<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Parere.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220029120220706174400856" descrizione="" gruppo="20220029120220706174400856" modifica="7/6/2022 6:31:14 PM" stato="2" tipo="27" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><gabinetto anno="" n=""/><registro anno="2022" n="00291"/><fascicolo anno="2022" n="01206"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.1:parere:00000-0000</urn><processoAmministrativo/><idTipoProvSDM>27</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM/><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220029120220706174400856.xml</file><wordfile>20220029120220706174400856.docm</wordfile><ricorso NRG="202200291">202200291\202200291.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\284 Mario Luigi Torsello\</rilascio><tipologia>Parere</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Carla Barbati</firma><data>06/07/2022 18:31:14</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>11/07/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Consiglio di Stato</h:div><h:div>Sezione Prima</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>PARERE</h:div><h:div>Adunanza di Sezione del 6 luglio 2022</h:div><h:div>Mario Luigi Torsello,	Presidente</h:div><h:div>Vincenzo Neri,	Consigliere</h:div><h:div>Paola Alba Aurora Puliatti,	Consigliere</h:div><h:div>Francesco Mele,	Consigliere</h:div><h:div>Antimo Prosperi,	Consigliere</h:div><h:div>Riccardo Amato,	Consigliere</h:div><h:div>Carla Barbati,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><oggetto><h:div>Richiesta di parere sulla natura giuridica dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma </h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>Presidenza del consiglio dei ministri- Dipartimento per il coordinamento amministrativo</h:div></ricorrenti><resistenti/><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Vista la relazione, prot. n.0007430 P-4.8.1.3 del 9 marzo 2022, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per il coordinamento amministrativo ha posto il quesito sopra indicato;</h:div><h:div>Visto il parere interlocutorio della Sezione n.779 del 2022;</h:div><h:div>Esaminati gli atti e udita la relatrice, consigliere Carla Barbati;</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><motivazione id="mot"><h:div>Premesso:</h:div><h:div>La Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per il coordinamento amministrativo, con la relazione prot. n.0007430 P-4.8.1.3 del 9 marzo 2022, ha chiesto il parere di questo Consiglio di Stato in merito alla natura giuridica, pubblica o privata, dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma. </h:div><h:div>La Presidenza del Consiglio riferisce che la questione è stata proposta dal Presidente del Consiglio Generale dell’Ordine che, con nota del 10 gennaio 2022, ha rappresentato la necessità dello stesso di “<corsivo>riorganizzare la propria struttura, per adeguarla alle esigenze di gestione ordinaria e straordinaria del proprio patrimonio e per dare adeguata risposta alle diverse esigenze di tipo organizzativo ed operativo che si sono poste</corsivo>”, segnatamente trasformandosi in fondazione di diritto privato.</h:div><h:div>Il Consiglio Generale dell’Ordine reputa, peraltro, di possedere già natura privata, nonostante le differenti conclusioni alle quali giunse questo Consiglio di Stato quando, con sentenza del 16 novembre 1951, affermò la propria giurisdizione a conoscere in merito agli atti dallo stesso adottati, riconoscendolo quale ente pubblico sulla scorta di indicatori che ritiene meritino di essere riconsiderati, alla luce delle più recenti acquisizioni sul punto di dottrina e giurisprudenza.</h:div><h:div>Nella relazione, la Presidenza del Consiglio ricorda che la questione relativa alla natura giuridica dell’Ordine era già stata posta all’attenzione delle sedi istituzionali in anni recenti, in particolare nel 2017 e nel 2019, pur non giungendosi ad alcun pronunciamento, in ragione dei numerosi avvicendamenti politici intervenuti. Evidenzia altresì che, con nota del 23 marzo 2017, anche il Prefetto di Parma, chiamato a collaborare alla stesura di un nuovo Statuto dell’Ordine, aveva segnalato alla Presidenza del Consiglio la necessità di definirne la natura giuridica, quale profilo incidente sul piano della gestione e dei controlli esterni, tra cui quelli eventualmente esercitabili dalla Prefettura, ai sensi del Titolo II del Libro Primo del Codice civile e del d.P.R. 10 febbraio 2000, n.361, “<corsivo>particolarmente rilevanti nel caso di impossibilità di assicurare il regolare funzionamento degli organi</corsivo>”.</h:div><h:div>La Presidenza del Consiglio ha chiesto pertanto a questo Consiglio di Stato di esprimere il proprio parere, tenuto conto dell’evoluzione storica e sociale conosciuta dall’Ordine e del lungo periodo di tempo trascorso dall’unico precedente in materia, qual è il pronunciamento reso in sede giurisdizionale nel 1951.</h:div><h:div>A corredo del quesito, sono stati trasmessi i provvedimenti, fonti di disciplina dell’Ordine ossia il decreto 6 settembre 1946 del Capo provvisorio dello Stato De Nicola e, per le parti non incompatibili, il precedente r.d. 5 febbraio 1922, n. 186. E’ stata altresì trasmessa la sentenza resa da questo Consiglio di Stato, nel 1951.</h:div><h:div>Con parere interlocutorio n.779 del 2022, espresso nell’Adunanza del 27 aprile 2022, questa Sezione ha ricordato che l’Ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma con sede, dall’inizio del XVIII secolo, presso la Basilica magistrale di Santa Maria della Steccata, ha trovato riconoscimento nello Stato unitario con il r.d. 5 febbraio 1922, n. 186, quando, abrogando le disposizioni del r.d. 1 settembre 1860 per effetto delle quali il patrimonio dell’Ordine, “<corsivo>con tutti i diritti e pesi ad esso inerenti</corsivo>”, era stato aggregato all’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, si dispose che la “<corsivo>gestione e l’amministrazione del patrimonio</corsivo>”, ad esso appartenente, fossero rese autonome e affidate a un “<corsivo>Ente giuridico a sé stante</corsivo>”,  separato dall’Ordine Mauriziano. </h:div><h:div>Il medesimo decreto ne stabilì la struttura organizzativa, prevedendo che esso funzionasse tramite “<corsivo>due organi amministrativi</corsivo>”: un Consiglio generale d’Amministrazione, composto da quindici membri, con “<corsivo>compiti di sorveglianza generale dell’Amministrazione</corsivo>” e una Giunta amministrativa esecutiva, composta da cinque membri, compreso il Presidente, nominata nel suo seno dal Consiglio di Amministrazione, incaricata della gestione ordinaria e delle funzioni esecutive (cfr. artt. 2 e 3, r.d. n. 186 del 1922), rinviando ad un successivo decreto, quale fu il r.d. 2 marzo 2022, definire le modalità di costituzione dei due organi (cfr. art.5, r.d. n.186 del 1922). Nell’art.4 dello stesso r.d. n. 186 si precisava, altresì, che la “<corsivo>nuova Amministrazione</corsivo>” avrebbe conservato, con le finalità prescritte dal suo patrimonio, tutte le “<corsivo>prerogative</corsivo>” che le erano state riconosciute “<corsivo>come aggregata all’Ordine Mauriziano</corsivo>”.</h:div><h:div>Con il decreto 6 settembre 1946, adottato dal Capo Provvisorio dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del quale non è comunque accertata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, mentre si dispose l’abrogazione delle disposizioni con esso incompatibili contenute nei rr.dd. del 1922 e la decadenza delle nomine effettuate sulla loro base, si stabilì che fossero conservati gli scopi inerenti al patrimonio dell’Ordine e la sua personalità giuridica, lasciandone immodificato l’assetto, incentrato sui due organi del Consiglio generale d’Amministrazione e della Giunta Amministrativa esecutiva, con le medesime attribuzioni loro assegnate dal r.d. n.186 del 1922.</h:div><h:div>Nell’art.3 si fissò la composizione del Consiglio Generale d’Amministrazione,  stabilendo che di esso facessero parte il Presidente e quattro Consiglieri nominati a vita con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre che, quali membri di diritto, il Gran Priore Vescovo della Diocesi di Parma, il Prefetto della Provincia di Parma, il Presidente della Deputazione Provinciale di Parma, il Sindaco del Comune di Parma, il Rettore dell’Università di Parma, il Presidente del Tribunale di Parma, l’Intendente di Finanza di Parma, il Sovraintendente alle Gallerie di Parma e Piacenza, il Capo dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Parma, il Presidente di Ospedali riuniti di Parma.</h:div><h:div>Quanto alla Giunta esecutiva, il decreto 6 settembre 1946 dispose che l’organo, nominato dal Consiglio generale nel suo seno, fosse composto da cinque membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, prevedendo per essi modalità differenziate di nomina e un mandato di quattro anni rinnovabile.</h:div><h:div>Si introdusse anche la Commissione dei Revisori, nominata nel suo seno dal Consiglio generale e composta da tre membri, compreso l’Intendente di Finanza chiamato a presiederla, per un mandato di quattro anni, rinnovabile.</h:div><h:div>Con sentenza del 16 novembre 1951, la V Sezione del Consiglio di Stato, ripercorsa la genesi e la storia dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio in Italia, affermò, con specifico riferimento al ramo parmense, in quanto parte della controversia portata al suo esame, la natura di “<corsivo>ente pubblico</corsivo>” della “<corsivo>fondazione</corsivo>”, reputando di doverla desumere, stante il suo essere “<corsivo>ente di natura singolarissima</corsivo>”, “<corsivo>addirittura isolato ed unico nella sua specie</corsivo>”, non dai criteri “<corsivo>escogitati da dottrina e giurisprudenza</corsivo>” per definire la natura giuridica pubblica o privata dei soggetti, infruttuosi allo scopo, ma dalla sua “<corsivo>intima struttura</corsivo>”. </h:div><h:div>Ritenne, pertanto, che a questa deduzione inducessero la “<corsivo>vita plurisecolare</corsivo>” dell’istituzione, tale da “<corsivo>sovrastare quale che si voglia interesse privato</corsivo>” e, soprattutto, la “<corsivo>solennità stessa del Collegio, proposto alla vita dell’ente, nel quale sono radunate tutte le più alte Autorità ecclesiastiche, politiche, amministrative, giudiziarie, culturali, artistiche, economiche ed assistenziali</corsivo>”. Elemento questo che, a giudizio dell’allora Consiglio di Stato “<corsivo>spiega, tra l’altro, perché non vi sia alcuna forma di controllo, più o meno penetrante, da parte dello Stato</corsivo>”, essendone la stessa amministrazione attiva “<corsivo>nelle mani di tutte le autorità statali del luogo</corsivo>” e da qui argomentando che “<corsivo>nessun interesse privato può immaginarsi così cospicuo da giustificare un tale intervento di pubblici poteri</corsivo>”. </h:div><h:div>A supporto di questa conclusione, la V Sezione addusse anche il “<corsivo>regolamento generale del personale dell’ente</corsivo>”, il quale ripeteva, nella sua struttura, “<corsivo>il tipo classico di tali atti vigenti per i dipendenti degli enti pubblici, a cominciare dallo Stato</corsivo>”.</h:div><h:div>Con il parere interlocutorio n.779 del 2022, questa Sezione, convenendo sull’importante evoluzione conosciuta dall’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in merito a quelli che possono considerarsi gli “<corsivo>indici sintomatici</corsivo>” della natura pubblicistica di un soggetto, ha ritenuto che, per l’espressione del parere definitivo in merito alla natura giuridica dell’Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma, fosse necessario acquisire le norme statutarie e regolamentari che attualmente ne disciplinano l’organizzazione e il funzionamento e ne definiscono gli scopi, unitamente a ogni documentazione disponibile circa le fonti di finanziamento e/o i beni che ne costituiscono il patrimonio.</h:div><h:div>Ė infatti pacifico, sia in dottrina sia in giurisprudenza, che la nozione di ente pubblico non rimanda ad un modello unitario, provvisto di caratteri propri o tipici, tantomeno normativamente identificati. Pertanto, il suo riconoscimento non può essere l’esito di analisi svolte in astratto, ma deve conseguire a un esame condotto avendo riguardo “<corsivo>alle concrete finalità e caratteristiche dell’istituzione considerata</corsivo>” (Cass. Sez.Unite, 6 maggio 2009, n.10365), per come risultano dalle norme legislative, statutarie o regolamentari che ne definiscono i tratti organizzativi e funzionali. Solo dal confronto con il caso concreto, è dunque possibile verificare la sussistenza di quelli che la giurisprudenza, nel tempo, ha identificato come “<corsivo>indici sintomatici</corsivo>” della natura pubblicistica di un soggetto.</h:div><h:div>Con nota, prot. 0014320 P-4.8.1.3 del 20 maggio 2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per il coordinamento amministrativo ha trasmesso la documentazione che, come richiesto dalla Sezione, è stata resa disponibile dall’Ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma, il quale ha precisato di non avere approvato un proprio Statuto, ma di essersi  dotato di un regolamento generale di amministrazione del 2010,  allegato unitamente ai già acquisiti decreti istitutivi del 1922 e del 1946,  nonché di un regolamento di organizzazione e gestione del personale, non allegato, risalente al 1964 e da ultimo modificato nel 2002, con il quale ha stabilito di adottare per la gestione patrimoniale del personale, “<corsivo>a mero titolo di riferimento</corsivo>”,  le disposizioni del c.c.n.l. del comparto Ministeri, segnalando, quanto alla gestione previdenziale, che ha sempre fatto riferimento all’Inps, anche quando, per i dipendenti pubblici, era operativo l’Inpdap.</h:div><h:div>Per quanto concerne le fonti di finanziamento, sono stati trasmessi i bilanci consuntivi del 2018, 2019 e 2020, con la esplicitazione che l’Ordine non è mai stato destinatario di alcun tipo di finanziamento o sostegno pubblico “<corsivo>di tipo organico o continuativo</corsivo>”.</h:div><h:div>Considerato:</h:div><h:div>Questa Sezione ha già avuto modo di ricordare come gli indici di riconoscimento della natura pubblica di un soggetto abbiano conosciuto profonde evoluzioni nel tempo, parallele, se non conseguenti, a quelle che, a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, con l’avvio dei processi di privatizzazione sia formale sia sostanziale, hanno interessato la stessa Pubblica Amministrazione (sul punto, cfr. Cons. Stato, Sez.I, n. 779 del 2022 e n.934 del 2022).</h:div><h:div>Anche la nozione di ente pubblico, come ha avvertito la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, “<corsivo>si è progressivamente ‘frantumata’ e ‘relativizzata’” nel corso di questi anni, tanto da non potersi ritenere, nell’attuale ordinamento, “fissa e immutevole”, essendo semmai “funzionale e cangiante</corsivo>”. (sul punto, cfr. <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, Sez. VI, n. 2326 del 2016). </h:div><h:div>Non a caso, “<corsivo>si ammette ormai senza difficoltà che uno stesso soggetto possa avere la natura di ente pubblico a certi fini e rispetto a certi istituti, e possa, invece, non averla ad altri fini, conservando rispetto ad altri istituti regimi normativi di natura privatistica</corsivo>” (cfr. sempre Cons. Stato, Sez. VI, n. 2326 del 2016) ovvero, come ricordato anche di recente da questa Sezione (cfr. Cons. Stato, Sez.I, n.934 del 2022),“<corsivo>la considerazione di soggetti formalmente o anche sostanzialmente privati come "enti pubblici" varia, così, da disciplina a disciplina e sta ad indicare non una diversa natura giuridica ma, semplicemente, l'applicazione di alcune regole in luogo di altre: può apparire dunque inutile, o addirittura (come opinano alcuni studiosi) sbagliato qualificare tali soggetti come "enti pubblici": la realtà è che, a seconda dei fini e dei casi, si applicano ad essi discipline tipicamente pubblicistiche e discipline tipicamente privatistiche. Alle certezze delle letture dicotomiche si sostituisce pertanto la continua e sempre mutevole ricostruzione degli istituti</corsivo>” (Cass., Sez. Un., 19 aprile 2021, n. 10244).</h:div><h:div>Con queste avvertenze e consapevolezze, è nondimeno indubbio che il riconoscimento a un ente di una natura pubblica sia ancora rilevante a molti effetti, in quanto determina l’assoggettamento di significativi profili della sua attività e del suo funzionamento a normative speciali, appunto di diritto pubblico, fatte di privilegi ma anche di limitazioni e, per quanto interessa ai fini e per le ragioni del caso qui portato all’attenzione di questo Consiglio di Stato, condiziona anche le procedure per la trasformazione dell’ente in fondazione di diritto privato. </h:div><h:div>Ciò premesso, la necessità di affidarsi ai cosiddetti “<corsivo>indici sintomatici</corsivo>” per affermare o per negare, in via ermeneutica, la natura pubblicistica di un ente, s’impone soprattutto, sebbene non solo, quando la legge non espliciti l’attribuzione al soggetto di una personalità di diritto pubblico (sul punto, cfr. ancora Cons. Stato, Sez.I, n. 934 del 2022).</h:div><h:div>Il che è quanto può avvenire anche dopo la l. 20 marzo 1975, n.70 (la cosiddetta “legge sul parastato”) il cui art.4 ha stabilito che “<corsivo>nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge</corsivo>”, con ciò significando che non sarebbe stato più possibile istituire o riconoscere enti con atto amministrativo, ma è anche quanto, <corsivo>a fortiori</corsivo>, si verifica nel caso dell’Ordine Costantiniano di S.Giorgio di Parma, istituito in virtù di provvedimenti del 1922 e del 1946 volti essenzialmente a conferirgli “<corsivo>esistenza giuridica</corsivo>”, ossia a riconoscerlo, per riportare qui le parole del legislatore di allora, quale “<corsivo>ente giuridico a sé stante</corsivo>” e “<corsivo>autonomo</corsivo>”, secondo le procedure e nei contesti delineati dal codice civile del 1865 e poi del 1942.</h:div><h:div>In particolare, il codice civile del 1865, al quale era peraltro estranea la distinzione tra persone giuridiche pubbliche e private, non disciplinava in alcun modo le modalità di riconoscimento di quelli che, al tempo, si preferivano definire “<corsivo>corpi morali</corsivo>”, categoria unitaria di soggetti, molto eterogenei, contrapposti alle “<corsivo>società commerciali</corsivo>” e che, in ragione della funzione eminentemente sociale da essi svolta, si riteneva potessero sorgere solo con il consenso dello Stato, quale garante del “<corsivo>bene pubblico</corsivo>”.</h:div><h:div>Era, dunque, solo in via di prassi che questo riconoscimento veniva “<corsivo>concesso</corsivo>” dal potere esecutivo. Di questa prassi può appunto considerarsi espressione il r.d. 5 febbraio 1922, n.186 quale atto adottato dal Consiglio dei Ministri e promulgato dal Re, sia pure in un momento in cui, come ben evidenziano le analisi della dottrina civilistica e degli atti parlamentari del tempo, la categoria dei “<corsivo>corpi morali</corsivo>” aveva già perso ogni connotazione sia pur vagamente pubblicistica, sino a cadere in desuetudine nel suo stesso utilizzo, a fronte del progressivo emergere della “<corsivo>persona giuridica</corsivo>”, figura essenzialmente neutra, contrapposta all’individuo, capace di comprendere in sé tanto i “<corsivo>corpi morali</corsivo>” quanto le “<corsivo>società commerciali</corsivo>”, vale a dire soggetti tanto di natura privata quanto di natura pubblica. </h:div><h:div>Anche il codice civile del 1942, sfondo del decreto 6 settembre 1946 adottato, per l’Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma, dal Capo provvisorio dello Stato, prevedeva all’art.12, poi abrogato dal d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, che: “<corsivo>Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica</corsivo>”, nell’espressione di quello che si configurava come un sistema di riconoscimento ancora una volta “<corsivo>concessorio</corsivo>”, del quale era parte la preoccupazione di conservare un controllo, si direbbe oggi pubblico, sull’ente che disponesse anche di autonomia patrimoniale.</h:div><h:div>In sostanza, nel sistema del codice civile sia del 1865 sia del 1942, il riconoscimento di un ente, pur sempre ampiamente discrezionale, produceva un effetto costitutivo della personalità giuridica, nulla evidenziando circa la natura pubblica o privata del soggetto. </h:div><h:div>Non a caso, già dall’inizio del XX secolo, insieme alla predisposizione delle prime organiche discipline pubblicistiche, prese avvio quella ricerca dei criteri di distinzione tra persone giuridiche private e pubbliche, ovvero di quelli che si sarebbero poi definiti gli “<corsivo>indici sintomatici</corsivo>” della natura pubblicistica di un soggetto, che avrebbe impegnato, come tuttora impegna, pur con i temperamenti indotti dalla portata “<corsivo>funzionale e cangiante</corsivo>” che si diceva oggi assegnata alla nozione di ente pubblico, le riflessioni teoriche e le analisi delle sedi giurisprudenziali, dando contenuto anche a numerose pronunce del giudice costituzionale.</h:div><h:div>Da quanto sin qui, pur sinteticamente, ricordato deriva dunque che, con riferimento alla natura giuridica pubblica o privata dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma, nulla potendo inferirsi dai decreti del 1922 e del 1946, quale uniche disposizioni di rango legislativo che di esso si occupano, occorre affidarsi a quelli che giurisprudenza e dottrina individuano oggi come “<corsivo>indici sintomatici</corsivo>” della natura pubblicistica di un soggetto.</h:div><h:div>Questi indici, pur nel contesto di analisi tuttora aperte, sono ravvisati, fra gli altri, nell’essere l’ente costituito per volontà di un soggetto pubblico, nell’essere parte di una speciale relazione organizzativa, di dipendenza o strumentalità, con un potere pubblico, perciò soggetto ai suoi poteri di direttiva, vigilanza, ingerenza o controllo, nell’essere finanziato in modo maggioritario dallo Stato o da altro soggetto pubblico,  nell’essere i suoi organi di vertice costituiti da membri in maggioranza designati da soggetti pubblici, nell’essere riconosciuto titolare di prerogative pubblicistiche e quale indicatore, sovente ritenuto maggiormente rilevante, nell’essere deputato al “<corsivo>perseguimento di scopi di interesse pubblico</corsivo>”.</h:div><h:div>Nessuno di questi indicatori è, peraltro, di per sé solo capace di qualificare in senso pubblicistico un determinato ente. Basti in proposito ricordare che, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, anche “<corsivo>il mero requisito teleologico della finalizzazione dell’ente al perseguimento di scopi di interesse pubblico, non è condizione sufficiente per la sussunzione del soggetto nel novero degli enti pubblici, essendo all’uopo indispensabile la previsione legale di un regime giuridico di spessore pubblicistico” </corsivo>(cfr. Cons. Stato, Sez.V, n. 3820 del 2012, ove si rinvia sul punto anche a Cons. Stato, Sez. VI, n. 1156  del 1999), vale a dire la presenza di norme legislative che delineino per esso uno <corsivo>status </corsivo>differenziato.</h:div><h:div>Facendo applicazione di questi criteri ermeneutici all’Ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma, rilevato che le sole disposizioni legislative che di esso si occupano sono rinvenibili nel d.C.p.S. 6 settembre 1946 e, se non abrogate tacitamente, in quelle del r.d. 5 febbraio 1922, n.186, quanto al tratto che maggiormente ne connota la struttura organizzativa, ossia la circostanza che i componenti del Consiglio generale di amministrazione, quale organo cui spetta la “<corsivo>sorveglianza generale dell’Amministrazione</corsivo>” (art.2, d.C.p.S. 6 settembre 1946) ovvero, nella declinazione che ne ha offerto l’art.6 del  regolamento generale di amministrazione del 2010, “<corsivo>organo di indirizzo e di controllo amministrativo</corsivo>”, siano, nella quasi totalità, espressione di soggetti pubblici, occorre dire che esso non può considerarsi indicatore di una qualsiasi forma di controllo o di ingerenza dei poteri pubblici sulle decisioni dell’Organo, non essendo essi preposti al ruolo sulla base di un mandato fiduciario con rappresentanza, bensì sulla base di una nomina “a vita”, revocabili solo per deliberazione interna degli stessi Organi e in presenza di fattispecie indicate, o in ragione della carica ricoperta, ossia <corsivo>ex officio</corsivo> e, implicitamente, per la durata della stessa.</h:div><h:div>Per disposizione dell’art.6 del regolamento generale di amministrazione, intervenuto ad adeguare, sul punto, la previsione del 1946, il Consiglio generale di amministrazione è infatti composto da cinque consiglieri “<corsivo>nominati a vita dal Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i quali il Presidente del Consiglio medesimo</corsivo>” e da nove consiglieri di diritto individuati, in ragione della carica ricoperta, nel Gran Priore Vescovo della Città di Parma, nel Prefetto della Provincia di Parma, nel Sindaco del Comune di Parma, nel Rettore dell’Università degli Studi di Parma, nel Presidente del Tribunale di Parma, nel Direttore dell’Agenzia delle Entrate di Parma, nel Soprintendente per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Parma e Piacenza (secondo l’articolazione che dell’amministrazione periferica dell’attuale Ministero della Cultura ne offrivano le regolamentazioni del tempo), nel Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Parma. </h:div><h:div>Quanto agli scopi perseguiti dall’Ordine e che, nel silenzio dei decreti istitutivi del 1922 e del 1946, è il regolamento generale di amministrazione a indicare, nel suo Titolo I, prioritariamente nello svolgimento di attività religiose e, in particolare, nella promozione del culto cristiano-cattolico, da realizzare principalmente attraverso “<corsivo>l’attività di conservazione, gestione, valorizzazione della Chiesa Magistrale di Santa Maria della Steccata</corsivo>”, nell’ambito di convenzioni stipulate con la Diocesi di Parma (art.3 reg.), nella conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio storico-artistico-culturale, nella beneficenza, assistenza a soggetti deboli e bisognosi di assistenza e cura, oltre che nella promozione di iniziative culturali e artistiche in collaborazione con l’Università degli Studi di Parma e con altre istituzioni culturali e di ricerca scientifica (art.2 reg.), essi valgono a connotare l’ente come volto al perseguimento di interessi generali, con finalità solidaristiche e di utilità sociale, quali sono disponibili a soggetti di natura privata che a ciò si dedichino anche nell’ambito di quella sussidiarietà orizzontale poi elevata, nell’art.118, ult.comma. Cost., a principio della nostra Costituzione. L’Ordine, dunque, non persegue interessi nei confronti dei quali lo Stato abbia scelto di mantenere un’influenza dominante o che possa considerare propri, non disponendo perciò neppure di prerogative pubblicistiche.</h:div><h:div>Quanto alle fonti di finanziamento dell’Ordine, i bilanci consuntivi allegati palesano che la principale fonte di ricavo è data dal suo patrimonio immobiliare, costituito in prevalenza da fondi rustici e da fabbricati urbani concessi in locazione nonché da oggetti d’arte e da preziosi, non risultando finanziamenti pubblici di tipo continuativo e non essendo perciò soggetto neppure al controllo della Corte dei Conti. </h:div><h:div>Pertanto, alla luce dell’evoluzione conosciuta dalla nozione di ente pubblico e dagli indici ai quali se ne affida il riconoscimento, visti i decreti istitutivi dell’Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma, visto il regolamento generale di amministrazione, verificate le sue fonti di finanziamento nonché i beni dei quali dispone, tenuto conto che:</h:div><h:div>-	l’Ordine non si trova, con alcun pubblico potere, in una relazione organizzativa qualificata che ne comporti l’assoggettamento a poteri di direttiva, ingerenza, controllo o anche solo vigilanza, diversi da quelli che, in base alle attuali normative, interessano tutte le persone giuridiche anche di diritto privato;</h:div><h:div>-	all’Ordine non sono attribuite funzioni o comunque compiti specifici di cura di interessi coincidenti con quelli dello Stato o di altri pubblici poteri;</h:div><h:div>-	all’Ordine non sono attribuiti poteri amministrativi in senso tecnico né altre prerogative;</h:div><h:div>-	nelle modalità di individuazione di coloro che compongono il suo organo di vertice non è ravvisabile lo spazio per alcuna forma di controllo o di ingerenza pubblica;</h:div><h:div>-	non risultano finanziamenti stabili a carico dello Stato o di altri soggetti pubblici né esso gestisce beni pubblici.</h:div><h:div>questo Consiglio di Stato ritiene che non ricorrano i presupposti né le condizioni per ricondurre l’Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma nel novero dei soggetti di natura pubblica e che lo stesso debba perciò riconoscersi come soggetto di diritto privato.</h:div><h:div/><h:div/></motivazione><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div/><h:div>Nei termini suesposti è il parere della Sezione.</h:div><h:div/></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/07/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Maria Grazia Salamone</h:div><h:div>Carla Barbati</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>