<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Parere.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220072720220524141750483" descrizione="" gruppo="20220072720220524141750483" modifica="24/05/2022 14:22:09" stato="2" tipo="27" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><gabinetto anno="" n=""/><registro anno="2022" n="00727"/><fascicolo anno="2022" n="00891"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.C:parere:00000-0000</urn><processoAmministrativo/><idTipoProvSDM>27</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM/><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220072720220524141750483.xml</file><wordfile>20220072720220524141750483.docm</wordfile><ricorso NRG="202200727">202200727\202200727.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\920 Paolo Carpentieri\</rilascio><tipologia>Parere</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luca Di Raimondo</firma><data>24/05/2022 14:22:09</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>26/05/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Consiglio di Stato</h:div><h:div>Sezione Consultiva per gli Atti Normativi</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>PARERE</h:div><h:div>Adunanza di Sezione del 24 maggio 2022</h:div><h:div>Paolo Carpentieri,	Presidente FF</h:div><h:div>Giuseppa Carluccio,	Consigliere</h:div><h:div>Daniele Ravenna,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Orsini,	Consigliere</h:div><h:div>Riccardo Amato,	Consigliere</h:div><h:div>Luca Di Raimondo,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Carla Barbati,	Consigliere</h:div><h:div>Daniele Cabras,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>Schema di regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell’articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Ufficio legislativo.</h:div></ricorrenti><resistenti/><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Vista la relazione, trasmessa con nota n. prot. MAE0060364 del 12 aprile 2022, con la quale il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;</h:div><h:div>esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Luca Di Raimondo;</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><motivazione id="mot"><h:div>Premesso:</h:div><h:div>Con nota n. prot. MAE0060364 del 12 aprile 2022, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Ufficio legislativo ha trasmesso al Consiglio di Stato, per l’espressione del prescritto parere, lo schema di regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi a norma dell’articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</h:div><h:div>Lo schema è corredato dalle relazioni illustrativa, vistata dal Ministro con autorizzazione alla trasmissione al Consiglio di Stato, tecnico-finanziaria, tecnico-normativa, unitamente alla delibera n. 163 del 30 marzo 2022, con cui l’Autorità nazionale anticorruzione – ANAC ha espresso il proprio parere sull’intervento regolatorio in esame, con riferimento alla parte in cui sono state introdotte modifiche al decreto 2 dicembre 2017, n. 192 della stessa amministrazione proponente.</h:div><h:div>Con nota in data 19 maggio 2022, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l’esenzione dall’AIR, ai sensi dell’articolo 7, del d.P.C.M. 169/2017, in ragione del ridotto impatto dell’intervento.</h:div><h:div>Il Dicastero proponente espone che lo schema in esame si compone di 12 articoli e reca norme e criteri per l’erogazione e la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi della disciplina introdotta dalla norma primaria.</h:div><h:div>L’ATN riferisce che obiettivo che si prefigge l’amministrazione proponente è l’adozione di uno degli strumenti necessari per permettere l’incentivazione del personale, cui siano conferite le funzioni tecniche previste dal codice, che comportano specifiche responsabilità – sia in fase di programmazione ed affidamento dei contratti, che in fase di esecuzione – sulla base del possesso di specifiche professionalità.</h:div><h:div>Lo schema di regolamento recepisce gli aggiornamenti introdotti alla disciplina degli incentivi dall’articolo 113, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale, rispetto alla normativa previgente (articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge Merloni), legge 17 giugno 1999, n. 140, articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) estende l’ambito del riconoscimento economico, seguendo due direttrici: sul piano oggettivo, dalle sole attività di progettazione negli appalti di lavori, a quelle di programmazione della spesa, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di esecuzione dei contratti, di collaudo e verifica di conformità, prevedendo il riconoscimento del beneficio anche per i contratti relativi all’acquisizione di servizi e forniture, nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione; sul piano soggettivo, estendendo l’applicazione dell’intervento regolamentare a tutte le figure professionali, con qualifica non dirigenziale, coinvolte.</h:div><h:div>La relazione ministeriale riferisce, altresì, che lo schema trasmesso recepisce le principali osservazioni espresse dalla Sezione in alcuni pareri formulati sugli analoghi atti regolamentari predisposti da altre amministrazioni (parere n. 145/2021, su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, parere n. 281/2021, su richiesta del Ministero della giustizia, parere n. 345/2021, su richiesta del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ora Ministero della cultura, parere n. 1357/2021 su richiesta della Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi).</h:div><h:div>In particolare, prosegue il Ministero proponente, lo schema all’esame del Collegio tiene conto delle indicazioni formulate dalla Sezione in ordine alla necessità:</h:div><h:div>- di rispettare l’<corsivo>iter</corsivo> procedurale introdotto dall’art. 113, che pone il regolamento a monte - e non più a valle, come prevedeva la previgente disciplina - della fase di contrattazione decentrata per la determinazione delle modalità e dei criteri di ripartizione dell’ottanta per cento del fondo e delle percentuali di incentivo dovute alle diverse figure professionali; </h:div><h:div>- di applicare il criterio della modulazione delle risorse rispetto all’importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara, attraverso la gradazione delle percentuali in ragione degli importi dei lavori, servizi e forniture;</h:div><h:div>- di rispettare il principio <corsivo>tempus regit actum</corsivo>, per cui la normativa sopravvenuta per l’erogazione degli incentivi ai dipendenti si applica all’espletamento degli incarichi che, pur se affidati anteriormente all’entrata in vigore del regolamento, non si siano ancora conclusi a tale data (cfr. in particolare, parere della Sezione n. 1357/2021).</h:div><h:div>Lo schema di regolamento consta di dodici articoli contenenti: le definizioni (articolo 1); l’oggetto e l’ambito di applicazione (articolo 2); la misura degli incentivi (articolo 3); le modalità di individuazione del personale incaricato di svolgere l’attività incentivata (articolo 4); i termini, entro cui devono essere eseguite le prestazioni (articolo 5); le modalità di definizione delle percentuali effettive di ripartizione dell’incentivo (articolo 6) e di determinazione degli importi (articolo 7); le ipotesi di responsabilità dell’incaricato connesse al ritardo nell’espletamento dell’attività incentivata (articolo 8); le fattispecie di responsabilità per violazioni della normativa di riferimento, ivi compresi gli accordi scaturenti dalla contrattazione collettiva di lavoro e il codice di comportamento, ovvero per errori, omissioni o negligenze (articolo 9); l’accertamento della responsabilità e le modalità di ripetizione dell’incentivo indebitamente corrisposto (articolo 10); le modalità di erogazione e la misura degli incentivi (articolo 11); l’introduzione di disposizioni di coordinamento e finali anche per l’informazione alle organizzazioni sindacali dello stato di ripartizione (articolo 12).</h:div><h:div/><h:div>Considerato:</h:div><h:div>Lo schema di decreto in esame viene trasmesso per l’acquisizione del parere di questo Consiglio di Stato ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n, 400, alla stessa stregua di altri provvedimenti normativi analoghi proposti da diverse amministrazioni, sui quali la Sezione si è espressa con i pareri succitati.</h:div><h:div>Si tratta di un regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi ai sensi dell’articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</h:div><h:div>La norma primaria, ai sensi della quale lo schema in esame reca attuazione, prevede quanto segue:</h:div><h:div><corsivo>“1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.”</corsivo></h:div><h:div>In via preliminare, e salve le considerazioni che seguiranno, la Sezione rimanda, per quanto riguarda gli aspetti di<corsivo> drafting</corsivo> e alla tecnica redazionale, alle Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2001, n. 10888, pubblicata nella G.U., serie generale, n. 97 del 27 aprile 2001, segnalando la necessità che, nella la citazione degli articoli di legge o di regolamento e degli annessi commi, sia inserita la virgola dopo il numero dell’articolo, prima del comma e dopo il comma.</h:div><h:div>Sempre sul piano generale, il Collegio osserva che la relazione tecnico-finanziaria precisa che dal presente schema di regolamento non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché gli incentivi saranno pagati a valere sul fondo costituito con la riassegnazione degli accantonamenti già previsti dall’articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quindi secondo l’onere finanziario già stimato in sede di adozione di tale disposizione e che, anzi, <corsivo>“l’applicazione del regolamento potrà solo ridurre l’onere a carico dell’amministrazione, poiché tale percentuale potrà essere eventualmente ridimensionata e mai aumentata, in sede di quantificazione effettiva delle somme da destinare agli aventi diritto”</corsivo>. e che <corsivo>“gli importi effettivamente corrisposti saranno infine decurtati in ragione delle eventuali riduzioni dovute ad incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme, così come nel caso di superamento del limite agli incentivi che si possono complessivamente corrispondere nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da parte di diverse amministrazioni.”</corsivo></h:div><h:div>La Sezione ritiene che, al fine di verificare l’impatto dell’intervento regolatorio in esame, è opportuno introdurre una norma che prevede un’adeguata attività di monitoraggio ed una costante verifica nel tempo dell’applicazione delle disposizioni recate nel testo in esame, di cui tener conto al fine di un eventuale rimodulazione della disciplina, alla luce degli effetti che l’intervento produce sull’amministrazione e sui dipendenti interessati, in modo da misurare l’efficacia dell’intervento normativo sul piano dell’ampiezza della platea di destinatari raggiunti e dell’attitudine a favorire l’integrale impiego delle risorse stanziate.</h:div><h:div>In merito all’articolato non si hanno osservazioni.</h:div><h:div>In considerazione dell’esigenza di una maggiore fruibilità del testo, si suggeriscono le seguenti modifiche di <corsivo>drafting.</corsivo></h:div><h:div>Introdurre una virgola:</h:div><h:div>all’articolo 1, comma1, lett. b), tra la parola <corsivo>“organizzativa” </corsivo>e le parole <corsivo>“che agisce”</corsivo>;</h:div><h:div>all’articolo 2, comma 2, secondo periodo, tra la parola <corsivo>“forniture”</corsivo> e le parole <corsivo>“nel caso”</corsivo>;</h:div><h:div>all’articolo 2, comma 4, tra la parola <corsivo>“aggiudicatrici”</corsivo> e le parole <corsivo>“perché provvedano”</corsivo>;</h:div><h:div>all’articolo 2, comma 5, secondo periodo, tra la parola <corsivo>“Codice”</corsivo> e le parole <corsivo>“che determinino”</corsivo>;</h:div><h:div>all’articolo 2, comma 6, tra la parola <corsivo>“Codice” </corsivo>e le parole <corsivo>“che danno”</corsivo> e tra la parola <corsivo>“incentivi”</corsivo> e le parole <corsivo>“riguardano le attività”</corsivo>;</h:div><h:div>all’articolo 3, comma 1, lett. a), tra le parole <corsivo>“per cento”</corsivo> e le parole <corsivo>“per importi”</corsivo>;</h:div><h:div>all’articolo 3, comma 1, lett. b), tra le parole <corsivo>“per cento”</corsivo> e le parole <corsivo>“per importi”</corsivo>;</h:div><h:div>all’articolo 3, comma 1, lett. c), tra le parole <corsivo>“per cento”</corsivo> e le parole <corsivo>“per importi”</corsivo>;</h:div><h:div>all’articolo 4, comma 1, tra la parola <corsivo>“Codice”</corsivo> e le parole <corsivo>“ovvero dell’articolo 4”</corsivo>;</h:div><h:div>all’articolo 6, comma 5, tra a parola <corsivo>“progettuali”</corsivo> e le parole <corsivo>“il compenso”</corsivo>;</h:div><h:div>all’articolo 8, comma 2, tra la parola <corsivo>“incentivo” </corsivo>e le parole <corsivo>“qualora il ritardo”</corsivo>;</h:div><h:div>all’articolo 11, comma 1, tra la parola <corsivo>“RUP”</corsivo> e le parole <corsivo>“in cui sono asseverate”</corsivo>;</h:div><h:div>all’articolo 11, comma 3, tra la parola <corsivo>“NOIPA”</corsivo> e le parole <corsivo>“di cui all’articolo”</corsivo>;</h:div><h:div>all’articolo 11, comma 4, tra la parola <corsivo>“incarichi”</corsivo> e le parole <corsivo>“sulla base della ripartizione”</corsivo>;</h:div><h:div>all’articolo 12, comma 1, tra la parola <corsivo>“regolamento”</corsivo> e le parole <corsivo>“di cui al decreto”</corsivo>.</h:div><h:div>Si suggerisce, inoltre di:</h:div><h:div>- all’articolo 3, comma 4, allineare la lettera c) alle lettere a) e b);</h:div><h:div> - riformulare il comma 4 dell’articolo 4, come segue: <corsivo>“Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati, qualora il RUP accerti che sia intervenuta una delle cause ostative all’adozione dei provvedimenti di nomina, previste al comma 2”</corsivo>;</h:div><h:div>- all’articolo 10, comma 2, sostituire la parola <corsivo>“presta” </corsivo>con la parola <corsivo>“prestano”</corsivo> e sostituire la parola <corsivo>“medesimo” </corsivo>con la parola <corsivo>“medesimi”</corsivo>.</h:div><h:div>Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la Sezione esprime parere favorevole sullo schema di regolamento in esame.</h:div></motivazione><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>esprime parere favorevole.</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="24/05/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE F/F</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Alessandra Colucci</h:div><h:div>Luca Di Raimondo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>