<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Parere.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240080820251025180017109" descrizione="" gruppo="20240080820251025180017109" modifica="17/11/2025 20:06:25" stato="2" tipo="26" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><gabinetto anno="" n=""/><registro anno="2024" n="00808"/><fascicolo anno="2025" n="01315"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.1:parere.interlocutorio:00000-0000</urn><processoAmministrativo/><idTipoProvSDM>26</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM/><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240080820251025180017109.xml</file><wordfile>20240080820251025180017109.docm</wordfile><ricorso NRG="202400808">202400808\202400808.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\429 Carlo Saltelli\</rilascio><tipologia>Parere interlocutorio</tipologia><firmaPresidente><firma>carlo saltelli</firma><data>17/11/2025 18:45:35</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Laura Lega</firma><data>25/10/2025 19:47:39</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/11/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Consiglio di Stato</h:div><h:div>Sezione Prima</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>PARERE</h:div><h:div>Adunanza di Sezione del 9 ottobre 2025</h:div><h:div>Carlo Saltelli,	Presidente</h:div><h:div>Maria Grazia Vivarelli,	Consigliere</h:div><h:div>Valeria Vaccaro,	Consigliere</h:div><h:div>Valerio Valenti,	Consigliere</h:div><h:div>Laura Lega,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giovanni Ardizzone,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dall’Impresa edile Giada S.r.l. e dalla società Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare S.r.l. contro la Regione Puglia e nei confronti del Comune di Polignano a Mare per l’annullamento: a) del provvedimento della Regione Puglia - Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbane, avente ad oggetto “Piano di lottizzazione Agape - Parco dei Trulli”; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. </h:div></ricorrenti><resistenti/><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 29 marzo 2024;</h:div><h:div>Esaminati gli atti e udito il relatore all’adunanza del 9 ottobre 2025, consigliere Laura Lega</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><motivazione id="mot"><h:div>Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue:</h:div><h:div>1. La società Impresa Edile Giada r.l. e la società Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare r.l. hanno presentato in data 2 marzo 2020 al Comune di Polignano a Mare un progetto relativo al Piano di lottizzazione “AGAPE – Parco dei Trulli”, integrato in data 18 giugno 2020 e 21 marzo 2022, senza alcun riscontro da parte del Comune, nonostante solleciti e un atto di diffida in data 12 aprile 2023. </h:div><h:div>2. Con istanza del 30 giugno 2023 le nominate società hanno richiesto alla Regione l’attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell’art 21, del dpr 380/2001, finalizzato all’effettuazione della istruttoria urbanistica e deliberazione del Piano di lottizzazione “AGAPE – Parco dei Trulli”, qualificando implicitamente il comportamento omissivo del Comune quale inerzia procedimentale, presupposto dell'intervento sostitutivo regionale e dell'art. 22, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 136 (che si riferisce specificatamente agli strumenti attuativi e che consente all'interessato di inoltrare istanza per la nomina di un <corsivo>commissario ad acta</corsivo> al Presidente della Giunta regionale).</h:div><h:div>3. Con nota della Sezione urbanistica regionale del 20 luglio 2023 gli uffici del Comune di Polignano a mare sono stati invitati a produrre circostanziate notizie circa lo stato del procedimento e gli eventuali motivi ostativi alla sua prosecuzione e conclusione e con successiva nota del 21 agosto 2023 il Comune ha motivato il ritardo, facendo riferimento alla carenza di personale e all’obbligo di istruire le istanze di lottizzazione rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.  </h:div><h:div>4. Con nota acquisita al prot. n. 11029 del 14 novembre 2023 le ricorrenti hanno reiterato alla Regione Puglia l’istanza di nomina di un <corsivo>commissario ad acta,</corsivo> ai sensi dell'art.22, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n.136, istanza alla quale la Regione Puglia ha dato riscontro con l’impugnata nota n. 11808 del 4 dicembre 2023 con la quale il Comune di Polignano a Mare è stato ulteriormente sollecitato a fornire i dovuti aggiornamenti in merito agli sviluppi dei procedimenti pendenti sopra richiamati.</h:div><h:div>5. Ha fatto seguito una corposa corrispondenza tra il Ministero, la Regione Puglia ed il Comune, con la quale quest’ultimo è stato reiteratamente sollecitato all’adempimento, nel presupposto che la lamentata carenza di personale non poteva essere considerata adeguata giustificazione rispetto al ritardo nell’istruttoria delle pratiche di lottizzazione e di conseguenza non poteva costituire ragione sufficiente per l’attivazione del potere sostitutivo invocato.</h:div><h:div>6. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del provvedimento in epigrafe segnato con plurimi motivi di censura.</h:div><h:div>Il ricorso è corredato da un’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato e dalla domanda di accertamento dell'obbligo della Regione Puglia di provvedere sulle istanze delle ricorrenti alla nomina del Commissario <corsivo>ad acta</corsivo>. </h:div><h:div>7. Con nota n. 25432 del 4 giugno 2024 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito il proprio avviso sull’istanza cautelare, non ravvisandone i presupposti.</h:div><h:div>8. Con nota n. 22411 del 18 giugno 2024 il Comune di Polignano a Mare, nel ricostruire il quadro complessivo delle diverse fasi che hanno riguardato la vicenda controversa e sottolineando la complessa situazione della propria struttura organizzativa, ha comunicato di aver adottato talune iniziative per il superamento delle criticità derivanti dalle carenze di personale, stimando, pertanto, il completamento dell’istruttoria tecnica del piano “nell’arco temporale di circa 60 giorni”.</h:div><h:div>9. Atteso il lungo tempo trascorso ed i numerosi solleciti in data 13 marzo 2025 il Ministero ha nuovamente sollecitato la Regione ed il Comune, evidenziando che, in caso di mancato adempimento da parte dell’Amministrazione comunale, la Regione Puglia avrebbe dovuto immediatamente attivare la nomina di un <corsivo>commissario ad acta</corsivo> in sede di esercizio del potere sostitutivo per portare a compimento il procedimento di approvazione del Piano di lottizzazione di che trattasi;  con successiva nota del 5 giugno 2025 il Dicastero ha rinnovato il sollecito, assegnando alla Regione un breve termine (20 giorni) per l’aggiornamento sullo stato di perfezionamento della nomina.</h:div><h:div>10. Con nota n. 31453 del 12 settembre 2025 la Sezione, considerato che la relazione del Ministero sull’istanza cautelare non risultava inviata alle ricorrenti, ha provveduto direttamente all’inoltro a quest’ultime per le eventuali osservazioni e controdeduzioni.</h:div><h:div>11. Con nota n. 13431 del 6 ottobre 2025 il Ministero riferente ha comunicato che la relazione istruttoria è stata inviata alla firma e che avrebbe provveduto all’inoltro alle ricorrenti ed alla Sezione.</h:div><h:div>12. All’adunanza del 9 ottobre 2025 il ricorso è stato esaminato.</h:div><h:div>13. La Sezione è dell’avviso che il ricorso non sia ancora maturo per la decisione, atteso che non risulta ancora pervenuta la rituale relazione ministeriale, firmata dall’Autorità politica.</h:div><h:div>Deve pertanto disporsi che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta entro 40 (quaranta) giorni dalla pubblicazione del presente parere la predetta relazione definitiva sul merito del ricorso, nell’intesa che detta relazione dovrà contenere anche le eventuali osservazioni e controdeduzioni svolte dalle ricorrenti cui la relazione dovrà essere preventivamente inviata con l’assegnazione di un termine non minore di 15 (quindici) giorni. Il Comune dovrà a sua volta comunicare se abbia provveduto o meno all’esame del progetto proposto dalle ricorrenti e, in caso, negativo, se la Regione Puglia sia intervenuta con la richiesta attivazione del potere sostitutivo con la nomina del <corsivo>commissario ad acta</corsivo>. La Regione Puglia inoltre comunicherà l’eventuale attuale stato del procedimento di nomina del <corsivo>Commissario ad acta</corsivo> e le ragioni dell’eventuale ritardo.</h:div><h:div>14. Quanto infine all’istanza cautelare la Sezione, anche in considerazione del fatto che le ricorrenti non hanno svolto alcuna osservazione o controdeduzione alla relazione ministeriale, è dell’avviso che allo stato non sembra sussistere il requisito del <corsivo>periculum in mora</corsivo>.</h:div></motivazione><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>La sezione, impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito, rigetta l’istanza cautelare e dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione.</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/10/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Maria Grazia Salamone</h:div><h:div>Laura Lega</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>