguamento formale conseguente alla modifica della denominazione di una Direzione generale; 4) abrogare i commi 2-<corsivo>bis</corsivo> e 4 dell’articolo 1, conseguentemente alla soppressione della Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale;</h:div><h:div>- dell’articolo 2, relativamente alle competenze della Segreteria generale;</h:div><h:div>- dell’articolo 3, al fine di meglio dettagliare le competenze esercitate dal Cerimoniale diplomatico della Repubblica;</h:div><h:div>- dell’articolo 4, al fine di attribuire all’Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all’estero la competenza per le questioni relative alla trasparenza dell’attività amministrativa, prima attribuite alla soppressa Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale;</h:div><h:div>- dell’articolo 5, comma 3, che regola le competenze della Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali, ora denominata Direzione generale per l’Africa subsahariana, l’America latina, l’Asia e l’Oceania;</h:div><h:div>- dell’articolo 5, commi 5 e 6, con attribuzione alla Direzione generale per la promozione del sistema Paese, ora denominata Direzione generale per la crescita e la promozione delle esportazioni, delle competenze in materia di: promozione dell’italofonia e della cultura italiana all’estero, ivi inclusa la gestione degli istituti italiani di cultura; borse di studio e programmi di scambio scolastici ed accademici; questioni afferenti alla cultura nelle relazioni con enti e organizzazioni internazionali;</h:div><h:div>- dell’articolo 5, comma 7, relativamente alla Direzione generale per i servizi ai cittadini all’estero e le politiche migratorie, con l’attribuzione a detta struttura delle competenze in materia di formazione italiana nel mondo e di enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana;</h:div><h:div>- dell’articolo 1, con integrale sostituzione del testo del comma 8-<corsivo>ter</corsivo>, per introdurre le competenze della nuova Direzione generale per le questioni cibernetiche, l’informatica e l’innovazione tecnologica;</h:div><h:div>- dell’articolo 1, comma 9, con l’attribuzione alla Direzione generale per le risorse e la formazione della competenza in materia di statistica;</h:div><h:div>- dell’articolo 1, comma 10, al fine di aggiornare la disposizione alle nuove denominazioni di alcune direzioni generali.</h:div><h:div>-  dell’articolo 9-<corsivo>bis</corsivo>, relativo agli incarichi attribuibili ai dirigenti non appartenenti alla carriera diplomatica.</h:div><h:div>- della tabella 1 allegata, recante la dotazione organica del Ministero, per adeguarla alle modifiche intervenute con il PIAO 2024-2026 e con la legge di bilancio per il 2025;</h:div><h:div><corsivo>b</corsivo>) con l’articolo 1, comma 2 si prevede un regime transitorio, che assicura la continuità delle funzioni nelle more dell’adozione del decreto ministeriale che ridefinisce le strutture di secondo livello; </h:div><h:div><corsivo>c</corsivo>) con l’articolo 1, comma 3 è scolpita la clausola di invarianza finanziaria.</h:div><h:div><corsivo>3.- Gli adempimenti del procedimento normativo</corsivo>. <corsivo>La relazione illustrativa</corsivo>.</h:div><h:div>La Sezione osserva, in via del tutto preliminare, che la richiesta di parere non è corredata dalla <corsivo>relazione illustrativa </corsivo>(tale non essendo – per <corsivo>contenuto</corsivo> non meno che per <corsivo>funzione</corsivo> – quella predisposta dagli uffici, <corsivo>con finalità interne</corsivo>, a pro del Ministro proponente): al relativo (e necessario) adempimento occorre supplire in via di interlocuzione istruttoria.</h:div><h:div><corsivo>3.1.- L’attività di concertazione.</corsivo></h:div><h:div>Con nota prot. n. 295 del 23 aprile 2025, è stato acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione. Si tratta, tuttavia, di un concerto: <corsivo>a</corsivo>) <corsivo>formalmente</corsivo> reso dal capo dell’ufficio legislativo, “<corsivo>d’ordine</corsivo>” del Ministro; <corsivo>b</corsivo>) <corsivo>sostanzialmente</corsivo> secco ed inarticolato, in quanto manifestato in termini di assenso puramente “<corsivo>formale</corsivo>” alla prosecuzione dell’<corsivo>iter</corsivo> normativo.</h:div><h:div>3.1.1- Sotto il primo rispetto, la Sezione non può che ribadire (come reiteratamente chiarito: da ultimo e tra i molti, cfr. il parere n. 328 dell’11 aprile 2025) la giuridica inadeguatezza del ricorso alla formula organizzatoria dell’ordine, che “<corsivo>costituisce l’esercizio di un potere proprio della sfera di attribuzioni legali dell’autorità che lo impartisce in posizione (legale) di c.d. supremazia e, simultaneamente, attualizza la doverosità di una attività giuridica (e talora materiale) rientrante nella sfera legale di attribuzioni/competenze del soggetto (in posizione di c.d. subordinazione) che lo riceve</corsivo>”, sicché “<corsivo>non è idoneo ad attivare un trasferimento di poteri/compiti dall’autorità che lo impartisce al soggetto ricevente, laddove essi, come nel caso in rilievo, siano qualificabili come giuridicamente personali</corsivo>”.</h:div><h:div>Per converso, laddove il Ministro concertante intenda conferire ad un organo di <corsivo>staff</corsivo>, dotato di adeguate competenze normativamente predeterminate, il relativo adempimento formale – plausibilmente in ragione della connotazione spiccatamente tecnica, <corsivo>ratione materiae</corsivo>, della interlocuzione con l’autorità concertata, tale da attenuare o diluire (senza nondimeno mai elidere, trattandosi di procedimento normativo) il tratto di politicità della determinazione codecisionale – è abilitato a far ricorso al diverso strumento della delega c.d. di firma.</h:div><h:div>3.1.2.- Sotto il secondo profilo – fermo quanto precede – l’inadeguatezza, nella vicenda in esame, dell’apporto co-decisionale del Ministro concertante si correla ad un triplice e concorrente ordine di rilievi.</h:div><h:div>Innanzitutto, l’organizzazione e la disciplina, con disposizioni di rango regolamentare, degli uffici dei ministeri – e, segnatamente, la “<corsivo>individuazione degli uffici di livello dirigenziale</corsivo>
				<corsivo>generale e il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale</corsivo> […] <corsivo>e la definizione dei relativi compiti</corsivo>” (cfr. articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 300 del 1999, dettato in attuazione dell’articolo 95, comma 3 della Costituzione) – prevede il necessario coinvolgimento (che l’articolo 17, comma 4-<corsivo>bis</corsivo> della legge n. 400 del 1988 affida ad una preventiva “<corsivo>intesa</corsivo>”) del Presidente del Consiglio dei ministri. Questi è, invero, titolare del potere di <corsivo>coordinamento </corsivo>dell’attività dei singoli ministeri (articolo 95, comma 1 Cost.), sicché è abilitato (ed insieme onerato) ad interloquire, sul piano della definizione e periodica revisione degli assetti organizzatori, per concorrere a garantire il “<corsivo>rispetto dei principi</corsivo>” (di <corsivo>efficienza, efficacia e buon andamento</corsivo> infrastrutturale: cfr. articolo 17, comma 4-<corsivo>bis </corsivo>legge n. 400 cit. e articolo 4, comma 3 del decreto legislativo n. 300 cit., che all’uopo richiama l’articolo 1 della legge n. 241 del 1990 e l’articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001) e la “<corsivo>osservanza dei criteri</corsivo>” di razionalità distributiva (incentrati sui canoni di <corsivo>omogeneità funzionale</corsivo>, <corsivo>flessibilità</corsivo>, <corsivo>semplificazione</corsivo> e <corsivo>diversificazione </corsivo>tra attribuzioni finali e compiti strumentali sanciti dall’articolo 17, comma 14-<corsivo>bis</corsivo>, lettera <corsivo>b</corsivo>) legge n. 400 cit.).</h:div><h:div>Del resto, sono positivamente rimessi al rilevante apporto codecisionale del Presidente del Consiglio (e, per esso, al Ministro per la pubblica amministrazione, in forza della “<corsivo>delega di funzioni</corsivo>” da ultimo operata con il d.P.C.m. 12 novembre 2022) i compiti “<corsivo>di coordinamento, di indirizzo, di promozione di ogni necessaria iniziativa, anche normativa</corsivo> […] <corsivo>nonché di vigilanza e verifica</corsivo>” in materia di “<corsivo>lavoro pubblico, organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sistemi di gestione orientati ai risultati</corsivo>” (articolo 1, comma 1 d.P.C.m. cit.). Gli ambiti del suo intervento intercettano, in particolare, “<corsivo>tutte le attività</corsivo>” volta a volta correlate:</h:div><h:div><corsivo>a</corsivo>) alla organizzazione, al riordino e al funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche e segnatamente avuto riguardo alle “<corsivo>iniziative normative di razionalizzazione degli enti</corsivo>” (articolo 1, comma 2 lettera <corsivo>a</corsivo>);</h:div><h:div><corsivo>b</corsivo>) alle “<corsivo>iniziative di riordino e razionalizzazione di organi</corsivo>” (articolo 1, comma 2 lettera <corsivo>b</corsivo>) ed a quelle “<corsivo>dirette ad assicurare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità delle pubbliche amministrazioni</corsivo>” (articolo 1, comma 2, lettera <corsivo>c</corsivo>);</h:div><h:div><corsivo>c</corsivo>) alla “<corsivo>attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di</corsivo> […] <corsivo>organizzazione delle pubbliche amministrazioni</corsivo>” (articolo 1, comma 2, lettera <corsivo>h</corsivo>);</h:div><h:div><corsivo>d</corsivo>) alla “<corsivo>razionalizzazione degli apparati centrali e periferici della pubblica amministrazione</corsivo>” (articolo 1, comma 2, lettera <corsivo>r</corsivo>);</h:div><h:div><corsivo>e</corsivo>) al “<corsivo>coordinamento giuridico e ordinamentale sulle disposizioni relative alle materie rientranti nella</corsivo> [propria] <corsivo>delega</corsivo>” (articolo 1, comma 2, lettera <corsivo>v</corsivo>).</h:div><h:div>Si tratta, in sostanza, di attribuzioni particolarmente rilevanti, trasversali e qualificate, tali da sollecitare un’attività di concertazione <corsivo>effettiva</corsivo>, <corsivo>concreta</corsivo> e <corsivo>sostanziale</corsivo> sulle iniziative normative incidenti sull’organizzazione amministrativa, anche al fine di scongiurare, nella prospettiva di un adeguato <corsivo>coordinamento</corsivo>, il rischio di “<corsivo>duplicazioni funzionali</corsivo>” e di sovrapposizione di competenze: a fronte di che un concerto secco ed inarticolato – meramente “formale” – assume, in sé, il tratto, sostanzialmente abdicativo, di una competenza non esercitata (cfr., per analogo ordine di rilievi, il parere n. 1308 del 28 ottobre 2024).</h:div><h:div>Peraltro – ancorché, come si è già osservato, il positivo riferimento al modulo dell’“<corsivo>intesa</corsivo>” (che sconta una consueta, quanto innocua, incertezza di vocabolario) si presti ad evocare, trattandosi di relazione di organi dello stesso ente (cfr. articolo 1, comma 1 legge n. 400 del 1988), il tratto della determinazione propriamente concertata (cfr. anche, in tal senso, l’articolo 17-<corsivo>bis</corsivo> della legge n. 241 del 1990) – non è da trascurare il peso peculiare che, anche nel linguaggio legislativo, il consenso del (Presidente del Consiglio o del) Ministro “<corsivo>per la pubblica amministrazione</corsivo>” riveste nella materia organizzativa, che abilita alla prefigurazione di un concerto “<corsivo>forte</corsivo>” e, certamente, non “<corsivo>formale</corsivo>”.</h:div><h:div>Il rilievo di tali considerazioni è, d’altra parte, confermato dall’assenza, normativamente autorizzata, di una analisi di impatto della regolazione: assenza che, per i regolamenti di organizzazione, si giustifica, in certa misura, anche in ragione della preventiva e motivata valutazione di coerenza, adeguatezza ed efficienza degli assetti infrastrutturali. </h:div><h:div>3.1.3.- Analogo ordine di osservazioni – sia sotto il profilo formale che sostanziale – va formulato relativamente al concerto espresso, per parte sua, dal Ministro dell’economia e delle finanze: la cui funzione non è correlata alla (pur necessaria) verifica di neutralità finanziaria (affidata, come tale, alla apposita relazione tecnica, resa dal Ragioniere generale dello Stato), ma si incentra sulla valutazione e sull’apprezzamento delle complessive ricadute di ordine economico (nel senso delle efficienze ottenibili – o meno – mediante un’organizzazione razionale: cioè, qualificabile come tale sul piano delle interferenze e del coordinamento tra funzioni pubbliche, tra loro legalmente “interferenti”, che siano volte, simultaneamente, alla gestione degli interessi economico-fiscali dello Stato) e, quindi, “finanziario” in senso generale. Tali ricadute, appunto, nel caso, ancor di più, risultano obiettivamente riconnesse al momento della periodica revisione organizzativa di organi ed uffici. </h:div><h:div>3.1.4.- Alla luce delle considerazioni che seguono, è avviso della Sezione che, prima della definitiva approvazione dello schema di regolamento, debbano essere acquisiti nuovi atti di concerto del Ministro della pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, espressi nel rispetto delle indicazioni formulate.</h:div><h:div><corsivo>3.2.- L’analisi di impatto.</corsivo></h:div><h:div>L’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) è esclusa, in ragione della espressa esenzione di cui all’articolo 6, comma 1 lettera <corsivo>h</corsivo>) del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, di cui l’Amministrazione richiedente dà atto. </h:div><h:div>Osserva, nondimeno, la Sezione – sin d’ora anticipando taluni rilievi nel merito del provvedimento – che la <corsivo>ratio </corsivo>dell’esonero si alimenta dalla presunzione che le disposizioni normative attinenti, <corsivo>in prospettiva infrastrutturale</corsivo>, all’organizzazione degli uffici, alla distribuzione di compiti e funzioni e all’ordinamento del personale non abbiano un “<corsivo>impatto significativo</corsivo>” (e prospetticamente misurabile) sui destinatari dell’<corsivo>azione </corsivo>amministrativa (cittadini ed imprese), pur incidendo sulla complessiva <corsivo>efficienza allocativa </corsivo>(in termini di <corsivo>coerenza </corsivo>ed <corsivo>omogeneità </corsivo>distributiva, di programmatica eliminazione di <corsivo>duplicazioni </corsivo>e <corsivo>sovrapposizioni funzionali</corsivo>, di implementazione di forme di <corsivo>raccordo </corsivo>e <corsivo>coordinamento </corsivo>di compiti e servizi: cfr., di nuovo, articolo 17, comma 4-<corsivo>bis</corsivo> legge n. 400 cit.). Si tratta perciò, in via di principio, di esenzione <corsivo>formale </corsivo>e in ogni caso non <corsivo>assoluta</corsivo>, al segno che – all’occorrenza e quando fosse richiesto – lo stesso articolo 6 del d.p.c.m. n. 167 cit. postula, al comma 4, la necessità di una adeguata integrazione, in chiave illustrativa delle valutazioni di impatto, della relazione che accompagna il provvedimento.   </h:div><h:div>Nel caso in esame, è dato osservare – come con maggior dettaglio esplicativo subito si dirà – che una parte non esigua delle modifiche e delle integrazioni apportate all’assetto organizzativo centrale del Ministero richiedente pone il dubbio se si sia semplicemente inteso <corsivo>specificare,</corsivo>
				<corsivo>dettagliare </corsivo>ovvero <corsivo>redistribuire</corsivo>, avuto riguardo alle attribuzioni complessivamente elencate all’articolo 12 del decreto legislativo n. 300 del 1999, più articolati compiti e più specifiche competenze, ripartite od assegnate alle unità dirigenziali preesistenti; ovvero si sia finito per tratteggiate e sviluppare, magari surrettiziamente, nuove funzioni, scisse dalla necessaria base legislativa. </h:div><h:div>E ciò tanto più che – di là dal concreto rischio di <corsivo>interferenza</corsivo> su precedenti previsioni legal-costituzionali relative alle attribuzioni ed alle prerogative del Presidente del consiglio e di altri ministeri – dall’insieme delle disposizioni non emerge alcun cenno a procedure, luoghi e strumenti di <corsivo>coordinamento</corsivo> rispetto alla funzione di indirizzo del primo (ed alla unitarietà dell’azione di governo in politica estera) ed alle attribuzioni dei secondi (soprattutto in materia di “<corsivo>definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l’estero e di sostegno dell’internalizzazione del sistema Paese</corsivo>”, che prefigurano <corsivo>policies </corsivo>ad inevitabile incidenza sulla struttura produttiva, nel senso della accentuazione od incentivazione di un – non ben riconosciuto – modello di specializzazione, con rilevanti ricadute sui livelli occupazionali, salariali e, in genere, sociali).</h:div><h:div>In tale situazione, perciò, la formale esenzione dall’obbligo di preventiva analisi dell’impatto organizzativo appare per più rispetti e sostanzialmente inadeguata e sollecita, quanto meno, un più diffuso ed articolato sviluppo illustrativo nella redazione della apposita relazione di accompagnamento.</h:div><h:div>D’altra parte, è il caso di aggiungere che la ridetta esenzione poggia – laddove di tratti di escludere <corsivo>a priori </corsivo>impatti “significativi” sull’efficienza e sul buon andamento “organizzativo” – su una duplice compensazione: <corsivo>a</corsivo>) <corsivo>a monte, </corsivo>sul confronto preventivo, di cui si è diffusamente detto, di un concerto “forte” e dialettico proprio con il Presidente del consiglio (ovvero con il Ministro delegato “<corsivo>per la pubblica amministrazione</corsivo>”); <corsivo>b</corsivo>) <corsivo>a valle</corsivo>, sulla (necessaria) “<corsivo>previsione di strumenti di verifica periodica dell’organizzazione e dei risultati</corsivo>” (cfr. articolo 17, comma 4-<corsivo>bis</corsivo> lettera <corsivo>c</corsivo>) della legge n. 400 del 1988, nonché articolo 2, comma 1, lettera <corsivo>a</corsivo>), secondo periodo del decreto legislativo n. 165 del 2001, richiamato dall’articolo 4, comma 3 del decreto legislativo n. 300 del 1999).</h:div><h:div>La sostanziale mancanza del primo e l’assenza, nel corpo del testo normativo, della seconda (sotto la specie di idonei strumenti di monitoraggio) rimarca e conferma, in definitiva, la necessità di una complessiva operazione di integrazione illustrativa. </h:div><h:div>Per giunta, l’ordinaria cadenza della periodica revisione organizzativa è, in una prospettiva di progressivo adeguamento funzionale alla disciplina normativa sopravvenuta ed alle emergenti attribuzioni competenziali, “<corsivo>almeno biennale</corsivo>” (cfr. articolo 4, comma 5 decreto legislativo 300 del 1999, che rende, sul punto, programmaticamente più stringente il “<corsivo>periodico riordino</corsivo>” regolamentare di cui è parola all’articolo 17, comma 4-<corsivo>ter</corsivo> della legge n. 400 del 1988). Il che (fermo restando il tratto meramente sollecitatorio dell’indicazione normativa) serve, nel caso in esame, per osservare: </h:div><h:div><corsivo>a</corsivo>) che l’odierna riorganizzazione interviene sul previgente d.p.r. 19 maggio 2010, n. 95, così come nel tempo modificato con il d.p.r. 29 dicembre 2016, n. 260, con il d.p.r. 19 novembre 2021, n. 211 e – da ultimo – con il d.p.c.m. 25 settembre 2023, n. 163; </h:div><h:div><corsivo>b</corsivo>) che – tra le principali e qualificanti modifiche legislative da recepire, che hanno giustificato l’intervento e l’aggiornamento – rientra l’incremento delle competenze “<corsivo>in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese</corsivo>” operato con l’articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, che ha all’uopo, segnatamente, integrato l’articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, cui hanno dato seguito le integrazioni organizzative del 2021 e del 2023; </h:div><h:div><corsivo>c</corsivo>) che andrebbero perciò adeguatamente esplicitate le ragioni che hanno portato l’Amministrazione a ritenere non sufficiente la modifica regolamentare intervenuta nel 2021 (tanto da rendere necessario un nuovo intervento “<corsivo>per consentire un migliore svolgimento dei compiti di promozione economica all’estero attribuiti al MAECI</corsivo>”).</h:div><h:div>Sulle esposte considerazioni, è, in definitiva, necessario acquisire, in via di interlocuzione ed ai fini di una compiuta espressione del parere, una relazione illustrativa sollecita ai profili evidenziati.</h:div><h:div>Inoltre, permane (ed anzi appare rafforzata, specialmente il ragione della segnalata omessa previsione di “<corsivo>strumenti di verifica periodica dell’organizzazione e dei risultati</corsivo>”) l’esigenza di prefigurare comunque modalità di monitoraggio, nella pratica, del funzionamento coerente del nuovo modello organizzativo, valutando anche la possibilità di introdurre, se del caso, forme di raccordo in via di prassi, allo scopo di evitare anche in concreto, e non solo nella norma generale, la frammentazione e la dispersione dell’azione della rappresentanza del sistema-Paese all’estero, che dovrebbe essere auspicabilmente, quando non propriamente unitaria, almeno <corsivo>omogenea</corsivo> e <corsivo>coesa</corsivo>, non senza considerare (anche) le competenze facenti capo al Ministero del turismo (cfr., sul punto, il parere della Sezione n. 1368 del 2001).</h:div><h:div><corsivo>3.3.-</corsivo>
				<corsivo>L’analisi tecnico-normativa</corsivo>.</h:div><h:div>Il raffronto dell’intervento normativo con il complessivo quadro normativo nazionale, che nell’analisi tecnico-normativa è esaurito dal complessivo richiamo alla normativa primaria di rilievo, avrebbe meritato – proprio in ragione delle osservazioni formulate – una maggiore accuratezza, ai fini di una verifica del raccordo con il fondamento sostanziale, di livello legislativo, delle modifiche introdotte. </h:div><h:div><corsivo>3.4.- L’informativa sindacale</corsivo>.</h:div><h:div>Per quanto sia dato atto della apposita riunione tenuta con le organizzazioni maggiormente rappresentative, il confronto sindacale non appare, <corsivo>prima facie</corsivo>, ritualmente cadenzato né adeguatamente documentato.</h:div><h:div>Risulta, invero, che le organizzazioni siano state una prima volta convocate (il 19 febbraio 2025) per una informativa che si sarebbe tenuta (o si sarebbe dovuta tenere) il giorno successivo e, quindi, riconvocate (il 17 marzo 2025) per una nuova informativa (con trasmissione della documentazione di rilievo) tre giorni dopo (il 20 maggio). Inoltre, dallo scarno verbale all’uopo redatto è dato evincere che i rappresentanti presenti “<corsivo>hanno rivolto alcune richieste di chiarimento ed approfondimento</corsivo>”, di cui non si dà conto, seguite da una (generica e non circostanziata) “<corsivo>replica</corsivo>” del Ministro plenipotenziario.</h:div><h:div>In proposito – rimarcata l’obiettiva e qualificata rilevanza, in materia, del preventivo confronto informativo (cfr. l’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 300 del 1999, che richiama espressamente l’articolo 19 della legge 59 maggio 1997, n. 59; cfr. altresì l’articolo 6, comma 1 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione all’articolo 40, comma 1) –  importa osservare che l’articolo 4, commi 2 e 5 del (vigente) CCNL per le “<corsivo>funzioni centrali</corsivo>” prevede una informativa mediante “<corsivo>trasmissione puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla</corsivo>”, e ciò “<corsivo>almeno 5 giorni prima dell’adozione degli atti</corsivo>”.</h:div><h:div>Di là da ciò, sarebbe stato opportuno documentare gli effettivi termini del confronto e della dialettica sindacale, dando conto del contenuto dei chiarimenti richiesti e dell’esito degli approfondimenti operati nella approvazione del testo finale.</h:div><h:div><corsivo>3.5.- La deliberazione preliminare</corsivo>.</h:div><h:div>È opportuno, per completezza istruttoria, che la deliberazione preliminare del testo normativo da parte del Consiglio dei ministri, nella riunione del 9 aprile 2025 – di cui vi è indiretta contezza in forza della nota di trasmissione del DAGL – sia attestata dal sottosegretario di Stato, nella qualità di segretario verbalizzante <corsivo>ex </corsivo>articolo 4, commi 2 e 3 legge n. 400 del 1988.</h:div><h:div>4.- <corsivo>Osservazioni generali di metodo</corsivo>.</h:div><h:div>4.1.- È utile osservare, anzitutto, che una (positiva) indicazione di ‘buona tecnica regolamentare’ è fornita, relativamente alle “<corsivo>disposizioni sull’organizzazione</corsivo>”, dall’articolo 4, comma 6 del decreto legislativo n. 300 del 1999, ispirato ad una logica di <corsivo>unicità</corsivo>, <corsivo>compattezza</corsivo> e <corsivo>completezza</corsivo> del regolamento di organizzazione di ciascun Ministero, coerente con la natura e l’attitudine delegificante (cfr. articolo 17, comma 2 legge n. 400 del 1988, richiamato dal comma 4-<corsivo>bis</corsivo>, nonché il secondo periodo dell’articolo 4, comma 6 cit.). In tale prospettiva (che ha evidente finalità di <corsivo>chiarezza </corsivo>e<corsivo> precisione </corsivo>programmatica), il regolamento di organizzazione (anche in sede di periodica revisione) dovrebbe tendenzialmente raccogliere “<corsivo>tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero</corsivo>”. </h:div><h:div>Nel caso in valutazione, per contro: <corsivo>a</corsivo>) non solo (peraltro, in conformità ad una prassi risalente e diffusa) restano sottratte alla definizione regolatoria gli uffici di diretta collaborazione (regolati dal d.P.R. 24 maggio 2001, n. 233 come successivamente modificato nel tempo, che peraltro, incongruamente, <corsivo>non viene neppure richiamato nel corpo del Preambolo</corsivo>, pur emergendo evidenti interferenze nel corpo normativo); <corsivo>b</corsivo>) ma, soprattutto, resta ancora in vigore (in gran parte abrogato, e decisamente ‘frammentato’) il d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, che reca “<corsivo>Ordinamento del ministero degli affari esteri</corsivo>”. </h:div><h:div>Benché tale frammentazione tragga (tralatizia) giustificazione essenzialmente in ragione del fatto che venga ivi disciplinata l’Amministrazione <corsivo>periferica</corsivo> (laddove il regolamento all’esame interessa solo l’Amministrazione <corsivo>centrale</corsivo>), sarebbe stata finalmente opportuna, con maggior ambizione, una complessiva ed unitaria operazione di aggiornamento, revisione e razionalizzazione, valorizzando adeguatamente la prospettiva della tendenziale unicità (che implica anche compatta <corsivo>coerenza</corsivo>) della regolamentazione del complessivo disegno degli assetti organizzativi.</h:div><h:div>Tale più ampia ed ariosa prospettiva varrebbe, del resto, ad evitare – con l’eccesso di frammentazione operante <corsivo>sia in sincronia che in diacronia</corsivo> – il rischio, cui lo schema normativo per più di un profilo non si sottrae, di quello che da tempo attenta dottrina denunciava come “<corsivo>l’assoluta empiricità della ripartizione delle funzioni</corsivo>”, obliterando la fondamentale direttiva costituzionale della priorità, logica prima che giuridica, di una razionale definizione delle <corsivo>funzioni</corsivo>, per adeguare ad essa una efficiente strutturazione degli uffici.</h:div><h:div>4.2.- In termini generali, l’obiettivo dichiarato dell’intervento, come esplicitato nella relazione, è ancorato alla ritenuta necessità di “<corsivo>adeguare la struttura organizzativa del Ministero alle sfide derivanti dall’attuale contesto internazionale sul piano politico e securitario e per consentire un migliore svolgimento dei compiti di promozione economica all’estero attribuiti al MAECI dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132</corsivo>”.</h:div><h:div>Orbene, l’attrazione al MAECI delle funzioni in precedenza attribuite al MISE, genera, sotto il profilo organizzativo, il rischio di incroci, duplicazioni e sovrapposizioni di competenze ed attribuzioni, rendendo per tal via oltremodo opportuna la previsione di <corsivo>forme qualificate di raccordo e coordinamento</corsivo>, come del resto si desume dalla precisazione, contenuta nella fonte di rango primario (articolo 12, comma 1 del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal decreto-legge n. 104 del 2019), circa il fatto che restano “<corsivo>ferme</corsivo>”<corsivo>
				</corsivo>“<corsivo>le competenze del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero delle imprese e del made in Italy e delle regioni</corsivo>”.</h:div><h:div>Del resto, l’articolo 14, commi 18 ss. del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 affida al MAECI e al MISE i “<corsivo>poteri di indirizzo</corsivo>” in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane ed al Comitato interministeriale per il <corsivo>made in Italy</corsivo> nel mondo (copresieduto dal Ministro per gli affari esteri e dal Ministro delle imprese e del <corsivo>made in Italy</corsivo>) l’elaborazione delle “<corsivo>linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese</corsivo>”. Ne consegue che le competenze attribuite al MAECI nel settore in questione, ancorché – come detto – definite in termini di definizione delle relative “<corsivo>strategie</corsivo>” (“<corsivo>della politica commerciale e promozionale con l’estero e di sviluppo dell’internazionalizzazione del sistema Paese</corsivo>”), non possono che essere esercitate nell’ambito della più complessiva strategia elaborata dal suddetto Comitato interministeriale e in piena adesione agli indirizzi elaborati con l’imprescindibile contributo del MIMIT.</h:div><h:div>4.3.- Sotto un profilo di metodo, di là dalla individuazione e ridenominazione (solo per qualche profilo nominalistica) delle direzioni generali, lo schema regolamentare in esame non interviene, come sarebbe stato auspicabile, su talune criticità insite nell’organizzazione esistente e che appaiono aggravate dalle modifiche che si prevede di apportare: criticità riassumibili nel fatto che la ripartizione delle competenze tra le esistenti strutture di primo livello <corsivo>non pare rispondere a criteri logici e uniformi</corsivo>. In particolare, si osserva: </h:div><h:div><corsivo>a</corsivo>) che vi sono due direzioni generali le cui competenze sono definite in base all’organizzazione internazionale (Unione europea) – <corsivo>criterio soggettivo</corsivo> – o alle aree geografiche – <corsivo>criterio territoriale</corsivo> – cui dette competenze si riferiscono (Africa subsahariana, America latina, Asia e Oceania, concentrate in un’unica direzione generale), senza che peraltro l’applicazione di detto criterio, di natura soggettivo-territoriale, sia esaustiva, posto che non vi sono altre direzioni generali destinate ad occuparsi, nemmeno in via residuale, di altre organizzazioni internazionali o di altre aree geografiche;</h:div><h:div><corsivo>b</corsivo>) che talune competenze sono, per converso, attribuite con riferimento al <corsivo>destinatario finale</corsivo> dell’esercizio delle stesse (Direzione generale per gli italiani all’estero) e, in altri casi ancora, i criteri sono rappresentati dall’<corsivo>obiettivo</corsivo> dell’azione amministrativa (Direzione generale per la promozione del sistema Paese, che ora assumerebbe la denominazione di Direzione generale per la crescita e la promozione delle esportazioni), o dalla <corsivo>materia</corsivo> (Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo), o dalla <corsivo>natura delle questioni trattate</corsivo> (Direzione generale per gli affari politici), ovvero dalla <corsivo>rilevanza</corsivo> di tali questioni (Direzione generale per le questioni globali, in base alla denominazione prevista dal testo vigente del regolamento): essendo evidente – e insito in una ripartizione delle competenze fondata su criteri disomogenei e potenzialmente confliggenti – il rischio di sovrapposizioni conflittuali di competenze, posto che <corsivo>una stessa linea di azione amministrativa è suscettibile di essere qualificata alla luce di più criteri</corsivo> e, conseguentemente, <corsivo>rientrare nella competenza di più Direzioni generali</corsivo>;</h:div><h:div><corsivo>c</corsivo>) che la ripartizione delle competenze sembra attribuire stessa forma organizzativa a politiche <corsivo>di diversa estensione e rilevanza</corsivo>, accorpa attribuzioni non sempre omogenee rispetto alle politiche perseguite, con il rischio di un possibile asservimento di talune politiche alla logica di altre;</h:div><h:div><corsivo>c</corsivo>) che non si evidenziano ragioni – o, quantomeno, plausibili motivazioni – idonee a giustificare il mantenimento di due Direzioni generali <corsivo>incaricate dello svolgimento di funzioni strumentali</corsivo> (Direzione generale per le risorse e la formazione; Direzione generale per il patrimonio e l’amministrazione).</h:div><h:div><corsivo>5.- Osservazioni specifiche di merito. </corsivo></h:div><h:div>Si premette che la modifica delle denominazioni delle direzioni generali, ancorché possa sembrare attinente ad un profilo di carattere meramente nominalistico o formale, impinge, a ben vedere, in profili di carattere sostanziale che rilevano, da un lato, sotto il profilo del riparto delle competenze tra le singole Direzioni generali e, dall’altro, sotto un più ampio profilo inerente alla compatibilità della disciplina regolamentare con quella di rango primario che attribuisce le competenze al MAECI.</h:div><h:div>Sotto i profili summenzionati, la relazione al Ministro non illustra in modo adeguato le ragioni che hanno determinato il mutamento delle suddette denominazioni. Detta relazione, infatti, si limita ad affermare che lo schema all’esame della Sezione “<corsivo>cambia la denominazione di cinque direzioni generali</corsivo>” – ancorché, in realtà, il mutamento di denominazione concerna sei (e non cinque) delle direzioni generali esistenti – “<corsivo>anche in relazione alle modifiche nelle rispettive competenze nel prosieguo illustrate</corsivo>”. Se ne desume, pertanto, che, oltre alle modifiche apportate alla ripartizione delle competenze, vi sono altre ragioni – <corsivo>che rimangono, tuttavia, inespresse</corsivo> – che giustificano il mutamento delle relative denominazioni.</h:div><h:div>La Sezione, per tal via, rileva la necessità di esplicitare le ulteriori ragioni che hanno indotto a modificare la denominazione delle sei direzioni generali in questione; profilo, questo, che dovrà essere trattato nell’ambito della relazione illustrativa – di cui, come detto, va disposta la trasmissione – in connessione con le ragioni che hanno determinato <corsivo>l’introduzione di riferimenti a competenze prima non esplicitate</corsivo>. </h:div><h:div>In ogni caso, si anticipa sin d’ora il rilievo di talune anomalie risultanti dalle nuove denominazioni e dall’introduzione di competenze attualmente non esplicitate; anomalie in ordine alle quali l’Amministrazione è invitata fornire gli opportuni chiarimenti e precisazioni.</h:div><h:div><corsivo>5.1- La Direzione generale per gli affari politici e la sicurezza internazionale.</corsivo></h:div><h:div>La lettera <corsivo>e</corsivo>) attribuisce (nn. 1 e 2) alla Direzione generale per gli affari politici e la sicurezza internazionale le seguenti <corsivo>ulteriori</corsivo> competenze: <corsivo>a</corsivo>) “<corsivo>l’analisi, la definizione e l’unitarietà dell’azione diplomatica nelle relazioni bilaterali e multilaterali</corsivo>” (nuova lettera <corsivo>0a</corsivo>) dell’articolo 5, comma 1); <corsivo>b</corsivo>) “<corsivo>la tempestiva ed efficace trattazione delle questioni relative alle aree di crisi</corsivo>” (nuova lettera e-<corsivo>sexies</corsivo>) dell’articolo 5, comma 1); <corsivo>c</corsivo>) le “<corsivo>tematiche inerenti ai processi G8 e G20</corsivo>” (e non soltanto – come previsto dal regolamento vigente – delle “<corsivo>tematiche politiche e di sicurezza</corsivo>”). </h:div><h:div>La Direzione acquisisce, inoltre, talune delle competenze in precedenza attribuite alla soppressa Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale.</h:div><h:div>In proposito si formulano i seguenti rilievi.</h:div><h:div>I)<corsivo>
				</corsivo>Anzitutto, la formulazione “dilatata” della lettera <corsivo>0a</corsivo>) dell’articolo 5, comma 1 si presta ad essere intesa (a dispetto del perdurante riferimento limitativo all’attività “<corsivo>diplomatica</corsivo>”) come volta ad <corsivo>ampliare</corsivo> le competenze (espressamente prefigurate come <corsivo>nuove</corsivo>) della Direzione generale per gli affari politici e la sicurezza internazionale e, dunque, nel senso di prevedere un <corsivo>accentramento</corsivo> presso la suddetta Direzione di una parte fondamentale dell’azione politica del governo in materia di politica estera, relativa alle relazioni bilaterali e multilaterali, in guisa da attribuire al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale <corsivo>la titolarità di poteri di indirizzo unitario in materia</corsivo>. </h:div><h:div>In tale prospettiva, la modifica in esame desta perplessità, essendo suscettibile di porsi in contrasto con le prerogative attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri dall’articolo 95, comma 1 della Costituzione (“<corsivo>Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri</corsivo>”). </h:div><h:div>Ciò, in particolare, tenendo conto della fondamentale circostanza che nel contenuto dispositivo dell’articolo 5 del regolamento non si rinviene alcuna menzione di eventuali meccanismi di raccordo, – pur essendo essi materia “naturale” dello sviluppo organizzativo –, rispetto alla funzione di indirizzo generale attribuita, come detto, al Presidente del Consiglio.</h:div><h:div>II) In proposito, non risulta perspicuo, sul piano esplicativo affidato alla relazione al Ministro, l’ancoraggio delle “<corsivo>nuove competenze</corsivo>”<corsivo>
				</corsivo>in materia di unitarietà del complesso dell’azione diplomatica nelle relazioni bilaterali e multilaterali alla necessità di garantire la “<corsivo>coerenza con le funzioni, internazionalmente riconosciute, di “Direttore politico” del </corsivo>[…] <corsivo>titolare</corsivo>” della Direzione generale in questione. Invero, il richiamo alle competenze “<corsivo>internazionalmente riconosciute</corsivo>” risulta vago e generico e, come tale, andrebbe esplicitato se non altro per consentire la verifica di effettiva coerenza con le nuove attribuzioni.</h:div><h:div>III) Peraltro, la stessa denominazione alquanto enfatica – per vero già contemplata dal regolamento vigente – di “<corsivo>Direttore politico</corsivo>” (di cui non consta l’ancoraggio a riferimenti, contesti, prassi o terminologie settoriali “<corsivo>internazionalmente riconosciute</corsivo>”) evoca una potenziale ed anomala commistione tra poteri <corsivo>di indirizzo politico</corsivo>, riservati al Ministro, e poteri propriamente <corsivo>attuativo-gestionali</corsivo>, attribuiti ai dirigenti: se ne suggerisce, perciò, la sostituzione con quella, congrua e coerente, di “<corsivo>Direttore per gli affari politici</corsivo>”.</h:div><h:div>IV) Quanto alla competenza relativa alla “<corsivo>tempestiva ed efficace trattazione delle questioni relative alle aree di crisi</corsivo>” (anch’essa di nuova introduzione, in assenza di doveroso riferimento ad una base normativa di rango primario), la relazione al Ministro assume, a fini illustrativi, che si tratti di attribuzione “<corsivo>di carattere generale</corsivo>”, in quanto concernente materia (“<corsivo>aree di crisi</corsivo>”) potenzialmente e trasversalmente afferente ad aree geografiche attribuite alla competenza di altre Direzioni generali (“<corsivo>ivi incluse quelle relative ad aree geografiche di competenza di altre direzioni del Ministero</corsivo>”). La formulazione (“<corsivo>questioni relative alle aree di crisi</corsivo>”) suscita talune perplessità, in quanto:</h:div><h:div><corsivo>a</corsivo>) non si comprende, sotto un primo profilo, quali siano i presupposti per qualificare una determinata <corsivo>area</corsivo> – peraltro di estensione non predeterminata nemmeno quanto all’ordine di grandezza (si potrebbe trattare di un intero Stato, di una o più parti del territorio di uno Stato, di un’area geografica che comprende una pluralità di Stati o addirittura un intero continente) – come “<corsivo>area di crisi</corsivo>”, né sono individuate le possibili categorie di crisi (<corsivo>politica, militare, sanitaria, ambientale</corsivo>, etc.) rilevanti ai fini dell’esercizio della competenza in questione. E tutto, in ogni caso, da raccordare con i necessari presupposti individuanti il modo e la misura del coinvolgimento dell’interesse nazionale (sia pur proiettato sullo scenario delle relazioni diplomatiche e, in generale, degli “affari esteri” rilevanti, per definizione, per via di un collegamento con un definito àmbito di interessi nazionali, peraltro potenzialmente, e legittimamente, mutevoli nel quadro dell’indirizzo politico generale <corsivo>pro-tempore</corsivo>); </h:div><h:div><corsivo>b</corsivo>) inoltre, relativamente alle “<corsivo>aree di crisi</corsivo>”, non vengono individuate, attraverso idonei ed adeguati criteri, le “<corsivo>questioni</corsivo>” ad esse “<corsivo>relative</corsivo>” di cui, con coerenza rispetto all’accentramento di competenze, la Direzione verrebbe incaricata di occuparsi;</h:div><h:div><corsivo>c</corsivo>) in particolare – avuto riguardo all’unica articolazione la cui sfera di competenza è individuata su base territoriale, ossia con riferimento a specifiche aree geografiche (vale a dire la Direzione generale per l’Africa subsahariana, l’America latina, l’Asia e l’Oceania, la cui denominazione sostituisce quella attuale di Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali) – dalla nuova formulazione della lettera <corsivo>g</corsivo>) del comma 3 (che fa espressamente “<corsivo>salve le competenze attribuite alla Direzione generale di cui al comma 1</corsivo>” si desume che le situazioni di crisi potenzialmente interessanti tali aree geografiche (Africa subsahariana, America latina, Asia e Oceania) sarebbero <corsivo>attratte </corsivo>alla Direzione per gli affari politici e la sicurezza internazionale: ciò che postula, per l’appunto, per evitare ambiguità o duplicazioni, una più accurata perimetrazione delle relative “<corsivo>questioni</corsivo>”;</h:div><h:div><corsivo>d</corsivo>) risulta, altresì, un’assonanza (di cui non è possibile apprezzare il carattere intenzionale o meno) con l’<corsivo>Unità di crisi</corsivo>, struttura del MAECI di cui, in base a quanto risulta dall’organigramma ministeriale, si avvalgono il Segretario generale e il Vice Segretario generale, collocata come tale <corsivo>al di fuori delle perimetro delle Direzioni generali</corsivo> e incaricata di tutelare “<corsivo>gli interessi italiani e i cittadini all’estero in situazioni di emergenza, avvalendosi anche della collaborazione di altre amministrazioni ed organi dello Stato</corsivo>”: la mancata indicazione dei criteri per individuare e perimetrare le “<corsivo>aree di crisi</corsivo>” (nonché, dei presupposti, cui già s’è fatto riferimento, del loro collegamento con l’àmbito degli interessi nazionali), affidate alla cura della Direzione generale per gli affari politici e la sicurezza internazionale) e, per distinto rispetto, la mancata previsione dei necessari meccanismi di raccordo, segnala anche qui il rischio di interferenze, commistioni e sovrapposizioni di competenze.</h:div><h:div>V) Tra le competenze in precedenza intestate alla soppressa Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale si segnala la scarsa coerenza della custodia dell’archivio storico e della biblioteca, nonché dell’aggiornamento e della valorizzazione di quest’ultima, con le altre competenze attribuite alla Direzione generale per gli affari politici e la sicurezza internazionale. Posto che a quest’ultima sono attribuite competenze di rilievo essenzialmente <corsivo>politico</corsivo> (quelle tradizionalmente d’<corsivo>ordine</corsivo> o di <corsivo>puissance</corsivo>), suscita perplessità l’affidamento di funzioni di servizio quali quelle sopra menzionate, che potrebbero essere meglio affidate alla Direzione per il patrimonio e l’amministrazione (o, alternativamente, alla Direzione per le risorse e la formazione).</h:div><h:div><corsivo>5.2-</corsivo>
				<corsivo>La Direzione per l’Africa subsahariana, l’America latina, l’Asia e l’Oceania</corsivo>.</h:div><h:div>Suscita perplessità il mutamento della denominazione della Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali in Direzione generale “<corsivo>per l’Africa subsahariana, l’America latina, l’Asia e l’Oceania</corsivo>”.</h:div><h:div>I) Sotto un primo profilo, sebbene la denominazione attuale non sia esente da vaghezza (relativamente alla genericità del riferimento alla “<corsivo>mondializzazione</corsivo>” ed alla scarsa referenzialità delle non meglio definite “<corsivo>questioni globali</corsivo>”), l’operata delimitazione delle competenze <corsivo>per specifiche e circoscritte aree geografiche</corsivo> (Africa subsahariana, America latina, Asia e Oceania) obbedisce ad un criterio territoriale <corsivo>non esaustivo</corsivo>, non prevedendosi altre Direzioni generali competenti per distinte aree del pianeta (segnatamente: per l’Africa non subsahariana; per l’America settentrionale, e più precisamente “non latina”; per l’Antartide; per il continente europeo).</h:div><h:div>II) In ogni caso, il riferimento non trova riscontro nelle competenze enumerate dall’articolo 5, comma 3, ad eccezione della lettera <corsivo>g</corsivo>), che peraltro contempla (nella parte in cui si riferisce all’“<corsivo>azione diplomatica con i Paesi dell’Asia centro - meridionale e sudorientale, dell’Estremo Oriente e Oceania, dell’America centrale e meridionale, dell’Africa subsahariana</corsivo>) aree geografiche in parte non coincidenti con quelle che costituiscono la nuova denominazione della Direzione generale.</h:div><h:div>III) Inoltre, la nuova denominazione appare per un verso imprecisa e, per altro verso, frutto di potenziali fraintendimenti. Non si comprende, ad esempio, se l’America latina includa tutti gli Stati collocati geograficamente nell’America centrale e in quella meridionale (aree geografiche, queste ultime, in questi termini individuate dalla lettera <corsivo>g</corsivo>) sopra menzionata, che non utilizza la locuzione “<corsivo>America latina</corsivo>”) o se – come, a rigore, dovrebbe intendersi la ridetta locuzione – vi siano inclusi i soli Stati in cui si parlano lingue neolatine. In tale seconda ipotesi, a ben vedere, ne dovrebbero essere esclusi – ma di tale esclusione non sarebbe possibile apprezzare la <corsivo>ratio </corsivo>– Stati quali il Belize e la Guyana (che fanno parte del <corsivo>Commonwealth</corsivo> e in cui la lingua ufficiale è l’inglese) e il Suriname (in cui si parla olandese). </h:div><h:div>IV) Non si comprende, ancora (e soprattutto), la ragione per cui talune delle “<corsivo>questioni globali</corsivo>” espressamente contemplate tra le competenze attribuite alla Direzione generale (ad esempio, la “<corsivo>disciplina internazionale nei settori dell’energia e dell’ambiente</corsivo>” e le “<corsivo>politiche di sostenibilità</corsivo>”) dovrebbero acquisire rilevanza soltanto laddove riferite alle aree geografiche comprese nella nuova denominazione della Direzione generale in questione e non, invece, se riferite ad altre aree geografiche.</h:div><h:div><corsivo>5.3-</corsivo>
				<corsivo>La Direzione generale per la crescita e la promozione delle esportazioni</corsivo>.</h:div><h:div>La nuova denominazione della Direzione generale per la crescita e la promozione delle esportazioni, pur in mancanza di un’espressa modifica sul punto delle competenze ad essa attribuite – in particolare di quella contemplata dall’articolo 5, comma 5, lettera <corsivo>d</corsivo>) (“<corsivo>promuove e sviluppa, d’intesa con le altre competenti amministrazioni dello Stato, iniziative dirette a sostenere l’attività all’estero delle imprese italiane ed a favorire gli investimenti esteri in Italia</corsivo>”) – contempla un inedito riferimento all’attività volta a favorire la “<corsivo>crescita</corsivo>” delle “<corsivo>esportazioni</corsivo>”, che suscita perplessità.</h:div><h:div>I) Non si rinviene, anzitutto, un fondamento normativo (avente la sufficiente esplicitazione e tipizzazione in una fonte necessariamente primaria) di una funzione del MAECI volta ad incentivare la “<corsivo>crescita delle esportazioni</corsivo>”. L’articolo 12 del decreto legislativo n. 300 del 1999, nella versione risultante dalle modifiche apportate dal decreto-legge n. 104 del 2019, attribuisce al MAECI la “<corsivo>definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l’estero e di sostegno dell’internazionalizzazione del sistema Paese</corsivo>”, riferendosi ad un’attività di carattere per lo più <corsivo>promozionale</corsivo> e <corsivo>di ausilio</corsivo> all’attività delle imprese che operano nei mercati esteri, senza porre esplicitamente uno specifico obiettivo di crescita delle esportazioni. Peraltro, l’espressa salvaguardia delle competenze del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle imprese e del <corsivo>made in Italy</corsivo> avrebbe comechessia imposto la previsione di meccanismi di raccordo o di coordinamento che, al contrario, risulta mancante nello schema di regolamento.</h:div><h:div>II) D’altra parte, è noto che la crescita delle esportazioni, in sé e per sé considerata, incide sulla bilancia commerciale, potenzialmente incrementandone il saldo positivo (<corsivo>surplus</corsivo> commerciale), e, più in generale, e conseguentemente, sull’equilibrio della bilancia dei pagamenti, di cui la bilancia commerciale costituisce una componente (nell’ambito del conto delle partite correnti). Ciò comporta un potenziale contrasto con quanto stabilito dall’articolo 119, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che annovera la sostenibilità della bilancia dei pagamenti – sostenibilità che non può che ritenersi riferita alle singole componenti della bilancia dei pagamenti, posto che quest’ultima è, per definizione, sempre in equilibrio – tra i principi direttivi cui le azioni degli Stati membri in materia di politica economica devono ispirarsi.</h:div><h:div>III) Inoltre, rileva la mancata valutazione delle possibili conseguenze macroeconomiche che un approccio di tal genere – che valorizza la crescita delle esportazioni considerate isolatamente, senza tenere conto del più ampio contesto macroeconomico di riferimento (sia in termini di complessivo equilibrio politico-commerciale internazionale, che di sostanziali riflessi sociali sui saldi della contabilità c.d. nazionale) –, è suscettibile di determinare: e ciò, con particolare riguardo al sottofinanziamento dell’economia nazionale che consegue, per definizione, al <corsivo>surplus</corsivo> commerciale (il quale è fonte di un risparmio destinato ad essere investito all’estero) e alle tensioni che gli eccessivi e protratti squilibri della bilancia commerciale di un Paese possono ingenerare sul piano internazionale.</h:div><h:div><corsivo>5.4-</corsivo>
				<corsivo>La Direzione generale per le questioni cibernetiche, l’informatica e l’innovazione tecnologica.</corsivo></h:div><h:div>Si prevede di attribuire alla Direzione generale per le questioni cibernetiche, l’informatica e l’innovazione tecnologica, di nuova istituzione, tra l’altro, la “<corsivo>trattazione delle questioni inerenti alle politiche internazionali sulla sicurezza cibernetica e sull’impiego dei mezzi cibernetici, anche per il contrasto ad attività di disinformazione</corsivo>” e la “<corsivo>cura</corsivo>”<corsivo>
				</corsivo>“[del]<corsivo>la sicurezza cibernetica</corsivo>”, competenze in relazione alle quali – oltre a non essere fornite informazioni in ordine alla relativa base normativa di rango primario – non risultano essere state valutate le possibili interferenze con le attribuzioni assegnate dalla legge alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all’Agenzia nazionale per la cybersicurezza.</h:div><h:div>I) Quanto alla prima, si evidenzia che l’articolo 2 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri l’<corsivo>alta direzione</corsivo> e la <corsivo>responsabilità generale</corsivo> delle <corsivo>politiche di cybersicurezza</corsivo> [lett. <corsivo>a</corsivo>)] e l’adozione della <corsivo>strategia nazionale</corsivo> di cybersicurezza [lett. <corsivo>b</corsivo>)], sicché, rispetto alle attribuzioni della Direzione generale in esame, si ravvisano profili di potenziali incompatibilità, specie alla luce del fatto che lo schema di regolamento non contempla alcun meccanismo di raccordo. </h:div><h:div>Non si comprende, in particolare, in che modo la “<corsivo>trattazione delle questioni inerenti alle politiche internazionali sulla sicurezza cibernetica e sull’impiego dei mezzi cibernetici</corsivo>” si coordini e si integri con l’elaborazione delle politiche di cybersicurezza da parte del Presidente del Consiglio. Quest’ultimo, nel tenere in considerazione, in sede di elaborazione delle politiche nazionali, le linee di indirizzo emergenti in ambito sovranazionale, ossia nella fase – per così dire – discendente, non può essere estromesso dal contribuire sul piano internazionale, ossia nella fase ascendente, alla definizione delle medesime politiche.</h:div><h:div>II) Quanto alla seconda, la necessità di un <corsivo>raccordo</corsivo> con le competenze attribuite all’Agenzia nazionale per la cybersicurezza nazionale emerge dall’articolo 5, comma 1 del menzionato decreto-legge n. 82 del 2021, il quale, nell’individuare le funzioni attribuite all’agenzia in questione, vi annovera espressamente: </h:div><h:div><corsivo>a</corsivo>) il coordinamento, “<corsivo>in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</corsivo>”, della “<corsivo>cooperazione internazionale nella materia della cybersicurezza</corsivo>” e la cura, “[n]<corsivo>ell’ambito dell’Unione europea e a livello internazionale</corsivo>”, dei “<corsivo>rapporti con i competenti organismi, istituzioni ed enti</corsivo>”, precisando altresì che, “[n]<corsivo>ei casi in cui la legge attribuisce specifiche competenze ad altre amministrazioni</corsivo>”, “<corsivo>è comunque assicurato il raccordo con l’Agenzia al fine di garantire posizioni nazionali unitarie e coerenti con le politiche di cybersicurezza definite dal Presidente del Consiglio dei ministri</corsivo>” [lett. <corsivo>q</corsivo>)]; </h:div><h:div><corsivo>b</corsivo>) la stipulazione di accordi bilaterali e multilaterali con istituzioni, enti e organismi di altri Paesi per la partecipazione dell’Italia a programmi di cybersicurezza, “<corsivo>assicurando il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</corsivo>” [lett. <corsivo>r</corsivo>)]; </h:div><h:div><corsivo>c</corsivo>) la promozione, il sostegno e il coordinamento della partecipazione italiana a progetti e iniziative dell’Unione europea e internazionali nel campo della cybersicurezza e dei correlati servizi applicativi, “<corsivo>ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</corsivo>”.</h:div><h:div><corsivo>5.5-</corsivo>
				<corsivo>Le figure di vertice</corsivo>.</h:div><h:div>Per quanto concerne le figure di vertice, si osserva che, con la modifica apportata all’articolo 2, comma 2, si prevede l’attribuzione al Vice segretario generale cui sono conferite le funzioni vicarie delle funzioni di coordinamento delle attività degli uffici volte a promuovere, negli ambiti di competenza del Ministero, la crescita dell’economia nazionale e del sistema Italia; ciò, in base alla relazione al Ministro, “<corsivo>in coerenza con l’importanza centrale che assumono le competenze in materia economica del Ministero</corsivo>”. Al carattere generale che connota, per loro stessa natura, le funzioni vicarie di cui il Vice segretario generale è titolare si accompagnerebbe così, per effetto delle modifiche che verrebbero introdotte dal regolamento all’esame della Sezione, la titolarità di una funzione di coordinamento specifica, in quanto detto organo verrebbe chiamato a coordinare le “<corsivo>attività degli uffici volte a promuovere, negli ambiti di competenza del Ministero, la crescita dell’economia nazionale e del sistema Italia</corsivo>” ossia, in sintesi, la c.d. diplomazia economica. </h:div><h:div>Dall’altro, si prevede l’istituzione di un secondo Vice segretario generale, individuato nel Direttore generale per gli affari politici e la sicurezza internazionale, precisando, altresì, che questi assiste il Segretario generale nell’esercizio delle sue funzioni (soltanto) allorché detto esercizio “<corsivo>riguard</corsivo>[i] <corsivo>profili di cui all’articolo 5, comma 2</corsivo>” del regolamento, ossia l’esercizio della “<corsivo>competenza primaria nella trattazione delle questioni multilaterali e geografiche di natura politico-strategica e di sicurezza internazionale</corsivo>” attribuita al suddetto Direttore generale nella sua qualità di “Direttore politico”. La modifica in esame sarebbe riconducibile, in base a quanto emerge dalla relazione al Ministro, alla necessità di adeguare il ruolo del Direttore politico a quello che “<corsivo>gli è conferito nei formati di concertazione a livello internazionale, da tempo cristallizzati nella prassi delle relazioni, anche nell’ambito del G7 e dell’Unione europea</corsivo>”. </h:div><h:div>I) Osserva la Sezione che – sebbene l’istituzione di un secondo Vice segretario generale non si ponga in conflitto con la normativa di rango primario – risulta l’anomalia, (concettualmente contraddittoria sul piano della scienza amministrativa dell’organizzazione), di una figura che, nella sua qualità di Vice segretario generale, non svolge né <corsivo>funzioni autonome</corsivo> né, al contrario dell’unico Vice segretario generale contemplato dal regolamento attualmente vigente, <corsivo>funzioni vicarie</corsivo>, bensì unicamente <corsivo>funzioni ausiliarie</corsivo> nei confronti del Segretario generale. Per giunta, tali funzioni ausiliarie sono espletate con limitato riferimento all’esercizio, da parte del Segretario generale, di funzioni che coinvolgano la competenza (attribuita al “Direttore politico”) in materia di “<corsivo>trattazione delle questioni multilaterali e geografiche di natura politico-strategica e di sicurezza internazionale</corsivo>”. Ciò, peraltro, sull’esile e non ben definibile presupposto rappresentato dalla necessità di allinearsi a non meglio precisate “prassi” delle relazioni internazionali, che non è dato comprendere in che modo, e a quale titolo, possano interferire con l’organizzazione amministrativa del MAECI al punto da imporre, o rendere comunque opportuna, l’istituzione di un secondo Vice segretario generale e la coincidenza di detto organo con il Direttore generale per gli affari politici e la sicurezza internazionale.</h:div><h:div><corsivo>6.- Conclusioni</corsivo>.</h:div><h:div>Alla luce delle considerazioni che precedono, il parere della Sezione è interlocutorio, nel senso di sollecitare, nelle more del parere definitivo e fermi i rilievi nel metodo e nel merito:</h:div><h:div><corsivo>a</corsivo>) la predisposizione di una relazione illustrativa, che tenga conto dei rilievi formulati (<corsivo>supra</corsivo>, § 3 e, per l’analisi di impatto, § 3.2 nonché, per gli esiti del confronto sindacale, § 3.4); </h:div><h:div><corsivo>b</corsivo>) la rinnovazione, secondo le formulate indicazioni sia di ordine formale che sostanziale, degli atti di concerto del Ministro per la pubblica amministrazione (<corsivo>supra</corsivo>, § 3.1) e del Ministro per l’economia e le finanze (<corsivo>supra</corsivo>, § 3.1.3); </h:div><h:div><corsivo>c</corsivo>) l’integrazione dell’analisi tecnico-normativa (<corsivo>supra</corsivo>, § 3.3);</h:div><h:div><corsivo>d</corsivo>) la documentazione della approvazione in sede di deliberazione preliminare (<corsivo>supra</corsivo>, § 3.5).<corsivo>
				</corsivo></h:div></motivazione><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>sospende l’espressione del parere, nelle more degli adempimenti di cui in motivazione.</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/05/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>GLI ESTENSORI</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Cesare Scimia</h:div><h:div>Giovanni Grasso, Davide Miniussi, Sebastiano Galdino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>