<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Parere.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20220020320240112182157885" id="20220020320240112182157885" modello="4" modifica="18/01/2024 15:15:03" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="27" versione="4" versionePDF="1"><descrittori><gabinetto anno="" n=""/><registro anno="2022" n="00203"/><fascicolo anno="2024" n="00050"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.1:parere:00000-0000</urn><processoAmministrativo/><idTipoProvSDM>27</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM/><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220020320240112182157885.xml</file><wordfile>20220020320240112182157885.docm</wordfile><ricorso NRG="202200203">202200203\202200203.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\408 Vito Poli\</rilascio><tipologia>Parere</tipologia><firmaPresidente><firma>vito poli</firma><data>15/01/2024 14:28:08</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Carla Ciuffetti</firma><data>12/01/2024 19:13:28</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/01/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Consiglio di Stato</h:div><h:div>Sezione Prima</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>PARERE</h:div><h:div>Adunanza di Sezione del 7 dicembre 2023</h:div><h:div>Vito Poli,	Presidente</h:div><h:div>Giovanni Grasso,	Consigliere</h:div><h:div>Daniele Ravenna,	Consigliere</h:div><h:div>Carla Ciuffetti,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Marina Perrelli,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS-, contro il Ministero della difesa, per l’annullamento del provvedimento n. 472/4 in data 6 dicembre 2019 del Comandante del Reparto Operativo - Comando Provinciale dell’Arma dei carabinieri di -OMISSIS-, recante rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso la dichiarazione di non ammissibilità dell’istanza di riesame di sanzione disciplinare inflitta al ricorrente.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>Ministero della difesa. </h:div></ricorrenti><resistenti/><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Vista la relazione n.  M_D GMIL REG2021 0439243 in data 5 ottobre 2021, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;</h:div><h:div>Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carla Ciuffetti.</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><motivazione id="mot"><h:div>Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.</h:div><h:div>1. L’oggetto della controversia è costituito dalla determinazione 6 dicembre 2019, del Comando provinciale di -OMISSIS- dell’Arma dei carabinieri, recante il rigetto del ricorso gerarchico proposto dal ricorrente, luogotenente carica speciale, in data 19 settembre 2019, avverso la determinazione del Comando Nucleo investigativo di -OMISSIS- del 10 agosto 2019, con cui era stata dichiarata l’inammissibilità della istanza presentata in data 25 maggio 2019 dal medesimo ricorrente, <corsivo>ex</corsivo> art. 1365, comma 1, c.m., per ottenere il riesame della sanzione disciplinare di corpo (giorni 5 di consegna), inflitta in data 9 settembre 2013. </h:div><h:div>2. Alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, emerge che:</h:div><h:div>a) la suddetta sanzione era così motivata: “<corsivo>Comandante di Sezione di Nucleo Investigativo, per negligenza, non faceva inserire con la necessaria prontezza un provvedimento di custodia cautelare in banca dati S.D.I. emesso nei confronti di due pericolosi malviventi sottrattisi alla cattura nonostante gli fosse stato espressamente raccomandato dal suo superiore diretto. Ciò causava grave disservizio dal quale derivava il mancato arresto dei soggetti destinatari del provvedimento sottoposti, nei giorni successivi a casuale controllo da parte di altra forza di polizia</corsivo>”;</h:div><h:div>b) il ricorso gerarchico avverso la stessa sanzione, presentato in data 21 ottobre 2013 al Comandante provinciale Carabinieri di -OMISSIS-, era stato respinto con provvedimento del Comandante del Reparto Operativo Comando provinciale Carabinieri di -OMISSIS- n. 49/11-5-2013 in data 15 gennaio 2014;</h:div><h:div>c) l’istanza di riesame della sanzione disciplinare, proposta dal ricorrente in data 10 maggio 2019, era stata a sua volta respinta dal Comandante del Nucleo Investigativo del Comando provinciale Carabinieri di -OMISSIS-, con atto n. 376/3 in data 10 agosto 2019, che veniva quindi impugnato dall’interessato con ricorso gerarchico presentato in data 19 settembre 2019, respinto con atto n. 472/4 in data 5 dicembre 2019 (oggetto del presente gravame).</h:div><h:div>3. Il ricorso è basato sui seguenti undici motivi (estesi da pag. 109 a pag. 147 del gravame):</h:div><h:div>a) “<corsivo>Intenzionale travisamento dei fatti, sviamento di potere, difetto di istruttoria, assenza di motivazione, violazione di legge</corsivo>” (pag. 109 a pag. 113);</h:div><h:div>b) “<corsivo>Provvedimento finale: primo tema: violazione di legge, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, sviamento di potere, inosservanza di circolari e difetto di istruttoria</corsivo>” (da pag. 113 a pag. 119);</h:div><h:div>c) “<corsivo>Provvedimento finale: secondo tema: sviamento di potere, omissione di istruttoria, omessa pronuncia</corsivo>” (da pag. 119 a pag. 123);</h:div><h:div>d) “<corsivo>Provvedimento finale: terzo tema: intenzionale travisamento dei fatti, sviamento di potere, difetto di istruttoria, assenza di motivazione, violazione di legge</corsivo>” (da pag. 123 a pag. 126);</h:div><h:div>e) “<corsivo>Ulteriore sviamento di potere, violazione di legge, falsità del presupposto, omessa istruttoria e omessa pronuncia</corsivo>” (da pag. 123 a pag. 127);</h:div><h:div>f) “<corsivo>Travisamento dei fatti, sviamento di potere, violazione di legge, falsità del presupposto, omessa istruttoria e ingiustizia manifesta</corsivo>” (da pag. 127 a pag. 130);</h:div><h:div>g) “<corsivo>Travisamento dei fatti, sviamento di potere, violazione di legge, falsità del presupposto, omessa istruttoria e assenza di motivazione</corsivo>” (da pag. 130 a pag. 133);</h:div><h:div>h) “<corsivo>Travisamento dei fatti, sviamento di potere, violazione di legge, falsità del presupposto, omessa istruttoria, omessa motivazione e ingiustizia manifesta</corsivo>” (da pag. 133 a pag. 135);</h:div><h:div>i) “<corsivo>Travisamento dei fatti, sviamento di potere, omessa istruttoria e omessa motivazione</corsivo>” (da pag. 135 a pag. 138);</h:div><h:div>l) “<corsivo>Travisamento dei fatti, sviamento di potere, omessa istruttoria e omessa motivazione</corsivo>” (da pag. 138 a pag. 145);</h:div><h:div>m) “<corsivo>Travisamento dei fatti, sviamento di potere, falsità del presupposto, ingiustizia manifesta</corsivo>” (da pag. 145 a pag. 147). </h:div><h:div>4. Con relazione prot. M_D GMIL REG2021 0439243 in data 5 ottobre 2021 l’Amministrazione ha eccepito l’irricevibilità per tardività delle censure “<corsivo>concernenti il procedimento amministrativo propedeutico all’adozione della sanzione disciplinare ed il rigetto del relativo ricorso gerarchico</corsivo>”, nonché l’inammissibilità delle censure tendenti ad ottenere un riesame sui fatti e sull’apprezzamento compiuto dall’Autorità che aveva a suo tempo irrogato la sanzione, in quanto attinenti alla discrezionalità dell’Amministrazione e, quindi, insindacabili in sede di legittimità. Nel merito il Ministero si è espresso per l’infondatezza del gravame.</h:div><h:div>4.1. Anche a seguito della comunicazione del presidente della sezione in data 6 giugno 2023, l’Amministrazione ha depositato memorie e produzioni documentali del ricorrente, pure su supporto informatico.</h:div><h:div>5. All’adunanza del 9 dicembre 2023, l’affare è passato in decisione.</h:div><h:div>6. Tutti motivi di ricorso devono essere considerati inammissibili. </h:div><h:div>6.1. Premesso che, in conformità all’indirizzo della sezione, la disciplina sulla sinteticità degli atti di cui all’art. 3 c.p.a e all’art. 13-<corsivo>ter</corsivo> disp.att. c.p.a., trova applicazione anche nel ricorso straordinario (cfr. Cons. Stato, sez. I, 30 aprile 2019, n. 1358), il gravame in epigrafe deve essere conseguentemente valutato, nel suo insieme, sotto il profilo dei limiti dimensionali degli atti difensivi di cui al decreto del presidente del Consiglio di Stato n. 167/2016, adottato in attuazione dell’art. 13-<corsivo>ter</corsivo> disp.att. c.p.a..</h:div><h:div>A tal fine va precisato che, secondo la giurisprudenza amministrativa, dalla disposizione del citato art. 13-<corsivo>ter</corsivo>, comma 5, disp. att. c.p.a. - che stabilisce che “<corsivo>Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L’omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione</corsivo>” - non è ricavabile una facoltà di esame delle censure svolte oltre i limiti dimensionali. </h:div><h:div>Infatti, “<corsivo>essendo quello amministrativo un processo di parti (ossia di c.d. giurisdizione soggettiva), alla ‘benevolenza’ che fosse offerta a una parte conseguirebbe ineluttabilmente un pregiudizio (da reputarsi ‘ingiusto’, perché ottenuto a fronte della violazione di una norma del codice processuale) per le controparti processuali</corsivo>”, sicché “<corsivo>i principi di terzietà e di imparzialità del giudice inducono necessariamente a ritenere che il cit. comma 5, allorché sia esegeticamente ricondotto a conformità con i ricordati principi fondamentali del processo, configuri un obbligo (negativo) del giudice, piuttosto che una sua facoltà, di non esaminare le questioni (e, dunque, di non conoscere delle domande) trattate nelle porzioni dell’atto processuale che eccedano i suoi limiti normativamente fissati</corsivo>” (C.g.a., sez. giur., decreto 4 aprile 2023, n. 104).</h:div><h:div>Inoltre, “<corsivo>il superamento dei limiti dimensionali è questione di rito afferente all’ordine pubblico processuale, stabilito in funzione dell’interesse pubblico all’ordinato, efficiente e celere svolgimento dei giudizi, ed è rilevabile d’ufficio a prescindere da eccezioni di parte</corsivo>” (Cons. Stato, sez. V, 22 settembre 2023, n. 8487).</h:div><h:div>Ebbene, l’art. 3, comma 1, lett. b), d.P.C.S. n. 167/2016 stabilisce il limite di 70.000 caratteri, corrispondenti a circa 35 pagine nel formato indicato all’art. 8 dello stesso decreto, tenuto conto delle esclusioni di cui all’art. 4.</h:div><h:div>Nel ricorso in esame, che consta di 147 pagine, tutti i motivi di ricorso si collocano al di fuori di tale limite, anche considerate le esclusioni di cui al richiamato art. 4, poiché essi sono svolti a partire da pag. 109. Inoltre, il ricorrente non ha chiesto di essere autorizzato, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del suddetto d.P.C.S. n. 167/2016, a superare detti limiti dimensionali per le esigenze difensive di cui all’art. 5, comma 1, né preventivamente con istanza in calce al ricorso, né con successiva domanda nel caso previsto dall’art. 7 del medesimo d.P.C.S.  “<corsivo>per gravi e giustificati motivi</corsivo>”.</h:div><h:div>Quindi, i motivi di ricorso non possono essere esaminati, in quanto contenuti nelle pagine del gravame eccedenti il suddetto limite dimensionale (cfr., <corsivo>ex plurimis </corsivo>e da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, n. 8928 del 2023; sez. IV, 14 febbraio 2022 n.1040; sez. IV, 9 marzo 2020, n. 1686).</h:div><h:div>6.2. In ogni caso, nella parte non eccedente il suddetto limite dimensionale, il ricorso reca una ricostruzione della vicenda che ha dato luogo alla sanzione disciplinare, nonché alcuni rilievi in merito al procedimento disciplinare e al provvedimento che l’ha disposta - la cui impugnazione con ricorso gerarchico era stata respinta - oltre che al procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale.</h:div><h:div>Tali rilievi impingono nella discrezionalità del potere disciplinare dell’autorità militare, di cui è espressione la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, non sindacabile in sede di legittimità salvo in caso di eccesso di potere nelle forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento (cfr. Cons. Stato, sez. II, 9 marzo 2020, n. 1654; sez. IV, 28 ottobre 2019, n. 7335). </h:div><h:div>Inoltre, gli stessi rilievi riguardano atti ormai divenuti inoppugnabili. </h:div><h:div>Perciò, nella misura in cui, nella prospettiva del ricorrente, integrino specifiche censure, essi debbono essere considerati <corsivo>ex se </corsivo>inammissibili.</h:div><h:div>6.3. In ogni caso il collegio rileva che dai medesimi rilievi non emerge alcuna circostanza che sostanzi quelle “<corsivo>nuove prove tali da far ritenere applicabile una sanzione minore o dichiarare il proscioglimento dall’addebito</corsivo>” in presenza delle quali l’art. 1365, comma 1, c.m. prevede che “<corsivo>ogni militare può presentare, in qualunque tempo, istanza scritta tendente a ottenere il riesame della sanzione disciplinare inflittagli</corsivo>”. </h:div><h:div>Secondo la giurisprudenza amministrativa, l’istituto di cui all’art. 1365 c.m. consente al militare che ne abbia un attuale interesse di sottoporre all’Amministrazione, con istanza avente forma scritta <corsivo>ad substantiam</corsivo>, “<corsivo>elementi di valutazione non noti all’epoca del vaglio che ha dato luogo alla sanzione</corsivo>”, ma il medesimo istituto non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione di elementi già noti (Cons. Stato, sez. I, 8 gennaio 2020, n.  32). Ciò, in coerenza con la natura esclusivamente rinnovatoria dell’istituto, che non condivide, con il ricorso gerarchico, lo scopo della cognizione di profili di legittimità e di merito. </h:div><h:div>Tali caratteristiche dell’istituto risultavano già dalla formulazione dell’articolo 71 d.P.R. 18 luglio 1986, n. 5454, recante approvazione del regolamento di disciplina militare, che presupponeva la sopravvenienza di nuove prove “<corsivo>tali da consentire un giudizio prognostico favorevole per l’interessato</corsivo>” (Cons. Stato, sez. III, 7 aprile 2011, n. 1371; sez. IV, n. 167 del 1999; T.a.r. per il Piemonte 20 aprile 2005, n. 1096).</h:div><h:div>Da tale natura del rimedio in questione deriva non solo che “<corsivo>l’acquisizione tardiva di prove che ben avrebbero potuto essere formate nel corso del procedimento disciplinare alla cui partecipazione la parte si sia sottratta ovvero al cui esito abbia prestato acquiescenza</corsivo>”, non può consentire la riapertura del procedimento stesso, in relazione “<corsivo>alla generale esigenza di fissare in modo certo e definitivo la posizione del dipendente</corsivo>” (Cons. Stato, sez. I, 24 ottobre 2022 n. 9051), ma anche che una tale riapertura non può essere disposta né in base ad una valutazione di elementi già noti all’epoca del procedimento disciplinare e della decisione del ricorso gerarchico di cui l’interessato fornisca una soggettiva interpretazione, né in base a doglianze concernenti l’asserita illegittimità del provvedimento di irrogazione della sanzione.</h:div><h:div>Nel caso in esame, i rilievi del ricorrente non offrono alcuna nuova prova di carattere dirimente - cioè idonea, qualora assunta in sede disciplinare, a portare ad un esito favorevole per il ricorrente, sotto il profilo dell’<corsivo>an</corsivo> della responsabilità e del <corsivo>quantum</corsivo> della sanzione) - ai fini del riesame per l’attivazione del rimedio rinnovatorio apprestato dall’art. 1365 c.m.</h:div><h:div>7. In conclusione, per quanto sopra esposto, il ricorso deve essere considerato inammissibile.</h:div></motivazione><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Esprime il parere che il ricorso sia dichiarato inammissibile.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="07/12/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Elisabetta Argiolas</h:div><h:div>Carla Ciuffetti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>