<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Parere.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20220157220230728233136637" id="20220157220230728233136637" modello="4" modifica="03/08/2023 02:04:26" pdf="0" ricorrente="Ministero della difesa" stato="2" tipo="27" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><gabinetto anno="" n=""/><registro anno="2022" n="01572"/><fascicolo anno="2023" n="01084"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.1:parere:00000-0000</urn><processoAmministrativo/><idTipoProvSDM>27</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM/><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220157220230728233136637.xml</file><wordfile>20220157220230728233136637.docm</wordfile><ricorso NRG="202201572">202201572\202201572.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\408 Vito Poli\</rilascio><tipologia>Parere</tipologia><firmaPresidente><firma>vito poli</firma><data>02/08/2023 19:32:38</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Marina Perrelli</firma><data>02/08/2023 16:49:53</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/08/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Consiglio di Stato</h:div><h:div>Sezione Prima</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>PARERE</h:div><h:div>Adunanza di Sezione del 22 giugno 2023</h:div><h:div>Vito Poli,	Presidente</h:div><h:div>Giovanni Grasso,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppa Carluccio,	Consigliere</h:div><h:div>Marina Perrelli,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Pier Luigi Tomaiuoli,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-contro il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare per l’annullamento:</h:div><h:div>- del decreto dirigenziale M_D GMIL REG2021 0408846 del 16 settembre 2021, comunicato al ricorrente in congedo in data 15 febbraio 2022;</h:div><h:div>- della nota del Comando aeronautica militare Roma M_D ARM024 REG2021 0045489 del 27 settembre 2021, con allegata copia del foglio M_D GMIL024 REG2021 0412110 datato 20 settembre 2021 comprensivo del DD n. M_D GMIL REG2021 0408846 del 16 settembre 2021, ricevuta il 15 febbraio 2022, con la quale è stato comunicato l’annullamento del provvedimento di diniego dell’istanza di reintegrazione nel grado, la conseguente reintegrazione nel grado a decorrere dalla data del provvedimento e  la non riammissione in servizio, ai sensi dell’art. 868, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 66 del 2010.</h:div></oggetto><ricorrenti><h:div>Ministero della difesa. </h:div></ricorrenti><resistenti/><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Vista la relazione n. M_D A3DFB29 CDS2022 0000078 del 5 agosto 2022 con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;</h:div><h:div>Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Marina Perrelli.</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><motivazione id="mot"><h:div>Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.</h:div><h:div>1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dal decreto dirigenziale M_D GMIL REG2021 0408846 del 16 settembre 2021 con il quale:</h:div><h:div>a) è stato annullato il decreto ministeriale n. 0299/III-7/2011 in data 1 luglio 2011 che aveva disposto il “non accoglimento” dell’istanza di reintegrazione nel grado presentata dall’odierno ricorrente;</h:div><h:div>b) il ricorrente è stato reintegrato nel grado, a decorrere dalla data del decreto medesimo, permanendo nel corrispondente ruolo del congedo, ma senza essere riammesso in servizio permanente, ai sensi dell’art. 868, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 66 del 2010 (recante il codice dell’ordinamento militare).</h:div><h:div>1.2. Alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate nel ricorso e nelle memorie dell’Amministrazione, non specificamente contestate dalle rispettive controparti, emerge quanto segue:</h:div><h:div>a) il 29 marzo 2002, con decreto ministeriale n. 067/III-7/2002, è stata inflitta al dott. -OMISSIS-- tenente dell’Aeronautica militare in servizio permanente effettivo (s.p.e.) odierno ricorrente - la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, ai sensi degli artt. 70 n. 4, 71, 73, 78 e seguenti della legge n. 113 del 1954; </h:div><h:div>b) il 25 maggio 2010 il ricorrente ha presentato al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare l’istanza per la reintegrazione nel grado, ai sensi dell’art. 72, comma 1, n. 3, della legge 113 del 1954 e per la sua riassunzione in s.p.e.;</h:div><h:div>c) il 26 aprile 2011 il Ministero della difesa ha comunicato il preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10 <corsivo>bis </corsivo>della legge n. 241 del 1990, in considerazione della <corsivo>“natura e gravità dei comportamenti che portarono alla perdita del grado per rimozione</corsivo>”, ritenuti <corsivo>“chiari atti di arbitraria protesta nei confronti dell’istituzione militare, temerari, superficiali e sintomatici di refrattarietà al rispetto delle regole codificate dell’ordinamento militare</corsivo>” e della mancanza di “<corsivo>certezza in ordine alla riacquisizione delle spiccate qualità morali che costituiscono specifico requisito di ogni militare a garanzia dei doveri connessi allo </corsivo>“status<corsivo>” ed al giuramento</corsivo>”;</h:div><h:div>d) il 9 maggio 2011 l’interessato ha fatto pervenire le proprie osservazioni, specificando le ragioni poste a base dell’istanza e allegando i documenti ritenuti idonei a comprovare la riacquisizione delle qualità morali e civili atte a riottenere il grado perduto e la riassunzione in s.p.e.;</h:div><h:div>e) il 1° luglio 2011, con decreto n. 0299/III-7/2011, il Ministero della difesa ha respinto l’istanza di reintegrazione nel grado in quanto l’“<corsivo>ufficiale subalterno dell’Aeronautica Militare, ponendo in</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>essere atti di arbitraria protesta nei confronti dell’istituzione militare, ha gravemente leso i valori e l’etica cui ogni militare e ancor più un ufficiale, deve attenersi, offendendo irrimediabilmente le Forze armate italiane. Non essendo certa la riacquisizione di quelle spiccate qualità morali necessarie per rivestire un grado militare, il -OMISSIS-non può essere reintegrato nel grado</corsivo>”;</h:div><h:div>f) il 6 aprile 2021, con la sentenza n. 4064, il T.a.r. per il Lazio, ha accolto il ricorso proposto dal dott. -OMISSIS-e, per l’effetto, ha annullato il diniego dell’istanza di reintegrazione nel grado;</h:div><h:div>g) il 16 settembre 2021 il Ministero della difesa, in esecuzione della citata sentenza, ha adottato il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2021 0408846, comunicato all’interessato in data 15 febbraio 2022, oggetto del presente ricorso straordinario unitamente agli atti presupposti.</h:div><h:div>1.3. Avverso il detto decreto il ricorrente ha proposto ricorso straordinario sviluppando un unico motivo articolato in più punti (estesi da pagina 4 a pagina 10 del gravame) per dedurne l’illegittimità sotto i seguenti profili: violazione dell’art. 72 della legge n. 113 del 1954; disapplicazione <corsivo>in parte qua</corsivo> della sentenza del T.a.r. Lazio n. -OMISSIS-, passata in giudicato; eccesso di potere per omessa o erronea valutazione; omessa, insufficiente, errata e contraddittoria motivazione; manifesta contraddittorietà ed illogicità del provvedimento; erronea applicazione dell’art. 868, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 66 del 2010.</h:div><h:div>1.4. Secondo la prospettazione del ricorrente il decreto di perdita del grado per rimozione del 29 marzo 2002 è stato emesso, ai sensi degli artt. 70, 71 e 73 dell’allora vigente legge n.113 del 1954,  l’istanza per ottenere la reintegrazione nel grado militare perduto è stata presentata, ai sensi dell’art. 72, comma 3, della suddetta legge, in data 25 maggio 2010, cioè in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 66 del 2010 (9 ottobre 2010), e conseguentemente la normativa applicabile nel caso di specie sarebbe, in base al principio <corsivo>tempus regit actum</corsivo>, la più volte citata legge n. 113 del 1954. </h:div><h:div>Ad avviso del ricorrente, nonostante la predetta ricostruzione trovi conforto anche nella sentenza del T.a.r. per il Lazio n. -OMISSIS- in esecuzione della quale il provvedimento è stato adottato, l’Amministrazione, pur avendo disposto la reintegrazione nel grado del ricorrente, ne avrebbe illegittimamente fissato la decorrenza dalla data del decreto, prevedendo, altresì, erroneamente la sua permanenza nel corrispondente ruolo del congedo, ai sensi dell’art. 868, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 66 del 2010.</h:div><h:div>Il ricorrente si duole del fatto che l’accoglimento del ricorso comporterebbe l’annullamento del provvedimento con effetti <corsivo>ex tunc</corsivo> e non <corsivo>ex nunc</corsivo> e che l’art. 72 n. 4 della legge n. 113 del 1954 implicherebbe un potere discrezionale di valutazione nel merito ai fini della reiscrizione dell’ufficiale nei ruoli del servizio permanente, valutazione che sarebbe stata completamente omessa nel caso di specie con conseguente difetto di motivazione.</h:div><h:div>Sulla scorta delle suesposte considerazioni il ricorrente ha, pertanto, concluso nel senso che il beneficio della reintegrazione nel grado, già disposto dall’amministrazione, dovrebbe avere decorrenza <corsivo>ex tunc</corsivo> e che l’amministrazione avrebbe dovuto anche procedere alla sua reiscrizione nei ruoli del servizio permanente, sulla base dell’ottima condotta morale e civile tenuta per un tempo superiore al quinquennio dalla sua data di rimozione e dei comportamenti evincibili dalla documentazione prodotta e oggetto di valutazione da parte del T.a.r. per il Lazio nella citata sentenza n. -OMISSIS-.</h:div><h:div>1.5. All’accoglimento della domanda di annullamento del decreto impugnato dovrebbe poi seguire la ricostruzione integrale della carriera, il versamento di tutte le somme a titolo di stipendi rivalutati non percepiti e di tutti i conseguenziali e connessi contributi pensionistici e quant’altro di spettanza del medesimo, ingiustamente ed illegittimamente colpito da un provvedimento lesivo sul piano professionale, economico e sociale, con il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non da liquidarsi equitativamente.</h:div><h:div>2. Con la nota n. M_D A3DFB29 CDS2022 0000078 del 5 agosto 2022 il Ministero della difesa ha trasmesso la relazione ed ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato.</h:div><h:div>3. Con nota M_DAB05933 REG2022 0601380 del 13 ottobre 2022 il Ministero ha trasmesso la memoria del 6 ottobre 2022 presentata dal ricorrente a seguito della comunicazione della relazione ministeriale, precisando che la riammissione in servizio sarebbe potuta avvenire solo nel caso di annullamento del provvedimento di “perdita del grado per rimozione per gravi motivi disciplinari” originariamente irrogato, provvedimento divenuto definitivo a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV n. 5741 del 2007 che ha respinto l’appello proposto dall’odierno ricorrente. </h:div><h:div>4. A fronte della nota n. U.0017089 dell’8 maggio 2023 di questa sezione, sia il ricorrente, con PEC del 29 maggio 2023, che il Ministero riferente, con nota M_D AB05933 REG2023 0334136 del 6 giugno 2023, hanno precisato che:</h:div><h:div>a) permane l’interesse dell’interessato e dell’Amministrazione alla definizione del giudizio;</h:div><h:div>b) non risulta che il ricorso sia stato trasposto in sede giurisdizionale;</h:div><h:div>c) non vi sono state sopravvenienze ulteriori rispetto a quelle indicate nella relazione predisposta dalla Direzione generale;</h:div><h:div>d) non risultano connessioni con altri ricorsi pendenti.</h:div><h:div>5. Il ricorso – trattenuto in decisione nella adunanza del 22 giugno 2023 - non è fondato e va respinto per le seguenti considerazioni. </h:div><h:div>6. Il ricorrente censura il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2021 0408846, comunicato in data 15 febbraio 2022,  in quanto il beneficio della reintegrazione nel grado, disposto dall’amministrazione, avrebbe dovuto avere decorrenza <corsivo>ex tunc</corsivo> – cioè dalla data di adozione del provvedimento di diniego annullato in sede giurisdizionale - e non <corsivo>ex nunc</corsivo> – vale a dire dall’adozione del decreto impugnato – e in quanto il Ministero della difesa avrebbe dovuto applicare <corsivo>ratione temporis</corsivo> la legge n. 113 del 1954 e avrebbe dovuto procedere alla sua reiscrizione nei ruoli del servizio permanente, sulla base dell’ottima condotta morale e civile tenuta per un tempo superiore al quinquennio dalla data di rimozione e degli ulteriori comportamenti, tutti evincibili dalla documentazione prodotta e oggetto di valutazione da parte del T.a.r. per il Lazio nella più volte citata sentenza n. -OMISSIS-. </h:div><h:div>7. E’ pacifico che il Ministero della difesa ha adottato il provvedimento impugnato in esecuzione della più volte menzionata sentenza n. -OMISSIS- che ha annullato il decreto n. 0299/III-7/2011 dell’1 luglio 2011 che aveva respinto l’istanza di reintegrazione nel grado, presentata il 24 maggio 2010 dall’odierno ricorrente, per difetto di motivazione.</h:div><h:div>7.1. In merito alla portata del giudicato formatosi sulla sentenza in questione il collegio rileva che: </h:div><h:div>a)  non vi è nella predetta decisione alcuna statuizione in ordine alla disciplina normativa applicabile all’esame dell’istanza di reintegrazione:</h:div><h:div>b) la legge n. 113 del 1954 e, segnatamente, gli articoli 70 e 72, sono correttamente richiamati in quanto rappresentano la normativa vigente al momento dell’irrogazione della sanzione disciplinare della “perdita del grado” per rimozione, “<corsivo>successivamente abrogata e le cui norme sono confluite nel d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66”</corsivo>;</h:div><h:div>c) il provvedimento di diniego dell’istanza di reintegrazione nel grado è stato annullato per difetto di motivazione ed è stato disposto che l’Amministrazione si rideterminasse “<corsivo>sull’istanza del ricorrente di reintegrazione nel grado motivando compiutamente le ragioni della propria decisione</corsivo>”. Nella sentenza, infatti si legge testualmente che “<corsivo>sebbene quelle riportate rappresentino dichiarazioni e opinioni del tutto soggettive (id est la documentazione allegata a comprova dell’ottima condotta morale e civile), le stesse tuttavia dipingono una personalità diversa da quella tratteggiata nel provvedimento impugnato, invero tratteggiano il profilo di una persona che sembrerebbe essere maturata ed aver meditato sugli errori commessi in passato. A ciò deve aggiungersi che il ricorrente ha prodotto anche documentazione non opinabile, quale il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, da cui risulta incensurato, nonché documentazione attestante la prosecuzione del suo percorso di studi. Si tratta di documentazione che non pare essere stata adeguatamente considerata dall’amministrazione la quale, fermo restando il potere latamente discrezionale ad essa spettante nella relativa valutazione, si è espressa con una motivazione alquanto scarna e, per di più, con formula meramente dubitativa, senza suffragare le proprie affermazioni con argomentazioni tali da sfuggire alla censura di motivazione insufficiente</corsivo>”.</h:div><h:div>7.2. In ordine alla disciplina applicabile <corsivo>ratione temporis</corsivo> merita, inoltre, di essere evidenziato che, se è vero che l’istanza per ottenere la reintegrazione nel grado militare perduto, presentata dal ricorrente, è stata formulata ai sensi e per gli effetti dell’art. 72, comma 1, n. 3, della legge n. 113 del 1954, è altrettanto vero che l’Amministrazione ha adottato il provvedimento di diniego di reintegrazione nel grado il 1° luglio 2011 (annullato con la sentenza del T.a.r. per il Lazio n. -OMISSIS-), nella vigenza del codice dell’ordinamento militare che, all’art. 2268 (rubricato “Abrogazione di norme primarie”), ha espressamente abrogato l’invocata legge n. 113 del 1954, ad eccezione dell’art. 68. </h:div><h:div>Posto che la Direzione generale per il personale militare ha adottato nel 2011 il decreto di <corsivo>“non accoglimento”</corsivo> dell’istanza di reintegrazione nel grado applicando la normativa all’epoca vigente, richiamando espressamente il d.lgs. n. 66 del 2010 (recante il codice dell’ordinamento militare) e il d.P.R. n. 90 del 2010 (recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, t.u.o.m.), la stessa, nel dare esecuzione alla più volte citata sentenza del T.a.r. del Lazio, ha correttamente provveduto ad annullare il provvedimento di diniego e ad adottare le successive determinazioni, attenendosi alla normativa al d.lgs. n. 66 del 2010 e al d.P.R. n. 90 del 2010, testualmente citati.</h:div><h:div>7.2. Venendo in rilievo un rapporto giuridico c.d. di durata, l’Amministrazione ha fatto implicita ma corretta applicazione della normativa sopravvenuta alla data del giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-, conformandosi a consolidati principi elaborati dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (cfr. da ultimo le sentenze nn. 17 e 18 del 2021; 11 del 2016).</h:div><h:div>7.3. In ogni caso, come meglio si dirà in prosieguo, anche sotto la vigenza dell’art. 72, l. n. 113 del 1954:</h:div><h:div>a) la reintegrazione nel grado dell’ufficiale non avrebbe consentito la riammissione in servizio (posto che il militare in s.p.e. che cessi dal servizio non può esservi riammesso);</h:div><h:div>b) la reintegrazione nel grado sarebbe decorsa dalla data del provvedimento che l’avesse disposta (art. 72, commi 2 e 3, cit.).</h:div><h:div>7.4. Per le suesposte considerazioni deve, pertanto, essere disattesa la censura, reiterata anche nella memoria del 5 ottobre 2022, relativa alla erroneità della normativa applicata dall’Amministrazione ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato.</h:div><h:div>8. Passando, quindi, all’esame degli ulteriori profili di doglianza, occorre precisare che il provvedimento impugnato ha disposto che “<corsivo>il Sig. -OMISSIS-è reintegrato nel grado, a decorrere dalla data del presente Decreto, permanendo nel corrispondente ruolo del congedo, ai sensi dell’art. 868, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare)”.</corsivo></h:div><h:div>8. L’art. 868 c.m. prevede che <corsivo>“1. Il militare che ha subito un provvedimento di perdita del grado,</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>può essere reintegrato nello stesso nei casi previsti dal presente codice e con le modalità stabilite dal regolamento. 2. La reintegrazione nel grado è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data del provvedimento. 3.  La reintegrazione nel grado non comporta la riassunzione in servizio, salvo quanto previsto dagli articoli 961 e 962. Il militare reintegrato è iscritto nei corrispondenti ruoli del congedo.</corsivo>”.</h:div><h:div>L’art. 675 t.u.o.m. (rubricato “Militari reintegrati”), stabilisce che <corsivo>”1. I militari reintegrati nel grado sono collocati nei ruoli delle categorie del congedo, di cui al titolo V del libro IV del codice, a seconda degli anni di servizio, dell'età' e della idoneità'. A tal fine, le autorità' che trasmettono al Ministero i documenti, esprimono il loro parere anche sulla idoneità' o meno dei militari stessi alla iscrizione nei predetti ruoli. 2. L'anzianità' da attribuire ai militari reintegrati è' quella che risulta detraendo, dalla anzianità' posseduta prima del provvedimento che li privò' del grado, il tempo che intercorre tra il decreto di perdita del grado e quello di reintegrazione. 3. Per i militari reintegrati non si provvede ad alcuna variazione del trattamento di quiescenza del quale sono eventualmente in possesso. 4. Il provvedimento di reintegrazione nel grado non importa revoca del precedente decreto di perdita del grado e non dà diritto a corresponsione di assegni arretrati; [….]”.</corsivo>
			</h:div><h:div>8.1. Il collegio osserva che il provvedimento gravato risulta essere correttamente motivato ed aderente alla normativa vigente in materia di “reintegrazione nel grado”, avendo l’Amministrazione provveduto ad annullare il precedente diniego dell’istanza di reintegrazione ed essendosi, in esecuzione della più volte citata sentenza del T.a.r. per il Lazio, rideterminata disponendo la reintegrazione nel grado dello stesso <corsivo>“a decorrere dalla data del presente Decreto, permanendo nel corrispondente ruolo del congedo, ai sensi dell’art. 868, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare)</corsivo>”.  </h:div><h:div>8.2. Con riguardo alla decorrenza della reintegrazione nel grado che, si ribadisce, risale obbligatoriamente ai sensi dell’art. 868 comma 2 c.m. alla data del provvedimento attesa la sua indole costitutiva, il collegio osserva che la sentenza del T.a.r. per il Lazio n. -OMISSIS- non ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla reintegrazione nel grado, ma ha annullato il precedente diniego della relativa istanza - per mero difetto di motivazione e dunque con dovere di riprovvedere ad esito libero - in quanto la documentazione allegata alla stessa “<corsivo>non pare essere stata adeguatamente considerata dall’amministrazione la quale, fermo restando il potere latamente discrezionale ad essa spettante nella relativa valutazione, si è espressa con una motivazione alquanto scarna e, per di più, con formula meramente dubitativa, senza suffragare le proprie affermazioni con argomentazioni tali da sfuggire alla censura di motivazione insufficiente</corsivo>”.</h:div><h:div>8.3. Né l’esito della sentenza avrebbe potuto essere diverso atteso che la reintegrazione nel grado non costituisce un diritto conseguente al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore, ma, al contrario, dipende da una decisione di carattere ampiamente discrezionale riservata all’Amministrazione militare. Tale conclusione risulta confermata da un consolidato indirizzo giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato - ribadito anche nel parere della sezione n. 1074 del 2023, reso all’esito della medesima adunanza del 22 giugno 2023 in relazione ad altro affare – secondo cui “<corsivo>la reintegrazione non consegue automaticamente alla domanda, sussistendo in capo all'Amministrazione un ampio potere di valutazione di merito, sugli aspetti rilevanti sotto il profilo dell'interesse della funzione pubblica istituzionale” (Cons. Stato, sez. II, n. 468 del 2023; sez. I, n. 4176 del 2016; sez. IV, n. 2233 del 2011).</corsivo></h:div><h:div>Secondo la condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio, anche nel vigore dell’attuale codice dell’ordinamento militare, continua a trovare applicazione l’orientamento formatosi in relazione alla normativa previgente secondo il quale spetta all’Amministrazione valutare se la concessione della reintegra risponda effettivamente non soltanto alle aspirazioni del militare riabilitato in sede penale, ma anche all'interesse pubblico di settore, in particolare con un apprezzamento in ordine alla riacquisizione da parte dell'interessato di quelle spiccate qualità morali che sono richieste per ogni appartenente ad un Corpo militare (Cons. Stato, sez. II, n. 1790 del 2022 che richiama Cons. Stato sez. IV, n. 44 del 2010).</h:div><h:div>8.3. Ne discende, quindi, che la reintegrazione nel grado del ricorrente essendo il frutto di una nuova valutazione ampiamente discrezionale, da parte dell’Amministrazione, della documentazione allegata all’istanza del 25 maggio 2010 (in esatta esecuzione di quanto disposto dalla sentenza n. -OMISSIS- che aveva ordinato al Ministero di rideterminarsi sulla domanda del ricorrente senza nulla aggiungere sulla sua fondatezza o meno), decorre dalla data del decreto, come espressamente stabilito dall’art. 863, comma 2, c.m.</h:div><h:div>9. La censura del ricorrente deve essere disattesa anche in relazione alla mancata riammissione nel servizio permanente e all’invocata ricostruzione della carriera.</h:div><h:div>9.1. Con riguardo alla riammissione in servizio il collegio osserva che anche sotto la vigenza dell’art. 72 della legge n. 113 del 1954 la reintegra nel grado dell’ufficiale non consentiva la riammissione in servizio, giusta  il tenore testuale della norma sancita dal terzo comma dell’art. 72  secondo cui: <corsivo>“La reintegrazione nel grado dell’ufficiale già in servizio permanente non importa di diritto la reiscrizione dell’ufficiale stesso nei ruoli del servizio permanente “</corsivo>. </h:div><h:div>Da qui<corsivo>
				</corsivo>il risalente principio – consolidato nella giurisprudenza del giudice delle leggi e del Consiglio di Stato - secondo cui il militare in s.p.e. che cessa dal servizio non può esservi riammesso (Corte cost. n. 430 del 2005; C.g.a., n. 135 del 2011; Cons. Stato, sez. IV, n. 1295 del 1998).</h:div><h:div>9.2. L’art. 868 c.m., sul punto, non ha dunque portata innovativa limitandosi a riorganizzare le disposizioni previgenti di cui agli articoli 72, commi 2 e 3, della legge n. 113 del 1954 per gli ufficiali, 62, commi 2 e 3, della legge n. 599 del 1954 per i sottufficiali, 36, commi 2 e 3, della legge n. 1168 del 1961 per gli appuntati e carabinieri, 2 della legge n. 304 del 1969 per i graduati di truppa, 30, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 1995 per i volontari in s.p.e., 14 <corsivo>bis</corsivo> del d.lgs. n. 215 del 2001, per i volontari in ferma prefissata (cfr. relazione illustrativa pagina 179).</h:div><h:div>Ne discende, pertanto, che correttamente l’Amministrazione ha applicato il disposto dell’art. 868, comma 3, c.m., ai sensi del quale <corsivo>“La reintegrazione nel grado non comporta la riassunzione in servizio, salvo quanto previsto dagli articoli 961 e 962. Il militare reintegrato è iscritto nei corrispondenti ruoli del congedo.”</corsivo>.</h:div><h:div>9.3. Né, infine, può essere invocato alcun effetto conformativo della sentenza del T.a.r. del Lazio n. -OMISSIS- che si è limitata a annullare il provvedimento di diniego dell’istanza di reintegrazione nel grado proposta dal ricorrente, ma nulla ha deciso in merito alla fondatezza o meno della stessa spettando all’Amministrazione di rideterminarsi nell’esercizio del potere discrezionale che connota tale materia.</h:div><h:div>9.4. Con riguardo, infine, all’invocata ricostruzione di carriera, il collegio osserva che: </h:div><h:div>a) condizione necessaria per la ricostruzione di carriera, che possa dar luogo al trattamento pensionistico discendente dal grado eventualmente conseguito, è la riammissione nel servizio permanente con decorrenza giuridica risalente alla data di cessazione dal servizio ovvero ad altra data successiva, ma che comunque integri gli anni di permanenza minima nel grado, previsti dalla legge, per l’avanzamento al grado successivo; </h:div><h:div>b) non si rileva, nel caso di specie, la sussistenza di tale necessaria condizione, tenuto conto che la reintegrazione nel grado ai sensi dell’articolo 868 c.m., disposta nei confronti del ricorrente, con decreto dirigenziale M_D GMIL REG2021 0408846 del 16 settembre 2021, non comporta, come previsto dal comma 3 del medesimo articolo 868<corsivo>, “la riassunzione in servizio</corsivo>”, bensì esclusivamente<corsivo> “l’iscrizione “nei corrispondenti ruoli del congedo</corsivo>”.</h:div><h:div>10. Per tutte le esposte considerazioni, la Sezione esprime parere che il ricorso sia respinto.</h:div></motivazione><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Esprime parere che il ricorso sia respinto.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/06/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Elisabetta Argiolas</h:div><h:div>Marina Perrelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>