<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Parere.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220115720230922154622541" descrizione="" gruppo="20220115720230922154622541" modifica="18/10/2023 15:59:01" stato="2" tipo="27" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><gabinetto anno="" n=""/><registro anno="2022" n="01157"/><fascicolo anno="2023" n="01344"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.1:parere:00000-0000</urn><processoAmministrativo/><idTipoProvSDM>27</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM/><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220115720230922154622541.xml</file><wordfile>20220115720230922154622541.docm</wordfile><ricorso NRG="202201157">202201157\202201157.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\408 Vito Poli\</rilascio><tipologia>Parere</tipologia><firmaPresidente><firma>vito poli</firma><data>29/09/2023 08:35:26</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Marina Perrelli</firma><data>22/09/2023 22:01:58</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/10/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Consiglio di Stato</h:div><h:div>Sezione Prima</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>PARERE</h:div><h:div>Adunanza di Sezione del 20 luglio 2023</h:div><h:div>Vito Poli,	Presidente</h:div><h:div>Giuseppa Carluccio,	Consigliere</h:div><h:div>Carla Ciuffetti,	Consigliere</h:div><h:div>Marina Perrelli,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><oggetto><h:div>Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Tenente colonnello in s.p.e. - ruolo naviganti normale dell’Aeronautica militare - Alfonso Prudente per l’annullamento del provvedimento MD GMIL REG020 0450164 del 20 novembre 2020, notificato il 21 novembre 2020 con lettera prot. MD ABA001 REG2020 0043105, ivi compreso il relativo giudizio di avanzamento del 18 novembre 2020 nonché la graduatoria (nella parte in cui pone il ricorrente al 71° posto) e il punteggio attribuito.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>Ministero della difesa. </h:div></ricorrenti><resistenti/><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Vista la nota n. M_D AB05933 REG2022 0439482 dell’1 agosto 2022 con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;</h:div><h:div>Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Marina Perrelli.</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><motivazione id="mot"><h:div>Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.</h:div><h:div>1. Oggetto del presente giudizio è il provvedimento MD GMIL REG020 0450164 del 20 novembre 2020 in materia di avanzamento.</h:div><h:div>1.2. Alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, emerge che il Tenente colonnello in s.p.e. Alfonso Prudente - ruolo naviganti normale dell’Aeronautica militare:</h:div><h:div>a) è stato preso in esame per l’avanzamento a scelta al grado superiore per l’anno 2019;</h:div><h:div>b) è stato giudicato idoneo, collocandosi al 71° posto della graduatoria di merito col punteggio di 23,95/30;</h:div><h:div>c) non è stato iscritto in quadro di avanzamento stante il numero di promozioni al grado di colonnello (22) previste per il suddetto anno, come da verbale della Commissione superiore di avanzamento n. 3 del 24 giugno 2019 e da relativo quadro di avanzamento.</h:div><h:div>1.3. Avverso il predetto provvedimento, unitamente agli atti presupposti e conseguenti, l’interessato ha proposto ricorso straordinario, articolando un unico e complesso motivo (esteso da pagina 3 a pagina 23 del gravame) per dedurne l’illegittimità per violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di avanzamento degli ufficiali di cui al d.lgs. n. 66 del 2010 (codice dell’ordinamento militare), per violazione e falsa applicazione degli artt. 700 e ss., del d.P.R. n. 90 del 2010 (t.u. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), per difetto di motivazione.</h:div><h:div>1.4. Il ricorrente - premesso che la <corsivo>ratio</corsivo> della documentazione caratteristica è consentire un costante monitoraggio ed una continua verifica delle attitudini e del rendimento dei militari in vista del miglioramento della funzionalità delle Forze armate e di una adeguata selezione del personale che nel tempo si dimostra più meritevole - deduce l’illegittimità della valutazione operata dalla Commissione in quanto, da un lato, il giudizio espresso  nei suoi confronti non avrebbe nulla a che vedere con l'apprezzamento delle capacità, delle attitudini e dei risultati conseguiti nell’espletamento dei servizi e degli incarichi assegnati, e dall’altro sarebbe erronea e falsata in relazione ai requisiti di coloro che lo precedono in graduatoria.</h:div><h:div>Secondo la prospettazione del ricorrente, dall’esame della documentazione impugnata, unitamente al provvedimento finale di iscrizione nei quadri di avanzamento relativi all'anno 2019, emergerebbero affermazioni assolutamente contraddittorie che avrebbero condotto ad una raffigurazione falsata della realtà di cui è evidente sintomo il contrasto, concentrato in un arco temporale esteso, con le valutazioni precedenti che lo hanno riguardato, nonostante gli <corsivo>standards</corsivo> qualitativi di assoluta eccellenza mantenuti nello svolgimento della sua attività di servizio, contraddittorietà anco più evidente se comparata con i profili di carriera di carriera dei diretti controinteressati che avrebbero dovuto essere postergati.</h:div><h:div>Dall’esame comparativo delle schede delle valutazioni dei controinteressati, ancorché prive dei riferimenti ai servizi espletati, agli incarichi ricoperti, alle ricompense ricevute, in quanto non sarebbe stata data risposta alla sua istanza di accesso, si evincerebbe comunque che il punteggio complessivo ottenuto dall’interessato sarebbe ingiustificatamente inferiore a quello di altri ufficiali che lo precedono in graduatoria e che sono stati promossi.</h:div><h:div>Quindi, dopo aver elencato tutti i titoli conseguiti, le attività svolte nel corso della sua carriera e gli elogi conseguiti il ricorrente conclude deducendo l’irragionevolezza del giudizio della Commissione di avanzamento che parrebbe averne obliterato le qualità complessive collocandolo in graduatoria addirittura in 71^ posizione, in palese contraddizione con i precedenti giudizi riportati e in totale assenza di motivazione. </h:div><h:div>1.5. Sulla scorta delle suesposte considerazioni il ricorrente ha chiesto, in via istruttoria, l’acquisizione delle schede SIRIUM dei singoli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento ed ha concluso per l’accoglimento del gravame.   </h:div><h:div>2. Con la nota n. M_D AB05933 REG2022 0439482 dell’1 agosto 2022 il Ministero della difesa ha trasmesso:</h:div><h:div>- la relazione ministeriale prot. n. M_D AB05933 REG2022 0288587 del 19 maggio 2022, unitamente agli allegati in essa menzionati;</h:div><h:div>- la memoria aggiuntiva prodotta dal ricorrente il 27 luglio 2022 in replica alla relazione dell’Amministrazione, precisando che non aggiungerebbe alcun elemento di novità rispetto a quanto dedotto con il ricorso introduttivo.</h:div><h:div>2.1. L’Amministrazione della difesa ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, atteso che non può darsi ingresso a ricorsi avverso scrutini a scelta assoluta, se non a condizione che una censura di eccesso di potere in senso relativo sia stata prospettata in termini sufficientemente circostanziati, tali dal renderla ammissibile.</h:div><h:div>2.2. Nel merito l’Amministrazione della difesa ha concluso per l’infondatezza del ricorso atteso che dalla documentazione personale esaminata dalla Commissione si evince che il ricorrente ha ottenuto risultati poco rilevanti nei corsi espletati presso l’Accademia aeronautica, numerose aggettivazioni non apicali in relazione alle voci interne della documentazione caratteristica e gli è stato tributato nel corso della carriera un solo encomio semplice, peraltro risalente all’anno 2011.</h:div><h:div>Con riferimento al vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento il ricorrente si sarebbe limitato ad affermare la superiorità del proprio <corsivo>curriculum</corsivo> rispetto a quello dei controinteressati, attraverso una estrapolazione dallo stato di servizio dei titoli di studio, dei corsi frequentati, delle decorazioni, delle sedi di servizio, delle ricompense, degli incarichi svolti e degli accertamenti delle lingue straniere, senza contestualizzarli nella documentazione caratteristica che è la sede dell’apprezzamento della professionalità esternata nel corso del loro svolgimento. Inoltre, alcuni degli elementi di giudizio indicati nel ricorso come rientranti nello “stato di servizio” sarebbero relativi ad un periodo successivo al 31 ottobre 2018 e, pertanto, non erano presenti nella documentazione personale presa in considerazione dalla Commissione in occasione dello scrutinio contestato (i corsi di “Abilitazione traino su velivolo U.208°”, “Winch Pilot” e “Winch Operator”, frequentati tra il 10 novembre 2018 ed il 13 giugno 2019, la “Medaglia Militare Aeronautica di Lunga Navigazione Aerea Oro” (19 dicembre 2018), il “Nastrino di merito per il personale impiegato nell’emergenza Covid-19” (2 dicembre 2020), l’elogio tributato in data 17 settembre 2019 dal Comandante dell’Accademia Aeronautica, gli incarichi in ambito nazionale svolti a partire dall’1 novembre 2018).</h:div><h:div>3. Con la memoria aggiuntiva del 27 luglio 2022, prodotta a seguito della comunicazione della relazione ministeriale, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’operato della Commissione anche per la violazione dell’art. 1058 del d.lgs. n. 66 del 2010 laddove stabilisce che se il giudizio riguarda ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere dalla a) alla d) e che le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c), d) sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro e che il totale così ottenuto è diviso per quattro, calcolando il</h:div><h:div>quoziente, al centesimo.   </h:div><h:div>4. Con nota prot. n. 18519 del 17 maggio 2023 il presidente della sezione ha chiesto: <corsivo>“a) se continui a sussistere l’interesse alla definizione del giudizio; b) se il ricorso sia stato eventualmente trasposto in sede giurisdizionale; c) se vi siano state sopravvenienze, nel corso del tempo, ulteriori rispetto a quelle già acquisite al fascicolo d’ufficio; d) se sussistano connessioni (di ordine oggettivo o soggettivo) con altri ricorsi pendenti (in sede di ricorso straordinario ovvero in sede giurisdizionale</corsivo>)”.</h:div><h:div>4.1. Con nota M_D AB05933 REG2023 0321525 del 30 maggio 2023 il Ministero ha trasmesso la quale il ricorrente ha dichiarato l’interesse alla decisione del ricorso e la mancata trasposizione dello stesso in sede giurisdizionale.</h:div><h:div>5. Il ricorso è infondato e va rigettato per le seguenti ragioni.</h:div><h:div>5.1. Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato il giudizio di avanzamento, tanto più ai gradi apicali, è espressione di valutazioni tecnico-discrezionali, in cui concorrono, si concentrano e si compendiano plurimi profili.</h:div><h:div>Ciò posto la censura di eccesso di potere in senso assoluto postula la figura di ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi (ovvero: tutti giudizi finali apicali nella documentazione , massime aggettivazioni nelle voci interne, conseguimento del primo posto nei corsi basici, di applicazione e di aggiornamento, esenzione da qualsiasi menda o attenuazioni di rendimento, promozione in prima valutazione, cfr. <corsivo>ex plurimis</corsivo> Cons. Stato, sez. IV, n. 393 del 2020; n. 482 del 2017, n. 1998 del 2012), mentre l’eventuale illegittimità del giudizio per eccesso di potere in senso relativo consegue al riscontro di una patente, insostenibile ed ingiustificabile discrasia nel metro di giudizio utilizzato dall’Amministrazione con riferimento alle posizioni dei diversi scrutinandi (Cons. Stato, sez. IV, n. 2866 del 2016).</h:div><h:div>5.2. Nel caso di specie il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato con il quale è stato collocato al 71° posto della graduatoria in quanto dall’esame comparativo delle schede delle valutazioni di tutti coloro che lo precedono, ancorché prive dei riferimenti ai servizi espletati, agli incarichi ricoperti, alle ricompense ricevute, in quanto non sarebbe stata data risposta alla sua istanza di accesso, si evincerebbe che il punteggio complessivo ottenuto dall’interessato sarebbe immotivatamente inferiore a quello di altri ufficiali che lo precedono in graduatoria e che sono stati promossi.</h:div><h:div>5.3. Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali non è soggetto all’obbligo di motivazione corrispondente al modello sancito dalla legge n. 241 del 1990, giacché il punteggio numerico condensa ed esprime compiutamente la valutazione amministrativa, in conformità agli articoli 1030, comma 2, e 1057, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 66 del 2010, 702, commi 1 e 2, 703 e 710, comma 4, d.P.R. n. 90 del 2010 e al consolidato orientamento della giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, n. 393 del 2020; n. 482 del 2017; n. 4506 del 2016), anche prima della entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare (cfr. C.g.a., n. 15 e n. 326 del 2012, Cons. Stato, sez. IV, n. 214 del 2005, n. 7449 del 2004). Certamente il giudizio globale ed assoluto, sintetizzato dal punto di merito, sebbene privo di una motivazione discorsiva,  deve basarsi sugli elementi e sui criteri dettagliati dagli articoli da 704 a 709 del menzionato d.P.R. n. 90 (in tal senso deve leggersi il recente precedente di cui a Cons. Stato, sez. II, n. 5907 del 2023).</h:div><h:div>Nel caso di specie non si versa né nell’ipotesi di eccesso di potere in senso assoluto, né in quella di eccesso di potere in senso relativo.</h:div><h:div>5.4. Dalla documentazione caratteristica dell’interessato si evince, infatti, che il ricorrente ha conseguito risultati poco rilevanti nei corsi espletati presso l’Accademia e pur avendo riportato fin da inizio carriera la qualifica finale di “Eccellente” ha poche espressioni elogiative a corredo dei giudizi finali (solo 16 annotazioni su 43 documenti), nonché numerose aggettivazioni non apicali in relazione alle voci interne (ivi compreso “superiore alla media”).</h:div><h:div>E, comunque, il vizio di eccesso di potere in senso assoluto non è automaticamente riscontrabile sulla base del solo apprezzamento delle eccellenze dei precedenti di carriera in quanto il giudizio di avanzamento a scelta comprende una valutazione estesa a numerosi fattori di apprezzamento (in particolare l’idoneità alle funzioni del grado superiore), per cui al possesso di certi requisiti non conseguono in modo automatico determinate aspettative di carriera (Cons. Stato sez. IV, n. 3709 del 2010).</h:div><h:div>5.5. La sezione ritiene che nel caso di specie non vi siano neanche gli elementi per configurare il vizio di eccesso di potere in senso relativo.</h:div><h:div>Premesso che tale vizio non può discendere all’esito di un sostanziale confronto fra gli scrutinandi - nel caso in esame, unilateralmente condotto dal ricorrente nei confronti di tutti coloro che lo hanno preceduto in graduatoria – è mancata l’indicazione specifica di un esempio idoneo a dimostrare il totale stravolgimento della realtà lamentato (da parte di uno o più degli iscritti in quadro, unici soggetti nei cui confronti dedurre tale vizio). </h:div><h:div>Da qui la totale genericità della doglianza.</h:div><h:div><corsivo>A fortiori</corsivo> (come acquisito dal diritto vivente), il vizio non è configurabile in caso di marcato divario in graduatoria: nella specie, il ricorrente si è classificato al 71° posto su 179 scrutinati e, dunque, è stato superato da ben 70 parigrado, di cui 22 promossi. </h:div><h:div>6. Deve, infine, essere dichiarata inammissibile l’ulteriore censura di illegittimità per violazione dell’art. 1058 del d.lgs. n. 66 del 2010 in quanto sviluppata dall’interessato nella memoria del 27 luglio 2022, ovvero in una memoria difensiva avente natura illustrativa e non notificata all’Amministrazione, con conseguente impossibilità anche di qualificarla come atto di motivi aggiunti.</h:div><h:div>7. La reiezione del ricorso esime la sezione dal pronunciarsi anche sull’istanza istruttoria per accedere alle posizioni documentali dei parigrado dichiarati idonei, ma non iscritti in quadro (adombrata alle pagine 2 e 3 del ricorso) che, oltre a non essere rilevante ai fini della decisione, sarebbe stata, comunque, non accoglibile non essendo proponibile nei confronti dei detti soggetti alcuna impugnativa (fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, n. 362 del 2017). </h:div><h:div>7.1. Parimenti inaccoglibile è l’istanza di accesso, se intesa ad acquisire le schede degli iscritti in quadro, posto che nel ricorso non è stata sollevata alcuna censura specifica di eccesso di potere in senso relativo nei confronti di alcuno di loro e che il ricorso medesimo risulta notificato ad uno solo di essi (il colonnello Rigoni).</h:div><h:div>8. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.</h:div></motivazione><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Esprime il parere che il ricorso sia respinto.</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="20/07/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Maria Cristina Manuppelli</h:div><h:div>Marina Perrelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>