<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Parere.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20220109920230526151556301" id="20220109920230526151556301" modello="4" modifica="26/05/2023 15:27:13" pdf="0" ricorrente="Ministero della difesa" stato="2" tipo="27" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><gabinetto anno="" n=""/><registro anno="2022" n="01099"/><fascicolo anno="2023" n="00842"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.1:parere:00000-0000</urn><processoAmministrativo/><idTipoProvSDM>27</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM/><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220109920230526151556301.xml</file><wordfile>20220109920230526151556301.docm</wordfile><ricorso NRG="202201099">202201099\202201099.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\408 Vito Poli\</rilascio><tipologia>Parere</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesco Mele</firma><data>26/05/2023 15:27:13</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>05/06/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Consiglio di Stato</h:div><h:div>Sezione Prima</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>PARERE</h:div><h:div>Adunanza di Sezione del 25 maggio 2023</h:div><h:div>Vito Poli,	Presidente</h:div><h:div>Francesco Mele,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giuseppa Carluccio,	Consigliere</h:div><h:div>Fabrizio Cafaggi,	Consigliere</h:div><h:div>Carla Ciuffetti,	Consigliere</h:div><h:div>Riccardo Amato,	Consigliere</h:div><h:div>Antonella De Miro,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero della difesa- Direzione generale per il personale militare ed il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, per l’annullamento, in uno ad ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, del provvedimento del Ministero della Difesa- Direzione generale per il personale militare prot. n. M-DAB 05933 REG. 2022 n. 0178579 dell’1-4-2022, con il quale è stata respinta la domanda intesa ad ottenere la “<corsivo>concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare</corsivo>”.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>Ministero della difesa. </h:div></ricorrenti><resistenti/><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visto il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista la relazione, prot. n. M_D AB05933 REG2022 0470782 del 17-8-2022, con la quale il Ministero della difesa- Direzione generale per il personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;</h:div><h:div>Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Mele.</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><motivazione id="mot"><h:div>Premesso:</h:div><h:div>Con il ricorso straordinario del 13-7-2022, proposto contro il Ministero della difesa- Direzione generale per il personale militare ed il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, il Brigadiere Capo -OMISSIS- ha impugnato, in uno ad ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, il provvedimento del Ministero della Difesa- Direzione generale per il personale militare prot. n. M-DAB 05933 REG. 2022 n. 0178579 dell’1-4-2022, con il quale è stata respinta la domanda intesa ad ottenere la “<corsivo>concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare</corsivo>”.</h:div><h:div>Ne ha dedotto l’illegittimità e ne ha chiesto, pertanto, l’annullamento.</h:div><h:div>Il ricorrente espone di avere avanzato, in data 10-8-2021 e per il tramite del Comando di appartenenza, domanda per ottenere la concessione della suddetta onorificenza, ritenendo di trovarsi nelle condizioni previste dalla normativa per ottenerla.</h:div><h:div>Lamenta che con il provvedimento odiernamente impugnato il Ministero gli aveva comunicato che la domanda non era stata accolta, in quanto dalla documentazione caratteristica risultava una scheda valutativa con giudizio finale di “<corsivo>inferiore alla media</corsivo>”.</h:div><h:div>Con unico mezzo di gravame egli deduce: Violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell’articolo 6 delle Regie Magistrali Patenti del 19 luglio 1839, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della Direttiva di SEGREDIFESA – edizione 2016 – concernente “<corsivo>Norme applicative per la concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare</corsivo>” e successive varianti (Variante 1^ in data 13 novembre 2020) – eccesso di potere.</h:div><h:div>Evidenzia di essere in servizio nell’Arma dei Carabinieri dall’8 giugno 1983 e che, durante la lunga carriera, per un solo anno ha riportato un giudizio con qualifica finale di “<corsivo>inferiore alla media</corsivo>”; sottolineando, peraltro, che, a partire dall’anno 2001 e sino all’anno 2022 (oggetto dell’ultima valutazione) ha sempre riportato giudizi con qualifica finale di “<corsivo>superiore alla media</corsivo>” ovvero di “<corsivo>eccellente</corsivo>”.</h:div><h:div>Alla data della domanda, dunque, era decorso un periodo temporale di servizio effettivo superiore a vent’anni rispetto all’ultima valutazione con giudizio nella media, essendo quello inferiore alla media ancora più remoto.</h:div><h:div>L’Amministrazione avrebbe, pertanto, errato nel negare l’onorificenza, in quanto la Direttiva di riferimento stabilisce, all’articolo 5, paragrafo 3.b, che le valutazioni di “<corsivo>nella media</corsivo>” e di “<corsivo>inferiore alla media</corsivo>” non valgono come elemento ostativo alla concessione della medaglia una volta che sia decorso un arco di tempo di venti anni.</h:div><h:div>L’atto impugnato sarebbe, per tale ragione illegittimo ed andrebbe annullato, con il conseguente riconoscimento del suo diritto ad ottenere la “<corsivo>concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare</corsivo>”.</h:div><h:div>Il Ministero della Difesa- Direzione generale per il personale militare ha trasmesso la prescritta relazione, prot. n. M_D AB05933 REG2022 0470782 del 17-8-2022, chiedendo a questo Consiglio di Stato l’espressione del parere.</h:div><h:div>L’autorità riferente ha espresso l’avviso che il ricorso straordinario debba essere respinto in quanto infondato.       </h:div><h:div>Considerato:</h:div><h:div>Il ricorso non è meritevole di accoglimento.</h:div><h:div>Il Codice dell’ordinamento militare di cui al d.lgs. 15-3-2010, n. 66 disciplina, agli articoli 1459, 1460 e 1461 la predetta onorificenza, regolamentandone, con analitiche disposizioni, i soggetti cui la stessa può essere conferita, le modalità di concessione, i criteri per il computo degli anni di servizio militare, rinviando poi al Regolamento per le definizioni delle caratteristiche della stessa.</h:div><h:div>Il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “<corsivo>Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 29 novembre 2005, n. 246</corsivo>” disciplina, all’articolo 838, le caratteristiche materiali e dimensionali della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare e ne regolamenta, al successivo articolo 839, le modalità di utilizzo.</h:div><h:div>Il Ministero della Difesa ha, poi, adottato apposita Direttiva, volta a definire le “<corsivo>Norme applicative</corsivo>” per la concessione della suddetta onorificenza.</h:div><h:div>In particolare, la stessa, nella sua “<corsivo>Edizione 2016</corsivo>”, approvata in data 13-10-2016, e nelle successive varianti, prevede, all’articolo 3, i requisiti di cui i militari devono essere in possesso per il riconoscimento dell’onorificenza, costituiti da: a) Cinquanta anni di servizio militare utile e b) Comportamento altamente meritevole durante il servizio prestato.</h:div><h:div>In particolare e per quanto di interesse nella presente vicenda contenziosa, il richiamato articolo 3, paragrafo b) dispone che “<corsivo>Dalla documentazione matricolare e caratteristica dell’istante dovrà risultare la presenza di note di qualifica positive riferite a tutto l’arco della carriera prestata. In particolare, l’interessato non dovrà avere conseguito negli ultimi venti anni di servizio effettivo giudizio inferiore a quello di ‘superiore alla media’ in schede valutative, ovvero giudizio equipollente in rapporti informativi</corsivo>”.</h:div><h:div>La chiara lettera della sopra citata disposizione modula i contenuti del “<corsivo>comportamento altamente meritevole</corsivo>” del militare, necessario all’ottenimento della medaglia, attraverso l’individuazione di due concorrenti condizioni, la prima riferita a “<corsivo>tutto l’arco della carriera prestata</corsivo>” e la seconda, in via di ulteriore specificazione, riferita invece agli “<corsivo>ultimi venti anni di carriera</corsivo>”.</h:div><h:div>L’istante, dunque, deve in primo luogo essere in possesso di note di qualifica positive nell’intero arco della carriera, mentre, con riferimento agli ultimi venti anni di servizio, le suddette valutazioni positive devono ulteriormente specificarsi in giudizi che siano comunque di “<corsivo>superiore alla media</corsivo>” o di “<corsivo>eccellente</corsivo>” (ovvero equipollenti qualora contenuti in rapporti informativi).</h:div><h:div>Il richiamo contenuto nella prima parte della disposizione a “<corsivo>tutto l’arco della carriera prestata</corsivo>” esclude chiaramente che “<corsivo>gli ultimi venti anni di servizio</corsivo>” contemplati dalla seconda parte di essa costituiscano l’oggetto esclusivo della valutazione del comportamento del militare; evidenziando, invece, come, nell’ambito di una carriera militare rilevante nell’intero suo svolgimento, la Direttiva intenda richiedere solo nell’ultima parte di essa un servizio (come risultante dai documenti di valutazione) di particolare meritevolezza (giudizio non inferiore a quello di “<corsivo>superiore alla media</corsivo>”), imponendo comunque che, per l’intero servizio prestato (e, dunque, anche per il periodo pregresso agli ultimi venti anni) il militare abbia comunque sempre riportato note di qualifica positive.</h:div><h:div>La suddetta interpretazione, oltre che conforme alla lettera della disposizione, si pone in linea con la <corsivo>ratio</corsivo> ispiratrice dell’onorificenza, la quale è intesa non solo a premiare la durata del servizio, ma soprattutto l’elevata qualità dello stesso, per come emerge non solo dalle originarie “<corsivo>regie magistrali patenti</corsivo>” del 18 luglio 1839 (“<corsivo>merito militare altamente commendevole e di rimunerazione degno</corsivo>”), ma anche dallo stesso articolo 1459 del COM, laddove, nel prevedere la “<corsivo>medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare</corsivo>”, indica chiaramente che la sua concessione trova fondamento in un servizio “<corsivo>meritevole</corsivo>” riferito a tutti i “<corsivo>dieci lustri di carriera militare</corsivo>” e non solamente nella mera durata del servizio prestato, limitando la meritevolezza della condotta tenuta solo agli ultimi anni di esso.</h:div><h:div>Dalle considerazioni innanzi esposte, pertanto, consegue che ostano all’ottenimento dell’onorificenza anche note di qualifica non positive riportate dal militare più di venti anni addietro rispetto alla data di presentazione della domanda, pur quando lo stesso negli ultimi venti anni abbia conseguito valutazioni di “<corsivo>superiore alla media</corsivo>” ovvero ancora più lusinghiere.</h:div><h:div>Venendo a questo punto all’esame della fattispecie concreta oggetto del presente contenzioso, da vagliarsi sulla base delle sopra riportate coordinate ermeneutiche, la Sezione ritiene che il provvedimento di diniego adottato dall’Amministrazione sia legittimo, in quanto conforme alla normativa disciplinatrice della materia.</h:div><h:div>Ed, invero, dalla documentazione agli atti dell’affare e, in particolare, dal “<corsivo>prospetto riepilogativo delle qualifiche relative all’intera carriera</corsivo>” (allegato M alla Direttiva sulla medaglia mauriziana), emerge (circostanza questa, tra l’altro, confermata nel ricorso) che il signor Mesiano ha riportato, nello “<corsivo>specchio valutativo</corsivo>” relativo al periodo dal 29-10-1987 al 28-10-1988, la qualifica di “<corsivo>inferiore alla media</corsivo>” e, dunque, una nota di qualifica non positiva; circostanza questa che esclude la sussistenza di un presupposto indefettibile per il conferimento dell’onorificenza, costituito, secondo la richiamata Direttiva, dalla “<corsivo>presenza di note di qualifica positive riferite a tutto l’arco della carriera prestata</corsivo>”.</h:div><h:div>Risulta, pertanto, irrilevante, ai fini di un diverso esito del procedimento, il fatto che lo stesso, come riferito nel gravame e confermato dalla documentazione prodotta, “<corsivo>a partire dall’anno 2001 e sino all’anno 2022 (ultima valutazione) ha sempre riportato un giudizio con qualifica finale ‘superiore alla media’ e/o ‘eccellente’</corsivo>”.</h:div><h:div>Sulla base delle considerazioni sopra svolte, pertanto, la Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario debba essere rigettato in quanto infondato.</h:div></motivazione><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>La Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario deve essere rigettato.                      </h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/05/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Elisabetta Argiolas</h:div><h:div>Francesco Mele</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>